9.2013.277
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29 dicembre 2014Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.277
Lugano
29 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48
lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda l’assunzione delle spese peritali concernenti la perizia 2
maggio 2013 del Dr. med. __________
giudicando
sul reclamo dell’11 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 29 agosto/8 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il 2011
dalla relazione – a quel momento già terminata – tra RE 1 e __________. I fatti
salienti del procedimento, per quanto di interesse per questa procedura,
possono essere così sintetizzati.
B. Il 29 luglio 2014,
verso la fine della gravidanza, l’allora Commissione tutoria regionale __________
(in seguito Commissione tutoria), ha
ricevuto una segnalazione da parte dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni
(Ufam). Allegando dei rapporti di Casa __________, l’Ufam esprimeva
preoccupazioni in merito alla possibilità di RE 1 di potersi occupare
adeguatamente della nascitura e chiedeva di valutare l’eventuale adozione di
misure di protezione di quest’ultima.
C. Con decisione
supercautelare dello stesso giorno – da intimare tuttavia solo dopo il parto –
la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia
parentale sulla nascitura e disposto il suo trattenimento in ospedale.
Dopo il parto, RE 1 è
stata dapprima ricoverata presso la Cinica Psichiatrica Cantonale (CPC; 7-10
agosto 2011) e in seguito presso l’Ospedale __________ (11 agosto - 2 novembre
2011).
Dopo aver sentito RE 1
all’udienza dell’11 agosto seguente, con decisione 18 agosto 2011 la
Commissione tutoria ha confermato la privazione della custodia parentale, ha
collocato PI 1 presso una famiglia SOS e a ha dato mandato al Servizio medico
psicologico (SMP) di __________ di procedere ad una valutazione peritale delle
capacità genitoriali della madre.
Dal 30 agosto 2011 la
madre ha beneficiato di diritti di visita con PI 1 presso il Centro d’Infanzia
Culla __________.
Con decisione 20/25
ottobre 2011, PI 1 è stata collocata presso Casa __________. La madre, a quel
momento ancora ricoverata a __________ ma “con decorso molto favorevole”,
beneficiava di un inserimento in esternato, in attesa di un posto disponibile
in internato.
PI 1 ha trascorso le feste
di Natale (congedi diurni, per la durata di 3 giorni) al domicilio di RE 1.
D. Il 20 dicembre 2011
il SMP ha inviato alla Commissione tutoria la propria valutazione sulle
capacità genitoriali di RE 1 e di __________. Per quanto concerne la madre, la
perizia concludeva che le sue capacità genitoriali fossero “inadeguate”,
che per PI 1 la via della permanenza in Istituto non fosse percorribile e un
eventuale affido ai nonni materni “assolutamente deleterio” (pag. 6-7).
Sulla base di questa valutazione, la Commissione tutoria si è dunque orientata
verso un affidamento extrafamiliare a lungo termine, conferendo mandato
all’Ufam per la ricerca di una famiglia in tal senso (ris. n. 11865 del 22/23
dicembre 2011); ha comunque impartito alle parti un termine per presentare
eventuali domande di delucidazione/completazione.
E. Con scritto 30
gennaio 2012 RE 1, assistita da un patrocinatore di fiducia, ha formulato aspre
critiche al rapporto del SMP e ha prodotto una serie di documenti comprovanti,
in particolare, il fatto che la diagnosi di sindrome schizoaffettiva ricorrente
non corrispondesse più alla sua situazione di salute attuale, in continuo miglioramento,
e il fatto che non vi sarebbero in concreto gli estremi per una misura estrema
come l’affido extrafamigliare a lungo termine, che troncherebbe il rapporto
madre-figlia. Nella misura in cui la Commissione tutoria non ritenesse
sufficientemente comprovate tali argomentazioni, RE 1 domandava che venisse
disposta una nuova perizia.
In data 23 febbraio 2012
il Presidente della Commissione tutoria si è incontrato in maniera informale
con i patrocinatori dei genitori di PI 1, per una discussione in merito al suo
futuro con particolare riferimento alla questione del ripristino della
genitorialità.
