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Decisione

9.2013.277

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 dicembre 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il 2011

dalla relazione – a quel momento già terminata – tra RE 1 e __________. I fatti

salienti del procedimento, per quanto di interesse per questa procedura,

possono essere così sintetizzati.

B. Il 29 luglio 2014,

verso la fine della gravidanza, l’allora Commissione tutoria regionale __________

(in seguito Commissione tutoria), ha

ricevuto una segnalazione da parte dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni

(Ufam). Allegando dei rapporti di Casa __________, l’Ufam esprimeva

preoccupazioni in merito alla possibilità di RE 1 di potersi occupare

adeguatamente della nascitura e chiedeva di valutare l’eventuale adozione di

misure di protezione di quest’ultima.

C. Con decisione

supercautelare dello stesso giorno – da intimare tuttavia solo dopo il parto –

la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia

parentale sulla nascitura e disposto il suo trattenimento in ospedale.

Dopo il parto, RE 1 è

stata dapprima ricoverata presso la Cinica Psichiatrica Cantonale (CPC; 7-10

agosto 2011) e in seguito presso l’Ospedale __________ (11 agosto - 2 novembre

2011).

Dopo aver sentito RE 1

all’udienza dell’11 agosto seguente, con decisione 18 agosto 2011 la

Commissione tutoria ha confermato la privazione della custodia parentale, ha

collocato PI 1 presso una famiglia SOS e a ha dato mandato al Servizio medico

psicologico (SMP) di __________ di procedere ad una valutazione peritale delle

capacità genitoriali della madre.

Dal 30 agosto 2011 la

madre ha beneficiato di diritti di visita con PI 1 presso il Centro d’Infanzia

Culla __________.

Con decisione 20/25

ottobre 2011, PI 1 è stata collocata presso Casa __________. La madre, a quel

momento ancora ricoverata a __________ ma “con decorso molto favorevole”,

beneficiava di un inserimento in esternato, in attesa di un posto disponibile

in internato.

PI 1 ha trascorso le feste

di Natale (congedi diurni, per la durata di 3 giorni) al domicilio di RE 1.

D. Il 20 dicembre 2011

il SMP ha inviato alla Commissione tutoria la propria valutazione sulle

capacità genitoriali di RE 1 e di __________. Per quanto concerne la madre, la

perizia concludeva che le sue capacità genitoriali fossero “inadeguate”,

che per PI 1 la via della permanenza in Istituto non fosse percorribile e un

eventuale affido ai nonni materni “assolutamente deleterio” (pag. 6-7).

Sulla base di questa valutazione, la Commissione tutoria si è dunque orientata

verso un affidamento extrafamiliare a lungo termine, conferendo mandato

all’Ufam per la ricerca di una famiglia in tal senso (ris. n. 11865 del 22/23

dicembre 2011); ha comunque impartito alle parti un termine per presentare

eventuali domande di delucidazione/completazione.

E. Con scritto 30

gennaio 2012 RE 1, assistita da un patrocinatore di fiducia, ha formulato aspre

critiche al rapporto del SMP e ha prodotto una serie di documenti comprovanti,

in particolare, il fatto che la diagnosi di sindrome schizoaffettiva ricorrente

non corrispondesse più alla sua situazione di salute attuale, in continuo miglioramento,

e il fatto che non vi sarebbero in concreto gli estremi per una misura estrema

come l’affido extrafamigliare a lungo termine, che troncherebbe il rapporto

madre-figlia. Nella misura in cui la Commissione tutoria non ritenesse

sufficientemente comprovate tali argomentazioni, RE 1 domandava che venisse

disposta una nuova perizia.

In data 23 febbraio 2012

il Presidente della Commissione tutoria si è incontrato in maniera informale

con i patrocinatori dei genitori di PI 1, per una discussione in merito al suo

futuro con particolare riferimento alla questione del ripristino della

genitorialità.

