9.2013.59
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 dicembre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.59
Lugano
19 dicembre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell’Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patrocinata
da: PA 1
all’allora
Commissione
tutoria regionale __________,
e
all’
CO 2
per
quanto riguarda la ratifica dell’azione penale promossa dal rappresentante
ex art. 386 vCC
giudicando
sul ricorso (ora reclamo) del 17 settembre 2012 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 6 settembre 2012 dell’allora Commissione tutoria regionale __________,
ora Autorità regionale di protezione,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
che in data 5 marzo 2012
la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), ha
presentato all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità
di vigilanza) una domanda d’intervento tendente ad ottenere l’interdizione di RE
1;
che contestualmente alla
domanda d’interdizione, l’autorità tutoria ha provvisoriamente privato la
signora RE 1 dell’esercizio dei diritti civili ex art. 386 CC, nominando quale
rappresentante l’avv. CO 2;
che l’Autorità di
vigilanza, con decisione 9 agosto 2012 (confermata poi da questa Camera) ha
stralciato dai ruoli la procedura di interdizione nei suoi confronti, siccome
nel frattempo la signora RE 1 aveva lasciato il territorio svizzero per stabilirsi
definitivamente negli Stati Uniti;
che in relazione alla
partenza per gli Stati Uniti, in data 16 agosto 2012 il rappresentante della
signora RE 1 ha sporto denuncia/querela penale nei confronti del di lei figlio
A__________ P__________ per i reati di sequestro di persona e rapimento, ripetuta
appropriazione indebita, truffa e sottrazione d’imposta;
che il 23 agosto 2012 il
Procuratore Pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei
confronti di A__________ P__________;
che con decisione 6
settembre 2012 la Commissione tutoria ha revocato la misura di rappresentanza
provvisoria a favore di RE 1, ha ratificato a posteriori l’azione penale
proposta dal rappresentante e ha negato a quest’ultimo l’autorizzazione ad
impugnare il decreto di non luogo a procedere;
che contro tale decisione
hanno presentato ricorso all’Autorità di vigilanza sia la signora RE 1 che
l’altro figlio, M__________ P__________;
che nel suo gravame 17
settembre 2012 la signora RE 1 postula la riforma della decisione impugnata nel
senso di non concedere alcuna ratifica all’azione penale intrapresa dal rappresentante
e di escludere le attività svolte da quest’ultimo nell’ambito del procedimento
penale dal rendiconto finale e dalla mercede che avrebbe presentato l’avv. CO 2;
che nel ricorso 5 ottobre
2012 M__________ P__________ ha domandato, fra le altre cose, che la decisione
della Commissione tutoria fosse modificata nel senso di autorizzare il
rappresentante a ricorrere contro il decreto di non luogo a procedere;
che RE 1 è deceduta in
data __________ 2012;
che il 1° gennaio 2013 è
entrata in vigore la modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia
di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione;
che i ricorsi (recte,
reclami) sono dunque stati trasmessi alla Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), competente – nella composizione di un giudice
unico – quale autorità giudiziaria di reclamo contro le decisioni delle Autorità
regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n.
7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli
314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che con sentenza 8
febbraio 2013, questa Camera ha stralciato il ricorso di M__________ P__________
in quanto privo di oggetto in considerazione del decesso della signora RE 1;
che a seguito di tale
decisione, con sentenza del 16 aprile 2013 la Camera dei ricorsi penali ha
dichiarato irricevibile il gravame contro il non luogo a procedere, non essendo
stata concessa al rappresentante l’autorizzazione a ricorrere;
che la giurisprudenza del
Tribunale federale ha stabilito che il ricorso della persona sotto tutela ma capace
di discernimento ai sensi dell’art. 420 cpv. 2 vCC è un diritto altamente
personale, nella misura in cui non vengano fatti valere interessi pecuniari
(cfr. STF 5A_658/2012 del 19 dicembre 2012, consid. 2.1;5A_884/2010 del 7
gennaio 2011, consid. 2.1;5P.408/2003 del 22 dicembre 2003, 1.3.1; cfr. anche
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3. ed. Berna 1995, n.
228a; Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13
ed. Zurigo 2009, § 9 n. 43);
che trattandosi di pretese
altamente personali e non successibili, il decesso della parte attrice comporta
l’impossibilità per gli eredi di continuare il procedimento in corso, lo stesso
dovendo essere dichiarato privo di oggetto (cfr. Trezzini, Commentario al CPC,
Lugano 2011, ad art. 83 pag. 314; Frei, Basler Kommentar ZPO, Basilea 2010, ad
art. 83 CPC n. 38; Gösku, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Zurigo/San Gallo 2011, ad art. 83 n. 20; Schwander, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. ed Zurigo 2013, ad art. 83 n. 40);
che in concreto, per
questi motivi, visto il decesso della signora RE 1 anche il suo gravame 17
settembre 2012 deve essere dichiarato privo di oggetto e stralciato dai ruoli;
che nella fattispecie si
rinuncia eccezionalmente, viste le circostanze, al prelievo di oneri
processuali; compensate le ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Fatti
1. Il
reclamo è dichiarato privo d’oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono
tasse e spese di giustizia: le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
Considerandi
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.