9.2013.273
Revoca curatela negata
25 agosto 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.273
Lugano
25 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda il rifiuto della sua istanza di revoca della curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC
giudicando
sul reclamo del 5 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 26 settembre 2013, recte 26 novembre 2013, dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Facendo seguito a una
sua richiesta del 17 maggio 2013, l’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) ha posto RE 1 a beneficio di una curatela di
rappresentanza e amministrazione. La misura è stata istituita con decisione 7
agosto 2013 ed è stato nominato quale curatore CUR 1, con i compiti di (a)
rappresentare l’interessato nei suoi aspetti di gestione amministrativa,
segnatamente nei rapporti con le Autorità, i servizi amministrativi, le
banche, la posta, le assicurazioni (sociali), altre istituzioni o persone
private, come pure (b) di rappresentare l’interessato nella gestione dei
propri affari finanziari. Amministrare l’insieme dei redditi e del patrimonio
con la dovuta diligenza.
B. Con istanza 4
novembre 2013 RE 1 ha chiesto la “disdetta del contratto di curatela” con
l’Autorità di protezione “poiché l’aiuto non soddisfa le sue aspettative”.
C. L’Autorità di
protezione ha emanato una decisione con la quale ha respinto la richiesta di RE
1 in data 26 novembre 2013 (la decisione indica erroneamente la data del 26
settembre 2013).
D. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo del 5 dicembre 2013, sostenendo di non
necessitare di una protezione così incisiva come quella istituita e di
preferire una soluzione “meno invasiva”.
E. Tramite osservazioni
23 dicembre 2013 il curatore CUR 1 ha precisato di essersi impegnato per
sostenere il curatelato, che a suo avviso necessita di un aiuto e la cui
situazione sarebbe migliorata dall’istituzione della misura.
F. L’Autorità di
protezione, con osservazioni 17 dicembre 2013 ha preso nota del reclamo precisando esclusivamente l'esistenza dell'errore di data della
decisione impugnata.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria
di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art.
2.
cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami
contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n.
7.
LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
Secondo l’art. 390
cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una
persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è
solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un
analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di
un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire
lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre
sbrigare (n. 2).
3.
Ai sensi dell'art.
394.
CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati
affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di
rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza
l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono
posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato
dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce
una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di
protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può
porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del
patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e
patrimonio.
4.
Nel caso in esame,
l’Autorità di protezione ha istituito una curatela a favore di RE 1 a seguito
di un’esplicita richiesta dell’interessato. La misura si è resa necessaria in
considerazione dei suoi problemi di salute e la sua istituzione è stata appoggiata
dal Servizio psico-sociale __________.
A distanza di nemmeno tre
mesi RE 1 ha chiesto di “disdire il contratto di curatela”, “disdetta”
che gli è stata negata, poiché non vi sarebbero “ragioni oggettive per
poterla accogliere” (cfr. decisione impugnata).
Nel suo reclamo, RE 1
sostiene di non aver compreso la portata della curatela istituita e che
immaginava che il curatore si sarebbe limitato a “un semplice sostegno per
compiere determinati affari secondo gli artt. 392 e 393 CC”. Ritiene di non
essersi sufficientemente informato e di non aver compreso “quanto potere”
avrebbe avuto il curatore.
5.
Da quanto
emerso dagli atti, risulta che RE 1 “presenta una malattia psichiatrica a
valenza cronica e con un decorso altalenante” (cfr. certificato 22.11.2013
del dr. med. __________, FMH Psichiatria e Psicoterapia, medico curante del
reclamante).
Dalle osservazioni del
curatore si desume che RE 1 in passato abbia accumulato numerosi debiti. Grazie
alla misura istituita è stato quindi possibile evadere la corrispondenza
arretrata e avviare un programma per saldare i debiti accumulati, oltre che organizzare
un sostegno personale regolare (SCUDO), senza il quale “probabilmente
rigenererebbe quel disordine e trascuratezza degli ambienti”.
Lo psichiatra che ha in
cura il reclamante, nel citato certificato ha inoltre evidenziato come sia “vero
che nei momenti di benessere può badare alle sue incombenze amministrative con
il solo aiuto di un assistente sociale”, ma che “il problema si pone
però nei momenti di marcata sofferenza (con relativo ritiro sociale e abulia).
In queste fasi (relativamente frequenti) egli non è in grado di badare in modo
soddisfacente alla cura di sé, del suo domicilio e nemmeno agli obblighi
amministrativi”. Lo specialista ha quindi preavvisato negativamente, ad uso
dell’Autorità di protezione, la revoca della figura curatelare.
A mente di questo giudice,
risultano manifestamente adempiute le condizioni per il mantenimento di una
curatela ai sensi degli art. 394 e 395, che peraltro sembrerebbe aver dato
buoni risultati finchè il curatelato ha collaborato con il curatore. Va infine
evidenziato come il reclamante non presenti nemmeno nuovi elementi che giustifichino
un’eventuale evoluzione positiva della sua situazione tali da aver nel
frattempo modificato i presupposti per l'istituzione della curatela. Misura che
è stata chiesta, lo si rammenta, dal curatelato stesso e non è stata contestata
al momento della sua istituzione.
6.
Visto quanto sopra
il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, con l'invito a RE 1
a collaborare con il curatore.
Tassa e spese di giustizia
sarebbero da porre a carico del reclamante, che risulta interamente
soccombente. Tuttavia, date le circostanze, eccezionalmente si rinuncia al loro
prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.