F. Con decisione 28

febbraio 2012, la Commissione tutoria ha comunicato all’Ufam di modificare il

mandato conferito, nel senso di confermare “il mandato per la ricerca di una

famiglia affidataria, ma con le caratteristiche di una famiglia disposta ad

accogliere la minore e affrontare un percorso, in collaborazione con la madre

naturale, teso a valutare la possibilità per quest’ultima di acquisire nel

tempo il suo ruolo genitoriale” (pag. 1). Secondo la Commissione tutoria, “tenuto

conto delle risultanze della perizia giudiziaria sulle capacità genitoriali”,

si doveva verificare vi era “possibilità per la madre di acquisire le

necessarie competenze genitoriali” (pag. 1). In parallelo, la Commissione

tutoria doveva valutare “la nomina di un curatore educativo” e chiedere “una

rivalutazione peritale (sulle capacità genitoriali) trascorso un determinato

lasso di tempo” (pag. 1).

G. Con decisione 12

aprile 2012 la Commissione tutoria ha istituito in favore di PI 1 una curatela

educativa ai sensi dell’art. 308 CC. Alla curatrice è stato conferito il

compito di sostegno educativo ai genitori e di valutare e sottoporre per approvazione

alla Commissione tutoria le relazioni personali dei genitori con la figlia (in

seguito esteso anche al coordinamento delle relazioni personali con gli altri parenti).

Con riferimento a RE 1, nella decisione si precisa che la sorveglianza del

diritto di visita avrà lo scopo di “vigilare e aiutare la madre nell’acquisizione

di maggiori competenze nell’accudimento della figlia” (pag. 2).

H. All’udienza indetta

per chiarire la situazione relativamente al progetto della minore, il

presidente della Commissione tutoria ha ribadito di non avere “motivi di

non considerare valide le valutazioni e conclusioni della perizia giudiziaria

del 20 dicembre 2011”, relativizzando semmai la durata dell’affidamento

proposta (a lungo termine), rivalutando in tempi più brevi le capacità

genitoriali materne (verbale, pag. 1). La Commissione tutoria ha poi riferito

di un recente rapporto di Casa __________ che “riporta dei comportamenti

preoccupanti della madre, i quali devono essere presi seriamente in considerazione

anche per il progetto futuro” (verbale, pag. 2). Il legale di RE 1 ha insistito

che il collocamento di PI 1 avvenisse presso la famiglia SOS che già l’aveva accolta alla nascita, sottolineando come vi siano “tutte le

premesse perché la madre possa ristabilire in tempi ragionevolmente brevi

normali rapporti genitoriali” (verbale, pag. 3).

I. Il 25 giugno 2012 RE

1 ha presentato alla Commissione tutoria un rapporto aggiornato concernente le

capacità genitoriali, allestito dalla psicoterapeuta __________. In base a tale

documento, vi sarebbero i presupposti per un riavvicinamento madre-figlia,

accompagnato dalla famiglia SOS cui era stata già affidata PI 1. RE 1 postulava

dunque una nuova decisione da parte della Commissione tutoria.

L. Con decisione del 20

luglio 2012, la Commissione tutoria ha confermato la privazione della custodia

di RE 1 su PI 1, collocandola presso una famiglia affidataria e sospeso, per la

durata dell’inserimento, le relazioni personali con la madre, da ripristinare

in forma sorvegliata non appena ricevute le indicazioni dell’Ufam. Ha inoltre

messo a carico le spese concernenti la perizia del SMP ai genitori, metà

ciascuno.

Contro tale decisione RE 1

è insorta con ricorso 6 agosto 2012 all’allora Autorità di vigilanza sulle

tutele, postulando un collocamento presso un’altra famiglia affidataria (la famiglia

SOS che si era già occupata di PI 1) o, in alternativa, presso la nonna

materna, e che il collocamento fosse decretato a breve termine – con

l’obiettivo di ripristinare al più presto la custodia parentale materna –

prevedendo diritti di visita adeguati e senza sorveglianza.

M. Con decisione del 27

agosto 2012, l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso

presentato da RE 1. L’istanza di ricorso ha ritenuto giustificato l’intervento

della Commissione tutoria, considerando che la privazione della custodia

materna si giustificava non solo alla luce della perizia del SMP, ma anche

sulla base degli altri atti del procedimento (fra cui il recente referto – di

parte – commissionato alla psicoterapeuta __________, che sottolineava l’esigenza

di accompagnare la madre in un percorso, in vista di essere reintegrati

nell’affido del figlio; cfr. consid. 4, pag. 9-10). L’Autorità di vigilanza ha

tuttavia stabilito che, “per fugare eventuali dubbi rispetto allo stato di

salute della madre, alle sue possibilità di recupero delle attitudini

genitoriali e, dandosene il caso, per avere un programma di riavvicinamento

concreto e elaborato da specialisti”, che mancava, era “necessario

affidare un nuovo incarico a persona neutra”, ragion per cui la Commissione

tutoria doveva “pertanto e da subito incaricare uno specialista” affinché

procedesse, “senza indugio, come indicato” (consid. 6, pag. 11).

