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Decisione

9.2013.39

Sostituzione tutore, diritto di preferenza dei parenti

11 aprile 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi compiti;

che,

nella fattispecie, RI 1 non contesta le qualità del tutore chiamato a

sostituirlo, e addirittura nel ricorso 6 giugno 2012 presso l’Autorità di

vigilanza specifica che il

gravame non è rivolto contro la persona di RA 1, “bensi contro la nomina di un

nuovo tutore in sostituzione del sottoscritto ricorrente”;

che in

sostanza, RI 1 ritratta la sua volontà di essere sostituito quale tutore, adducendo un’ulteriore riflessione e l’ampia

discussione avuta con la moglie (cfr. reclamo 25 settembre 2012 in fine);

che,

tuttavia, visti anche gli avvenimenti successivi al gravame ed in particolare

l’avvenuto collocamento di PI 1 in internato presso C__________, emerge con evidenza la necessità di sostituire il tutore e quindi

la fondatezza della decisione dell’autorità tutoria, confermata dall’Autorità

di vigilanza;

che tale

misura va intesa non come un’esclusione della famiglia - ed in particolare del

nonno - nei confronti di PI 1,

bensì come un sostegno più efficace in un periodo (quello dell’adolescenza)

delicato, che, come visto, sta provocando nella ragazza sempre maggiori necessità;

che,

peraltro, sebbene l’art. 401 cpv. 2 CC relativamente alla scelta del tutore disponga

che “per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o

di altre persone vicine all’interessato”, l’autorità di protezione non è legata

alla proposta di tali persone, mentre non esiste più il diritto di preferenza

dei parenti ai sensi dell’art.

380 vCC, sostituito dal 1 gennaio 2013 dalla predetta norma (BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 401

N. 1; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 402 N. 2; P. Meier/ S. Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, Zürich 2011, N. 547);

che per

quanto concerne l’aspetto economico, il reclamante sostiene di non aver mai

chiesto nessun onorario, mentre teme che, raggiunta la maggior età, PI 1 possa essere chiamata a rimborsare all’autorità di

protezione eventuali anticipi eseguiti per la copertura dei costi relativi alla

sua tutela, ritenuto che sua madre non è in grado di farsene carico;

che ai

sensi dell’art. 404 cpv. 3 CC, in relazione con il compenso del curatore, i Cantoni

Considerandi

emanano le disposizioni di

esecuzione e disciplinano il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi

non possano essere pagati con i beni dell’interessato;

che in

virtù dell’art. 19 della Legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in

materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), i costi di gestione

delle misure di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è

tenuto al suo sostentamento, e

quindi nel caso in esame, i genitori di PI 1;

che se

l’interessato o chi è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, i costi

sono anticipati dall’autorità di protezione (art. 19 cpv. 2 LPMA);

che ai

sensi del cpv. 3 della medesima norma, gli anticipi effettuati negli ultimi 10

anni possono essere effettivamente recuperati anche presso l’interessato, ma

tale futura possibilità – per altro limitata dalla debita considerazione del fabbisogno di quest'ultimo – non può esimere

l'autorità di protezione dal predisporre le misure più idonee alla tutela del

minore;

che, per

finire, il reclamante sostiene che per “motivi famigliari” nel caso in cui non

dovesse più egli stesso essere idoneo (“in seguito a invalidità, morte, ecc”)

ad assolvere il suo compito di tutore, questo dovrebbe essere affidato al

fratello di PI 1, maggiorenne dal 2011;

che,

tuttavia, nemmeno quest’ultima argomentazione appare fondata: a prescindere dal

fatto che l’idoneità del tutore va valutata dall’autorità di protezione, questo

giudice non reputa opportuno investire il fratello di PI 1 – appena ventenne e

a sua volta già posto sotto la tutela del nonno fino al raggiungimento della

maggior età, intervenuta due anni or sono – della responsabilità di sostenere

la sorella minore, a motivo anche della problematica e della sensibilità della

situazione;

che

quindi, pur tenendo conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine

all’interessato (l’art. 401 cpv. 2 CC), la scelta dell’autorità tutoria – confermata

pure dall’allora Autorità di vigilanza – di nominare una persona estranea alla

famiglia, appare essere la più idonea nell'interesse di PI 1;

che per

tutti questi motivi, il reclamo di RI 1 va integralmente respinto;

che vista

la particolare situazione si prescinde, eccezionalmente, dal prelievo di tasse

e spese di giustizia;

che circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione dei minori

possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett b n.

6.

LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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