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Decisione

9.2013.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 novembre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con risoluzione

18.2/18.3.2004 l’allora Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità

regionale di protezione, ha istituito in favore della minore PI 1 una curatela

educativa ai sensi dell’art. 308 CC. Con risoluzione 30.5/22.6.2006 Y__________

R__________ è stata nominata curatrice della minore.

B. Con decisione 5

settembre 2011, intimata il giorno stesso, la Commissione tutoria ha approvato

il rendiconto finanziario e il rapporto morale presentati dalla curatrice per

la gestione 2010. Pure la sua nota prestazioni è stata approvata, con concessione

di un’indennità lorda totale di fr. 628.-.

La decisione è stata

ricevuta il 6 settembre successivo dalla signora RE 1, madre di PI 1, per il

tramite del suo legale. Il termine di ricorso veniva dunque a scadere il 16

settembre 2011.

C. In data 14 settembre

2011 RE 1 è insorta contro tale decisione all’allora Autorità di vigilanza

sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), postulandone l’annullamento.

Nel suo ricorso, trasmesso via fax, l’insorgente ha chiesto che né il

rendiconto finanziario, né il rapporto morale, né la mercede e il rimborso

spese della curatrice venissero approvati.

Interpellato

telefonicamente dall’Autorità di vigilanza, il patrocinatore della ricorrente

ha affermato di non aver inviato una copia cartacea del ricorso per raccomandata,

ma per posta semplice. Tale invio non è tuttavia mai pervenuto all’Autorità di

vigilanza.

D. Con decisione 11

ottobre 2011 l’Autorità di vigilanza ha considerato irricevibile il gravame, nella

misura in cui entro il termine ricorsuale esso era pervenuto unicamente per

telefax.

E. Contro la suddetta

decisione il 10/11 novembre 2011 RE 1 ha presentato ricorso alla prima Camera civile

del Tribunale d’appello, chiedendone la riforma o, in subordine, postulando il

rinvio degli atti all’Autorità per ulteriori accertamenti. Il gravame non è

stato oggetto di intimazione.

F. In data 1° gennaio

2013 il ricorso (ora reclamo) è stato trasmesso per competenza alla Camera di

protezione del Tribunale d’appello.

Considerato come il

patrocinatore dell’insorgente sia anche presidente di un’Autorità regionale di

protezione e come le due funzioni siano ora incompatibili ai sensi dell’art. 9

cpv. 1 LPMA, con scritto del 24 ottobre 2013 il Presidente della Camera ha

impartito un termine di 10 giorni per indicare il nome di un eventuale altro

legale della ricorrente. A tale scritto non è stato dato alcun seguito, per cui

la decisione viene intimata direttamente alla ricorrente.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti

pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo

diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale CC).

L'autorità giudiziaria di

reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2

cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami

contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni

tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e

minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e,

per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz-

Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa

di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.

Quanto alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano

sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato

n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di vigilanza ha osservato che in data 23 settembre 2011,

non avendo ricevuto in forma cartacea il ricorso trasmesso qualche giorno prima

per telefax, “ha interpellato telefonicamente il patrocinatore per sapere se

vi fosse stato un invio per raccomandata, la risposta è stata negativa,

tuttavia egli ha mandato per posta semplice una copia dell’atto, pervenuta il

26.

settembre 2011” (decisione 11 ottobre 2011, pag. 2). Di conseguenza,

considerato che “colui che utilizza un apparecchio fax per l’invio di un

ricorso, sa che il suo atto è viziato”, che un’eventuale termine per sanare

il difetto può essere concesso solo laddove esso sia involontario (ciò che non

può essere il caso per un avvocato) e che entro il termine ricorsuale non è

stato dimostrato alcun invio postale recante la firma originale dell’autore, l’Autorità

di vigilanza ha considerato irricevibile il ricorso (decisione 11 ottobre 2011,

pag. 3).

3.

Nel proprio reclamo RE

1.

sostiene in primo luogo che i fatti non si sono svolti come descritto

dall’Autorità di vigilanza. In particolare, rileva che l’atto presentato via

telefax è stato ricevuto ben due giorni prima dello scadere del termine di ricorso,

che l’originale cartaceo è stato inviato il giorno stesso per posta A e, infine,

che l’invio postale deve essere stato perso dalla posta o dall’Autorità di

vigilanza medesima (reclamo, pag. 2). L’insorgente rimprovera all’Autorità di

vigilanza un formalismo eccessivo e una mancanza di buona fede processuale,

nella misura in cui nel caso concreto non vi erano rischi di abuso e l’invio

per telefax non aveva quale scopo l’ottenimento di un prolungamento del termine

di ricorso (reclamo, pag. 2-3). Contesta poi, nel merito, il rendiconto, il

rapporto morale e la nota spese della curatrice (reclamo, pag. 3-4).

