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Decisione

9.2013.74

Curatela educativa ex art. 308 CC. Le condizioni per la misura sono una minaccia al bene del bambino e la mancanza di un intervento adeguato da parte dei genitori; non entrano in considerazione preocc

13 marzo 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

9.2013.74

Lugano

13 marzo 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione

del Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice unico ai sensi

dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla

vicecancelliera:

Hutter

Gerosa

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE 1

patr.

dall'avv. PR 2,

all'allora

Commissione

tutoria regionale __________,

e

a

CO 2

patr.

dall'avv. PR 1

per

quanto riguarda la nomina di una curatrice educativa alla figlia PI 1

giudicando ora sul

ricorso (ora reclamo) del 19 novembre 2012 della signora RE 1 contro la

decisione 9 novembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________, (ora

Autorità regionale di protezione);

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

Considerandi

1.

PI 1 (2008) è figlia

di RE 1 e CO 2. Nel 2012 i genitori di PI 1 si sono separati e da allora le

relazioni personali tra loro sono molto difficili. CO 2 ha, di conseguenza,

chiesto alla Commissione tutoria di __________ di poter vedere regolarmente la

figlia (verbale udienza del 28 settembre 2012).

2.

Dopo aver sentito le

parti verbalmente e per iscritto, con decisione cautelare del 9 novembre 2012,

la Commissione tutoria ha nominato a PI 1 una curatrice educativa nella persona

di CURA 1, ed ha fissato il diritto alle relazioni personali di CO 2 nella misura

di un sabato ogni due settimane con punto di “passaggio” presso Casa __________.

La Commissione tutoria ha reso immediatamente esecutiva la decisione.

3.

RE 1 è insorta contro

la predetta decisione con ricorso 19 novembre 2012 all'Autorità di vigilanza

sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), in particolare per contestare

la nomina di una curatrice educativa, asserendo di non avere i mezzi per

pagarne le spese, che comunque dovrebbe essere il solo padre a sostenere, essendo,

a suo dire, il solo colpevole della situazione.

4.

La Commissione

tutoria e CO 2 hanno chiesto la reiezione del gravame.

5.

Dal 1° gennaio 2013

– con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile

(in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di

filiazione) – i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità

competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).

L'autorità giudiziaria di

reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2

cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami

contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni

tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e

minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

6.

Conformemente

all'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei

minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella

cura del figlio. Il curatore, in tale caso, ha il compito, qualora non gli

siano assegnati speciali poteri (cpv. 2) di sostenere i genitori tramite

consigli ed aiuto (bsk zgb I - Peter

Breitschmid, ad art. 308 CC, n. 1).

L'autorità di

protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la

rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o

diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2).

Le circostanze che

giustificano l'applicazione della misura sono, in parte, quelle valide anche

per l'istituzione delle misure previste dall'art. 307 CC (Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft,

p. 185): una minaccia al bene del bambino e la mancanza di un intervento

adeguato da parte dei genitori. Il pericolo per il minore può in particolare

provenire, per analogia, da una delle cause menzionate dall'art. 311 cpv. 1 CC

(inesperienza, malattia, infermità, assenza, indifferenza o violazione dei

doveri di padre e madre) [CR CC I-Meier,

art. 308 CC N. 2]. In pericolo vi può essere sia l'integrità fisica sia l'integrità

psichica del bambino. L'art. 308 CC trova spazio laddove l'aiuto fornito dall'art.

307.

CC - e in particolare dal suo capoverso 3 - non sia sufficiente (CR CC I-Meier, art. 308 CC N. 1).

7.

RE 1 si dice

preoccupata di dover finanziare le spese della curatrice educativa e per questo

chiede l’annullamento della decisione.

Ora, al di là di

ogni preoccupazione di tipo finanziario, bisogna guardare al bene della

bambina. Sia dal rapporto di Casa __________, sia da quello della curatrice,

traspare come RE 1 e CO 2 si lascino trascinare dalla loro litigiosità, inquinando

attraverso commenti, polemiche e atteggiamenti, la relazione di PI 1 con

l’altro genitore (rapporto C__________ del 14 gennaio 2013, rapporto di CURA 1

del 15 febbraio 2013).

Così facendo, essi violano

l’art. 274 CC, nella misura in cui stabilisce che padre e madre devono

astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o

intralci il compito dell’educatore (art. 274 cpv. 1 CC).

A queste condizioni la curatela

educativa si rivela opportuna e va confermata. Il reclamo deve di conseguenza

essere respinto.

8.

Abbondanzialmente,

in merito alla ripartizione delle spese della misura di protezione del figlio, nel

caso specifico, della misura di curatela educativa, va evidenziato quanto

segue.

L’ammontare della mercede

e la ripartizione della stessa non è specificatamente oggetto della decisione

impugnata, che concerne infatti solo la nomina di una curatrice e la cadenza

delle relazioni personali. È in effetti con l’approvazione del rapporto morale

che le autorità di protezione si pronunciano sulla questione (art. 16 cpv. 3

ROPMA). Tali spese sono di regola da suddividere equamente fra i genitori,

rientrando nelle spese di mantenimento (art. 276 CC; DTF 116 II 399 pag. 401), spese

che questi ultimi devono assumersi in misura personale, solidale e primaria

cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I – P. Breitschmid, art. 276 CC n. 8). Non è tuttavia da

escludere che la ripartizione tenga conto di particolari responsabilità di uno

dei due genitori. Una simile valutazione può però essere fatta solo al momento

della tassazione della mercede, non a priori, sulla base di asserzioni

unilaterali di un genitore, le cui richieste in tal senso sono quindi da

ritenersi irricevibili.

9.

Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza (art. 28 LPamm), ritenuta tuttavia la

situazione finanziaria precaria della reclamante, si prescinde eccezionalmente

da ogni prelievo.

10.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF) dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di

valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si prelevano tasse né

spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.