9.2013.51
Mercede curatore educativo
14 novembre 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
9.2013.51
Data decisione, Autorità:
14.11.2013, CDP
Titolo:
Mercede curatore educativo
MERCEDE
art. 276 CC
art. 49 LTEC
art. 17 RTEC
art. 417 VCC
Incarto n.
9.2013.51
9.2013.55
Lugano
14 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
all’allora
Commissione tutoria regionale __________,
e a
CO 2
e
CO 3
per quanto riguarda il pagamento della mercede della
curatrice educativa del figlio PI 1
giudicando
-
sul reclamo del 20
aprile 2011 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 marzo 2011 dall’allora
Commissione tutoria regionale __________ (inc. 9.2013.51) e
-
sul reclamo del 2
luglio 2012 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 giugno 2012
dall’allora Commissione tutoria regionale __________ (inc. 9.2013.55);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato il __________ 1995 dall’unione tra RE 1 e CO 2. Il matrimonio
è stato sciolto per divorzio il __________ 1998 e l’autorità parentale è stata
attribuita alla madre.
B. Con decisione 8 ottobre 2007 l’allora Commissione tutoria
regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela
educativa a favore di PI 1, al
fine di salvaguardare le relazioni personali con il padre e proporre delle
misure a sostegno del ragazzo. Quale curatore è stato
nominato E__________ S__________, sostituito a partire dal mese di luglio 2008
da CO 3. Il suo mandato è stato esteso al monitoraggio dell’evoluzione del
minore e della situazione famigliare.
C. Tramite
decisione 10 marzo 2009 la Commissione tutoria ha istituito a favore di CO 2
una tutela volontaria e in data 31 marzo 2009 l’autorità parentale sul figlio PI 1 è stata trasferita al
padre.
D. Con decisione 29 marzo 2011, la Commissione tutoria ha deciso l’approvazione
del rapporto morale per l’anno 2010, ponendo la mercede della curatrice
educativa di fr. 3'000.- a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.
E. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con ricorso del 20 aprile 2011 all’allora Autorità
di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), chiedendo che tutto l’importo relativo alla
mercede della curatrice educativa per l’anno 2010 sia posto a carico di CO 2, essendo
unica responsabile per l’istituzione della misura di protezione a favore del
figlio.
Il ricorrente ha pure chiesto che la trattazione del ricorso
avvenisse congiuntamente con un altro ricorso allora pendente presso la medesima
autorità, relativo
all’approvazione della mercede per l’anno 2009. Il medesimo ha tuttavia fatto
oggetto di una decisione del 26 aprile 2011 dell’Autorità di vigilanza, in
seguito impugnata dinnanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’Appello, poi
trasmesso per competenza alla Camera di protezione in data 1° gennaio 2013 ed
evaso con decisione odierna (cfr. inc. 9.2013.13).
F. La Commissione tutoria, nella propria risposta del 3 maggio 2011, ha precisato di ritenere applicabile il principio della ripartizione dei costi della curatrice tra genitori, senza tener in
considerazione “questioni e criteri di colpa”.
G. Anche
la curatrice, con osservazioni 13 maggio 2011, ha precisato di aver avuto una buona
collaborazione con entrambi i genitori.
H. Con osservazioni 16 maggio 2011 CO 2 ha precisato di essere molto
soddisfatta del rapporto con la
curatrice e con RE 1, mentre di non essere soddisfatta della sua misura di
tutela e del rapporto instaurato con la tutrice. Non ha accennato alle questioni
sollevate dal ricorrente nel suo gravame.
I. In data 18 giugno 2012 la Commissione tutoria ha approvato il rapporto
morale per l’anno 2011 della curatrice educativa CO 3, riconoscendole una
mercede di fr. 3'680.-, posta a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.
L. Anche
contro tale decisione in data 2 luglio 2012 RE 1 è insorto all’Autorità di vigilanza,
chiedendo di trattare il ricorso congiuntamente a quello del 20 aprile 2011, riprendendo
argomentazioni molto simili. Egli ha chiesto in via principale che non venga riconosciuta alcuna
mercede alla curatrice finché non presenterà un rapporto che illustri i motivi
per i quali avrebbe disdetto il proprio mandato. Una richiesta in tal senso da
parte della curatrice è infatti stata formulata il 21 maggio 2012. In via subordinata ha poi chiesto che la mercede della curatrice, fissata in fr. 3'680.-, sia posta
interamente a carico di CO 2.
