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Decisione

9.2013.5

Curatela amministrativa; richiesta di revoca della curatela e di sostituzione del curatore

31 gennaio 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

19 dicembre 2008 Y__________ B__________ ha instato presso la Commissione

regionale X per ottenere la tutela della figlia RI 1 (1965). Sentita il 21

gennaio 2009, quest'ultima ha detto, in merito a un'eventuale misura tutoria,

di “volerci riflettere”. Il 9 febbraio 2009 Y__________ B__________ ha proposto

all'autorità tutoria di nominare l'avv. dott. RI 2 quale tutore della figlia.

Ciò perché egli “ha già rappresentato mia figlia RI 1 per quanto concerne il

condominio di Via __________ 3”, essendo inoltre “a conoscenza della situazione

della famiglia e di RI 1”. Con decisione del 6 marzo 2009 la Commissione

tutoria ha istituito in favore di RI 1 una curatela amministrativa, designando

per tale compito l’avv. PI 1. Al curatore è stato, in particolare, assegnato il

compito di “amministrare i beni ed i redditi della curatelata, nonché di

occuparsi, nella misura richiesta dalle circostanze, delle cure personali”. La

decisione è passata in giudicato.

B. Tenuto

ad allestire l'inventario dei beni della curatelata, il curatore ha accertato che,

fra l'altro, essa dispone di un ingente capitale (fr. 1 442 000.–),

pertoccatole per eredità paterna, depositato presso il “conto terzi” del notaio

avv. dott. RI 2. Quest'ultimo si occupa della gestione e degli investimenti, le

“istruzioni d'investimento” giungendogli nondimeno da Y__________ B__________.

Il curatore ha più volte richiesto all'avv. dott. RI 2 di ottenere il capitale

della curatelata per poterlo amministrare. Il tutto invano, l'avv. dott. RI 2

opponendosi al trasferimento. La Commissione tutoria regionale ha così

convocato il 26 maggio 2009 l'avv. dott. RI 2 e l'avv. PI 1 per un “colloquio

chiarificatore”. All'incontro l'avv. dott. RI 2 ha consegnato due procure del 21 aprile 2009, dalle quali emerge, fra l'altro, che RI 1 l'ha nominato “curatore amministrativo in sostituzione dell'avv. PI 1”. L'avv. dott. RI 2 ha precisato che – secondo lui – la curatela non si giustificava più e, in ogni

caso, poteva essere affidata a lui.

C. La Commissione tutoria regionale X ha in seguito chiesto informazioni

inerenti all'avv. dott. RI 2 all'autorità tutoria regionale Y. Quest'ultima ha

comunicato, il 25 giugno 2009, a quella richiedente di “non sostenere la

candidatura dell'avv. RI 2 quale tutore/curatore”. Il parere negativo era

dettato dal fatto che l'avvocato “in passato ha dato prova di attenersi poco o

per nulla alle indicazioni fornitegli (…), per tacere del numero di solleciti

per la presentazione di inventari, rapporti e/o rendiconti”. Ciò posto, la Commissione

tutoria regionale X con decisione del 14 luglio 2009 ha confermato la curatela amministrativa, ha respinto l'istanza di revoca della curatela, come

pure la richiesta di sostituzione del curatore e ha ordinato all'avv. dott. RI

2 di consegnare entro 10 giorni al curatore ¿utti i fondi di RI 1, da lui

posseduti”. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 50.– sono state

poste a carico della curatelata.

D. Contro

la risoluzione poc'anzi menzionata, RI 1 e l'avv. dott. RI 2 sono insorti con

un ricorso del 27 luglio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele,

postulando, in via preliminare, che “la dichiarazione di cui al doc. C della Commissione

tutoria regionale Y allegata alla decisione impugnata (…) sia stralciata dai

ruoli” e che la stessa resti “priva di qualunque effetto e portata”, come pure di

accertare la mancata legittimazione passiva dell'avv. dott. RI 2 e l'annullamento

della decisione impugnata, revocando pertanto la curatela assegnata all'avv. PI

1 e, in via subordinata, di nominare l'avv. dott. RI 2 a curatore amministrativo di RI 1. Il curatore amministrativo ha rassegnato le proprie dimissioni

il 31 luglio 2009. Statuendo il 6 maggio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, dichiarando la propria decisione immediatamente

esecutiva e ha posto gli oneri processuali di complessivi fr. 800.– a carico

dei ricorrenti in solido, tenuti a versare all'avv. PI 1, “in ragione di metà

ciascuno”, complessivi fr. 400.– per ripetibili.

