9.2013.278
Autorizzazione alla curatrice ad eseguire pagamenti
11 dicembre 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.278
Lugano
11 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’autorizzazione alla curatrice ad effettuare alcuni
pagamenti e l’estinzione di un conto bancario
giudicando
sul reclamo del 3 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 26 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 27
febbraio 2002 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito
Commissione tutoria) ha istituito una curatela volontaria a favore di RE 1,
nominando quale curatrice l’avv. __________. Tramite decisione del 29 novembre
2011 la Commissione tutoria ha revocato il mandato alla curatrice con effetto al
31 ottobre 2011, nominando in sua sostituzione CUR 1.
B. In data 30 ottobre
2012 sono stati approvati dalla Commissione tutoria i rendiconti per il periodo
contabile dal 2002 al 2011. Parimenti, per ogni anno, l’Autorità di prima
istanza ha riconosciuto il compenso dovuto alla curatrice. Medesima cosa è
avvenuta con decisione 18 aprile 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo divenuta competente per il
rendiconto presentato da CUR 1 per l’anno 2012. Tutte le decisioni sono
regolarmente cresciute in giudicato.
C. Con decisione 26
novembre 2013 l’Autorità di protezione ha fatto ordine a CUR 1 di provvedere in
nome e per conto della curatelata ad alcuni pagamenti, in particolare di
fatture mediche, debiti nei confronti del comune di domicilio e per la sua
mercede e quella della precedente curatrice. Una volta effettuati tali
pagamenti, il conto intestato a RE 1 avrebbe dovuto essere estinto.
Tramite decisione del 29 novembre 2013 l’Autorità di
protezione ha quindi approvato il rendiconto finale presentato da CUR 1. La decisione
è regolarmente cresciuta in giudicato.
D. Con reclamo 3
dicembre 2014 RE 1 è insorta contro la predetta decisione del 26 novembre 2013.
La reclamante ha contestato la mercede dovuta all’ex curatrice in quanto, a suo
dire, sarebbe “stata liberata dal suo operato di curatrice, con l’approvazione
dei rendiconti sino a tutto il 31 ottobre 2011”, conclusivi e omnicomprensivi di tutte le spese riguardanti la curatela. Quanto alle fatture relative a spese mediche, sostiene di non essere mai stata informata sulla franchigia della
Cassa Malati e di desiderare una spiegazione in merito. Osserva infine di non
aver ricevuto il rendiconto finanziario e rapporto morale per il 2012. Chiede
di verificare il modo di procedere dell’Autorità di protezione.
E. Tramite decisione 19
dicembre 2013, cresciuta in giudicato, l’Autorità di protezione ha revocato la
misura a favore di RE 1, dando scarico alla curatrice del mandato ricevuto.
F. In data 11 febbraio
2014 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo
26 novembre 2013, precisando che la decisione impugnata ha fatto seguito al
trasferimento di RE 1 in __________ e all’esigenza di concludere le necessarie
formalità dopo l’approvazione dell’ultimo rendiconto avvenuta in data 6 novembre
2013. I pagamenti da eseguire da parte della curatrice sono quindi avvenuti a
seguito della decisione impugnata e di conseguenza il 18 dicembre 2013 la
misura di protezione è stata revocata e la curatrice è stata liberata dal suo
mandato. In particolare la mercede alla curatrice precedente figurava nel
rendiconto del periodo 1 novembre/31 dicembre 2011, regolarmente approvato e
sottoscritto pure dalla reclamante. I pagamenti di fatture mediche e di
farmacie figurano invece nel rendiconto di chiusura del 6 novembre 2013 tra i
debiti della curatelata. A tali importi l’autorità di protezione ha quindi
aggiunto fr. 300.– per la tassa della decisione di revoca e chiusura della misura.
