9.2013.39
Sostituzione tutore, diritto di preferenza dei parenti
11 aprile 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
9.2013.39
Data decisione, Autorità:
11.04.2013, CDP
Titolo:
Sostituzione tutore, diritto di preferenza dei parenti
MINORENNE SOTTO TUTELA
art. 327a CC
art. 401 cpv. 2 CC
art. 404 cpv. 3 CC
Incarto n.
9.2013.39
Lugano
11 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RI 1
all’allora
Commissione tutoria regionale __________
per quanto riguarda la sua sostituzione in qualità
di tutore della nipote PI 1
giudicando sul reclamo del 25 settembre 2012
presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 7 settembre 2012 dalla Commissione
tutoria regionale __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
che PI 1 è nata l’__________ 1998 dalla relazione tra M__________ K__________ e B__________ S__________;
che, con
decisione 21 settembre 1998, l’autorità tutoria (Vormundschaftsbehörde) di K__________,
constatata l’incapacità della madre a prendersene cura a causa di problemi
psichiatrici, ha istituito a favore di PI 1 una tutela ai sensi dell’art. 368
cpv. 1 CCS, nominando quale tutore il signor H__________ B__________;
che, il 5
settembre 2000, l’allora Delegazione tutoria del Comune di C__________ ha
assunto la misura di tutela a favore di PI 1, ritenuto che essa, insieme alla
madre, si era nel frattempo trasferita dai nonni materni. Quale tutore della
bambina è stato nominato il nonno materno, RI 1;
che, già
da tempo, RI 1 era stato nominato tutore del fratellastro maggiore di PI 1, L__________
K__________ (1992), anch’egli sottoposto ad una tutela a norma dell'art. 368
cpv. 1 CCS e domiciliato presso i nonni materni. La tutela è stata revocata in
data 9 giugno 2011, avendo il nipote raggiunto la maggior età;
che RI 1 ha dichiarato, in un incontro avvenuto il 23 maggio 2012 presso l’Autorità tutoria, di avere difficoltà nella gestione di PI 1;
che in
particolare il tutore ha osservato che gli impegni per la nipote – peraltro seguita
pure da UFaM, SMP e SAE – sarebbero
divenuti “troppo gravosi e numerosi” per lui e la moglie, lamentando di essere “stanchi”, essendosi in
precedenza anche occupati del fratello di PI 1;
che alla
fine del citato incontro RI 1 si è dichiarato d’accordo che la Commissione tutoria trovasse un sostituto
che assumesse il mandato di tutore e potesse “operare naturalmente in unione ai
nonni per il bene della ragazza”;
che, con
decisione 31 maggio 2012, la Commissione tutoria ha sostituito RI 1 con RA 1, P__________;
che detta
decisione è stata impugnata da RI 1 con ricorso 6 giugno 2012 all’allora Autorità di vigilanza (in seguito Autorità di vigilanza), chiedendo di essere riconfermato tutore della nipote e dichiarando di voler revocare
l’accordo alla sua sostituzione manifestato nell’incontro 23 maggio 2012 presso
la Commissione tutoria;
che il 7
settembre 2012 l’Autorità di vigilanza ha respinto il
predetto ricorso;
che
contro quest’ultima decisione, con ricorso 27 settembre 2012, RI 1 è insorto presso
la prima Camera civile del Tribunale d’appello;
che il 1°
gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione
del Tribunale d'appello;
che con
l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in
materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di
filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità
competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e
2 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,
già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.
3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK
Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni
emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità
amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale. Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art.
