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Decisione

9.2013.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 dicembre 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il __________

1998 a S__________ da CO 2 e RE 1. L’allora Commissione tutoria regionale __________

(in seguito Commissione tutoria) – dal 1° gennaio 2013 Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – ha iniziato ad

occuparsi della minore a seguito di una segnalazione del mese di maggio 2010

della Scuola Media di B__________, istituto scolastico da lei frequentato

all’epoca. Dopo avere in un primo tempo ordinato una valutazione

socio-ambientale ed istituito una curatela di controllo e informazione ai sensi

dell’art. 307 cpv. 3 CC – il cui mandato è stato assegnato all’Ufficio famiglie

e minorenni – con decisione supercautelare del 17 novembre 2011 la Commissione

tutoria ha privato i genitori della custodia parentale, ha deciso il collocamento

della minore al P__________ e ne ha sospeso temporaneamente le relazioni con i

genitori. In seguito, la Commissione tutoria ha ripristinato e disciplinato le

relazioni personali di PI 1 con la madre e il padre.

B. Domenica 17 giugno

2012, alla fine di un diritto di visita presso il padre, PI 1 non ha più fatto

rientro al P__________.

Con decisione del 21

giugno 2012 (n. 293/12) la Commissione tutoria ha confermato la privazione

della custodia nei confronti dei genitori, collocando la minore presso il foyer

C__________ a partire dal 9 luglio 2012 e facendo ordine al padre – con la

comminatoria dell’art. 292 CP – di riaccompagnare PI 1 al P__________.

L’autorità ha disciplinato nuovamente le relazioni personali tra PI 1 e i

genitori, prevedendo visite settimanali da parte della madre e sospendendo fino

a nuovo avviso le relazioni con il padre.

Benché l'eventuale ricorso

è stato privato dell'effetto sospensivo e la decisione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva, la medesima non è stata eseguita allorquando RE 1 non

ha ottemperato all’ordine di riaccompagnamento ivi contenuto.

C. In data 2 luglio 2012

RE 1 è insorto contro tale decisione all’allora Autorità di vigilanza sulle

tutele (in seguito Autorità di vigilanza). Nel suo ricorso, egli ha chiesto l’annullamento

della decisione impugnata in ragione dell’incompetenza territoriale della Commissione

tutoria che ha statuito, essendo la dimora abituale della figlia in Italia. In

subordine, egli ha postulato la modifica della decisione, chiedendo che la custodia

della figlia fosse assegnata a lui.

D. Con decisione del 26

settembre 2012 l’Autorità di vigilanza ha respinto integralmente il gravame,

considerando data la competenza della Commissione tutoria che si è pronunciata

sul caso e ritenendo del tutto giustificati, nel merito, i provvedimenti da

essa adottati.

E. Contro la suddetta

decisione il 25 ottobre 2012 RE 1 ha presentato ricorso alla prima Camera

Civile del Tribunale d’appello, postulandone l’annullamento in ragione

dell’incompetenza ratione loci delle autorità svizzere per l’adozione di

misure per la protezione della minore. In data 27 dicembre 2012 il gravame è

stato intimato unicamente all'Autorità di protezione, che nelle sue

osservazioni del 24 gennaio 2013 ha ribadito le proprie argomentazioni e ha

chiesto la conferma della decisione dell’Autorità di vigilanza.

F. In data 1° gennaio

2013 il ricorso – ora reclamo – è stato trasmesso per competenza alla Camera di

protezione del Tribunale d’appello. Il 30 ottobre 2013 RE 1 ha inviato a questa

Camera ulteriore documentazione a sostegno dell’asserita residenza abituale

della figlia PI 1 in Italia.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti

pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo

diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale CC).

L'autorità giudiziaria di

reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2

cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami

contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni

tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e

minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e,

per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz-

Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa

di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.

Quanto alla procedura

applicabile, nella misura in cui non sia già regolato dagli art. 450 segg. CC

si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della

LTut, pag. 8).

2.

Il reclamo verte

unicamente sul tema della competenza territoriale delle autorità svizzere a

decidere della custodia di PI 1.