F. Con decisione 28
febbraio 2012, la Commissione tutoria ha comunicato all’Ufam di modificare il
mandato conferito, nel senso di confermare “il mandato per la ricerca di una
famiglia affidataria, ma con le caratteristiche di una famiglia disposta ad
accogliere la minore e affrontare un percorso, in collaborazione con la madre
naturale, teso a valutare la possibilità per quest’ultima di acquisire nel
tempo il suo ruolo genitoriale” (pag. 1). Secondo la Commissione tutoria, “tenuto
conto delle risultanze della perizia giudiziaria sulle capacità genitoriali”,
si doveva verificare vi era “possibilità per la madre di acquisire le
necessarie competenze genitoriali” (pag. 1). In parallelo, la Commissione
tutoria doveva valutare “la nomina di un curatore educativo” e chiedere “una
rivalutazione peritale (sulle capacità genitoriali) trascorso un determinato
lasso di tempo” (pag. 1).
G. Con decisione 12
aprile 2012 la Commissione tutoria ha istituito in favore di PI 1 una curatela
educativa ai sensi dell’art. 308 CC. Alla curatrice è stato conferito il
compito di sostegno educativo ai genitori e di valutare e sottoporre per approvazione
alla Commissione tutoria le relazioni personali dei genitori con la figlia (in
seguito esteso anche al coordinamento delle relazioni personali con gli altri parenti).
Con riferimento a RE 1, nella decisione si precisa che la sorveglianza del
diritto di visita avrà lo scopo di “vigilare e aiutare la madre nell’acquisizione
di maggiori competenze nell’accudimento della figlia” (pag. 2).
H. All’udienza indetta
per chiarire la situazione relativamente al progetto della minore, il
presidente della Commissione tutoria ha ribadito di non avere “motivi di
non considerare valide le valutazioni e conclusioni della perizia giudiziaria
del 20 dicembre 2011”, relativizzando semmai la durata dell’affidamento
proposta (a lungo termine), rivalutando in tempi più brevi le capacità
genitoriali materne (verbale, pag. 1). La Commissione tutoria ha poi riferito
di un recente rapporto di Casa __________ che “riporta dei comportamenti
preoccupanti della madre, i quali devono essere presi seriamente in considerazione
anche per il progetto futuro” (verbale, pag. 2). Il legale di RE 1 ha insistito
che il collocamento di PI 1 avvenisse presso la famiglia SOS che già l’aveva accolta alla nascita, sottolineando come vi siano “tutte le
premesse perché la madre possa ristabilire in tempi ragionevolmente brevi
normali rapporti genitoriali” (verbale, pag. 3).
I. Il 25 giugno 2012 RE
1 ha presentato alla Commissione tutoria un rapporto aggiornato concernente le
capacità genitoriali, allestito dalla psicoterapeuta __________. In base a tale
documento, vi sarebbero i presupposti per un riavvicinamento madre-figlia,
accompagnato dalla famiglia SOS cui era stata già affidata PI 1. RE 1 postulava
dunque una nuova decisione da parte della Commissione tutoria.
L. Con decisione del 20
luglio 2012, la Commissione tutoria ha confermato la privazione della custodia
di RE 1 su PI 1, collocandola presso una famiglia affidataria e sospeso, per la
durata dell’inserimento, le relazioni personali con la madre, da ripristinare
in forma sorvegliata non appena ricevute le indicazioni dell’Ufam. Ha inoltre
messo a carico le spese concernenti la perizia del SMP ai genitori, metà
ciascuno.
Contro tale decisione RE 1
è insorta con ricorso 6 agosto 2012 all’allora Autorità di vigilanza sulle
tutele, postulando un collocamento presso un’altra famiglia affidataria (la famiglia
SOS che si era già occupata di PI 1) o, in alternativa, presso la nonna
materna, e che il collocamento fosse decretato a breve termine – con
l’obiettivo di ripristinare al più presto la custodia parentale materna –
prevedendo diritti di visita adeguati e senza sorveglianza.
