9.2013.54
Decisione incidentale ordinatoria sulla consultazione degli atti (accesso integrale ad una perizia) nell'ambito della procedura tendente alla modifica dei diritti di visita con il figlio
7 marzo 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
9.2013.54
Data decisione, Autorità:
07.03.2013, CDP
Titolo:
Decisione incidentale ordinatoria sulla consultazione degli atti (accesso integrale ad una perizia) nell'ambito della procedura tendente alla modifica dei diritti di visita con il figlio
DECISIONE INCIDENTALE
art. 319b cpv. 2 CC
art. 400f CC
art. 450f CC
art. 319b cpv. 2 CPC
art. 44 LPAMM
Incarto n.
9.2013.54
Lugano
7 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Leoni Romelli
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
,
per quanto riguarda la regolamentazione dei diritti di visita
di CO 2 (padre) con il piccolo PI 1 (figlio)
giudicando ora sul ricorso (ora reclamo) del 9 agosto
2013 contro la decisione 2/6 agosto 2012 dell'allora Commissione tutoria
regionale __________ (ora Autorità regionale di protezione), con la quale
quest'ultima ha negato a RE 1 l'accesso alla perizia integrale 12 gennaio 2012
allestita dal Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO
2;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto
che PI 1 è nato il __________ 2011 dalla relazione tra RE 1 e CO 2;
Fatti
i genitori non sono coniugati e non convivono e il minore è affidato alle cure
della madre a norma dell’art. 298 cpv. 1 CC;
che già
nel corso del mese di maggio 2011 la madre ha fatto appello alla Commissione
tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), segnalando
l'esistenza di problemi con il padre del bambino (lettera del 30 maggio 2011 RE
1 /CTR);
che, con
decisione del 18 ottobre 2011, la Commissione tutoria ha conferito mandato al
Servizio medico-psicologico di __________ (in seguito SMP) di esperire una
valutazione sulle capacità genitoriali di CO 2 ed esprimersi sulle modalità più
opportune per l’esercizio dei diritti di visita tra padre e figlio; con
l'accordo dell'Autorità tutoria, il mandato è poi stato esteso alla valutazione
delle capacità genitoriali di RE 1 (scritti 15.11.11 e 6.12.11 SMP/CTR).
che nella medesima decisione la Commissione tutoria ha stabilito un diritto di visita provvisorio settimanale, della
durata di un’ora, in forma sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________;
che
contro l’assetto provvisorio dei diritti di visita il 27 ottobre 2012RE 1 ha
interposto ricorso all’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità
di vigilanza);
che in
data 12 gennaio 2012 il SMP __________ ha trasmesso alla Commissione tutoria il
proprio rapporto di valutazione;
che le
conclusioni del referto peritale e le relative proposte per la regolamentazione
dei diritti di visita sono state discusse dalla Commissione tutoria con RE 1 e CO
Considerandi
2.
all'udienza del 16 febbraio 2012, senza che l'intero referto fosse consegnato
alla mamma;
che, con
decisione 27 marzo 2012, la Commissione tutoria – con riferimento, tra l'altro,
alle conclusioni del referto, ha nominato C__________ F__________ quale curatore
educativo a norma dell’art. 308 CC a favore di PI 1, specificandone i compiti;
ha inoltre confermato il diritto di visita di un’ora settimanale tra padre e
figlio, da svolgersi in forma sorvegliata presso il Punto di Incontro;
che, con
scritto 10 aprile 2012, l’avv. PR 1 ha comunicato alla Commissione tutoria di
aver assunto il patrocinio di RE 1 e ha chiesto copia della perizia del 12
gennaio 2012 con riferimento all’art. 28 RTC (recte: 28 LTut) nella
“prospettiva di valutare il buon fondamento e la condivisibilità della
decisione” del 27 marzo 2012;
che, in
data 17 aprile 2012, la Commissione tutoria ha trasmesso a RE 1 copia delle
conclusioni e del capitolo “riguardante la sua cliente” del rapporto peritale
12.
gennaio 2012 del SMP, precisando che il resto del referto – non trasmesso –
concerneva l’anamnesi e le considerazioni di carattere medico di pertinenza di CO
2, sulle quali quest'ultimo aveva “chiesto il dovuto riserbo trattandosi di
informazioni strettamente personali e sensibili”;
che con
decisione 18 giugno 2012 l'Autorità di vigilanza ha stralciato dai ruoli il ricorso
27.
ottobre 2011 di RE 1 essendo lo stesso divenuto “privo d'oggetto” con la
regolamentazione dei diritti di visita messa in atto con la decisione 27 marzo
2012.
