9.2013.272
Relazioni personali
16 ottobre 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.272
Lugano
16 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art.48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
2
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali di CO 2 con il
figlio PI 1
giudicando
sul reclamo del 5 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 4 novembre 2013 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato il 2008
dalla relazione tra RE 1 e CO 2 (all’epoca coniugato con __________). Il padre
ha riconosciuto PI 1 il 28 aprile 2008. I genitori non convivono.
Il 6 maggio 2008 i
genitori hanno sottoscritto una “Convenzione sull’obbligo di mantenimento dei
minori e sul diritto alle relazioni personali”, poi approvata dall’allora Commissione
tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), con risoluzione
n. 251 del 27 maggio 2008. Dalla stessa risulta che l’autorità parentale del piccolo
è attribuita alla madre. Per quanto riguarda le relazioni personali la
convenzione prevedeva che “i genitori si organizzano liberamente di comune
accordo” e “in caso di conflitto e con i figli in età prescolastica si
organizzeranno le relazioni personali tenendo presente prioritariamente il bene
del bambino”.
B. Preso atto dello
scritto del 18 maggio 2012 di CO 2, nel quale veniva richiesto l'intervento
della Commissione tutoria per l'organizzazione del diritto di visita e richiamato
il verbale d’udienza del 1° giugno 2012, con risoluzione dello stesso giorno
(n. 355/2012) la Commissione tutoria ha istituito in favore di PI 1 una curatela
di vigilanza delle relazioni personali, conformemente all’art. 308 cpv. 2 CC.
Quale curatore la Commissione tutoria ha designato il signor CURA 1, con il compito
di: vegliare al corretto esercizio del diritto di visita (e relazioni
personali) e trasmettere, dopo tre mesi, alla Commissione tutoria un rapporto
circa lo svolgimento del diritto di visita, con le relative proposte
(confermare, aumentare o restringere le modalità dello stesso). Con la medesima
decisione la Commissione tutoria ha pure regolato il diritto di visita del
papà, fissandolo in ogni domenica pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 per un
periodo iniziale di tre mesi, in ogni caso fino alla consegna del rapporto
chiesto al curatore.
C. Avverso la predetta
decisione RE 1 il 18 giugno 2012 si è aggravata all’allora Autorità di
vigilanza sulle tutele chiedendone l’annullamento. Il 6 agosto 2012 l’Autorità
di vigilanza ha parzialmente accolto il ricorso, stabilendo che: il diritto di
visita del padre CO 2, nei confronti del figlio PI 1 era fissato in due ore
settimanali in forma sorvegliata presso il Punto d’Incontro per un periodo
iniziale di tre mesi; il curatore doveva fissare il giorno e gli orari d’intesa
con i genitori e con la struttura; il Punto d’Incontro doveva allestire mensilmente
dei rapporti circa l’andamento delle relazioni personali, segnalando, se del
caso, eventuali modifiche o interventi necessari. L’Autorità di vigilanza ha in
particolare osservato che “vista la mancanza di una stabile relazione
padre-figlio” era opportuno iniziare con dei diritti di visita sorvegliati.
Tale assetto andava poi adattato in base all’evoluzione della situazione. L’Autorità
ha infine rilevato che se durante i diritti di visita sorvegliati fossero
emersi degli elementi di pericolo per il minore o lacune nella sua gestione, si
sarebbe proceduto con delle misure opportune a proteggerlo, “eventualmente
commissionando una perizia sulle capacità genitoriali”.
D. Con scritto del 10
febbraio 2013 la responsabile del Punto d’Incontro ha trasmesso il primo
rapporto relativo al periodo settembre 2012 – febbraio 2013. Dal rapporto
risulta che la relazione tra i genitori non era al momento positiva e che
questo aveva un’influenza anche sul bambino, però veniva indicato che quest’ultimo
traeva “beneficio dalle visite con il padre”. La responsabile ha pertanto proposto
che il diritto di visita fosse mantenuto in forma sorvegliata ma esteso a due
ore. Tale rapporto è stato trasmesso ai genitori, i quali non hanno formulato
osservazioni.
E. Con decisione 3
aprile 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha esteso il
diritto di visita del padre nei confronti del figlio a due ore settimanali, da
esercitare sempre in forma accompagnata presso il Punto d’Incontro.
F. Mediante istanza del
10 luglio 2013 CO 2 ha postulato che il diritto di visita sia esteso a “4 o 8
ore”, auspicando che lo stesso possa in futuro venir esercitato anche fuori
dalla struttura.