M. Con decisione del 27
agosto 2012, l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso
presentato da RE 1. L’istanza di ricorso ha ritenuto giustificato l’intervento
della Commissione tutoria, considerando che la privazione della custodia
materna si giustificava non solo alla luce della perizia del SMP, ma anche
sulla base degli altri atti del procedimento (fra cui il recente referto – di
parte – commissionato alla psicoterapeuta __________, che sottolineava l’esigenza
di accompagnare la madre in un percorso, in vista di essere reintegrati
nell’affido del figlio; cfr. consid. 4, pag. 9-10). L’Autorità di vigilanza ha
tuttavia stabilito che, “per fugare eventuali dubbi rispetto allo stato di
salute della madre, alle sue possibilità di recupero delle attitudini
genitoriali e, dandosene il caso, per avere un programma di riavvicinamento
concreto e elaborato da specialisti”, che mancava, era “necessario
affidare un nuovo incarico a persona neutra”, ragion per cui la Commissione
tutoria doveva “pertanto e da subito incaricare uno specialista” affinché
procedesse, “senza indugio, come indicato” (consid. 6, pag. 11).
N. Facendo seguito a
questa pronuncia, con decisione 11/26 ottobre 2012 (ris. n. 13374) la
Commissione tutoria ha incaricato il dr. __________ di __________ di procedere
ad una valutazione dello stato di salute della madre e sulle sue possibilità di
recupero delle attitudini genitoriali, elaborando, se del caso, un programma di
riavvicinamento concreto.
La nomina del perito era
stata sollecitata dal legale di RE 1, che aveva tuttavia domandato che non
venisse incaricato il dr. __________, il cui profilo non sembrava adatto al
mandato in questione, suggerendo invece quale possibile scelta il dr. __________,
“pedopsichiatra e psichiatra per adulti, che ha un’attività peritale intensa
e riconosciuta” (lettera 18 ottobre 2012, pag. 2).
O. Con risoluzione n.
13794 del 10/15 gennaio 2013 l'Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel
frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha revocato il mandato
conferito al dr. __________, viste “le problematiche burocratiche-amministrative
sorte, tali da non permettere un espletamento in tempi brevi della valutazione
peritale richiesta” e lo ha affidato al dr. med. __________ di __________.
Al perito è stato dato un termine scadente il 30 aprile 2013 per presentare il
suo rapporto.
P. Con reclamo 8 marzo
2013 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, chiedendo l’accertamento di una
ritardata/denegata giustizia da parte dell’Autorità di protezione nella
conduzione del procedimento. In particolare, l’insorgente lamentava i ritardi
accumulati dall’Autorità nella procedura di nomina del perito e nell’evadere le
richieste concernenti i diritti di visita materni. Il reclamo non ha comunque
avuto esito positivo: con sentenza del 12 giugno 2013 questa Camera ha considerato
le critiche in parte infondate e in parte superate dagli eventi, pur rilevando
che l’espletamento dei diritti di visita era stato caratterizzato da
spostamenti e riduzioni che non corrispondevano all’interesse della minore.
Q. Con scritto 2 maggio
2013, il dr. __________ ha trasmesso copia del suo referto specialistico. In
estrema sintesi, visto il graduale processo di miglioramento messo in atto da RE
1, nella sua perizia egli propone un progetto di riavvicinamento totale tra
madre e figlia, da porre in atto nell’arco di 3-4 mesi, organizzando una rete
di interventi per monitorare con regolarità la situazione e prevedendo da parte
della madre la continuazione della psicoterapia, della presa a carico farmacologica,
la messa in atto di un lavoro terapeutico madre-figlia, la continuazione del
sostegno da parte della curatrice educativa ed un eventuale coinvolgimento
della Culla __________ (v. in particolare pag. 78-80).
R. Contestualmente
all’invio della perizia, il dr. __________ ha comunicato all’Autorità di
protezione la sua nota d’onorario per lo svolgimento della medesima, per un
importo di fr. 29'350.-. Visto l’importo elevato, la fattura è stata sottoposta
alla Commissione deontologica dell’ordine dei medici, che ha incaricato di
verificarla il dr. __________, il quale ha riconosciuto la correttezza
dell’importo fatturato (cfr. lettera 7 gennaio 2014).
S. Dopo discussione con
le parti all’udienza del 17 maggio 2013, con risoluzione 23/29 maggio 2013
(ris. n. 14577) l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice educativa,
dimissionaria, e ha messo in atto il progetto di ricongiungimento tra madre e
figlia, da concretizzarsi entro 3-4 mesi, prevedendo un’estensione graduale dei
diritti di visita tra RE 1 e PI 1 ed estendendo i compiti della curatrice alla
verifica regolare della continuazione, da parte di RE 1, della presa a carico
psicoterapeutica, della presa a carico psicofarmacologica, dei colloqui con la
madre __________ presso una psicologa e del lavoro terapeutico con la bambina
preso il Centro __________ di __________ (risoluzione, pag. 2-3).
