9.2013.269
Istituzione curatela educativa
5 agosto 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.269
Lugano
5 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
1,
per
quanto riguarda l’istituzione di una
curatela educativa a favore della figlia PI 1
giudicando
sul reclamo del 4 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 28 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il 2012
dalla relazione tra RE 1 e CO 1.
B. A seguito delle
difficoltà riscontrate per il riconoscimento da parte del padre e la
stipulazione del contratto di mantenimento, l’Autorità di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) con decisione 12 marzo 2013 ha istituito una curatela di rappresentanza a favore della minore, nominando quale curatrice __________,
operatrice sociale, __________, con il compito di stabilire il rapporto di filiazione
tra padre e figlia, promuovere l’azione di mantenimento e far stabilire le
relazioni personali, consigliare ed assistere la madre nella maniera richiesta
dalle circostanze.
C. Il 14 agosto 2013 il
padre ha provveduto a riconoscere la figlia, mentre in occasione di un’udienza
avvenuta il 16 settembre 2013 sono stati regolati gli aspetti economici e le
relazioni personali. Su tale aspetto i genitori si sono accordati nel senso di
svolgere i diritti di visita in forma sorvegliata presso Casa __________. Nel
contempo la curatrice ha cambiato attività professionale e di conseguenza tramite
decisione 7 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di
rappresentanza, istituendo una curatela educativa e nominando quale curatore
educativo CURA 1, operatore sociale del Comune di __________. Al curatore
educativo sono stati conferiti i compiti di provvedere all’attuazione del
diritto di visita tra padre e figlia, come pure di rappresentare quest’ultima
nella salvaguardia del diritto al mantenimento in attesa della stipula della
convenzione, oltre a consigliare ed assistere i genitori nella cura ed
educazione della minore.
D. Contro la suddetta
decisione RE 1 ha interposto reclamo in data 4 dicembre 2013, chiedendo la
revoca della curatela educativa, sostenendo di essere una madre responsabile, “in
grado di assicurare una buona educazione e uno stile di vita cristiano”.
E. In data 16 dicembre 2013 ha presentato le proprie osservazioni CO 1, padre della bambina, sostenendo che la reclamante è
una “madre modello, molto responsabile, sempre attenta e presente, sa
educare bene sia mia figlia PI 1 e sua figlia __________”;
F. Con osservazioni 20
gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha precisato di aver ritenuto opportuno
istituire una curatela educativa a favore della minore in considerazione della
conflittualità esistente tra i genitori, della lunga sospensione delle
relazioni personali tra padre e figlia, dell’età della bambina. A protezione
della minore l’Autorità ha quindi ritenuto opportuno nominare un curatore educativo
al fine di salvaguardare il diritto alle relazioni personali della bambina con
il padre, così come il suo diritto al mantenimento in attesa della stipula di
una convenzione tra i genitori.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello
(art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i
reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48
lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
Conformemente
all'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei
minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella
cura del figlio. Il curatore, in tale caso, ha il compito, qualora non gli
siano assegnati speciali poteri (cpv. 2) di sostenere i genitori tramite
consigli ed aiuto (BSK ZGB I - Breitschmid,
ad art. 308 CC, n. 1).
L'autorità di protezione
può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del
figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e
la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2).
Questo provvedimento si
connota come un intervento ambulatoriale e continuo destinato a sanare
incomprensioni educative attraverso la mediazione, la guida e il consiglio fra
i genitori, il figlio e terzi. Il curatore può anche essere incaricato di
impartire istruzioni per la cura dei figli, la loro educazione o istruzione,
così come avere diritto di controllo e informazione; egli assume in tal caso il
“ruolo di persona fidata, di persona cui potersi rivolgere, di persona in grado
di prestare suggerimento, aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i
genitori e il figlio” (BSK ZGB I – Breitschmid,
ad art. 308 CC, n. 4-5; sentenza CDP del 25 aprile 2013, inc. 9.2013. 85,
consid. 2).
3.
Nel caso in esame, RE
1.
si oppone all’istituzione della curatela educativa sostenendo di non averne
bisogno, avendo sempre mantenuto un comportamento irreprensibile e essendo una
madre responsabile.
L’Autorità di protezione,
peraltro, sia nella decisione impugnata che nelle osservazioni al reclamo, non
contesta le qualità della madre, bensì motiva la propria decisione con l’alta
conflittualità tra i genitori e la difficoltà sia nello svolgimento dei diritti
di visita, sia nel sottoscrivere un accordo sul mantenimento della figlia da
parte del padre. Di conseguenza, i compiti attribuiti al curatore sono in
particolare quelli di proteggere gli interessi della minore nell’ambito dei
diritti di visita e del suo mantenimento, oltre a consigliare i genitori.
4.
Dagli atti emerge
una situazione di grande conflitto tra i genitori, in un’occasione addirittura
sfociata in un litigio con passaggio alle vie di fatto (cfr. verbale ARP 16
settembre 2013). Dallo scritto 13 gennaio 2014 inviato da CURA 1 all’Autorità
di protezione si evidenzia che i genitori di PI 1 “non hanno più intenzione di
effettuare i diritti di visita per la figlia presso Casa __________”. Dalla
precedente comunicazione del 27 dicembre 2013 della responsabile del Punto
d’Incontro risulta che infatti già dall’inizio del mese di dicembre 2013 i
genitori e la figlia non si sono più presentati per i diritti di visita, in due
occasioni senza avvisare il 7.12 e il 21.12 (cfr. email 27.12.2013 inviato da Casa
__________ all’Autorità di protezione).
5.
Ora, considerata
l’evidente tensione dei rapporti tra i genitori di PI 1 e la situazione
creatasi, nella quale gli interessi della minore (in particolare il suo diritto
al mantenimento e ad intrattenere normali relazioni con il padre) non risultano
essere sufficientemente tutelati dai genitori, appare adeguata, oltre che
rispettosa dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità delle misure di
protezione, la scelta dell’Autorità di protezione di istituire una curatela
educativa con i compiti già menzionati. Non avendo nemmeno la reclamante presentato
motivi importanti che dimostrino il contrario, la decisione del 28 ottobre/7
novembre 2013 dell’Autorità di protezione va pertanto confermata.
6.
Visto quanto precede il reclamo è respinto. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico della reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
100.–
fr.
150.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.