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Decisione

9.2013.274

Diniego di giustizia dell’Autorità di protezione; Regolamentazione delle relazioni personali, necessità di intervento da parte dell’Autorità di protezione a prescindere dall’esistenza di provvedimenti

19 dicembre 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dalla relazione tra RE 1 (__________1977) e J__________ M__________

(__________1982) sono nate le minori PI 1 (__________2008) e PI 2 (__________2009).

L'autorità parentale è assegnata alla madre.

B. In data 27 dicembre 2012 J__________ M__________ ha interrotto la

convivenza con RE 1, portando con sé le bambine e denunciando poi nel seguito

il papà delle bambine alla magistratura penale per i reati di atti sessuali con

fanciulli e trascuranza degli obblighi di mantenimento.

C. Non risulta dagli atti che l'Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) – ricevuta in data 30/31 gennaio 2013 dal

Procuratore pubblico la richiesta di trasmissione dell'incarto riguardante PI 1

e PI 2, per le necessità dell'inchiesta in corso – abbia a sua volta assunto

informazioni presso l'autorità inquirente e adottato provvedimenti per la regolamentazione

delle relazioni personali tra padre e figlie.

Al termine dell'interrogatorio del 27 marzo 2013 il Commissario di

polizia __________ ha per contro vietato a RE 1 di avere contatti con le

figlie, ciò sotto comminatoria delle sanzioni previste dall'art. 292 CPS (cfr.

verb. PO 27.03.2013 pag. 25 in fondo e 26 in alto).

D. Con istanze 25 marzo 2013, 15 aprile 2013, 29 maggio 2013, 26 giugno

2013 e 10 luglio 2013, RE 1 ha ripetutamente chiesto all'Autorità di protezione

la “regolarizzazione del diritto di visita padre-figlie” (cfr. in particolare

verbale seduta ARP 15.04.2013, non seguìta da una decisione dell'ARP). J__________

M__________, dal canto suo, ha invece a più riprese manifestato la sua

opposizione a permettere le suddette relazioni almeno fino al termine del

procedimento penale.

E. Nel frattempo, in data 26/27 giugno 2013 il Procuratore pubblico ha

formalmente segnalato all'Autorità di protezione che nei confronti di RE 1 era

pendente un procedimento penale “per presunti atti sessuali ai danni delle

figlie” e ha nel contempo trasmesso a quest'ultima autorità i verbali di

interrogatorio per le incombenze e gli eventuali provvedimenti di sua

competenza.

F. L'Autorità di protezione ha sentito le bambine – per il tramite del

suo membro signor __________ – in data 28 agosto 2013 ed esse hanno

sostanzialmente riferito di essere contente di incontrare il loro papà.

G. Il 25 settembre 2013 il Procuratore pubblico ha notificato – a norma

dell'art. 318 cpv. 1 CPP – l'imminente chiusura dell'istruzione penale nei

confronti di RE 1, prospettando, sulla base delle risultanze di fatto e di

diritto, l'emanazione di un decreto d'abbandono.

H. Con decisione 22 ottobre 2013 l'Autorità di protezione ha regolato le relazioni personali tra padre e figlie, stabilendo che le stesse vanno

eseguite in forma sorvegliata con visita quindicinale di due ore al Punto

d'incontro di __________, secondo le modalità e la disponibilità degli

operatori di detto servizio. Gli operatori del Punto d'incontro sono stati inoltre

invitati a redigere un rapporto dopo i primi tre mesi delle visite padre-figlie.

L'Autorità di protezione ha per contro dichiarato irricevibile l'istanza

9 ottobre 2013 del padre tendente all'attribuzione dell'autorità parentale congiunta

e respinto la richiesta di procedere ad accertamenti sull'idoneità genitoriale

della madre.

Questa

decisione non è stata oggetto d'impugnazione.

I. Con istanza 20 novembre 2013 RE 1 ha chiesto all'Autorità di protezione di fare allestire dal Punto d'Incontro un resoconto intermedio sull'esercizio

del diritto di visita padre-figlie, postulando di entrarne poi in possesso. Ha

pure chiesto “l'allargamento dei diritti di visita stessi”.