M. In
data 17 luglio 2012 la
Commissione tutoria ha presentato le proprie osservazioni, ribadendo gli stessi
principi di quelle del 16 maggio 2011, postulando la conferma della decisione
impugnata.
N. Il 1° gennaio 2013 i predetti gravami sono stati trasmessi per competenza
alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.
Considerato
Considerandi
1.
Dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19
dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto
delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti presso
l'Autorità di vigilanza sono continuati dalla nuova autorità giudiziaria
competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,
già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.
3.
CC).
2.
La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre
2012.
è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria
del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del
22.2
, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC,
49.
vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare,
l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che, è riconosciuta
un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di
fr. 3'000.- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal 1.1.2010,
in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o
curatore alla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede
superiore a
fr. 3'000.-.
3.
Conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di
mantenimento dei genitori (Wullschleger in:
FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4
delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC; Meier/Stettler, Les effets de la
filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione, pag. 286 nota 989).
Sono quindi
i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di
educazione e formazione, e le misure prese a loro tutela. Nel caso in cui fosse necessario adottare
misure a protezione dei figli, dottrina e giurisprudenza ammettono che le spese
della misura, per esempio, misure di sostegno psicologico o altre, fanno parte
del mantenimento dei minori ai sensi dell’art. 276 CC, al quale appunto devono
provvedere i genitori (DTF 116 II 399 pag. 401), spese che questi ultimi devono
assumersi in misura personale, solidale e primaria cioè prima di qualsiasi
altro parente (BSK ZGB I – P. Breitschmid,
art. 276 CC n. 8).
Anche in
materia di relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza nel corso
del diritto di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i
relativi costi devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà ciascuno
(Bally in RDT 1998 pag. 10 i.f.,
p.to 4.6; BSK ZGB I – Schwenzer,
ad art. 273 CC no. 28; sentenza ICCA del 30 agosto 2004, inc. 11.2004.60, cons.
8).
4.
Il
reclamante sostiene che la misura a favore del figlio va considerata come riconducibile esclusivamente alla
madre, in riferimento con i suoi disagi e con il rapporto, definito fusionale,
instaurato con il figlio.
Con tale
argomento, nel primo reclamo, del 20 aprile 2011, RE 1 chiede quindi che i
costi della curatrice vengano accollati esclusivamente a CO 2.
Nel reclamo del 2 luglio 2012, RE
1.
chiede in via principale che l’Autorità di protezione
non riconosca alcuna mercede alla curatrice educativa finché non avrà presentato
un rapporto che motivi la sua richiesta di disdire il mandato, mentre in via subordinata
chiede che la mercede fissata in fr. 3'680.- sia posta interamente a carico
della madre.
5.
Come già precisato nella decisione relativa al reclamo contro la
decisione 26 aprile 2011 dell’Autorità di vigilanza, questa Camera non ravvisa motivi per discostarsi dal principio sopra
enunciato, secondo cui i costi per le misure di protezione del figlio vanno
accollati in modo paritario a entrambi i genitori. Il primo reclamo va di conseguenza
respinto.
La
mercede oggetto del secondo reclamo è relativa alle prestazioni per l’anno
2011.
La curatrice ha chiesto la revoca del proprio mandato con scritto 21
maggio 2012, ciò che non influisce in alcun modo sull’operato svolto l’anno precedente. Nemmeno il reclamante
giustifica per quale motivo la mercede dell’anno 2011 dovrebbe dipendere da un
rapporto che giustifichi la successiva richiesta di revoca del mandato da parte
della curatrice. Su tale aspetto non occorre quindi dilungarsi oltre. Quanto
alla richiesta di porre a carico esclusivamente di CO 2 anche l’onere della
curatela per il 2011, si richiama quanto precedentemente indicato per la ripartizione
dell'onere della curatela per il 2010. Anche su tale aspetto il reclamo va quindi
respinto.
6.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Le spese processuali
di questo giudizio sono poste a
carico di RE 1. Non vengono assegnate ripetibili, la resistente non essendo
patrocinata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo del 20 aprile 2011 è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
150.–
fr.
200.–
sono
posti a carico di RE 1. Non vengono assegnate
ripetibili.
3. Il
reclamo del 2 luglio 2012 è respinto.
4. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
150.–
fr.
200.–
sono
posti a carico di RE 1. Non vengono assegnate
ripetibili.
5. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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