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Decisione

9.2013.278

Autorizzazione alla curatrice ad eseguire pagamenti

11 dicembre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 27

febbraio 2002 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito

Commissione tutoria) ha istituito una curatela volontaria a favore di RE 1,

nominando quale curatrice l’avv. __________. Tramite decisione del 29 novembre

2011 la Commissione tutoria ha revocato il mandato alla curatrice con effetto al

31 ottobre 2011, nominando in sua sostituzione CUR 1.

B. In data 30 ottobre

2012 sono stati approvati dalla Commissione tutoria i rendiconti per il periodo

contabile dal 2002 al 2011. Parimenti, per ogni anno, l’Autorità di prima

istanza ha riconosciuto il compenso dovuto alla curatrice. Medesima cosa è

avvenuta con decisione 18 aprile 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo divenuta competente per il

rendiconto presentato da CUR 1 per l’anno 2012. Tutte le decisioni sono

regolarmente cresciute in giudicato.

C. Con decisione 26

novembre 2013 l’Autorità di protezione ha fatto ordine a CUR 1 di provvedere in

nome e per conto della curatelata ad alcuni pagamenti, in particolare di

fatture mediche, debiti nei confronti del comune di domicilio e per la sua

mercede e quella della precedente curatrice. Una volta effettuati tali

pagamenti, il conto intestato a RE 1 avrebbe dovuto essere estinto.

Tramite decisione del 29 novembre 2013 l’Autorità di

protezione ha quindi approvato il rendiconto finale presentato da CUR 1. La decisione

è regolarmente cresciuta in giudicato.

D. Con reclamo 3

dicembre 2014 RE 1 è insorta contro la predetta decisione del 26 novembre 2013.

La reclamante ha contestato la mercede dovuta all’ex curatrice in quanto, a suo

dire, sarebbe “stata liberata dal suo operato di curatrice, con l’approvazione

dei rendiconti sino a tutto il 31 ottobre 2011”, conclusivi e omnicomprensivi di tutte le spese riguardanti la curatela. Quanto alle fatture relative a spese mediche, sostiene di non essere mai stata informata sulla franchigia della

Cassa Malati e di desiderare una spiegazione in merito. Osserva infine di non

aver ricevuto il rendiconto finanziario e rapporto morale per il 2012. Chiede

di verificare il modo di procedere dell’Autorità di protezione.

E. Tramite decisione 19

dicembre 2013, cresciuta in giudicato, l’Autorità di protezione ha revocato la

misura a favore di RE 1, dando scarico alla curatrice del mandato ricevuto.

F. In data 11 febbraio

2014 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo

26 novembre 2013, precisando che la decisione impugnata ha fatto seguito al

trasferimento di RE 1 in __________ e all’esigenza di concludere le necessarie

formalità dopo l’approvazione dell’ultimo rendiconto avvenuta in data 6 novembre

2013. I pagamenti da eseguire da parte della curatrice sono quindi avvenuti a

seguito della decisione impugnata e di conseguenza il 18 dicembre 2013 la

misura di protezione è stata revocata e la curatrice è stata liberata dal suo

mandato. In particolare la mercede alla curatrice precedente figurava nel

rendiconto del periodo 1 novembre/31 dicembre 2011, regolarmente approvato e

sottoscritto pure dalla reclamante. I pagamenti di fatture mediche e di

farmacie figurano invece nel rendiconto di chiusura del 6 novembre 2013 tra i

debiti della curatelata. A tali importi l’autorità di protezione ha quindi

aggiunto fr. 300.– per la tassa della decisione di revoca e chiusura della misura.

Per l’eventuale rimborso da parte della cassa malati di fatture mediche, la

curatrice ha consegnato la documentazione al figlio della reclamante. In merito

alla doglianza della reclamante di non aver potuto controllare il rendiconto

2012, l’Autorità di protezione rinvia alle osservazioni della curatrice,

rilevando tuttavia che risulta che RE 1 fosse già in __________ al momento

della presentazione del rendiconto. Al proposito l’Autorità si chiede se le

prestazioni complementari fossero ancora percepite legalmente dalla reclamante

malgrado il suo trasferimento all’estero.

