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Decisione

9.2013.272

Relazioni personali

16 ottobre 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nato il 2008

dalla relazione tra RE 1 e CO 2 (all’epoca coniugato con __________). Il padre

ha riconosciuto PI 1 il 28 aprile 2008. I genitori non convivono.

Il 6 maggio 2008 i

genitori hanno sottoscritto una “Convenzione sull’obbligo di mantenimento dei

minori e sul diritto alle relazioni personali”, poi approvata dall’allora Commissione

tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), con risoluzione

n. 251 del 27 maggio 2008. Dalla stessa risulta che l’autorità parentale del piccolo

è attribuita alla madre. Per quanto riguarda le relazioni personali la

convenzione prevedeva che “i genitori si organizzano liberamente di comune

accordo” e “in caso di conflitto e con i figli in età prescolastica si

organizzeranno le relazioni personali tenendo presente prioritariamente il bene

del bambino”.

B. Preso atto dello

scritto del 18 maggio 2012 di CO 2, nel quale veniva richiesto l'intervento

della Commissione tutoria per l'organizzazione del diritto di visita e richiamato

il verbale d’udienza del 1° giugno 2012, con risoluzione dello stesso giorno

(n. 355/2012) la Commissione tutoria ha istituito in favore di PI 1 una curatela

di vigilanza delle relazioni personali, conformemente all’art. 308 cpv. 2 CC.

Quale curatore la Commissione tutoria ha designato il signor CURA 1, con il compito

di: vegliare al corretto esercizio del diritto di visita (e relazioni

personali) e trasmettere, dopo tre mesi, alla Commissione tutoria un rapporto

circa lo svolgimento del diritto di visita, con le relative proposte

(confermare, aumentare o restringere le modalità dello stesso). Con la medesima

decisione la Commissione tutoria ha pure regolato il diritto di visita del

papà, fissandolo in ogni domenica pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 per un

periodo iniziale di tre mesi, in ogni caso fino alla consegna del rapporto

chiesto al curatore.

C. Avverso la predetta

decisione RE 1 il 18 giugno 2012 si è aggravata all’allora Autorità di

vigilanza sulle tutele chiedendone l’annullamento. Il 6 agosto 2012 l’Autorità

di vigilanza ha parzialmente accolto il ricorso, stabilendo che: il diritto di

visita del padre CO 2, nei confronti del figlio PI 1 era fissato in due ore

settimanali in forma sorvegliata presso il Punto d’Incontro per un periodo

iniziale di tre mesi; il curatore doveva fissare il giorno e gli orari d’intesa

con i genitori e con la struttura; il Punto d’Incontro doveva allestire mensilmente

dei rapporti circa l’andamento delle relazioni personali, segnalando, se del

caso, eventuali modifiche o interventi necessari. L’Autorità di vigilanza ha in

particolare osservato che “vista la mancanza di una stabile relazione

padre-figlio” era opportuno iniziare con dei diritti di visita sorvegliati.

Tale assetto andava poi adattato in base all’evoluzione della situazione. L’Autorità

ha infine rilevato che se durante i diritti di visita sorvegliati fossero

emersi degli elementi di pericolo per il minore o lacune nella sua gestione, si

sarebbe proceduto con delle misure opportune a proteggerlo, “eventualmente

commissionando una perizia sulle capacità genitoriali”.

D. Con scritto del 10

febbraio 2013 la responsabile del Punto d’Incontro ha trasmesso il primo

rapporto relativo al periodo settembre 2012 – febbraio 2013. Dal rapporto

risulta che la relazione tra i genitori non era al momento positiva e che

questo aveva un’influenza anche sul bambino, però veniva indicato che quest’ultimo

traeva “beneficio dalle visite con il padre”. La responsabile ha pertanto proposto

che il diritto di visita fosse mantenuto in forma sorvegliata ma esteso a due

ore. Tale rapporto è stato trasmesso ai genitori, i quali non hanno formulato

osservazioni.

E. Con decisione 3

aprile 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha esteso il

diritto di visita del padre nei confronti del figlio a due ore settimanali, da

esercitare sempre in forma accompagnata presso il Punto d’Incontro.

F. Mediante istanza del

10 luglio 2013 CO 2 ha postulato che il diritto di visita sia esteso a “4 o 8

ore”, auspicando che lo stesso possa in futuro venir esercitato anche fuori

dalla struttura.

