9.2013.285
Privazione della custodia e affidamento al padre, conferma di una decisione supercautelare
12 agosto 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.285
Lugano
12 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Romeo
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la custodia sulle figlie
giudicando
sul reclamo del 20 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 2/11 dicembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI
1 e PI 2 sono nate il 2010 e sono figlie di RE 1 e di CO 2.
Dal 29 agosto 2012 le
minori sono al beneficio di una curatela educativa, istituita su indicazione
della Pretura di __________.
A seguito del decreto del
15 marzo 2013 della medesima Pretura le minori sono affidate alla madre ed i
coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
B. Su segnalazione
dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, come pure della curatrice educativa
- il 2 settembre 2013 - l'Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione) ha disposto una valutazione delle capacità genitoriali.
C. Con decisione
supercautelare del 21 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha privato
provvisoriamente la madre della custodia delle figlie – che sono state affidate
al padre – e dei diritti di visita.
Tale provvedimento è
scaturito dalla segnalazione della curatrice (CURA 1) del 20 novembre 2013
sulla situazione rinvenuta al domicilio di RE 1 e dalla comunicazione di CO 2
del 20 novembre 2013 sullo stato di salute delle minori.
Le parti sono state
convocate per essere sentite il 26 novembre 2013.
All'udienza la curatrice
ha informato che con l'affidamento al padre PI 1 e PI 2 sono più serene e
distese, che permane l'indicazione di un sostegno psicologico e ha riconfermato
i precedenti rapporti.
La madre ha asserito che
alla vigilia della visita della curatrice aveva organizzato un hamburger party
con le figlie e non aveva riordinato l'abitazione. Ha ribadito che il giorno
seguente non si sentiva bene. Ha chiesto il ripristino dei diritti di visita.
Il padre ha precisato che
vi sono delle baby sitter ad alternarsi nella cura delle gemelle, quando lui è
assente.
D. Mediante decisione cautelare
del 2/11 dicembre 2013 la medesima Autorità ha privato la madre della custodia, affidando le bambine al padre. Ha regolato i diritti di visita con la madre,
invitato i genitori a collaborare in vista della perizia sulle loro capacità genitoriali
e tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale reclamo.
E. Il 20 dicembre 2013 RE
1 si è aggravata presso la scrivente Camera postulando il ripristino della
custodia sulle figlie, il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la restituzione
dell'effetto sospensivo e la rifusione di ripetibili.
La reclamante sostiene che
determinati fatti alla base della decisione, fossero già conosciuti dal
Pretore, che ciononostante aveva approvato la convenzione con l'affidamento a
lei delle minori; che il giorno della visita della curatrice la reclamante si
sentiva poco bene; che le bambine erano svestite a causa dell'alta temperatura
nell'appartamento; che non vi sono elementi oggettivi a comprovare l'odore di
fumo, l'alto volume della TV e lo stato dell'abitazione; le assenze dall'asilo
sarebbero sporadiche. Agli atti non vi sarebbero accertamenti oggettivi circa
l'incapacità materna di occuparsi delle figlie. Un po' di disordine –
circostanza, a suo dire, da verificare - assenze sporadiche e la vivacità
delle minori non sarebbero sufficienti per il provvedimento in discussione.
L'Autorità di protezione non avrebbe chiarito perché sarebbe adeguato l'affidamento
al padre, il quale - secondo la reclamante - non sarebbe in grado di occuparsi
autonomamente delle figlie e non avrebbe il tempo necessario per farlo. RE 1
ritiene altresì che non sussisterebbe alcun pericolo per le figlie, se ne avesse
la custodia.
F. Con osservazioni 3
gennaio 2014 CO 2 ha chiesto di respingere il gravame.
G. In data 17 gennaio
2014 lo scrivente giudice ha respinto l'istanza della reclamante circa la
restituzione dell'effetto sospensivo.
H. Con osservazioni del 20
gennaio 2014 l'Autorità regionale di protezione __________ chiede la reiezione
del gravame e conferma sia la propria risoluzione sia la posizione espressa in
merito all'effetto sospensivo.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione
degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione (art. 2 cpv. 2
LPMA) che giudica, nella composizione di un giudice unico i reclami contro le
decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG)
concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), così come i reclami contro le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 9 LOG).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b
vLPAmm).
2.
L'art. 310 cpv. 1 CC
prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,
l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi
presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
Nell'accezione di “pericolo”
rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico,
intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kinderrechts, 5ª
ed., n. 27.36).
Le misure previste dagli
art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce
al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, n. 27.14). Esse sono formate
dunque al bene del minore e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori,
né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschimid, ad art. 311 CC no. 7).
Con la privazione della
custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento
del minore, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di
quest'ultimo (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.41; DTF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014, consid. 3.1;5A_858/2008 del 15 aprile
2009, consid. 4.1).
3.
