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Decisione

9.2013.267

Istituzione di una curatela generale, in sostituzione di una misura di ripristino dell'autorità parentale (ex art. 385 cpv. 3 vCC). Scelta del curatore generale

12 dicembre 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (1987), affetta

da trisomia 21, è figlia di RE 1 e di CO 2. I genitori sono divorziati dal

2003.

Il 16 maggio 2006 la

Sezione degli enti locali (inc. 324.2005) ha decretato l’interdizione di PI 1

ai sensi dell’art. 396 vCC.

Con risoluzione del 14

novembre 2006 (ris. 132) l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in

seguito Commissione tutoria) ha ordinato il ripristino in favore di PI 1

dell’autorità parentale esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.

B. A seguito della

richiesta di RE 1, con convenzione del 25 settembre 2007 (ratificata dalla

Commissione tutoria il 1° ottobre 2007) i genitori di PI 1 hanno modificato la

custodia, attribuendola ad CO 2 e garantendo alla madre un diritto alle relazioni

personali minimo. I genitori hanno inoltre stabilito che il padre assumerà l’amministrazione

dei redditi e della sostanza della figlia.

C. Con istanza del 7

gennaio 2013 RE 1 ha postulato all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria, la modifica dell’assetto della custodia parentale di PI 1 asserendo

che le circostanze sarebbero mutate radicalmente. Pur riconoscendo che il padre

si occupa in modo eccellente della figlia, RE 1 chiede che la custodia le venga

attribuita in quanto il suo stato di salute sarebbe migliorato e poiché questo

risponderebbe ad una richiesta della figlia. Subordinatamente propone

l’affidamento, a mesi alterni, ad entrambi i genitori.

D. In sede d’udienza del

4 marzo 2013 RE 1 ha ribadito le proprie pretese, l’affidamento della figlia, e

in via subordinata l’affidamento congiunto. A mente della madre, da oltre un

anno, PI 1 chiede di poter tornare a stare con la madre. CO 2 da parte sua si oppone

a tale richiesta, affermando che a suo avviso l’istante “gioca nella situazione”.

Egli riferisce che PI 1 è una ragazza serena e felice ed adeguatamente felice.

Indica di aver sempre favorito i rapporti tra madre e figlia.

E. Il 10 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha provveduto all’audizione di PI 1. La stessa ha detto di essere

felice di fare tante attività. Non vorrebbe cambiare nessuna attività nemmeno

l’anno successivo. Riferisce infine di lavorare alla Fondazione __________ e di

essere contenta.

I fratelli di PI 1,

interrogati in tal senso, hanno riferito che a loro avviso un’occupazione

inferiore del tempo lavoro della sorella sarebbe negativo. Alla domanda volta

ad evidenziare eventuali “migliorie” che potrebbero essere apportate nella vita

della sorella, entrambi riferiscono che “la sorella sta bene, è legata affettivamente

con tutti e due i genitori ed ha un buon equilibrio”. A loro avviso PI 1 ha

capito come comportarsi con entrambi i genitori, e non soffrirebbe nei passaggi

da uno all’altro. Riconoscono che tra i genitori vi sono discussioni ma che

entrambi vogliono il meglio per la sorella. Entrambi i figli concordano che

parte del problema sia legato ad una questione finanziaria, “nel senso che per

la madre è un problema dover sempre rendere conto di ogni spesa e dover

chiedere i soldi per ogni cosa che fanno”. Ritengono infine che la soluzione

sarebbe quindi stabilire un importo forfettario che il padre versa alla madre

per le spese che affronta per la figlia.

F. Il 24 settembre 2013 RE

1 e CO 2 sono nuovamente stati sentiti dall’Autorità di protezione. In sede

d’udienza l’Autorità di protezione ha indicato di non aver ravvisato elementi

tali da dover decidere un cambiamento di affidamento. Al proposito RE 1

riconosce che PI 1 si trova bene nell’assetto attuale, ma vorrebbe che venga

chiarito l’assetto di affidamento in quanto lei va notevolmente oltre i diritti

di visita stabiliti. CO 2 ha ribadito la massima disponibilità a permettere

alla figlia di recarsi dalla madre ogni qualvolta vi sia una richiesta. In

merito all’assetto finanziario concorda con la possibilità di convenire un forfait.

La madre postula che i redditi di PI 1 vengano divisi a metà e ogni genitore li

gestisca al meglio. Proposta alla quale CO 2 si oppone, ribadendo la propria

disponibilità a convenire un forfait in base a criteri oggettivi. In

conclusione il patrocinatore di RE 1, dopo aver preso atto di quanto discusso,

auspica la necessaria “elasticità” “qualora in futuro” ci siano “problemi nella

presa a carico di PI 1”.