E. Contro

la decisione citata, RI 1 e l'avv. dott. RI 2 sono insorti alla prima Camera civile

del Tribunale d'appello con un gravame del 27 maggio 2010 nel quale ribadiscono

– previa restituzione dell'effetto sospensivo – le medesime richieste già

proposte all'autorità inferiore. Con decreto del 22 giugno 2010 il Presidente

della prima Camera civile ha respinto la richiesta intesa alla restituzione

dell'effetto sospensivo. Nel frattempo, con scritto del 17 giugno 2010, l'avv. dott. RI 2 ha comunicato alla Camera adita di non rappresentare più RI 1, sostituito

dall'avv. PA 1 e di avere ordinato il trasferimento del denaro di RI 1 su un

conto “gestito dal curatore dimissionario”. Il gravame non ha fatto oggetto di

intimazione.

F. In

data 1° gennaio 2013, l'appello, recte, ora, reclamo in oggetto è stato

trasmesso per competenza a questo giudice.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del

Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e

diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova

autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a

cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,

già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti

maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.

3.

CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz-

Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa

di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.

Quanto

alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art.

450.

segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).

2.

L'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha ricordato che per le dimissioni dell'avv. PI 1, la

“richiesta di sostituzione (…) è diventata priva d'oggetto”. L'autorità ha poi

ribadito che l'attività del curatore era esente da critiche, avendo egli sempre

agito nell'interesse della curatelata. Inoltre – ha continuato l'Autorità di

vigilanza – agli atti non figura alcuna richiesta, al momento dell'istituzione

della curatela, intesa alla nomina di una persona particolare. Ciò premesso,

l'autorità ha ritenuto che se non fosse divenuta priva d'oggetto la revoca del

curatore non sarebbe stata accolta. Quanto al contestato scritto del 25 giugno

2009.

della Commissione tutoria regionale Y, l'Autorità di vigilanza ha rilevato

che lo stesso avv. dott. RI 2 ammetteva i ritardi, sicché la lettera non andava

espunta dall'incarto. L'Autorità di vigilanza ha poi respinto le critiche

relative a presunte irregolarità procedurali. Sia come sia – ha concluso

l'autorità – la Commissione tutoria avrebbe potuto rifiutare la nomina

dell'avv. RI 2 per una serie di altri motivi, a prescindere dallo scritto del

25.

giugno 2009, in particolare per la “posizione critica” che quest'ultimo

avrebbe – se del caso – rivestito, avendo ricevuto fra l'altro un “mandato” da

Y__________ B__________. La legittimazione passiva dell'avv. dott. RI 2 è stata

ammessa, siccome “egli era candidato come curatore di RI 1”. Infine, l'ordine imposto dall'autorità tutoria all'avv. dott. RI 2 di liberare il denaro

depositato sul suo conto terzi era lecito e opportuno dal “profilo finanziario”.

Onde la reiezione del ricorso e la scelta di dichiarare immediatamente

esecutiva la decisione.

3.

Nelle

prime quattro pagine del memoriale, i reclamanti presentano elementi suscettibili

– secondo loro – di confermare che la misura tutoria presa in favore di RI 1 non

era necessaria. Se non che la decisione che ha nominato l'avv. PI 1 quale

curatore della persona menzionata non è stata impugnata ed è passata in giudicato.

Gli argomenti degli opponenti non hanno di conseguenza alcuna portata pratica e

sono pertanto irricevibili.

4.

Per quanto riguarda la revoca della curatela, RI 1 e l'avv. dott. RI

2.

rilevano che “la dottrina consultata dagli appellanti depone per una revoca”.

Inoltre la revoca sarebbe stata da ammettere sia perché la curatelata ha rinunciato

alla misura sia per l'esistenza di “contingenze assolutamente superate”. Se non

che, i reclamanti non spiegano quale sia l'interesse ad impugnare la decisione

dell'Autorità di vigilanza sulle tutele che ha decretato “priva d'oggetto” la

richiesta di revoca, il curatore avv. PI 1 avendo rassegnato le proprie

dimissioni. Né si capisce quale sia l'interesse a reiterare tale richiesta in

questa sede. Il gravame va dunque dichiarato, su questo punto, irricevibile in

difetto di un interesse concreto e attuale.

5.

Gli appellanti si dolgono poi della mancata sostituzione dell'avv. PI

1.

con l'avv. dott. RI 2. Per gli interessati, la nomina dell'avv. dott. RI 2 si

giustifica poiché “i rapporti interni fra gli appellanti sono di lunga durata”

e perché l'avv. RI 2 “si occupava” di “RI 1 già in precedenza”. Essi rilevano

che la scelta della Commissione tutoria e dell'Autorità di vigilanza sulle

tutele si è basata solo sul noto scritto del 25 giugno 2009, che riferisce di

mere “illazioni infondate” sul legale.

