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Decisione

9.2013.65

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 marzo 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (1995) è figlia

di RE 1 e RE 2. Nel 2009 la Commissione tutoria regionale __________ (in

seguito Commissione tutoria) ha nominato a favore di PI 1 una curatrice

educativa nella persona di CO 2.

B. Con decisione 21

settembre 2012 la Commissione tutoria ha approvato il rapporto morale della

curatrice, riconoscendole una mercede di fr. 4'013.10.

C. In data 27 settembre

2012, RE 1 e RE 2 sono insorti con ricorso (ora, reclamo) all'Autorità di

vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) avverso la predetta

decisione, contestando l’ammontare della mercede e chiedendo maggior

coinvolgimento nelle decisioni prese.

D. Con osservazioni 9

ottobre 2012, la curatrice ha preso posizione in modo circostanziato sulle

critiche addotte dai reclamanti al proprio operato.

E. Con osservazioni 11

ottobre 2012, la Commissione tutoria ha postulato la conferma della decisione

impugnata.

Considerato

Considerandi

1.

Dal 1° gennaio 2013

– con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile

(in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di

filiazione) – i procedimenti pendenti presso l'Autorità di vigilanza sono continuati

dalla nuova autorità giudiziaria competente (art. 14a cpv. 1 Titolo

finale del Codice civile).

L'autorità giudiziaria di

reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2

cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami

contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni

tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e

minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

2.

La remunerazione dei

curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base

della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla

mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e

soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRtut prevede

che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.-- l’ora fino ad un massimo di fr.

3'000.-- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRtut, poi, in casi particolari, e

previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Comissione

tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3'000.--.

3.

RE 1 e RE 2

contestano il superamento del tetto massimo di fr. 3'000.--; affermano inoltre

che la fattura della curatrice, non essendo dettagliata, non giustificava

l’accoglimento di un onorario superiore a detto importo. Ora, è ben vero che

nel foglio “richiesta di mercede” della curatrice sono contemplate unicamente

l’indennità e spese in forma riassuntiva, tuttavia, alla medesima è poi

allegata una lista di quattro pagine concernente i dettagli (distinta della

mercede, 18 aprile 2012), che, se i reclamanti non hanno ricevuto, potevano in

ogni momento richiedere esplicitamente, con una semplice telefonata

all’autorità tutoria o alla curatrice. Da detto dettagliato rapporto si

evincono l’impegno profuso dalla curatrice per seguire la situazione e i

numerosi quanto impegnativi contatti avuti con una rete molto ampia di servizi

e medici. Dagli atti emerge, poi, che talune prestazioni non sono nemmeno state

conteggiate (per es. e-mail del 7 settembre 2011 alla Commissione tutoria). Non

v’è pertanto ragione di dubitare dell'adeguatezza della mercede esposta, a maggior

ragione se si considera che le critiche dei reclamanti si appellano in modo

generico al fatto che la curatrice non li avrebbe coinvolti a sufficienza,

senza però citare in alcun modo come questo avrebbe potuto avvenire. In merito

al superamento del limite di fr. 3'000.--, come si è visto, la Commissione

tutoria ne era informata. L’applicazione dell'art. 17 cpv. 4 vRtut risulta

quindi giustificata. Su questo punto, il reclamo dei signori RE 1/RE 2 deve

pertanto essere respinto.

Abbondanzialmente si

segnala che, con l’entrata in vigore del nuovo diritto, dal 1°gennaio 2013 sono

attive, in particolare in materia di mercedi due novità. Da un lato,

all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore

la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione

del mandato (art. 16 cpv. 2 ROPMA). Dall’altro, è previsto un adattamento

dell’indennità oraria dei curatori che potrà essere compresa fra

fr. 40.-- e fr. 80.-- l’ora (art. 17 cpv. 2 ROPMA). Il limite massimo di fr.

3'000. --, per l’attività svolta sull’arco del 2013 e oltre, non sussisterà

più.

4.

RE 2 e RE 1

lamentano poi un insufficiente loro coinvolgimento e scarsa attenzione alla

loro situazione finanziaria. Nella misura in cui sono generiche e volte

unicamente a criticare in modo indefinito l’operato della curatrice, le censure

sfuggono alla disanima della scrivente autorità e sono pertanto irricevibili.

5.

RE 2 e RE 1 chiedono

per finire l’annullamento della decisione poiché la curatrice non avrebbe fatto

firmare il rapporto morale a PI 1, come prescrive l’art. 24 cpv. 2 vRtut, che

fa riferimento all’art. 413 cpv. 3 vCC. Benché la dottrina relativa a tale norma

del Codice civile si riferisca in realtà unicamente ai rendiconti finanziari

(cfr. 2a ed. del BSK -ZGB I-A. Guler,

n. 13 ad art. 413 CC), nel nostro Cantone l’obbligo di sottoporre al pupillo i

rendiconti comprende normalmente anche i rapporti morali.

Scopo del rapporto

morale è di riassumere la situazione personale del minore (A. Egger, Berner Kommentar, ZGB, vol.

II, n. 23 ad art. 405 CC). L’approvazione dei rendiconti non ha gli effetti di

scaricare il curatore dalle proprie responsabilità, ma è volta solo a

convalidare l’operato del curatore in relazione alla gestione della misura

(BSK, ZGB I-Thomas Geiser, n. 6 ad art. 423 e rif.).

Ora, nel caso in esame,

constatata l’effettiva mancanza della firma della pupilla, v’è da chiedersi se

ciò dovrebbe condurre all’annullamento della decisione. A tale quesito va

tuttavia data risposta negativa, ritenuto sia il significato che occorre dare

al rapporto morale, sia il significato dell’approvazione di tale rapporto da parte

dell’autorità tutoria (a valere quale semplice “convalida” dell’operato del

curatore). Un annullamento della decisione per questo motivo non entra pertanto

in considerazione, ritenuto del resto che i reclamanti non contestano il

contenuto di tale rapporto in alcun punto. Qualora PI 1 manifestasse interesse

per il rapporto morale, e desiderasse apporvi la sua firma, potrà in ogni caso

farlo. Resta inteso che è impregiudicato in qualsiasi momento il diritto di

essere sentito e dunque anche quello di prendere visione degli atti (art. 23

vLtut). La censura può pertanto ritenersi evasa.

6.

Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza (art. 28 LPamm), ritenuta tuttavia la

situazione finanziaria precaria dei reclamanti, si prescinde eccezionalmente da

ogni prelievo.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF) dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di

valore, ma non per quanto attiene l’addebito della nota mercede della

curatrice, il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si prelevano

tasse né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.