N. Facendo seguito a

questa pronuncia, con decisione 11/26 ottobre 2012 (ris. n. 13374) la

Commissione tutoria ha incaricato il dr. __________ di __________ di procedere

ad una valutazione dello stato di salute della madre e sulle sue possibilità di

recupero delle attitudini genitoriali, elaborando, se del caso, un programma di

riavvicinamento concreto.

La nomina del perito era

stata sollecitata dal legale di RE 1, che aveva tuttavia domandato che non

venisse incaricato il dr. __________, il cui profilo non sembrava adatto al

mandato in questione, suggerendo invece quale possibile scelta il dr. __________,

“pedopsichiatra e psichiatra per adulti, che ha un’attività peritale intensa

e riconosciuta” (lettera 18 ottobre 2012, pag. 2).

O. Con risoluzione n.

13794 del 10/15 gennaio 2013 l'Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel

frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha revocato il mandato

conferito al dr. __________, viste “le problematiche burocratiche-amministrative

sorte, tali da non permettere un espletamento in tempi brevi della valutazione

peritale richiesta” e lo ha affidato al dr. med. __________ di __________.

Al perito è stato dato un termine scadente il 30 aprile 2013 per presentare il

suo rapporto.

P. Con reclamo 8 marzo

2013 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, chiedendo l’accertamento di una

ritardata/denegata giustizia da parte dell’Autorità di protezione nella

conduzione del procedimento. In particolare, l’insorgente lamentava i ritardi

accumulati dall’Autorità nella procedura di nomina del perito e nell’evadere le

richieste concernenti i diritti di visita materni. Il reclamo non ha comunque

avuto esito positivo: con sentenza del 12 giugno 2013 questa Camera ha considerato

le critiche in parte infondate e in parte superate dagli eventi, pur rilevando

che l’espletamento dei diritti di visita era stato caratterizzato da

spostamenti e riduzioni che non corrispondevano all’interesse della minore.

Q. Con scritto 2 maggio

2013, il dr. __________ ha trasmesso copia del suo referto specialistico. In

estrema sintesi, visto il graduale processo di miglioramento messo in atto da RE

1, nella sua perizia egli propone un progetto di riavvicinamento totale tra

madre e figlia, da porre in atto nell’arco di 3-4 mesi, organizzando una rete

di interventi per monitorare con regolarità la situazione e prevedendo da parte

della madre la continuazione della psicoterapia, della presa a carico farmacologica,

la messa in atto di un lavoro terapeutico madre-figlia, la continuazione del

sostegno da parte della curatrice educativa ed un eventuale coinvolgimento

della Culla __________ (v. in particolare pag. 78-80).

R. Contestualmente

all’invio della perizia, il dr. __________ ha comunicato all’Autorità di

protezione la sua nota d’onorario per lo svolgimento della medesima, per un

importo di fr. 29'350.-. Visto l’importo elevato, la fattura è stata sottoposta

alla Commissione deontologica dell’ordine dei medici, che ha incaricato di

verificarla il dr. __________, il quale ha riconosciuto la correttezza

dell’importo fatturato (cfr. lettera 7 gennaio 2014).

S. Dopo discussione con

le parti all’udienza del 17 maggio 2013, con risoluzione 23/29 maggio 2013

(ris. n. 14577) l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice educativa,

dimissionaria, e ha messo in atto il progetto di ricongiungimento tra madre e

figlia, da concretizzarsi entro 3-4 mesi, prevedendo un’estensione graduale dei

diritti di visita tra RE 1 e PI 1 ed estendendo i compiti della curatrice alla

verifica regolare della continuazione, da parte di RE 1, della presa a carico

psicoterapeutica, della presa a carico psicofarmacologica, dei colloqui con la

madre __________ presso una psicologa e del lavoro terapeutico con la bambina

preso il Centro __________ di __________ (risoluzione, pag. 2-3).

