9.2013.262
Ammontare nota d'onoarario e rimborso spese curatore
7 ottobre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.262
Lugano
7 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione della mercede e del rimborso spese relative
alla curatela di PI 1
giudicando
sul reclamo del 26 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 30 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 17
aprile 2012 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito
Commissione tutoria) ha istituito una curatela volontaria a favore di PI 1,
nominando curatrice RE 1.
B. In data 30 ottobre
2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha approvato il
rendiconto finanziario e il rapporto morale per il 2012, mentre tramite
decisione separata ha tassato la mercede per il medesimo anno, riducendo
l’importo richiesto di fr. 4'234.60 a fr. 2'400.-, oltre a spese di trasferta
per fr. 273.60 e un rimborso per spese vive di fr. 168.40 anziché fr. 961.-
richiesti, per un totale complessivo di fr. 2'842.-.
C. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 26 novembre 2013, ritenendo sostanzialmente
ingiustificata la riduzione dell’onorario richiesto, così come del rimborso
spese.
D. In data 20
dicembre 2013 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni,
precisando di aver ritenuto eccessivi sia l’onorario esposto che le spese
richieste dalla curatrice. Essa ha confermato la decisione impugnata e chiesto
la reiezione del reclamo.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via
sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7
marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle
norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113
cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo
contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data
continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le
cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
La
remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era
calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del
Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11
del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano
pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308
CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut
i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla
situazione patrimoniale del pupillo. La mercede, in base a dette norme, è
fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita
tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di
chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut
prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo
di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73).
L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedeva la
possibilità “in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del
tutore o curatore alla Commissione tutoria” di riconoscere anche una mercede
superiore a fr. 3'000.-.
3.
Nel caso in esame, la
curatrice ha esposto una nota d’onorario per la mercede di fr. 3'000.–, pari a
75.
ore a fr. 40.– l'ora. Essa ha pure chiesto un rimborso spese di fr. 961.– e
fr. 273.60 per le trasferte, per un totale di fr. 4'234.60.
Tramite la decisione qui
impugnata, l’Autorità di protezione ha riconosciuto un importo di fr. 2'842.–,
pari a fr. 2'400.– di mercede, spese di trasferta di fr. 273.60 e un rimborso
per spese vive di fr. 168.40.
4.
L’Autorità di
protezione ha ridotto la mercede di fr. 600.–, pari a 15 ore a fr. 40.– l'ora,
poiché il periodo di svolgimento del mandato è durato dal 17 aprile 2012 al 31
dicembre 2012 e, considerato che “non necessita di particolare dispendio di
tempo, sicuramente non più di quanto previsto per una normale amministrazione e
nemmeno richiede competenze specifiche per lo svolgimento dello stesso”,
“esporre per un periodo inferiore a un anno un onorario di fr. 3'000.– appare
del tutto ingiustificato”.
La reclamante reputa che
la riduzione operata dall’Autorità di protezione non sia giustificata,
considerato che il limite imposto dall’art. 17 cpv. 2 vRTut non è superato. Essa
ritiene inoltre falsa l’opinione secondo cui la curatela a favore di PI 1
sarebbe un mandato che non necessita di particolare dispendio di tempo e che
non abbisogna di conoscenze specifiche. Elenca poi i suoi interventi,
nell’intento di giustificare il dispendio di ore.
Delle 75 ore chieste dalla
curatrice, l’Autorità di protezione ne ha riconosciute soltanto 60, pari quindi
a una media di 7 h. al mese (considerando per aprile solo metà mese), invece
delle 8.8 (sempre di media) richieste. Esaminando la nota presentata emerge
innanzitutto che la curatrice non ha indicato il dettaglio del tempo impiegato
per ogni singola operazione. Risulta quindi complesso valutare con esattezza le
ore investite nel mandato, prassi che sarebbe più corretta. Di conseguenza, va
evidenziato quanto segue. Dalla nota d’onorario si può desumere che la
curatrice ha svolto 12 incontri con/per la curatelata presso vari enti e
servizi. A giudizio di questo giudice si può riconoscere alla signora RE 1 un indennizzo
di 4 ore per ogni incontro, per un totale di 48 ore. Per il resto, essa ha
indicato una copiosa corrispondenza ricevuta e inviata. In totale si contano 22
lettere inviate (di cui 13 uguali per annunciare ai vari enti e servizi la sua
nomina), 24 e-mail inviati e 31 e-mail ricevuti. Trattandosi in totale di 77
operazioni, a una media di 10 minuti ciascuna (discutibile, tuttavia, per gli
e-mail, di cui non si conosce il contenuto ma che di norma dovrebbero
riguardare solo brevi messaggi) sarebbero circa 13 ore, che sommate alle 48 di
cui si è detto danno un totale di poco più di 60 ore. L’importo riconosciuto
dall’Autorità di prima istanza (60 ore) appare pertanto proporzionato a questo
giudice. Ben poco realistica sembra invece la giustificazione delle 75 ore fatturate
indicata nel reclamo, soprattutto se confrontata con la nota presentata (di cui
si è appena detto). La curatrice in occasione del reclamo espone infatti una
lista di operazioni effettuate, che tuttavia non corrisponde alla nota (15 ore per
la presentazione dell’inventario, 40 ore per “lavori amministrativi” – 5 ore
mensili -, 6 ore per la ricerca dell’appartamento, 10 ore per “compiti particolari”,
2.
ore mensili per un totale di 16 ore per “contatti personali”, 10 ore per
“contatti con terzi”). Questo giudice dovendo decidere sulla contestazione
della decisione impugnata, rispettivamente del calcolo eseguito sulla nota
presentata il 6 febbraio 2013, non può che confermare l’importo riconosciuto
dall’Autorità di prima istanza, che gode peraltro di ampio potere per la
valutazione della richiesta di mercede e della complessità del mandato.
5.
Quanto alla
richiesta formulata di rimborso spese, la curatrice ha esposto fr. 3.- per
l’invio di ogni lettera, fr. 1.- per l’invio e la ricezione di ogni e-mail e
fr. 1.- per ogni fotocopia eseguita. Per giustificare tali importi la curatrice
presenta una serie di argomenti relativi all’esigenza di dotarsi di
apparecchiature e mantenerle, al mantenimento dello spazio dove lavorare e via
di seguito.
Pur comprendendo le
argomentazioni della reclamante, occorre evidenziare che la riduzione operata
dall’Autorità di protezione, che ha invece riconosciuto soltanto le spese vive,
è senza dubbio sensata e corrispondente al senso delle normative applicabili.
L’art. 16 del RTut indicava infatti esplicitamente che il curatore aveva
diritto al “rimborso delle spese”. Spese che devono essere quantificabili oggettivamente
e sono peraltro ancora soggette ad approvazione dell’Autorità di protezione.
Nel caso in esame non è quindi ammissibile l’argomentazione della reclamante,
che esegue un calcolo soggettivo e, secondo questo giudice, privo di
giustificazione oggettiva.
Riconoscerle quindi, come
eseguito dall’Autorità di protezione e come è d’uso in questo tipo di
procedure, fr. 1.- per ogni lettera inviata (fr. 6.- per ogni invio raccomandato)
e 10 centesimi per ogni fotocopia eseguita oltre a un forfait per le spese
telefoniche di fr. 100.-, appare senza dubbio equo. Anche su questo argomento
il reclamo della curatrice va quindi respinto e la decisione impugnata confermata.
6.
In ragione di quanto
sopra il reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata. Tasse e
spese di giustizia seguono la soccombenza, mentre non si attribuiscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.