9.2013.283
Approvazione mercede e spese presentate dal curatore; contratti tra curatore e curatelato
29 settembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.283
Lugano
29 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda l’approvazione del rendiconto da lui presentato quale
curatore di PI 1
giudicando
sul reclamo del 13 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 15 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. A seguito di una
richiesta con cui in data 30 luglio 2012 PI 1 ha chiesto l’istituzione di una
curatela, con decisione 11 settembre 2012 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela di amministrazione
ai sensi dell’art. 393 vCC, nominando RE 1 quale curatore.
B. In data 6 febbraio
2013 RE 1 ha presentato il proprio rendiconto per il 2012, chiedendo una
mercede e rimborso spese di fr. 3'497.--. Con decisione 15 novembre 2013 l’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel
frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha corretto il rendiconto, che
presentava alcune imprecisioni, deducendo di conseguenza fr. 400.-- dalla
mercede del curatore (4 ore). Essa ha poi rilevato che vi è stato un prelievo
il 20 dicembre 2012 di fr. 3'000.-- quale “anticipo sul rimborso spese”,
attirando l’attenzione del curatore sul fatto che per una simile operazione è
necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità di protezione.
C. Tramite messaggio di
posta elettronica del 19 novembre 2013, il curatore ha precisato che la somma
prelevata corrispondeva ad un acconto per il lavoro di accompagnamento (“di
tipo 'badante'”) da luglio a dicembre 2012, distinto dalla curatela di
amministrazione e accordato con la diretta interessata.
D. In data 11 dicembre
2013 l’Autorità di protezione ha specificato che per la stipula di qualsiasi
tipo di contratto tra curatore e curatelato, in virtù dell’art. 422 vCC,
in vigore fino al 31.12.2012, era necessaria l’autorizzazione da parte
dell’Autorità di protezione, che nel caso specifico non è mai stata richiesta.
E. Con reclamo 13
dicembre 2013 RE 1 è insorto contro la decisione 15 novembre 2013 dell’Autorità
di protezione, sostenendo di non aver compreso che l’autorizzazione per
stipulare contratti era necessaria anche tra curatore e curatelato, ritenuto
che l’art. 422 vCC trattava del tutore. Egli ha quindi chiesto il riconoscimento
della mercede e del rimborso spese per un totale di fr. 2'997.--, come pure di
“accertare che il contratto orale e morale sia prevalente rispetto a quello
formale e ratificarne la validità al 1° luglio 2012”, in alternativa di “approvare retroattivamente il contratto del 1.11.2012”.
F. L’Autorità di
protezione ha presentato le proprie osservazioni il 17 gennaio 2014, sostenendo
di non essere stata informata degli accordi tra curatelata e curatore e di
avere considerato il prelievo di fr. 3'000.– operato dal curatore con la
causale “acconto attività di accompagnamento-badante agosto-dicembre 2012” quale anticipo sul suo
compenso di curatore. Chiede pertanto di respingere il reclamo.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);
per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione
prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di
procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).
2.
La
remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era
calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del
Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11
del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano
pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308
CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut
i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla
situazione patrimoniale del pupillo. La mercede, in base a dette norme, è
fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è
stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del
pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare
l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr.
40.
– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18
ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1°
gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e previa
segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione
tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.
3.
Nel caso in esame in
realtà non vi è alcuna contestazione della mercede, malgrado nel primo petitum
del reclamo RE 1 chieda di riconoscergli la mercede per un totale di fr.
3'097.-- (pari a fr. 2'597.--, oltre a spese di fr. 570.--). Infatti, dagli
atti risulta che tale cifra è quella già riconosciuta dall’Autorità di
protezione nella decisione impugnata, dove è stata dedotta dall’importo
fatturato dal curatore (fr. 2'927.-- per la mercede e fr. 570.-- per le spese,
per un totale di fr. 3'497.--) la somma di fr. 400.--. Su tale aspetto, non
essendovi reale contestazione, il reclamo si avvera irricevibile in quanto
privo di oggetto.
4.
Ai sensi dell’art.
422.
cfr. 7 vCC, il consenso dell’Autorità di vigilanza, previa decisione
dell’autorità tutoria, era richiesto per i contratti tra il tutelato e il suo
tutore. In virtù dell’art. 367 cpv. 3 vCC, le disposizioni relative al
tutore valevano anche per il curatore, dove non erano stabilite speciali
disposizioni. Tale regolamentazione è stata ripresa nel diritto in vigore dal 1°
gennaio 2013, dove all’art. 416 cpv. 3 CC è previsto che “il consenso
dell’autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti
stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca un
mandato gratuito”.
5.
Stante i principi
sopra esposti, il “contratto di assistenza” stipulato tra il curatore e la sua
curatelata – secondo il diritto in vigore al momento della sua sottoscrizione –
andava addirittura approvato dall’allora Autorità di vigilanza, previa
decisione dell'allora Commissione tutoria regionale. Il principio
dell'approvazione, come detto, è rimasto anche dopo la modifica del Codice
civile, ma è previsto ora il solo consenso dell’Autorità di protezione.
Nel suo reclamo, RE 1
chiede a questo Giudice di “accettare” che la validità del contratto “orale e
morale” sia prevalente rispetto a quello formale (sottoscritto il 1° novembre
2012) e di ratificarne la validità al 1° luglio 2012. In alternativa, pretende che venga approvato il contratto del 1° novembre 2012 che “non è stato
accettato dall’Autorità di protezione con lettera del 11 dicembre 2012”.
Non compete certo a questo
Tribunale di procedere alla verifica della validità del contratto “orale e
morale”, la cui esistenza è peraltro da dimostrare. In ogni caso
l'argomentazione del reclamante secondo cui il 2 aprile 2014 l’AVS ha riconosciuto
“l’AGI retroattivamente al 1° luglio 2012” non sarebbe comunque di rilievo.
L’approvazione con effetto
retroattivo del contratto sottoscritto il 1° novembre 2012, non è comunque di
competenza né della Camera di protezione né di questo Giudice, ai quali il
nuovo diritto non affida competenze in tal senso neppure a titolo retroattivo
per quanto incombeva all'allora Autorità di viglianza a norma del diritto in
vigore fino al 31 dicembre 2012. Spetta quindi semmai all'Autorità di protezione
pronunciarsi in merito alla postulata approvazione retroattiva. Al proposito
giova tuttavia precisare che, contrariamente a quanto indicato dal reclamante,
l’Autorità di protezione non risulta aver formalmente respinto l’approvazione
del contratto, avendo, nella lettera dell’11 dicembre 2013 indicato
semplicemente che “mai nessun consenso era stato rilasciato per la stipulazione
del “contratto di assistenza”. Tale affermazione ancora non implica, a giudizio
di questo Giudice, che l’Autorità di protezione non possa chinarsi sulla questione,
valutando la validità del contratto e la reale volontà della curatelata. La
remunerazione per l’attività di “badante” potrà quindi essere in seguito valutata
di conseguenza.
Visto quanto sopra, anche
sugli aspetti sopra menzionati, il reclamo si avvera irricevibile.
6.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di giustizia
sono poste a carico del reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
150.–
fr.
200.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.