T. Dal mese di agosto

2012, il ricongiungimento madre-figlia è stato completato.

Dopo alcuni solleciti da

parte dei legali di RE 1 e una segnalazione a questa Camera, con risoluzione 29

agosto 2013 (spedita l’8 novembre 2013, ris. n. 15131/15545) l’affidamento di PI

1 è stato revocato con effetto al retroattivo al13 agosto, e la custodia

parentale della madre ripristinata a partire da tale data.

Contestualmente a tale

decisione, l’Autorità di protezione ha messo a carico di RE 1 (per ¾) e di __________

(per ¼, anticipata dal Comune di __________ vista la sua situazione

finanziaria) la fattura del dr. __________, mettendo a loro carico (per metà

ciascuno) anche la tassa di giustizia di fr. 200.-.

U. Con reclamo 11

dicembre 2013 RE 1 è insorta contro tale risoluzione, postulando l’annullamento

del dispositivo che ha messo a suo carico ¾ delle spese peritali e che tali

costi siano integralmente sopportati dallo Stato. Delle argomentazioni del

reclamo si dirà più diffusamente nei considerandi in diritto.

V. Nelle sue

osservazioni del 20 gennaio 2014 l’Autorità di protezione si è riconfermata

nella risoluzione impugnata.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),

l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la

Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione

di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440

cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.

Impugnato in questa

sede risulta essere unicamente il dispositivo n. 3 della risoluzione n.

15131/15548 del 29 agosto 2013 (spedita l’8 novembre 2013) dell’Autorità

regionale di protezione, riguardante la messa a carico dell’insorgente – per ¾

– della fattura emessa dal dr. __________.

2.1

Nella risoluzione

impugnata, l’Autorità di protezione ha spiegato che le spese derivanti

dall’allestimento della suddetta perizia vanno considerate spese occasionate

dalla procedura a protezione del figlio. Esse “seguono per principio l’esito

della procedura medesima e vanno addebitati alla minore PI 1”: di

conseguenza, tali costi devono essere messi a carico dei genitori di

quest'ultima, in virtù del loro dovere di assistenza (risoluzione impugnata,

pag. 2).

Osservando che

l’accertamento peritale consisteva nell’esame dello stato di salute della madre

e delle sue possibilità di recupero delle attitudini genitoriali, e che esso si

era reso necessario a seguito delle sue difficoltà personali, l’Autorità di

protezione ha considerato che “ben si giustifica di procedere alla

ripartizione delle spese occasionate dalla procedura”, ed ha dunque posto a

carico di RE 1 la fattura del dott. __________ nella misura di ¾ dell’importo

(risoluzione impugnata, pag. 2).

2.2

Ripercorrendo alcune

tappe salienti della fattispecie, la reclamante contesta la messa a suo carico

di parte dei costi, giudicandola profondamente ingiusta e chiedendo che gli

stessi vengano integralmente assunti dallo Stato.

RE 1 ritiene che non sia

chiara la motivazione che ha spinto l’Autorità di protezione a porre a suo

carico una parte delle spese peritali, e che nella decisione non venga nemmeno

indicata chiaramente la parte soccombente (contrariamente a quanto detto nella

decisione relativa all’assunzione dei costi della perizia dell’SMP; reclamo,

pag. 6-7).

L’insorgente sostiene che

in base alle norme applicabili (segnatamente l’art. 29 cpv. 2 LPMA nonché

l’art. 106 CPC) la ripartizione delle spese giudiziarie debba fondarsi sul

principio del successo, ovvero sulla presunzione che la parte soccombente abbia

causato i costi del processo (reclamo, pag. 6). Il grado di soccombenza deve

essere determinato comparando le richieste delle parti con il dispositivo della

decisione (reclamo, pag. 6).

Nella fattispecie, RE 1

ritiene di non essere soccombente, nella misura in cui “dalla nascita della

figlia, dopo la decisione supercautelare 29.7.2011 che ha revocato la custodia

parentale sulla figlia, ha sempre chiesto l’annullamento di tale decisione e

soprattutto ha sempre contestato le risultanze della perizia 20.12.2011 del

Servizio medico psicologico”: “le richieste della madre e le sue contestazioni

sono state accolte solo a seguito della perizia del dott. med. __________”

(reclamo, pag. 7).