G. Con osservazioni del

2 agosto 2013 RE 1 ha chiesto che venga ordinata una perizia sul rapporto

padre-figlio e una valutazione sulle capacità genitoriali. In attesa del

risultato della perizia la mamma di PI 1 ha in particolare postulato che il diritto

di visita sia mantenuto in forma sorvegliata per due ore settimanali. Alle osservazioni

ha in particolare allegato il parere del 29 luglio 2013 del dr. __________,

responsabile del Servizio medico-psicologico (SMP), specialista in psichiatria

per bambini e adolescenti FMH.

H. Con decisione 4

novembre 2013 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza del padre, fissando

un diritto di visita “il sabato o la domenica ogni due settimane per 8 ore”,

con scambio presso il Punto d’Incontro (cfr. dispositivo n. 4). Le richieste

della madre sono state respinte. RE 1 è stata posta al beneficio del gratuito

patrocinio.

I. Nel frattempo, con

scritto del 20 novembre 2013 la responsabile del Punto d’Incontro ha informato

l’Autorità di protezione sull'evolvere dei diritti di visita. Quest'ultima ha

in particolare rilevato che, “dopo aver discusso singolarmente con i genitori

di PI 1” “siamo giunti alla conclusione che passare da un diritto di visita di

due ore sorvegliato ad uno di otto ore non sorvegliato sia un cambiamento

troppo importante per un bambino di 5 anni”. In sostanza ha proposto una maggior

gradualità nella messa in atto della modifica.

L. Con lettera del 25

novembre 2013 l’Autorità di protezione ha precisato che “l’obiettivo finale è

che il piccolo PI 1 possa trascorrere tutta la giornata (8 ore) con il proprio

padre” e che, di conseguenza “a complemento” del dispositivo n. 4 della

risoluzione del 4 novembre 2013 l’ampliamento del diritto di visita “dovrà

avvenire in maniera graduale, prima 4 ore, in seguito aumento (entro un paio di

mesi) graduale fino ad arrivare alle circa 8 ore”.

M. Contro la predetta

decisione del 4 novembre 2013 RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 5

dicembre 2013, postulando anche in questa sede che venga ordinata una perizia

sul rapporto padre-figlio, nonché una valutazione sulle capacità genitoriali di

CO 2. La reclamante postula in particolare un diritto di visita per il padre di

due ore settimanali, in forma sorvegliata. La madre chiede infine che venga

ordinato al Punto d’Incontro di rendere mensilmente dei rapporti circa

l’andamento degli stessi.

Mediante osservazioni del

15 dicembre 2013 CO 2 ha ribadito quanto già sostenuto in prima sede.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità di protezione (art. 48

lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Quanto alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611.

del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto

delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa

(art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle

procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione

prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di

procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b vLPamm).

2.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza del padre,

concedendogli un diritto di visita non sorvegliato di 8 ore ogni due settimane,

con scambio presso il Punto d’Incontro. Le richieste della madre di ordinare

una perizia sul rapporto padre-figlio e una valutazione sulle capacità

genitoriali di CO 2 sono state respinte. A mente dell’Autorità di prime cure

non vi sarebbero motivi sufficienti per impedire al padre di esercitare il proprio

diritto di visita in maniera libera. Non vi sarebbero neppure indicazioni che

il bambino possa essere in pericolo, senza l’accompagnamento degli educatori

del Punto d’incontro. L’Autorità di protezione ha riferito che “al rientro

dall’esercizio del diritto di visita padre-figlio le operatrici potranno

constatare direttamente lo stato emotivo del bambino ed eventualmente informare

tempestivamente l’ARP di riprendere il diritto di visita accompagnato”.

3.

RE 1 ha impugnato la

predetta decisione, chiedendo anche in questa sede che venga ordinata una

perizia sul rapporto padre-figlio, nonché una valutazione sulle capacità

genitoriali di CO 2. La reclamante postula in particolare che il diritto di

visita, di due ore settimanali, venga mantenuto in forma sorvegliata e che venga

ordinato al Punto d’Incontro di rendere rapporti mensili. La reclamante lamenta

la violazione del proprio diritto di essere sentita, in quanto dal 1° giugno

2012.

non sarebbe più stata sentita dall’Autorità di protezione, lamentando di

non aver potuto prendere conoscenza delle risultanze dei rapporti del Punto

d’Incontro. Le richieste della reclamante sarebbero giustificate dal rapporto

fornito dal dr. med. __________, secondo cui vi sarebbe un rischio concreto di

strumentalizzazione del bambino. A mente della reclamante la risoluzione

impugnata sarebbe stata presa con superficialità dall’Autorità di protezione.

4.

Giusta l'art. 273

cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per

l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione

(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273

CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è

essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel

processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa

tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare

le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante

è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli

interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio

2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons.

