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Decisione

9.2013.51

Mercede curatore educativo

14 novembre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nato il __________ 1995 dall’unione tra RE 1 e CO 2. Il matrimonio

è stato sciolto per divorzio il __________ 1998 e l’autorità parentale è stata

attribuita alla madre.

B. Con decisione 8 ottobre 2007 l’allora Commissione tutoria

regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela

educativa a favore di PI 1, al

fine di salvaguardare le relazioni personali con il padre e proporre delle

misure a sostegno del ragazzo. Quale curatore è stato

nominato E__________ S__________, sostituito a partire dal mese di luglio 2008

da CO 3. Il suo mandato è stato esteso al monitoraggio dell’evoluzione del

minore e della situazione famigliare.

C. Tramite

decisione 10 marzo 2009 la Commissione tutoria ha istituito a favore di CO 2

una tutela volontaria e in data 31 marzo 2009 l’autorità parentale sul figlio PI 1 è stata trasferita al

padre.

D. Con decisione 29 marzo 2011, la Commissione tutoria ha deciso l’approvazione

del rapporto morale per l’anno 2010, ponendo la mercede della curatrice

educativa di fr. 3'000.- a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.

E. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con ricorso del 20 aprile 2011 all’allora Autorità

di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), chiedendo che tutto l’importo relativo alla

mercede della curatrice educativa per l’anno 2010 sia posto a carico di CO 2, essendo

unica responsabile per l’istituzione della misura di protezione a favore del

figlio.

Il ricorrente ha pure chiesto che la trattazione del ricorso

avvenisse congiuntamente con un altro ricorso allora pendente presso la medesima

autorità, relativo

all’approvazione della mercede per l’anno 2009. Il medesimo ha tuttavia fatto

oggetto di una decisione del 26 aprile 2011 dell’Autorità di vigilanza, in

seguito impugnata dinnanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’Appello, poi

trasmesso per competenza alla Camera di protezione in data 1° gennaio 2013 ed

evaso con decisione odierna (cfr. inc. 9.2013.13).

F. La Commissione tutoria, nella propria risposta del 3 maggio 2011, ha precisato di ritenere applicabile il principio della ripartizione dei costi della curatrice tra genitori, senza tener in

considerazione “questioni e criteri di colpa”.

G. Anche

la curatrice, con osservazioni 13 maggio 2011, ha precisato di aver avuto una buona

collaborazione con entrambi i genitori.

H. Con osservazioni 16 maggio 2011 CO 2 ha precisato di essere molto

soddisfatta del rapporto con la

curatrice e con RE 1, mentre di non essere soddisfatta della sua misura di

tutela e del rapporto instaurato con la tutrice. Non ha accennato alle questioni

sollevate dal ricorrente nel suo gravame.

I. In data 18 giugno 2012 la Commissione tutoria ha approvato il rapporto

morale per l’anno 2011 della curatrice educativa CO 3, riconoscendole una

mercede di fr. 3'680.-, posta a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.

L. Anche

contro tale decisione in data 2 luglio 2012 RE 1 è insorto all’Autorità di vigilanza,

chiedendo di trattare il ricorso congiuntamente a quello del 20 aprile 2011, riprendendo

argomentazioni molto simili. Egli ha chiesto in via principale che non venga riconosciuta alcuna

mercede alla curatrice finché non presenterà un rapporto che illustri i motivi

per i quali avrebbe disdetto il proprio mandato. Una richiesta in tal senso da

parte della curatrice è infatti stata formulata il 21 maggio 2012. In via subordinata ha poi chiesto che la mercede della curatrice, fissata in fr. 3'680.-, sia posta

interamente a carico di CO 2.

M. In

data 17 luglio 2012 la

Commissione tutoria ha presentato le proprie osservazioni, ribadendo gli stessi

principi di quelle del 16 maggio 2011, postulando la conferma della decisione

impugnata.

N. Il 1° gennaio 2013 i predetti gravami sono stati trasmessi per competenza

alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.

Considerato

Considerandi

1.

Dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19

dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto

delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti presso

l'Autorità di vigilanza sono continuati dalla nuova autorità giudiziaria

competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,

già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti

maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.

3.

CC).

2.

La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre

2012.

è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria

del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del

22.2

, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC,

49.

vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare,

l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che, è riconosciuta

un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di

fr. 3'000.- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal 1.1.2010,

in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o

curatore alla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede

superiore a

fr. 3'000.-.

3.

Conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di

mantenimento dei genitori (Wullschleger in:

FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4

delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC; Meier/Stettler, Les effets de la

filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione, pag. 286 nota 989).

Sono quindi

i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di

educazione e formazione, e le misure prese a loro tutela. Nel caso in cui fosse necessario adottare

misure a protezione dei figli, dottrina e giurisprudenza ammettono che le spese

della misura, per esempio, misure di sostegno psicologico o altre, fanno parte

del mantenimento dei minori ai sensi dell’art. 276 CC, al quale appunto devono

provvedere i genitori (DTF 116 II 399 pag. 401), spese che questi ultimi devono

assumersi in misura personale, solidale e primaria cioè prima di qualsiasi

altro parente (BSK ZGB I – P. Breitschmid,

art. 276 CC n. 8).

Anche in

materia di relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza nel corso

del diritto di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i

relativi costi devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà ciascuno

(Bally in RDT 1998 pag. 10 i.f.,

p.to 4.6; BSK ZGB I – Schwenzer,

ad art. 273 CC no. 28; sentenza ICCA del 30 agosto 2004, inc. 11.2004.60, cons.

8).

4.

Il

reclamante sostiene che la misura a favore del figlio va considerata come riconducibile esclusivamente alla

madre, in riferimento con i suoi disagi e con il rapporto, definito fusionale,

instaurato con il figlio.

Con tale

argomento, nel primo reclamo, del 20 aprile 2011, RE 1 chiede quindi che i

costi della curatrice vengano accollati esclusivamente a CO 2.

Nel reclamo del 2 luglio 2012, RE

1.

chiede in via principale che l’Autorità di protezione

non riconosca alcuna mercede alla curatrice educativa finché non avrà presentato

un rapporto che motivi la sua richiesta di disdire il mandato, mentre in via subordinata

chiede che la mercede fissata in fr. 3'680.- sia posta interamente a carico

della madre.

5.

Come già precisato nella decisione relativa al reclamo contro la

decisione 26 aprile 2011 dell’Autorità di vigilanza, questa Camera non ravvisa motivi per discostarsi dal principio sopra

enunciato, secondo cui i costi per le misure di protezione del figlio vanno

accollati in modo paritario a entrambi i genitori. Il primo reclamo va di conseguenza

respinto.

La

mercede oggetto del secondo reclamo è relativa alle prestazioni per l’anno

2011.

La curatrice ha chiesto la revoca del proprio mandato con scritto 21

maggio 2012, ciò che non influisce in alcun modo sull’operato svolto l’anno precedente. Nemmeno il reclamante

giustifica per quale motivo la mercede dell’anno 2011 dovrebbe dipendere da un

rapporto che giustifichi la successiva richiesta di revoca del mandato da parte

della curatrice. Su tale aspetto non occorre quindi dilungarsi oltre. Quanto

alla richiesta di porre a carico esclusivamente di CO 2 anche l’onere della

curatela per il 2011, si richiama quanto precedentemente indicato per la ripartizione

dell'onere della curatela per il 2010. Anche su tale aspetto il reclamo va quindi

respinto.

6.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Le spese processuali

di questo giudizio sono poste a

carico di RE 1. Non vengono assegnate ripetibili, la resistente non essendo

patrocinata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo del 20 aprile 2011 è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

150.–

fr.

200.–

sono

posti a carico di RE 1. Non vengono assegnate

ripetibili.

3. Il

reclamo del 2 luglio 2012 è respinto.

4. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

150.–

fr.

200.–

sono

posti a carico di RE 1. Non vengono assegnate

ripetibili.

5. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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