Secondo la reclamante, il

contenuto della perizia stessa dimostrerebbe che lei non può essere ritenuta

soccombente, madre e figlia dovendo invece essere considerate “vittime della

procedura” e di due gravi “torti-danni”: il primo il giorno del

parto, con la notifica della decisione di ritiro della custodia sulla figlia, e

il secondo nel dicembre 2011, a causa dei contenuti della perizia del SMP (“incompleta,

imprecisa, inesatta”; cfr. reclamo, pag. 3 e 7-8). Secondo l’insorgente, se

l’Autorità di protezione avesse tenuto conto delle sue contestazioni alla

perizia dell’SMP – poi criticata duramente anche dal dr. __________ – non sarebbe

stato necessario far esperire una seconda perizia e non vi sarebbero stati i

relativi costi (oltre al fatto che madre e figlia non avrebbero dovuto vivere

separate per due anni; reclamo, pag. 9). Nel reclamo si sostiene che “l’Autorità

di protezione, accollando le spese della perizia a RE 1, non riconosce

l’ingiustizia inflitta alla reclamante”, che il perito non esita a definire

«ingiustizia traumatica» (reclamo, pag. 9-10). L’Autorità di protezione, in

particolare, dimenticherebbe che RE 1 “ha dovuto sempre ricorrere contro

tutte le decisioni a lei ostili e ha dovuto rivolgersi a uno studio legale per

tutelare i suoi diritti”, essendo sin dall’inizio stati commessi gravi errori

(reclamo, pag. 10). Non sarebbe dunque equo addebitarle ora anche le spese per

una perizia che si conclude a suo favore, le stesse dovendo essere invece addebitate

allo Stato (reclamo, pag. 10).

2.3

Ai sensi dell’art. 19

cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di

protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico

della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi

fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono

provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il

figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri

mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).

Ciò non è

invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione,

che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono

l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC

n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità regionali di

protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o

chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice

di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria.

Secondo la

giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con

l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al

figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP del 31

gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc.

9.2013

, consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc.5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC

n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei

loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di

assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc.

9.2013

, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Questo dovere generale dei

genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica

con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza

dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134,

consid. 4).

Se la

procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria

adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate

al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo

che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile

(sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag.

1010.

n. 15c, consid. 6 non pubblicato).

2.4

Nella

fattispecie, il reclamo è in gran parte incentrato sulla contestazione del

fatto che RE 1 possa essere considerata soccombente nella procedura in

questione. Le argomentazioni contenute nel reclamo si fondano tuttavia sul presupposto

– errato – secondo cui l’Autorità di protezione abbia ritenuto RE 1, in prima

persona, parte soccombente alla procedura. In realtà, ciò non è stato il caso.

Pur con una

motivazione succinta, l’Autorità di protezione ha chiaramente indicato di dover

considerare la fattura emessa dal dottor __________, per la sua perizia, come

una spesa della procedura di protezione. Procedura di protezione che ha per

oggetto, lo si ricorda, il bene della minore. Le risultanze della

perizia in questione hanno fornito delle indicazioni sui provvedimenti da

adottare a tutela della piccola PI 1, ciò che ha dato luogo all’adozione di

alcuni provvedimenti.

Anzitutto, mediante la

risoluzione 23/29 maggio 2013 (ris. n. 14577) l’Autorità di protezione ha

sostituito la curatrice educativa della bambina, dimissionaria, ha messo in

atto un progetto di ricongiungimento tra madre e figlia ed ha incaricato la

curatrice di una serie di compiti aggiuntivi a tutela della minore, indicati

dal perito stesso (“verificare regolarmente la continuazione da parte della

signora RE 1 della presa a carico psicoterapeutica (…), della presa a

carico psicofarmacologica (…), dei colloqui con la madre [di RE 1]

insieme alla psicologa (…), del lavoro terapeutico madre-bambina presso

il Centro __________ di __________ (…)”; cfr. risoluzione, pag. 3).

