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Decisione

9.2013.53

Assistenza giudiziaria nella procedura di regolamentazione dei diritti di visita: necessità di ricorrere ad un legale nel caso in esame

22 gennaio 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1, nato il __________ 2011, è figlio di RI 1 (padre) e V__________ B__________

(madre). I due genitori non convivono. Il piccolo è stato regolarmente

riconosciuto e alla madre è stata attribuita l’autorità parentale.

B. Il 16 novembre 2011 RI 1 (padre) si è rivolto una prima volta alla

Commissione tutoria, lamentando di essere stato impedito per due settimane

nell’esercizio delle relazioni personali con il figlio PI 1.

C. In

data 5 dicembre 2011 RI 1 si è nuovamente rivolto alla Commissione tutoria regionale

__________ (in seguito, Commissione tutoria) – per il tramite del patrocinatore

di allora, avv. M__________ – per chiedere il ripristino dei diritti di visita

tra padre e figlio, interrotti dal 3 novembre 2011 per volere della madre. Nel

contempo egli ha pure introdotto un’istanza di ammissione al gratuito

patrocinio ai sensi dell’art. 119 CPC, producendo il certificato municipale in

cui veniva attestata l’indigenza dell’istante.

D. Con scritto 28 dicembre 2011, la Commissione tutoria ha trasmesso al

patrocinatore di RI 1 le osservazioni 21 dicembre 2011 di V__________ B__________,

relative alla questione dei diritti di visita. In tale circostanza la

Commissione tutoria ha invitato RI 1 a rivolgersi alla Pretura, a suo dire

competente a motivo del mancato accordo sul contributo alimentare e sulle

relazioni personali con la madre.

E. Con

decisione 1° febbraio 2012, la Commissione tutoria ha respinto la richiesta di

ammissione al gratuito patrocinio inoltrata il 5 dicembre 2011 da RI 1, ritenendo

non necessaria l’assistenza di un legale nella fattispecie.

F. In

data 10 aprile 2102, RI 1 ha inoltrato alla Commissione tutoria, per il tramite

della nuova patrocinatrice, PR 1, una nuova richiesta – già in via

superprovvisionale – di ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio.

G. Il 17

aprile 2012 RI 1 ha anche istato nuovamente per essere ammesso all’assistenza

giudiziaria, allegando, tra gli altri documenti, un nuovo certificato municipale

datato 14 febbraio 2012 da cui risulta il suo stato di indigenza. L'istanza ha evidenziato

la competenza dell’autorità tutoria del domicilio del figlio ai sensi dell’art.

275 cpv. 1 CC per quanto concerne la regolamentazione delle relazioni personali

ed ha rilevato che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione tutoria

il 28 dicembre 2011, RI 1 era impossibilitato – in quanto non legittimato – a rivolgersi

alla Pretura per tutelare le relazioni personali con il figlio. Con scritto

dello stesso giorno la patrocinatrice ha pure trasmesso un complemento all’istanza

del 10 aprile 2012, in cui, sottolineando il profondo stato di sconforto del

padre di PI 1 – impedito ormai da cinque mesi nei contatti con il figlio – ha

chiesto di voler già regolamentare le relazioni personali in via supercautelare.

H. Con

scritto 18 aprile 2012, l’avvocato di V__________ B__________ ha comunicato

alla Commissione tutoria che, relativamente alla procedura in corso, la madre

ed il figlio avevano già inoltrato nei confronti di RI 1 presso la Pretura di __________

un’istanza di conciliazione 16 aprile 2012 per la fissazione dei contribuiti alimentari.

I. Con

decisione 25 maggio 2012, la Commissione tutoria ha respinto l’istanza di

ammissione al gratuito patrocinio del 17 aprile 2012, a motivo dell’inutilità dell’intervento di un legale nella fattispecie, trattandosi – a suo

dire – di una situazione giuridica per nulla complessa. La Commissione tutoria

ha pertanto ritenuto il richiedente in grado di procedere con atti propri, rilevando

inoltre che dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di __________ era pendente

un’istanza di conciliazione.

