9.2013.75
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21 marzo 2013Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.75
Lugano
21 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Hutter
Gerosa
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
1,
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali tra CO 1 ed i
figli;
giudicando
sul reclamo del 21 novembre 2012 contro la decisione emessa il 9 novembre 2012 dalla
Commissione tutoria regionale __________, (ora Autorità regionale di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2006) e PI 2
(2008) sono i figli di RE 1 e CO 1. I genitori vivono separati. Nel corso del
2011 CO 1 ha chiesto un ampliamento delle relazioni personali con i figli, ma
la madre non condivide tale richiesta. In effetti, dall’incarto della Commissione
tutoria di __________ (in seguito Commissione tutoria) emerge che il padre è
noto alle autorità penali per infrazioni contro le regole della circolazione
perpetrate in stato di alcolemia nonché furto d’uso.
B. Esperita una verifica
di tipo medico su CO 1, e sentiti i genitori in merito alle loro richieste di
disciplinare le relazioni personali, in data 2 febbraio 2012 la Commissione
tutoria ha provvisoriamente stabilito il diritto di visita di PI 1 e PI 2 nella
misura di una giornata (sabato o domenica) ogni quindici giorni, con passaggio
al Punto d’incontro. Essa ha chiesto a quest’ultimo di osservare gli scambi e
redigere un rapporto sull’andamento delle relazioni padre-figli.
C. Ricevuto il rapporto,
la Commissione tutoria ha convocato le parti all'audizione del 4 ottobre 2012. CO
1 aveva in precedenza chiesto di poter stare con i figli un fine settimana
intero ogni due settimane, con il pernottamento, mentre RE 1 si era opposta a
tale estensione, chiedendo ulteriori verifiche sulla salute del padre. Durante
la seduta, la Commissione tutoria ha deciso di sentire la piccola PI 1 (2006) e
di interpellare nuovamente il dr. R__________, medico di CO 1.
D. Ottenuti questi
ulteriori elementi d’informazione, con decisione del 9/15 novembre 2012, la
Commissione tutoria ha esteso i diritti di visita tra papà e figli in un fine
settimana intero ogni quindici giorni, con passaggio al Punto d’incontro.
E. Con ricorso 21
novembre 2012 RE 1 ha contestato la decisione summenzionata. Ha ammesso che CO
1 può vedere i figli ogni sabato o domenica e non solo ogni quindici giorni
come deciso, e che pure può vedere i figli, se lo desidera, in settimana. Tuttavia
a suo parere i controlli del dr. med. R__________ non sono sufficienti a dire
che il padre non assume sostanze stupefacenti. Sostiene pertanto che
l’estensione delle relazioni personali al pernottamento è prematura.
F. Con risposta 6
dicembre 2012 CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. La Commissione tutoria
con scritto di medesima data, ha chiesto la riconferma della propria decisione.
G. In data 1° gennaio
2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del
Tribunale d'appello.
Considerato
Considerandi
1.
Dal 1° gennaio 2013
– con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile
(in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di
filiazione) – i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità
competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità giudiziaria di
reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2
cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami
contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni
tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e
minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
2.
I genitori che non
sono detentori dell’autorità parentale o della custodia, nonché il figlio
minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali
indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Se l’esercizio o il mancato
esercizio delle relazioni pesonali è pregiudizievole al figlio, oppure altri
motivi lo esigono, l’autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro
doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni (cpv. 2). Il
padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni
personali sia regolato (cpv. 3).
Il diritto del genitore ad
avere relazioni personali con i propri figli minorenni va esaminato di caso in
caso, tenendo presente lo scopo del diritto di visita. Determinante è sempre il
bene del bambino, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano.
Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare le relazioni personali
si annoverano in particolare, l’età del figlio, la personalità ed i bisogni di
relazione del figlio con l’avente diritto, i rapporti dei genitori fra loro, le
necessità di tempo nonché la disponibilità delle parti, le condizioni di salute
di tutti, la lontananza dei domicili, eventuali altri fratelli e sorelle, le condizioni
dell’abitazione (BSK-ZGB I, I. Schwenzer,
n. 10 ad art. 273 CC e rif. ivi citati).
3.
RE 1 si dice
preoccupata di affidare i propri figli al padre durante la notte, in quanto a
carico di quest’ultimo sono stati emessi già tre decreti di accusa per reati
legati al consumo eccessivo di alcool e per guida in stato d’ebrietà. A suo
modo di vedere, non si può escludere che CO 1 faccia uso di alcol il sabato sera
e che si metta poi al volante con i bambini in macchina. Essendo piccoli, non
possono rendersi conto se questi li espone ad un pericolo. RE 1 afferma inoltre
che, alcune volte CO 1 ha disdetto il diritto di visita. Ritiene che ciò fosse
dovuto ad un consumo di alcol eccessivo.
4.
Ora, che CO 1 non
sia incensurato è purtroppo assodato. Che i suoi precedenti penali rendano più
ansiosa la madre nell’affidargli i bambini è pure comprensibile. Questo deve
essere accettato dal padre, il quale dovrebbe trarre le dovute conclusioni in
relazione alla sua condotta nel futuro.
Detto ciò, l'esistenza di precedenti
penali non comporta necessariamente una limitazione delle relazioni personali (cfr.
DTF 5C.93/2005 del 9 agosto 2005 in FAMPRA.ch 1/2006 pag. 183). Determinante
infatti, come visto al considerando 2, è il bene del bambino. Dall’incarto
della Commissione tutoria emergono aspetti positivi che sono stati rettamente
interpretati dall’autorità in questione, a favore di un’estensione delle
relazioni personali. Oltre al circostanziato rapporto del dr. med. R__________
del 9 gennaio 2012 e al complemento 30 ottobre 2012, va citato anche il
rapporto del Punto d’incontro del 9 maggio 2012 nel quale viene riportata la
buona intesa tra i genitori e il fatto che CO 1 si sia sempre presentato in
buone condizioni. L’audizione dei bambini ha pure dato riscontri positivi (cfr.
verbale incontro del 29 ottobre 2012).
Senza dubbio ciò è dovuto
alla disponibilità materna che in questa sede bisogna riconoscere.
Non si può tuttavia
seguire la reclamante quando afferma che il passo verso il pernottamento di PI
1.
ed PI 2 sia prematuro. Ciò, da un lato per i positivi elementi di cui sopra,
versati agli atti. Dall’altro poiché, seguendo il ragionamento materno, non si
può escludere che CO 1 consumi sostanze anche durante la giornata.
Inoltre, se davvero il
padre qualche volta ha disdetto gli appuntamenti “quando non stava bene, forse
per l’assunzione di stupefacenti o di alcol” (cfr. reclamo, pag. 7), allora si
deve accettare che egli è autonomamente in grado di valutare quando può
assumersi la responsabilità dei figli e quando no.
Da ultimo, il passaggio al
Punto d’incontro permette di mantenere un sufficiente controllo sullo stato di
salute al momento del congedo da mamma o papà e viceversa.
Dispositivo
Per questi motivi la
decisione impugnata va riconfermata e il reclamo respinto di conseguenza.
5. Con scritto 21
dicembre 2012 RE 1 ha segnalato alla scrivente autorità l’agire della
Commissione tutoria, la quale ha affermato che essa “non risulta essere persona
astemia” (osservazioni pag. 2). Non sorretta da alcuna prova concreta,
l’asserzione è fuori luogo e deve pertanto essere stralciata.
6. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 28 LPamm) e devono pertanto essere
messi a carico della reclamante.
7. Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF) dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di
valore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.