G. Con scritto di posta

elettronica del 1° ottobre 2013 CO 2 ha proposto di riconoscere una diaria di

20.– per ogni giorno che PI 1 trascorrerà presso la madre, oltre al rimborso di

tutte le spese straordinarie, previo accordo preventivo. Con ulteriore e-mail

del 16 ottobre 2013 CO 2 ha proposto di riconoscere alla madre di PI 1 anche

l’assegno grande invalido di grado medio (rendita giornaliera di fr. 39.–)

per ogni giorno trascorso con lei.

Al riguardo con lettera

del 18 ottobre 2013 (e-mail) il patrocinatore di RE 1 si è opposto alla

proposta di “indennizzo” di CO 2, riformulando la propria richiesta di

affidamento a tempo pieno della figlia.

Con ulteriore scritto del

22 ottobre 2013 CO 2 ha puntualizzato che, pur riconoscendo che RE 1 abbia

diritto ad un rimborso spese per quando si occupa della figlia, questo non significa

che i soldi di cui dispone PI 1 abbiano lo scopo di rimunerare il suo lavoro di

mamma.

Con e-mail di medesima

data RE 1 ha ribadito che la richiesta d’affidamento sarebbe basata sul

desiderio insistente della figlia stessa. Il patrocinatore della madre (e-mail

del 22 ottobre 2013) contesta la tesi secondo cui PI 1 sarebbe felice. Oltre a confutare

quanto esposto dal padre, indica che in concreto sarebbe auspicabile l’audizione

di PI 1 da parte di un esperto prima di un’eventuale decisione relativa

all’affidamento.

H. Con risoluzione del

24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha confermato l’istituzione della

curatela generale per PI 1 (art. 398 CC), che il 1° gennaio 2013 ha sostituito per legge la misura di ripristino dell’autorità parentale (art. 369 e 385 vCC)

decretata con risoluzione del 14 novembre 2006.

RE 1 è stata dimessa dal

mandato di curatrice generale con effetto 31 ottobre 2013. La carica di

curatore generale è stata attribuita a CO 2.

I. Contro la predetta

decisione RE 1 è insorta con reclamo del 30 novembre 2015 (recte 2013),

postulando che la risoluzione impugnata venga annullata e che le venga affidata

la curatela della figlia PI 1 in via esclusiva, con ampio diritto di visita del

padre. In via subordinata ha proposto che la curatela sia conferita congiuntamente

ai genitori, e che PI 1 le venga affidata in via esclusiva.

Con osservazioni del 20

dicembre 2013 CO 2 si oppone al reclamo, postulando la conferma della

risoluzione impugnata.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450

segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).

2.

Nella risoluzione

impugnata l’Autorità di protezione ha confermato l’istituzione della curatela

generale (art. 398 CC), che il 1° gennaio 2013 ha sostituito per legge la misura di ripristino dell’autorità parentale (art. 369 e 385 vCC)

decretata con risoluzione del 14 novembre 2006.

La madre di PI 1 è stata

dimessa dal mandato di curatrice generale e la carica di curatore generale è

stata attribuita ad CO 2, con il compito di:

a) assistere, rappresentare e proteggere la signora PI 1 in tutto

quanto concerne la cura della sua persona, dei suoi interessi patrimoniali e

delle sue relazioni giuridiche;

b)

proporre, qualora necessario l’adeguamento della misura ufficiale alle mutate circostanze;

c)

presentare annualmente, entro il mese di febbraio, i rapporti morale e finanziario

relativi all’esercizio precedente (effetto al 31 dicembre).

Al curatore è stata richiesta

la presentazione di un inventario iniziale della sostanza della curatelata.

L’autorità di protezione ha

in primo luogo ribadito la necessità della misura di curatela generale in

esame. Visto l’attrito fra i genitori, le premesse per il mantenimento congiunto

del mandato di curatore non sarebbero più date.

Dagli accertamenti agli

atti l’Autorità di protezione ha rilevato che PI 1 vive in un contesto

adeguato, opportunamente seguita, inserita nella società e non ha evidenziato

problematiche allarmanti. Essa vive presso il padre, frequentando la madre ogni

qual volta lo desideri. A mente dell’Autorità di protezione “il più recente

scambio di corrispondenza verte principalmente sull’aspetto del riconoscimento

di un’indennità o di uno spillatico in favore della signora RE 1 quando si fa carico

della figlia rispettivamente alla richiesta di modifica del luogo di vita di PI

1.

ritenuta la sua transitoria situazione di convalescenza conseguente ad un

intervento chirurgico all’anca”. L’Autorità di protezione ha indicato che

l’attuale assetto personale e relazionale della giovane è stabile e positivo

per l’interessata. In conclusione ha riferito di non intervenire d’ufficio per

effettuare cambiamenti radicali, ritenendo invece opportuno conferire al solo

padre il mandato di curatore, considerato che già oggi effettua la corrente

gestione amministrativa, provvede alla figlia e dimostra ampia disponibilità

nel favorire le relazioni con la madre. Per risolvere l’aspetto finanziario ha

infine indicato che “ritiene pure adeguata la proposta di riconoscimento di un

forfait di spese che tenga contro delle accresciute necessità di PI 1 legate

alla sua disabilità”.