Con ulteriore istanza 21 novembre 2013 il patrocinatore del padre ha

chiesto all'Autorità di protezione di poter usufruire di contatti telefonici

con le figlie e di partecipare a “una giornata d'incontro straordinaria, in

aggiunta alle solite” prevista presso il Punto d'Incontro per il 24 dicembre,

onde permettere alle “bambine di pranzare con il padre e la sua famiglia, in un

contesto natalizio e di ritrovo da tanto tempo atteso”.

L. Con scritto 26 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha ribadito al patrocinatore di RE 1 che “le relazioni personali padre-figlie si svolgono

nella forma sorvegliata con una visita quindicinale di 2 ore al Punto

d'Incontro di __________, come deciso con risoluzione n. 13.203 in data 22.10.2013” e che “di conseguenza, una visita straordinaria, in occasione del pranzo

natalizio tra le bambine, il padre e la sua famiglia, non può entrare in

considerazione”, come pure che “una richiesta mirante ad avere un rapporto

intermedio dal Punto d'incontro, dopo pochi incontri padre-figlie, è prematura”.

M. Con richiesta trasmessa per fax in data 2 dicembre 20013 all'Autorità

di protezione, RE 1 ha postulato l'emanazione di “una decisione formale con

l'indicazione delle vie di ricorso” e il riesame della “questione natalizia”.

N. Con scritto 3 dicembre 2013, l'Autorità di protezione – con riferimento agli scritti 20, 21 novembre 2013 e al fax 2 dicembre 2013 – ha ribadito

nella sostanza quanto già comunicato nello scritto del 26 novembre 2013, e in

particolare che “una visita straordinaria, in occasione del pranzo natalizio

tra le bambine, il padre e la sua famiglia”, non poteva “entrare in

considerazione”. Ha per finire respinto “la richiesta di emanare una formale

decisione, con l'indicazione delle vie ricorsuali”.

O. In data 6/9 dicembre 2013 RE 1 ha introdotto reclamo per denegata giustizia a questa Camera, contestando il diniego dell'Autorità di protezione di

emanare una decisione formale.

P. Il 16/17 dicembre 2013 l'Autorità di protezione ha presentato le

proprie osservazioni, trasmettendo l'incarto a questa Camera. In merito alle

considerazioni dell'Autorità di protezione si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità

di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di

reclamo (art. 450a cpv. 2 CC), in ogni tempo (450b cpv. 3 CC), alla Camera di

protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).

2.

Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi

di un procedimento, mentre vi è ritardata giustizia quando l'autorità

procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione

di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. Sapere se la durata di un

procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla

complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121

pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4).

3.

Nel caso in esame l'Autorità di protezione ha di fatto respinto le

richieste presentate da RE 1 il 20 e 21 novembre 2013 di poter disporre di un

rapporto intermedio del Punto d'Incontro sull'esercizio del diritto di visita e

di poter avere contatti telefonici con le figlie e un incontro natalizio di lui

e della sua famiglia con le bambine da tenersi il 24 dicembre 2013 presso il

Punto d'Incontro. A seguito di una precisa richiesta del reclamante, in data 3

dicembre 2013 la medesima autorità si è poi rifiutata di confermare la validità

formale della decisione e di indicare i termini e l'autorità di ricorso.

Così facendo, l'Autorità di protezione si è sostanzialmente rimangiata

una decisione presa, negandole validità formale e impedendo al padre di

contestarla con reclamo davanti a questa Camera. Considerati anche i termini di

tempo molto ristretti, in particolare per la definizione dell'auspicato diritto

di visita natalizio, va riconosciuto che il modo di procedere dell'Autorità di

protezione costituisce un palese diniego di giustizia.

Detta

autorità va pertanto invitata a pronunciarsi senza indugio sulle richieste formulate

dal reclamante, con decisione chiara ed impugnabile, con considerazione di tutte

le circostanze del caso.

4.

A titolo abbondanziale, è opportuno ricordare che giusta l'art. 273

cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Secondo l'art.

274.

cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali, segnatamente il diritto di

visita, può essere negato se il bene del minore è messo in pericolo. Compete

all'Autorità di protezione adottare i provvedimenti necessari soprattutto nel caso

in cui vi sia il sospetto di abusi sessuali (CR CC I, Leuba, art. 274 CC, N. 9; Meier/Stettler,

Droit de filiation, 4ª ed., Losanna-Ginevra

2009, Ni. 715 e segg.; sentenza TF, 25.8.2006,5P.131/2006). In tal caso, la

presenza di una terza persona è una delle modalità previste per l'esercizio del

diritto di visita (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der

Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009

del 3 settembre 2009, cons. 5.2). Lo scopo di quest'ultima

modalità è di favorire la relazione con il beneficiario

degli incontri (Bally, op. cit.,

pag. 5 p.to 3.4.1).

