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Decisione

9.2013.69

Stralcio: reclamo contro la decisione del curatore di rientro della curatelata nel paese della dimora abituale, ove vi era già una misura di protezione, competenza internazionale

16 maggio 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI

1 - cittadina __________ - è nata il 1922 a __________, dove ha vissuto fino al

giugno 2010, e si è sposata con __________ (ormai defunto), da cui ha avuto tre

figlie: RE 2 (1951), RE 1 (1952) e CO 1 (1955).

B. Il

2010 PI 1 si è spostata a __________ per le usuali vacanze estive, dove è rimasta

ben oltre tale periodo.

C. Il

10 dicembre 2010 il Tribunale ordinario di __________ - Ufficio del giudice tutelare

- ha nominato un amministratore di sostegno a favore di PI 1, designando l’avv.

__________, persona esterna alla famiglia in considerazione della conflittualità

esistente. Il 1° febbraio 2011 il medesimo Tribunale ha esteso i compiti

dell’amministratore, includendo la rappresentanza per l’amministrazione delle proprietà

immobiliari, ha disposto che l’amministratore versasse un massimo di € 5’700.— mensili

per la cura, l’assistenza ed il mantenimento della beneficiaria, versandoli

eventualmente alla figlia RE 1.

D. Il

7 dicembre 2011 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito

Commissione tutoria) ha istituito una curatela amministrativa combinata ai

sensi degli art. 392 cifra 1 e 393 cifra 2 vCC, incaricando del mandato

l’avv. CURA 1; dei relativi compiti si dirà successivamente per quanto

necessario all’evasione del gravame.

E. Il

6 settembre 2012 il curatore ha stabilito che il 24 settembre 2012 PI 1 dovesse

rientrare al proprio domicilio di __________, dove ha passato quasi tutta la propria

vita; tornando in Ticino per il periodo estivo ed in ogni caso beneficiando delle

visite delle figlie in entrambe le località e delle migliori cure mediche e

psicologiche.

F. Il

17 settembre 2012 RE 1 e RE 2 (rappr. dall’avv. PR 2) hanno presentato ricorso

cautelativo ai sensi dell’art. 420 cpv. 1 vCC presso l’allora Commissione

tutoria, chiedendo di non eseguire né ritenere vincolante la decisione del

curatore, adducendone la nullità e sostenendo che il trasferimento avrebbe

fatto decadere la competenza dell’autorità citata.

G. Quest’ultima,

mediante risoluzione del 21 settembre 2012, ha parzialmente accolto il ricorso cautelativo, sospendendo il trasferimento, finché non vi fosse la conferma a

livello medico che esso non avrebbe cagionato pericoli per l’incolumità della

curatelata. Ha confermato però la facoltà del curatore a statuire sul rientro,

posto altresì che costui aveva l’avvallo dell’amministratore di sostegno.

H. Il

4 ottobre 2012 RE 1 e RE 2 sono insorte contro la predetta decisione all’allora

Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che fosse annullata unitamente a

