9.2013.265
Annullamento della decisione dell'Autorità di protezione sulle spese del curatore in quanto non motivata
14 aprile 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
9.2013.265
Lugano
14 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Tamagni
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
riguardo
all'approvazione dell'indennità di spese per il periodo dal 01.03.2012 al
31.12.2012 relativo alla curatela a favore di PI 1
giudicando
sul reclamo del 27/28 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione
emessa il 11 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
Considerandi
che con decisione
n. 121/2012 del 20 febbraio 2012 l'allora Commissione tutoria regionale __________
(in seguito Commissione tutoria) ha istituito a favore di PI 1, G__________,
una curatela amministrativa ai sensi dell'art. 393 n. 2 vCC e ha
nominato RE 1 quale curatrice amministrativa;
che in data 15
febbraio 2013 RE 1 ha sottoposto all'Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria, la propria richiesta di mercede e rimborso spese per l'anno 2012 per
complessivi fr. 5'148.– (indennità fr. 3'500.–; trasferte fr. 39.–; rimborso
spese diverse fr. 1'609.–);
che alla richiesta
di mercede e rimborso spese era annessa la distinta con la specifica delle
prestazioni;
che con decisione
11.
novembre 2013 l'Autorità di protezione ha approvato il rendiconto
finanziario e ha riconosciuto alla curatrice la mercede di fr. 3'500.– e le
spese di fr. 389.–, ponendo le medesime a carico del Comune di domicilio;
che nella
menzionata risoluzione le spese e la tassa della decisione per complessivi fr.
100.
– sono state poste a carico dell'interessata;
che con reclamo
27/28 novembre 2013 RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione contestando
la riduzione delle spese riconosciute da complessivi fr. 1'648.– (trasferte fr.
39.
– + rimborso spese diverse fr. 1'609.–) esposti nella sua richiesta dell'15
febbraio 2013 a fr. 389.–;
che la curatrice
rileva che in un incontro avvenuto il 31 ottobre 2013 l'Autorità di protezione avrebbe sostenuto che il rimborso spese viene riconosciuto nella misura
del 10% dell'onorario e ciò in considerazione dell'art. 6 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RtarRip) e che a seguito di ciò avrebbe “riconosciuto
le trasferte per fr. 39.– e fr. 350.– quale rimborso spese”;
che nelle
osservazioni 14 gennaio 2014 l'Autorità di protezione sostiene che
nell'incontro del 31 ottobre 2013 avrebbe informato la curatrice dell'intenzione
di applicare, a partire dal 2013, una regola secondo cui le spese vengono
accettate nell'ordine del 10% della mercede, in applicazione per analogia del
RtarRip;
che, nelle medesime
osservazioni, l'Autorità di protezione si addentra poi nella “specifica
prestazioni” allegata alla richiesta di mercede e rimborso spese 2012,
presentata in data 15 febbraio 2013 dalla curatrice illustrando come sarebbe
giunta, a suo dire, a riconoscere per arrotondamento l'importo di fr. 350.– per
le spese, ciò che corrisponderebbe poi, casualmente al 10% dell'onorario
richiesto;
che l'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);
per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa
(art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di
reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale
data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le
cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm);
che la
remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è
calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell'adulto (ROPMA)]. Alla mercede e alle spese del curatore si applicano
pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art.
16-18 vRTut. In particolare, per quanto concerne le spese, l’art. 16 vRTut
prevede che i curatori hanno diritto al rimborso delle medesime (cpv. 1) e che
esse vanno presentate mediante conteggio e corredate da giustificativi (cpv. 2
e 3);
che dal diritto di
essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999, la giurisprudenza ha dedotto, tra
l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata; questo
diritto è garantito dall'art. 26 vLPamm il quale si limita a stabilire
il principio della motivazione scritta, ma senza precisare il contenuto e
l'estensione della motivazione (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 vLPamm
n. 1);
che l’obbligo
di motivazione implica che il destinatario della decisione possa capire perché
l'autorità giudicante abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che
l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme
al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). L'autorità deve dunque enunciare le
circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del
giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono
menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici – che l'hanno
indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato
nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d'impugnazione;
che, nel caso concreto,
l'Autorità di protezione nella decisione impugnata non menziona in alcun modo
le motivazioni che l'hanno indotta a decurtare le pretese di rimborso spese
fatte valere dalla curatrice;
che le motivazioni
della decurtazione delle spese l'Autorità di protezione le ha addotte solo
nelle osservazioni al reclamo;
che non sono
palesemente dati i presupposti per una sanatoria in questa sede, poiché la
stessa sotrarrebbe all'interessata il doppio grado di giurisdizione, ciò che
potrebbe configurare a sua volta – dandosi gli estremi – una violazione del
diritto di essere sentito;
che per altro le
motivazioni addotte dall'Autorità di protezione sono diverse da quelle che sono
state intese dalla reclamante con riferimento alle discussioni che sarebbero
avvenute in un incontro del 31 ottobre 2013, non documentate a questo giudice
da uno specifico verbale di udienza;
che il diritto d'essere
sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio
l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle
censure nel merito (DTF 126 V 132, cons. 2; sentenza CDP del 13
giugno 2013, inc. 9.2013.160) e nulla si oppone a che
esso venga rilevato d'ufficio dall'autorità di ricorso cantonale (DTF 107 V
248; STF del 6 agosto 2002 inc. C 91/02);
che la decisione
impugnata deve dunque essere annullata limitatamente all'approvazione
dell'indennità di spese per il periodo dal 01.03.2012 al 31.12.2012 e gli atti
ritornati all'Autorità di protezione per nuova decisione;
che gli oneri del
giudizio seguono la soccombenza, senza assegnazione di ripetibili, non
richieste.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
1.1.
La decisione dell'11 novembre 2013 (ris. n. 4456/2013) dell’Autorità
regionale di protezione __________ è annullata limitatamente al dispositivo n.
2 (riconoscimento alla curatrice RE 1 di spese di fr. 389.–).
1.2.
Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità per nuova decisione.
2. Gli
oneri del giudizio consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
sono posti a carico
dell'Autorità regionale di protezione __________. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.