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Decisione

9.2013.273

Revoca curatela negata

25 agosto 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Facendo seguito a una

sua richiesta del 17 maggio 2013, l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) ha posto RE 1 a beneficio di una curatela di

rappresentanza e amministrazione. La misura è stata istituita con decisione 7

agosto 2013 ed è stato nominato quale curatore CUR 1, con i compiti di (a)

rappresentare l’interessato nei suoi aspetti di gestione amministrativa,

segnatamente nei rapporti con le Autorità, i servizi amministrativi, le

banche, la posta, le assicurazioni (sociali), altre istituzioni o persone

private, come pure (b) di rappresentare l’interessato nella gestione dei

propri affari finanziari. Amministrare l’insieme dei redditi e del patrimonio

con la dovuta diligenza.

B. Con istanza 4

novembre 2013 RE 1 ha chiesto la “disdetta del contratto di curatela” con

l’Autorità di protezione “poiché l’aiuto non soddisfa le sue aspettative”.

C. L’Autorità di

protezione ha emanato una decisione con la quale ha respinto la richiesta di RE

1 in data 26 novembre 2013 (la decisione indica erroneamente la data del 26

settembre 2013).

D. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1 con reclamo del 5 dicembre 2013, sostenendo di non

necessitare di una protezione così incisiva come quella istituita e di

preferire una soluzione “meno invasiva”.

E. Tramite osservazioni

23 dicembre 2013 il curatore CUR 1 ha precisato di essersi impegnato per

sostenere il curatelato, che a suo avviso necessita di un aiuto e la cui

situazione sarebbe migliorata dall’istituzione della misura.

F. L’Autorità di

protezione, con osservazioni 17 dicembre 2013 ha preso nota del reclamo precisando esclusivamente l'esistenza dell'errore di data della

decisione impugnata.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità giudiziaria

di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art.

2.

cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami

contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n.

7.

LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.

Secondo l’art. 390

cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una

persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è

solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un

analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di

un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire

lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre

sbrigare (n. 2).

3.

Ai sensi dell'art.

394.

CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati

affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di

rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza

l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono

posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato

dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce

una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di

protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può

porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del

patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e

patrimonio.

4.

Nel caso in esame,

l’Autorità di protezione ha istituito una curatela a favore di RE 1 a seguito

di un’esplicita richiesta dell’interessato. La misura si è resa necessaria in

considerazione dei suoi problemi di salute e la sua istituzione è stata appoggiata

dal Servizio psico-sociale __________.

A distanza di nemmeno tre

mesi RE 1 ha chiesto di “disdire il contratto di curatela”, “disdetta”

che gli è stata negata, poiché non vi sarebbero “ragioni oggettive per

poterla accogliere” (cfr. decisione impugnata).

Nel suo reclamo, RE 1

sostiene di non aver compreso la portata della curatela istituita e che

immaginava che il curatore si sarebbe limitato a “un semplice sostegno per

compiere determinati affari secondo gli artt. 392 e 393 CC”. Ritiene di non

essersi sufficientemente informato e di non aver compreso “quanto potere”

avrebbe avuto il curatore.

5.

Da quanto

emerso dagli atti, risulta che RE 1 “presenta una malattia psichiatrica a

valenza cronica e con un decorso altalenante” (cfr. certificato 22.11.2013

del dr. med. __________, FMH Psichiatria e Psicoterapia, medico curante del

reclamante).

Dalle osservazioni del

curatore si desume che RE 1 in passato abbia accumulato numerosi debiti. Grazie

alla misura istituita è stato quindi possibile evadere la corrispondenza

arretrata e avviare un programma per saldare i debiti accumulati, oltre che organizzare

un sostegno personale regolare (SCUDO), senza il quale “probabilmente

rigenererebbe quel disordine e trascuratezza degli ambienti”.

Lo psichiatra che ha in

cura il reclamante, nel citato certificato ha inoltre evidenziato come sia “vero

che nei momenti di benessere può badare alle sue incombenze amministrative con

il solo aiuto di un assistente sociale”, ma che “il problema si pone

però nei momenti di marcata sofferenza (con relativo ritiro sociale e abulia).

In queste fasi (relativamente frequenti) egli non è in grado di badare in modo

soddisfacente alla cura di sé, del suo domicilio e nemmeno agli obblighi

amministrativi”. Lo specialista ha quindi preavvisato negativamente, ad uso

dell’Autorità di protezione, la revoca della figura curatelare.

A mente di questo giudice,

risultano manifestamente adempiute le condizioni per il mantenimento di una

curatela ai sensi degli art. 394 e 395, che peraltro sembrerebbe aver dato

buoni risultati finchè il curatelato ha collaborato con il curatore. Va infine

evidenziato come il reclamante non presenti nemmeno nuovi elementi che giustifichino

un’eventuale evoluzione positiva della sua situazione tali da aver nel

frattempo modificato i presupposti per l'istituzione della curatela. Misura che

è stata chiesta, lo si rammenta, dal curatelato stesso e non è stata contestata

al momento della sua istituzione.

6.

Visto quanto sopra

il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, con l'invito a RE 1

a collaborare con il curatore.

Tassa e spese di giustizia

sarebbero da porre a carico del reclamante, che risulta interamente

soccombente. Tuttavia, date le circostanze, eccezionalmente si rinuncia al loro

prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.