quella del curatore del 6 settembre 2012. Hanno chiesto inoltre di esperire un

sopralluogo a __________ e di essere convocate per un eventuale tentativo di

conciliazione e per la notifica di tutte le prove. Esse sostengono che la madre

avrebbe sempre trascorso dei periodi in Ticino durante l’estate; che hanno

deciso di trasferirla a __________ il 20 giugno 2010 con il benestare della

stessa, considerando pure il suo crescente bisogno di assistenza. Secondo le

insorgenti la sorella CO 1 avrebbe deciso la ristrutturazione ed il tinteggio

del palazzo familiare in contrasto con il parere e gli interessi - anche

economici - della madre, per la quale il fatto di essere accudita dai familiari

sarebbe più importante rispetto al luogo di residenza. Le reclamanti contestano

la competenza del Tribunale ordinario di __________, come pure alcuni atti ed

omissioni del curatore, avv. CURA 1. Quest’ultimo, a loro dire, non si sarebbe

informato presso il personale curante prima di prendere la decisione del 6

settembre 2012, non avrebbe valutato la propria legittimazione a sindacare il

trasferimento e le relative conseguenze, non avrebbe precisato a sufficienza i

vari aspetti ad esso connessi (come: preparazione, cure sul posto,

sostentamento, logistica, ecc.) né ponderato correttamente le circostanze. Da

ciò la richiesta di annullare la decisione del curatore. Secondo le insorgenti

né il curatore né l’autorità di protezione avevano la competenza - con

riferimento all’art. 421 vCC - per trasferire il domicilio di una persona

sotto curatela. L’autorità di prime cure inoltre non si sarebbe confrontata a

sufficienza con il gravame né si sarebbe espressa sulla necessità e sull’interesse

della curatelata di trasferirsi a __________ e di rientrare a __________

d’estate. Il curatore avrebbe rinunciato al permesso B di PI 1 al fine di

evitare problemi con il fisco.

I. Con

osservazioni 5 ottobre 2012, CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame, postulando

la rifusione di ripetibili. Ripercorrendo la cronologia dei fatti, ha indicato:

che la madre è nata e ha sempre vissuto a __________, presso il proprio palazzo;

che, in occasione di una visita, le avrebbe chiesto di rientrare a __________,

dove vi sarebbe una badante 24h/24 e sarebbero stati presi gli accorgimenti necessari

a far riprendere alla madre il tenore di vita precedente. CO 1 ha sottolineato:

che sin dal trasferimento in Ticino PI 1 non era in grado né di intendere e di

volere né di determinarsi sul luogo dove vivere; che le sorelle avrebbero fatto

firmare alla madre dei documenti dei quali non comprendeva il contenuto, e - RE

1 - pure il licenziamento della badante. Quest’ultima avrebbe affermato che

l’interessata è stufa e vorrebbe tornare nella propria abitazione. In merito

alla sottoscrizione dei documenti ed al trasferimento, CO 1 ha rilevato che a livello

penale sarebbe stato emesso un decreto d’accusa per coazione e violazione della

legge sugli stranieri. A suo dire, sarebbero inoltre state le sorelle a

richiedere la misura curatelare, impegnandosi contemporaneamente a sottostare

alle relative decisioni del curatore, ma opponendosi per finire al rientro in __________

disposto da quest’ultimo, incorrendo con ciò nell’abuso di diritto. Sempre

secondo CO 1: l’abitazione di __________ non sarebbe adatta ad accogliere la

madre; la decisione del curatore avrebbe l’avallo dell’amministratrice di sostegno

e si fonderebbe sul buon senso, visti gli anni trascorsi a __________; la

decisione in questione sarebbe inoltre conforme alle mansioni affidate al

curatore - senza che fossero necessari i consensi di cui agli art. 421 e 422 vCC

- nella misura in cui la curatelata non è più capace di intendere e di volere. CO

1 sostiene inoltre che, a motivo della mancanza di un permesso di soggiorno in

Svizzera, il rientro a __________ sarebbe un evento naturale e che, considerato

il ritorno annuale in Svizzera dal 1° aprile, il ruolo del curatore non

verrebbe a cadere. Le sorelle ed il cognato non sarebbero, per finire, idonei

ad occuparsi della madre sia per la loro situazione economica sia per il loro

comportamento penalmente reprensibile.

J. Con

osservazioni 12 ottobre 2012, la Commissione tutoria ha dichiarato di confermare

la propria decisione ed ha rilevato che sulla base della perizia del dr. med. __________

l’interessata non aveva la capacità di discernimento al momento del suo trasferimento

in Ticino e che il rientro a __________ con i dovuti accorgimenti non ne

avrebbe messo in pericolo la salute. Per questi motivi ha ritenuto di avallare

la decisione del curatore, considerando anche la circostanza che __________ era

il luogo d’origine della curatelata, nel quale essa ha vissuto a lungo.

L’autorità ha evidenziato infine che le insorgenti si sono soffermate su varie

doglianze concernenti il curatore, che non sono pertinenti con la decisione di quest’ultimo.