3b e 3c; sentenza del Tribunale federale 5A_90/2013 del 27 giugno 2013). Tra le

circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza

degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di

quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la

distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della

scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento

e così via (Hegnauer in: RDT 1998

pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).

4.1

La presenza di una

terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi

in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o

di violenza su di lui, influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure

il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza

o malattie psichiche (Bally, Die

Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der

Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009

del 3 settembre 2009, cons. 5.2).

Lo scopo è di favorire la relazione con il

beneficiario degli incontri (Bally,

op. cit., pag. 5 p.to 3.4.1).

4.2

Il diritto di visita

usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su

circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il diritto di visita accompagnato,

in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi

siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Si tratta di

una restrizione importante del diritto alle relazioni personali e come tale

deve essere limitato nel tempo (Wirz, in:

Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22;

sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5).

L’istituzione di una curatela educativa risulta

utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC),

per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle

relazioni personali fra padre e figlia e per proporre gli opportuni adattamenti

(FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza CDP 22 agosto 2014, inc. 9.2014.9 consid. 8).

Si giustifica per esempio

un diritto di visita accompagnato e una curatela educativa in presenza di una

malattia psichica del genitore non affidatario, che ha avuto episodi aggressivi

anche se non nei confronti del figlio, per monitorare il riavvicinamento

progressivo tra genitore e figlio. Un diritto di visita sorvegliato è opportuno

anche per consentire ai responsabili del punto d’incontro di accertare il

comportamento del genitore e del figlio, i loro rapporti personali, le capacità

educative del genitore (Epiney-Colombo, Il cittadino e l’autorità tutoria, pag.

147).

4.3

Come il rifiuto o la

revoca del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC,

anche la pronuncia di un diritto di visita accompagnato necessita di indizi

concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo

astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un

diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere

rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del

diritto di visita nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla

questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia

parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della

massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta

in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010

pag. 209).

4.4

In virtù dell’art. 274

cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i

rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito

dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i

genitori e delle violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità

sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del

genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità

parentale dell’altro (Meier/Stettler, Droit

de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 774).

4.5

Tra le modalità

particolari di svolgimento degli incontri - sulla base di un’applicazione combinata

degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC - vi sono: il divieto di lasciare la

Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di

sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una

terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF

5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante

gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo

svolgimento in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).

5.

Nel suo apprezzamento,

l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né

alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,

consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012,

consid. 2.3).

6.

Nel caso in esame,

come risulta dagli atti, la regolamentazione del diritto di visita è avvenuta a

seguito della richiesta del padre.

6.1

Come già rilevato

dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (sentenza del 6 agosto 2002 n.

267.

) la prima richiesta di poter esercitare il diritto di visita da parte

di CO 2 è avvenuta il 18 maggio 2012, quando PI 1 aveva già quattro anni. L’Autorità

aveva indicato che nel caso concreto non risultava “con certezza quale fosse

effettivamente il contatto tra il bambino ed il padre nel periodo precedente

alla richiesta di quest’ultimo”. L’Autorità aveva riferito che il padre aveva

ammesso di non aver, fino a quel momento, potuto instaurare un profondo legame

con il figlio (sentenza menzionata pag. 5).

Date queste premesse

l’Autorità di vigilanza aveva inoltre rilevato che agli atti non figuravano

“elementi concreti e recenti” che facessero “dubitare delle capacità paterne al

punto da ordinare una perizia sulle medesime”. In ogni caso vista la mancanza

di una stabile relazione padre-figlio, l'Autorità aveva ritenuto opportuno

iniziare con dei diritti di visita sorvegliati, stabiliti in due ore

settimanali. Aveva inoltre prescritto al Punto d’incontro di rendere

mensilmente dei rapporti circa l’andamento delle relazioni personali.

6.2

Nel primo resoconto

del 10 febbraio 2013, riferito al semestre settembre 2012 – febbraio 2013, la

responsabile del Punto d’incontro aveva rilevato che i diritti di visita si

erano svolti regolarmente, che “da subito PI 1 è apparso contento di vedere il

genitore e di trascorrere tempo con lui”, ma che l’impressione era che PI 1 stesse

tentando di fare ordine nel suo mondo e capire perché la mamma e il papà non

stavano più insieme. Secondo il Punto d'incontro l’atteggiamento del bambino

faceva pensare che soffrisse “di un conflitto di lealtà nei confronti della

mamma” e che fosse forse “testimone di discorsi non appropriati per lui”. Alla

fine degli incontri il bambino si rifiutava quasi sempre di salutare, appariva

chiaramente contrariato e diventava un po’ scontroso. Secondo la responsabile del

Punto d'incontro appariva “chiaro che la relazione tra i genitori al momento”

non fosse positiva e che questo avesse un’influenza anche su PI 1. Ha però ritenuto

che il bambino traesse beneficio dalle visite con il padre. In conclusione essa

ha proposto di “mantenere il diritto di visita sorvegliato ma di estenderlo a

due ore”.

