9.2013.5
Curatela amministrativa; richiesta di revoca della curatela e di sostituzione del curatore
31 gennaio 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
9.2013.5
Data decisione, Autorità:
31.01.2013, CDP
Titolo:
Curatela amministrativa; richiesta di revoca della curatela e di sostituzione del curatore
CURATORE PER AMMINISTRAZIONI PATRIMONIALI
art. 393 cpv. 2 VCC
Incarto n.
9.2013.5
Lugano
31 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai
sensi dell'art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria:
Catherine Hutter Gerosa, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 96.2009/R.69.2009 (revoca
di curatela) dell'Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone
RI 1
(ora PA 1)
RI 2
all'allora
Commissione tutoria regionale X__________
e al curatore
PI 1,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello, recte, ora, reclamo del 27 maggio 2010 presentato da RI 1 e
dall’avv. dott. RI 2 contro la decisione emessa il 6 maggio 2010 dall'Autorità
di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
Fatti
A. Il
19 dicembre 2008 Y__________ B__________ ha instato presso la Commissione
regionale X per ottenere la tutela della figlia RI 1 (1965). Sentita il 21
gennaio 2009, quest'ultima ha detto, in merito a un'eventuale misura tutoria,
di “volerci riflettere”. Il 9 febbraio 2009 Y__________ B__________ ha proposto
all'autorità tutoria di nominare l'avv. dott. RI 2 quale tutore della figlia.
Ciò perché egli “ha già rappresentato mia figlia RI 1 per quanto concerne il
condominio di Via __________ 3”, essendo inoltre “a conoscenza della situazione
della famiglia e di RI 1”. Con decisione del 6 marzo 2009 la Commissione
tutoria ha istituito in favore di RI 1 una curatela amministrativa, designando
per tale compito l’avv. PI 1. Al curatore è stato, in particolare, assegnato il
compito di “amministrare i beni ed i redditi della curatelata, nonché di
occuparsi, nella misura richiesta dalle circostanze, delle cure personali”. La
decisione è passata in giudicato.
B. Tenuto
ad allestire l'inventario dei beni della curatelata, il curatore ha accertato che,
fra l'altro, essa dispone di un ingente capitale (fr. 1 442 000.–),
pertoccatole per eredità paterna, depositato presso il “conto terzi” del notaio
avv. dott. RI 2. Quest'ultimo si occupa della gestione e degli investimenti, le
“istruzioni d'investimento” giungendogli nondimeno da Y__________ B__________.
Il curatore ha più volte richiesto all'avv. dott. RI 2 di ottenere il capitale
della curatelata per poterlo amministrare. Il tutto invano, l'avv. dott. RI 2
opponendosi al trasferimento. La Commissione tutoria regionale ha così
convocato il 26 maggio 2009 l'avv. dott. RI 2 e l'avv. PI 1 per un “colloquio
chiarificatore”. All'incontro l'avv. dott. RI 2 ha consegnato due procure del 21 aprile 2009, dalle quali emerge, fra l'altro, che RI 1 l'ha nominato “curatore amministrativo in sostituzione dell'avv. PI 1”. L'avv. dott. RI 2 ha precisato che – secondo lui – la curatela non si giustificava più e, in ogni
caso, poteva essere affidata a lui.
C. La Commissione tutoria regionale X ha in seguito chiesto informazioni
inerenti all'avv. dott. RI 2 all'autorità tutoria regionale Y. Quest'ultima ha
comunicato, il 25 giugno 2009, a quella richiedente di “non sostenere la
candidatura dell'avv. RI 2 quale tutore/curatore”. Il parere negativo era
dettato dal fatto che l'avvocato “in passato ha dato prova di attenersi poco o
per nulla alle indicazioni fornitegli (…), per tacere del numero di solleciti
per la presentazione di inventari, rapporti e/o rendiconti”. Ciò posto, la Commissione
tutoria regionale X con decisione del 14 luglio 2009 ha confermato la curatela amministrativa, ha respinto l'istanza di revoca della curatela, come
pure la richiesta di sostituzione del curatore e ha ordinato all'avv. dott. RI
2 di consegnare entro 10 giorni al curatore ¿utti i fondi di RI 1, da lui
posseduti”. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 50.– sono state
poste a carico della curatelata.
D. Contro
la risoluzione poc'anzi menzionata, RI 1 e l'avv. dott. RI 2 sono insorti con
un ricorso del 27 luglio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele,
postulando, in via preliminare, che “la dichiarazione di cui al doc. C della Commissione
tutoria regionale Y allegata alla decisione impugnata (…) sia stralciata dai
ruoli” e che la stessa resti “priva di qualunque effetto e portata”, come pure di
accertare la mancata legittimazione passiva dell'avv. dott. RI 2 e l'annullamento
della decisione impugnata, revocando pertanto la curatela assegnata all'avv. PI
1 e, in via subordinata, di nominare l'avv. dott. RI 2 a curatore amministrativo di RI 1. Il curatore amministrativo ha rassegnato le proprie dimissioni
il 31 luglio 2009. Statuendo il 6 maggio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, dichiarando la propria decisione immediatamente
esecutiva e ha posto gli oneri processuali di complessivi fr. 800.– a carico
dei ricorrenti in solido, tenuti a versare all'avv. PI 1, “in ragione di metà
ciascuno”, complessivi fr. 400.– per ripetibili.
