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Decisione

9.2013.265

Annullamento della decisione dell'Autorità di protezione sulle spese del curatore in quanto non motivata

14 aprile 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

9.2013.265

Lugano

14 aprile 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

segretaria

Tamagni

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

riguardo

all'approvazione dell'indennità di spese per il periodo dal 01.03.2012 al

31.12.2012 relativo alla curatela a favore di PI 1

giudicando

sul reclamo del 27/28 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione

emessa il 11 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

Considerandi

che con decisione

n. 121/2012 del 20 febbraio 2012 l'allora Commissione tutoria regionale __________

(in seguito Commissione tutoria) ha istituito a favore di PI 1, G__________,

una curatela amministrativa ai sensi dell'art. 393 n. 2 vCC e ha

nominato RE 1 quale curatrice amministrativa;

che in data 15

febbraio 2013 RE 1 ha sottoposto all'Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria, la propria richiesta di mercede e rimborso spese per l'anno 2012 per

complessivi fr. 5'148.– (indennità fr. 3'500.–; trasferte fr. 39.–; rimborso

spese diverse fr. 1'609.–);

che alla richiesta

di mercede e rimborso spese era annessa la distinta con la specifica delle

prestazioni;

che con decisione

11.

novembre 2013 l'Autorità di protezione ha approvato il rendiconto

finanziario e ha riconosciuto alla curatrice la mercede di fr. 3'500.– e le

spese di fr. 389.–, ponendo le medesime a carico del Comune di domicilio;

che nella

menzionata risoluzione le spese e la tassa della decisione per complessivi fr.

100.

– sono state poste a carico dell'interessata;

che con reclamo

27/28 novembre 2013 RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione contestando

la riduzione delle spese riconosciute da complessivi fr. 1'648.– (trasferte fr.

39.

– + rimborso spese diverse fr. 1'609.–) esposti nella sua richiesta dell'15

febbraio 2013 a fr. 389.–;

che la curatrice

rileva che in un incontro avvenuto il 31 ottobre 2013 l'Autorità di protezione avrebbe sostenuto che il rimborso spese viene riconosciuto nella misura

del 10% dell'onorario e ciò in considerazione dell'art. 6 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RtarRip) e che a seguito di ciò avrebbe “riconosciuto

le trasferte per fr. 39.– e fr. 350.– quale rimborso spese”;

che nelle

osservazioni 14 gennaio 2014 l'Autorità di protezione sostiene che

nell'incontro del 31 ottobre 2013 avrebbe informato la curatrice dell'intenzione

di applicare, a partire dal 2013, una regola secondo cui le spese vengono

accettate nell'ordine del 10% della mercede, in applicazione per analogia del

RtarRip;

che, nelle medesime

osservazioni, l'Autorità di protezione si addentra poi nella “specifica

prestazioni” allegata alla richiesta di mercede e rimborso spese 2012,

presentata in data 15 febbraio 2013 dalla curatrice illustrando come sarebbe

giunta, a suo dire, a riconoscere per arrotondamento l'importo di fr. 350.– per

le spese, ciò che corrisponderebbe poi, casualmente al 10% dell'onorario

richiesto;

che l'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

che riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);

per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa

(art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di

reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale

data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le

cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm);

che la

remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è

calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell'adulto (ROPMA)]. Alla mercede e alle spese del curatore si applicano

pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art.

16-18 vRTut. In particolare, per quanto concerne le spese, l’art. 16 vRTut

prevede che i curatori hanno diritto al rimborso delle medesime (cpv. 1) e che

esse vanno presentate mediante conteggio e corredate da giustificativi (cpv. 2

e 3);

che dal diritto di

essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999, la giurisprudenza ha dedotto, tra

l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata; questo

diritto è garantito dall'art. 26 vLPamm il quale si limita a stabilire

il principio della motivazione scritta, ma senza precisare il contenuto e

l'estensione della motivazione (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 vLPamm

n. 1);

che l’obbligo

di motivazione implica che il destinatario della decisione possa capire perché

l'autorità giudicante abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che

l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme

al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). L'autorità deve dunque enunciare le

circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del

giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono

menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici – che l'hanno

indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato

nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d'impugnazione;

che, nel caso concreto,

l'Autorità di protezione nella decisione impugnata non menziona in alcun modo

le motivazioni che l'hanno indotta a decurtare le pretese di rimborso spese

fatte valere dalla curatrice;

che le motivazioni

della decurtazione delle spese l'Autorità di protezione le ha addotte solo

nelle osservazioni al reclamo;

che non sono

palesemente dati i presupposti per una sanatoria in questa sede, poiché la

stessa sotrarrebbe all'interessata il doppio grado di giurisdizione, ciò che

potrebbe configurare a sua volta – dandosi gli estremi – una violazione del

diritto di essere sentito;

che per altro le

motivazioni addotte dall'Autorità di protezione sono diverse da quelle che sono

state intese dalla reclamante con riferimento alle discussioni che sarebbero

avvenute in un incontro del 31 ottobre 2013, non documentate a questo giudice

da uno specifico verbale di udienza;

che il diritto d'essere

sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio

l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle

censure nel merito (DTF 126 V 132, cons. 2; sentenza CDP del 13

giugno 2013, inc. 9.2013.160) e nulla si oppone a che

esso venga rilevato d'ufficio dall'autorità di ricorso cantonale (DTF 107 V

248; STF del 6 agosto 2002 inc. C 91/02);

che la decisione

impugnata deve dunque essere annullata limitatamente all'approvazione

dell'indennità di spese per il periodo dal 01.03.2012 al 31.12.2012 e gli atti

ritornati all'Autorità di protezione per nuova decisione;

che gli oneri del

giudizio seguono la soccombenza, senza assegnazione di ripetibili, non

richieste.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

1.1.

La decisione dell'11 novembre 2013 (ris. n. 4456/2013) dell’Autorità

regionale di protezione __________ è annullata limitatamente al dispositivo n.

2 (riconoscimento alla curatrice RE 1 di spese di fr. 389.–).

1.2.

Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità per nuova decisione.

2. Gli

oneri del giudizio consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

50.–

fr.

100.–

sono posti a carico

dell'Autorità regionale di protezione __________. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.