9.2013.267
Istituzione di una curatela generale, in sostituzione di una misura di ripristino dell'autorità parentale (ex art. 385 cpv. 3 vCC). Scelta del curatore generale
12 dicembre 2014Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.267
Lugano
12 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda la nomina di un curatore generale per la figlia PI 1;
giudicando
sul reclamo del 30 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 24 ottobre 2013 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (1987), affetta
da trisomia 21, è figlia di RE 1 e di CO 2. I genitori sono divorziati dal
2003.
Il 16 maggio 2006 la
Sezione degli enti locali (inc. 324.2005) ha decretato l’interdizione di PI 1
ai sensi dell’art. 396 vCC.
Con risoluzione del 14
novembre 2006 (ris. 132) l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in
seguito Commissione tutoria) ha ordinato il ripristino in favore di PI 1
dell’autorità parentale esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.
B. A seguito della
richiesta di RE 1, con convenzione del 25 settembre 2007 (ratificata dalla
Commissione tutoria il 1° ottobre 2007) i genitori di PI 1 hanno modificato la
custodia, attribuendola ad CO 2 e garantendo alla madre un diritto alle relazioni
personali minimo. I genitori hanno inoltre stabilito che il padre assumerà l’amministrazione
dei redditi e della sostanza della figlia.
C. Con istanza del 7
gennaio 2013 RE 1 ha postulato all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria, la modifica dell’assetto della custodia parentale di PI 1 asserendo
che le circostanze sarebbero mutate radicalmente. Pur riconoscendo che il padre
si occupa in modo eccellente della figlia, RE 1 chiede che la custodia le venga
attribuita in quanto il suo stato di salute sarebbe migliorato e poiché questo
risponderebbe ad una richiesta della figlia. Subordinatamente propone
l’affidamento, a mesi alterni, ad entrambi i genitori.
D. In sede d’udienza del
4 marzo 2013 RE 1 ha ribadito le proprie pretese, l’affidamento della figlia, e
in via subordinata l’affidamento congiunto. A mente della madre, da oltre un
anno, PI 1 chiede di poter tornare a stare con la madre. CO 2 da parte sua si oppone
a tale richiesta, affermando che a suo avviso l’istante “gioca nella situazione”.
Egli riferisce che PI 1 è una ragazza serena e felice ed adeguatamente felice.
Indica di aver sempre favorito i rapporti tra madre e figlia.
E. Il 10 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha provveduto all’audizione di PI 1. La stessa ha detto di essere
felice di fare tante attività. Non vorrebbe cambiare nessuna attività nemmeno
l’anno successivo. Riferisce infine di lavorare alla Fondazione __________ e di
essere contenta.
I fratelli di PI 1,
interrogati in tal senso, hanno riferito che a loro avviso un’occupazione
inferiore del tempo lavoro della sorella sarebbe negativo. Alla domanda volta
ad evidenziare eventuali “migliorie” che potrebbero essere apportate nella vita
della sorella, entrambi riferiscono che “la sorella sta bene, è legata affettivamente
con tutti e due i genitori ed ha un buon equilibrio”. A loro avviso PI 1 ha
capito come comportarsi con entrambi i genitori, e non soffrirebbe nei passaggi
da uno all’altro. Riconoscono che tra i genitori vi sono discussioni ma che
entrambi vogliono il meglio per la sorella. Entrambi i figli concordano che
parte del problema sia legato ad una questione finanziaria, “nel senso che per
la madre è un problema dover sempre rendere conto di ogni spesa e dover
chiedere i soldi per ogni cosa che fanno”. Ritengono infine che la soluzione
sarebbe quindi stabilire un importo forfettario che il padre versa alla madre
per le spese che affronta per la figlia.
F. Il 24 settembre 2013 RE
1 e CO 2 sono nuovamente stati sentiti dall’Autorità di protezione. In sede
d’udienza l’Autorità di protezione ha indicato di non aver ravvisato elementi
tali da dover decidere un cambiamento di affidamento. Al proposito RE 1
riconosce che PI 1 si trova bene nell’assetto attuale, ma vorrebbe che venga
chiarito l’assetto di affidamento in quanto lei va notevolmente oltre i diritti
di visita stabiliti. CO 2 ha ribadito la massima disponibilità a permettere
alla figlia di recarsi dalla madre ogni qualvolta vi sia una richiesta. In
merito all’assetto finanziario concorda con la possibilità di convenire un forfait.
La madre postula che i redditi di PI 1 vengano divisi a metà e ogni genitore li
gestisca al meglio. Proposta alla quale CO 2 si oppone, ribadendo la propria
disponibilità a convenire un forfait in base a criteri oggettivi. In
conclusione il patrocinatore di RE 1, dopo aver preso atto di quanto discusso,
auspica la necessaria “elasticità” “qualora in futuro” ci siano “problemi nella
presa a carico di PI 1”.
