9.2013.286
Sostituzione del curatore senza aver sentito l'interessato, legittimazione di due persone vicine ad interporre reclamo, possibilità di riesame dell'ARP della propria decisione
28 gennaio 2014Italiano14 min
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Numero d'incarto:
9.2013.286
Data decisione, Autorità:
28.01.2014, CDP
Titolo:
Sostituzione del curatore senza aver sentito l'interessato, legittimazione di due persone vicine ad interporre reclamo, possibilità di riesame dell'ARP della propria decisione
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOMINA/SOSTITUZIONE/DESTITUZIONE CURATORE
RICEVIBILITÀ
art. 401 cpv. 1 CC
art. 450 cpv. 2 cf. 2 CC
art. 450d cpv. 2 CC
Incarto n.
9.2013.286
Lugano
28 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Romeo
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 e
RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la sostituzione della curatrice
del signor PI 1
giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2013 presentato
da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa l'11/26 novembre 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A.
Con decisione 5/19
gennaio 2010 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito
Commissione tutoria) ha posto PI 1 al beneficio di una tutela ai sensi dell'art.
372 vCC, designando quale tutore __________ A__________ W__________, B__________.
Con decisione 28 febbraio/9
marzo 2012 la Commissione tutoria ha provveduto alla sostituzione del tutore
designando per tale funzione la signora CUR 1, curatrice ufficiale presso l’Ufficio
dell'aiuto e della protezione.
B.
In data 1° gennaio 2013, con l'entrata in
vigore del nuovo diritto sulla protezione del minore e dell'adulto, PI 1 è stato
sottoposto a curatela generale a norma dell'art. 14 Tit. fin. CC, con
continuazione della curatela da parte di CUR 1.
Il 22 ottobre 2013 l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, Settore tutele e
curatele (a firma anche di CUR 1), ha chiesto all'Autorità regionale di protezione
__________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla
Commissione tutoria – di assegnare la curatela ad un'altra collaboratrice del
medesimo ufficio, ciò per motivi organizzativi, indicando che costei sarebbe
stata presentata all'interessato e agli operatori di riferimento.
C.
Con decisione 11/26 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha proceduto alla sostituzione postulata, designando quale nuova
curatrice la signora M__________, pure operativa quale curatrice ufficiale
presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, settore tutele e curatele, __________.
D.
Con reclamo del 21 dicembre 2013 RE 1 e RE 2
– qualificandosi quali persone vicine a PI 1 e allegando uno scritto 18
dicembre 2013 firmato da quest'ultimo - sono insorti contro tale decisione, adducendo
una violazione formale dovuta al mancato coinvolgimento dell'interessato prima
dell'adozione della decisione. Essi hanno pure evidenziato le grandi difficoltà
affrontate nel precedente cambiamento di mandatario e l'importanza della
fiducia riposta nell'ultima curatrice da parte dell'interessato. I reclamanti
chiedono che la decisione avversata sia di conseguenza annullata e che CUR 1 mantenga
il ruolo di curatrice, come pure che sia concesso l'effetto sospensivo al
gravame.
E.
Nelle osservazioni del 31 dicembre 2013 l'Autorità di protezione ha dichiarato di non opporsi alla restituzione dell'effetto sospensivo,
evidenziando di: aver dato per acquisito che la curatrice uscente avesse
informato il curatelato del cambiamento; non essere a conoscenza se la
curatrice dimissionaria avesse realmente proceduto a presentare quella nuova,
come aveva indicato nello scritto del 22 ottobre 2013.
F.
Con scritto del 15 gennaio 2014 CUR 1 ha osservato di aver coinvolto PI 1 prima e dopo la decisione con colloqui personali e in rete,
come pure che la sostituzione risultava necessaria per la riorganizzazione
interna del suo ufficio. Essa ha anche rilevato che le difficoltà relazionali
dell'interessato sono state tenute in considerazione nella scelta della nuova
professionista, alla quale peraltro il reclamante avrebbe già fatto capo per i
suoi bisogni.
G.
Con osservazioni del 20 gennaio 2014, sul
merito del gravame, l'Autorità di protezione ha reso nota la propria intenzione
di procedere ad un riesame della decisione impugnata in considerazione della
necessità di sentire l'interessato. A tal scopo l'Autorità di protezione ha
convocato PI 1 per l'udienza di discussione del 4 febbraio 2014.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo competente
è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che
giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3
CC).
Quanto alla procedura
applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC,
si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la
modifica della LTut, pag. 8].
2.
Per
l'art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo (cifra 1); le persone vicine all’interessato (cifra 2); le
persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica della decisione impugnata (cifra 3).