E. Contro
la decisione citata, RI 1 e l'avv. dott. RI 2 sono insorti alla prima Camera civile
del Tribunale d'appello con un gravame del 27 maggio 2010 nel quale ribadiscono
– previa restituzione dell'effetto sospensivo – le medesime richieste già
proposte all'autorità inferiore. Con decreto del 22 giugno 2010 il Presidente
della prima Camera civile ha respinto la richiesta intesa alla restituzione
dell'effetto sospensivo. Nel frattempo, con scritto del 17 giugno 2010, l'avv. dott. RI 2 ha comunicato alla Camera adita di non rappresentare più RI 1, sostituito
dall'avv. PA 1 e di avere ordinato il trasferimento del denaro di RI 1 su un
conto “gestito dal curatore dimissionario”. Il gravame non ha fatto oggetto di
intimazione.
F. In
data 1° gennaio 2013, l'appello, recte, ora, reclamo in oggetto è stato
trasmesso per competenza a questo giudice.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del
Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova
autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a
cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,
già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.
3.
CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz-
Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa
di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.
Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art.
450.
segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).
2.
L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha ricordato che per le dimissioni dell'avv. PI 1, la
“richiesta di sostituzione (…) è diventata priva d'oggetto”. L'autorità ha poi
ribadito che l'attività del curatore era esente da critiche, avendo egli sempre
agito nell'interesse della curatelata. Inoltre – ha continuato l'Autorità di
vigilanza – agli atti non figura alcuna richiesta, al momento dell'istituzione
della curatela, intesa alla nomina di una persona particolare. Ciò premesso,
l'autorità ha ritenuto che se non fosse divenuta priva d'oggetto la revoca del
curatore non sarebbe stata accolta. Quanto al contestato scritto del 25 giugno
2009.
della Commissione tutoria regionale Y, l'Autorità di vigilanza ha rilevato
che lo stesso avv. dott. RI 2 ammetteva i ritardi, sicché la lettera non andava
espunta dall'incarto. L'Autorità di vigilanza ha poi respinto le critiche
relative a presunte irregolarità procedurali. Sia come sia – ha concluso
l'autorità – la Commissione tutoria avrebbe potuto rifiutare la nomina
dell'avv. RI 2 per una serie di altri motivi, a prescindere dallo scritto del
25.
giugno 2009, in particolare per la “posizione critica” che quest'ultimo
avrebbe – se del caso – rivestito, avendo ricevuto fra l'altro un “mandato” da
Y__________ B__________. La legittimazione passiva dell'avv. dott. RI 2 è stata
ammessa, siccome “egli era candidato come curatore di RI 1”. Infine, l'ordine imposto dall'autorità tutoria all'avv. dott. RI 2 di liberare il denaro
depositato sul suo conto terzi era lecito e opportuno dal “profilo finanziario”.
Onde la reiezione del ricorso e la scelta di dichiarare immediatamente
esecutiva la decisione.
3.
Nelle
prime quattro pagine del memoriale, i reclamanti presentano elementi suscettibili
– secondo loro – di confermare che la misura tutoria presa in favore di RI 1 non
era necessaria. Se non che la decisione che ha nominato l'avv. PI 1 quale
curatore della persona menzionata non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
Gli argomenti degli opponenti non hanno di conseguenza alcuna portata pratica e
sono pertanto irricevibili.
4.
Per quanto riguarda la revoca della curatela, RI 1 e l'avv. dott. RI
2.
rilevano che “la dottrina consultata dagli appellanti depone per una revoca”.
Inoltre la revoca sarebbe stata da ammettere sia perché la curatelata ha rinunciato
alla misura sia per l'esistenza di “contingenze assolutamente superate”. Se non
che, i reclamanti non spiegano quale sia l'interesse ad impugnare la decisione
dell'Autorità di vigilanza sulle tutele che ha decretato “priva d'oggetto” la
richiesta di revoca, il curatore avv. PI 1 avendo rassegnato le proprie
dimissioni. Né si capisce quale sia l'interesse a reiterare tale richiesta in
questa sede. Il gravame va dunque dichiarato, su questo punto, irricevibile in
difetto di un interesse concreto e attuale.
5.