3.

La madre RE 1 ha

impugnato la decisione in esame, postulando che le venisse attribuito

l’affidamento esclusivo della figlia. A mente della reclamante, che ammette che

il padre si occupa convenientemente della figlia, la sua istanza sarebbe scaturita

dalla richiesta formulata dalla figlia stessa. La reclamante riferisce di un

episodio in cui il padre avrebbe sottovalutato e trascurato un problema

all’anca della figlia, che le avrebbe causato disagi fisici ed inutili dolori. RE

1.

indica che l’Autorità di protezione avrebbe deciso di conferire il mandato di

curatore generale al padre senza i dovuti accertamenti. Secondo la reclamante

il fatto che PI 1 “nella situazione attuale goda di una certa armonia apparente”,

non significa che questa sia per lei la situazione ideale. La reclamante

lamenta infine che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto esperire, come richiesto,

una perizia.

4.

Nel caso in esame va

innanzitutto indicato che la misura di protezione istituita, in quanto tale, non

è messa in discussione (disp. 1). Il fatto che PI 1, affetta da trisomia 21 ed

interdetta secondo il vecchio diritto, necessiti di una misura di protezione a

suo favore, non è infatti contestato dalle parti.

In concreto, va inoltre

contestualizzato il reclamo in esame.

Benché lo stesso sia volto

anche all’ottenimento da parte della reclamante dell’affidamento della figlia PI

1, con la risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha provveduto a

confermare l’istituzione di una curatela generale che ha sostituito, per legge

(dal 1° gennaio 2013), la precedente misura di “ripristino dell’autorità parentale”

(art. 369 e 385 vCC) (disp. 1) e a definire a chi verrà attribuito il ruolo di

curatore generale (disp. 2). La questione relativa all’affidamento di PI 1 non

è infatti oggetto della risoluzione impugnata.

Oggetto del reclamo è

pertanto unicamente la scelta del o dei curatori e non già l’affidamento di PI

1.

5.

Con l'entrata in

vigore del nuovo diritto di protezione dell'adulto, le persone interdette

secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale (art. 14 cpv.

2.

primo periodo D tit. fin. CC), a prescindere dal fatto che sia stato nominato

un tutore o che ai genitori sia stato concesso il prolungamento dell’autorità

parentale (art. 385 cpv. 3 vCC) (Messaggio del 28 giugno 2006 in FF 2006 pag. 6493). Va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 2, seconda frase, tit. fin. CC

– a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di protezione è tenuta

a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari adeguamenti. Ciò implica

la necessità di esaminare ogni singola situazione individuale al fine di

stabilire se una misura, meno incisiva, sia possibile tenendo conto dei bisogni

d'assistenza e di protezione della persona interessata; l'autorità ha in

particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399 CC, di togliere la curatela,

d'ufficio o su richiesta della persona interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n. 176 pag. 77).

Le condizioni per

l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.

Secondo il primo capoverso

del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una

curatela se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri

interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una

turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei

stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che

occorre sbrigare.

Quanto alla

curatela generale, questa è istituita se una persona ha un particolare bisogno

d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. La

curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli

interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. L’interessato è privato per

legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 CC).

Ora, con il nuovo diritto

di protezione dell’adulto, la rinuncia al “prolungamento dell’autorità

parentale” prevista dall’art. 385 cpv. 3 vCC ha incontrato un’ampia

approvazione nell’ambito della consultazione. Secondo il nuovo diritto,

infatti, i genitori possono unicamente essere nominati curatori (Messaggio 2006

p. 6408).

La scelta del legislatore

è stata operata, in primo luogo, in quanto i genitori detentori dell’autorità

parentale prolungata sfuggivano alla sorveglianza dell’Autorità tutoria, e

siccome la misura non era oggetto di controlli regolari. In secondo luogo, un

minore sottoposto a autorità parentale prolungata avrebbe potuto avere

difficoltà ad ottenere una certa indipendenza dai genitori (Meier/Lukic, op. cit., n. 36 pag. 18).

6.

La

designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, che a

norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica che

sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti,

disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.

Secondo

l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua

fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea

e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità

tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine

all'interessato (cpv. 2).

L'art.

401.

cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione,

secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea

allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC,

l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso

dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze;

difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata

e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.21; CommFam

Protection de l'adulte, Häfeli,

art. 401 CC n. 1).