Pertanto, il fatto che, in ultima analisi, il progetto di ricongiungimento

madre-figlia messo in atto a seguito della perizia del dr. __________ fosse

teso alla reintegrazione della custodia parentale (decretata poi con risoluzione

n. 15131/15548 del 29 agosto 2013/8 novembre 2013), non significa che RE 1

debba essere considerata “vincente”, né che la bambina non abbia beneficiato –

e stia tuttora beneficiando – di provvedimenti ex art. 307

CC e seguenti.

Questa

circostanza risulta essere l’unica pertinente per determinare la soccombenza

nell’ambito delle misure di protezione e, di conseguenza, l’addebito dei costi

ad entrambi i genitori di PI 1. A tale riguardo la reclamante non spende una

parola, perdendo completamente di vista tale aspetto e diffondendosi invece sui

torti che ritiene di aver subito nel corso del procedimento a seguito dei comportamenti

dell’Autorità di protezione e degli altri operatori coinvolti.

Al di là del

fatto che questa Camera non ritiene sia compito di un perito, nell’ambito di

una indagine concernente le capacità genitoriali, emettere un giudizio su eventuali

manchevolezze commesse dall’Autorità (medesime considerazioni valgono per

l’opinione espressa dal dr. __________ nel suo scritto 7 gennaio 2014, pag. 2 in basso), occorre sottolineare che spetterà al Giudice civile, già adito con istanza di

conciliazione 31 luglio 2014 da RE 1 e PI 1, pronunciarsi sulla fondatezza di

tali considerazioni – da un profilo giuridico, e non medico – e sulle eventuali

conseguenze pecuniarie per lo Stato. Sarà dunque il Giudice civile, semmai, a

valutare se alla luce di quanto accaduto anche il costo della perizia debba

essere considerato un danno subito da RE 1. Quest’ultima ha già peraltro

indicato la sua quota parte, in via prudenziale, nella sua richiesta di risarcimento

(cfr. istanza di conciliazione, pag. 23).

In questa

sede tuttavia, in assenza di validi argomenti contrari, non ci si può esimere

dall’applicare il principio che pone a carico del minore i costi della procedura

che ha portato all’emanazione di misure protettrici.

Che

l’Autorità di protezione abbia assegnato le spese peritali prendendo in considerazione

tali principi risulta anche in maniera evidente dal fatto che parte delle

stesse siano state messe a carico del padre di PI 1, __________, la cui situazione

esulava completamente dall’oggetto delle indagini peritali. Come RE 1, egli è

stato dunque condannato ad assumersi parte delle suddette spese in virtù del

suo dovere generale di assistenza nei confronti della figlia. I genitori di PI

1.

erano peraltro già stati chiamati ad assumersi le spese per la perizia del

SMP (cfr. risoluzione n. 12996 del 20/23 luglio 2012).

E’ ben vero

che, nel caso di perizie psichiatriche commissionate a liberi professionisti,

il cui costo può rivelarsi elevato, questa Camera ha già avuto modo di

osservare che sarebbe auspicabile che le Autorità di protezione dessero prova

di maggior solerzia nel domandare dei preventivi di spesa (v. anche sentenza

CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 4). Va tuttavia sottolineato

che nemmeno la reclamante stessa, che era debitamente patrocinata ed ha

peraltro suggerito sin dall’inizio il nominativo del perito in questione (cfr.

lettera 18 ottobre 2012; reclamo per denegata giustizia del 19 aprile 2013,

pag. 3), non ha mai fatto richiesta di un preventivo.

Alla luce

del fatto che il procedimento in questione ha portato all’adozione di misure

di protezione in favore di PI 1, occorre dunque concludere che la

minore deve essere considerata soccombente ai sensi dei principi già evocati.

Di conseguenza, i costi relativi al procedimento di protezione che la

riguardano (in concreto, le spese peritali) devono essere accollate ai suoi

genitori RE 1 e __________, non per una loro personale soccombenza nel

procedimento ma in virtù dei loro doveri generali di assistenza. Su questo

punto il gravame non merita accoglimento.

La

ripartizione interna delle spese peritali fra i genitori non essendo oggetto di

specifica contestazione, la stessa non deve essere posta al vaglio di questa Camera.

3.

In considerazione

della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo

di oneri processuali. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.