Ora, l'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha ritenuto di mantenere agli atti la comunicazione

del 25 giugno 2009 della Commissione tutoria regionale Y, siccome l'avv. dott. RI

2.

“nel ripercorrere i fatti, ammette implicitamente i propri ritardi”, sicché –

a mente dell'autorità inferiore – “lo scritto del 25 giugno 2009 non ha affermato

fatti inveritieri”. Con simile motivazione gli appellanti non si confrontano,

sicché al riguardo il reclamo si dimostra irricevibile. Anzi, ancora nel

memoriale, gli interessati ribadiscono che nell'attività di curatore svolta

dall'avv. RI 2 “sussistono semplicissime differenze di natura contabile”, non

suscettibili di “pregiudicare il desiderio della signora RI 1 di nominare il

curatore di sua fiducia” (n. 8 pag. 8). Non giova pertanto soffermarsi oltre

sul tema.

L'autorità

inferiore ha poi ricordato che, si tralasciasse anche il noto scritto del 25

giugno 2009, l'avv. dott. RI 2 non avrebbe potuto avvicendare l'avv. PI 1. E

ciò, perché il curatore desiderato si sarebbe trovato, in caso di nomina, in un

palese conflitto d'interessi: da un lato siccome un “mandato gli è stato

affidato dalla madre di RI 1” e dall'altro rappresentando la stessa RI 1. Si pensi

poi – ha continuato l'Autorità di vigilanza – che l'interessata ha “espresso

dubbi sullo scopo dell'interessamento materno, paventando che potesse essere di

tipo finanziario” (decisione impugnata, consid. 6 pag. 13). Per respingere la

nomina dell'avv. RI 2, l'Autorità di vigilanza ha infine ricordato che il

criterio dell'idoneità prevale sui desideri della persona interessata, sicché

una persona terza

avrebbe meglio tutelato gli interessi di RI 1 rispetto all'avv. RI 2, che si

sarebbe, come detto, trovato in conflitto d'interessi. Con simili argomenti,

una volta di più, gli appellanti non si confrontano. Il gravame è dunque, di

nuovo, irricevibile.

6.

RI 1 e l'avv. dott. RI 2 si dolgono infine dell'ordine di trasferimento

impartito dalla Commissione tutoria regionale X inerente all'importo di fr.

1.

442 000.– depositato a titolo fiduciario sul conto terzi dell'avv. RI

2.

Al riguardo, il gravame si rivela ora privo d'oggetto, l'avv. dott. RI 2

avendo trasferito il denaro su un conto intestato all'avv. PI 1, come imposto

dall'autorità tutoria (sopra, consid. E). Non resta che decidere la sorte degli

oneri processuali, vagliando il probabile esito dell'impugnazione (RtiD I-2004 pag.

488.

consid. 7 con rinvii).

In

concreto, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che i beni della

curatelata dovevano essere gestiti dal curatore, ciò che implica che entrino

“nella sua sfera d'influenza”. Inoltre, ha aggiunto l'autorità, il curatore “è

responsabile per la gestione di tali fondi”. Rilevando che l'importo citato

appartiene a RI 1, “soggetta alla curatela istituita il 6 marzo 2009”, l'autorità inferiore ha ritenuto “necessario” l'ordine impartito all'avv. RI 2 dalla Commissione

tutoria, oltre che “opportuno dal profilo finanziario”. Infine l'ordine andava

imposto proprio all'avv. RI 2, “poiché egli dispone materialmente del capitale

depositato”. Con simili argomenti, una volta ancora, i reclamanti non si

confrontano, limitandosi a formulare critiche non pertinenti. Il gravame, se esaminato,

sarebbe verosimilmente stato giudicato irricevibile al riguardo.

7.

L'avv.

dott. RI 2 contesta la propria legittimazione passiva. Ma, come già nel resto

del memoriale, egli non si confronta con l'argomentazione addotta dall'Autorità

di vigilanza sulle tutele in merito alla propria legittimazione passiva. Di

modo che, una volta di più, il gravame risulta irricevibile.

8.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Non si pone problema

di ripetibili, l'impugnazione non essendo stata notificata per osservazioni.

9.

Per

quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in merito alla rimozione o alla

sostituzione di un curatore, è dato ricorso al Tribunale federale senza

riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il reclamo è dichiarato

irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

tassa di

giustizia fr. 550.–

spese fr. 50.–

fr. 600.–

sono

posti a carico dei reclamanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–;

Comunicazione:

–;

–.

Il presidente La

vicecancelliera

giudice Franco Lardelli Catherine

Hutter Gerosa

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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