2.1

Al fine di verificare

la competenza territoriale delle autorità svizzere, nella decisione impugnata

l’Autorità di vigilanza ha dapprima localizzato la dimora abituale della

ragazza (decisione impugnata, consid. 4, pag. 8-10). Ha osservato che, in

concreto, PI 1 è nata in Svizzera e risulta domiciliata ininterrottamente in

Ticino dal 15 ottobre 1999. All’epoca della decisione, il suo domicilio legale

era a S__________, ove abitava la madre dal dicembre 2011. Nel 2010, la minore

aveva vissuto per un certo periodo assieme ad entrambi i genitori in Italia

(località C__________), pur continuando a frequentare la scuola in Svizzera.

Essendo la ragazza “fortemente legata sia al padre che alla madre”, l’Autorità

di vigilanza ha considerato che “non è possibile localizzare un unico nucleo

affettivo” (decisione impugnata, consid. 4, pag. 9). Ha poi rilevato

l’esistenza di alcuni brevi soggiorni presso la sorellastra, sempre in Ticino e

il desiderio della minore di mantenere la sede scolastica a B__________

nonostante il collocamento al P__________, “verosimilmente per mantenere le

amicizie lì instaurate” (decisione impugnata, consid. 4, pag. 9). Secondo

l’Autorità di vigilanza, dopo essere stata collocata al P__________ ed aver

continuato il suo percorso scolastico a M__________, PI 1 “ha potuto crearsi

delle nuove amicizie, sempre in Ticino” e “si era affidata al sostegno

degli educatori del centro stesso (…), integrandosi in tale realtà”

(decisione impugnata, consid. 4, pag. 9). Vi era poi la prospettiva che la

permanenza in istituto – e, di conseguenza, la dimora in Ticino – perdurasse

per un certo tempo, vista la difficile situazione in cui versava la famiglia.

L’Autorità di vigilanza ha pure osservato che le cure mediche di cui aveva

avuto bisogno per un piede le erano state prestate in Svizzera, ed ha rilevato

come non vi fossero altri elementi – al di là della presenza paterna – che legassero

in qualche modo la minore con il territorio italiano. Di conseguenza, ha

considerato che la sua dimora abituale fosse in Svizzera.

2.2

In seguito, l’Autorità

di vigilanza ha esaminato se nella fattispecie non si fosse creata per PI 1 una

nuova residenza abituale in Italia, essendo la minore stata trattenuta dal padre

al proprio domicilio in tale Stato (decisione impugnata, consid. 5, pag.

10-12). Rilevando come “entrambi i genitori sono stati privati del diritto

di custodia sulla figlia” (ciò che comporta pure la perdita della facoltà

di determinarne il luogo di residenza) e che “il padre l’ha trattenuta

illecitamente presso il proprio domicilio”, l’Autorità di vigilanza ha

osservato che in tali casi il minore non acquisisce una nuova residenza

abituale e il suo soggiorno rimane precario “finché esiste una possibilità

di rientro del minore presso il titolare del diritto di custodia” – nel

caso concreto, l’autorità tutoria – ovvero “fintanto che il genitore leso

nel suo diritto di custodia si adopera seriamente per ottenere il rientro del

minore, ciò che impedisce la creazione di una nuova residenza abituale”

(decisione impugnata, consid. 5, pag. 11). Secondo l’Autorità di vigilanza, “la

procedura presso la CTR è stata iniziata ed è proseguita quando la minore era

domiciliata in Ticino e vi frequentava la scuola, avendo dei chiari punti di

riferimento e degli affetti sul nostro territorio”, ragion per cui ha

ritenuto l’agire della Commissione tutoria del tutto legittimo e la competenza

delle autorità svizzere data in concreto (decisione impugnata, consid. 5, pag.

11-12).