In merito al proprio

operato, l’Autorità di protezione precisa di aver formulato la decisione

impugnata prima dell’avvenuta crescita in giudicato della approvazione del

rendiconto 2012 in quanto la reclamante stessa aveva sollecitato la chiusura

del conto bancario e il versamento del saldo e pure la revoca della misure. Al

fine di poter procedere in tal senso e agire a favore di quanto richiesto dalla

reclamante, l’Autorità di protezione ha quindi dovuto autorizzare la curatrice

ai pagamenti di cui si è detto.

G. Tramite osservazioni

11 febbraio 2014 la curatrice precisa di non aver potuto sottoporre il

rendiconto 2012 alla curatelata per la sottoscrizione poiché la medesima era in

__________. CUR 1 allega quindi alcuni messaggi di posta elettronica a sostegno

dell' avviso da lei dato a RE 1 dell’esigenza di presentare i conti.

H. Con replica 24

febbraio 2014 RE 1 contesta le osservazioni dell’Autorità di protezione e della

curatrice, sostenendo di aver ricevuto i rendiconti dal 2002 al 2011 in un unico plico datato 30 ottobre 2012, ma di non aver mai sottoscritto tali documenti. Elenca

quindi una serie di “differenze”. Sostiene poi di non aver mai ricevuto

l’approvazione del rendiconto 2012, che a suo avviso poteva essere inviata al

suo domicilio a __________, ritenuto che i suoi figli si occupano della posta

in sua assenza. Essa precisa di aver notificato il cambiamento di domicilio a

partire dal 21 ottobre 2013.

Quanto agli importi contestati sostiene che essi non

si trovino nella documentazione in suo possesso e nemmeno i rendiconti dal 2002

al 2012 sarebbero stati sottoscritti dalla precedente curatrice.

Non avendo poi ricevuto il rendiconto 2012, le fatture

mediche e di farmacia vengono da lei “cautelativamente respinte”. Essa

specifica di non aver mai visto nemmeno il rapporto morale e di non aver mai

percepito “abusivamente” le prestazioni complementari in __________, essendosi di fatto trasferita soltanto in ottobre

2013 e avendo trascorso in precedenza esclusivamente una lunga vacanza.

I. Tramite duplica 25

marzo 2014 l’Autorità di protezione precisa che i rendiconti allestiti dalla

curatrice per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2011 sono stati sottoscritti

dalla reclamante, mentre le erano stati presentati anche i rendiconti dal 2002

al 2011 allestiti per il periodo in cui vi era la precedente curatrice.

Ritenuta la mole di copie che avrebbe dovuto sottoscrivere (40), l’Autorità di

protezione si era quindi accordata con la curatelata nel senso che fosse sufficiente

la sottoscrizione del rendiconto di chiusura. L’Autorità di protezione

puntualizza poi la lettura dei rendiconti fatta dalla reclamante, contestando

le presunte le differenze sollevate da quest'ultima. Circa il trasferimento di

domicilio, l’Autorità di prime cure sostiene che non è contestata la data in

cui esso è stato formalizzato, il 21 ottobre 2013, bensì la circostanza secondo

la quale, di fatto, la reclamante si fosse già da tempo trasferita in __________.

Le prestazioni complementari percepite durante la “vacanza rumena”, secondo l’Autorità

di protezione, sono state ricevute abusivamente, in quanto la curatrice non

poteva immaginare che la vacanza si sarebbe trasformata in un trasferimento

definitivo. In sostanza l’Autorità di protezione chiede quindi di respingere il

reclamo, nella misura in cui è ricevibile.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi in via

sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7

marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle

norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113

cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo

contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data

continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le

cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.

Nel caso in esame, la

reclamante fa valere doglianze in relazione con i rendiconti dal 2002 al 2011.

