9.2013.274
Diniego di giustizia dell’Autorità di protezione; Regolamentazione delle relazioni personali, necessità di intervento da parte dell’Autorità di protezione a prescindere dall’esistenza di provvedimenti
19 dicembre 2013Italiano12 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
9.2013.274
Data decisione, Autorità:
19.12.2013, CDP
Titolo:
Diniego di giustizia dell’Autorità di protezione; Regolamentazione delle relazioni personali, necessità di intervento da parte dell’Autorità di protezione a prescindere dall’esistenza di provvedimenti di carattere penale
DENEGATA O RITARDATA GIUSTIZIA
RELAZIONI PERSONALI
art. 273 cpv. 1 CC
art. 274 cpv. 2 CC
art. 450a cpv. 2 CC
art. 450b cpv. 3 CC
art. 221 cpv. 1 CPP
art. 237 cpv. 2 let. g CPP
Incarto n.
9.2013.274
Lugano
19 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Lardelli, presidente,
Epiney-Colombo e Bozzini
Vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
all'
Autorità regionale di protezione __________
per quanto riguarda le relazioni personali tra le
minori PI 1 e PI 2 e il padre RE 1
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dalla relazione tra RE 1 (__________1977) e J__________ M__________
(__________1982) sono nate le minori PI 1 (__________2008) e PI 2 (__________2009).
L'autorità parentale è assegnata alla madre.
B. In data 27 dicembre 2012 J__________ M__________ ha interrotto la
convivenza con RE 1, portando con sé le bambine e denunciando poi nel seguito
il papà delle bambine alla magistratura penale per i reati di atti sessuali con
fanciulli e trascuranza degli obblighi di mantenimento.
C. Non risulta dagli atti che l'Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) – ricevuta in data 30/31 gennaio 2013 dal
Procuratore pubblico la richiesta di trasmissione dell'incarto riguardante PI 1
e PI 2, per le necessità dell'inchiesta in corso – abbia a sua volta assunto
informazioni presso l'autorità inquirente e adottato provvedimenti per la regolamentazione
delle relazioni personali tra padre e figlie.
Al termine dell'interrogatorio del 27 marzo 2013 il Commissario di
polizia __________ ha per contro vietato a RE 1 di avere contatti con le
figlie, ciò sotto comminatoria delle sanzioni previste dall'art. 292 CPS (cfr.
verb. PO 27.03.2013 pag. 25 in fondo e 26 in alto).
D. Con istanze 25 marzo 2013, 15 aprile 2013, 29 maggio 2013, 26 giugno
2013 e 10 luglio 2013, RE 1 ha ripetutamente chiesto all'Autorità di protezione
la “regolarizzazione del diritto di visita padre-figlie” (cfr. in particolare
verbale seduta ARP 15.04.2013, non seguìta da una decisione dell'ARP). J__________
M__________, dal canto suo, ha invece a più riprese manifestato la sua
opposizione a permettere le suddette relazioni almeno fino al termine del
procedimento penale.
E. Nel frattempo, in data 26/27 giugno 2013 il Procuratore pubblico ha
formalmente segnalato all'Autorità di protezione che nei confronti di RE 1 era
pendente un procedimento penale “per presunti atti sessuali ai danni delle
figlie” e ha nel contempo trasmesso a quest'ultima autorità i verbali di
interrogatorio per le incombenze e gli eventuali provvedimenti di sua
competenza.
F. L'Autorità di protezione ha sentito le bambine – per il tramite del
suo membro signor __________ – in data 28 agosto 2013 ed esse hanno
sostanzialmente riferito di essere contente di incontrare il loro papà.
G. Il 25 settembre 2013 il Procuratore pubblico ha notificato – a norma
dell'art. 318 cpv. 1 CPP – l'imminente chiusura dell'istruzione penale nei
confronti di RE 1, prospettando, sulla base delle risultanze di fatto e di
diritto, l'emanazione di un decreto d'abbandono.
H. Con decisione 22 ottobre 2013 l'Autorità di protezione ha regolato le relazioni personali tra padre e figlie, stabilendo che le stesse vanno
eseguite in forma sorvegliata con visita quindicinale di due ore al Punto
d'incontro di __________, secondo le modalità e la disponibilità degli
operatori di detto servizio. Gli operatori del Punto d'incontro sono stati inoltre
invitati a redigere un rapporto dopo i primi tre mesi delle visite padre-figlie.
L'Autorità di protezione ha per contro dichiarato irricevibile l'istanza
9 ottobre 2013 del padre tendente all'attribuzione dell'autorità parentale congiunta
e respinto la richiesta di procedere ad accertamenti sull'idoneità genitoriale
della madre.
