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Decisione

9.2013.285

Privazione della custodia e affidamento al padre, conferma di una decisione supercautelare

12 agosto 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI

1 e PI 2 sono nate il 2010 e sono figlie di RE 1 e di CO 2.

Dal 29 agosto 2012 le

minori sono al beneficio di una curatela educativa, istituita su indicazione

della Pretura di __________.

A seguito del decreto del

15 marzo 2013 della medesima Pretura le minori sono affidate alla madre ed i

coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.

B. Su segnalazione

dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, come pure della curatrice educativa

- il 2 settembre 2013 - l'Autorità regionale di protezione __________ (in

seguito Autorità di protezione) ha disposto una valutazione delle capacità genitoriali.

C. Con decisione

supercautelare del 21 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha privato

provvisoriamente la madre della custodia delle figlie – che sono state affidate

al padre – e dei diritti di visita.

Tale provvedimento è

scaturito dalla segnalazione della curatrice (CURA 1) del 20 novembre 2013

sulla situazione rinvenuta al domicilio di RE 1 e dalla comunicazione di CO 2

del 20 novembre 2013 sullo stato di salute delle minori.

Le parti sono state

convocate per essere sentite il 26 novembre 2013.

All'udienza la curatrice

ha informato che con l'affidamento al padre PI 1 e PI 2 sono più serene e

distese, che permane l'indicazione di un sostegno psicologico e ha riconfermato

i precedenti rapporti.

La madre ha asserito che

alla vigilia della visita della curatrice aveva organizzato un hamburger party

con le figlie e non aveva riordinato l'abitazione. Ha ribadito che il giorno

seguente non si sentiva bene. Ha chiesto il ripristino dei diritti di visita.

Il padre ha precisato che

vi sono delle baby sitter ad alternarsi nella cura delle gemelle, quando lui è

assente.

D. Mediante decisione cautelare

del 2/11 dicembre 2013 la medesima Autorità ha privato la madre della custodia, affidando le bambine al padre. Ha regolato i diritti di visita con la madre,

invitato i genitori a collaborare in vista della perizia sulle loro capacità genitoriali

e tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale reclamo.

E. Il 20 dicembre 2013 RE

1 si è aggravata presso la scrivente Camera postulando il ripristino della

custodia sulle figlie, il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la restituzione

dell'effetto sospensivo e la rifusione di ripetibili.

La reclamante sostiene che

determinati fatti alla base della decisione, fossero già conosciuti dal

Pretore, che ciononostante aveva approvato la convenzione con l'affidamento a

lei delle minori; che il giorno della visita della curatrice la reclamante si

sentiva poco bene; che le bambine erano svestite a causa dell'alta temperatura

nell'appartamento; che non vi sono elementi oggettivi a comprovare l'odore di

fumo, l'alto volume della TV e lo stato dell'abitazione; le assenze dall'asilo

sarebbero sporadiche. Agli atti non vi sarebbero accertamenti oggettivi circa

l'incapacità materna di occuparsi delle figlie. Un po' di disordine –

circostanza, a suo dire, da verificare - assenze sporadiche e la vivacità

delle minori non sarebbero sufficienti per il provvedimento in discussione.

L'Autorità di protezione non avrebbe chiarito perché sarebbe adeguato l'affidamento

al padre, il quale - secondo la reclamante - non sarebbe in grado di occuparsi

autonomamente delle figlie e non avrebbe il tempo necessario per farlo. RE 1

ritiene altresì che non sussisterebbe alcun pericolo per le figlie, se ne avesse

la custodia.

F. Con osservazioni 3

gennaio 2014 CO 2 ha chiesto di respingere il gravame.

G. In data 17 gennaio

2014 lo scrivente giudice ha respinto l'istanza della reclamante circa la

restituzione dell'effetto sospensivo.

H. Con osservazioni del 20

gennaio 2014 l'Autorità regionale di protezione __________ chiede la reiezione

del gravame e conferma sia la propria risoluzione sia la posizione espressa in

merito all'effetto sospensivo.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione

degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione (art. 2 cpv. 2

LPMA) che giudica, nella composizione di un giudice unico i reclami contro le

decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG)

concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), così come i reclami contro le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b

vLPAmm).

2.

L'art. 310 cpv. 1 CC

prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,

l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi

presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Nell'accezione di “pericolo”

rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico,

intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kinderrechts, 5ª

ed., n. 27.36).

Le misure previste dagli

art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce

al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, n. 27.14). Esse sono formate

dunque al bene del minore e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori,

né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschimid, ad art. 311 CC no. 7).

Con la privazione della

custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento

del minore, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di

quest'ultimo (Hegnauer, op. cit.,

n. 27.41; DTF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014, consid. 3.1;5A_858/2008 del 15 aprile

2009, consid. 4.1).

3.