2.3

L’Autorità di

vigilanza ha poi rilevato che RE 1 “non comprova minimamente il domicilio in

Italia, né che vi fossero misure in tale nazione né di aver segnalato il caso

alle autorità italiane” (decisione impugnata, consid. 6, pag. 12). Infine,

gli ha rimproverato un comportamento abusivo dal profilo processuale, nella

misura in cui il vizio lamentato – ovvero la presunta incompetenza territoriale

della Commissione tutoria – è stato evocato solo nell’ambito del ricorso, e mai

in precedenza dinnanzi alla stessa. Al contrario, nell’ambito della procedura

davanti alla Commissione tutoria RE 1 ha chiesto un ampliamento dei suoi

diritti di visita, riconoscendole dunque implicitamente una competenza

decisionale (decisione impugnata, consid. 6, pag. 12).

2.4

Nel merito, l’Autorità

di vigilanza ha pienamente confermato le conclusioni della CTR, dando immediata

esecutività alla pronuncia e caricando tasse e spese al ricorrente (decisione

impugnata, consid. 7-14, pag. 13-18).

3.

Nel proprio reclamo RE

1.

critica le conclusioni dell’Autorità di vigilanza in relazione alla

competenza giurisdizionale delle autorità svizzere. Secondo l’insorgente, “al

momento dell’intervento della CTR__________, la minore PI 1 e il di lei padre,

cittadini Italiani, erano residenti in Italia, insieme alla di lei madre: in

quel periodo PI 1 frequentava la scuola Svizzera, e, dopo aver fatto colazione

a casa propria a C__________ si recava a scuola in Svizzera rientrando a casa

in Italia al termine delle lezioni”, circostanze di cui la Commissione

tutoria era a conoscenza (reclamo, pag. 1-2). Egli rileva che tale situazione

si protrae sin dal 1999 e che la figlia non ha in realtà mai abitato in

Svizzera, in quanto “il domicilio le serviva semplicemente per frequentare

la scuola di quello stato” (reclamo, pag. 2). Pertanto, al di là delle ore

trascorse alla scuola media di B__________, il centro degli affetti di PI 1 era

in Italia, a C__________: irrilevante, ai fini della determinazione della

residenza abituale, il luogo ove è stata oggetto di cure al piede o i brevi

soggiorni trascorsi in Svizzera (reclamo, pag. 2).

Inoltre, contrariamente a

quanto affermato dall’Autorità di vigilanza, RE 1 sostiene di aver eccepito la

questione dell’incom-petenza territoriale già dinnanzi alla Commissione

tutoria, nel suo scritto datato 21 giugno 2012. In seguito la questione non è più stata affrontata in quanto si è preferito concentrarsi sul

merito, ovvero sulla necessità di PI 1 di riprendere una vita normale

all’interno del suo nucleo familiare (reclamo, pag. 3-4).

Riassumendo, l’insorgente

ribadisce che la figlia “è residente in Italia fin dal 1999, ha frequentato in Italia la scuola materna, al momento dell’intervento della CTR__________

abitava e aveva i propri affetti in Italia a C__________, paese nel quale si

volgeva la sua vita di relazione, tranne nelle sole ore scolastiche”: di

conseguenza, la sua residenza abituale deve essere localizzata in Italia e “il

procedimento è quindi affetto da nullità ab origine e perciò insanabile”

(reclamo, pag. 5). RE 1 postula dunque l’accoglimento del reclamo e

l’annullamento della decisione impugnata “perché avalla la Decisione della

CTR__________ la quale non ha giurisdizione per decidere sulle vicende di

minori che non hanno dimora abituale in altro stato ai sensi e per gli effetti

della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961” (reclamo,

pag. 6).

4.

Ai sensi dell’art.

85.

cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la

competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il

riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia

di protezione dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19

ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,

l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di

misure di protezione dei minori (RS 0.211.231.011).

In tale

materia, prima dell’entrata in vigore di tale accordo, il diritto

internazionale privato svizzero rinviava alla Convenzione dell’Aia del 5

ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in

materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01). E’ quindi a tale

Convenzione che occorre continuare a riferirsi nei rapporti con gli Stati che

non hanno ratificato l’accordo del 1996, quali l’Italia (cfr. STF 5A_809/2012

dell’8 gennaio 2013, consid. 2.3.1; STF 5A_440/2011 del 25 ottobre 2011,

consid. 2.1a e riferimenti; Messaggio concernente l’attuazione delle

convenzioni sul rapimento internazionale di minori nonché l’approvazione e

l’attuazione delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli

adulti del 28 febbraio 2007, FF 2007 2369, pag. 2407).