Preso atto di tale

rapporto (trasmesso alle parti per osservazioni), con risoluzione del 3 aprile

2013.

l’Autorità di protezione aveva quindi esteso il diritto di visita in forma

sorvegliata a due ore settimanali.

Nel secondo rapporto, del

29.

luglio 2013, la responsabile del Punto d’incontro aveva rilevato che PI 1

era “sempre contento di vedere il papà, anche se, occasionalmente, all’inizio

del diritto di visita” si faceva un po’ desiderare e voleva che fosse lui “a

cercarlo e a dimostrargli affetto e attenzione”. Aggiungeva inoltre che non

sempre il padre si era dimostrato autorevole e che faticava a contenere il figlio

(molto vivace). Nonostante ciò, la predetta responsabile ha sostenuto che padre

e figlio avevano “stabilito una buona relazione basata sull’affetto e la giocosità”

e quindi non c'erano “ostacoli per permettere loro di uscire liberamente”, anzi,

“viste le esigenze di PI 1, sarebbe stato meglio” per il bambino “poter stare

in spazi aperti dove poter praticare attività fisiche e sportive”. Tenuto conto

però del fatto che il “rapporto tra genitori” era “ancora fragile” era, a suo

dire, “opportuno mantenere il Punto d’incontro come luogo di scambio”.

A seguito del secondo

rapporto l’Autorità di protezione ha dunque preso la risoluzione qui impugnata,

che prevedeva appunto l’esercizio libero delle relazioni personali fra padre e

figlio.

6.3

Nella risoluzione

impugnata l’Autorità di protezione non ha però fatto menzione alcuna delle due

valutazioni del dr. __________ agli atti.

Nella prima valutazione

(non datata, doc. 13 del reclamo agli atti; già allegata alle osservazioni di

prima sede del 2 agosto 2013, quale doc. 4) il dottore, specialista in

psichiatria e psicoterapia del bambino, ha riferito di aver avuto modo di incontrare

PI 1 e di formulare delle osservazioni su di lui e sui suoi vissuti riferiti ai

contatti con il padre. Egli riferisce che il bambino “sull’argomento dei

contatti con il padre è inizialmente evasivo”. Conferma di incontrarlo al Punto

d’Incontro. PI 1 gli avrebbe riferito che sarebbe andato a casa del padre e che

al proposito non è sembrato “entusiasta, ma remissivo”. “Fa riferimento alla

moglie del padre che sarebbe cattiva e vorrebbe uccidere i bambini”. In

relazione al nuovo domicilio del papà avrebbe inoltre detto che “il papà guarda

la sua famiglia con la lente, con il binocolo, anche a distanza”.

Dopo aver sottoposto al

bambino un suo disegno – disegno libero di luglio 2013 fatto non alla presenza

dello psicologo – raffigurante lui e il suo papà, il medico psichiatra ha fatto

un’analisi dello stesso e della lettura del medesimo da parte del bambino. Secondo

lo specialista, nella situazione concreta sarebbe in particolare necessario un

approfondimento globale della situazione, che dovrebbe estendersi anche ad

entrambi i genitori, sotto forma di esame psicologico/psichiatrico eseguito da

un perito neutro. La figura del padre, non avrebbe, a suo dire, fino ad ora

avuto alcun confronto con uno specialista del ramo – che ritiene quanto mai

opportuno – in considerazione dell'atteggiamento del padre emerso nel tempo,

che desterebbe preoccupazioni in vista di un futuro in cui egli potrebbe gestire

dei diritti di visita molto più ampi in modo autonomo e non più sorvegliato. Il

modo in cui il padre influenza il bambino sarebbe determinante per il benessere

di quest’ultimo e la questione sarebbe perciò pertinente con la protezione del

minore.