T. Dal mese di agosto
2012, il ricongiungimento madre-figlia è stato completato.
Dopo alcuni solleciti da
parte dei legali di RE 1 e una segnalazione a questa Camera, con risoluzione 29
agosto 2013 (spedita l’8 novembre 2013, ris. n. 15131/15545) l’affidamento di PI
1 è stato revocato con effetto al retroattivo al13 agosto, e la custodia
parentale della madre ripristinata a partire da tale data.
Contestualmente a tale
decisione, l’Autorità di protezione ha messo a carico di RE 1 (per ¾) e di __________
(per ¼, anticipata dal Comune di __________ vista la sua situazione
finanziaria) la fattura del dr. __________, mettendo a loro carico (per metà
ciascuno) anche la tassa di giustizia di fr. 200.-.
U. Con reclamo 11
dicembre 2013 RE 1 è insorta contro tale risoluzione, postulando l’annullamento
del dispositivo che ha messo a suo carico ¾ delle spese peritali e che tali
costi siano integralmente sopportati dallo Stato. Delle argomentazioni del
reclamo si dirà più diffusamente nei considerandi in diritto.
V. Nelle sue
osservazioni del 20 gennaio 2014 l’Autorità di protezione si è riconfermata
nella risoluzione impugnata.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),
l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la
Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
Impugnato in questa
sede risulta essere unicamente il dispositivo n. 3 della risoluzione n.
15131/15548 del 29 agosto 2013 (spedita l’8 novembre 2013) dell’Autorità
regionale di protezione, riguardante la messa a carico dell’insorgente – per ¾
– della fattura emessa dal dr. __________.
2.1
Nella risoluzione
impugnata, l’Autorità di protezione ha spiegato che le spese derivanti
dall’allestimento della suddetta perizia vanno considerate spese occasionate
dalla procedura a protezione del figlio. Esse “seguono per principio l’esito
della procedura medesima e vanno addebitati alla minore PI 1”: di
conseguenza, tali costi devono essere messi a carico dei genitori di
quest'ultima, in virtù del loro dovere di assistenza (risoluzione impugnata,
pag. 2).
Osservando che
l’accertamento peritale consisteva nell’esame dello stato di salute della madre
e delle sue possibilità di recupero delle attitudini genitoriali, e che esso si
era reso necessario a seguito delle sue difficoltà personali, l’Autorità di
protezione ha considerato che “ben si giustifica di procedere alla
ripartizione delle spese occasionate dalla procedura”, ed ha dunque posto a
carico di RE 1 la fattura del dott. __________ nella misura di ¾ dell’importo
(risoluzione impugnata, pag. 2).
2.2
Ripercorrendo alcune
tappe salienti della fattispecie, la reclamante contesta la messa a suo carico
di parte dei costi, giudicandola profondamente ingiusta e chiedendo che gli
stessi vengano integralmente assunti dallo Stato.
RE 1 ritiene che non sia
chiara la motivazione che ha spinto l’Autorità di protezione a porre a suo
carico una parte delle spese peritali, e che nella decisione non venga nemmeno
indicata chiaramente la parte soccombente (contrariamente a quanto detto nella
decisione relativa all’assunzione dei costi della perizia dell’SMP; reclamo,
pag. 6-7).
L’insorgente sostiene che
in base alle norme applicabili (segnatamente l’art. 29 cpv. 2 LPMA nonché
l’art. 106 CPC) la ripartizione delle spese giudiziarie debba fondarsi sul
principio del successo, ovvero sulla presunzione che la parte soccombente abbia
causato i costi del processo (reclamo, pag. 6). Il grado di soccombenza deve
essere determinato comparando le richieste delle parti con il dispositivo della
decisione (reclamo, pag. 6).
Nella fattispecie, RE 1
ritiene di non essere soccombente, nella misura in cui “dalla nascita della
figlia, dopo la decisione supercautelare 29.7.2011 che ha revocato la custodia
parentale sulla figlia, ha sempre chiesto l’annullamento di tale decisione e
soprattutto ha sempre contestato le risultanze della perizia 20.12.2011 del
Servizio medico psicologico”: “le richieste della madre e le sue contestazioni
sono state accolte solo a seguito della perizia del dott. med. __________”
(reclamo, pag. 7).