4.

Per costante

giurisprudenza, il Tribunale federale ha affermato che l’esigenza della forma

scritta presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta

originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax; tale

esigenza si giustifica per motivi di sicurezza e per evitare il rischio di

abusi (DTF 121 II 255 consid. 3; recentemente confermata in STF 2C_610/2010 del

21.

gennaio 2010, consid. 2.3).

Nel caso in cui un

memoriale di ricorso sia presentato via fax, l’Alta Corte ritiene che non sia

nemmeno necessario impartire un termine per sanare il vizio, nella misura in

cui la parte che agisce in tal modo è consapevole di non adempiere al requisito

della forma scritta (STF 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.4; STF

9C_739/2007 del 28 novembre 2007, consid. 1.2). In effetti, per evitare formalismi

eccessivi l’autorità deve dare la possibilità alla parte di sanare il difetto,

ma solo nel caso in cui l’omissione sia involontaria (STF 2C_610/2010 del 21

gennaio 2010, consid. 2.4; DTF 121 II 255 consid. 4a e 4b).

5.

Nel caso concreto,

le conclusioni dell’allora Autorità di vigilanza non possono essere criticate. Essa

si è infatti pronunciata sulla ricevibilità dell’unico ricorso a lei pervenuto

entro il termine ricorsuale, ovvero il memoriale trasmesso via fax. A tale riguardo

– contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – non vi è formalismo

eccessivo né mancanza di buona fede processuale nel ritenere che l’avvocato che

invia un ricorso a mezzo telefax è consapevole del fatto che il suo atto non

adempie i requisiti della forma scritta e va dichiarato irricevibile, senza che

occorra impartire un termine per sanare il vizio.

Le considerazioni

ricorsuali, secondo cui “nulla impediva l’invio raccomandato il giorno

seguente 15 novembre e ancora quello seguente venerdì 16 novembre”, essendo

l’atto stato spedito “ben due giorni prima della scadenza”, senza “nessun

bisogno di speculazioni tendenti a prolungare il termine di ricorso”

(reclamo, pag. 2), appaino quantomeno dubbie e, in ogni caso, sprovviste di

rilevanza.

Emerge infatti

dall’incarto che il patrocinatore dell’insorgente ha affermato ad una

dipendente dell’Autorità di vigilanza di “avere avuto un dubbio sullo

scadere del termine” (cfr. nota telefonica interna del 23 settembre 2011,

doc. 3). Inoltre, nel documento pervenuto all’Autorità di vigilanza appare,

sopra l’indirizzo del destinatario, la dicitura “fax 091 814 17 89”, mentre sarebbe stato

lecito attendersi l’indicazione “Posta A” oppure “Posta A,

anticipata fax” (cfr. doc. 1; così come sul gravame presentato alla prima

Camera civile del Tribunale di appello il 10 novembre 2011 viene indicato

trattarsi di “Raccomandata”). Alla luce di tali elementi, appare

legittimo dubitare del fatto che il patrocinatore fosse sicuro del fatto che il

termine sarebbe scaduto soltanto 2 giorni dopo, rispettivamente del fatto che

una copia cartacea del ricorso sia effettivamente stata inviata.

Ad ogni modo, a

prescindere da queste considerazioni, si rileva che il patrocinatore della

parte, inviando il suo memoriale per posta semplice, si è assunto il rischio di

non poter fornire la prova dell’invio e dunque del rispetto dei termini. Un

tale rischio non poteva essere ignorato da parte di un legale. E’ infatti

pacifico che non incombe all’Autorità di vigilanza l’onere di provare l’assenza

di un tempestivo invio postale da parte dell’insorgente, bensì, al contrario,

incombeva alla reclamante dimostrare di aver consegnato alla posta il suo atto

di ricorso in originale prima dello scadere del termine ricorsuale, ovvero la

mezzanotte del 16 settembre 2011. Non avendo fornito alcuna prova al riguardo,

e agli atti essendoci unicamente un memoriale presentato via fax, la decisione

di irricevibilità qui impugnata non presta il fianco ad alcuna censura.

6.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico di RE 1. Non

si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo 10 novembre 2011 è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico di RE

1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.