9.2013.53
Assistenza giudiziaria nella procedura di regolamentazione dei diritti di visita: necessità di ricorrere ad un legale nel caso in esame
22 gennaio 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
9.2013.53
Data decisione, Autorità:
22.01.2013, CDP
Titolo:
Assistenza giudiziaria nella procedura di regolamentazione dei diritti di visita: necessità di ricorrere ad un legale nel caso in esame
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 117 CPC
art. 118 CPC
art. 13 LAG
Incarto n.
9.2013.53
Lugano
22 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai
sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria: Alessia Leoni Romelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura di ricorso
conseguente alla decisione 25 maggio 2012 della Commissione tutoria regionale __________,
che oppone
RI 1
patr. da: PR 1
all’allora
Commissione tutoria regionale __________
riguardo
alla concessione dell'assistenza giudiziaria nella procedura di regolamentazione
dei diritti di visita con il figlio PI 1
letti ed esaminati gli
atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso 6 giugno 2012 presentato da RI 1 avverso la decisione 25 maggio 2012 della
Commissione tutoria regionale __________, recte, ora Autorità regionale
di protezione;
2. Se
dev’essere accolta l’istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria.
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
Fatti
A. PI 1, nato il __________ 2011, è figlio di RI 1 (padre) e V__________ B__________
(madre). I due genitori non convivono. Il piccolo è stato regolarmente
riconosciuto e alla madre è stata attribuita l’autorità parentale.
B. Il 16 novembre 2011 RI 1 (padre) si è rivolto una prima volta alla
Commissione tutoria, lamentando di essere stato impedito per due settimane
nell’esercizio delle relazioni personali con il figlio PI 1.
C. In
data 5 dicembre 2011 RI 1 si è nuovamente rivolto alla Commissione tutoria regionale
__________ (in seguito, Commissione tutoria) – per il tramite del patrocinatore
di allora, avv. M__________ – per chiedere il ripristino dei diritti di visita
tra padre e figlio, interrotti dal 3 novembre 2011 per volere della madre. Nel
contempo egli ha pure introdotto un’istanza di ammissione al gratuito
patrocinio ai sensi dell’art. 119 CPC, producendo il certificato municipale in
cui veniva attestata l’indigenza dell’istante.
D. Con scritto 28 dicembre 2011, la Commissione tutoria ha trasmesso al
patrocinatore di RI 1 le osservazioni 21 dicembre 2011 di V__________ B__________,
relative alla questione dei diritti di visita. In tale circostanza la
Commissione tutoria ha invitato RI 1 a rivolgersi alla Pretura, a suo dire
competente a motivo del mancato accordo sul contributo alimentare e sulle
relazioni personali con la madre.
E. Con
decisione 1° febbraio 2012, la Commissione tutoria ha respinto la richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio inoltrata il 5 dicembre 2011 da RI 1, ritenendo
non necessaria l’assistenza di un legale nella fattispecie.
F. In
data 10 aprile 2102, RI 1 ha inoltrato alla Commissione tutoria, per il tramite
della nuova patrocinatrice, PR 1, una nuova richiesta – già in via
superprovvisionale – di ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio.
G. Il 17
aprile 2012 RI 1 ha anche istato nuovamente per essere ammesso all’assistenza
giudiziaria, allegando, tra gli altri documenti, un nuovo certificato municipale
datato 14 febbraio 2012 da cui risulta il suo stato di indigenza. L'istanza ha evidenziato
la competenza dell’autorità tutoria del domicilio del figlio ai sensi dell’art.
275 cpv. 1 CC per quanto concerne la regolamentazione delle relazioni personali
ed ha rilevato che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione tutoria
il 28 dicembre 2011, RI 1 era impossibilitato – in quanto non legittimato – a rivolgersi
alla Pretura per tutelare le relazioni personali con il figlio. Con scritto
dello stesso giorno la patrocinatrice ha pure trasmesso un complemento all’istanza
del 10 aprile 2012, in cui, sottolineando il profondo stato di sconforto del
padre di PI 1 – impedito ormai da cinque mesi nei contatti con il figlio – ha
chiesto di voler già regolamentare le relazioni personali in via supercautelare.
H. Con
scritto 18 aprile 2012, l’avvocato di V__________ B__________ ha comunicato
alla Commissione tutoria che, relativamente alla procedura in corso, la madre
ed il figlio avevano già inoltrato nei confronti di RI 1 presso la Pretura di __________
un’istanza di conciliazione 16 aprile 2012 per la fissazione dei contribuiti alimentari.