Le competenze dell'Autorità di protezione vanno distinte da quelle

dell'autorità penale. Quest'ultima autorità può in effetti pure limitare o

negare le relazioni personali tra genitori e figli. Ciò è il caso quando

sussiste il serio timore che l'imputato, gravemente indiziato di un crimine o

di un delitto, influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in

tal modo l'accertamento della verità; o minacci seriamente la sicurezza altrui

commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati

analoghi (art. 221 cpv. 1 lett. b e c CPP). In tal caso, il giudice dei

provvedimenti coercitivi può ovviare alla carcerazione preventiva o di

sicurezza dell'imputato mediante misure sostitutive, quali segnatamente il

divieto per l'interessato di avere contatti con determinate persone (art. 237

cpv. 2 lett. g CPP, in relazione con gli art. 18 e 221 cpv. CPP). Dette norme

perseguono finalità esclusivamente procedurali (Commentario CPP, Meli, art. 237 CPP, N.3; CR CPP, Schmocker, art. 237 CPP, N. 2), quindi diverse

rispetto a quelle del diritto di protezione dei minori.

Nel caso in esame competeva pertanto all'Autorita di protezione

assumere le necessarie informazioni presso l'autorità penale e mettere in atto

i provvedimenti, di sua competenza, a protezione del bene delle minori. Ciò

indipendentemente dalle misure adottate in sede penale.

In vero, dagli atti trasmessi a questa Camera, emerge che l'Autorità

di protezione, non ha preso decisioni proprie in merito alle relazioni

personali tra padre e figlie, neppure quando il 26/27

giugno 2013 ha ricevuto dal Procuratore pubblico la formale segnalazione dell'esistenza

di un procedimento penale a carico di RE 1 per presunti atti sessuali ai danni

delle figlie. L'Autorità di protezione sembra infatti essersi adagiata sul

divieto impartito da un commissario di polizia al padre – sotto comminatoria

delle sanzioni dell'art. 292 CPS – di avere contatti con le figlie (cfr. verb.

PO 27 marzo 2013 pag. 25 in basso e pag. 26 in alto); provvedimento, questo, per altro di dubbia validità. Non è infatti dato sapere se un simile divieto, che configura

a ben guardare una misura sostitutiva della carcerazione preventiva o di sicurezza

a norma dell'art. 237 cpv. 2 lett. g CPP, sia stato confermato dal competente

giudice dei provvedimenti coercitivi.

Solo con decisione 22 ottobre 2013 l'Autorità di protezione si è attivata per regolamentare, con un provvedimento restrittivo (diritto

di visita sorvegliato) le relazioni tra padre e figlie. Va evidenziato che a

differenza di quanto indica la decisione, il provvedimento messo in atto

dall'Autorità di protezione non costituisce “un ripristino” delle relazioni

personali tra padre e figlie – non essendo le stesse mai state limitate – ma

una restrizione messa in atto ad inchiesta penale ormai ultimata con prospettazione

da parte del magistrato d'accusa dell'emanazione di un decreto d'abbandono

secondo gli art. 319 segg. CPP.

L'Autorità

di protezione va di conseguenza richiamata ad un maggiore rigore nell'adempimento

tempestivo di quanto le compete a tutela del bene dei minori.

5.

Tasse e spese di giustizia seguono la

soccombenza. In simili procedure l'autorità soccombente può essere tenuta a rifondere

al reclamante vittorioso adeguate ripetibili, analogamente a quanto fa il

Tribunale federale in caso di ricorso per ritardata giustizia (sentenza

5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 3). In concreto si giustifica di così

riconoscere al reclamante un'indennità di fr. 500.–, adeguata all'impegno

profuso dal patrocinatore nella stesura del memoriale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e gli atti sono rinviati all’Autorità regionale

di protezione __________ con il formale invito alla medesima di procedere senza

indugio a quanto di sua incombenza, ai sensi dei considerandi.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono

posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà

a RE 1 un’indennità di fr. 500.-- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Per la Camera di protezione del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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