Secondo la reclamante, il
contenuto della perizia stessa dimostrerebbe che lei non può essere ritenuta
soccombente, madre e figlia dovendo invece essere considerate “vittime della
procedura” e di due gravi “torti-danni”: il primo il giorno del
parto, con la notifica della decisione di ritiro della custodia sulla figlia, e
il secondo nel dicembre 2011, a causa dei contenuti della perizia del SMP (“incompleta,
imprecisa, inesatta”; cfr. reclamo, pag. 3 e 7-8). Secondo l’insorgente, se
l’Autorità di protezione avesse tenuto conto delle sue contestazioni alla
perizia dell’SMP – poi criticata duramente anche dal dr. __________ – non sarebbe
stato necessario far esperire una seconda perizia e non vi sarebbero stati i
relativi costi (oltre al fatto che madre e figlia non avrebbero dovuto vivere
separate per due anni; reclamo, pag. 9). Nel reclamo si sostiene che “l’Autorità
di protezione, accollando le spese della perizia a RE 1, non riconosce
l’ingiustizia inflitta alla reclamante”, che il perito non esita a definire
«ingiustizia traumatica» (reclamo, pag. 9-10). L’Autorità di protezione, in
particolare, dimenticherebbe che RE 1 “ha dovuto sempre ricorrere contro
tutte le decisioni a lei ostili e ha dovuto rivolgersi a uno studio legale per
tutelare i suoi diritti”, essendo sin dall’inizio stati commessi gravi errori
(reclamo, pag. 10). Non sarebbe dunque equo addebitarle ora anche le spese per
una perizia che si conclude a suo favore, le stesse dovendo essere invece addebitate
allo Stato (reclamo, pag. 10).
2.3
Ai sensi dell’art. 19
cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di
protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico
della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi
fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono
provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il
figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri
mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).
Ciò non è
invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione,
che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono
l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC
n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità regionali di
protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o
chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice
di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria.
Secondo la
giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con
l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al
figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP del 31
gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc.
9.2013
, consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc.5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC
n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei
loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di
assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc.
9.2013
, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Questo dovere generale dei
genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica
con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza
dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134,
consid. 4).
Se la
procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria
adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate
al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo
che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile
(sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag.
1010.
n. 15c, consid. 6 non pubblicato).
2.4
Nella
fattispecie, il reclamo è in gran parte incentrato sulla contestazione del
fatto che RE 1 possa essere considerata soccombente nella procedura in
questione. Le argomentazioni contenute nel reclamo si fondano tuttavia sul presupposto
– errato – secondo cui l’Autorità di protezione abbia ritenuto RE 1, in prima
persona, parte soccombente alla procedura. In realtà, ciò non è stato il caso.
Pur con una
motivazione succinta, l’Autorità di protezione ha chiaramente indicato di dover
considerare la fattura emessa dal dottor __________, per la sua perizia, come
una spesa della procedura di protezione. Procedura di protezione che ha per
oggetto, lo si ricorda, il bene della minore. Le risultanze della
perizia in questione hanno fornito delle indicazioni sui provvedimenti da
adottare a tutela della piccola PI 1, ciò che ha dato luogo all’adozione di
alcuni provvedimenti.
Anzitutto, mediante la
risoluzione 23/29 maggio 2013 (ris. n. 14577) l’Autorità di protezione ha
sostituito la curatrice educativa della bambina, dimissionaria, ha messo in
atto un progetto di ricongiungimento tra madre e figlia ed ha incaricato la
curatrice di una serie di compiti aggiuntivi a tutela della minore, indicati
dal perito stesso (“verificare regolarmente la continuazione da parte della
signora RE 1 della presa a carico psicoterapeutica (…), della presa a
carico psicofarmacologica (…), dei colloqui con la madre [di RE 1]
insieme alla psicologa (…), del lavoro terapeutico madre-bambina presso
il Centro __________ di __________ (…)”; cfr. risoluzione, pag. 3).