G. Con scritto di posta
elettronica del 1° ottobre 2013 CO 2 ha proposto di riconoscere una diaria di
20.– per ogni giorno che PI 1 trascorrerà presso la madre, oltre al rimborso di
tutte le spese straordinarie, previo accordo preventivo. Con ulteriore e-mail
del 16 ottobre 2013 CO 2 ha proposto di riconoscere alla madre di PI 1 anche
l’assegno grande invalido di grado medio (rendita giornaliera di fr. 39.–)
per ogni giorno trascorso con lei.
Al riguardo con lettera
del 18 ottobre 2013 (e-mail) il patrocinatore di RE 1 si è opposto alla
proposta di “indennizzo” di CO 2, riformulando la propria richiesta di
affidamento a tempo pieno della figlia.
Con ulteriore scritto del
22 ottobre 2013 CO 2 ha puntualizzato che, pur riconoscendo che RE 1 abbia
diritto ad un rimborso spese per quando si occupa della figlia, questo non significa
che i soldi di cui dispone PI 1 abbiano lo scopo di rimunerare il suo lavoro di
mamma.
Con e-mail di medesima
data RE 1 ha ribadito che la richiesta d’affidamento sarebbe basata sul
desiderio insistente della figlia stessa. Il patrocinatore della madre (e-mail
del 22 ottobre 2013) contesta la tesi secondo cui PI 1 sarebbe felice. Oltre a confutare
quanto esposto dal padre, indica che in concreto sarebbe auspicabile l’audizione
di PI 1 da parte di un esperto prima di un’eventuale decisione relativa
all’affidamento.
H. Con risoluzione del
24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha confermato l’istituzione della
curatela generale per PI 1 (art. 398 CC), che il 1° gennaio 2013 ha sostituito per legge la misura di ripristino dell’autorità parentale (art. 369 e 385 vCC)
decretata con risoluzione del 14 novembre 2006.
RE 1 è stata dimessa dal
mandato di curatrice generale con effetto 31 ottobre 2013. La carica di
curatore generale è stata attribuita a CO 2.
I. Contro la predetta
decisione RE 1 è insorta con reclamo del 30 novembre 2015 (recte 2013),
postulando che la risoluzione impugnata venga annullata e che le venga affidata
la curatela della figlia PI 1 in via esclusiva, con ampio diritto di visita del
padre. In via subordinata ha proposto che la curatela sia conferita congiuntamente
ai genitori, e che PI 1 le venga affidata in via esclusiva.
Con osservazioni del 20
dicembre 2013 CO 2 si oppone al reclamo, postulando la conferma della
risoluzione impugnata.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450
segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).
2.
Nella risoluzione
impugnata l’Autorità di protezione ha confermato l’istituzione della curatela
generale (art. 398 CC), che il 1° gennaio 2013 ha sostituito per legge la misura di ripristino dell’autorità parentale (art. 369 e 385 vCC)
decretata con risoluzione del 14 novembre 2006.
La madre di PI 1 è stata
dimessa dal mandato di curatrice generale e la carica di curatore generale è
stata attribuita ad CO 2, con il compito di:
a) assistere, rappresentare e proteggere la signora PI 1 in tutto
quanto concerne la cura della sua persona, dei suoi interessi patrimoniali e
delle sue relazioni giuridiche;
b)
proporre, qualora necessario l’adeguamento della misura ufficiale alle mutate circostanze;
c)
presentare annualmente, entro il mese di febbraio, i rapporti morale e finanziario
relativi all’esercizio precedente (effetto al 31 dicembre).
Al curatore è stata richiesta
la presentazione di un inventario iniziale della sostanza della curatelata.
L’autorità di protezione ha
in primo luogo ribadito la necessità della misura di curatela generale in
esame. Visto l’attrito fra i genitori, le premesse per il mantenimento congiunto
del mandato di curatore non sarebbero più date.
Dagli accertamenti agli
atti l’Autorità di protezione ha rilevato che PI 1 vive in un contesto
adeguato, opportunamente seguita, inserita nella società e non ha evidenziato
problematiche allarmanti. Essa vive presso il padre, frequentando la madre ogni
qual volta lo desideri. A mente dell’Autorità di protezione “il più recente
scambio di corrispondenza verte principalmente sull’aspetto del riconoscimento
di un’indennità o di uno spillatico in favore della signora RE 1 quando si fa carico
della figlia rispettivamente alla richiesta di modifica del luogo di vita di PI
1.
ritenuta la sua transitoria situazione di convalescenza conseguente ad un
intervento chirurgico all’anca”. L’Autorità di protezione ha indicato che
l’attuale assetto personale e relazionale della giovane è stabile e positivo
per l’interessata. In conclusione ha riferito di non intervenire d’ufficio per
effettuare cambiamenti radicali, ritenendo invece opportuno conferire al solo
padre il mandato di curatore, considerato che già oggi effettua la corrente
gestione amministrativa, provvede alla figlia e dimostra ampia disponibilità
nel favorire le relazioni con la madre. Per risolvere l’aspetto finanziario ha
infine indicato che “ritiene pure adeguata la proposta di riconoscimento di un
forfait di spese che tenga contro delle accresciute necessità di PI 1 legate
alla sua disabilità”.
