9.2013.74
Curatela educativa ex art. 308 CC. Le condizioni per la misura sono una minaccia al bene del bambino e la mancanza di un intervento adeguato da parte dei genitori; non entrano in considerazione preocc
13 marzo 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
9.2013.74
Lugano
13 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice unico ai sensi
dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera:
Hutter
Gerosa
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr.
dall'avv. PR 2,
all'allora
Commissione
tutoria regionale __________,
e
a
CO 2
patr.
dall'avv. PR 1
per
quanto riguarda la nomina di una curatrice educativa alla figlia PI 1
giudicando ora sul
ricorso (ora reclamo) del 19 novembre 2012 della signora RE 1 contro la
decisione 9 novembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________, (ora
Autorità regionale di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
Considerandi
1.
PI 1 (2008) è figlia
di RE 1 e CO 2. Nel 2012 i genitori di PI 1 si sono separati e da allora le
relazioni personali tra loro sono molto difficili. CO 2 ha, di conseguenza,
chiesto alla Commissione tutoria di __________ di poter vedere regolarmente la
figlia (verbale udienza del 28 settembre 2012).
2.
Dopo aver sentito le
parti verbalmente e per iscritto, con decisione cautelare del 9 novembre 2012,
la Commissione tutoria ha nominato a PI 1 una curatrice educativa nella persona
di CURA 1, ed ha fissato il diritto alle relazioni personali di CO 2 nella misura
di un sabato ogni due settimane con punto di “passaggio” presso Casa __________.
La Commissione tutoria ha reso immediatamente esecutiva la decisione.
3.
RE 1 è insorta contro
la predetta decisione con ricorso 19 novembre 2012 all'Autorità di vigilanza
sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), in particolare per contestare
la nomina di una curatrice educativa, asserendo di non avere i mezzi per
pagarne le spese, che comunque dovrebbe essere il solo padre a sostenere, essendo,
a suo dire, il solo colpevole della situazione.
4.
La Commissione
tutoria e CO 2 hanno chiesto la reiezione del gravame.
5.
Dal 1° gennaio 2013
– con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile
(in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di
filiazione) – i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità
competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità giudiziaria di
reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2
cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami
contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni
tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e
minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
6.
Conformemente
all'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei
minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella
cura del figlio. Il curatore, in tale caso, ha il compito, qualora non gli
siano assegnati speciali poteri (cpv. 2) di sostenere i genitori tramite
consigli ed aiuto (bsk zgb I - Peter
Breitschmid, ad art. 308 CC, n. 1).
L'autorità di
protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la
rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o
diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2).
Le circostanze che
giustificano l'applicazione della misura sono, in parte, quelle valide anche
per l'istituzione delle misure previste dall'art. 307 CC (Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft,
p. 185): una minaccia al bene del bambino e la mancanza di un intervento
adeguato da parte dei genitori. Il pericolo per il minore può in particolare
provenire, per analogia, da una delle cause menzionate dall'art. 311 cpv. 1 CC
(inesperienza, malattia, infermità, assenza, indifferenza o violazione dei
doveri di padre e madre) [CR CC I-Meier,
art. 308 CC N. 2]. In pericolo vi può essere sia l'integrità fisica sia l'integrità
psichica del bambino. L'art. 308 CC trova spazio laddove l'aiuto fornito dall'art.
307.
CC - e in particolare dal suo capoverso 3 - non sia sufficiente (CR CC I-Meier, art. 308 CC N. 1).
7.
RE 1 si dice
preoccupata di dover finanziare le spese della curatrice educativa e per questo
chiede l’annullamento della decisione.
Ora, al di là di
ogni preoccupazione di tipo finanziario, bisogna guardare al bene della
bambina. Sia dal rapporto di Casa __________, sia da quello della curatrice,
traspare come RE 1 e CO 2 si lascino trascinare dalla loro litigiosità, inquinando
attraverso commenti, polemiche e atteggiamenti, la relazione di PI 1 con
l’altro genitore (rapporto C__________ del 14 gennaio 2013, rapporto di CURA 1
del 15 febbraio 2013).
Così facendo, essi violano
l’art. 274 CC, nella misura in cui stabilisce che padre e madre devono
astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o
intralci il compito dell’educatore (art. 274 cpv. 1 CC).
A queste condizioni la curatela
educativa si rivela opportuna e va confermata. Il reclamo deve di conseguenza
essere respinto.
8.
Abbondanzialmente,
in merito alla ripartizione delle spese della misura di protezione del figlio, nel
caso specifico, della misura di curatela educativa, va evidenziato quanto
segue.
L’ammontare della mercede
e la ripartizione della stessa non è specificatamente oggetto della decisione
impugnata, che concerne infatti solo la nomina di una curatrice e la cadenza
delle relazioni personali. È in effetti con l’approvazione del rapporto morale
che le autorità di protezione si pronunciano sulla questione (art. 16 cpv. 3
ROPMA). Tali spese sono di regola da suddividere equamente fra i genitori,
rientrando nelle spese di mantenimento (art. 276 CC; DTF 116 II 399 pag. 401), spese
che questi ultimi devono assumersi in misura personale, solidale e primaria
cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I – P. Breitschmid, art. 276 CC n. 8). Non è tuttavia da
escludere che la ripartizione tenga conto di particolari responsabilità di uno
dei due genitori. Una simile valutazione può però essere fatta solo al momento
della tassazione della mercede, non a priori, sulla base di asserzioni
unilaterali di un genitore, le cui richieste in tal senso sono quindi da
ritenersi irricevibili.
9.
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 28 LPamm), ritenuta tuttavia la
situazione finanziaria precaria della reclamante, si prescinde eccezionalmente
da ogni prelievo.
10.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF) dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di
valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si prelevano tasse né
spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.