Nella valutazione del 29

luglio 2013, trasmessa all’avvocato della reclamante, il dr. __________,

responsabile del Servizio medico psicologico (SMP), ha indicato che, vista la

situazione di conflittualità fra i genitori, “il rigore nella gestione del diritto

di visita è perciò una misura cautelare indispensabile”. In concreto – con riferimento

al “disegno libero di luglio 2013” e alla sua descrizione – emergerebbe, a suo

dire, una grande conflittualità, nella quale lo spavento diventa subito

visibile all’osservatore e il clima di mancata serenità del rapporto con il

padre si manifesta in modo crudo. A mente dello specialista eventuali

cambiamenti nella regolamentazione del diritto di visita dovrebbero essere

fatti nella consapevolezza di un contesto relazionale che ha la sua storia, che

non può essere considerata cancellata ne definitivamente superata, ma tendente

ad emergere. In questo senso un diritto di visita libero non sorvegliato

darebbe la possibilità al padre di esercitare un'influenza sul figlio molto più

intensa. Sulla base dei segni rilevati sussisterebbe infatti, a suo dire, un

rischio concreto di strumentalizzazione del bambino. L’abbandono della

sorveglianza, in quanto tale, darebbe al padre un'indicazione non opportuna di

abbassamento del controllo e dell’esigenza di trasparenza.

6.4

Ora, in

concreto, l’Autorità di protezione ha ignorato le risultanze del rapporto del

dr. __________ (doc. 4 delle osservazioni del 2 agosto 2013 di RE 1 formulate a

seguito dell’istanza del 10 luglio 2013), senza prendere posizione in merito.

Un simile modo di procedere non può essere condiviso. Certo la valutazione é

stata allestita su richiesta di parte, ma è stata formulata dallo psichiatra

responsabile del SMP. Le perplessità da lui evidenziate non potevano dunque essere

semplicemente trascurate.

Benché le visite

sorvegliate (da settembre 2012 a luglio 2013) si siano svolte positivamente,

non si può negare che un cambiamento nella gestione dei diritti di visita, così

come proposto dall’Autorità di protezione, non era in ogni caso sostenibile per

il piccolo. In effetti con scritto 20 novembre 2013 la responsabile del punto

d’incontro ha riferito che passare da un diritto di visita di due ore sorvegliato

ad otto ore libere “era un cambiamento troppo importante” per un bambino di 5

anni.

Per di più non può nemmeno

essere trascurata l’evidente e forte conflittualità fra i genitori al momento

della nascita del piccolo e le numerose “intimidazioni” del padre nei confronti

della madre (soprattutto al momento precedente e successivo alla nascita del

minore), come pure i toni poco gentili in relazione al bambino (cfr. email agli

atti del 2008, in particolare quello del 11 agosto 2008 doc. 4 del ricorso del

18.

giugno 2012 inoltrato da RE 1 all’allora Autorità di vigilanza).

Le perplessità indicate

dal dr. __________, rendono necessario l’allestimento di una perizia che

permetta, se del caso, di fugare i rischi connessi con l'esercizio del diritto

di visita.

7.

Sebbene il diritto

di visita sorvegliato sia una misura che deve essere limitata nel tempo,

malgrado i rapporti del Punto d’incontro proponessero l’esercizio libero delle

relazioni personali, non si può negare che, anche dalle risultanze della valutazione

del medico responsabile del SMP, l’esercizio libero del diritto di visita

potrebbe nuocere al bene del bambino. Persino il bambino stesso aveva manifestato

preoccupazione al riguardo (cfr. scritto del 20 novembre 2013 del Punto

d’incontro) quando era stato informato del cambiamento.

In simili circostanze

l’Autorità di protezione dovrà provvedere, senza indugio, ad ordinare una

perizia sulle capacità genitoriali di CO 2, in particolare in relazione all’esercizio

libero dei diritti di visita.

Di conseguenza i

Dispositivo

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata devono essere annullati.

Per il momento i diritti di

visita dovranno pertanto rimanere ancora in forma sorvegliata, così come

stabilito nelle precedente risoluzione del 3 aprile 2013. Il dispositivo n. 4

della decisione impugnata va pertanto riformato di conseguenza.

8. Tasse e spese di

giustizia seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto

si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.

9. L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è

esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per

l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).

Occorre che l’istante sia indigente; che le

possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo

leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in

grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze

specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; sentenza CDP del 15

novembre 2013 inc. 9.2013.180).

RE 1 è palesemente indigente (cfr. doc. H e

I), per cui la sua domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria va accolta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.

Di

conseguenza la decisione del 4 novembre 2013 dell’Autorità regionale di protezione

__________ è così riformata:

1.

annullato.

2.

annullato.

3.

invariato.

4.

Il diritto di visita di CO 2, nei confronti del figlio PI 1, è stabilito ogni

mercoledì per due ore, da esercitare in forma accompagnata presso il Punto

d’Incontro.

L’Autorità

regionale di protezione prenderà tutte le decisioni che le competono, ai sensi

del considerando n. 7.

5.

invariato.

6.

invariato.

7.

invariato.

2. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da RE

1 è accolta.

3. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.