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Decisione

9.2013.54

Decisione incidentale ordinatoria sulla consultazione degli atti (accesso integrale ad una perizia) nell'ambito della procedura tendente alla modifica dei diritti di visita con il figlio

7 marzo 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori non sono coniugati e non convivono e il minore è affidato alle cure

della madre a norma dell’art. 298 cpv. 1 CC;

che già

nel corso del mese di maggio 2011 la madre ha fatto appello alla Commissione

tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), segnalando

l'esistenza di problemi con il padre del bambino (lettera del 30 maggio 2011 RE

1 /CTR);

che, con

decisione del 18 ottobre 2011, la Commissione tutoria ha conferito mandato al

Servizio medico-psicologico di __________ (in seguito SMP) di esperire una

valutazione sulle capacità genitoriali di CO 2 ed esprimersi sulle modalità più

opportune per l’esercizio dei diritti di visita tra padre e figlio; con

l'accordo dell'Autorità tutoria, il mandato è poi stato esteso alla valutazione

delle capacità genitoriali di RE 1 (scritti 15.11.11 e 6.12.11 SMP/CTR).

che nella medesima decisione la Commissione tutoria ha stabilito un diritto di visita provvisorio settimanale, della

durata di un’ora, in forma sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________;

che

contro l’assetto provvisorio dei diritti di visita il 27 ottobre 2012RE 1 ha

interposto ricorso all’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità

di vigilanza);

che in

data 12 gennaio 2012 il SMP __________ ha trasmesso alla Commissione tutoria il

proprio rapporto di valutazione;

che le

conclusioni del referto peritale e le relative proposte per la regolamentazione

dei diritti di visita sono state discusse dalla Commissione tutoria con RE 1 e CO

Considerandi

2.

all'udienza del 16 febbraio 2012, senza che l'intero referto fosse consegnato

alla mamma;

che, con

decisione 27 marzo 2012, la Commissione tutoria – con riferimento, tra l'altro,

alle conclusioni del referto, ha nominato C__________ F__________ quale curatore

educativo a norma dell’art. 308 CC a favore di PI 1, specificandone i compiti;

ha inoltre confermato il diritto di visita di un’ora settimanale tra padre e

figlio, da svolgersi in forma sorvegliata presso il Punto di Incontro;

che, con

scritto 10 aprile 2012, l’avv. PR 1 ha comunicato alla Commissione tutoria di

aver assunto il patrocinio di RE 1 e ha chiesto copia della perizia del 12

gennaio 2012 con riferimento all’art. 28 RTC (recte: 28 LTut) nella

“prospettiva di valutare il buon fondamento e la condivisibilità della

decisione” del 27 marzo 2012;

che, in

data 17 aprile 2012, la Commissione tutoria ha trasmesso a RE 1 copia delle

conclusioni e del capitolo “riguardante la sua cliente” del rapporto peritale

12.

gennaio 2012 del SMP, precisando che il resto del referto – non trasmesso –

concerneva l’anamnesi e le considerazioni di carattere medico di pertinenza di CO

2, sulle quali quest'ultimo aveva “chiesto il dovuto riserbo trattandosi di

informazioni strettamente personali e sensibili”;

che con

decisione 18 giugno 2012 l'Autorità di vigilanza ha stralciato dai ruoli il ricorso

27.

ottobre 2011 di RE 1 essendo lo stesso divenuto “privo d'oggetto” con la

regolamentazione dei diritti di visita messa in atto con la decisione 27 marzo

2012.

della Commissione tutoria, non contestata;

che, con

istanza 20 giugno 2012, CO 2 ha chiesto alla Commissione tutoria una modifica e

un ampliamento dei diritti di visita con il figlio PI 1;

che, in

data 20 luglio 2012, la Commissione tutoria ha, di conseguenza, citato la mamma

e il papà di PI 1 per l'udienza del 9 agosto 2012;

che, in

data 27 luglio 2012, RE 1, per il tramite del patrocinatore, ha rivolto alla

Commissione tutoria una nuova richiesta di accesso integrale alla perizia 12 gennaio

2012.

