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Decisione

9.2013.49

Rapimento internazionale di minori

16 ottobre 2013Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il __________ 2011 a Lugano. La madre, CV 1 (__________1969),

è cittadina svizzera, mentre il padre, IS 1 (__________.1966) è cittadino britannico/irlandese.

Essi non sono sposati.

B. IS 1

e CV 1 si sono conosciuti a Londra nel novembre del 2009. In quel periodo – e dal 2008 – CV 1 era domiciliata in Florida, dove risiedeva con l'allora

marito J__________ C__________. Essa è proprietaria di due appartamenti a S__________

(Florida), dove dal 1980 trascorre diversi mesi l’anno. La relazione tra IS 1 e

CV 1 si è svolta a distanza: essi si incontravano negli Stati Uniti o in Inghilterra.

Nell’aprile 2010 è stata concepita PI 1. Il divorzio della convenuta dal precedente

marito è stato pronunciato il 21 ottobre 2010.

Il 27

ottobre 2010 CV 1 è giunta in Svizzera. La nascita di PI 1 è quindi avvenuta a

Lugano il __________ 2011 alla presenza di IS 1, che era ivi rimasto dal 16

dicembre 2010 al 14 gennaio 2011, riconoscendo la bambina alla nascita.

Il 14

febbraio 2011 CV 1 ha acquistato un immobile a W__________ (Regno Unito), nella

periferia di Londra. IS 1 è tornato in Ticino in visita alla figlia per qualche

giorno all’inizio di marzo 2011 e nel mese di aprile 2011.

C. Il 3

maggio 2011 CV 1 insieme alla madre e alla figlia si sono trasferite, in auto,

in Inghilterra. Non essendo ancora arredata la casa acquistata, hanno tutte

risieduto per un periodo all’Hotel __________ a Londra, fino al trasferimento

nella nuova abitazione.

Nel mese

di luglio e nel mese di ottobre 2011 CV 1 e la figlia hanno trascorso le vacanze

in Francia, nell’abitazione che la famiglia possiede da oltre trent’anni.

D. Tra il mese di maggio e il mese di agosto 2011 le parti hanno

iniziato la convivenza nella casa acquistata dalla convenuta a W__________. Il

rapporto tra IS 1 e CV 1 si è presto deteriorato e le parti hanno convenuto un

periodo di vacanza che madre e figlia avrebbero trascorso in Florida. Esse sono

quindi partite il 15 novembre 2011, per un periodo di circa due mesi.

E. Il

20 gennaio 2012 CV 1 ha comunicato a IS 1 di voler rientrare a Londra ma di non

desiderare riprendere la convivenza. Gli ha quindi chiesto di lasciare la sua

abitazione.

Dal 10 febbraio 2012 CV 1 e PI 1 sono andate a vivere a Lugano da R__________

U__________, rispettivamente madre di CV 1 e nonna della bambina. Dal 1° giugno

2012 madre e figlia risiedono in un appartamento preso in locazione a Lugano.

F. In

data 23 marzo 2012 CV 1 ha presentato alla Pretura di __________ un’istanza di

misure cautelari per ottenere il mantenimento di PI 1 e la regolamentazione dei

diritti di visita tra padre e figlia. Con ordinanza 26 marzo 2012 il Pretore ha

respinto la richiesta in via supercautelare e ha assegnato un termine di 30

giorni a IS 1 per presentare le proprie osservazioni e un identico termine alla

Commissione tutoria regionale __________ per trasmettere eventuali incarti

riguardanti la minore. Ha pure fissato un’udienza per l’11 giugno 2012. Dopo

aver ricevuto una risposta in lingua inglese, il Pretore ha respinto la

richiesta di IS 1 di tradurre gli atti in italiano, come pure gli ha ordinato

di designare un recapito in Svizzera e di comunicare quali eventuali procedure

fossero state avviate in Inghilterra, rispettivamente l’eventuale inoltro di un

procedimento per rapimento internazionale. Parallelamente il Pretore ha fissato

un termine a CV 1 per comunicare il nome del pediatra di PI 1 e di terzi (asili

nido o altre strutture) che potessero fornire informazioni utili sullo stato di

salute della bambina. Nel contempo ha disposto, in via supercautelare, un

mandato all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ di organizzare

una o più visite domiciliari per accertare lo stato di accudimento di PI 1,

come pure di verificare se vi fosse la necessità di istituire ulteriori misure

di protezione.

Il 15

maggio 2012 CV 1 ha presentato un’istanza al Pretore per accertare, in via supercautelare,

il diritto di custodia esclusivo sulla figlia. Il Pretore ha respinto l’istanza

e ha citato le parti il 18 giugno 2012 per il contraddittorio.

L’udienza

dinnanzi al Pretore di __________ è avvenuta il 18 giugno 2012 alla sola

presenza di CV 1, non essendo invece comparso IS 1, né un legale che lo rappresentasse.

Il Pretore ha quindi ordinato a quest’ultimo di documentare, nel termine di 20

giorni, la sua situazione di redditi e spese. Con ordinanza 19 giugno 2012 ha quindi notificato a IS 1 il verbale d’udienza del giorno precedente, assegnando un termine

ultimo di dieci giorni per designare un recapito in Svizzera.

In data

11 luglio 2012 il Pretore di __________ ha sospeso la procedura in considerazione

di una comunicazione ricevuta dall’Ufficio federale di giustizia, sezione diritto

internazionale privato, Berna, in merito alla pendenza di un procedimento di

rapimento internazionale.

G. In

data 12 novembre 2012 IS 1 ha presentato presso la prima Camera civile del Tribunale

d’appello un'istanza di rientro dei minori a seguito di rapimento, corredata da

una copiosa documentazione. Contestualmente ha istato per la concessione del gratuito

patrocinio da parte dell'avv. P__________, (che allora lo patrocinava). Con

decreto 14 novembre 2012 il presidente della suddetta Camera ha impartito un termine

di 10 giorni a IS 1 per produrre un elenco preciso dei suoi redditi, della sua

sostanza e del suo fabbisogno, decorso il quale la richiesta di gratuito patrocinio

non sarebbe stata presa in considerazione. È quindi stata disposta una

mediazione e quale mediatrice è stata nominata l’avv. TERZ 1. In data 26 novembre 2012 la patrocinatrice dell’istante ha trasmesso la documentazione fiscale e

uno scritto del fiscalista dell’istante. Ulteriore documentazione è stata trasmessa

il 13 dicembre 2012.

Con

istanza 13 dicembre 2012 IS 1 ha chiesto, in via cautelare, di obbligare CV 1 a depositare i documenti di legittimazione della figlia, per evitare un suo trasferimento

all’estero. La medesima istanza, accolta in via supercautelare il 17 dicembre

2012, è stata respinta dalla prima Camera civile con decisione 28 dicembre

2012.

H. Dal

1° gennaio 2013 l'incarto è stato trasmesso per competenza alla scrivente Camera

di protezione.

