9.2013.61
Curatela di rappresentanza; mercede. All'avvocato nominato come curatore per pratiche successorie va riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attiv
8 febbraio 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
9.2013.61
Data decisione, Autorità:
08.02.2013, CDP
Titolo:
Curatela di rappresentanza; mercede. All'avvocato nominato come curatore per pratiche successorie va riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività; applicazione per analogia dell’indennità prevista per il patrocinio d'ufficio
MERCEDE
RAPPRESENTANZA
art. 49 LTEC
art. 4 cpv. 1 RTARRIP
art. 4 cpv. 2 RTARRIP
art. 16 RTEC
art. 17 RTEC
art. 18 RTEC
art. 392 VCC
art. 417 cpv. 2 VCC
Incarto n.
9.2013.61
Lugano
8 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai
sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria:
Catherine Hutter Gerosa, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’allora
Commissione tutoria regionale __________, concernente una procedura a protezione del signor PI
1,;
giudicando
ora sul ricorso (ora: reclamo) del 21 settembre 2012 dell’avv. RE 1 contro la
decisione 11 settembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________,
(ora: Autorità regionale di protezione), riguardante la nota d’onorario in
qualità di curatore;
letti ed esaminati gli
atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 23 dicembre 2011 la Commissione tutoria di __________
ha istituito a favore di PI 1, 1924, una curatela di rappresentanza ai sensi
dell’art. 392 vCC, nell’ambito delle pratiche successorie relative all’eredità
della defunta moglie. A curatore è stato nominato l’avv. RE 1.
B. Con scritto 2 agosto 2012 il curatore ha presentato il proprio rapporto
di chiusura e la nota d’onorario.
C. Con decisione 11 settembre 2012 la Commissione tutoria ha approvato
la nota d’onorario del curatore, ponendola a carico del curatelato. L’autorità
tutoria ha diminuito la nota d’onorario nel senso di riconoscere all’avvocato solo
una tariffa oraria di
fr. 180.- anziché fr. 280.- come da lui esposto.
D. Contro la decisione è insorto con ricorso 21 settembre 2012 l’avv. RE
1, con diverse argomentazioni che verranno affrontate in seguito.
La Commissione
tutoria di __________ ha poi presentato osservazioni (9 ottobre 2012) a cui ha
fatto seguito una replica spontanea da parte dell’avv. RE 1 (24 ottobre 2012).
E. In
data 1° gennaio 2013, il gravame di cui sopra (consid. D) è stato trasmesso per
competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del
Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova
autorità competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione
di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),
concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv.
1.
e 440 cpv. 3 CC).
2.
Alla
mercede del curatore tornano in
questo caso applicabili gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli
art. 16-18 vRTut.
In
particolare, l’art. 17 cpv. 1 vRtut, prevede che l’indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e
delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo
sostentamento. Per l’art. 18 vRTut, se per l’adempimento di compiti particolari
s’impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali
mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa
applicata nel relativo ramo di attività (cpv. 1).
3.
L’avv.
RE 1 sostiene che “la tariffa applicata nel relativo ramo di attività” di cui
all'art. 18 cpv. 1 vRTut sia di fr. 280.-, ciò con riferimento all'importo
previsto dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007 (Rtar). Un importo di fr. 280.-
sarebbe già stato inoltre, a suo dire, considerato adeguato da varie decisioni
del Consiglio di moderazione (BOA 23/31, BOA 24/47, BOA 30/37, BOA 32/40). A torto.
La tariffa
di fr. 280.- viene applicata, nel citato regolamento, unicamente alle ripetibili,
quindi all’adeguata indennità dovuta al patrocinatore di fiducia nominato dalla
controparte.
Nella
misura in cui un avvocato è stato nominato dall’autorità tutoria – proprio in base
alle sue conoscenze professionali specifiche – quale curatore di
rappresentanza, “affinché rappresenti il pupillo nelle procedure aventi per
oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria della defunta moglie”, deve
per analogia essere semmai applicata l’indennità prevista per il patrocinatore
nominato d’ufficio, fissata all’art. 4 cpv. 1 Rtar, che prevede un’indennità
sulla base di fr. 180.–, con possibilità di aumento fino a fr. 250.– in casi
particolari (art. 4 cpv. 2 Rtar). Infatti, sia nel caso dell’avvocato nominato
dallo Stato, patrocinatore d’ufficio, sia nel caso di un avvocato nominato
dalle autorità tutorie (ora autorità di protezione) in qualità di curatore, non
è il mandante ad affidare l’incarico al mandatario in base ad una sua libera
scelta, ma è appunto l’autorità ad imporre al pupillo, curatelato, una persona
quale rappresentante per un determinato compito.
A questa
soluzione si giunge pure considerando che, come prevede l’art. 21 vLtut, alla
procedura davanti alle autorità tutorie si applica, per quanto non disciplinato
nelle norme specifiche, la Legge di procedura per le cause amministrative del
19.
aprile 1966 (LPamm) la quale al suo articolo 15 a cpv. 3 fa esplicito riferimento alla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
Ne
consegue che all’avvocato nominato in qualità di curatore da un’autorità
tutoria dovrebbe essere applicata la tariffa prevista dall'art. 4 cpv. 1 Rtar.
4.
Nel
presente caso si può tuttavia ragionevolmente asserire che la complessità del caso,
il valore e l’estensione della pratica, così come la diligenza e la
responsabilità assunta dal legale (cfr. doc. C, doc. L del reclamante),
giustificavano – in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 Rtar – l’assegnazione di
una tariffa oraria di
fr. 230.–.
Va
rilevato che i tutori e i curatori – come le persone che adempiono funzioni
arbitrali retribuite con compensi per l’esercizio di una carica di diritto pubblico (cfr. art. 3
lett. g; 21 cpv. 2 cifra 29 LIVA) – non sono soggetti all’IVA (“Info IVA 19
concernente il settore Collettività pubbliche”, pag. 80 pto 9, reperibile al
sito http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/
00130/00947/01033/index.html?lang=it ; Stéphanie Gmünder, La TVA chez les avocats
et notaires, in Revue de l’avocat 3/2003, reperibile al sito: http://www.tva-conseils.ch/component/option,com_docman/gid,5/
task,doc_download). Pertanto all’avv. RE 1 non ha da essere imposta l’IVA per
le prestazioni fornite nel presente caso.
5.
In conclusione, occorre riformulare la nota d’onorario come segue:
29.
ore a
fr. 230.- è pari a fr. 6'670.- a cui vanno aggiunti fr. 577.- di spese, per un
totale di fr. 7'247.-.
6.
In
ragione di quanto sopra il reclamo è parzialmente accolto. La decisione 11 settembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________
(ris. N. 364) va riformata di conseguenza.
Data la
situazione non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si attribuiscono
ripetibili.
7.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione dell’adulto è ammissibile il
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a
questioni di valore, ma non per quanto attiene alla nota d’onorario del
curatore (fr. 6'000 ca.) il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la decisione 11
settembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________ (ris. N. 364) è
così riformata:
1. invariato
2. invariato
3. È approvata la richiesta di mercede e rimborso spese di
fr. 7'247.- senza IVA, non prelevabile. L’importo è a carico del signor PI
1.
4. invariato
5. invariato
6. invariato
2. Non
si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
giudice Franco Lardelli Catherine
Hutter Gerosa
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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