del SMP, ciò in vista dell'udienza aggiornata per il 9 agosto 2012 avente

per oggetto la modifica e l'ampliamento dei diritti di visita chiesti da CO 2

(cfr. ricorso 9 agosto 2012, pag. 4 in alto);

che con

decisione 2/6 agosto 2012 la Commissione tutoria ha nuovamente negato l’accesso

all'intera perizia 12 gennaio 2012 del SMP, ribadendo la richiesta di riserbo

espressa da CO 2 sulle questioni legate alla sua salute e dichiarando di aver

evaso la summenzionata domanda a norma dell’art. 20 cpv. 4 LPamm con la comunicazione

del contenuto essenziale del referto;

che

contro detta decisione RE 1 è insorta con ricorso 9 agosto 2012 all'Autorità di

vigilanza invocando la violazione del diritto di essere sentita relativamente

all’accesso parziale al referto del 12 gennaio 2012 (art. 20 LPamm e art. 29

cpv. 2 Cost.); ha inoltre invocato la disparità di trattamento rispetto al

padre di PI 1, senza che tali violazioni fossero giustificate dalla tutela di

più importanti o prevalenti interessi del padre;

che, con

osservazioni 20 settembre 2012, CO 2 ha chiesto la reiezione del gravame,

mentre la Commissione tutoria, con osservazioni 28 agosto 2012, si è rimessa al

giudizio dell'autorità giudicante;

che, dal

1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della

modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli

adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti

pendenti presso l'Autorità di vigilanza sono continuati dalla nuova autorità giudiziaria

competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e

2.

Titolo finale del Codice civile);

che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione

del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione

di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),

concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv.

1.

e 440 cpv. 3 CC);

che la

decisione impugnata è una decisione incidentale ordinatoria dell'Autorità di

protezione sulla consultazione degli atti nell'ambito della procedura – avviata

dal padre con istanza 20 giugno 2012 – tendente alla modifica e all'ampliamento

dei diritti di visita con il figlio;

che, in

merito alle condizioni di impugnabilità di una siffatta decisione, la dottrina

rinvia al diritto procedurale cantonale e, in assenza di norme specifiche del

diritto cantonale, alle condizioni previste dall'art. 319 lett. b cifra 2 CPC,

applicabile par analogia a norma dell'art. 450f CC (CommFam

Protection de l'adulte/Steck/art. 449b CC N 16, con rinvio a art. 449a

CC N. 33; BSK Erw. Schtz/Auer/Marti, art. 449a

CC N 17);

che il

legislatore cantonale ha previsto – per quanto non già regolato dagli art. 450

ss CC – l'applicazione sussidiaria delle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b

LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,

concernente la modifica della Ltut, pag. 8];

che,

conformemente all'art. 44 LPamm le decisioni incidentali possono essere impugnate

se provocano al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile”, ovvero un

pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con

una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783; DTF 133 III 426 consid.

1.3

, 133 III 629 consid. 2.3.1,5A_498/2012);

che la

reclamante non ha in alcun modo sostenuto e sostanziato che la decisione

impugnata provochi un danno non altrimenti riparabile, essendosi limitata a

lamentare la violazione del diritto di essere sentita e la disparità di

trattamento;

che,

ritenuta la mancanza della premessa fondamentale del reclamo, il gravame è

inammissibile, sicchè appare superfluo esaminare le censure sollevate dalla

reclamante in merito alla correttezza della decisione impugnata;

che un

rifiuto ingiustificato di consultare gli atti del procedimento costituisce una

violazione di diritto, che potrà, se del caso, comunque, essere invocata

nell'ambito di un reclamo contro la decisione finale di merito dell'Autorità di

protezione (CommFam Protection de l'adulte/Steck/art. 449b CC N 15);

che gli

oneri del presente giudizio seguono la soccombenza, ma vengono contenuti,

eccezionalmente, in un importo minimo a motivo delle limitate possibilità

finanziarie della reclamante;

che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi

– come in concreto – di una decisione incidentale, la via giudiziaria segue

quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). L'azione

principale, da parte sua, può formare oggetto di un eventuale ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di

valore, sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile

(art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

50.–

fr.

100.–

sono

posti a carico di RE 1, che rifonderà fr. 100.– a CO 2

a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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