3.
La madre RE 1 ha
impugnato la decisione in esame, postulando che le venisse attribuito
l’affidamento esclusivo della figlia. A mente della reclamante, che ammette che
il padre si occupa convenientemente della figlia, la sua istanza sarebbe scaturita
dalla richiesta formulata dalla figlia stessa. La reclamante riferisce di un
episodio in cui il padre avrebbe sottovalutato e trascurato un problema
all’anca della figlia, che le avrebbe causato disagi fisici ed inutili dolori. RE
1.
indica che l’Autorità di protezione avrebbe deciso di conferire il mandato di
curatore generale al padre senza i dovuti accertamenti. Secondo la reclamante
il fatto che PI 1 “nella situazione attuale goda di una certa armonia apparente”,
non significa che questa sia per lei la situazione ideale. La reclamante
lamenta infine che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto esperire, come richiesto,
una perizia.
4.
Nel caso in esame va
innanzitutto indicato che la misura di protezione istituita, in quanto tale, non
è messa in discussione (disp. 1). Il fatto che PI 1, affetta da trisomia 21 ed
interdetta secondo il vecchio diritto, necessiti di una misura di protezione a
suo favore, non è infatti contestato dalle parti.
In concreto, va inoltre
contestualizzato il reclamo in esame.
Benché lo stesso sia volto
anche all’ottenimento da parte della reclamante dell’affidamento della figlia PI
1, con la risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha provveduto a
confermare l’istituzione di una curatela generale che ha sostituito, per legge
(dal 1° gennaio 2013), la precedente misura di “ripristino dell’autorità parentale”
(art. 369 e 385 vCC) (disp. 1) e a definire a chi verrà attribuito il ruolo di
curatore generale (disp. 2). La questione relativa all’affidamento di PI 1 non
è infatti oggetto della risoluzione impugnata.
Oggetto del reclamo è
pertanto unicamente la scelta del o dei curatori e non già l’affidamento di PI
1.
5.
Con l'entrata in
vigore del nuovo diritto di protezione dell'adulto, le persone interdette
secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale (art. 14 cpv.
2.
primo periodo D tit. fin. CC), a prescindere dal fatto che sia stato nominato
un tutore o che ai genitori sia stato concesso il prolungamento dell’autorità
parentale (art. 385 cpv. 3 vCC) (Messaggio del 28 giugno 2006 in FF 2006 pag. 6493). Va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 2, seconda frase, tit. fin. CC
– a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di protezione è tenuta
a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari adeguamenti. Ciò implica
la necessità di esaminare ogni singola situazione individuale al fine di
stabilire se una misura, meno incisiva, sia possibile tenendo conto dei bisogni
d'assistenza e di protezione della persona interessata; l'autorità ha in
particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399 CC, di togliere la curatela,
d'ufficio o su richiesta della persona interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n. 176 pag. 77).
Le condizioni per
l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.
Secondo il primo capoverso
del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una
curatela se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri
interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una
turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei
stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che
occorre sbrigare.
Quanto alla
curatela generale, questa è istituita se una persona ha un particolare bisogno
d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. La
curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli
interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. L’interessato è privato per
legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 CC).
Ora, con il nuovo diritto
di protezione dell’adulto, la rinuncia al “prolungamento dell’autorità
parentale” prevista dall’art. 385 cpv. 3 vCC ha incontrato un’ampia
approvazione nell’ambito della consultazione. Secondo il nuovo diritto,
infatti, i genitori possono unicamente essere nominati curatori (Messaggio 2006
p. 6408).
La scelta del legislatore
è stata operata, in primo luogo, in quanto i genitori detentori dell’autorità
parentale prolungata sfuggivano alla sorveglianza dell’Autorità tutoria, e
siccome la misura non era oggetto di controlli regolari. In secondo luogo, un
minore sottoposto a autorità parentale prolungata avrebbe potuto avere
difficoltà ad ottenere una certa indipendenza dai genitori (Meier/Lukic, op. cit., n. 36 pag. 18).
6.
La
designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, che a
norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica che
sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti,
disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.
Secondo
l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua
fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea
e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità
tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine
all'interessato (cpv. 2).
L'art.
401.
cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione,
secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea
allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC,
l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso
dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze;
difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata
e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.21; CommFam
Protection de l'adulte, Häfeli,
art. 401 CC n. 1).
