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Decisione

9.2013.283

Approvazione mercede e spese presentate dal curatore; contratti tra curatore e curatelato

29 settembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. A seguito di una

richiesta con cui in data 30 luglio 2012 PI 1 ha chiesto l’istituzione di una

curatela, con decisione 11 settembre 2012 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela di amministrazione

ai sensi dell’art. 393 vCC, nominando RE 1 quale curatore.

B. In data 6 febbraio

2013 RE 1 ha presentato il proprio rendiconto per il 2012, chiedendo una

mercede e rimborso spese di fr. 3'497.--. Con decisione 15 novembre 2013 l’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel

frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha corretto il rendiconto, che

presentava alcune imprecisioni, deducendo di conseguenza fr. 400.-- dalla

mercede del curatore (4 ore). Essa ha poi rilevato che vi è stato un prelievo

il 20 dicembre 2012 di fr. 3'000.-- quale “anticipo sul rimborso spese”,

attirando l’attenzione del curatore sul fatto che per una simile operazione è

necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità di protezione.

C. Tramite messaggio di

posta elettronica del 19 novembre 2013, il curatore ha precisato che la somma

prelevata corrispondeva ad un acconto per il lavoro di accompagnamento (“di

tipo 'badante'”) da luglio a dicembre 2012, distinto dalla curatela di

amministrazione e accordato con la diretta interessata.

D. In data 11 dicembre

2013 l’Autorità di protezione ha specificato che per la stipula di qualsiasi

tipo di contratto tra curatore e curatelato, in virtù dell’art. 422 vCC,

in vigore fino al 31.12.2012, era necessaria l’autorizzazione da parte

dell’Autorità di protezione, che nel caso specifico non è mai stata richiesta.

E. Con reclamo 13

dicembre 2013 RE 1 è insorto contro la decisione 15 novembre 2013 dell’Autorità

di protezione, sostenendo di non aver compreso che l’autorizzazione per

stipulare contratti era necessaria anche tra curatore e curatelato, ritenuto

che l’art. 422 vCC trattava del tutore. Egli ha quindi chiesto il riconoscimento

della mercede e del rimborso spese per un totale di fr. 2'997.--, come pure di

“accertare che il contratto orale e morale sia prevalente rispetto a quello

formale e ratificarne la validità al 1° luglio 2012”, in alternativa di “approvare retroattivamente il contratto del 1.11.2012”.

F. L’Autorità di

protezione ha presentato le proprie osservazioni il 17 gennaio 2014, sostenendo

di non essere stata informata degli accordi tra curatelata e curatore e di

avere considerato il prelievo di fr. 3'000.– operato dal curatore con la

causale “acconto attività di accompagnamento-badante agosto-dicembre 2012” quale anticipo sul suo

compenso di curatore. Chiede pertanto di respingere il reclamo.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);

per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione

prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di

procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).

2.

La

remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era

calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del

Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11

del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano

pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308

CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut

i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla

situazione patrimoniale del pupillo. La mercede, in base a dette norme, è

fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è

stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del

pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare

l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr.

40.

– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18

ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1°

gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e previa

segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione

tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.

3.

Nel caso in esame in

realtà non vi è alcuna contestazione della mercede, malgrado nel primo petitum

del reclamo RE 1 chieda di riconoscergli la mercede per un totale di fr.

3'097.-- (pari a fr. 2'597.--, oltre a spese di fr. 570.--). Infatti, dagli

atti risulta che tale cifra è quella già riconosciuta dall’Autorità di

protezione nella decisione impugnata, dove è stata dedotta dall’importo

fatturato dal curatore (fr. 2'927.-- per la mercede e fr. 570.-- per le spese,

per un totale di fr. 3'497.--) la somma di fr. 400.--. Su tale aspetto, non

essendovi reale contestazione, il reclamo si avvera irricevibile in quanto

privo di oggetto.

4.

Ai sensi dell’art.

422.

cfr. 7 vCC, il consenso dell’Autorità di vigilanza, previa decisione

dell’autorità tutoria, era richiesto per i contratti tra il tutelato e il suo

tutore. In virtù dell’art. 367 cpv. 3 vCC, le disposizioni relative al

tutore valevano anche per il curatore, dove non erano stabilite speciali

disposizioni. Tale regolamentazione è stata ripresa nel diritto in vigore dal 1°

gennaio 2013, dove all’art. 416 cpv. 3 CC è previsto che “il consenso

dell’autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti

stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca un

mandato gratuito”.

5.

Stante i principi

sopra esposti, il “contratto di assistenza” stipulato tra il curatore e la sua

curatelata – secondo il diritto in vigore al momento della sua sottoscrizione –

andava addirittura approvato dall’allora Autorità di vigilanza, previa

decisione dell'allora Commissione tutoria regionale. Il principio

dell'approvazione, come detto, è rimasto anche dopo la modifica del Codice

civile, ma è previsto ora il solo consenso dell’Autorità di protezione.

Nel suo reclamo, RE 1

chiede a questo Giudice di “accettare” che la validità del contratto “orale e

morale” sia prevalente rispetto a quello formale (sottoscritto il 1° novembre

2012) e di ratificarne la validità al 1° luglio 2012. In alternativa, pretende che venga approvato il contratto del 1° novembre 2012 che “non è stato

accettato dall’Autorità di protezione con lettera del 11 dicembre 2012”.

Non compete certo a questo

Tribunale di procedere alla verifica della validità del contratto “orale e

morale”, la cui esistenza è peraltro da dimostrare. In ogni caso

l'argomentazione del reclamante secondo cui il 2 aprile 2014 l’AVS ha riconosciuto

“l’AGI retroattivamente al 1° luglio 2012” non sarebbe comunque di rilievo.

L’approvazione con effetto

retroattivo del contratto sottoscritto il 1° novembre 2012, non è comunque di

competenza né della Camera di protezione né di questo Giudice, ai quali il

nuovo diritto non affida competenze in tal senso neppure a titolo retroattivo

per quanto incombeva all'allora Autorità di viglianza a norma del diritto in

vigore fino al 31 dicembre 2012. Spetta quindi semmai all'Autorità di protezione

pronunciarsi in merito alla postulata approvazione retroattiva. Al proposito

giova tuttavia precisare che, contrariamente a quanto indicato dal reclamante,

l’Autorità di protezione non risulta aver formalmente respinto l’approvazione

del contratto, avendo, nella lettera dell’11 dicembre 2013 indicato

semplicemente che “mai nessun consenso era stato rilasciato per la stipulazione

del “contratto di assistenza”. Tale affermazione ancora non implica, a giudizio

di questo Giudice, che l’Autorità di protezione non possa chinarsi sulla questione,

valutando la validità del contratto e la reale volontà della curatelata. La

remunerazione per l’attività di “badante” potrà quindi essere in seguito valutata

di conseguenza.

Visto quanto sopra, anche

sugli aspetti sopra menzionati, il reclamo si avvera irricevibile.

6.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di giustizia

sono poste a carico del reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

150.–

fr.

200.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.