K. Con

replica del 15 novembre 2012 le reclamanti hanno confermato la loro impugnativa,

ribadendo la richiesta di un’udienza (per decidere sulle istanze e gli accertamenti

da esperire). Esse hanno sostenuto: che il decreto di nomina dell’amministratore

di sostegno non metterebbe in discussione la permanenza della madre in Ticino,

tanto che sono stati messi a disposizione € 4’000.– al mese per quest’ultima

senza chiederne il rientro in __________ e riconoscendo così implicitamente il

ruolo di accudimento delle reclamanti stesse; che la permanenza sul nostro

territorio sarebbe stata concordata con la curatelata. Quanto all’incapacità di

intendere e di volere, secondo le reclamanti, sarebbe possibile che “una

persona, la cui intelligenza venga compromessa per una cosiddetta demenza

senile, possa mantenere una volontà propria e una capacità di esprimere i

propri desideri e preferenze, specialmente per quel che riguarda le sue esigenze

esistenziali.”; inoltre la madre sarebbe stata in grado di esprimere i suoi

desideri, come dichiarato dalla controparte negli scritti sulle sue visite alla

stessa e come per la volontà di rientrare a __________. Le autorità svizzere ed

__________ non si sarebbero poste quesiti in merito alla sovrapposizione di

competenze. Le reclamanti si interrogano inoltre sulla responsabilità dello

spostamento, sulla persona della badante operativa a __________ e sulla sua

scelta - esigendo di parteciparvi - sulla competenza delle autorità a statuire

sull’erogazione del mantenimento, sulle modalità per mantenere l’appartamento e

le badanti a __________, sul domicilio legale e l’assicurazione malattia. Tutte

queste questioni non sarebbero state affrontate e dimostrerebbero la

superficialità e inopportunità della decisione. Sostengono, per finire, che il

trasferimento non sarebbe di competenza né del curatore né dell’amministratore

di sostegno e che, in pendenza di procedura, avrebbero cambiato il luogo di

residenza della madre, locando un appartamento più comodo.

L. Con

duplica del 23 novembre 2012 CO 1 ha confermato le proprie osservazioni e

richieste. Adduce: che il permesso di tipo B rilasciato sarebbe nullo in quanto

fatto sottoscrivere a una persona totalmente incapace di discernimento da parte

delle sorelle (e del coniuge di una di esse), unitamente al contratto di locazione

e ad assegni, i cui giustificativi presentano acquisto di birra e vino,

sostanze che la curatelata non consuma; che avverso esse (e il coniuge di una

di loro) verrà emanato un decreto di accusa per titolo di coazione e violazione

della legge federale sugli stranieri. CO 1 ha pure sottolineato di essersi

occupata della madre a __________, mentre le sorelle si limitavano a visite saltuarie

e proprio loro hanno richiesto la nomina di un curatore, di cui ora contestano

i poteri senza averne impugnato la nomina. Rileva inoltre: che la tesi

sull’incapacità di discernimento sarebbe priva di portata probatoria; che presso

di lei o a __________ sono già state disposte le misure per accogliere la

madre; che la richiesta d’istruttoria avanzata dalla controparte sarebbe intesa

unicamente a procrastinare la permanenza della madre in Ticino.

M. In

data 29 ottobre 2012 le reclamanti hanno chiesto di essere sentite, come pure l’allestimento

di un rapporto da parte dell’assistente sociale di __________ – sulla

situazione della madre e le cure prestate – e la convocazione di un’udienza al

termine dell’istruttoria.

N. Dal

24 dicembre 2012 al 9 gennaio 2013 PI 1 è tornata a __________, presso la

figlia CO 1, per le vacanze natalizie, durante le quali è stata sentita dal

Tribunale ordinario di __________.

O. Il

1° gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di

protezione del Tribunale d’appello.

P. In

data 7 gennaio 2013 il Tribunale ordinario di __________ ha prorogato il decreto

10 dicembre 2012 relativo all’amministrazione di sostegno.