Nel caso in oggetto la
reclamante sostiene che taluni fatti fossero già a conoscenza del Pretore. Questa
circostanza non invalida però minimamente la risoluzione in disamina, nella
misura in cui l'Autorità di protezione è tenuta ad intervenire per legge,
qualora vi siano i presupposti, indipendentemente dal fatto che in precedenza
il Pretore non abbia ritenuto di dover adottare provvedimenti particolari a tutela
delle minorenni. Si rileva che anche altri eventi sopraggiunti nel frattempo – di
cui si riferirà più sotto e cumulatisi alla situazione preesistente, allora
tollerabile - giustificano un intervento da parte dell'Autorità di protezione.
La reclamante contesta i
riscontri agli atti, segnatamente le affermazioni della curatrice.
Tuttavia la curatrice non
aveva alcun fine o tornaconto nel dichiarare fatti e constatazioni inveritieri
sulle circostanze concrete della visita al domicilio materno del 20 novembre
2013.
Le assenze dall'asilo
sarebbero - a dire della reclamante - solo sporadiche e motivate dal malessere
di quel giorno.
Va però notato che in
prima battuta la reclamante ha dichiarato che per poco tempo di presenza non
valesse la pena di portare le figlie all'asilo.
La reclamante sottovaluta
quindi la necessità di regolarità per le minori; del resto se tale ragionamento
fosse applicabile da parte della madre anche al mercoledì mattina, quando andranno
alla scuola elementare, vi sarebbe da preoccuparsi anche sulla frequenza scolastica.
Altrettanto dicasi per il
presunto "hamburger party" - alla vigilia della visita della
curatrice - non allegato immediatamente e che risulta poco credibile.
Risulta anche che la madre
era avvezza a rimediare alla vivacità delle figlie, sedandole mediante
medicamenti. Fatto questo decisamente inaccettabile, visto per altro che non vi
erano accertamenti medici e un'indicazione professionale che consigliavano di agire
in tal senso.
Va pure evocata la permanenza
della madre - in stato confusionale - con le bambine al bar fino alle ore 20.30
all'anti-vigilia dell'inizio della scuola dell'infanzia. Ciò che appare
decisamente fuori luogo, ritenuto che si imponeva semmai di adeguare
gradualmente gli orari delle bambine al fine di non rendere brusco il risveglio
per recarsi alla scuola dell'infanzia ed il ritorno alla regolarità degli orari.
Per altro dagli atti
emerge che quella testè evocata non è stata l'unica occasione in cui la madre
ha frequentato fino a sera inoltrata l'esercizio pubblico con le bambine al
seguito.
La scelta di luogo e di
orario di presenza serale, nonché lo stato fisico della mamma sono certamente inadeguati
per il benessere delle figlie.
Il rapporto della
curatrice del 13 ottobre 2013 e quello della scuola d'infanzia del 25 ottobre
2013.
attestavano per altro pure alcune difficoltà materne nel gestire le
figlie, nell'accompagnarle e riprenderle puntualmente e nel far rispettare loro
le regole, come pure una marcata aggressività delle bambine.
Le tesi della reclamante
appaiono ben poco credibili e volte unicamente a sminuire quanto constatato
soprattutto dalla curatrice e dalla scuola dell'infanzia.
4.
Nel caso in disamina
l'Autorità di prime cure ha affidato le bambine al padre.
Va rilevato che
quest'ultimo si è organizzato con delle baby-sitter che se ne occupano durante
il suo tempo lavorativo.
Considerate le lacune
materne nel prendersi cura in modo adeguato delle figlie, con orari ragionevoli
per la loro età e per le loro esigenze (come la frequentazione della scuola
dell'infanzia), la mancanza di comprensione dei loro bisogni e la capacità di
rispondervi foss'anche con l'ausilio di terzi – per esempio la mattina in cui a
suo dire non si sarebbe sentita bene, la reclamante avrebbe potuto interpellare
lei per prima il padre o la curatrice, o ancora il personale della scuola d'infanzia
- l'affidamento al padre appare una soluzione opportuna in attesa di maggiori
ragguagli circa le capacità genitoriali.
La relativa perizia - la
cui consegna era prevista per il mese di gennaio 2014 - ed eventuali altri atti
istruttori permetteranno all'Autorità di protezione di confermare o modificare
questo assetto nell'interesse delle minori.
Si noti pure che
all'udienza del 26 novembre 2013 la curatrice ha informato di aver rinvenuto
una buona situazione delle gemelle e che anche dalla scuola dell'infanzia sono
giunte rassicurazioni circa la loro maggiore serenità e distensione a seguito
del trasferimento presso il padre.
Il reclamo va pertanto
respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
5.
L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli
oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i
suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa
è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per
l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).
Occorre che l’istante sia
indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché
equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il
richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio
e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg.
CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.).
Indipendentemente dalla
situazione finanziaria dell'istante, data la scarsa credibilità delle sue
affermazioni e i riscontri agli atti, il reclamo era sprovvisto di possibilità
di successo. Pertanto la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 dev'essere
respinta.
6.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico della
reclamante, che rifonderà al resistente adeguate ripetibili.
7.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e degli
adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b no. 6
LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico di RE
1, che verserà a CO 2 fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. L'istanza di
assistenza giudiziaria di RE 1 è respinta.
4. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.