Con

scritto 17 gennaio 2013 la mediatrice ha informato questa Camera che la mediazione

non era andata a buon fine.

I. Con decreto 25 gennaio 2013 questa Camera ha assegnato a CV 1 un

termine scadente il 13 febbraio 2013 per presentare la risposta scritta. Nel

contempo ha nominato a PI 1 quale curatrice l’avv. CURA 1.

In data 13 febbraio 2013 CV 1 ha presentato la propria risposta, contestando in parte quanto sostenuto dall’istante e allegando numerosi documenti.

L. All’istante

è stato quindi concesso, con decreto 21 febbraio 2013, un termine non

prorogabile sino al 18 marzo 2013 per presentare una eventuale replica scritta.

Con scritto 28 febbraio 2013 la patrocinatrice dell’istante avv. P__________

ha comunicato di aver rescisso il suo mandato di patrocinio, trasmettendo poi

il 12 aprile 2013 la sua nota d'onorario e spese, per complessivi fr.

12'754.40, “per la tassazione nel caso di concessione di assistenza

giudiziaria” a IS 1.

Il 1° marzo

2013 il presidente di questa Camera ha quindi assegnato un termine fino all’11

marzo 2013 per comunicare il nominativo del nuovo rappresentante legale, oltre

il quale la Camera avrebbe nominato un patrocinatore d’ufficio.

Non

avendo ossequiato il termine, con decreto 14 marzo 2013 è stata designata da

questo Tribunale l’avv. PR 1 quale patrocinatrice d’ufficio di IS 1. La nuova

rappresentante dell’istante ha immediatamente presentato una domanda di proroga

del termine di 60 giorni per presentare l’allegato di replica. Con decreto 18

marzo 2013 il termine è stato quindi spostato al 17 maggio 2013. Su richiesta

dell’istante, con decreto 2 maggio 2013, il suddetto termine è stato nuovamente

prorogato al 17 giugno 2013.

La

replica è infine stata trasmessa a questa Camera il 17 giugno 2013, con contestuale

richiesta di estensione dell'istanza del gratuito patrocinio da parte dell'avv.

PR 1. Alla stessa sono stati allegati ancora parecchi documenti.

M. Trasmessa

la replica, con decreto 20 giugno 2013 alla convenuta è stato fissato un

termine fino all’11 luglio 2013 per presentare un eventuale allegato di

duplica.

La duplica

è stata pertanto inoltrata l’11 luglio 2013, con allegati ancora alcuni documenti.

N. Frattanto,

con istanza supercautelare 24 giugno 2013, IS 1 ha chiesto nuovamente di vietare a CV 1 di lasciare la Svizzera con la figlia, come pure di farle

obbligo di depositare i documenti di identità. Gli ordini avrebbero dovuto

essere impartiti con la comminatoria dell’art. 292 CP. Le risposte della

curatrice CURA 1 e della convenuta sono state inoltrate a questa Camera l’8

luglio 2013. Entrambe hanno postulato la reiezione dell’istanza supercautelare,

reputando che non vi fossero elementi concreti a supporto della richiesta di IS

1. L’istanza è stata respinta da questo Tribunale con decisione 12 luglio 2013.

O. Tramite

ordinanza 30 luglio 2013 le parti e la curatrice sono state convocate

all’udienza di discussione il 6 settembre 2013.

L’udienza si è svolta con la presenza delle parti, dei loro patrocinatori

e della curatrice della minore.

P. In

data 9 ottobre 2013 l’avv. TERZ 1 (che ha gestito la mediazione) e in data 10 ottobre

2013 l’avv. CURA 1 (rappresentante della minore) hanno presentato le loro rispettive

note professionali. L’avv. TERZ 1 per un importo di fr. 1'976.-, l’avv. CURA 1

per un totale di fr. 1'695.-. L'avv. PR 1 (patrocinatrice di IS 1) ha dal canto

suo presentato il 9/11 ottobre 2013 la sua nota professionale per complessivi fr.

17'610.- chiedendo in via principale la tassazione della nota in caso di

concessione del gratuito patrocinio e in via subordinata postulando ripetibili

per tale importo e per altre spese del suo assistito.

Le

suddette note professionali sono state notificate alle parti con la fissazione

di un termine scadente il 16 ottobre 2013 per eventuali osservazioni.

Con

scritto del 15 ottobre 2013 CV 1 ribadisce la propria opposizione alla concessione

del gratuito patrocinio a IS 1 e contesta la sua domanda di attribuzione di ripetibili.

Ha per contro dichiarato di non avere osservazioni da formulare alle note d'onorario

della mediatrice e della rappresentante della minore.

Considerato

Considerandi

1.

Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti

all'estero, la persona a cui è affidata la custodia può chiederne il rientro,

davanti alle autorità svizzere, valendosi di due trattati internazionali: la

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul

ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la

Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (CArap) (RS

0.211.230

), invocata dall'istante. Entrambi gli accordi, cui è parte anche

la Gran Bretagna, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente

analoghe. In Svizzera l'art. 4 LF-RMA prevede che investita di una richiesta di

rientro sia anzitutto l'autorità centrale della Confederazione, ovvero

l'Ufficio federale di giustizia (art. 1 cpv. 1 LF-RMA), il quale “può avviare

una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la

consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole”.

Se il tentativo fallisce, competente per statuire sul ritorno come

giurisdizione unica è il Tribunale superiore del Cantone nel quale il minore

dimora al momento in cui è presentata la domanda (art. 7 cpv. 1 LF-RMA). In

virtù dell’art. 48 lett. f n. 6 LOG, questa Camera è competente per adottare,

quale unica istanza cantonale, le decisioni ai sensi della Legge federale sul

rapimento internazionale dei minori del 21 dicembre 2007 e sulle Convenzioni

dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. La procedura applicabile è

quella sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA).

2.

Il

Tribunale adito con una domanda di ritorno avvia preliminarmente una procedura

di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria

del minore o di facilitare una soluzione amichevole del contenzioso, a meno che

non vi abbia già provveduto l'autorità centrale (art. 8 cpv. 1 LF-RMA). Ciò non

risultando essere avvenuto nel caso in esame, la competente Camera del

Tribunale d'appello ha disposto essa medesima un tentativo di conciliazione per

opera di una mediatrice, che il 17 gennaio 2013 ha accertato l'impossibilità di conciliare le

parti. Alla figlia è stata quindi designata una curatrice di rappresentanza

(art. 9 cpv. 3 LF-RMA). PI 1 non avendo nemmeno due anni, non ne è occorsa

invece l'audizione (art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid. 2.3. e 2.4).

Questa Camera ha, nel seguito, assegnato un termine alla convenuta CV 1 per

presentare la risposta scritta, poi sopraggiunta per il tramite di un patrocinatore

il 13 febbraio 2013. Considerata la mole di documenti prodotti da entrambe le

parti, questa Camera ha disposto un ulteriore scambio di allegati scritti, che

ha sostituito la possibilità per le parti di replicare e duplicare durante

l’udienza di discussione avvenuta il 6 settembre 2013. La procedura si è

protratta più a lungo del tempo usuale poiché alla ricezione della risposta

della convenuta, la patrocinatrice dell’istante ha rescisso il mandato e la

nuova rappresentante (nominata d’ufficio) ha dovuto esaminare l’incarto e la

copiosa documentazione.