Occorre tuttavia evidenziare che la loro approvazione è avvenuta tramite

decisioni 30 ottobre 2012, mai contestate. Essendo quindi le suddette decisioni

regolarmente cresciute in giudicato, ogni loro contestazione è irricevibile in

questa sede, questo Giudice avendo competenza per entrare nel merito

esclusivamente di critiche avverso la decisione impugnata e non su tutti gli argomenti

sollevati, a torto, in questa sede dalla reclamante.

3.

La mercede della precedente

curatrice di fr. 2'870.70 di cui alla decisione impugnata è stata

definitivamente approvata nel rendiconto 2011 (sottoscritto dalla reclamante,

cfr. rendiconto allegato alle osservazioni 11 febbraio 2014 dell’Autorità di

protezione). Sul fatto poi essa che dovesse essere saldata dall'attuale

curatrice non vi sono dubbi. La decisione di autorizzare CUR 1 a procedere al

pagamento non è quindi censurabile. Per quanto attiene alle fatture mediche, la

reclamante in realtà non ne contesta gli importi o la loro entità, limitandosi

a interpone il suo reclamo “cautelativamente”, poiché non avrebbe potuto

controllare il rendiconto 2012, che, a suo dire, non avrebbe mai visto. Non

sarebbe nemmeno a conoscenza delle sue condizioni assicurative, in particolare

della franchigia applicata dalla Cassa malati.

Le doglianze si avverano tuttavia infondate

per le considerazioni che seguono.

RE 1 sostiene di non aver

potuto vedere il rendiconto 2012 e di non averlo sottoscritto. La curatrice produce

però copia dello scambio di corrispondenza di posta elettronica di febbraio e

marzo 2013 con la reclamante, nella quale la prima specifica chiaramente di

dover partecipare ad un’udienza presso l’Autorità di protezione e di dover

“mandare avanti i conti del 2012 entro la fine del mese” (marzo 2013, ndr). La

reclamante risponde invece di trovarsi in __________ e di essere intenzionata a

non rientrare fino all’autunno. Non è quindi imputabile né alla curatrice né

all’Autorità di prime cure se la curatelata non ha visionato parte della

documentazione e nel frattempo con decisione 18 aprile 2013 il rendiconto 2012

è stato approvato. Occorre al proposito pure rammentare che se RE 1 fosse stata

di disaccordo con la decisione, avrebbe dovuto contestarla a quel momento. Ciò

che non ha fatto e di conseguenza pure quest’ultima decisione è cresciuta in

giudicato e non può di conseguenza essere ora messa in discussione.

RE 1 ha in seguito

partecipato ad un’udienza presso l’Autorità di protezione in data 16 settembre

2013, durante la quale ha comunicato di volersi trasferire stabilmente in __________.

A quel momento l’Autorità ha quindi proceduto alla revoca della misura, approvando

il rendiconto finale con decisione 29 novembre 2013 (cresciuta pure regolarmente

in giudicato). Come indicato dall’Autorità di protezione nelle osservazioni 11

febbraio 2014 al reclamo, in tale rendiconto era riportato lo scoperto ancora

dovuto alla ex curatrice (di fr. 2'870) e quello dovuto alla nuova curatrice

per il periodo 2012/2013. Anche in questo caso la decisione è rimasta

incontestata ed è cresciuta in giudicato. Peraltro, nemmeno risulta a questo giudice

che RE 1 abbia chiesto, se non nel reclamo oggetto della presente procedura, di

poter visionare la documentazione che la riguarda, ed in particolare i

giustificativi relativi alle decisioni di approvazione dei vari rendiconti. Appaiono

di conseguenza ingiustificate e malvenute le doglianze espresse davanti a

questo Giudice, che vanno quindi respinte, nella misura in cui non siano irricevibili.

4.

Nella misura in cui

non sia irricevibile, il reclamo va di conseguenza respinto.

Tasse

e spese della procedura sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non

si attribuiscono ripetibili, non richieste.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui non sia irricevibile, il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

100.–

fr.

250.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.