I

desideri dei famigliari o di altre persone vicine, di cui è menzione all'art.

401.

cpv. 2 CC, devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”,

e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non

vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la persona proposta non possiede

le competenze necessarie (COMPA, loc. cit.; CommFam, op. cit., art. 401 CC n.

2). Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali

persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato

curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op.

cit., art. 401 CC n. 4-5).

Giusta

l’art. 402 CC la curatela può essere conferita a più persone. L’esercizio

congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle

quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un

mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente (CommFam,

op. cit., art. 402 n. 4).

7.

Contestata è nel

caso in esame la scelta operata dall’Autorità di protezione di conferire il

mandato di curatore ad un solo genitore, in particolare a CO 2.

7.1

Nella fattispecie,

l’Autorità di protezione, con decisione 24 ottobre 2013, dopo aver sentito

l’interessata – che ha dichiarato di essere contenta – ed i fratelli di PI 1 – che

hanno, a loro volta, riferito che “la sorella sta bene, è legata affettivamente

con tutti e due i genitori ed ha un buon equilibrio” – ha istituito la curatela

generale attribuendola in via esclusiva al padre.

In concreto, quando PI 1

ha raggiunto la maggiore età, ai genitori è stata attribuita, congiuntamente,

l’autorità parentale prolungata ai sensi dell’art. 385 cpv. 3 vCC. In

seguito, su esplicita richiesta della madre stessa, il 1° ottobre 2007 la custodia

di PI 1 è stata attribuita in via esclusiva al padre con il compito di provvedere

all’amministrazione dei redditi e della sostanza della figlia.

Come indicato

dall’Autorità di protezione le circostanze sono ora mutate. La conflittualità che

si è venuta a creare fra i genitori di PI 1, seppur ancora relativamente ridotta

ed indipendentemente dalle cause che l’abbiano fatta scaturire, è evidente ed è

una ragione sufficiente per giustificare il conferimento del mandato di

curatore ad uno solo dei genitori. Vista l’evidente difficoltà di

collaborazione fra i genitori, che risulta dagli atti, in concreto non vi sono

più le premesse per un esercizio congiunto del mandato. La decisione dell’Autorità

di protezione di conferire ad un solo genitore il mandato di curatore resiste

pertanto alla critica.

7.2

L’Autorità di

protezione, dopo aver sentito le parti, l’interessata e i fratelli della stessa

è giunta alla conclusione che non intende intervenire d’ufficio per effettuare

cambiamenti radicali nella vita di PI 1 e ha conferito il mandato di curatore

al padre.

Ora, in concreto, come

risulta dagli atti, PI 1 vive presso il padre, lo stesso ne amministra i

redditi e la sostanza già dal 1° ottobre 2007, quando, per richiesta della

madre stessa l’autorità parentale è stata attribuita a CO 2 in via esclusiva.

In questi sette anni il

padre di PI 1, oltre ad ospitare ed occuparsi in prima persona della figlia né

ha amministrato i redditi e la sostanza. Per ammissione della madre stessa, questo

compito è sempre stato espletato dal padre correttamente. La stessa ha infatti

riferito di non avere nulla da eccepire sull’operato del padre (reclamo pag. 2 in fine).

Dagli atti risulta in modo

evidente, e neppure è contestato, che CO 2 è idoneo, dal profilo personale e

delle competenze, ad adempiere i compiti previsti dal mandato conferitogli,

dispone del tempo necessario e svolge personalmente i suoi compiti. Al padre è

infatti stata attribuita la custodia di PI 1 ed il compito di amministrarne i

redditi ed i beni nel 2007 e fino ad oggi ha espletato i compiti legati al mandato

in modo corretto.

Non vi sono pertanto

ragioni, come correttamente evidenziato dall’Autorità di prime cure, per

modificare l’assetto già in essere e ridefinire il conferimento del mandato di

curatore generale. RE 1 non ha peraltro neppure indicato di essere idonea dal

profilo personale e delle competenze per svolgere tale mandato. Il fatto di

essere la madre non è infatti un criterio sufficiente. Come già evidenziato, giusta

l’art. 402 cpv. 2 CC, relativamente alla scelta del curatore, sebbene

l’Autorità possa tener conto dei desideri delle persone vicine all’interessato,

non è però legata alla proposta di tali persone. Non esiste peraltro neppure il

diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erw. Schutz –

Reusser / Lukic, art. 402 N. 2).

Alla luce delle considerazioni

di cui sopra la decisione impugnata resiste alle critiche. Il reclamo va

pertanto respinto e la risoluzione impugnata confermata.

8.

Gli oneri del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso

concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano

ripetibili.

9.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori

e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 lett. b n. 6 LTF) senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.