Per l’eventuale rimborso da parte della cassa malati di fatture mediche, la
curatrice ha consegnato la documentazione al figlio della reclamante. In merito
alla doglianza della reclamante di non aver potuto controllare il rendiconto
2012, l’Autorità di protezione rinvia alle osservazioni della curatrice,
rilevando tuttavia che risulta che RE 1 fosse già in __________ al momento
della presentazione del rendiconto. Al proposito l’Autorità si chiede se le
prestazioni complementari fossero ancora percepite legalmente dalla reclamante
malgrado il suo trasferimento all’estero.
In merito al proprio
operato, l’Autorità di protezione precisa di aver formulato la decisione
impugnata prima dell’avvenuta crescita in giudicato della approvazione del
rendiconto 2012 in quanto la reclamante stessa aveva sollecitato la chiusura
del conto bancario e il versamento del saldo e pure la revoca della misure. Al
fine di poter procedere in tal senso e agire a favore di quanto richiesto dalla
reclamante, l’Autorità di protezione ha quindi dovuto autorizzare la curatrice
ai pagamenti di cui si è detto.
G. Tramite osservazioni
11 febbraio 2014 la curatrice precisa di non aver potuto sottoporre il
rendiconto 2012 alla curatelata per la sottoscrizione poiché la medesima era in
__________. CUR 1 allega quindi alcuni messaggi di posta elettronica a sostegno
dell' avviso da lei dato a RE 1 dell’esigenza di presentare i conti.
H. Con replica 24
febbraio 2014 RE 1 contesta le osservazioni dell’Autorità di protezione e della
curatrice, sostenendo di aver ricevuto i rendiconti dal 2002 al 2011 in un unico plico datato 30 ottobre 2012, ma di non aver mai sottoscritto tali documenti. Elenca
quindi una serie di “differenze”. Sostiene poi di non aver mai ricevuto
l’approvazione del rendiconto 2012, che a suo avviso poteva essere inviata al
suo domicilio a __________, ritenuto che i suoi figli si occupano della posta
in sua assenza. Essa precisa di aver notificato il cambiamento di domicilio a
partire dal 21 ottobre 2013.
Quanto agli importi contestati sostiene che essi non
si trovino nella documentazione in suo possesso e nemmeno i rendiconti dal 2002
al 2012 sarebbero stati sottoscritti dalla precedente curatrice.
Non avendo poi ricevuto il rendiconto 2012, le fatture
mediche e di farmacia vengono da lei “cautelativamente respinte”. Essa
specifica di non aver mai visto nemmeno il rapporto morale e di non aver mai
percepito “abusivamente” le prestazioni complementari in __________, essendosi di fatto trasferita soltanto in ottobre
2013 e avendo trascorso in precedenza esclusivamente una lunga vacanza.
I. Tramite duplica 25
marzo 2014 l’Autorità di protezione precisa che i rendiconti allestiti dalla
curatrice per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2011 sono stati sottoscritti
dalla reclamante, mentre le erano stati presentati anche i rendiconti dal 2002
al 2011 allestiti per il periodo in cui vi era la precedente curatrice.
Ritenuta la mole di copie che avrebbe dovuto sottoscrivere (40), l’Autorità di
protezione si era quindi accordata con la curatelata nel senso che fosse sufficiente
la sottoscrizione del rendiconto di chiusura. L’Autorità di protezione
puntualizza poi la lettura dei rendiconti fatta dalla reclamante, contestando
le presunte le differenze sollevate da quest'ultima. Circa il trasferimento di
domicilio, l’Autorità di prime cure sostiene che non è contestata la data in
cui esso è stato formalizzato, il 21 ottobre 2013, bensì la circostanza secondo
la quale, di fatto, la reclamante si fosse già da tempo trasferita in __________.
Le prestazioni complementari percepite durante la “vacanza rumena”, secondo l’Autorità
di protezione, sono state ricevute abusivamente, in quanto la curatrice non
poteva immaginare che la vacanza si sarebbe trasformata in un trasferimento
definitivo. In sostanza l’Autorità di protezione chiede quindi di respingere il
reclamo, nella misura in cui è ricevibile.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi in via
sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7
marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle
norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113
cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo
contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data
continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le
cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
Nel caso in esame, la
reclamante fa valere doglianze in relazione con i rendiconti dal 2002 al 2011.