3.

La

citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale

dei minori tende, in primo luogo, “ad assicurare il ritorno immediato dei

minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente”

(art. 1 lett. a). Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è

considerato illecito “quando avviene in violazione di un diritto di custodia

attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o

congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora

abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno”

(art. 3 lett. a). Tale diritto “può segnatamente discendere da un'attribuzione

per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo

vigente secondo il diritto di questo Stato” (art. 3 in fine).

Il

trasferimento di un minorenne è “illecito” nel senso dell'art. 3 lett. a della

menzionata Convenzione quando il minorenne sia portato via dallo Stato nel

quale ha “la dimora abituale” e il trasferimento avvenga in violazione del

diritto di custodia che compete al titolare (v. DTF 133 III 696 consid. 2). Né

la citata Convenzione dell'Aia né la LF-RMA, entrata in vigore il 1° luglio

2009, precisano la nozione di “dimora abituale”. Secondo giurisprudenza il

concetto va interpretato in modo autonomo.

Determinante è il centro effettivo della vita del minorenne e delle sue

relazioni. Tale luogo può risultare tanto dalla durata della residenza e dei

legami che ne derivano, quanto dalla durata della residenza prevista e

dall'integrazione che ci si attende. Un soggiorno di sei mesi crea – per

principio – una residenza abituale, ma una residenza può diventare “abituale”

anche subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se è destinata a essere

durevole e a sostituire il precedente centro d'interessi.

La

residenza abituale si definisce in base a elementi esteriori e va definita per

ciascuno singolarmente. Quella di un figlio coincide, di regola, con il centro

di vita di un genitore almeno. Trattandosi di un neonato o di un bambino

piccolo, indizio decisivo sono le relazioni familiari con il genitore cui egli

è affidato; i legami di una madre con un paese comprendono, generalmente, anche

il figlio (DTF 129 III 288 consid. 4.1;

sentenze del Tribunale federale 5A_119/2011 del 29 marzo 2011 consid. 6.2.1.1,

in RtiD 2011 II pag. 813;5A_650/2009 dell’11 novembre 2009, consid.

5.

, in: SJ 2010 I 193).

4.

Per stabilire se vi sia stato un

illecito trasferimento ai sensi dell’art. 3 lett. a della citata Convenzione

dell’Aia (CArap) occorre quindi, in primo luogo, accertare dove PI 1 aveva la

sua residenza abituale al momento della partenza dall’Inghilterra, avvenuta, come

ammesso da entrambe le parti il 15 novembre 2011 (cfr. istanza pag. 6

all’inizio, risposta pag. 10 punto 1.12).

4.1.1

L'istante

sostiene che la dimora abituale di PI 1 nel periodo immediatamente precedente

al suo trasferimento in Svizzera si trovava a W__________ (GB), dove CV 1 aveva

acquistato una casa con il desiderio di stabilirsi durevolmente.

La

convenuta dal canto suo eccepisce di non aver mai desiderato trasferirsi stabilmente

in Inghilterra con la figlia, rilevando di avervi peraltro soggiornato solo per

pochi mesi (dal 3 agosto al 15 novembre 2011, cfr. risposta pag. 6). Quanto

all’abitazione acquistata a W__________, non sarebbe stata destinata ad abitazione

principale, bensi costituiva esclusivamente un investimento immobiliare (cfr. risposta,

pag. 6).

L’istante,

in replica, insiste invece che CV 1 aveva intenzione di trasferirsi durevolmente

a Londra con lui e la figlia, per iniziare una vita comune e che ciò emergerebbe

da numerosi scritti prodotti. Egli contesta che l’acquisto della casa da parte

di CV 1 sia stato eseguito come investimento e sostiene che dalla polizza

assicurativa della casa (doc. I) risulta che si tratta di una residenza che la

famiglia desidera occupare regolarmente e non di un’abitazione secondaria.

In

definitiva, secondo l’istante, la residenza abituale della figlia al momento

della sua partenza era a Londra, mentre per la convenuta, PI 1, nata a Lugano

da madre domiciliata negli Stati Uniti, poteva avere il suo domicilio

unicamente negli Stati Uniti. A suo dire, infatti, “un infante di meno di due

anni che rientra per la prima volta negli Stati Uniti con la madre titolare di

una Green Card ha lo stesso statuto della madre, ossia residente USA” (duplica,

pag. 6, con riferimento al doc. 124).

4.1.2

Dagli

atti emerge che CV 1 e la figlia hanno abitato a Londra dal 3 maggio 2011 (cfr.

doc. 15 e 16) al 15 novembre 2011 (cfr. doc. 21). Le parti sono in contrasto invece

sul momento in cui l’istante si sarebbe trasferito a W__________ nella casa acquistata

dalla convenuta: IS 1 sostiene che si trasferirono già nel marzo 2011 (cfr.

istanza pag. 5), o a febbraio 2011 dopo l’acquisto (cfr. replica, pag. 11)

mentre CV 1 riconosce che egli la raggiunse ai primi di agosto 2011 (cfr.

risposta pag. 6, duplica, pag. 7). Di sicuro quindi le parti e la bambina hanno

risieduto assieme a W__________ per almeno tre mesi e mezzo (da inizio agosto

al 15 novembre 2011).

Fatta

eccezione per due vacanze in Francia (in luglio e ottobre 2011, di 12, rispettivamente

8.

giorni – doc. 19 e 20 -), PI 1 ha risieduto in Inghilterra stabilmente dal 3

maggio al 15 novembre 2011, per oltre sei mesi, durata di per se sufficiente

per stabilire la propria dimora abituale (cfr. sopra consid. 3).

4.1.3

CV 1

conferma di essere stata innamorata di IS 1 e di aver desiderato creare una

famiglia insieme, tuttavia sostiene di non aver mai avuto l’intenzione di

trasferirsi a Londra (duplica, pag. 4). Essa afferma che l’ex compagno presenta

un carattere violento e mitomane e per questo motivo “voleva tornare a casa,

negli Stati Uniti” (duplica, pag. 6). Peraltro per dimostrare la natura di IS 1

la convenuta ha prodotto alcuni scritti dove è stata insultata e offesa (ad es.

doc. 133 e 140, citati a pag. 11 della duplica). Dopo la sua partenza verso gli

Stati Uniti, CV 1 aveva permesso a IS 1 di rimanere temporaneamente

nell’abitazione di W__________ finché non avesse trovato una nuova soluzione

(doc. 73).

La

convenuta contesta quindi di aver convissuto con l’istante (duplica, pag. 12).