G. Con osservazioni del
2 agosto 2013 RE 1 ha chiesto che venga ordinata una perizia sul rapporto
padre-figlio e una valutazione sulle capacità genitoriali. In attesa del
risultato della perizia la mamma di PI 1 ha in particolare postulato che il diritto
di visita sia mantenuto in forma sorvegliata per due ore settimanali. Alle osservazioni
ha in particolare allegato il parere del 29 luglio 2013 del dr. __________,
responsabile del Servizio medico-psicologico (SMP), specialista in psichiatria
per bambini e adolescenti FMH.
H. Con decisione 4
novembre 2013 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza del padre, fissando
un diritto di visita “il sabato o la domenica ogni due settimane per 8 ore”,
con scambio presso il Punto d’Incontro (cfr. dispositivo n. 4). Le richieste
della madre sono state respinte. RE 1 è stata posta al beneficio del gratuito
patrocinio.
I. Nel frattempo, con
scritto del 20 novembre 2013 la responsabile del Punto d’Incontro ha informato
l’Autorità di protezione sull'evolvere dei diritti di visita. Quest'ultima ha
in particolare rilevato che, “dopo aver discusso singolarmente con i genitori
di PI 1” “siamo giunti alla conclusione che passare da un diritto di visita di
due ore sorvegliato ad uno di otto ore non sorvegliato sia un cambiamento
troppo importante per un bambino di 5 anni”. In sostanza ha proposto una maggior
gradualità nella messa in atto della modifica.
L. Con lettera del 25
novembre 2013 l’Autorità di protezione ha precisato che “l’obiettivo finale è
che il piccolo PI 1 possa trascorrere tutta la giornata (8 ore) con il proprio
padre” e che, di conseguenza “a complemento” del dispositivo n. 4 della
risoluzione del 4 novembre 2013 l’ampliamento del diritto di visita “dovrà
avvenire in maniera graduale, prima 4 ore, in seguito aumento (entro un paio di
mesi) graduale fino ad arrivare alle circa 8 ore”.
M. Contro la predetta
decisione del 4 novembre 2013 RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 5
dicembre 2013, postulando anche in questa sede che venga ordinata una perizia
sul rapporto padre-figlio, nonché una valutazione sulle capacità genitoriali di
CO 2. La reclamante postula in particolare un diritto di visita per il padre di
due ore settimanali, in forma sorvegliata. La madre chiede infine che venga
ordinato al Punto d’Incontro di rendere mensilmente dei rapporti circa
l’andamento degli stessi.
Mediante osservazioni del
15 dicembre 2013 CO 2 ha ribadito quanto già sostenuto in prima sede.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità di protezione (art. 48
lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611.
del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto
delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa
(art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle
procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione
prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di
procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b vLPamm).
2.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza del padre,
concedendogli un diritto di visita non sorvegliato di 8 ore ogni due settimane,
con scambio presso il Punto d’Incontro. Le richieste della madre di ordinare
una perizia sul rapporto padre-figlio e una valutazione sulle capacità
genitoriali di CO 2 sono state respinte. A mente dell’Autorità di prime cure
non vi sarebbero motivi sufficienti per impedire al padre di esercitare il proprio
diritto di visita in maniera libera. Non vi sarebbero neppure indicazioni che
il bambino possa essere in pericolo, senza l’accompagnamento degli educatori
del Punto d’incontro. L’Autorità di protezione ha riferito che “al rientro
dall’esercizio del diritto di visita padre-figlio le operatrici potranno
constatare direttamente lo stato emotivo del bambino ed eventualmente informare
tempestivamente l’ARP di riprendere il diritto di visita accompagnato”.
3.
RE 1 ha impugnato la
predetta decisione, chiedendo anche in questa sede che venga ordinata una
perizia sul rapporto padre-figlio, nonché una valutazione sulle capacità
genitoriali di CO 2. La reclamante postula in particolare che il diritto di
visita, di due ore settimanali, venga mantenuto in forma sorvegliata e che venga
ordinato al Punto d’Incontro di rendere rapporti mensili. La reclamante lamenta
la violazione del proprio diritto di essere sentita, in quanto dal 1° giugno
2012.
non sarebbe più stata sentita dall’Autorità di protezione, lamentando di
non aver potuto prendere conoscenza delle risultanze dei rapporti del Punto
d’Incontro. Le richieste della reclamante sarebbero giustificate dal rapporto
fornito dal dr. med. __________, secondo cui vi sarebbe un rischio concreto di
strumentalizzazione del bambino. A mente della reclamante la risoluzione
impugnata sarebbe stata presa con superficialità dall’Autorità di protezione.
4.
Giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per
l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione
(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273
CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è
essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel
processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa
tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare
le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante
è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli
interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio
2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons.