4.1

Giusta

l’art. 1 della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, le autorità – sia giudiziarie

che amministrative – dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono

competenti (con riserva delle disposizioni degli art. 3, 4 e 5 cpv. 3 della

Convenzione) a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni

dello stesso.

Determinante non è quindi

il domicilio, nemmeno il domicilio civile, bensì la dimora abituale del

minorenne. La Convenzione non definisce tale criterio di collegamento.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la nozione di dimora abituale

deve essere determinata in maniera autonoma; essa si fonda su una situazione di

fatto ed implica la presenza fisica della persona in un dato luogo. Determinante

è il centro effettivo della vita del minorenne e delle sue relazioni, ragion

per cui, oltre alla presenza fisica del minore, devono essere presi in

considerazione altri fattori che permettano di dedurre che tale presenza non è

di carattere temporaneo o occasionale, e che la dimora del minore è espressione

di una certa integrazione nell’ambiente sociale e familiare; sono in particolare

determinanti la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno

sul territorio o dello spostamento della famiglia, la nazionalità del minore,

il luogo e le condizioni di scolarizzazione, le conoscenze linguistiche così

come i rapporti familiari e sociali del minore (STF 5A_889/2011 del 23 aprile

2012, consid. 4.1.2; DTF 129 III 288 consid. 4.1).

Tale luogo

può risultare tanto dalla durata di fatto della dimora e dei legami che ne

derivano, quanto dalla durata prevista della dimora e dall'integrazione che ci

si attende. Un soggiorno di sei mesi crea – per principio – una residenza abituale,

ma una residenza può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del

luogo di soggiorno, se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente

centro d'interessi (STF 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1;

5A_440/2011 del 25 ottobre 2011, consid. 2.2;5A_665/2010 del 2 dicembre 2010,

consid. 4.1;5A_650/2009 dell'11 novembre 2009, consid. 5.2 con rinvii;

5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4.1.2).

La dimora

abituale deve essere definita individualmente per ogni persona. Tuttavia,

quella di un figlio coincide di norma con il centro della vita di un genitore almeno;

trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, sono decisivi quali indizi

della sua dimora abituale le sue relazioni familiari con il genitore cui egli è

affidato (STF 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1;5A_650/2009

dell'11 novembre 2009, consid. 5.2; DTF 129 III 288 consid. 4.1; A_650/2009

dell'11 novembre 2009, consid. 5.2;5A_427/2009 del 27 luglio 2009, consid.

3.

).

4.2

Le

autorità dello Stato di dimora abituale del minore sono competenti ai sensi della

Convenzione anche qualora il figlio cambi residenza abituale pendente causa. In

simili eventualità il principio della perpetuatio fori, secondo cui il

tribunale competente per territorio al momento della litispendenza rimane tale

seppure i fatti cui si fonda la sua competenza mutino in seguito, non si

applica se la nuova dimora abituale si trova in uno Stato contraente (RtiD

I-2010 pag. 833 consid. 3d; sentenza I CCA 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid.

6; sentenza I CCA 11.2010.83 del 6 ottobre 2011, consid. 6; STF 5A_220/2009 del

30.

giugno 2009, consid. 4.1.1).

Se il

trasferimento della dimora abituale avviene mentre è pendente un appello –

avviene cioè quando la procedura è pendente dinnanzi ad un’autorità con potere

di esame libero sia in fatto che in diritto – l'autorità di appello perde la

competenza per statuire sulle misure di protezione (DTF 132 III 586 consid.

2.2.4

e 2.3.1; v. STF 5A_131/2011 del 31 marzo 2011, consid. 3.3.1 e

5A_622/2010 del 27 giugno 2011 consid. 3; v. anche sentenza I CCA 11.2010.83

del 6 ottobre 2011, consid. 2c).

5.