A suo dire essi avrebbero avuto semplicemente una relazione, durante la quale

lei si spostava tra la Francia e l’Inghilterra, pensando di avere ancora la

residenza negli Stati Uniti.

4.2

Dall’esame della documentazione e dalle dichiarazioni delle parti

(cfr. istanza pag. 5, duplica pag. 4) emerge tuttavia la loro chiara volontà di

vivere insieme e costruire una famiglia (cfr. ad esempio doc. MM, doc. UU).

D’altra parte la convenuta aveva acquistato una casa, intestata a suo nome

(cfr. doc. 8) e nei suoi atti indicava l’indirizzo di W__________ quale suo

indirizzo (confronta ad esempio doc. 18, 19, 20, doc. M). Leggendo i biglietti

e i messaggi di posta elettronica inviati all’istante, appare chiaramente il

desiderio di CV 1 di vivere a Londra. La sua volontà emerge ad esempio dal

biglietto inviato il 20 agosto 2010, nel quale CV 1 aveva sostenuto di non

vedere l’ora di andare a Londra per iniziare la loro vita e una meravigliosa avventura

insieme (doc. BB). Questa volontà trova conferma nel doc. MM, un messaggio di

posta elettronica da lei trasmesso all’istante in data 8 settembre 2010, prima

che nascesse la figlia: “ l’unica cosa che ho sempre voluto e vorrei per

NOI, è di essere una Famiglia. La casa di B__________ era all’orizzonte nelle

ultime tre settimane, e dal momento che l’hai vista e hai detto come ti sei

sentito in merito, ho fatto tutto il possibile e il necessario da parte mia affinché

questo sogno diventasse una realtà. Ho cercato case negli ultimi tre mesi,

conosco ogni proprietà sul mercato di Londra in internet e non l’ho fatto

perché non so cosa fare del mio tempo… io voglio veramente che iniziamo da capo

in un posto che sia solo nostro, che appartenga solo a noi”; “che lascio

quella che è diventata la mia casa (o che ho cercato molto difficilmente di

farmela sentire come casa mia fino a quando l’ho sentita come tale) per una

città sconosciuta, che aspetto una bambina dall’uomo che amo ma/ e che sono

alla ricerca di una nuova casa”. Il 1° ottobre 2010 la convenuta ribadiva “non

vedo l’ora di vivere la nostra nuova vita insieme” (doc. UU). Pure

l’annuncio di nascita della bambina, stampato dopo il __________ 2011, indicava

l’indirizzo di W__________, con una fotografia dei genitori felicemente abbracciati

(doc. 94).

Quanto ai

conflitti ben presto sorti tra le parti e documentati in numerosi scritti, non

possono significare la mancanza di volontà di costruire un rapporto duraturo confermato

peraltro in sede di duplica, dove a pag. 18 CV 1 osserva: “è pacifico che la

convenuta aveva intenzione di creare una convivenza con il signor IS 1 sebbene

essa sperava che lui l’avrebbe seguita negli Stati Uniti”.

In altre

parole, malgrado le affermazioni (piuttosto contraddittorie) della convenuta

circa le sue intenzioni iniziali, quanto è emerso dall’istruttoria è il

contrario: essa ha acquistato una casa per viverci con la figlia e il compagno.

Traspare infatti con chiarezza il desiderio di creare una famiglia insieme, a

Londra.

Il luogo

di residenza abituale di PI 1 e dei suoi genitori, al momento in cui CV 1 ha lasciato il Regno Unito alla volta degli Stati Uniti era quindi W__________.

5.

Essendo accertato che la residenza abituale della bambina al

momento del trasferimento era in Inghilterra, si pone ora il quesito a sapere

se il trasferimento sia avvenuto in violazione del diritto di custodia che

appartiene al titolare.

5.1

CV 1,

nella sua risposta (cfr. pag. 10, punto 1.12), sostiene che IS 1 aveva dato il

suo consenso (che a suo dire in ogni caso non era necessario -cfr. duplica pag.

11-) alla partenza con la bambina verso gli Stati Uniti.

L’istante

dal canto suo ammette di aver acconsentito alla partenza verso gli Stati Uniti,

dove madre e figlia avrebbero dovuto trascorrere una breve vacanza (replica,

pag. 19), convinto che sarebbero rientrate al più presto. Nel frattempo afferma

di essersi occupato della ristrutturazione dell’abitazione a W__________.

La

convenuta sostiene invece che il 15 novembre 2011 lei e l’istante si sono “definitivamente

lasciati” e lei ha fatto rientro negli Stati Uniti. Essa era infatti

convinta di avere ancora il proprio domicilio negli Stati Uniti, mentre al suo

arrivo in Florida è stata informata che il suo permesso di dimora permanente

era scaduto il 23 ottobre 2011 (cfr. duplica, pag. 3). Di conseguenza, scaduto

il periodo di tre mesi ammesso per i turisti, CV 1 ha dovuto lasciare gli Stati Uniti il 10 febbraio 2012, quando si è trasferita con la bambina a Lugano

dalla propria madre. Come affermato nella risposta (cfr. pag. 13), essa non

poteva fare rientro in Inghilterra poiché IS 1 “sebbene più volte

sollecitato, non dimostrava alcuna volontà di lasciare la casa di W__________,

di cui di fatto si era appropriato senza alcun diritto”.

Sebbene

di fatto il padre di PI 1 abbia avviato le procedure per chiedere il rientro

della figlia in Inghilterra diversi mesi dopo la sua partenza, non è in alcun

modo provato che egli abbia dato il suo consenso ad una partenza definitiva

della bambina dall'Inghilterra, ma unicamente per una vacanza. Nel primo

periodo successivo alla partenza, l’istante era convinto che CV 1 sarebbe

tornata in Inghilterra. Non a caso, il 15 novembre 2011 le ha scritto “concediti

questo periodo di tempo per “ancorare” te stessa amore mio (…). Ti amo, e ti

amo a tal punto da lasciarti andare per poi poterti ritrovare“. E in un

altro messaggio del 2 dicembre 2011 scriveva “… come tu vuoi prendere del

tempo per te (tre mesi, per esempio), lo stesso voglio fare io” (cfr. doc.

72.

prodotto dalla convenuta).

5.2

Secondo

la convenuta, la legge applicabile alla minore, al momento della nascita era

quella svizzera (poiché è nata in Svizzera, figlia di cittadina svizzera): di

conseguenza l’autorità parentale spettava alla sola madre (replica, pag. 7).

L’istante

contesta invece l’applicazione del diritto svizzero e sostiene che in base alla

legislazione vigente in Inghilterra, Stato in cui la minore aveva la residenza

abituale al momento del suo trasferimento all’estero, i genitori esercitavano

congiuntamente i diritti di custodia, convivendo sotto lo stesso tetto a W__________.

Ritenuto

che questo Tribunale ha accertato che le parti e la loro figlia risiedevano a W__________

con l’intenzione di stabilirsi durevolmente (cfr. sopra consid. 4), applicabile

è il diritto inglese.