Occorre tuttavia evidenziare che la loro approvazione è avvenuta tramite
decisioni 30 ottobre 2012, mai contestate. Essendo quindi le suddette decisioni
regolarmente cresciute in giudicato, ogni loro contestazione è irricevibile in
questa sede, questo Giudice avendo competenza per entrare nel merito
esclusivamente di critiche avverso la decisione impugnata e non su tutti gli argomenti
sollevati, a torto, in questa sede dalla reclamante.
3.
La mercede della precedente
curatrice di fr. 2'870.70 di cui alla decisione impugnata è stata
definitivamente approvata nel rendiconto 2011 (sottoscritto dalla reclamante,
cfr. rendiconto allegato alle osservazioni 11 febbraio 2014 dell’Autorità di
protezione). Sul fatto poi essa che dovesse essere saldata dall'attuale
curatrice non vi sono dubbi. La decisione di autorizzare CUR 1 a procedere al
pagamento non è quindi censurabile. Per quanto attiene alle fatture mediche, la
reclamante in realtà non ne contesta gli importi o la loro entità, limitandosi
a interpone il suo reclamo “cautelativamente”, poiché non avrebbe potuto
controllare il rendiconto 2012, che, a suo dire, non avrebbe mai visto. Non
sarebbe nemmeno a conoscenza delle sue condizioni assicurative, in particolare
della franchigia applicata dalla Cassa malati.
Le doglianze si avverano tuttavia infondate
per le considerazioni che seguono.
RE 1 sostiene di non aver
potuto vedere il rendiconto 2012 e di non averlo sottoscritto. La curatrice produce
però copia dello scambio di corrispondenza di posta elettronica di febbraio e
marzo 2013 con la reclamante, nella quale la prima specifica chiaramente di
dover partecipare ad un’udienza presso l’Autorità di protezione e di dover
“mandare avanti i conti del 2012 entro la fine del mese” (marzo 2013, ndr). La
reclamante risponde invece di trovarsi in __________ e di essere intenzionata a
non rientrare fino all’autunno. Non è quindi imputabile né alla curatrice né
all’Autorità di prime cure se la curatelata non ha visionato parte della
documentazione e nel frattempo con decisione 18 aprile 2013 il rendiconto 2012
è stato approvato. Occorre al proposito pure rammentare che se RE 1 fosse stata
di disaccordo con la decisione, avrebbe dovuto contestarla a quel momento. Ciò
che non ha fatto e di conseguenza pure quest’ultima decisione è cresciuta in
giudicato e non può di conseguenza essere ora messa in discussione.
RE 1 ha in seguito
partecipato ad un’udienza presso l’Autorità di protezione in data 16 settembre
2013, durante la quale ha comunicato di volersi trasferire stabilmente in __________.
A quel momento l’Autorità ha quindi proceduto alla revoca della misura, approvando
il rendiconto finale con decisione 29 novembre 2013 (cresciuta pure regolarmente
in giudicato). Come indicato dall’Autorità di protezione nelle osservazioni 11
febbraio 2014 al reclamo, in tale rendiconto era riportato lo scoperto ancora
dovuto alla ex curatrice (di fr. 2'870) e quello dovuto alla nuova curatrice
per il periodo 2012/2013. Anche in questo caso la decisione è rimasta
incontestata ed è cresciuta in giudicato. Peraltro, nemmeno risulta a questo giudice
che RE 1 abbia chiesto, se non nel reclamo oggetto della presente procedura, di
poter visionare la documentazione che la riguarda, ed in particolare i
giustificativi relativi alle decisioni di approvazione dei vari rendiconti. Appaiono
di conseguenza ingiustificate e malvenute le doglianze espresse davanti a
questo Giudice, che vanno quindi respinte, nella misura in cui non siano irricevibili.
4.
Nella misura in cui
non sia irricevibile, il reclamo va di conseguenza respinto.
Tasse
e spese della procedura sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non
si attribuiscono ripetibili, non richieste.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui non sia irricevibile, il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
100.–
fr.
250.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.