L. Contro

la decisione appena citata, RI 1 è insorta all’Autorità di vigilanza sulle

tutele con ricorso 6 giugno 2012, sostenendo l’esistenza dei presupposti per il

beneficio dell’assistenza giudiziaria. Innanzitutto il ricorrente, mediante la

produzione del certificato municipale – in cui si attestano la mancanza di

reddito e di sostanza e di un’attività lucrativa, – ribadisce la sua incapacità

a far fronte ai costi della procedura. Secondariamente sostiene la fondatezza

della richiesta di merito, ovvero il diritto alle relazioni personali con il

figlio e quindi il fumus boni iuris. Sottolinea inoltre la necessità di

rivolgersi ad un legale, soprattutto dopo le indicazioni erronee fornite dalla

stessa Commissione tutoria nello scritto del 28 dicembre 2011, che dichiaravano

implicitamente la propria incompetenza rinviando alla procedura davanti alla Pretura.

Da ultimo formula istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria anche per la

procedura di ricorso in oggetto.

M. Nelle

osservazioni 22 giugno 2012, la Commissione tutoria ha confermato la decisione

del 25 maggio 2012, ripercorrendo i fatti rilevanti. Ha nuovamente sottolineato

che con scritto 28 dicembre 2011 aveva indicato ad RI 1 la necessità di

inoltrare un’istanza alla Pretura, considerato il mancato perfezionamento di un

contratto di mantenimento fra le parti e la mancata intesa sull’esercizio dei

diritti di visita. Ha inoltre asserito che la madre di PI 1 aveva depositato

un’istanza di conciliazione per la fissazione del contributo di mantenimento in

data 16 aprile 2011 davanti alla Pretura, che implicava un pronunciamento sulle

modalità dell’esercizio del diritto di visita da parte dello stesso giudice civile.

N. Nel

frattempo, il 28 giugno 2012, RI 1 ha interposto un’ennesima istanza alla Commissione

tutoria con richiesta di pronunciarsi sulle relazioni personali. Ha allegato

all’istanza il verbale del tentativo di conciliazione del 6 giugno 2012 della

Pretura di __________.

Con

decisione dell’11 settembre 2012, la Commissione tutoria regionale ha stabilito

un diritto di visita settimanale in forma libera tra padre e figlio, il sabato

pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00, alternativamente il mercoledì pomeriggio

dalle 15:00 alle 17:00, con passaggio dal Punto d’Incontro di __________, la

prima volta il 29 settembre 2012.

Contro

detta decisione è insorta V__________ B__________ con ricorso 20 settembre 2012

chiedendone l’annullamento.

Il

ricorso è stato respinto con decisione 11 novembre 2012 dell’Autorità di

vigilanza sulle tutele.

O. In

data 1° gennaio 2013, il ricorso 6 giugno 2012 – in materia di assistenza

giudiziaria – di cui si è detto (sopra, consid. L) è stato trasmesso per

competenza a questo giudice.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del

Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e

diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova

autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a

cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,

già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti

maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.

3.

CC).

Quanto

alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450

segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).

2.

La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date.

Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti

all'autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni

dell’autorità concedente (art. 12 LAG). La competenza di questo giudice è

pertanto data.

3.

Giusta

l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque: a. sia sprovvisto dei mezzi necessari; e b.

la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.

4.

L’estensione del gratuito patrocinio comprende la designazione di un

patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato,

segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore

può essere designato già per la preparazione del processo (art. 118 cpv. 1

lett. c. CPC).

La possibilità di farsi assistere da un patrocinatore entra in considerazione

per ogni procedura in cui il richiedente è coinvolto, se ciò è necessario per

la tutela dei suoi diritti. Va in particolare considerato: (i) se gli interessi

del richiedente siano toccati in modo importante (omiss…); (ii) se la

causa sia attualmente e giuridicamente complessa, tanto da rendere necessario –

in entrambi i casi – il coinvolgimento di un patrocinatore per tutelare i suoi

diritti; (iii) se il richiedente abbia la capacità di districarsi e di

comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua

formazione e capacità, segnatamente linguistiche. La giurisprudenza ha ad

esempio ammesso il gratuito patrocinio trattandosi della custodia di un minore.

Lo ha invece negato laddove la parte ha dimostrato di sapersi difendere da sola

in una precedente procedura d’identico tenore (istanza di ricusazione).

Il Codice

aggiunge, per finire, un quarto criterio, ossia la circostanza che la controparte

sia patrocinata da un avvocato, quindi una considerazione basata sul principio

di uguaglianza e sulle disparità che genera il patrocinio legale di una sola

parte nei confronti di quell’altra, che ne è invece privata, non per scelta, ma

per impedimenti finanziari (CPC Comm, Francesco

Trezzini, art. 118, pag. 474 e seg., e citazioni).

