Lexipedia

Decisione

9.2013.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2006) e PI 2

(2008) sono i figli di RE 1 e CO 1. I genitori vivono separati. Nel corso del

2011 CO 1 ha chiesto un ampliamento delle relazioni personali con i figli, ma

la madre non condivide tale richiesta. In effetti, dall’incarto della Commissione

tutoria di __________ (in seguito Commissione tutoria) emerge che il padre è

noto alle autorità penali per infrazioni contro le regole della circolazione

perpetrate in stato di alcolemia nonché furto d’uso.

B. Esperita una verifica

di tipo medico su CO 1, e sentiti i genitori in merito alle loro richieste di

disciplinare le relazioni personali, in data 2 febbraio 2012 la Commissione

tutoria ha provvisoriamente stabilito il diritto di visita di PI 1 e PI 2 nella

misura di una giornata (sabato o domenica) ogni quindici giorni, con passaggio

al Punto d’incontro. Essa ha chiesto a quest’ultimo di osservare gli scambi e

redigere un rapporto sull’andamento delle relazioni padre-figli.

C. Ricevuto il rapporto,

la Commissione tutoria ha convocato le parti all'audizione del 4 ottobre 2012. CO

1 aveva in precedenza chiesto di poter stare con i figli un fine settimana

intero ogni due settimane, con il pernottamento, mentre RE 1 si era opposta a

tale estensione, chiedendo ulteriori verifiche sulla salute del padre. Durante

la seduta, la Commissione tutoria ha deciso di sentire la piccola PI 1 (2006) e

di interpellare nuovamente il dr. R__________, medico di CO 1.

D. Ottenuti questi

ulteriori elementi d’informazione, con decisione del 9/15 novembre 2012, la

Commissione tutoria ha esteso i diritti di visita tra papà e figli in un fine

settimana intero ogni quindici giorni, con passaggio al Punto d’incontro.

E. Con ricorso 21

novembre 2012 RE 1 ha contestato la decisione summenzionata. Ha ammesso che CO

1 può vedere i figli ogni sabato o domenica e non solo ogni quindici giorni

come deciso, e che pure può vedere i figli, se lo desidera, in settimana. Tuttavia

a suo parere i controlli del dr. med. R__________ non sono sufficienti a dire

che il padre non assume sostanze stupefacenti. Sostiene pertanto che

l’estensione delle relazioni personali al pernottamento è prematura.

F. Con risposta 6

dicembre 2012 CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. La Commissione tutoria

con scritto di medesima data, ha chiesto la riconferma della propria decisione.

G. In data 1° gennaio

2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del

Tribunale d'appello.

Considerato

Considerandi

1.

Dal 1° gennaio 2013

– con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile

(in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di

filiazione) – i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità

competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).

L'autorità giudiziaria di

reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2

cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami

contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni

tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e

minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

2.

I genitori che non

sono detentori dell’autorità parentale o della custodia, nonché il figlio

minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali

indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Se l’esercizio o il mancato

esercizio delle relazioni pesonali è pregiudizievole al figlio, oppure altri

motivi lo esigono, l’autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro

doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni (cpv. 2). Il

padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni

personali sia regolato (cpv. 3).

Il diritto del genitore ad

avere relazioni personali con i propri figli minorenni va esaminato di caso in

caso, tenendo presente lo scopo del diritto di visita. Determinante è sempre il

bene del bambino, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano.

Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare le relazioni personali

si annoverano in particolare, l’età del figlio, la personalità ed i bisogni di

relazione del figlio con l’avente diritto, i rapporti dei genitori fra loro, le

necessità di tempo nonché la disponibilità delle parti, le condizioni di salute

di tutti, la lontananza dei domicili, eventuali altri fratelli e sorelle, le condizioni

dell’abitazione (BSK-ZGB I, I. Schwenzer,

n. 10 ad art. 273 CC e rif. ivi citati).

3.

RE 1 si dice

preoccupata di affidare i propri figli al padre durante la notte, in quanto a

carico di quest’ultimo sono stati emessi già tre decreti di accusa per reati

legati al consumo eccessivo di alcool e per guida in stato d’ebrietà. A suo

modo di vedere, non si può escludere che CO 1 faccia uso di alcol il sabato sera

e che si metta poi al volante con i bambini in macchina. Essendo piccoli, non

possono rendersi conto se questi li espone ad un pericolo. RE 1 afferma inoltre

che, alcune volte CO 1 ha disdetto il diritto di visita. Ritiene che ciò fosse

dovuto ad un consumo di alcol eccessivo.

4.

Ora, che CO 1 non

sia incensurato è purtroppo assodato. Che i suoi precedenti penali rendano più

ansiosa la madre nell’affidargli i bambini è pure comprensibile. Questo deve

essere accettato dal padre, il quale dovrebbe trarre le dovute conclusioni in

relazione alla sua condotta nel futuro.

Detto ciò, l'esistenza di precedenti

penali non comporta necessariamente una limitazione delle relazioni personali (cfr.

DTF 5C.93/2005 del 9 agosto 2005 in FAMPRA.ch 1/2006 pag. 183). Determinante

infatti, come visto al considerando 2, è il bene del bambino. Dall’incarto

della Commissione tutoria emergono aspetti positivi che sono stati rettamente

interpretati dall’autorità in questione, a favore di un’estensione delle

relazioni personali. Oltre al circostanziato rapporto del dr. med. R__________

del 9 gennaio 2012 e al complemento 30 ottobre 2012, va citato anche il

rapporto del Punto d’incontro del 9 maggio 2012 nel quale viene riportata la

buona intesa tra i genitori e il fatto che CO 1 si sia sempre presentato in

buone condizioni. L’audizione dei bambini ha pure dato riscontri positivi (cfr.

verbale incontro del 29 ottobre 2012).

Senza dubbio ciò è dovuto

alla disponibilità materna che in questa sede bisogna riconoscere.

Non si può tuttavia

seguire la reclamante quando afferma che il passo verso il pernottamento di PI

1.

ed PI 2 sia prematuro. Ciò, da un lato per i positivi elementi di cui sopra,

versati agli atti. Dall’altro poiché, seguendo il ragionamento materno, non si

può escludere che CO 1 consumi sostanze anche durante la giornata.

Inoltre, se davvero il

padre qualche volta ha disdetto gli appuntamenti “quando non stava bene, forse

per l’assunzione di stupefacenti o di alcol” (cfr. reclamo, pag. 7), allora si

deve accettare che egli è autonomamente in grado di valutare quando può

assumersi la responsabilità dei figli e quando no.

Da ultimo, il passaggio al

Punto d’incontro permette di mantenere un sufficiente controllo sullo stato di

salute al momento del congedo da mamma o papà e viceversa.

Dispositivo

Per questi motivi la

decisione impugnata va riconfermata e il reclamo respinto di conseguenza.

5. Con scritto 21

dicembre 2012 RE 1 ha segnalato alla scrivente autorità l’agire della

Commissione tutoria, la quale ha affermato che essa “non risulta essere persona

astemia” (osservazioni pag. 2). Non sorretta da alcuna prova concreta,

l’asserzione è fuori luogo e deve pertanto essere stralciata.

6. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 28 LPamm) e devono pertanto essere

messi a carico della reclamante.

7. Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF) dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di

valore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico di RE 1.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.