Nel caso in oggetto la

reclamante sostiene che taluni fatti fossero già a conoscenza del Pretore. Questa

circostanza non invalida però minimamente la risoluzione in disamina, nella

misura in cui l'Autorità di protezione è tenuta ad intervenire per legge,

qualora vi siano i presupposti, indipendentemente dal fatto che in precedenza

il Pretore non abbia ritenuto di dover adottare provvedimenti particolari a tutela

delle minorenni. Si rileva che anche altri eventi sopraggiunti nel frattempo – di

cui si riferirà più sotto e cumulatisi alla situazione preesistente, allora

tollerabile - giustificano un intervento da parte dell'Autorità di protezione.

La reclamante contesta i

riscontri agli atti, segnatamente le affermazioni della curatrice.

Tuttavia la curatrice non

aveva alcun fine o tornaconto nel dichiarare fatti e constatazioni inveritieri

sulle circostanze concrete della visita al domicilio materno del 20 novembre

2013.

Le assenze dall'asilo

sarebbero - a dire della reclamante - solo sporadiche e motivate dal malessere

di quel giorno.

Va però notato che in

prima battuta la reclamante ha dichiarato che per poco tempo di presenza non

valesse la pena di portare le figlie all'asilo.

La reclamante sottovaluta

quindi la necessità di regolarità per le minori; del resto se tale ragionamento

fosse applicabile da parte della madre anche al mercoledì mattina, quando andranno

alla scuola elementare, vi sarebbe da preoccuparsi anche sulla frequenza scolastica.

Altrettanto dicasi per il

presunto "hamburger party" - alla vigilia della visita della

curatrice - non allegato immediatamente e che risulta poco credibile.

Risulta anche che la madre

era avvezza a rimediare alla vivacità delle figlie, sedandole mediante

medicamenti. Fatto questo decisamente inaccettabile, visto per altro che non vi

erano accertamenti medici e un'indicazione professionale che consigliavano di agire

in tal senso.

Va pure evocata la permanenza

della madre - in stato confusionale - con le bambine al bar fino alle ore 20.30

all'anti-vigilia dell'inizio della scuola dell'infanzia. Ciò che appare

decisamente fuori luogo, ritenuto che si imponeva semmai di adeguare

gradualmente gli orari delle bambine al fine di non rendere brusco il risveglio

per recarsi alla scuola dell'infanzia ed il ritorno alla regolarità degli orari.

Per altro dagli atti

emerge che quella testè evocata non è stata l'unica occasione in cui la madre

ha frequentato fino a sera inoltrata l'esercizio pubblico con le bambine al

seguito.

La scelta di luogo e di

orario di presenza serale, nonché lo stato fisico della mamma sono certamente inadeguati

per il benessere delle figlie.

Il rapporto della

curatrice del 13 ottobre 2013 e quello della scuola d'infanzia del 25 ottobre

2013.

attestavano per altro pure alcune difficoltà materne nel gestire le

figlie, nell'accompagnarle e riprenderle puntualmente e nel far rispettare loro

le regole, come pure una marcata aggressività delle bambine.

Le tesi della reclamante

appaiono ben poco credibili e volte unicamente a sminuire quanto constatato

soprattutto dalla curatrice e dalla scuola dell'infanzia.

4.

Nel caso in disamina

l'Autorità di prime cure ha affidato le bambine al padre.

Va rilevato che

quest'ultimo si è organizzato con delle baby-sitter che se ne occupano durante

il suo tempo lavorativo.

Considerate le lacune

materne nel prendersi cura in modo adeguato delle figlie, con orari ragionevoli

per la loro età e per le loro esigenze (come la frequentazione della scuola

dell'infanzia), la mancanza di comprensione dei loro bisogni e la capacità di

rispondervi foss'anche con l'ausilio di terzi – per esempio la mattina in cui a

suo dire non si sarebbe sentita bene, la reclamante avrebbe potuto interpellare

lei per prima il padre o la curatrice, o ancora il personale della scuola d'infanzia

- l'affidamento al padre appare una soluzione opportuna in attesa di maggiori

ragguagli circa le capacità genitoriali.

La relativa perizia - la

cui consegna era prevista per il mese di gennaio 2014 - ed eventuali altri atti

istruttori permetteranno all'Autorità di protezione di confermare o modificare

questo assetto nell'interesse delle minori.

Si noti pure che

all'udienza del 26 novembre 2013 la curatrice ha informato di aver rinvenuto

una buona situazione delle gemelle e che anche dalla scuola dell'infanzia sono

giunte rassicurazioni circa la loro maggiore serenità e distensione a seguito

del trasferimento presso il padre.

Il reclamo va pertanto

respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

5.

L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli

oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i

suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa

è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per

l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).

Occorre che l’istante sia

indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché

equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il

richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio

e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg.

CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.).

Indipendentemente dalla

situazione finanziaria dell'istante, data la scarsa credibilità delle sue

affermazioni e i riscontri agli atti, il reclamo era sprovvisto di possibilità

di successo. Pertanto la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 dev'essere

respinta.

6.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico della

reclamante, che rifonderà al resistente adeguate ripetibili.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e degli

adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b no. 6

LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico di RE

1, che verserà a CO 2 fr. 300.- a titolo di ripetibili.

3. L'istanza di

assistenza giudiziaria di RE 1 è respinta.

4. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.