5.

Il

presupposto dell’indigenza è stato comprovato dal ricorrente mediante la documentazione

prodotta, segnatamente il certificato 14 febbraio 2012 dell'autorità comunale.

Le

probabilità di esito favorevole della causa – per altro non oggetto di

contestazione – sono confermate dalla decisione della Commissione tutoria

dell’11 settembre 2012 (consid. O) e dalla successiva decisione su ricorso del

12.

novembre 2012 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele (consid. Q).

6.

La Commissione tutoria sostiene che nella fattispecie non vi sia necessità

di ricorrere ad un legale professionista.

È palese

che, nel procedimento in oggetto, gli interessi del ricorrente sono toccati in

modo importante. Ciò nella misura in cui sono in gioco le relazioni personali

con il figlio, per lungo tempo interrotte. Quanto alla complessità della causa,

l’ambito in cui ci si muove è retto dalla massima ufficiale e dal principio

inquisitorio. Tuttavia, nel caso in esame, è determinante il modo in cui la

Commissione tutoria ha gestito l’incarto, sostenendo erroneamente un’attrazione

di competenza del giudice civile in materia di relazioni personali tra genitori

non coniugati a fronte di una procedura in materia di contributi alimentari già

pendente in quella sede (RtiD No.21c/II 2007, consid. 5) complicando la comprensione

della procedura per il terzo profano. Rilevanti sono inoltre i tempi di azione

dell’autorità tutoria che ha statuito sulle relazioni personali tra RI 1 e PI 1

dopo essere stata sollecitata in più occasioni da parte del padre, tollerando

per mesi l’impedimento dei contatti con il figlio senza fondati motivi. L’intervento

di un patrocinatore si è dimostrato indispensabile per sbrogliare l’impasse

giuridica e per tutelare i diritti di RI 1. D’altra parte va aggiunto che la giurisprudenza

si è già chinata su questa problematica sostenendo che il fatto che la procedura

sia retta dalla massima ufficiale (ad esempio in tematiche famigliari aventi

per oggetto aspetti di diritto di visita) ancora non significa che il

patrocinio di un avvocato divenga – eo ipso – inutile, visto l’obbligo

delle parti di collaborare con il giudice (assumendo un ruolo propositivo)

nella ricerca della verità materiale (CPC Comm, Francesco Trezzini, art. 118, pag. 474 e rinvii).

L’ultimo

elemento da tenere in considerazione, ma non per questo di minore importanza, è

la violazione del principio di uguaglianza che genererebbe il patrocinio legale

di una sola parte nei confronti dell’altra, essendo assodato che sin

dall’inizio della causa V__________ B__________ – madre del piccolo PI 1 – è

stata assistita da un legale.

Tutti

questi elementi giustificano e confermano la necessità di tutelare i diritti di

RI 1 con garanzia dell’assistenza giudiziaria, con patrocinio di un avvocato e

gratuito patrocinio.

7.

In virtù di quanto precede il ricorso deve essere accolto. RI 1 va

pertanto ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e la decisione 25

maggio 2012 dell’allora Commissione tutoria va riformata di conseguenza.

8.

Quanto

espresso sopra (consid. 5 e 6) – ritenute per altro adempiute le condizioni

fissate dall'art. 117 CPC – giustifica l'accoglimento anche dell'istanza di ammissione

all'assistenza giudiziaria per il procedimento in oggetto.

9.

Gli

oneri del presente giudizio, seguirebbero la soccombenza, e sarebbero a carico

della Commissione tutoria (art. 28 LPamm), tuttavia si rinuncia al prelievo

degli stessi.

10.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federele

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di decisione incidentale, essa segue

la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Dandosi

una procedura a protezione del minore, è ammissibile il ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la decisione 25 maggio 2012 della Commissione tutoria

regionale __________ (ris. N. 194) è così riformata:

1. La richiesta formulata il 17 aprile 2012 dall’avv. PR 1 di ammissione

all'assistenza giudiziaria di RI 1 è accolta.

2. La

richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso è accolta.

3. Non si

prelevano né spese né tassa di giustizia.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

vicecancelliera

giudice Franco Lardelli Alessia Leoni Romelli

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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