5.3

Il “diritto di custodia” evocato dalla CArap “comprende il

diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello

di decidere della sua dimora” (art. 5 lett. a). La liceità o l'illiceità

dell'avvenuto trasferimento dipende così, in concreto, dalla legge inglese

(luogo di dimora abituale della figlia immediatamente prima

della partenza) e non dalla legge svizzera (DTF 133 III 696 consid.

2.

).

5.4

Ai

sensi dell’ordinamento giuridico inglese entrambi i genitori non sposati detengono

l’autorità parentale sulla figlia. In virtù del Children act del 1989 la madre

detiene l'autorità parentale [cfr. EE, con riferimento alla sezione 2(2)(a) del

Children act del 1989]. Anche il padre non sposato con la madre del bambino detiene

l’autorità parentale se è registrato sull’atto di nascita del figlio [cfr. doc.

EE, con riferimento alla sezione 4(1)(a) e 4(1A)(a) del Children act del 1989].

Nel caso in esame sull’atto di nascita figura IS 1, padre di PI 1 (doc. C). Di

conseguenza l'autorità parentale del padre sulla figlia è accertata.

Secondo

la madre, tuttavia, in virtù dell’art. 2(7) del “Children act del 1989”, essa avrebbe avuto la possibilità di decidere liberamente la propria residenza e quella della

figlia. Possibilità che tuttavia lo scrivente Tribunale non ha derivato dalla

citata norma, che stabilisce che “ove più persone abbiano la responsabilità

genitoriale nei riguardi di un minore, ognuna di esse può agire individualmente

senza l’altro (o gli altri) nell’adempimento delle sue responsabilità; tuttavia

nulla di quanto contenuto in questa sezione potrà compromettere l’efficacia di

qualsiasi atto normativo che richieda il consenso di più di una persona in

relazione a una questione riguardante il minore”. Trattasi senza dubbio di

una normativa che consente a uno dei genitori di agire nell'interesse del

minore solo in caso di assenza dell'altro genitore. Consenso che è per contro

necessario per il trasferimento della residenza del minore (doc. EE pag. verso

il basso, con riferimento alla sezione 3 del Children act del 1989 e agli art.

3.

e 5 della CArp).

Di

conseguenza il diritto di custodia ai sensi delle convenzioni internazionali

era di fatto esercitato da entrambi i genitori al momento della partenza della

bambina verso gli Stati Uniti e in seguito verso la Svizzera. Ne consegue che

la madre non aveva il diritto, senza l’accordo del padre, di trasferire la

figlia all’estero.

Come già

indicato (sopra, consid. 5.1.), come risulta dagli atti, l’accordo era di fatto

stato concesso, non per un trasferimento definitivo ma unicamente per una

vacanza.

6.

Appurato

un illecito trasferimento all’estero, lo Stato richiesto deve ordinare il

ritorno immediato del minore (art. 12 cpv. 1 CArap), a meno che l’istante “non

esercitava di fatto il diritto di custodia all’epoca del trasferimento o del

mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo

trasferimento o mancato ritorno” (art. 13 cpv. 1 lett. a CArap) oppure che “vi

è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o

psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13

cpv. 1 lett. b CArap).

6.1

La

convenuta sostiene che nei mesi in cui ha vissuto in Inghilterra ha avuto

contatti con il padre anche se quest'ultimo, a suo dire, non sarebbe stato

molto presente. È in ogni caso accertato che il padre e la madre convivevano

insieme al momento della sua partenza dall’Inghilterra (cfr. consid. 4.2); per

cui l'esistenza della custodia di fatto del padre sulla figlia non può essere

negata. Nulla agli atti comprova del resto che durante la presenza della figlia

in Inghilterra e la convivenza con CV 1, IS 1 non si sia occupato della cura

della piccola PI 1.

Già si è detto d'altro canto (sopra, consid. 5.1.) che IS 1 non ha

acconsentito né tantomeno assentito a posteriori al trasferimento di PI 1 fuori

dall'Inghilterra.

6.2

Resta

da esaminare se vi sia in concreto “il grave rischio che il ritorno esponga il

minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una

situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).

6.2.1

La

costante giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che quest'ultima norma

è da interpretare in senso restrittivo (sentenze del Tribunale federale

5A_105/2009 del 16 aprile 2009, consid. 3.3 con rinvii;5A_285/2007 consid.

4.

). Le eccezioni al rientro previste all’art. 13 CArap devono essere

interpretate in modo restrittivo, cosicché il genitore che ha rapito il figlio

non tragga nessun vantaggio dal suo comportamento illegale (sentenze 5A_913/2010 del 4

febbraio 2011 consid. 5.1 in: FamPra.ch 2011 p. 505;

5A_288/2007

del 16 agosto 2007 consid. 4.1 in: FamPra.ch 2008 p.

213). Quando si applica tale disposizione l'autorità non deve

emanare una decisione sulla custodia o sull'autorità parentale; per un simile

giudizio resta infatti competente – almeno fino ad un'eventuale reiezione della

domanda di ritorno – il Tribunale del luogo in cui il minore aveva la sua

dimora abituale prima del rapimento (DTF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334

consid. 5.3).

L’art. 5

LF-RMA specifica che il ritorno del minore lo pone in situazione intollerabile

ai sensi del citato articolo della CArap, quando: il collocamento presso il

genitore richiedente non corrisponde manifestamente all’interesse del minore

(lett. a); il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in

grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora

abituale immediatamente prima del rapimento, e ciò non può essere

ragionevolmente preteso da lui (lett. b); e il collocamento presso terzi non

corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. c).

Con

questa norma, i tre presupposti della predetta disposizione sono da intendere

in senso cumulativo (Jametti Greiner, Der neue internazionale Kindersschutz in

der Schweiz, in FamPra.ch 2008, pag. 299). Il legislatore non ha inteso

sostituire la norma convenzionale, ma unicamente precisarne l'applicazione, chiarendo

in quali casi non deve essere ordinato il ritorno del minore per non porlo in

una situazione manifestamente intollerabile (Messaggio del 28 febbraio 2007

concernente l’attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di

minori, nonché l’approvazione e l’attuazione delle Convenzioni dell’Aia sulla

protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2399 n. 6.4).

Il

menzionato Messaggio spiega che, se il collocamento presso il genitore richiedente

non corrisponde all'interesse del minore, occorre verificare se il genitore

rapitore può riaccompagnare quest'ultimo, atteso che il collocamento presso

terzi può unicamente costituire un'ultima ratio in casi estremi. Non si può

infatti esigere dal genitore rapitore di ritornare con il figlio, se rischia di

finire in prigione o se vi è in Svizzera una relazione familiare molto intensa,

ad esempio in seguito ad un nuovo matrimonio o allo stato di necessità in cui

versa un altro membro della famiglia risiedente in questo paese. Vi sono però

anche altri casi in cui, considerate tutte le circostanze, non si può

ragionevolmente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del figlio

nello Stato in cui ha vissuto immediatamente prima del rapimento. Deve però

trattarsi di situazioni d'emergenza in cui non si può oggettivamente pretendere

dal genitore rapitore un ritorno nel paese dell'ultima dimora abituale legale

del figlio per attendervi la disciplina definitiva dell'autorità parentale: non

è tuttavia sufficiente che il genitore, che ha rapito o trattiene il bambino,

si limiti a dichiarare la sua opposizione a un ritorno nel paese richiedente.