Q. Il

14 gennaio 2013 CO 1 ha chiesto - in via supercautelare e, subordinatamente,

cautelare – all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria

regionale, di autorizzare il rientro immediato della madre a __________, presso

il suo domicilio fintanto che non verrà resa nuovamente idonea l’abitazione

della curatelata a __________. L’istante ha indicato che sia a __________ che a

__________ PI 1 sarebbe stata assistita da una badante 24h/24. L’Autorità di

protezione non ha emanato un provvedimento supercautelare nel senso voluto dall’istante,

convocando tuttavia le parti all’udienza per la discussione del 18 febbraio

2013.

R. In

data 14 febbraio 2013 la curatelata è stata ricoverata presso la casa anziani

di __________. Quella medesima sera, la figlia CO 1 si è recata presso la menzionata

casa anziani e ha preso in consegna la madre, accompagnandola poi in __________

avvalendosi di un decreto del 12 febbraio 2013 del Tribunale ordinario di __________,

che disponeva l’immediato rientro di PI 1 “presso l’abitazione sita in __________”,

e la residenza abitativa presso di lei in attesa di organizzare il successivo

trasferimento presso l’abitazione di __________.

Considerato

Considerandi

1.

Con l’entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti

pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo

diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Tit. fin. CC).

L’autorità giudiziaria di reclamo

competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2

LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le

decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie

regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art.

450.

CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Quanto alla procedura applicabile, nella

misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano

sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato

n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

2.

L’art.

85.

LDIP (RS 291) prevede che, in materia di protezione degli

adulti, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto

applicabile, come pure il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni o

provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell’Aia del 13 gennaio

2000.

sulla protezione internazionale degli adulti (cpv. 2); i tribunali o le

autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una

persona o dei suoi beni (cpv. 3); i provvedimenti adottati in uno Stato che non

è parte alle Convenzioni menzionate nei capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se

sono stati adottati o riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o

dell’adulto (cpv. 4).

3.

Come detto (sopra,

cons. R), CO 1 – senza attendere l’esito della presente procedura e la

decisione dell’Autorità di protezione sull’istanza supercautelare e cautelare

del 14 gennaio 2013 – ha preso in consegna la madre la sera del 14 febbraio

2013.

e l’ha trasferita in __________ avvalendosi di un decreto del 12 febbraio

2013.

del Tribunale ordinario di __________, che disponeva l’immediato rientro

di PI 1 in __________. Questo modo di procedere – nella misura in cui parrebbe

aver ottenuto l’avallo del curatore svizzero (verbale presso l’CO 2 del 18

febbraio 2013; scritto Casa anziani __________ firmato da CO 1 14 febbraio

2013) – lascia quantomeno perplessi.

L’esecuzione di una decisione civile estera

– concernente il rimpatrio di una persona di nazionalità __________, allora

presente su suolo svizzero e soggetta a misure temporanee dell’autorità di

protezione svizzera, in quel momento sub judice – avrebbe in effetti

dovuto essere ordinata dal Pretore competente a norma dell’art. 37 cpv. 3 LOG,

in relazione con l’art. 335 cpv. 3 CPC (art. 85 cpv. 4 e 25-29

LDIP; art. 3 Convenzione tra la Svizzera e l’__________

circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, RS

0.276.194

; Guillaume/Durel, La protection internationale de l’adulte, in

Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de protection de l’adulte, Helbing Lichtenhahn

2012, pag. 382 no. 123).

Ma tant’è. L’avvenuto trasferimento in __________

di PI 1 – cittadina __________, con dimora abituale in __________ (cfr. anche sotto,

consid. 5) – fa decadere ogni competenza dell’autorità di protezione svizzera.

Spetterà pertanto all’autorità __________ competente regolamentare l’espatrio dall'__________

per eventuali ulteriori periodi di vacanza in Svizzera.

Il procedimento in oggetto va di

conseguenza dichiarato privo d’oggetto e la procedura stralciata dai ruoli.

4.

Occorre ad ogni modo

statuire sugli oneri processuali. A tal scopo va esaminato quale

parte abbia provocato la proposizione dell’azione e quale

sarebbe presumibilmente stato l’esito della causa (art. 450f CC, art. 21 LPMA, art. 28 LPAmm; art. 74a cpv. 1 e 74b cpv. 4 LPamm; cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato no. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la

modifica della LTut, pag. 8).

