9.2013.65
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7 marzo 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.65
Lugano
7 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Hutter
Gerosa
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
2
per
quanto riguarda l’approvazione della
nota d’onorario della curatrice CO 2
giudicando
sul reclamo del 27 settembre 2012 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 21 settembre 2012 dalla Commissione tutoria regionale __________
(ora Autorità regionale di protezione __________);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (1995) è figlia
di RE 1 e RE 2. Nel 2009 la Commissione tutoria regionale __________ (in
seguito Commissione tutoria) ha nominato a favore di PI 1 una curatrice
educativa nella persona di CO 2.
B. Con decisione 21
settembre 2012 la Commissione tutoria ha approvato il rapporto morale della
curatrice, riconoscendole una mercede di fr. 4'013.10.
C. In data 27 settembre
2012, RE 1 e RE 2 sono insorti con ricorso (ora, reclamo) all'Autorità di
vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) avverso la predetta
decisione, contestando l’ammontare della mercede e chiedendo maggior
coinvolgimento nelle decisioni prese.
D. Con osservazioni 9
ottobre 2012, la curatrice ha preso posizione in modo circostanziato sulle
critiche addotte dai reclamanti al proprio operato.
E. Con osservazioni 11
ottobre 2012, la Commissione tutoria ha postulato la conferma della decisione
impugnata.
Considerato
Considerandi
1.
Dal 1° gennaio 2013
– con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile
(in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di
filiazione) – i procedimenti pendenti presso l'Autorità di vigilanza sono continuati
dalla nuova autorità giudiziaria competente (art. 14a cpv. 1 Titolo
finale del Codice civile).
L'autorità giudiziaria di
reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2
cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami
contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni
tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e
minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
2.
La remunerazione dei
curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base
della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla
mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e
soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRtut prevede
che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.-- l’ora fino ad un massimo di fr.
3'000.-- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRtut, poi, in casi particolari, e
previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Comissione
tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3'000.--.
3.
RE 1 e RE 2
contestano il superamento del tetto massimo di fr. 3'000.--; affermano inoltre
che la fattura della curatrice, non essendo dettagliata, non giustificava
l’accoglimento di un onorario superiore a detto importo. Ora, è ben vero che
nel foglio “richiesta di mercede” della curatrice sono contemplate unicamente
l’indennità e spese in forma riassuntiva, tuttavia, alla medesima è poi
allegata una lista di quattro pagine concernente i dettagli (distinta della
mercede, 18 aprile 2012), che, se i reclamanti non hanno ricevuto, potevano in
ogni momento richiedere esplicitamente, con una semplice telefonata
all’autorità tutoria o alla curatrice. Da detto dettagliato rapporto si
evincono l’impegno profuso dalla curatrice per seguire la situazione e i
numerosi quanto impegnativi contatti avuti con una rete molto ampia di servizi
e medici. Dagli atti emerge, poi, che talune prestazioni non sono nemmeno state
conteggiate (per es. e-mail del 7 settembre 2011 alla Commissione tutoria). Non
v’è pertanto ragione di dubitare dell'adeguatezza della mercede esposta, a maggior
ragione se si considera che le critiche dei reclamanti si appellano in modo
generico al fatto che la curatrice non li avrebbe coinvolti a sufficienza,
senza però citare in alcun modo come questo avrebbe potuto avvenire. In merito
al superamento del limite di fr. 3'000.--, come si è visto, la Commissione
tutoria ne era informata. L’applicazione dell'art. 17 cpv. 4 vRtut risulta
quindi giustificata. Su questo punto, il reclamo dei signori RE 1/RE 2 deve
pertanto essere respinto.
Abbondanzialmente si
segnala che, con l’entrata in vigore del nuovo diritto, dal 1°gennaio 2013 sono
attive, in particolare in materia di mercedi due novità. Da un lato,
all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore
la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione
del mandato (art. 16 cpv. 2 ROPMA). Dall’altro, è previsto un adattamento
dell’indennità oraria dei curatori che potrà essere compresa fra
fr. 40.-- e fr. 80.-- l’ora (art. 17 cpv. 2 ROPMA). Il limite massimo di fr.
3'000. --, per l’attività svolta sull’arco del 2013 e oltre, non sussisterà
più.
4.
RE 2 e RE 1
lamentano poi un insufficiente loro coinvolgimento e scarsa attenzione alla
loro situazione finanziaria. Nella misura in cui sono generiche e volte
unicamente a criticare in modo indefinito l’operato della curatrice, le censure
sfuggono alla disanima della scrivente autorità e sono pertanto irricevibili.
5.
RE 2 e RE 1 chiedono
per finire l’annullamento della decisione poiché la curatrice non avrebbe fatto
firmare il rapporto morale a PI 1, come prescrive l’art. 24 cpv. 2 vRtut, che
fa riferimento all’art. 413 cpv. 3 vCC. Benché la dottrina relativa a tale norma
del Codice civile si riferisca in realtà unicamente ai rendiconti finanziari
(cfr. 2a ed. del BSK -ZGB I-A. Guler,
n. 13 ad art. 413 CC), nel nostro Cantone l’obbligo di sottoporre al pupillo i
rendiconti comprende normalmente anche i rapporti morali.
Scopo del rapporto
morale è di riassumere la situazione personale del minore (A. Egger, Berner Kommentar, ZGB, vol.
II, n. 23 ad art. 405 CC). L’approvazione dei rendiconti non ha gli effetti di
scaricare il curatore dalle proprie responsabilità, ma è volta solo a
convalidare l’operato del curatore in relazione alla gestione della misura
(BSK, ZGB I-Thomas Geiser, n. 6 ad art. 423 e rif.).
Ora, nel caso in esame,
constatata l’effettiva mancanza della firma della pupilla, v’è da chiedersi se
ciò dovrebbe condurre all’annullamento della decisione. A tale quesito va
tuttavia data risposta negativa, ritenuto sia il significato che occorre dare
al rapporto morale, sia il significato dell’approvazione di tale rapporto da parte
dell’autorità tutoria (a valere quale semplice “convalida” dell’operato del
curatore). Un annullamento della decisione per questo motivo non entra pertanto
in considerazione, ritenuto del resto che i reclamanti non contestano il
contenuto di tale rapporto in alcun punto. Qualora PI 1 manifestasse interesse
per il rapporto morale, e desiderasse apporvi la sua firma, potrà in ogni caso
farlo. Resta inteso che è impregiudicato in qualsiasi momento il diritto di
essere sentito e dunque anche quello di prendere visione degli atti (art. 23
vLtut). La censura può pertanto ritenersi evasa.
6.
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 28 LPamm), ritenuta tuttavia la
situazione finanziaria precaria dei reclamanti, si prescinde eccezionalmente da
ogni prelievo.
7.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF) dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di
valore, ma non per quanto attiene l’addebito della nota mercede della
curatrice, il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si prelevano
tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.