9.2013.27
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6 novembre 2013Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.27
Lugano
6 novembre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’allora
Commissione
tutoria regionale __________,
per
quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario 2010, del rapporto
morale e della nota mercede per la gestione della curatela a favore della
figlia PI 1
giudicando
sul reclamo del 10 novembre 2011 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11
ottobre 2011 dall’Autorità di vigilanza sulle tutele;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con risoluzione
18.2/18.3.2004 l’allora Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità
regionale di protezione, ha istituito in favore della minore PI 1 una curatela
educativa ai sensi dell’art. 308 CC. Con risoluzione 30.5/22.6.2006 Y__________
R__________ è stata nominata curatrice della minore.
B. Con decisione 5
settembre 2011, intimata il giorno stesso, la Commissione tutoria ha approvato
il rendiconto finanziario e il rapporto morale presentati dalla curatrice per
la gestione 2010. Pure la sua nota prestazioni è stata approvata, con concessione
di un’indennità lorda totale di fr. 628.-.
La decisione è stata
ricevuta il 6 settembre successivo dalla signora RE 1, madre di PI 1, per il
tramite del suo legale. Il termine di ricorso veniva dunque a scadere il 16
settembre 2011.
C. In data 14 settembre
2011 RE 1 è insorta contro tale decisione all’allora Autorità di vigilanza
sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), postulandone l’annullamento.
Nel suo ricorso, trasmesso via fax, l’insorgente ha chiesto che né il
rendiconto finanziario, né il rapporto morale, né la mercede e il rimborso
spese della curatrice venissero approvati.
Interpellato
telefonicamente dall’Autorità di vigilanza, il patrocinatore della ricorrente
ha affermato di non aver inviato una copia cartacea del ricorso per raccomandata,
ma per posta semplice. Tale invio non è tuttavia mai pervenuto all’Autorità di
vigilanza.
D. Con decisione 11
ottobre 2011 l’Autorità di vigilanza ha considerato irricevibile il gravame, nella
misura in cui entro il termine ricorsuale esso era pervenuto unicamente per
telefax.
E. Contro la suddetta
decisione il 10/11 novembre 2011 RE 1 ha presentato ricorso alla prima Camera civile
del Tribunale d’appello, chiedendone la riforma o, in subordine, postulando il
rinvio degli atti all’Autorità per ulteriori accertamenti. Il gravame non è
stato oggetto di intimazione.
F. In data 1° gennaio
2013 il ricorso (ora reclamo) è stato trasmesso per competenza alla Camera di
protezione del Tribunale d’appello.
Considerato come il
patrocinatore dell’insorgente sia anche presidente di un’Autorità regionale di
protezione e come le due funzioni siano ora incompatibili ai sensi dell’art. 9
cpv. 1 LPMA, con scritto del 24 ottobre 2013 il Presidente della Camera ha
impartito un termine di 10 giorni per indicare il nome di un eventuale altro
legale della ricorrente. A tale scritto non è stato dato alcun seguito, per cui
la decisione viene intimata direttamente alla ricorrente.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti
pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo
diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale CC).
L'autorità giudiziaria di
reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2
cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami
contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni
tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e
minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e,
per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz-
Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa
di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.
Quanto alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano
sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato
n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
2.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di vigilanza ha osservato che in data 23 settembre 2011,
non avendo ricevuto in forma cartacea il ricorso trasmesso qualche giorno prima
per telefax, “ha interpellato telefonicamente il patrocinatore per sapere se
vi fosse stato un invio per raccomandata, la risposta è stata negativa,
tuttavia egli ha mandato per posta semplice una copia dell’atto, pervenuta il
26.
settembre 2011” (decisione 11 ottobre 2011, pag. 2). Di conseguenza,
considerato che “colui che utilizza un apparecchio fax per l’invio di un
ricorso, sa che il suo atto è viziato”, che un’eventuale termine per sanare
il difetto può essere concesso solo laddove esso sia involontario (ciò che non
può essere il caso per un avvocato) e che entro il termine ricorsuale non è
stato dimostrato alcun invio postale recante la firma originale dell’autore, l’Autorità
di vigilanza ha considerato irricevibile il ricorso (decisione 11 ottobre 2011,
pag. 3).
3.