Questa
decisione non è stata oggetto d'impugnazione.
I. Con istanza 20 novembre 2013 RE 1 ha chiesto all'Autorità di protezione di fare allestire dal Punto d'Incontro un resoconto intermedio sull'esercizio
del diritto di visita padre-figlie, postulando di entrarne poi in possesso. Ha
pure chiesto “l'allargamento dei diritti di visita stessi”.
Con ulteriore istanza 21 novembre 2013 il patrocinatore del padre ha
chiesto all'Autorità di protezione di poter usufruire di contatti telefonici
con le figlie e di partecipare a “una giornata d'incontro straordinaria, in
aggiunta alle solite” prevista presso il Punto d'Incontro per il 24 dicembre,
onde permettere alle “bambine di pranzare con il padre e la sua famiglia, in un
contesto natalizio e di ritrovo da tanto tempo atteso”.
L. Con scritto 26 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha ribadito al patrocinatore di RE 1 che “le relazioni personali padre-figlie si svolgono
nella forma sorvegliata con una visita quindicinale di 2 ore al Punto
d'Incontro di __________, come deciso con risoluzione n. 13.203 in data 22.10.2013” e che “di conseguenza, una visita straordinaria, in occasione del pranzo
natalizio tra le bambine, il padre e la sua famiglia, non può entrare in
considerazione”, come pure che “una richiesta mirante ad avere un rapporto
intermedio dal Punto d'incontro, dopo pochi incontri padre-figlie, è prematura”.
M. Con richiesta trasmessa per fax in data 2 dicembre 20013 all'Autorità
di protezione, RE 1 ha postulato l'emanazione di “una decisione formale con
l'indicazione delle vie di ricorso” e il riesame della “questione natalizia”.
N. Con scritto 3 dicembre 2013, l'Autorità di protezione – con riferimento agli scritti 20, 21 novembre 2013 e al fax 2 dicembre 2013 – ha ribadito
nella sostanza quanto già comunicato nello scritto del 26 novembre 2013, e in
particolare che “una visita straordinaria, in occasione del pranzo natalizio
tra le bambine, il padre e la sua famiglia”, non poteva “entrare in
considerazione”. Ha per finire respinto “la richiesta di emanare una formale
decisione, con l'indicazione delle vie ricorsuali”.
O. In data 6/9 dicembre 2013 RE 1 ha introdotto reclamo per denegata giustizia a questa Camera, contestando il diniego dell'Autorità di protezione di
emanare una decisione formale.
P. Il 16/17 dicembre 2013 l'Autorità di protezione ha presentato le
proprie osservazioni, trasmettendo l'incarto a questa Camera. In merito alle
considerazioni dell'Autorità di protezione si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità
di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di
reclamo (art. 450a cpv. 2 CC), in ogni tempo (450b cpv. 3 CC), alla Camera di
protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).
2.
Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi
di un procedimento, mentre vi è ritardata giustizia quando l'autorità
procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione
di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. Sapere se la durata di un
procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla
complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121
pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4).
3.
Nel caso in esame l'Autorità di protezione ha di fatto respinto le
richieste presentate da RE 1 il 20 e 21 novembre 2013 di poter disporre di un
rapporto intermedio del Punto d'Incontro sull'esercizio del diritto di visita e
di poter avere contatti telefonici con le figlie e un incontro natalizio di lui
e della sua famiglia con le bambine da tenersi il 24 dicembre 2013 presso il
Punto d'Incontro. A seguito di una precisa richiesta del reclamante, in data 3
dicembre 2013 la medesima autorità si è poi rifiutata di confermare la validità
formale della decisione e di indicare i termini e l'autorità di ricorso.
Così facendo, l'Autorità di protezione si è sostanzialmente rimangiata
una decisione presa, negandole validità formale e impedendo al padre di
contestarla con reclamo davanti a questa Camera. Considerati anche i termini di
tempo molto ristretti, in particolare per la definizione dell'auspicato diritto
di visita natalizio, va riconosciuto che il modo di procedere dell'Autorità di
protezione costituisce un palese diniego di giustizia.
Detta
autorità va pertanto invitata a pronunciarsi senza indugio sulle richieste formulate
dal reclamante, con decisione chiara ed impugnabile, con considerazione di tutte
le circostanze del caso.
4.
A titolo abbondanziale, è opportuno ricordare che giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Secondo l'art.