I. Con
decisione 25 maggio 2012, la Commissione tutoria ha respinto l’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio del 17 aprile 2012, a motivo dell’inutilità dell’intervento di un legale nella fattispecie, trattandosi – a suo
dire – di una situazione giuridica per nulla complessa. La Commissione tutoria
ha pertanto ritenuto il richiedente in grado di procedere con atti propri, rilevando
inoltre che dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di __________ era pendente
un’istanza di conciliazione.
L. Contro
la decisione appena citata, RI 1 è insorta all’Autorità di vigilanza sulle
tutele con ricorso 6 giugno 2012, sostenendo l’esistenza dei presupposti per il
beneficio dell’assistenza giudiziaria. Innanzitutto il ricorrente, mediante la
produzione del certificato municipale – in cui si attestano la mancanza di
reddito e di sostanza e di un’attività lucrativa, – ribadisce la sua incapacità
a far fronte ai costi della procedura. Secondariamente sostiene la fondatezza
della richiesta di merito, ovvero il diritto alle relazioni personali con il
figlio e quindi il fumus boni iuris. Sottolinea inoltre la necessità di
rivolgersi ad un legale, soprattutto dopo le indicazioni erronee fornite dalla
stessa Commissione tutoria nello scritto del 28 dicembre 2011, che dichiaravano
implicitamente la propria incompetenza rinviando alla procedura davanti alla Pretura.
Da ultimo formula istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria anche per la
procedura di ricorso in oggetto.
M. Nelle
osservazioni 22 giugno 2012, la Commissione tutoria ha confermato la decisione
del 25 maggio 2012, ripercorrendo i fatti rilevanti. Ha nuovamente sottolineato
che con scritto 28 dicembre 2011 aveva indicato ad RI 1 la necessità di
inoltrare un’istanza alla Pretura, considerato il mancato perfezionamento di un
contratto di mantenimento fra le parti e la mancata intesa sull’esercizio dei
diritti di visita. Ha inoltre asserito che la madre di PI 1 aveva depositato
un’istanza di conciliazione per la fissazione del contributo di mantenimento in
data 16 aprile 2011 davanti alla Pretura, che implicava un pronunciamento sulle
modalità dell’esercizio del diritto di visita da parte dello stesso giudice civile.
N. Nel
frattempo, il 28 giugno 2012, RI 1 ha interposto un’ennesima istanza alla Commissione
tutoria con richiesta di pronunciarsi sulle relazioni personali. Ha allegato
all’istanza il verbale del tentativo di conciliazione del 6 giugno 2012 della
Pretura di __________.
Con
decisione dell’11 settembre 2012, la Commissione tutoria regionale ha stabilito
un diritto di visita settimanale in forma libera tra padre e figlio, il sabato
pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00, alternativamente il mercoledì pomeriggio
dalle 15:00 alle 17:00, con passaggio dal Punto d’Incontro di __________, la
prima volta il 29 settembre 2012.
Contro
detta decisione è insorta V__________ B__________ con ricorso 20 settembre 2012
chiedendone l’annullamento.
Il
ricorso è stato respinto con decisione 11 novembre 2012 dell’Autorità di
vigilanza sulle tutele.
O. In
data 1° gennaio 2013, il ricorso 6 giugno 2012 – in materia di assistenza
giudiziaria – di cui si è detto (sopra, consid. L) è stato trasmesso per
competenza a questo giudice.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del
Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova
autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a
cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,
già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.
3.
CC).
Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450
segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).
2.
La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date.
Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti
all'autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni
dell’autorità concedente (art. 12 LAG). La competenza di questo giudice è
pertanto data.
3.
Giusta
l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque: a. sia sprovvisto dei mezzi necessari; e b.
la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.
4.
L’estensione del gratuito patrocinio comprende la designazione di un
patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato,
segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore
può essere designato già per la preparazione del processo (art. 118 cpv. 1
lett. c. CPC).
La possibilità di farsi assistere da un patrocinatore entra in considerazione
per ogni procedura in cui il richiedente è coinvolto, se ciò è necessario per
la tutela dei suoi diritti. Va in particolare considerato: (i) se gli interessi
del richiedente siano toccati in modo importante (omiss…); (ii) se la
causa sia attualmente e giuridicamente complessa, tanto da rendere necessario –
in entrambi i casi – il coinvolgimento di un patrocinatore per tutelare i suoi
diritti; (iii) se il richiedente abbia la capacità di districarsi e di
comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua
formazione e capacità, segnatamente linguistiche. La giurisprudenza ha ad
esempio ammesso il gratuito patrocinio trattandosi della custodia di un minore.
Lo ha invece negato laddove la parte ha dimostrato di sapersi difendere da sola
in una precedente procedura d’identico tenore (istanza di ricusazione).