Ci si esime dal convocare le parti per sopralluoghi,

tentativi di conciliazione o notifica di prove, come pure dall'esprimersi su

ogni singolo argomento non di rilievo (DTF 2P.185/2002 del 13

gennaio 2003, cons. 2.1), trattandosi di un giudizio di verosimiglianza

finalizzato – come detto – unicamente alla definizione degli oneri del procedimento.

5.

In merito alle

contestate competenze decisionali delle autorità di protezione __________ e

svizzere, in relazione alla residenza abituale di PI 1, si rileva quanto segue.

L’__________ ha sottoscritto la convenzione (in seguito “CAia 2000”) di cui all’art. 85 cpv.

2.

LDIP, ma essa non è ancora in vigore in tale Stato. Ciò non ostacola il

riconoscimento di misure adottate in uno stato non contraente (P.

Lagarde, Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des

adultes - Rapport explicatif, pag. 59 nota 82), oltre alle norme di diritto internazionale

privato, vi sono delle convenzioni bilaterali che lo consentono,

come la Convenzione tra la Svizzera e l’__________ circa

il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541;

in seguito: “Convenzione 1933”).

Per l’amministratore di

sostegno nominato in __________, sarebbero stati applicabili

gli art. 1 e 2 della Convenzione 1933 e l’art. 85 cpv. 4 LDIP (RDT 2009 pag.

37) ed in virtù dell’attinenza __________ dell’interessata

e della materia in oggetto sarebbe stata ammissibile la competenza delle

autorità __________ (art. 2 no. 5 Convenzione 1933), che

unitamente all’assenza di conflitti con l’ordine pubblico, di contraddizioni

con precedenti decisioni svizzere e di impugnative (art. 1 no. 3 Convenzione

1933), avrebbe reso possibile il riconoscimento della decisione del Tribunale

ordinario di __________ in relazione alla nomina dell'amministratore in questione.

La nozione di dimora

abituale ai sensi della LDIP (MCF sulla LDIP in FF 1983 I 239; pag. 294 pto

215.

) corrisponde a quella delle Convenzioni internazionali dell’Aia (DTF 4A_542/2011

del 30 novembre 2011, cons. 2.3.1). Se una persona, che aveva

fondato la propria ultima dimora abituale (FF 2007 pag. 2390) in modo autonomo,

diventa incapace di discernimento riguardo alla formazione di un nuovo centro

di vita (ad esempio: adulti con demenza severa), occorre considerare che un

cambiamento di luogo di dimora all’estero su intervento dei parenti e per

motivi di protezione non sia volontario e non ammettere alla leggera che vi sia

stato un cambiamento della residenza abituale (RDT 2009 pagg. 40-41). In caso

di cambiamento senza consenso dell’interessato, se la competenza passasse alle

autorità della nuova residenza, quelle competenti precedentemente sarebbero

private della possibilità di farlo rientrare nel proprio paese (Lagarde, op.

cit., pag. 39-40).

Nella fattispecie la curatelata

era più integrata a __________, avendovi sempre vissuto e trascorrendo solo dei

periodi di vacanza in Ticino. Il soggiorno a __________ si è prolungato oltre

il periodo estivo e senza possibilità che l’interessata desse il proprio

accordo, poiché all’epoca del trasferimento era già incapace di intendere e di

volere (cfr. perizia dr. __________ del 20 gennaio 2012). La curatelata ha

condotto la propria vita essenzialmente a __________, dove si è formata una

famiglia ed ha acquisito delle proprietà e dove vi sono i maggiori contatti

sociali. La presenza a __________ non aveva la prospettiva sul lungo termine.

Di conseguenza la dimora

abituale dell’interessata, il suo centro di vita, il nucleo dei suoi interessi

e dei legami più fitti era ed è in __________.

