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Decisione

9.2013.64

Protezione del figlio: spese peritali (perizia sulle capacità genitoriali)

31 gennaio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dal matrimonio tra RE 2 e RE 1 è nato, il __________ 2011, il

piccolo PI 1.

Il 16

aprile 2011 il bambino ha dovuto essere trasportato d’urgenza al Kinderspital

di __________ dove i medici hanno diagnosticato emorragie cerebrali dovute a

scuotimenti. Ciò ha comportato l’apertura di un procedimento penale contro RE 2

e RE 1, atto a stabilire loro eventuali responsabilità a seguito delle ferite

riportate dal bambino. Nel contesto del procedimento penale, è stata allestita

un’articolata perizia psichiatrica su RE 2 (perizia 14 luglio 2011 del dr. med.

C__________).

B. Con decisione 29 aprile 2011, la Commissione

tutoria di __________ ha privato provvisoriamente RE 2 e RE 1 della custodia su

PI 1. Ha pure sospeso le loro relazioni personali con il bambino, collocando il

minore dapprima in un istituto di riabilitazione nella Svizzera tedesca e poi all’Istituto

Casa __________. Ha in seguito nominato un curatore educativo e affidato all’Ufficio

famiglie e minorenni un mandato di verifica socio-ambientale nell’intento di

accertare se tra i famigliari di PI 1 vi fosse idoneità ad avere in affidamento

il minore (decisione 11 maggio 2011).

C. Il

riavvicinamento tra PI 1 e i suoi genitori è avvenuto in modo progressivo. In

giugno questi ultimi hanno potuto rivederlo e, successivamente, RE 2 ha potuto soggiornare presso Casa __________ assieme al piccolo. Un ricorso dei genitori contro la

conferma della privazione della custodia è stato respinto dall’allora Autorità

di vigilanza sulle tutele con decisione del 30 agosto 2011. In data 1° settembre 2011, la Commissione tutoria ha per contro accolto la richiesta 29 agosto

2011 dei genitori, volta ad ottenere un diritto di visita del figlio, non vigilato

e più esteso, da esercitare durante il fine settimana.

D. Con istanza 28 ottobre 2011 RE 2 e RE 1 hanno chiesto di essere

reintegrati nella custodia e nell’autorità parentale di PI 1. In quest’ambito la Commissione tutoria ha chiesto ed ottenuto da Casa __________ un rapporto di

osservazione sulla relazione mamma-bambino (rapporto del 25 novembre 2011),

sulla base del quale, tuttavia, la Commissione tutoria ha ritenuto di non avere

sufficienti elementi per pronunciarsi sul riaffidamento di PI 1 ai genitori.

Questi ultimi, con osservazioni 1° dicembre 2011, hanno chiesto che

parallelamente al mandato peritale fosse loro ripristinata la custodia; in

subordine, si sono detti disposti a sottoporsi volontariamente ad una perizia

se il perito si fosse pronunciato in tempi brevi sulla questione di un rientro

a domicilio provvisionale durante le festività natalizie.

E. Con decisione 2 dicembre 2011 la Commissione tutoria ha pertanto dato

incarico allo Studio N__________, di procedere ad una valutazione delle

capacità genitoriali di RE 2 e RE 1, con richiesta di un rapporto intermedio

entro il 20 dicembre 2011, ciò allo scopo di esprimersi sull’organizzazione

delle vacanze natalizie. Ricevuto il rapporto intermedio, la Commissione

tutoria ha esteso il diritto di visita, permettendo all’intera famiglia RE 1-RE

2 di trascorrere le festività natalizie insieme.

F. La valutazione peritale dello Studio N__________ è giunta il 16 marzo

2012. Con decisione 20 marzo 2012 la Commissione tutoria ha trasmesso copia del

referto alle parti, reintegrando i genitori nella custodia del figlio. Il 2

maggio 2012 la Commissione tutoria ha confermato la propria decisione di

ripristino della custodia parentale su PI 1, istituendo nel contempo a favore

della famiglia una rete di sostegno composta dall’Ufficio famiglie e minorenni,

Pro Infirmis e ABAD.