3b e 3c; sentenza del Tribunale federale 5A_90/2013 del 27 giugno 2013). Tra le
circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza
degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di
quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la
distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della
scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento
e così via (Hegnauer in: RDT 1998
pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).
4.1
La presenza di una
terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi
in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o
di violenza su di lui, influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure
il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza
o malattie psichiche (Bally, Die
Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der
Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009
del 3 settembre 2009, cons. 5.2).
Lo scopo è di favorire la relazione con il
beneficiario degli incontri (Bally,
op. cit., pag. 5 p.to 3.4.1).
4.2
Il diritto di visita
usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su
circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il diritto di visita accompagnato,
in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi
siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Si tratta di
una restrizione importante del diritto alle relazioni personali e come tale
deve essere limitato nel tempo (Wirz, in:
Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22;
sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5).
L’istituzione di una curatela educativa risulta
utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC),
per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle
relazioni personali fra padre e figlia e per proporre gli opportuni adattamenti
(FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza CDP 22 agosto 2014, inc. 9.2014.9 consid. 8).
Si giustifica per esempio
un diritto di visita accompagnato e una curatela educativa in presenza di una
malattia psichica del genitore non affidatario, che ha avuto episodi aggressivi
anche se non nei confronti del figlio, per monitorare il riavvicinamento
progressivo tra genitore e figlio. Un diritto di visita sorvegliato è opportuno
anche per consentire ai responsabili del punto d’incontro di accertare il
comportamento del genitore e del figlio, i loro rapporti personali, le capacità
educative del genitore (Epiney-Colombo, Il cittadino e l’autorità tutoria, pag.
147).
4.3
Come il rifiuto o la
revoca del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC,
anche la pronuncia di un diritto di visita accompagnato necessita di indizi
concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo
astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un
diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere
rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del
diritto di visita nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla
questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia
parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della
massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta
in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010
pag. 209).
4.4
In virtù dell’art. 274
cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i
rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito
dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i
genitori e delle violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità
sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del
genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità
parentale dell’altro (Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 774).
4.5
Tra le modalità
particolari di svolgimento degli incontri - sulla base di un’applicazione combinata
degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC - vi sono: il divieto di lasciare la
Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di
sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una
terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF
5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante
gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo
svolgimento in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).
5.
Nel suo apprezzamento,
l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né
alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,
consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di
esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012,
consid. 2.3).
6.
Nel caso in esame,
come risulta dagli atti, la regolamentazione del diritto di visita è avvenuta a
seguito della richiesta del padre.
6.1
Come già rilevato
dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (sentenza del 6 agosto 2002 n.
267.
) la prima richiesta di poter esercitare il diritto di visita da parte
di CO 2 è avvenuta il 18 maggio 2012, quando PI 1 aveva già quattro anni. L’Autorità
aveva indicato che nel caso concreto non risultava “con certezza quale fosse
effettivamente il contatto tra il bambino ed il padre nel periodo precedente
alla richiesta di quest’ultimo”. L’Autorità aveva riferito che il padre aveva
ammesso di non aver, fino a quel momento, potuto instaurare un profondo legame
con il figlio (sentenza menzionata pag. 5).
Date queste premesse
l’Autorità di vigilanza aveva inoltre rilevato che agli atti non figuravano
“elementi concreti e recenti” che facessero “dubitare delle capacità paterne al
punto da ordinare una perizia sulle medesime”. In ogni caso vista la mancanza
di una stabile relazione padre-figlio, l'Autorità aveva ritenuto opportuno
iniziare con dei diritti di visita sorvegliati, stabiliti in due ore
settimanali. Aveva inoltre prescritto al Punto d’incontro di rendere
mensilmente dei rapporti circa l’andamento delle relazioni personali.
6.2
Nel primo resoconto
del 10 febbraio 2013, riferito al semestre settembre 2012 – febbraio 2013, la
responsabile del Punto d’incontro aveva rilevato che i diritti di visita si
erano svolti regolarmente, che “da subito PI 1 è apparso contento di vedere il
genitore e di trascorrere tempo con lui”, ma che l’impressione era che PI 1 stesse
tentando di fare ordine nel suo mondo e capire perché la mamma e il papà non
stavano più insieme. Secondo il Punto d'incontro l’atteggiamento del bambino
faceva pensare che soffrisse “di un conflitto di lealtà nei confronti della
mamma” e che fosse forse “testimone di discorsi non appropriati per lui”. Alla
fine degli incontri il bambino si rifiutava quasi sempre di salutare, appariva
chiaramente contrariato e diventava un po’ scontroso. Secondo la responsabile del
Punto d'incontro appariva “chiaro che la relazione tra i genitori al momento”
non fosse positiva e che questo avesse un’influenza anche su PI 1. Ha però ritenuto
che il bambino traesse beneficio dalle visite con il padre. In conclusione essa
ha proposto di “mantenere il diritto di visita sorvegliato ma di estenderlo a
due ore”.