Quali esempi per una simile situazione, il Messaggio cita il caso in cui alla

madre non può essere garantita un'accoglienza sicura e finanziariamente

sopportabile, o qualora sia manifesto che il genitore che richiede il ritorno

non può assumersi l'affidamento del minore o non può ottenerlo in via

giudiziale, mentre il genitore rapitore è quello che esercita in via primaria

il diritto di custodia. In tale evenienza imporre al genitore rapitore di

rientrare nel paese di partenza per attendere la decisione giudiziaria che gli

conferisca l'autorità parentale e gli permetta di trasferirsi, questa volta legalmente,

in Svizzera con il figlio, costituirebbe un vuoto formalismo non protetto dalla

CArap (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009 consid.

4; sentenza CDP 27 febbraio 2013, inc. 9.2013.50 consid. 10).

6.2.2

Durante

l’udienza del 6 settembre 2013, la convenuta ha precisato che nel caso in cui

questa Camera decidesse di ordinare il ritorno della bambina in Inghilterra, non

vi è dubbio che l’accompagnerà, soggiornando con lei e mettendo in atto ogni procedura

per poter rientrare in Svizzera entrambe.

A suo

dire, tuttavia, un eventuale rientro in Inghilterra significherebbe sradicare

la bambina da un ambiente a lei noto, sicuro e tranquillizzante. Inoltre, una

tale ipotesi sarebbe in ogni caso temporanea, ritenuto che chiederà conferma

dell’affidamento da parte di una corte inglese per poter nuovamente rientrare

in Svizzera. Peraltro, la madre è disponibile ad organizzare i diritti di

visita tra padre e figlia.

Anche per

la curatrice di PI 1 non vi è dubbio che la bambina sia ben integrata in Ticino.

Durante l’udienza di discussione ha affermato di non sentirsi di escludere pericoli

nel caso in cui sia ordinato il rientro in Inghilterra e di poter concludere

che a suo avviso alla minore non dovrebbe essere fatto obbligo di rientrare in

Inghilterra, visto che il padre non è pronto ad accoglierla e che la madre ha

in ogni caso dimostrato disponibilità per organizzare i diritti di visita.

Esaminata

la documentazione agli atti e accertata la volontà della convenuta, questa

Camera non può concludere che un rientro in Inghilterra di PI 1 potrebbe

comportare rischi di sorta. In sostanza, si è visto che la madre non ha un’attività

lucrativa dipendente, quindi non ha impegni professionali da rispettare. Essa

si mantiene grazie alla gestione del patrimonio ereditato da suo padre nel 19__________

e ha dichiarato di non avere in previsione – fintanto che la bambina sarà

piccola – di svolgere attività

professionali (cfr. verbale discussione del 6 settembre 2013, pag. 4 nel mezzo).

Secondo

questa Camera, un rientro in Inghilterra della bambina con la madre, viste le

sue abitudini di spostarsi con frequenza e considerate le sue più che ottime disponibilità

finanziarie personali, non danneggerebbe il benessere della minore. Pur tenendo

conto dei suoi legami con il Ticino, giova comunque ricordare che PI 1 non

frequenta ancora le scuole dell’obbligo, non avendo neanche compiuto i tre anni,

e un suo trasferimento altrove, con la madre, non può essere considerato

contrario al suo bene.

Da una

dichiarazione del 13 settembre 2013 della Royal Court of Justice emerge che non

vi sono procedure a carico della convenuta in Inghilterra che potrebbero causarle

problemi (cfr. lettera del 25 settembre 2013 dell’Ufficio

federale di giustizia, sezione di diritto internazionale privato, che conferma

la validità della suddetta dichiarazione).

In

conclusione, nessun elemento può far supporre a questa Camera che un rientro di

PI 1 in Inghilterra potrebbe porla in una situazione di grave rischio di venire

esposta ad un pericolo fisico o psichico, ovvero che la piccola potrebbe essere

posta altrimenti in una situazione intollerabile. A mente di questa Camera,

nulla si oppone quindi al rientro della bambina in Inghilterra.

6.3

Visto

quanto sopra, questa Camera non ritiene siano dati gli estremi per rifiutare il

rientro di PI 1 in Inghilterra.

Tenuto

conto della situazione economica e personale della madre, dimostrata anche

dalla facilità già avuta in passato a reperire un alloggio in Inghilterra,

questo Tribunale reputa adeguato il rispetto del termine di un mese

generalmente fissato in caso di rientro.

L’istanza

del padre, di ordinare il rientro nel Regno Unito entro dieci giorni dalla crescita

in giudicato della decisione di rimpatrio, può di conseguenza essere accolta

solo parzialmente, venendo fissato un termine più lungo per il rientro, come

detto sopra.

Deve essere data priorità ad un ritorno volontario. Per questo motivo

l’Ufficio dell'aiuto e della protezione, settore

minorenni (UAP) va

incaricato di organizzare il ritorno, provvedendo in particolare a: stabilire, d’accordo

con la convenuta, la data e le modalità del ritorno di PI 1 nel Regno Unito. Il

suddetto Ufficio si occuperà quindi di accertarsi dell’avvenuta partenza, al

momento stabilito, così come dell’avvenuto arrivo nel Regno Unito; di allestire un rapporto all'attenzione

dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui compete di verificare

l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle operazioni di ritorno.

In caso di mancato ritorno volontario, su richiesta dell'Ispettorato, la

Polizia Cantonale dovrà procedere con le misure necessarie, segnatamente

eseguirà il ritorno forzato con la collaborazione dell’UAP.

Il padre

ha chiesto che il rientro sia impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP.

Tale comminatoria, però, non va applicata in maniera sistematica e

indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l’ordine del

giudice sarà ignorato (raid I-1998 pag. 160 conia. 4). Nel caso in esame, nulla

induce a supporre che la convenuta abbia a disattendere il giudizio di questa

Camera, senza dimenticare che l’art. 292 CP potrà ancora essere comminato in sede

esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). IS 1 insta altresì perché sia ordinato

alla Polizia cantonale di aiutare l’Autorità centrale e cantonale ad ottenere

il rientro della minore nel Regno Unito, ex art. 236 cpv. 3 CPC e 337 CPC. Si

tratta anche in questo caso di una misura d’esecuzione prematura, l’ipotesi che

la convenuta non intenda portare lei stessa la figlia nel Regno Unito riconducendosi

a mera speculazione. Dovesse verificarsi un’evenienza simile, spetterà all'Ispettorato

attivare la Polizia Cantonale perché proceda con le

misure necessarie, segnatamente metta in atto il ritorno forzato in collaborazione

con l'UAP.