Pertanto, il fatto che, in ultima analisi, il progetto di ricongiungimento
madre-figlia messo in atto a seguito della perizia del dr. __________ fosse
teso alla reintegrazione della custodia parentale (decretata poi con risoluzione
n. 15131/15548 del 29 agosto 2013/8 novembre 2013), non significa che RE 1
debba essere considerata “vincente”, né che la bambina non abbia beneficiato –
e stia tuttora beneficiando – di provvedimenti ex art. 307
CC e seguenti.
Questa
circostanza risulta essere l’unica pertinente per determinare la soccombenza
nell’ambito delle misure di protezione e, di conseguenza, l’addebito dei costi
ad entrambi i genitori di PI 1. A tale riguardo la reclamante non spende una
parola, perdendo completamente di vista tale aspetto e diffondendosi invece sui
torti che ritiene di aver subito nel corso del procedimento a seguito dei comportamenti
dell’Autorità di protezione e degli altri operatori coinvolti.
Al di là del
fatto che questa Camera non ritiene sia compito di un perito, nell’ambito di
una indagine concernente le capacità genitoriali, emettere un giudizio su eventuali
manchevolezze commesse dall’Autorità (medesime considerazioni valgono per
l’opinione espressa dal dr. __________ nel suo scritto 7 gennaio 2014, pag. 2 in basso), occorre sottolineare che spetterà al Giudice civile, già adito con istanza di
conciliazione 31 luglio 2014 da RE 1 e PI 1, pronunciarsi sulla fondatezza di
tali considerazioni – da un profilo giuridico, e non medico – e sulle eventuali
conseguenze pecuniarie per lo Stato. Sarà dunque il Giudice civile, semmai, a
valutare se alla luce di quanto accaduto anche il costo della perizia debba
essere considerato un danno subito da RE 1. Quest’ultima ha già peraltro
indicato la sua quota parte, in via prudenziale, nella sua richiesta di risarcimento
(cfr. istanza di conciliazione, pag. 23).
In questa
sede tuttavia, in assenza di validi argomenti contrari, non ci si può esimere
dall’applicare il principio che pone a carico del minore i costi della procedura
che ha portato all’emanazione di misure protettrici.
Che
l’Autorità di protezione abbia assegnato le spese peritali prendendo in considerazione
tali principi risulta anche in maniera evidente dal fatto che parte delle
stesse siano state messe a carico del padre di PI 1, __________, la cui situazione
esulava completamente dall’oggetto delle indagini peritali. Come RE 1, egli è
stato dunque condannato ad assumersi parte delle suddette spese in virtù del
suo dovere generale di assistenza nei confronti della figlia. I genitori di PI
1.
erano peraltro già stati chiamati ad assumersi le spese per la perizia del
SMP (cfr. risoluzione n. 12996 del 20/23 luglio 2012).
E’ ben vero
che, nel caso di perizie psichiatriche commissionate a liberi professionisti,
il cui costo può rivelarsi elevato, questa Camera ha già avuto modo di
osservare che sarebbe auspicabile che le Autorità di protezione dessero prova
di maggior solerzia nel domandare dei preventivi di spesa (v. anche sentenza
CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 4). Va tuttavia sottolineato
che nemmeno la reclamante stessa, che era debitamente patrocinata ed ha
peraltro suggerito sin dall’inizio il nominativo del perito in questione (cfr.
lettera 18 ottobre 2012; reclamo per denegata giustizia del 19 aprile 2013,
pag. 3), non ha mai fatto richiesta di un preventivo.
Alla luce
del fatto che il procedimento in questione ha portato all’adozione di misure
di protezione in favore di PI 1, occorre dunque concludere che la
minore deve essere considerata soccombente ai sensi dei principi già evocati.
Di conseguenza, i costi relativi al procedimento di protezione che la
riguardano (in concreto, le spese peritali) devono essere accollate ai suoi
genitori RE 1 e __________, non per una loro personale soccombenza nel
procedimento ma in virtù dei loro doveri generali di assistenza. Su questo
punto il gravame non merita accoglimento.
La
ripartizione interna delle spese peritali fra i genitori non essendo oggetto di
specifica contestazione, la stessa non deve essere posta al vaglio di questa Camera.
3.
In considerazione
della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo
di oneri processuali. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.