Il Codice
aggiunge, per finire, un quarto criterio, ossia la circostanza che la controparte
sia patrocinata da un avvocato, quindi una considerazione basata sul principio
di uguaglianza e sulle disparità che genera il patrocinio legale di una sola
parte nei confronti di quell’altra, che ne è invece privata, non per scelta, ma
per impedimenti finanziari (CPC Comm, Francesco
Trezzini, art. 118, pag. 474 e seg., e citazioni).
5.
Il
presupposto dell’indigenza è stato comprovato dal ricorrente mediante la documentazione
prodotta, segnatamente il certificato 14 febbraio 2012 dell'autorità comunale.
Le
probabilità di esito favorevole della causa – per altro non oggetto di
contestazione – sono confermate dalla decisione della Commissione tutoria
dell’11 settembre 2012 (consid. O) e dalla successiva decisione su ricorso del
12.
novembre 2012 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele (consid. Q).
6.
La Commissione tutoria sostiene che nella fattispecie non vi sia necessità
di ricorrere ad un legale professionista.
È palese
che, nel procedimento in oggetto, gli interessi del ricorrente sono toccati in
modo importante. Ciò nella misura in cui sono in gioco le relazioni personali
con il figlio, per lungo tempo interrotte. Quanto alla complessità della causa,
l’ambito in cui ci si muove è retto dalla massima ufficiale e dal principio
inquisitorio. Tuttavia, nel caso in esame, è determinante il modo in cui la
Commissione tutoria ha gestito l’incarto, sostenendo erroneamente un’attrazione
di competenza del giudice civile in materia di relazioni personali tra genitori
non coniugati a fronte di una procedura in materia di contributi alimentari già
pendente in quella sede (RtiD No.21c/II 2007, consid. 5) complicando la comprensione
della procedura per il terzo profano. Rilevanti sono inoltre i tempi di azione
dell’autorità tutoria che ha statuito sulle relazioni personali tra RI 1 e PI 1
dopo essere stata sollecitata in più occasioni da parte del padre, tollerando
per mesi l’impedimento dei contatti con il figlio senza fondati motivi. L’intervento
di un patrocinatore si è dimostrato indispensabile per sbrogliare l’impasse
giuridica e per tutelare i diritti di RI 1. D’altra parte va aggiunto che la giurisprudenza
si è già chinata su questa problematica sostenendo che il fatto che la procedura
sia retta dalla massima ufficiale (ad esempio in tematiche famigliari aventi
per oggetto aspetti di diritto di visita) ancora non significa che il
patrocinio di un avvocato divenga – eo ipso – inutile, visto l’obbligo
delle parti di collaborare con il giudice (assumendo un ruolo propositivo)
nella ricerca della verità materiale (CPC Comm, Francesco Trezzini, art. 118, pag. 474 e rinvii).
L’ultimo
elemento da tenere in considerazione, ma non per questo di minore importanza, è
la violazione del principio di uguaglianza che genererebbe il patrocinio legale
di una sola parte nei confronti dell’altra, essendo assodato che sin
dall’inizio della causa V__________ B__________ – madre del piccolo PI 1 – è
stata assistita da un legale.
Tutti
questi elementi giustificano e confermano la necessità di tutelare i diritti di
RI 1 con garanzia dell’assistenza giudiziaria, con patrocinio di un avvocato e
gratuito patrocinio.
7.
In virtù di quanto precede il ricorso deve essere accolto. RI 1 va
pertanto ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e la decisione 25
maggio 2012 dell’allora Commissione tutoria va riformata di conseguenza.
8.
Quanto
espresso sopra (consid. 5 e 6) – ritenute per altro adempiute le condizioni
fissate dall'art. 117 CPC – giustifica l'accoglimento anche dell'istanza di ammissione
all'assistenza giudiziaria per il procedimento in oggetto.
9.
Gli
oneri del presente giudizio, seguirebbero la soccombenza, e sarebbero a carico
della Commissione tutoria (art. 28 LPamm), tuttavia si rinuncia al prelievo
degli stessi.
10.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federele
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di decisione incidentale, essa segue
la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Dandosi
una procedura a protezione del minore, è ammissibile il ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, la decisione 25 maggio 2012 della Commissione tutoria
regionale __________ (ris. N. 194) è così riformata:
1. La richiesta formulata il 17 aprile 2012 dall’avv. PR 1 di ammissione
all'assistenza giudiziaria di RI 1 è accolta.
2. La
richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso è accolta.
3. Non si
prelevano né spese né tassa di giustizia.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
giudice Franco Lardelli Alessia Leoni Romelli
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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