Preso atto di tale
rapporto (trasmesso alle parti per osservazioni), con risoluzione del 3 aprile
2013.
l’Autorità di protezione aveva quindi esteso il diritto di visita in forma
sorvegliata a due ore settimanali.
Nel secondo rapporto, del
29.
luglio 2013, la responsabile del Punto d’incontro aveva rilevato che PI 1
era “sempre contento di vedere il papà, anche se, occasionalmente, all’inizio
del diritto di visita” si faceva un po’ desiderare e voleva che fosse lui “a
cercarlo e a dimostrargli affetto e attenzione”. Aggiungeva inoltre che non
sempre il padre si era dimostrato autorevole e che faticava a contenere il figlio
(molto vivace). Nonostante ciò, la predetta responsabile ha sostenuto che padre
e figlio avevano “stabilito una buona relazione basata sull’affetto e la giocosità”
e quindi non c'erano “ostacoli per permettere loro di uscire liberamente”, anzi,
“viste le esigenze di PI 1, sarebbe stato meglio” per il bambino “poter stare
in spazi aperti dove poter praticare attività fisiche e sportive”. Tenuto conto
però del fatto che il “rapporto tra genitori” era “ancora fragile” era, a suo
dire, “opportuno mantenere il Punto d’incontro come luogo di scambio”.
A seguito del secondo
rapporto l’Autorità di protezione ha dunque preso la risoluzione qui impugnata,
che prevedeva appunto l’esercizio libero delle relazioni personali fra padre e
figlio.
6.3
Nella risoluzione
impugnata l’Autorità di protezione non ha però fatto menzione alcuna delle due
valutazioni del dr. __________ agli atti.
Nella prima valutazione
(non datata, doc. 13 del reclamo agli atti; già allegata alle osservazioni di
prima sede del 2 agosto 2013, quale doc. 4) il dottore, specialista in
psichiatria e psicoterapia del bambino, ha riferito di aver avuto modo di incontrare
PI 1 e di formulare delle osservazioni su di lui e sui suoi vissuti riferiti ai
contatti con il padre. Egli riferisce che il bambino “sull’argomento dei
contatti con il padre è inizialmente evasivo”. Conferma di incontrarlo al Punto
d’Incontro. PI 1 gli avrebbe riferito che sarebbe andato a casa del padre e che
al proposito non è sembrato “entusiasta, ma remissivo”. “Fa riferimento alla
moglie del padre che sarebbe cattiva e vorrebbe uccidere i bambini”. In
relazione al nuovo domicilio del papà avrebbe inoltre detto che “il papà guarda
la sua famiglia con la lente, con il binocolo, anche a distanza”.
Dopo aver sottoposto al
bambino un suo disegno – disegno libero di luglio 2013 fatto non alla presenza
dello psicologo – raffigurante lui e il suo papà, il medico psichiatra ha fatto
un’analisi dello stesso e della lettura del medesimo da parte del bambino. Secondo
lo specialista, nella situazione concreta sarebbe in particolare necessario un
approfondimento globale della situazione, che dovrebbe estendersi anche ad
entrambi i genitori, sotto forma di esame psicologico/psichiatrico eseguito da
un perito neutro. La figura del padre, non avrebbe, a suo dire, fino ad ora
avuto alcun confronto con uno specialista del ramo – che ritiene quanto mai
opportuno – in considerazione dell'atteggiamento del padre emerso nel tempo,
che desterebbe preoccupazioni in vista di un futuro in cui egli potrebbe gestire
dei diritti di visita molto più ampi in modo autonomo e non più sorvegliato. Il
modo in cui il padre influenza il bambino sarebbe determinante per il benessere
di quest’ultimo e la questione sarebbe perciò pertinente con la protezione del
minore.