In concreto, solleva più di un interrogativo l’accertamento delle istanze precedenti

secondo cui la dimora abituale di PI 1 era in Svizzera.

La

problematica dello Stato di residenza della minore è stata evocata sin dalla

prima segnalazione del caso alla Commissione tutoria ad opera della direzione

della scuola media di B__________ (“l’allieva risiede (in modo illecito?)

oltre confine. Ufficialmente PI 1 risiede a C__________, ma alcune voci

ufficiose pervenute in direzione mi fanno supporre che la situazione legata al

domicilio non sia così semplice e trasparente”, cfr. lettera 17 maggio

2010).

I pubblici

registri svizzeri riportano che dal 15 ottobre 1999 PI 1 è ininterrottamente

domiciliata in Svizzera: dapprima a L__________ (dal 1999 al 2006), in seguito

a M__________ (sino al marzo 2012), quindi a S__________ (dal mese di aprile

2012.

sino ad oggi; cfr. doc. 4 Autorità di vigilanza; www.movpop.ti.ch), analogamente

alla madre CO 2.

In base ai

documenti dell’Anagrafe italiana prodotti dall’insorgente, risulta invece che

dal 28 settembre 1999 PI 1 risiede in Italia, a C__________, in provenienza da

A__________ (cfr. certificato di residenza del 28 agosto 2012). Dal 2001 al 2004 ha frequentato l’asilo a C__________ (cfr. dichiarazione del Dirigente scolastico del 9 ottobre

2012). Non emerge dagli atti dove abbia frequentato le scuole elementari,

mentre dal settembre 2009, PI 1 frequenta la scuola media in Svizzera, a B__________.

Nonostante

la contraddizione tra i registri svizzeri e italiani, le risultanze istruttorie

sembrano indicare chiaramente che, prima del suo collocamento al P__________, PI

1.

abitava in Italia assieme alla madre e al padre: “la famiglia vive in

Italia, appena dopo il confine di C__________” (valutazione

socio-ambientale svolta dall’Ufficio delle famiglie e dei

minorenni del 24 maggio 2011, pag. 2); “premesso che (…) malgrado il

domicilio legale si trovi su territorio ticinese, PI 1 risieda di fatto in

Italia (C__________) con entrambi i genitori” (decisione 18 febbraio e 3

novembre 2011 della Commissione tutoria; decisioni supercautelari 17 novembre

2011, 16 dicembre 2011 e 23 gennaio 2012 della Commissione tutoria).

Si può

concludere che PI 1, al momento del collocamento, nel novembre 2011, viveva

dunque stabilmente a C__________ con il padre (in base all’Anagrafe italiana,

dal 24 maggio 2008 cfr. certificato di residenza del 28 agosto 2012) e con la

madre, CO 2.

Quest’ultima,

nonostante risultasse domiciliata in Svizzera dal 15 ottobre 1999 (cfr. doc. 5

Autorità di vigilanza; www.movpop.ti.ch), sul suolo elvetico disponeva

unicamente di una casella postale a C__________ (cfr. e-mail Commissione tutoria

del 27 gennaio 2011): è invece rimasta in Italia sino alla separazione da RE 1,

per poi trasferirsi in Svizzera ad inizio 2012 (dapprima a S__________ e quindi

a M__________, cfr. verbali udienze di discussione 1 dicembre 2011 e 16

febbraio 2012), quando PI 1 era già collocata al P__________. La

minore è rimasta al P__________ sino al 17 giugno 2012.

Già alla

luce di quanto sopra il reclamo va accolto, non sussistendo la competenza delle

autorità di protezione svizzere, difettando la residenza abituale della minore

in Svizzera già al momento in cui vennero prese le contestate misure di

protezione.

A tale

riguardo non si può rimproverare all’insorgente – come fatto dall’Autorità di

vigilanza – un comportamento abusivo dal profilo processuale nell’eccepire la

questione dell’incompetenza territoriale. Da un lato, infatti, non è corretto

l’accertamento secondo cui ciò sia avvenuto soltanto in pendenza di ricorso: dagli

atti risulta che il tema era già stato sollevato dal legale dell’insorgente con

lo scritto 21 giugno 2012 indirizzato alla Commissione tutoria (cfr. doc. 8

allegato al ricorso), che si è tuttavia incrociato con la decisione contestata,

di pari data. Da ciò non si può dunque inferire la volontà dell’insorgente di

prevalersi di tale eccezione solo una volta noto l’esito della causa, in

funzione della propria soccombenza.

