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Decisione

9.2013.61

Curatela di rappresentanza; mercede. All'avvocato nominato come curatore per pratiche successorie va riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attiv

8 febbraio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 23 dicembre 2011 la Commissione tutoria di __________

ha istituito a favore di PI 1, 1924, una curatela di rappresentanza ai sensi

dell’art. 392 vCC, nell’ambito delle pratiche successorie relative all’eredità

della defunta moglie. A curatore è stato nominato l’avv. RE 1.

B. Con scritto 2 agosto 2012 il curatore ha presentato il proprio rapporto

di chiusura e la nota d’onorario.

C. Con decisione 11 settembre 2012 la Commissione tutoria ha approvato

la nota d’onorario del curatore, ponendola a carico del curatelato. L’autorità

tutoria ha diminuito la nota d’onorario nel senso di riconoscere all’avvocato solo

una tariffa oraria di

fr. 180.- anziché fr. 280.- come da lui esposto.

D. Contro la decisione è insorto con ricorso 21 settembre 2012 l’avv. RE

1, con diverse argomentazioni che verranno affrontate in seguito.

La Commissione

tutoria di __________ ha poi presentato osservazioni (9 ottobre 2012) a cui ha

fatto seguito una replica spontanea da parte dell’avv. RE 1 (24 ottobre 2012).

E. In

data 1° gennaio 2013, il gravame di cui sopra (consid. D) è stato trasmesso per

competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del

Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e

diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova

autorità competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione

del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione

di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),

concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv.

1.

e 440 cpv. 3 CC).

2.

Alla

mercede del curatore tornano in

questo caso applicabili gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli

art. 16-18 vRTut.

In

particolare, l’art. 17 cpv. 1 vRtut, prevede che l’indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e

delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo

sostentamento. Per l’art. 18 vRTut, se per l’adempimento di compiti particolari

s’impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali

mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa

applicata nel relativo ramo di attività (cpv. 1).

3.

L’avv.

RE 1 sostiene che “la tariffa applicata nel relativo ramo di attività” di cui

all'art. 18 cpv. 1 vRTut sia di fr. 280.-, ciò con riferimento all'importo

previsto dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007 (Rtar). Un importo di fr. 280.-

sarebbe già stato inoltre, a suo dire, considerato adeguato da varie decisioni

del Consiglio di moderazione (BOA 23/31, BOA 24/47, BOA 30/37, BOA 32/40). A torto.

La tariffa

di fr. 280.- viene applicata, nel citato regolamento, unicamente alle ripetibili,

quindi all’adeguata indennità dovuta al patrocinatore di fiducia nominato dalla

controparte.

Nella

misura in cui un avvocato è stato nominato dall’autorità tutoria – proprio in base

alle sue conoscenze professionali specifiche – quale curatore di

rappresentanza, “affinché rappresenti il pupillo nelle procedure aventi per

oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria della defunta moglie”, deve

per analogia essere semmai applicata l’indennità prevista per il patrocinatore

nominato d’ufficio, fissata all’art. 4 cpv. 1 Rtar, che prevede un’indennità

sulla base di fr. 180.–, con possibilità di aumento fino a fr. 250.– in casi

particolari (art. 4 cpv. 2 Rtar). Infatti, sia nel caso dell’avvocato nominato

dallo Stato, patrocinatore d’ufficio, sia nel caso di un avvocato nominato

dalle autorità tutorie (ora autorità di protezione) in qualità di curatore, non

è il mandante ad affidare l’incarico al mandatario in base ad una sua libera

scelta, ma è appunto l’autorità ad imporre al pupillo, curatelato, una persona

quale rappresentante per un determinato compito.

A questa

soluzione si giunge pure considerando che, come prevede l’art. 21 vLtut, alla

procedura davanti alle autorità tutorie si applica, per quanto non disciplinato

nelle norme specifiche, la Legge di procedura per le cause amministrative del

19.

aprile 1966 (LPamm) la quale al suo articolo 15 a cpv. 3 fa esplicito riferimento alla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

Ne

consegue che all’avvocato nominato in qualità di curatore da un’autorità

tutoria dovrebbe essere applicata la tariffa prevista dall'art. 4 cpv. 1 Rtar.

4.

Nel

presente caso si può tuttavia ragionevolmente asserire che la complessità del caso,

il valore e l’estensione della pratica, così come la diligenza e la

responsabilità assunta dal legale (cfr. doc. C, doc. L del reclamante),

giustificavano – in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 Rtar – l’assegnazione di

una tariffa oraria di

fr. 230.–.

Va

rilevato che i tutori e i curatori – come le persone che adempiono funzioni

arbitrali retribuite con compensi per l’esercizio di una carica di diritto pubblico (cfr. art. 3

lett. g; 21 cpv. 2 cifra 29 LIVA) – non sono soggetti all’IVA (“Info IVA 19

concernente il settore Collettività pubbliche”, pag. 80 pto 9, reperibile al

sito http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/

00130/00947/01033/index.html?lang=it ; Stéphanie Gmünder, La TVA chez les avocats

et notaires, in Revue de l’avocat 3/2003, reperibile al sito: http://www.tva-conseils.ch/component/option,com_docman/gid,5/

task,doc_download). Pertanto all’avv. RE 1 non ha da essere imposta l’IVA per

le prestazioni fornite nel presente caso.

5.

In conclusione, occorre riformulare la nota d’onorario come segue:

29.

ore a

fr. 230.- è pari a fr. 6'670.- a cui vanno aggiunti fr. 577.- di spese, per un

totale di fr. 7'247.-.

6.

In

ragione di quanto sopra il reclamo è parzialmente accolto. La decisione 11 settembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________

(ris. N. 364) va riformata di conseguenza.

Data la

situazione non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si attribuiscono

ripetibili.

7.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione dell’adulto è ammissibile il

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a

questioni di valore, ma non per quanto attiene alla nota d’onorario del

curatore (fr. 6'000 ca.) il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, la decisione 11

settembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________ (ris. N. 364) è

così riformata:

1. invariato

2. invariato

3. È approvata la richiesta di mercede e rimborso spese di

fr. 7'247.- senza IVA, non prelevabile. L’importo è a carico del signor PI

1.

4. invariato

5. invariato

6. invariato

2. Non

si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

vicecancelliera

giudice Franco Lardelli Catherine

Hutter Gerosa

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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