Per vicina all'interessato
si intende la persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue
qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare
i suoi interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è
tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto. La
legittimazione della persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente
che gli interessi di quest'ultimo vengano salvaguardati (CommFam Protection de l'adulte, Steck,
art. 450 CC n. 25; DTF 122 I 18 consid. 2c/bb).
Tra le persone vicine
all'interessato rientrano i genitori, i figli, altre persone legate
strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il
convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona
di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si
sono occupati dell'interessato (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam Protection
de l'adulte, Steck, art. 450 CC n.
24; DTF 114 II 213, consid. 3), od ogni altra persona
che se ne sia occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura
davanti all'autorità di protezione.
Il Tribunale Federale ha ritenuto
che non è arbitrario ritenere che l'associazione __________, che difende gli
interessi delle persone collocate contro la loro volontà, non abbia legami
sufficientemente stretti con la persona interessata per essere considerata
vicina (CommFam Protection de l'adulte, Steck,
art. 450 CC n. 24; sentenza DTF del 15 marzo 2009, inc.
5A_837/2008).
3.
In
concreto RE 1 e RE 2 fanno parte della Fondazione __________, la quale ai sensi
della giurisprudenza summenzionata non è di per sé legittimata ad interporre reclamo.
Tuttavia essi agiscono
personalmente, asserendo di essere persone vicine al curatelato, avendogli
prestato continua assistenza sin dal periodo del suo primo mantenimento coatto
in Clinica psichiatrica e nelle diverse traversie personali e famigliari che
hanno profondamente turbato il suo equilibrio relazionale. Essi sostengono di
essere stati in particolare vicini all'interessato nel passaggio fra il tutore
precedente e l'attuale curatrice generale signora CUR 1.
L'asserita vicinanza personale di RE 1 e RE 2 non è contestata né dall'Autorità
di protezione né dalla curatrice che per ultima si è occupata di PI 1. Essa
trova conferma del resto nello scritto 18 dicembre 2013, nel quale PI 1
manifesta la volontà di impugnare la decisione con la quale l'Autorità di
protezione ha cambiato il curatore generale, confidando nell'intervento delle
due predette persone.
RE 1 e RE 2 possono di
conseguenza essere riconosciuti persone vicine. Sono pertanto legittimati ad
agire nel caso in esame.
4.
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura
formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della
decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito
(DTF 137 I 195 consid. 2.2; sentenza DTF del 29 novembre 2013, inc.5A_699/3013
consid. 2.2).
Il
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) implica varie facoltà, segnatamente
quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia
presa (DTF 133 I 270 consid. 3.1), ma non garantisce di per sé stesso il
diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b). Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità
inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di
ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue
argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.
2.
).
In materia di protezione
dell'adulto, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano
dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti
alla persona interessata – non al curatore, né ad altre persone coinvolte (BSK
Erw. Schutz, Auer/Marti, ad art.
447.
CC N. 13) – il diritto di essere sentito personalmente e oralmente
dall'autorità di protezione che decide la misura. Eccezioni a questo principio
sono ammissibili se l'audizione appare sproporzionata a motivo delle
circostanze [cfr. Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la revisione del
codice civile svizzero (Protezione dell'adulto, diritto delle persone e di
filiazione), FF 2006 pag. 6466 ad art. 447 CC]. L'audizione costituisce tra
l'altro un mezzo per l'autorità di delucidare i fatti e farsi un'opinione
personale sullo stato mentale della persona interessata e sulla necessità di ordinare
o di mantenere una misura di protezione (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti, ad art. 447 CC N. 4 segg.).
Il diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di protezione;
contrariamente a ciò che prevale in materia di ricovero a scopo d'assistenza
(art. 426 ss. CC; DTF 139 III 257 consid. 4.3), la persona interessata da una
misura di curatela non ha il diritto di essere sentita nuovamente oralmente
davanti all'autorità di ricorso (sentenza DTF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013 consid. 3.1.1).
L'art. 401 CC prevede la
possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione la
designazione di una determinata persona quale curatore (cpv. 1); se l'interessato
non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità
gli dà soddisfazione (cpv. 2). L'autorità di protezione – pena la violazione
del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione
dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa
verrà formulata, ad esaminarla (sentenza DTF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013 consid. 3.1.2).
5.
Secondo
l'art. 450d CC l’autorità giudiziaria di reclamo dà all’autorità di
protezione degli adulti l’opportunità di presentare le proprie osservazioni
(cpv. 1); invece di presentare le proprie osservazioni, l’autorità di
protezione degli adulti può riesaminare la decisione impugnata (cpv. 2).