della Commissione tutoria, non contestata;
che, con
istanza 20 giugno 2012, CO 2 ha chiesto alla Commissione tutoria una modifica e
un ampliamento dei diritti di visita con il figlio PI 1;
che, in
data 20 luglio 2012, la Commissione tutoria ha, di conseguenza, citato la mamma
e il papà di PI 1 per l'udienza del 9 agosto 2012;
che, in
data 27 luglio 2012, RE 1, per il tramite del patrocinatore, ha rivolto alla
Commissione tutoria una nuova richiesta di accesso integrale alla perizia 12 gennaio
2012.
del SMP, ciò in vista dell'udienza aggiornata per il 9 agosto 2012 avente
per oggetto la modifica e l'ampliamento dei diritti di visita chiesti da CO 2
(cfr. ricorso 9 agosto 2012, pag. 4 in alto);
che con
decisione 2/6 agosto 2012 la Commissione tutoria ha nuovamente negato l’accesso
all'intera perizia 12 gennaio 2012 del SMP, ribadendo la richiesta di riserbo
espressa da CO 2 sulle questioni legate alla sua salute e dichiarando di aver
evaso la summenzionata domanda a norma dell’art. 20 cpv. 4 LPamm con la comunicazione
del contenuto essenziale del referto;
che
contro detta decisione RE 1 è insorta con ricorso 9 agosto 2012 all'Autorità di
vigilanza invocando la violazione del diritto di essere sentita relativamente
all’accesso parziale al referto del 12 gennaio 2012 (art. 20 LPamm e art. 29
cpv. 2 Cost.); ha inoltre invocato la disparità di trattamento rispetto al
padre di PI 1, senza che tali violazioni fossero giustificate dalla tutela di
più importanti o prevalenti interessi del padre;
che, con
osservazioni 20 settembre 2012, CO 2 ha chiesto la reiezione del gravame,
mentre la Commissione tutoria, con osservazioni 28 agosto 2012, si è rimessa al
giudizio dell'autorità giudicante;
che, dal
1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della
modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli
adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti
pendenti presso l'Autorità di vigilanza sono continuati dalla nuova autorità giudiziaria
competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e
2.
Titolo finale del Codice civile);
che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione
di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),
concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv.
1.
e 440 cpv. 3 CC);
che la
decisione impugnata è una decisione incidentale ordinatoria dell'Autorità di
protezione sulla consultazione degli atti nell'ambito della procedura – avviata
dal padre con istanza 20 giugno 2012 – tendente alla modifica e all'ampliamento
dei diritti di visita con il figlio;
che, in
merito alle condizioni di impugnabilità di una siffatta decisione, la dottrina
rinvia al diritto procedurale cantonale e, in assenza di norme specifiche del
diritto cantonale, alle condizioni previste dall'art. 319 lett. b cifra 2 CPC,
applicabile par analogia a norma dell'art. 450f CC (CommFam
Protection de l'adulte/Steck/art. 449b CC N 16, con rinvio a art. 449a
CC N. 33; BSK Erw. Schtz/Auer/Marti, art. 449a
CC N 17);
che il
legislatore cantonale ha previsto – per quanto non già regolato dagli art. 450
ss CC – l'applicazione sussidiaria delle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b
LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,
concernente la modifica della Ltut, pag. 8];
che,
conformemente all'art. 44 LPamm le decisioni incidentali possono essere impugnate
se provocano al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile”, ovvero un
pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con
una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783; DTF 133 III 426 consid.
1.3
, 133 III 629 consid. 2.3.1,5A_498/2012);
che la
reclamante non ha in alcun modo sostenuto e sostanziato che la decisione
impugnata provochi un danno non altrimenti riparabile, essendosi limitata a
lamentare la violazione del diritto di essere sentita e la disparità di
trattamento;
che,
ritenuta la mancanza della premessa fondamentale del reclamo, il gravame è
inammissibile, sicchè appare superfluo esaminare le censure sollevate dalla
reclamante in merito alla correttezza della decisione impugnata;
che un
rifiuto ingiustificato di consultare gli atti del procedimento costituisce una
violazione di diritto, che potrà, se del caso, comunque, essere invocata
nell'ambito di un reclamo contro la decisione finale di merito dell'Autorità di
protezione (CommFam Protection de l'adulte/Steck/art. 449b CC N 15);
che gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza, ma vengono contenuti,
eccezionalmente, in un importo minimo a motivo delle limitate possibilità
finanziarie della reclamante;
che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi
– come in concreto – di una decisione incidentale, la via giudiziaria segue
quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). L'azione
principale, da parte sua, può formare oggetto di un eventuale ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di
valore, sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile
(art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico di RE 1, che rifonderà fr. 100.– a CO 2
a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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