7.

La procedura con cui

è chiesto il rientro di un minorenne è, in linea di principio, gratuita (art.

26.

cpv. 2 CArap, art. 14 LF-RMA).

Il Regno Unito, a norma dell'art. 42 CArap, ha formulato una riserva

dichiarando di non essere tenuto al pagamento delle spese ai sensi dell’art. 26

cpv. 2 CArap, connesse alla partecipazione di un avvocato o un consulente

giuridico, o alle spese di giustizia, se non nella misura in cui queste spese

siano coperte dal suo sistema di assistenza giudiziaria

(http://www.hcch.net/index_fr.php?act=status.comment&csid=651&disp=resdn).

La Svizzera applica in tal caso il principio di reciprocità e garantisce la

gratuità solo nel quadro dell’assistenza giudiziaria nazionale (Bucher,

L'enfant en droit intermational privé, Ginevra 2002, n. 453 pag. 156; Raselli/Hausamman/Möckli/Urwyler, in

Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in Ausländerrecht, 2ª ed. 2009, n. 16.153; sentenza del Tribunale Federale 5A_504/2013 del 5 agosto 2013

consid. 5.2).

Secondo

il diritto processuale svizzero, la concessione del gratuito patrocinio presuppone che l’istante sia indigente; che le possibilità di successo della

causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al

rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé

le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio

dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673

seg.). Il gratuito patrocinio comprende: a) l'esenzione

degli anticipi e delle cauzioni; b) l'esenzione dalle spese processuali; c) la

designazione di un patrocinatore d'ufficio, se necessario per tutelare i diritti

dell'interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato;

il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo

(art. 118 CPC).

Se la parte non è manifestamente in grado di condurre la propria

causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante; se essa non

ottempera a tale ingiunzione entro un termine impartito, il giudice le designa

un rappresentante d'ufficio (art. 69 cpv. 1 CPC). Incombe alla parte

interessata di assumere lei stessa la remunerazione del patrocinatore, fatta

riserva per il diritto al gratuito patrocinio (Stähelin/Schweizer,

in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art. 69 N. 17; CPC-Jeandin, art. 69 N. 7) e per i limiti

tariffari stabiliti per il patrocinio d'ufficio [art. 8 LAG in relazione con le

tariffe fissate dal Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (RTar)].

7.1

Nel caso in esame, come rettamente sostenuto anche dalla convenuta, non

sono dati i presupposti per riconoscere a IS 1 il gratuito

patrocinio, non essendo provata l'indigenza. Le attestazioni prodotte

dall'istante in merito alle entrate e alle uscite appaiono decisamente poco

credibili. Con l'istanza egli aveva sostenuto di essere disoccupato e di avere

“solo un'entrata di

£ 1'400.- mensili”

corrispondenti a fr. 2'069.– proveniente dalla locazione dell'appartamento di

sua proprietà sito “a Londra, __________” (cfr. istanza di rientro 12.11.2012,

pag. 12 in basso; fascicolo IV-a, doc. LL), a fronte di uscite mensili di

fr. 6'643.80 (cfr. fascicolo IV-a, doc. MM). Egli nulla produce per provare come riesce a sopravvivere

con la grande discrepanza che attesta tra le entrate e le uscite: non documenta

entrate dalla disoccupazione, dalla pubblica assistenza ecc., limitandosi a

produrre conti bancari da cui risulta essere passato da un attivo di £ 2'140.22 a un passivo di £ 2'603.82 tra il 4 ottobre 2012 e il 19

ottobre 2012, passivo poi aumentato a £ 3'547.65 il 21 novembre 2012 (cfr.

fascicolo IV-a, c: documenti della Lloyds TSB). All'udienza del 6 settembre 2013, l'istante ha confermato l'entrata di £ 1'400.- mensili per l'affitto del suo appartamento, precisando

che sarebbe cessata nelle due settimane successive, essendo egli intenzionato a

tornare ad abitare nella “sua casa di W__________” (verb. 06.09.2013 pag. 3 in alto). Mal si comprende questa asserita rinuncia alla più cospicua entrata da lui attestata,

sicuramente svantaggiosa considerato che lascia un appartamento che gli costa

una pigione di £ 850.- mensili, per andare a vivere lui stesso

nell'appartamento di sua proprietà che gli rende un affitto di £ 1'400.- e per

il quale sostiene di dover pagare interessi ipotecari di £. 923.35 mensili

(cfr. fascicolo IV-a, doc. LL e MM). Egli dichiara inoltre che rientrando “a W__________

potrà ricavare dal suo insegnamento 2'200.- sterline inglesi” e che “con la

vendita dei suoi libri avrà in futuro anche delle entrate” (verb. 06.09.2013

pag. 3 in alto). Anche in questo caso non produce tuttavia alcun documento per

provare il suo dire: disdetta dei contratti di locazione, contratti di lavoro,

documentazione sulla sua produzione libraria ecc…).

Resta comunque il fatto che IS 1 ha confermato di essere tutt'ora proprietario a Londra di “una casa con tre camere da letto e un giardino” (verb.

06.09.2013

pag. 2 in basso), di un valore in caso di vendita stimato tra “£

200'000.-” e £ 205'000.–” (cfr. fascicolo IV-a, attestato 24.10.2012 della

Ashfield Estates), di cui non è nota l'entità del debito ipotecario: IS 1 ha infatti reso noto solo l'onere mensile di interessi ipotecari di

£ 923.35 (corrispondenti a fr. 1'377.–). Vista la forte discrepanza tra le entrate

e le uscite che egli attesta [un passivo mensile di

fr. 4'553.80 (6'643.80 ./. 2’090.–)] il fatto che egli sia tuttora proprietario

di una casa può spiegarsi solamente con l'esistenza di entrate mensili e beni

propri che non rivela nella documentazione prodotta. Incombeva per altro

all'istante, nella sua veste di proprietario d'immobile, dimostrare che non è

in grado di ipotecarlo per ottenere i fondi per far fronte alle spese di

patrocinio, rispettivamente che non ha potuto ottenere un aumento del mutuo

ipotecario rispetto a quello esistente (CPC Comm, Trezzini, art. 117 pag. 461).

Alla luce

di quanto sopra esposto non si procede di conseguenza a tassare per il gratuito

patrocinio le note professionali dei patrocinatori di IS 1, che si sono succeduti, ossia l'avv. P__________ e l'avv. PR 1.

7.2

In ragione della soccombenza, le spese giudiziarie vanno invece

poste a carico della convenuta (art. 14 LF-RMA, in relazione con l'art. 26 cpv.

3.

CArap e la riserva fatta valere dal Regno Unito di cui si è detto sopra; art.