Gli appellanti si dolgono poi della mancata sostituzione dell'avv. PI
1.
con l'avv. dott. RI 2. Per gli interessati, la nomina dell'avv. dott. RI 2 si
giustifica poiché “i rapporti interni fra gli appellanti sono di lunga durata”
e perché l'avv. RI 2 “si occupava” di “RI 1 già in precedenza”. Essi rilevano
che la scelta della Commissione tutoria e dell'Autorità di vigilanza sulle
tutele si è basata solo sul noto scritto del 25 giugno 2009, che riferisce di
mere “illazioni infondate” sul legale.
Ora, l'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha ritenuto di mantenere agli atti la comunicazione
del 25 giugno 2009 della Commissione tutoria regionale Y, siccome l'avv. dott. RI
2.
“nel ripercorrere i fatti, ammette implicitamente i propri ritardi”, sicché –
a mente dell'autorità inferiore – “lo scritto del 25 giugno 2009 non ha affermato
fatti inveritieri”. Con simile motivazione gli appellanti non si confrontano,
sicché al riguardo il reclamo si dimostra irricevibile. Anzi, ancora nel
memoriale, gli interessati ribadiscono che nell'attività di curatore svolta
dall'avv. RI 2 “sussistono semplicissime differenze di natura contabile”, non
suscettibili di “pregiudicare il desiderio della signora RI 1 di nominare il
curatore di sua fiducia” (n. 8 pag. 8). Non giova pertanto soffermarsi oltre
sul tema.
L'autorità
inferiore ha poi ricordato che, si tralasciasse anche il noto scritto del 25
giugno 2009, l'avv. dott. RI 2 non avrebbe potuto avvicendare l'avv. PI 1. E
ciò, perché il curatore desiderato si sarebbe trovato, in caso di nomina, in un
palese conflitto d'interessi: da un lato siccome un “mandato gli è stato
affidato dalla madre di RI 1” e dall'altro rappresentando la stessa RI 1. Si pensi
poi – ha continuato l'Autorità di vigilanza – che l'interessata ha “espresso
dubbi sullo scopo dell'interessamento materno, paventando che potesse essere di
tipo finanziario” (decisione impugnata, consid. 6 pag. 13). Per respingere la
nomina dell'avv. RI 2, l'Autorità di vigilanza ha infine ricordato che il
criterio dell'idoneità prevale sui desideri della persona interessata, sicché
una persona terza
avrebbe meglio tutelato gli interessi di RI 1 rispetto all'avv. RI 2, che si
sarebbe, come detto, trovato in conflitto d'interessi. Con simili argomenti,
una volta di più, gli appellanti non si confrontano. Il gravame è dunque, di
nuovo, irricevibile.
6.
RI 1 e l'avv. dott. RI 2 si dolgono infine dell'ordine di trasferimento
impartito dalla Commissione tutoria regionale X inerente all'importo di fr.
1.
442 000.– depositato a titolo fiduciario sul conto terzi dell'avv. RI
2.
Al riguardo, il gravame si rivela ora privo d'oggetto, l'avv. dott. RI 2
avendo trasferito il denaro su un conto intestato all'avv. PI 1, come imposto
dall'autorità tutoria (sopra, consid. E). Non resta che decidere la sorte degli
oneri processuali, vagliando il probabile esito dell'impugnazione (RtiD I-2004 pag.
488.
consid. 7 con rinvii).
In
concreto, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che i beni della
curatelata dovevano essere gestiti dal curatore, ciò che implica che entrino
“nella sua sfera d'influenza”. Inoltre, ha aggiunto l'autorità, il curatore “è
responsabile per la gestione di tali fondi”. Rilevando che l'importo citato
appartiene a RI 1, “soggetta alla curatela istituita il 6 marzo 2009”, l'autorità inferiore ha ritenuto “necessario” l'ordine impartito all'avv. RI 2 dalla Commissione
tutoria, oltre che “opportuno dal profilo finanziario”. Infine l'ordine andava
imposto proprio all'avv. RI 2, “poiché egli dispone materialmente del capitale
depositato”. Con simili argomenti, una volta ancora, i reclamanti non si
confrontano, limitandosi a formulare critiche non pertinenti. Il gravame, se esaminato,
sarebbe verosimilmente stato giudicato irricevibile al riguardo.
7.
L'avv.
dott. RI 2 contesta la propria legittimazione passiva. Ma, come già nel resto
del memoriale, egli non si confronta con l'argomentazione addotta dall'Autorità
di vigilanza sulle tutele in merito alla propria legittimazione passiva. Di
modo che, una volta di più, il gravame risulta irricevibile.
8.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Non si pone problema
di ripetibili, l'impugnazione non essendo stata notificata per osservazioni.
9.
Per
quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in merito alla rimozione o alla
sostituzione di un curatore, è dato ricorso al Tribunale federale senza
riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il reclamo è dichiarato
irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 550.–
spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono
posti a carico dei reclamanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–;
Comunicazione:
–;
–.
Il presidente La
vicecancelliera
giudice Franco Lardelli Catherine
Hutter Gerosa
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli
art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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