Dall’altro

lato, l’autorità deve esaminare d’ufficio ad ogni stadio della causa la propria

competenza a statuire, non potendo pretendere – come fatto in concreto - che il

silenzio delle parti valga come incondizionata costituzione in giudizio ai

sensi dell’art. 6 LDIP, la cui applicabilità è limitata alle controversie in

materia patrimoniale.

6.

Comunque,

anche se si volesse considerare che a suo tempo fosse data una competenza delle

autorità svizzere, ciò non è sicuramente più il caso oggi.

Come già evocato, domenica

17.

giugno 2012, al termine di un diritto di visita presso il padre, PI 1 non ha

più fatto rientro al P__________. Da quel momento – pur risultando

dai pubblici registri svizzeri ancora domiciliata legalmente presso la madre in

Svizzera – la minore risiede effettivamente in Italia, presso il padre,

e per il secondo anno scolastico consecutivo è iscritta all’Istituto statale di

Istruzione superiore “Città di L__________”, che frequenta regolarmente (cfr.

certificati 9 novembre 2011 e 3 ottobre 2013; doc. 9, dichiarazione 16 ottobre

2012.

del dirigente scolastico e del coordinatore di classe).

Anche volendo seguire il

ragionamento dell’Autorità di vigilanza, che ha considerato il soggiorno di PI

1.

in Italia come illecito – poiché era stata trattenuta dal padre alla fine di

un diritto di visita, contrariamente a quanto disposto dalla Commissione

tutoria – va ricordato che tale modo di fare non impedisce alla minore di

acquisire una nuova residenza abituale in tale Stato, se il titolare

del diritto di custodia non si adopera per far rientrare il minore ai sensi della

Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di

minori del 25 ottobre 1980 (cfr. DTF 125 III 301, consid. 2b/cc). In concreto,

non risulta che – benché le decisioni della Commissione tutoria e dell'Autorità

di vigilanza fossero immediatamente esecutive e l'eventuale gravame privato di

effetto sospensivo – nessuno abbia mai intrapreso nulla in tal senso. Di

conseguenza, la dimora abituale della ragazza non si troverebbe comunque

(più) sul suolo elvetico.

In assenza

di una dimora abituale in Svizzera, e non vigendo il principio della perpetuatio

fori, questa Camera – autorità di reclamo munita di pieno

potere cognitivo (art. 450a CC) – non disporrebbe in ogni caso di alcuna

competenza decisionale nel merito ai sensi della giurisprudenza evocata in

precedenza.

7.

Il reclamo di RE 1 va di conseguenza accolto.

Il giudizio

odierno impone di riformare la decisione impugnata nel senso di dichiarare

accolto il gravame, con conseguente annullamento della decisione 21 giugno 2012

dell'allora Commissione tutoria regionale __________.

Gli oneri processuali

seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze – ossia che le autorità di

protezione svizzere sono state indotte ad adottare provvedimenti d'urgenza a

salvaguardia di una minore che per un certo periodo ha frequentato comunque la

scuola in Svizzera e l'istituto scolastico aveva segnalato la necessità di un intervento

a sua tutela – si rinuncia eccezionalmente ad un loro prelievo. Non vengono

inoltre assegnate ripetibili, non essendo state richieste. Il giudizio odierno

impone pertanto anche di riformare il dispositivo su tasse e spese della

decisione dell'allora Autorità di vigilanza sulle tutele.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è accolto

e la sentenza impugnata è così riformata:

1. Il

ricorso è accolto, di conseguenza la decisione del 21 giugno 2012 della

Commissione tutoria regionale __________ è annullata.

2. Non

si riscuotono tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

Per

il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

2. Non si riscuotono

tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la procedura in

oggetto.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.