106.

cpv. 1 CPC). Esse comprendono anche i costi per la rappresentanza della

minore e della mediazione (sentenza del Tribunale federale 5A_674/2011 del 31

ottobre 2011 consid. 6, non pubblicato in DTF 137 III 529), come pure quelle

dell'interprete in sede di udienza di discussione, ossia fr. 1'695.- (cfr. nota

professionale dell'avv. CURA 1),

fr. 1'976.- (cfr. nota professionale della mediatrice avv. TERZ 1) e fr. 180.- (cfr.

nota professionale dell'interprete signora K__________).

Le note professionali in

oggetto rispondendo alle normative applicabili ed essendo proporzionate al

lavoro svolto, non si prestano a critiche e vanno quindi approvate senza

correzioni.

7.3

La

convenuta sarà pure tenuta a rifondere all'istante congrue ripetibili (Bucher, op. cit., n. 452 pag. 156).

Entrano in considerazione nella fissazione delle ripetibili tutte le spese

necessarie sostenute dall'istante, segnatamente le spese di rappresentanza

giudiziaria e di viaggio (cfr. art. 26 cpv. 4 CArap). Per quanto concerne

queste ultime, la loro concessione è subordinata alla loro postulazione, con

garanzia del diritto alla controparte di prendere posizione (CPC Comm, Trezzini,

art. 105 pag. 430; CPC-Tappy,

art. 105 N. 7).

L'avv. PR

1.

(patrocinatrice di IS 1) ha postulato che la convenuta sia condannata a

rifondere a titolo di ripetibili l'importo della sua nota professionale 9

ottobre 2013 di complessivi fr. 17'610.70, oltre alle “spese di trasferta del

signor IS 1 dalla Gran Bretagna alla Svizzera (volo aereo e albergo per due

notti)”.

CV 1 ha preso posizione il 15 ottobre 2013 sostenendo che si oppone alla concessione di ripetibili a IS

1.

e che comunque la nota professionale dell’avv. PR 1 è eccessiva.

7.3.1

La

nota professionale dell'avv. PR 1 – trattandosi di patrocinatrice designata

d'ufficio a norma degli art. 69 cpv. 1 CPC e 7 LAG – va esaminata con riguardo

ai principi sanciti dall'art. 105 cpv. 2 CPC, in relazione con l'art. 96 CPC e

dall'art. 8 LAG in relazione con gli art. 4-7 RTar.

L’avv. PR

1.

ha precisato, nella lettera accompagnatoria alla nota, di aver allegato la

nota calcolata “a tariffa piena (fr. 280.-/h.)”. In considerazione della

difficoltà della gestione della pratica ha quindi chiesto conformemente

all’art. 4 cpv. 2 del RTar, che le venga “riconosciuta una tariffa oraria

maggiorata (massimo di fr. 250.-)”, pur fatturando fr. 280.- all'ora.

Ora, non si può non riconoscere che la prolissità e voluminosità degli allegati

presentati dalla convenuta (in particolare la risposta, di 33 pagine e corredata

da 120 documenti redatti per la maggior parte in lingua inglese, rivelatisi poi

in gran parte inutili) hanno complicato la procedura, sommaria. Occorre

tuttavia pure ricordare che la norma citata dall’avv. PR 1 recita che “se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio,

avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni

di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato fino

a fr. 250.- l’ora”. Di conseguenza si giustifica di

riconoscere all’avv. PR 1 una tariffa di fr. 200.- /h., considerato che le

difficoltà di trattazione della procedura riguardano soprattutto l’aspetto

linguistico (sebbene la patrocinatrice sia stata scelta anche per le sue

conoscenze della lingua inglese). Non può invece essere considerata quale

difficoltà la distanza dell’assistito, come pretende l’avv. PR 1. Nella nota

presentata, l’avv. PR 1 chiede le venga riconosciuto un tempo per l’esame

dell’incarto e per l’allestimento della replica di 39 ore e 30 minuti. Tempo

che è manifestamente eccessivo e di cui questo Tribunale reputa equo riconoscere

30.

ore.

La nota presentata va pertanto corretta e l’onorario riconosciuto

invece di ammontare a fr. 16’306.20 va ridotto a fr. 9’030.-.

L’art. 6

RTar fissa poi per le spese, una percentuale del 6% per gli onorari oltre

i fr. 5’000.- sino a fr. 10’000.-, ma almeno

fr. 500.-.

A fr. 9’030.- vanno quindi aggiunti fr. 541.80

di spese, oltre all’IVA calcolata in fr. 765.75.

Di

conseguenza, per la nota professionale della patrocinatrice, CV 1 dovrà

rifondere a IS 1 complessivi fr.10’337.55.

7.3.2

Appare

per finire equo riconoscere a IS 1 anche un'indennità di fr. 300.– per le spese

sostenute in occasione dell'udienza del 6 settembre 2013, per il viaggio in

aereo e il soggiorno (due giorni) in Ticino.

8.

L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale di

giustizia (art. 8 cpv. 3 LF-RMA).

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro di essa sul piano federale

(art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile

relativamente al ritorno di minorenni (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III

584) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. L'istanza

è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a CV 1 di assicurare il ritorno

della figlia PI 1 nel Regno Unito entro 30 (trenta) giorni dalla crescita in

giudicato della presente decisione.

2. L’Ufficio dell'aiuto e

della protezione, settore minorenni (UAP) è incaricato

di organizzare il ritorno volontario della minore, in particolare di:

2.1. stabilire, d'intesa con CV 1 la

data e le modalità del ritorno di PI 1 – entro il termine di cui al dispositivo

n. 1 – nel Regno Unito, comunicando a IS 1 il nuovo indirizzo della figlia;

2.2. accertarsi presso IS 1

dell'avvenuto ritorno di PI 1 nel Regno Unito;

2.3. allestire un rapporto

all'attenzione dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui compete di

verificare l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle operazioni di

cui ai dispositivi n. 2.1. e 2.2;

3. In

caso di mancato ritorno volontario, su richiesta dell'Ispettorato, la Polizia

Cantonale procederà con le misure necessarie, segnatamente metterà in atto il

ritorno forzato in collaborazione con l’UAP.

4. Le

domande di assistenza giudiziaria di IS 1 sono respinte.

5. Le

spese giudiziarie di fr. 4'800.-- (che includono anche i costi per la

rappresentanza della minore e della mediazione, come pure quelli

dell'interprete all'udienza di discussione) sono poste a carico di CV 1.

6. CV

1 verserà a IS 1 l'importo di fr. 10’637.55 a titolo di ripetibili.

7. La

nota professionale della curatrice di rappresentanza è

approvata in fr. 1'695.–. Lo Stato del Cantone Ticino ne anticiperà l'ammontare

all’avv. CURA 1.

8. La

nota professionale della mediatrice è approvata in fr. 1'976.–.

Lo Stato del Cantone Ticino ne anticiperà l'ammontare all'avv. TERZ 1.

9. La

nota professionale dell'interprete è approvata in fr. 180.-. Lo Stato del

Cantone Ticino ne anticiperà l'ammontare a K__________.

10. Notificazione:

-

-

-

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Per la Camera di protezione del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è ammissi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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