450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b
LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,
concernente la modifica della Ltut, pag. 8];
che nel
suo ricorso (ora reclamo), RI 1 sostiene come sia importante tener conto dei
motivi umani, ovvero dell’esigenza che PI 1 cresca nel suo nucleo famigliare;
inoltre egli fa presente che le entrate della madre non sono sufficienti a coprire i costi di gestione
della misura; infine sostiene che nel caso di sua incapacità, il fratello di PI
1, L__________, potrebbe svolgere questo compito;
che con
scritto 2 aprile 2013 l’Autorità di protezione ha informato questo Tribunale
che PI 1 è stata nel frattempo collocata, con il consenso del nonno tutore, a C__________:
dalla copia del rapporto 28 febbraio 2013 dell’Ufficio delle famiglie e dei
minorenni di __________ si evince che il collocamento iniziato il 20 gennaio 2013 in internato da domenica sera a venerdi sera si sta svolgendo con buoni risultati e anche lo
stato di salute della minore (che nei mesi precedenti aveva accumulato numerose assenze da scuola causate da
“dolori”) è migliorato;
che nel
caso in esame contestata è la sostituzione del tutore, che in un primo tempo il
tutore e nonno della minore aveva
auspicato, mentre in seguito aveva ritrattato;
che
giusta l’art. 327a CC l’autorità
tutoria nomina un tutore al minorenne che non è sotto l’autorità parentale;
che
sull’esigenza della misura non vi sono dubbi (e nemmeno è contestata), mentre
sulla scelta e l’idoneità del tutore spetta all’autorità di protezione
esprimersi: in virtù dell’art. 327c CC sono applicabili per analogia le
disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla
nomina del curatore;
che ai
sensi dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore
una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad
adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente
Fatti
i suoi compiti;
che,
nella fattispecie, RI 1 non contesta le qualità del tutore chiamato a
sostituirlo, e addirittura nel ricorso 6 giugno 2012 presso l’Autorità di
vigilanza specifica che il
gravame non è rivolto contro la persona di RA 1, “bensi contro la nomina di un
nuovo tutore in sostituzione del sottoscritto ricorrente”;
che in
sostanza, RI 1 ritratta la sua volontà di essere sostituito quale tutore, adducendo un’ulteriore riflessione e l’ampia
discussione avuta con la moglie (cfr. reclamo 25 settembre 2012 in fine);
che,
tuttavia, visti anche gli avvenimenti successivi al gravame ed in particolare
l’avvenuto collocamento di PI 1 in internato presso C__________, emerge con evidenza la necessità di sostituire il tutore e quindi
la fondatezza della decisione dell’autorità tutoria, confermata dall’Autorità
di vigilanza;
che tale
misura va intesa non come un’esclusione della famiglia - ed in particolare del
nonno - nei confronti di PI 1,
bensì come un sostegno più efficace in un periodo (quello dell’adolescenza)
delicato, che, come visto, sta provocando nella ragazza sempre maggiori necessità;
che,
peraltro, sebbene l’art. 401 cpv. 2 CC relativamente alla scelta del tutore disponga
che “per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o
di altre persone vicine all’interessato”, l’autorità di protezione non è legata
alla proposta di tali persone, mentre non esiste più il diritto di preferenza
dei parenti ai sensi dell’art.
380 vCC, sostituito dal 1 gennaio 2013 dalla predetta norma (BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 401
N. 1; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 402 N. 2; P. Meier/ S. Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, Zürich 2011, N. 547);
che per
quanto concerne l’aspetto economico, il reclamante sostiene di non aver mai
chiesto nessun onorario, mentre teme che, raggiunta la maggior età, PI 1 possa essere chiamata a rimborsare all’autorità di
protezione eventuali anticipi eseguiti per la copertura dei costi relativi alla
sua tutela, ritenuto che sua madre non è in grado di farsene carico;
che ai
sensi dell’art. 404 cpv. 3 CC, in relazione con il compenso del curatore, i Cantoni
Considerandi
emanano le disposizioni di
esecuzione e disciplinano il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi
non possano essere pagati con i beni dell’interessato;
che in
virtù dell’art. 19 della Legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in
materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), i costi di gestione
delle misure di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è
tenuto al suo sostentamento, e
quindi nel caso in esame, i genitori di PI 1;
che se
l’interessato o chi è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, i costi
sono anticipati dall’autorità di protezione (art. 19 cpv. 2 LPMA);
che ai
sensi del cpv. 3 della medesima norma, gli anticipi effettuati negli ultimi 10
anni possono essere effettivamente recuperati anche presso l’interessato, ma
tale futura possibilità – per altro limitata dalla debita considerazione del fabbisogno di quest'ultimo – non può esimere
l'autorità di protezione dal predisporre le misure più idonee alla tutela del
minore;
che, per
finire, il reclamante sostiene che per “motivi famigliari” nel caso in cui non
dovesse più egli stesso essere idoneo (“in seguito a invalidità, morte, ecc”)
ad assolvere il suo compito di tutore, questo dovrebbe essere affidato al
fratello di PI 1, maggiorenne dal 2011;
che,
tuttavia, nemmeno quest’ultima argomentazione appare fondata: a prescindere dal
fatto che l’idoneità del tutore va valutata dall’autorità di protezione, questo
giudice non reputa opportuno investire il fratello di PI 1 – appena ventenne e
a sua volta già posto sotto la tutela del nonno fino al raggiungimento della
maggior età, intervenuta due anni or sono – della responsabilità di sostenere
la sorella minore, a motivo anche della problematica e della sensibilità della
situazione;
che
quindi, pur tenendo conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine
all’interessato (l’art. 401 cpv. 2 CC), la scelta dell’autorità tutoria – confermata
pure dall’allora Autorità di vigilanza – di nominare una persona estranea alla
famiglia, appare essere la più idonea nell'interesse di PI 1;
che per
tutti questi motivi, il reclamo di RI 1 va integralmente respinto;
che vista
la particolare situazione si prescinde, eccezionalmente, dal prelievo di tasse
e spese di giustizia;
che circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione dei minori
possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett b n.
6.
LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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