G. Il 12 settembre 2012 la Commissione tutoria regionale di __________ ha

posto a carico di RE 2 e RE 1 la nota d’onorario dello studio N__________, di

fr. 8'000.–.

H. Con ricorso 28 settembre 2012 RE 2 e RE 1 sono insorti contro la messa a

loro carico della perizia, sostenendo che l’autorità era in possesso di

valutazioni sufficienti per soprassedere all’allestimento del referto peritale.

Essi ritengono che le misure adottate a loro sostegno non necessitavano di un

accertamento peritale tanto oneroso.

I. Con osservazioni 6 novembre 2012 la Commissione tutoria di __________

ha dal canto suo chiesto la reiezione del gravame rilevando che le valutazioni

del Dr. C__________, di Casa __________ e del dr. med. F__________ non si

esprimevano sulle capacità genitoriali.

J. In data 1° gennaio 2013, il ricorso, recte, ora, reclamo in

oggetto è stato trasmesso per competenza a questo giudice.

L. Con scritto 17 gennaio 2013 l’avv. PR 1, ha reso noto che il procedimento penale a carico di RE 2 e RE 1 sfocerà in un decreto d’abbandono

e che i suoi clienti sono intenzionati a chiedere il risarcimento di tutti i

danni subiti a dipendenza di tale procedimento.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del

Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e

diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova

autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a

cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,

già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti

maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.

3.

CC).

Quanto

alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art.

450.

segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).

2.

RE

2.

e RE 1 lamentano una violazione dell’art. 29 Cost. fed. Ritengono anzitutto

che la perizia non fosse necessaria, essendo presenti nell’incarto diversi

referti che già illustravano chiaramente la situazione. A torto.

Nella

misura in cui la perizia psichiatrica effettuata in luglio 2011 dal dr. med. C__________

interessa solamente la madre di PI 1, non anche il padre, essa non può essere

considerata un documento sufficiente. Inoltre detta perizia è volta solo a stabilire

la presenza di turbe psichiche nella madre, non anche a verificare la capacità

del nucleo di occuparsi di PI 1. Per quanto attiene il rapporto di Casa __________

– sebbene anch’esso sia molto circostanziato – è riferito alla sola madre e non

affronta il quesito a sapere se madre e padre fossero in grado di gestire

l’autorità e la custodia parentale. Infine, per quanto attiene al certificato

del dr. med. F__________, essendo stato prodotto dalle parti medesime non può

essere preso in considerazione.

La

censura secondo cui si poteva prescindere dall’effettuare una perizia sulle capacità

genitoriali cade pertanto nel vuoto.

3.

RE

2.

e RE 1 contestano inoltre di essere soccombenti all’esito della procedura. Sarebbe,

a loro dire, pacifico che “le misure di sostegno in questione” non necessitavano

di un preventivo accertamento peritale tanto oneroso.

Al

riguardo giova ricordare che le spese occasionate da

una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento

a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura

medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda

con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono sì farsi

carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù

dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008

pag. 1010 n. 15c). Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza

che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura

non possono essere addebitate al figlio né ai genitori, salvo che questi o il

figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag.

1010.

n. 15c, consid. 6 non pubblicato).

Ora, con

la decisione 2 maggio 2012 la Commissione tutoria ha istituito in favore della

famiglia RE 2 e RE 1 una rete di sostegno composta dall’Ufficio famiglie e minorenni,

Pro Infirmis e Abad, coordinata dalla signora M__________ dell’Ufam. È evidente

che questo provvedimento configura una misura ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC,

anche se la Commissione tutoria ha omesso di fare esplicito riferimento a questa

norma. Che questa misura sia più lieve di quanto si sarebbe potuto immaginare

da principio, ancora non porta a concludere che RE 2 e RE 1 non siano soccombenti

nella procedura di protezione del figlio.

4.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Non si pone problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.

5.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio

è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF)

senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene all'addebito

dei costi procedurali (fr. 8 000.–), il cui valore non raggiunge la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono a

carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

vicecancelliera

giudice Franco Lardelli Catherine

Hutter Gerosa

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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