Pertanto anche in virtù di

altre norme - come gli art. 25 e 26 lett. a LDIP 85 cpv. 3 e 4 LDIP; art. 7, 9,

10, 11, 14 CAia 2000 - sarebbe stato possibile ammettere la competenza delle

autorità sia svizzere (per quanto deciso sul nostro territorio a titolo di protezione

temporanea) sia __________ (per i provvedimenti duraturi) e

riconoscere questi ultimi, grazie alla presenza sul nostro territorio

dell’interessata unita all’efficacia limitata delle misure qui adottate, ai

beni in __________ e alla compatibilità dei provvedimenti

delle due nazioni (Guillaume/Durel, La protection internationale de l’adulte,

in Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de protection de l’adulte, Helbing

Lichtenhahn 2012, pag. 372 n.ri 99-101, pag. 347 no. 10 e nota 15; pag. 358 no.

52; pag. 364 no. 76, pag. 366 no. 80, pag. 368 no. 82, pag. 369 no. 89, pag.

373.

n.ri 102-105; D. Füllemann, Das Haager Erwachsenschutzübereinkommen von

2000.

(HEsÜ), in RDT 2009 pag. 37, pagg. 47-49; Lagarde, op. cit., pag. 48-49

no. 84).

L’impugnativa in esame, su

questo punto, sarebbe risultata quindi infondata.

6.

Relativamente alle

censure sulla competenza dell'autorità di protezione svizzera a decidere il

trasferimento in __________ dell’interessata, si osserva quanto segue.

Secondo il diritto previgente

la persona al beneficio di una curatela ai sensi dell’art. 392 cifra 1 vCC

manteneva lo status precedente all’istituzione della curatela

per quanto concerneva la sua capacità di obbligarsi in virtù dell’art. 417 cpv.

1.

vCC. Una persona civilmente capace lo restava nella stessa misura di

prima, rispettivamente chi era incapace rimaneva tale. Ciò valeva anche

nell’ambito dell’assistenza personale. Per il resto tornavano applicabili per

analogia gli art. 418 e 419 vCC (BSK ZGB I – Biderbost,

ad art. 417 vCC n.ri 7, 29; Schnyder/ Murer, Berner

Kommentar, ad art. 392 vCC no. 22; ad art. 393 vCC no. 45). Per la questione della validità giuridica di un

atto del curatelato erano determinanti i criteri generali sulla maggiore età e sulla

capacità di discernimento.

Per i casi di curatela del

diritto previgente, non era necessario il consenso dell’autorità per trasferire

il domicilio (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, ad art. 396 CC no. 57; Deschenaux/

Steinauer, Personnes physiques et tutelle, III ed., Stämpfli, n.ri 1121, 1133).

Tuttavia ai sensi dell’art. 419 cpv. 2 vCC, per esercitare egli stesso degli

atti, l’interessato doveva avere la capacità di dare lui medesimo il consenso. Ciò

che era possibile nella misura in cui egli era in grado di giudicare a sufficienza

e con conoscenza delle circostanze concrete il contenuto e la portata

dell’azione in questione e di ponderare i relativi vantaggi e svantaggi. Nel

caso in cui la persona non fosse capace, spettava all’autorità dare il

rispettivo consenso. Quest’ultima era tenuta a provare se nella fattispecie il

curatelato non era in condizione di autorizzare l’atto; se del caso l’autorità avrebbe

sentito la persona e chiesto un rapporto medico, a maggior ragione in presenza

di atti importanti ed incisivi (BSK ZGB I – Biderbost, ad

art. 419 vCC n.ri 17, 25).

I motivi di messa sotto

curatela ed il bisogno particolare di protezione potevano riguardare i suoi

interessi patrimoniali e personali, di conseguenza i compiti del curatore

potevano essere indirizzati anche al trasferimento.

Nel caso in esame, data

l’incapacità di intendere e di volere dell’interessata (cfr. perizia dr. __________),

la medesima non poteva validamente acconsentire agli atti di gestione dei

propri interessi patrimoniali e personali.