Il riesame è in principio
possibile solo finché le altre parti della procedura non si sono ancora
determinate; in caso contrario la procedura di reclamo deve proseguire (CommFam
Protection de l'adulte, Steck,
art. 450d CC n. 7; BSK Erw.Schutz - Reusser,
ad art. 450d CC no. 22).
L'opportunità dell'art.
450d cpv. 2 CC mira a far sì che una nuova decisione sia resa,
soprattutto quando l'autorità si accorge al momento del reclamo che le sono
sfuggiti degli errori, cui può essere posto rimedio immediatamente e senza
grandi difficoltà; se l'autorità di protezione intende usare tale possibilità,
l'istanza giudiziaria superiore – debitamente e prontamente informata –
sospenderà provvisoriamente la vertenza in attesa di una nuova decisione, e ciò
prima ancora di sollecitare una presa di posizione della prima istanza e prima
di iniziare formalmente la procedura di reclamo (CommFam Protection de
l'adulte, Steck, art. 450d
CC N. 8-9). Se l'autorità di prima istanza emette una nuova
decisione annullando al contempo la prima, la procedura pendente diventa senza
oggetto, poiché il motivo del reclamo è venuto meno.
La nuova decisione
dell'autorità di protezione è a sua volta impugnabile davanti all'autorità
giudiziaria superiore (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450d CC N. 9).
6.
Nella
fattispecie in esame, stante la richiesta della curatrice di essere sostituita, l'Autorità di protezione di __________
avrebbe dovuto sentire oralmente l'interessato prima di decidere al riguardo,
informandolo del suo diritto di formulare una proposta. Ciò non è avvenuto, con
conseguente flagrante violazione del diritto di essere sentito.
L'informazione data ad PI 1 dalla curatrice dimissionaria – durante colloqui
personali – sulla necessità di cambiare curatrice per bisogni derivanti da una
riorganizzazione interna dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, non è
palesemente sufficiente a garantire il diritto d'essere sentito
dell'interessato.
La medesima autorità ha dichiarato – il 20
gennaio 2014, in sede di osservazioni sul merito - di voler riesaminare la
decisione avversata e a tal fine ha convocato il curatelato per il 4 febbraio
2014.
Tuttavia un riesame – e la conseguente
sospensione della procedura di reclamo – è per principio ammissibile soltanto
finché gli altri partecipanti al procedimento non hanno ancora preso posizione
sul reclamo [Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la
revisione del codice civile svizzero (Protezione dell'adulto, diritto delle persone
e di filiazione), FF 2006 pag. 6473; BSK
Erw.Schutz - Reusser, ad art. 450d
CC no. 22]. Ciò che invece è già avvenuto nella fattispecie e,
ad ogni modo, l'autorità di prima istanza non ha ancora annullato né modificato
la propria risoluzione nonostante la palese – e per altro ammessa – violazione
del diritto di essere sentito dell'interessato commessa con una decisione
emessa più di due mesi fa, ossia l'11/26 novembre 2013. Dagli atti trasmessi a
questo giudice risulta che l'udienza per l'audizione dell'interessato è stata
convocata solo il 20 gennaio 2014 per il 4 febbraio 2014.
Considerate queste
circostanze, la natura formale del diritto di essere sentito e la necessità di
dare seguito alla presente procedura, si giustifica di annullare la decisione
avversata e di ritornare gli atti all'autorità di prime cure, affinché - dopo
l'audizione, già indetta, dell'interessato - statuisca nuovamente in merito
alla richiesta di sostituzione di CUR 1, Ufficio dell'aiuto e della protezione,
con adeguata valutazione dei presupposti per la dimissione dell'attuale
curatrice (cfr. art. 422 CC, menzionato anche nella decisione impugnata).
7.
Il
reclamo deve di conseguenza essere
accolto.
Con l'odierno giudizio la
richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
L'Autorità regionale di
protezione __________ risulta soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b
LPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; cfr. anche:
sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, cons. 3; DTF 8C_1007/2010 del
9.
maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno
posti a suo carico con obbligo di rifondere adeguate ripetibili ai reclamanti.
8.
In
merito ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio
alla giurisdizione precedente per nuovo giudizio), l'impugnabilità segue la via
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF) ed in materia di protezione
dei minori e degli adulti è dato ricorso in materia civile senza riguardo a
questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
1.1. La decisione dell’11/26 novembre
2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata e gli atti le
sono rinviati, affinché statuisca nuovamente dopo aver sentito il signor PI 1.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________,
che rifonderà fr. 150.– a RE 1 e fr. 150.– a RE 2 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
- -
-
Comunicazione:
-
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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