Nella valutazione del 29
luglio 2013, trasmessa all’avvocato della reclamante, il dr. __________,
responsabile del Servizio medico psicologico (SMP), ha indicato che, vista la
situazione di conflittualità fra i genitori, “il rigore nella gestione del diritto
di visita è perciò una misura cautelare indispensabile”. In concreto – con riferimento
al “disegno libero di luglio 2013” e alla sua descrizione – emergerebbe, a suo
dire, una grande conflittualità, nella quale lo spavento diventa subito
visibile all’osservatore e il clima di mancata serenità del rapporto con il
padre si manifesta in modo crudo. A mente dello specialista eventuali
cambiamenti nella regolamentazione del diritto di visita dovrebbero essere
fatti nella consapevolezza di un contesto relazionale che ha la sua storia, che
non può essere considerata cancellata ne definitivamente superata, ma tendente
ad emergere. In questo senso un diritto di visita libero non sorvegliato
darebbe la possibilità al padre di esercitare un'influenza sul figlio molto più
intensa. Sulla base dei segni rilevati sussisterebbe infatti, a suo dire, un
rischio concreto di strumentalizzazione del bambino. L’abbandono della
sorveglianza, in quanto tale, darebbe al padre un'indicazione non opportuna di
abbassamento del controllo e dell’esigenza di trasparenza.
6.4
Ora, in
concreto, l’Autorità di protezione ha ignorato le risultanze del rapporto del
dr. __________ (doc. 4 delle osservazioni del 2 agosto 2013 di RE 1 formulate a
seguito dell’istanza del 10 luglio 2013), senza prendere posizione in merito.
Un simile modo di procedere non può essere condiviso. Certo la valutazione é
stata allestita su richiesta di parte, ma è stata formulata dallo psichiatra
responsabile del SMP. Le perplessità da lui evidenziate non potevano dunque essere
semplicemente trascurate.
Benché le visite
sorvegliate (da settembre 2012 a luglio 2013) si siano svolte positivamente,
non si può negare che un cambiamento nella gestione dei diritti di visita, così
come proposto dall’Autorità di protezione, non era in ogni caso sostenibile per
il piccolo. In effetti con scritto 20 novembre 2013 la responsabile del punto
d’incontro ha riferito che passare da un diritto di visita di due ore sorvegliato
ad otto ore libere “era un cambiamento troppo importante” per un bambino di 5
anni.
Per di più non può nemmeno
essere trascurata l’evidente e forte conflittualità fra i genitori al momento
della nascita del piccolo e le numerose “intimidazioni” del padre nei confronti
della madre (soprattutto al momento precedente e successivo alla nascita del
minore), come pure i toni poco gentili in relazione al bambino (cfr. email agli
atti del 2008, in particolare quello del 11 agosto 2008 doc. 4 del ricorso del
18.
giugno 2012 inoltrato da RE 1 all’allora Autorità di vigilanza).
Le perplessità indicate
dal dr. __________, rendono necessario l’allestimento di una perizia che
permetta, se del caso, di fugare i rischi connessi con l'esercizio del diritto
di visita.
7.
Sebbene il diritto
di visita sorvegliato sia una misura che deve essere limitata nel tempo,
malgrado i rapporti del Punto d’incontro proponessero l’esercizio libero delle
relazioni personali, non si può negare che, anche dalle risultanze della valutazione
del medico responsabile del SMP, l’esercizio libero del diritto di visita
potrebbe nuocere al bene del bambino. Persino il bambino stesso aveva manifestato
preoccupazione al riguardo (cfr. scritto del 20 novembre 2013 del Punto
d’incontro) quando era stato informato del cambiamento.
In simili circostanze
l’Autorità di protezione dovrà provvedere, senza indugio, ad ordinare una
perizia sulle capacità genitoriali di CO 2, in particolare in relazione all’esercizio
libero dei diritti di visita.
Di conseguenza i
Dispositivo
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata devono essere annullati.
Per il momento i diritti di
visita dovranno pertanto rimanere ancora in forma sorvegliata, così come
stabilito nelle precedente risoluzione del 3 aprile 2013. Il dispositivo n. 4
della decisione impugnata va pertanto riformato di conseguenza.
8. Tasse e spese di
giustizia seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto
si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.
9. L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è
esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per
l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).
Occorre che l’istante sia indigente; che le
possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo
leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in
grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze
specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; sentenza CDP del 15
novembre 2013 inc. 9.2013.180).
RE 1 è palesemente indigente (cfr. doc. H e
I), per cui la sua domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria va accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
Di
conseguenza la decisione del 4 novembre 2013 dell’Autorità regionale di protezione
__________ è così riformata:
1.
annullato.
2.
annullato.
3.
invariato.
4.
Il diritto di visita di CO 2, nei confronti del figlio PI 1, è stabilito ogni
mercoledì per due ore, da esercitare in forma accompagnata presso il Punto
d’Incontro.
L’Autorità
regionale di protezione prenderà tutte le decisioni che le competono, ai sensi
del considerando n. 7.
5.
invariato.
6.
invariato.
7.
invariato.
2. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da RE
1 è accolta.
3. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.