I
desideri dei famigliari o di altre persone vicine, di cui è menzione all'art.
401.
cpv. 2 CC, devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”,
e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non
vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la persona proposta non possiede
le competenze necessarie (COMPA, loc. cit.; CommFam, op. cit., art. 401 CC n.
2). Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali
persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato
curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op.
cit., art. 401 CC n. 4-5).
Giusta
l’art. 402 CC la curatela può essere conferita a più persone. L’esercizio
congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle
quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un
mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente (CommFam,
op. cit., art. 402 n. 4).
7.
Contestata è nel
caso in esame la scelta operata dall’Autorità di protezione di conferire il
mandato di curatore ad un solo genitore, in particolare a CO 2.
7.1
Nella fattispecie,
l’Autorità di protezione, con decisione 24 ottobre 2013, dopo aver sentito
l’interessata – che ha dichiarato di essere contenta – ed i fratelli di PI 1 – che
hanno, a loro volta, riferito che “la sorella sta bene, è legata affettivamente
con tutti e due i genitori ed ha un buon equilibrio” – ha istituito la curatela
generale attribuendola in via esclusiva al padre.
In concreto, quando PI 1
ha raggiunto la maggiore età, ai genitori è stata attribuita, congiuntamente,
l’autorità parentale prolungata ai sensi dell’art. 385 cpv. 3 vCC. In
seguito, su esplicita richiesta della madre stessa, il 1° ottobre 2007 la custodia
di PI 1 è stata attribuita in via esclusiva al padre con il compito di provvedere
all’amministrazione dei redditi e della sostanza della figlia.
Come indicato
dall’Autorità di protezione le circostanze sono ora mutate. La conflittualità che
si è venuta a creare fra i genitori di PI 1, seppur ancora relativamente ridotta
ed indipendentemente dalle cause che l’abbiano fatta scaturire, è evidente ed è
una ragione sufficiente per giustificare il conferimento del mandato di
curatore ad uno solo dei genitori. Vista l’evidente difficoltà di
collaborazione fra i genitori, che risulta dagli atti, in concreto non vi sono
più le premesse per un esercizio congiunto del mandato. La decisione dell’Autorità
di protezione di conferire ad un solo genitore il mandato di curatore resiste
pertanto alla critica.
7.2
L’Autorità di
protezione, dopo aver sentito le parti, l’interessata e i fratelli della stessa
è giunta alla conclusione che non intende intervenire d’ufficio per effettuare
cambiamenti radicali nella vita di PI 1 e ha conferito il mandato di curatore
al padre.
Ora, in concreto, come
risulta dagli atti, PI 1 vive presso il padre, lo stesso ne amministra i
redditi e la sostanza già dal 1° ottobre 2007, quando, per richiesta della
madre stessa l’autorità parentale è stata attribuita a CO 2 in via esclusiva.
In questi sette anni il
padre di PI 1, oltre ad ospitare ed occuparsi in prima persona della figlia né
ha amministrato i redditi e la sostanza. Per ammissione della madre stessa, questo
compito è sempre stato espletato dal padre correttamente. La stessa ha infatti
riferito di non avere nulla da eccepire sull’operato del padre (reclamo pag. 2 in fine).
Dagli atti risulta in modo
evidente, e neppure è contestato, che CO 2 è idoneo, dal profilo personale e
delle competenze, ad adempiere i compiti previsti dal mandato conferitogli,
dispone del tempo necessario e svolge personalmente i suoi compiti. Al padre è
infatti stata attribuita la custodia di PI 1 ed il compito di amministrarne i
redditi ed i beni nel 2007 e fino ad oggi ha espletato i compiti legati al mandato
in modo corretto.
Non vi sono pertanto
ragioni, come correttamente evidenziato dall’Autorità di prime cure, per
modificare l’assetto già in essere e ridefinire il conferimento del mandato di
curatore generale. RE 1 non ha peraltro neppure indicato di essere idonea dal
profilo personale e delle competenze per svolgere tale mandato. Il fatto di
essere la madre non è infatti un criterio sufficiente. Come già evidenziato, giusta
l’art. 402 cpv. 2 CC, relativamente alla scelta del curatore, sebbene
l’Autorità possa tener conto dei desideri delle persone vicine all’interessato,
non è però legata alla proposta di tali persone. Non esiste peraltro neppure il
diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erw. Schutz –
Reusser / Lukic, art. 402 N. 2).
Alla luce delle considerazioni
di cui sopra la decisione impugnata resiste alle critiche. Il reclamo va
pertanto respinto e la risoluzione impugnata confermata.
8.
Gli oneri del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso
concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano
ripetibili.
9.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori
e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 lett. b n. 6 LTF) senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.