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Decisione

9.2013.269

Istituzione curatela educativa

5 agosto 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il 2012

dalla relazione tra RE 1 e CO 1.

B. A seguito delle

difficoltà riscontrate per il riconoscimento da parte del padre e la

stipulazione del contratto di mantenimento, l’Autorità di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) con decisione 12 marzo 2013 ha istituito una curatela di rappresentanza a favore della minore, nominando quale curatrice __________,

operatrice sociale, __________, con il compito di stabilire il rapporto di filiazione

tra padre e figlia, promuovere l’azione di mantenimento e far stabilire le

relazioni personali, consigliare ed assistere la madre nella maniera richiesta

dalle circostanze.

C. Il 14 agosto 2013 il

padre ha provveduto a riconoscere la figlia, mentre in occasione di un’udienza

avvenuta il 16 settembre 2013 sono stati regolati gli aspetti economici e le

relazioni personali. Su tale aspetto i genitori si sono accordati nel senso di

svolgere i diritti di visita in forma sorvegliata presso Casa __________. Nel

contempo la curatrice ha cambiato attività professionale e di conseguenza tramite

decisione 7 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di

rappresentanza, istituendo una curatela educativa e nominando quale curatore

educativo CURA 1, operatore sociale del Comune di __________. Al curatore

educativo sono stati conferiti i compiti di provvedere all’attuazione del

diritto di visita tra padre e figlia, come pure di rappresentare quest’ultima

nella salvaguardia del diritto al mantenimento in attesa della stipula della

convenzione, oltre a consigliare ed assistere i genitori nella cura ed

educazione della minore.

D. Contro la suddetta

decisione RE 1 ha interposto reclamo in data 4 dicembre 2013, chiedendo la

revoca della curatela educativa, sostenendo di essere una madre responsabile, “in

grado di assicurare una buona educazione e uno stile di vita cristiano”.

E. In data 16 dicembre 2013 ha presentato le proprie osservazioni CO 1, padre della bambina, sostenendo che la reclamante è

una “madre modello, molto responsabile, sempre attenta e presente, sa

educare bene sia mia figlia PI 1 e sua figlia __________”;

F. Con osservazioni 20

gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha precisato di aver ritenuto opportuno

istituire una curatela educativa a favore della minore in considerazione della

conflittualità esistente tra i genitori, della lunga sospensione delle

relazioni personali tra padre e figlia, dell’età della bambina. A protezione

della minore l’Autorità ha quindi ritenuto opportuno nominare un curatore educativo

al fine di salvaguardare il diritto alle relazioni personali della bambina con

il padre, così come il suo diritto al mantenimento in attesa della stipula di

una convenzione tra i genitori.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello

(art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i

reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48

lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.

Conformemente

all'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei

minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella

cura del figlio. Il curatore, in tale caso, ha il compito, qualora non gli

siano assegnati speciali poteri (cpv. 2) di sostenere i genitori tramite

consigli ed aiuto (BSK ZGB I - Breitschmid,

ad art. 308 CC, n. 1).

L'autorità di protezione

può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del

figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e

la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2).

Questo provvedimento si

connota come un intervento ambulatoriale e continuo destinato a sanare

incomprensioni educative attraverso la mediazione, la guida e il consiglio fra

i genitori, il figlio e terzi. Il curatore può anche essere incaricato di

impartire istruzioni per la cura dei figli, la loro educazione o istruzione,

così come avere diritto di controllo e informazione; egli assume in tal caso il

“ruolo di persona fidata, di persona cui potersi rivolgere, di persona in grado

di prestare suggerimento, aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i

genitori e il figlio” (BSK ZGB I – Breitschmid,

ad art. 308 CC, n. 4-5; sentenza CDP del 25 aprile 2013, inc. 9.2013. 85,

consid. 2).

3.

Nel caso in esame, RE

1.

si oppone all’istituzione della curatela educativa sostenendo di non averne

bisogno, avendo sempre mantenuto un comportamento irreprensibile e essendo una

madre responsabile.

L’Autorità di protezione,

peraltro, sia nella decisione impugnata che nelle osservazioni al reclamo, non

contesta le qualità della madre, bensì motiva la propria decisione con l’alta

conflittualità tra i genitori e la difficoltà sia nello svolgimento dei diritti

di visita, sia nel sottoscrivere un accordo sul mantenimento della figlia da

parte del padre. Di conseguenza, i compiti attribuiti al curatore sono in

particolare quelli di proteggere gli interessi della minore nell’ambito dei

diritti di visita e del suo mantenimento, oltre a consigliare i genitori.

4.

Dagli atti emerge

una situazione di grande conflitto tra i genitori, in un’occasione addirittura

sfociata in un litigio con passaggio alle vie di fatto (cfr. verbale ARP 16

settembre 2013). Dallo scritto 13 gennaio 2014 inviato da CURA 1 all’Autorità

di protezione si evidenzia che i genitori di PI 1 “non hanno più intenzione di

effettuare i diritti di visita per la figlia presso Casa __________”. Dalla

precedente comunicazione del 27 dicembre 2013 della responsabile del Punto

d’Incontro risulta che infatti già dall’inizio del mese di dicembre 2013 i

genitori e la figlia non si sono più presentati per i diritti di visita, in due

occasioni senza avvisare il 7.12 e il 21.12 (cfr. email 27.12.2013 inviato da Casa

__________ all’Autorità di protezione).

5.

Ora, considerata

l’evidente tensione dei rapporti tra i genitori di PI 1 e la situazione

creatasi, nella quale gli interessi della minore (in particolare il suo diritto

al mantenimento e ad intrattenere normali relazioni con il padre) non risultano

essere sufficientemente tutelati dai genitori, appare adeguata, oltre che

rispettosa dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità delle misure di

protezione, la scelta dell’Autorità di protezione di istituire una curatela

educativa con i compiti già menzionati. Non avendo nemmeno la reclamante presentato

motivi importanti che dimostrino il contrario, la decisione del 28 ottobre/7

novembre 2013 dell’Autorità di protezione va pertanto confermata.

6.

Visto quanto precede il reclamo è respinto. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico della reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

100.–

fr.

150.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.