274.
cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali, segnatamente il diritto di
visita, può essere negato se il bene del minore è messo in pericolo. Compete
all'Autorità di protezione adottare i provvedimenti necessari soprattutto nel caso
in cui vi sia il sospetto di abusi sessuali (CR CC I, Leuba, art. 274 CC, N. 9; Meier/Stettler,
Droit de filiation, 4ª ed., Losanna-Ginevra
2009, Ni. 715 e segg.; sentenza TF, 25.8.2006,5P.131/2006). In tal caso, la
presenza di una terza persona è una delle modalità previste per l'esercizio del
diritto di visita (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der
Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009
del 3 settembre 2009, cons. 5.2). Lo scopo di quest'ultima
modalità è di favorire la relazione con il beneficiario
degli incontri (Bally, op. cit.,
pag. 5 p.to 3.4.1).
Le competenze dell'Autorità di protezione vanno distinte da quelle
dell'autorità penale. Quest'ultima autorità può in effetti pure limitare o
negare le relazioni personali tra genitori e figli. Ciò è il caso quando
sussiste il serio timore che l'imputato, gravemente indiziato di un crimine o
di un delitto, influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in
tal modo l'accertamento della verità; o minacci seriamente la sicurezza altrui
commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati
analoghi (art. 221 cpv. 1 lett. b e c CPP). In tal caso, il giudice dei
provvedimenti coercitivi può ovviare alla carcerazione preventiva o di
sicurezza dell'imputato mediante misure sostitutive, quali segnatamente il
divieto per l'interessato di avere contatti con determinate persone (art. 237
cpv. 2 lett. g CPP, in relazione con gli art. 18 e 221 cpv. CPP). Dette norme
perseguono finalità esclusivamente procedurali (Commentario CPP, Meli, art. 237 CPP, N.3; CR CPP, Schmocker, art. 237 CPP, N. 2), quindi diverse
rispetto a quelle del diritto di protezione dei minori.
Nel caso in esame competeva pertanto all'Autorita di protezione
assumere le necessarie informazioni presso l'autorità penale e mettere in atto
i provvedimenti, di sua competenza, a protezione del bene delle minori. Ciò
indipendentemente dalle misure adottate in sede penale.
In vero, dagli atti trasmessi a questa Camera, emerge che l'Autorità
di protezione, non ha preso decisioni proprie in merito alle relazioni
personali tra padre e figlie, neppure quando il 26/27
giugno 2013 ha ricevuto dal Procuratore pubblico la formale segnalazione dell'esistenza
di un procedimento penale a carico di RE 1 per presunti atti sessuali ai danni
delle figlie. L'Autorità di protezione sembra infatti essersi adagiata sul
divieto impartito da un commissario di polizia al padre – sotto comminatoria
delle sanzioni dell'art. 292 CPS – di avere contatti con le figlie (cfr. verb.
PO 27 marzo 2013 pag. 25 in basso e pag. 26 in alto); provvedimento, questo, per altro di dubbia validità. Non è infatti dato sapere se un simile divieto, che configura
a ben guardare una misura sostitutiva della carcerazione preventiva o di sicurezza
a norma dell'art. 237 cpv. 2 lett. g CPP, sia stato confermato dal competente
giudice dei provvedimenti coercitivi.
Solo con decisione 22 ottobre 2013 l'Autorità di protezione si è attivata per regolamentare, con un provvedimento restrittivo (diritto
di visita sorvegliato) le relazioni tra padre e figlie. Va evidenziato che a
differenza di quanto indica la decisione, il provvedimento messo in atto
dall'Autorità di protezione non costituisce “un ripristino” delle relazioni
personali tra padre e figlie – non essendo le stesse mai state limitate – ma
una restrizione messa in atto ad inchiesta penale ormai ultimata con prospettazione
da parte del magistrato d'accusa dell'emanazione di un decreto d'abbandono
secondo gli art. 319 segg. CPP.
L'Autorità
di protezione va di conseguenza richiamata ad un maggiore rigore nell'adempimento
tempestivo di quanto le compete a tutela del bene dei minori.
5.
Tasse e spese di giustizia seguono la
soccombenza. In simili procedure l'autorità soccombente può essere tenuta a rifondere
al reclamante vittorioso adeguate ripetibili, analogamente a quanto fa il
Tribunale federale in caso di ricorso per ritardata giustizia (sentenza
5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 3). In concreto si giustifica di così
riconoscere al reclamante un'indennità di fr. 500.–, adeguata all'impegno
profuso dal patrocinatore nella stesura del memoriale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e gli atti sono rinviati all’Autorità regionale
di protezione __________ con il formale invito alla medesima di procedere senza
indugio a quanto di sua incombenza, ai sensi dei considerandi.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono
posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà
a RE 1 un’indennità di fr. 500.-- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Per la Camera di protezione del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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