Nel proprio reclamo RE
1.
sostiene in primo luogo che i fatti non si sono svolti come descritto
dall’Autorità di vigilanza. In particolare, rileva che l’atto presentato via
telefax è stato ricevuto ben due giorni prima dello scadere del termine di ricorso,
che l’originale cartaceo è stato inviato il giorno stesso per posta A e, infine,
che l’invio postale deve essere stato perso dalla posta o dall’Autorità di
vigilanza medesima (reclamo, pag. 2). L’insorgente rimprovera all’Autorità di
vigilanza un formalismo eccessivo e una mancanza di buona fede processuale,
nella misura in cui nel caso concreto non vi erano rischi di abuso e l’invio
per telefax non aveva quale scopo l’ottenimento di un prolungamento del termine
di ricorso (reclamo, pag. 2-3). Contesta poi, nel merito, il rendiconto, il
rapporto morale e la nota spese della curatrice (reclamo, pag. 3-4).
4.
Per costante
giurisprudenza, il Tribunale federale ha affermato che l’esigenza della forma
scritta presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta
originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax; tale
esigenza si giustifica per motivi di sicurezza e per evitare il rischio di
abusi (DTF 121 II 255 consid. 3; recentemente confermata in STF 2C_610/2010 del
21.
gennaio 2010, consid. 2.3).
Nel caso in cui un
memoriale di ricorso sia presentato via fax, l’Alta Corte ritiene che non sia
nemmeno necessario impartire un termine per sanare il vizio, nella misura in
cui la parte che agisce in tal modo è consapevole di non adempiere al requisito
della forma scritta (STF 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.4; STF
9C_739/2007 del 28 novembre 2007, consid. 1.2). In effetti, per evitare formalismi
eccessivi l’autorità deve dare la possibilità alla parte di sanare il difetto,
ma solo nel caso in cui l’omissione sia involontaria (STF 2C_610/2010 del 21
gennaio 2010, consid. 2.4; DTF 121 II 255 consid. 4a e 4b).
5.
Nel caso concreto,
le conclusioni dell’allora Autorità di vigilanza non possono essere criticate. Essa
si è infatti pronunciata sulla ricevibilità dell’unico ricorso a lei pervenuto
entro il termine ricorsuale, ovvero il memoriale trasmesso via fax. A tale riguardo
– contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – non vi è formalismo
eccessivo né mancanza di buona fede processuale nel ritenere che l’avvocato che
invia un ricorso a mezzo telefax è consapevole del fatto che il suo atto non
adempie i requisiti della forma scritta e va dichiarato irricevibile, senza che
occorra impartire un termine per sanare il vizio.
Le considerazioni
ricorsuali, secondo cui “nulla impediva l’invio raccomandato il giorno
seguente 15 novembre e ancora quello seguente venerdì 16 novembre”, essendo
l’atto stato spedito “ben due giorni prima della scadenza”, senza “nessun
bisogno di speculazioni tendenti a prolungare il termine di ricorso”
(reclamo, pag. 2), appaino quantomeno dubbie e, in ogni caso, sprovviste di
rilevanza.
Emerge infatti
dall’incarto che il patrocinatore dell’insorgente ha affermato ad una
dipendente dell’Autorità di vigilanza di “avere avuto un dubbio sullo
scadere del termine” (cfr. nota telefonica interna del 23 settembre 2011,
doc. 3). Inoltre, nel documento pervenuto all’Autorità di vigilanza appare,
sopra l’indirizzo del destinatario, la dicitura “fax 091 814 17 89”, mentre sarebbe stato
lecito attendersi l’indicazione “Posta A” oppure “Posta A,
anticipata fax” (cfr. doc. 1; così come sul gravame presentato alla prima
Camera civile del Tribunale di appello il 10 novembre 2011 viene indicato
trattarsi di “Raccomandata”). Alla luce di tali elementi, appare
legittimo dubitare del fatto che il patrocinatore fosse sicuro del fatto che il
termine sarebbe scaduto soltanto 2 giorni dopo, rispettivamente del fatto che
una copia cartacea del ricorso sia effettivamente stata inviata.
Ad ogni modo, a
prescindere da queste considerazioni, si rileva che il patrocinatore della
parte, inviando il suo memoriale per posta semplice, si è assunto il rischio di
non poter fornire la prova dell’invio e dunque del rispetto dei termini. Un
tale rischio non poteva essere ignorato da parte di un legale. E’ infatti
pacifico che non incombe all’Autorità di vigilanza l’onere di provare l’assenza
di un tempestivo invio postale da parte dell’insorgente, bensì, al contrario,
incombeva alla reclamante dimostrare di aver consegnato alla posta il suo atto
di ricorso in originale prima dello scadere del termine ricorsuale, ovvero la
mezzanotte del 16 settembre 2011. Non avendo fornito alcuna prova al riguardo,
e agli atti essendoci unicamente un memoriale presentato via fax, la decisione
di irricevibilità qui impugnata non presta il fianco ad alcuna censura.
6.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico di RE 1. Non
si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo 10 novembre 2011 è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico di RE
1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.