Di conseguenza spettava

all’autorità statuire al riguardo (BSK ZGB I – Biderbost,

ad art. 419 vCC no. 25), potendo incaricare il

curatore di gestire determinati suoi affari, così come è avvenuto con la

decisione dell’8 dicembre 2011 dell'allora Commissione tutoria e il suo

trasferimento, oggetto della decisione impugnata (BSK ZGB

I – Langenegger, ad 392 vCC n.ri 11, 22).

Ne discende che nella misura

in cui poneva in discussione le competenze decisionali della Commissione

tutoria e del curatore in relazione al trasferimento in __________ dell'interessata, l’impugnativa era destinata all'insuccesso.

7.

Le

critiche mosse dalle reclamanti in merito alle competenze dell’amministratore

di sostegno e al decreto __________ esulano dalla presente

procedura ed andavano semmai sottoposte nelle rispettive sedi competenti in __________ tramite i relativi rimedi giuridici.

Parimenti dicasi delle spese per la

proprietà della madre a __________, oltre che esulare dalla presente procedura,

si tratta di una valutazione spettante alle autorità __________ (che peraltro

di recente hanno confermato la necessità di provvedervi).

8.

La teoria sulla

demenza sostenuta dalle reclamanti (replica, pag. 4) è del tutto generica e non

corroborata da elementi concreti. Risulta pertanto palesemente infondata. Le

opponenti d'altro canto non hanno contestato esplicitamente che l’interessata desiderasse

tornare a __________.

Anche per questo aspetto il reclamo sarebbe

risultato infondato.

9.

Le reclamanti hanno

pure lamentato preoccupazioni per taluni aspetti finanziari e atti del

curatore.

Si rileva che i costi generati dal

soggiorno a __________ non sono stati vagliati prima che le reclamanti medesime

trattenessero la curatelata a __________. Queste ultime sono poi giunte a collocarla

in casa anziani, nonostante non vi fosse alcun vincolo medico in tal senso

(cfr. certificato del dr. __________ del 7 febbraio 2013).

Ad ogni modo la relativa valutazione per

eventuali soggiorni futuri (e le spese conseguenti) spetta all’autorità __________

e all’amministratore di sostegno.

In merito agli atti del curatore e alle

questioni fiscali, essi potevano essere contestati nell’ambito dell’art. 420

cpv.1 vCC, rispettivamente potranno, se del caso, essere oggetto di

un’azione di responsabilità alla chiusura della curatela.

10.

I riferimenti

familiari, affettivi, sociali, esistenziali di PI 1 ed il centro della sua esistenza

risultano a __________, dove è indicato che la medesima possa continuare a

dimorare e dove beneficia di tutte le cure opportune in abitazioni a lei ben

note ed adeguate strutturalmente ad accoglierla, così come di maggiori contatti

con familiari e conoscenti e di attenzioni più benevole verso di lei.

Ne discende che la posizione del curatore e

dell’allora Commissione tutoria avrebbero meritato senz'altro di essere

tutelate.

11.

Da quanto precede

discende che l’impugnativa in esame sarebbe stata – con verosimiglianza che

rasenta la certezza – respinta in ogni suo punto.

Del resto le reclamanti hanno causato la

presente procedura e non hanno ritirato il loro gravame - pur essendo

patrocinate - dopo il suo superamento.

Di conseguenza gli oneri processuali vanno

loro addebitati e le medesime sono chiamate a rifondere adeguate ripetibili a CO

1.

(art. 450 f CC, 28 cpv. 2 LPAmm).

12.

Per quanto attiene ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di uno stralcio della procedura, con

la quale una causa viene portata definitivamente alla conclusione, esso

configura una decisione finale ai sensi dell’art. 90 LTF. Le decisioni in

materia di protezione dei minori e degli adulti sono suscettibili di ricorso

(art. 72 cpv. 2 lett. b no. 6 LTF) senza riguardo a

questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è dichiarato privo d’oggetto e la procedura stralciata dai ruoli.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 800.—

b) spese fr. 200.—

fr. 1’000.—

sono posti, in solido, a

carico delle reclamanti, che sono tenute - in solido - a rifondere a CO 1 fr. 1’000.--

a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.