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Decisione

9.2013.84

Interdizione, cambiamento del diritto

29 aprile 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 23 febbraio 2012 la Commissione tutoria regionale __________

(in seguito Commissione tutoria) – dando seguito ad una segnalazione 24

novembre 2011 della moglie R__________ V__________ – ha presentato all'Autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza

di interdizione nei confronti di RE 1 ai sensi dell’art. 369 CC.

B. Dopo aver fatto allestire una perizia dal Servizio psico-sociale

di __________ – consegnata in data 19 ottobre 2012 – e aver sentito l'interessato

il 16 novembre 2012, con decisione del 21 dicembre 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) ha pronunciato

l'interdizione, invitando la Commissione tutoria a provvedere alla nomina di un

tutore.

C. In data 25 gennaio 2013 RE 1 è insorto alla Prima Camera civile del Tribunale d’appello chiedendo

che la predetta decisione sia annullata, ritenendo la nomina di un tutore

“molto invasiva” e potendosi, a suo dire, ovviare alla medesima con la nomina

di un “curatore amministrativo a tempo determinato”.

D. Il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione

del Tribunale d’appello.

E. Il 1° febbraio 2013 la Camera di protezione, constatando che la

procedura di interdizione non esiste più nel nuovo ordinamento giuridico e che

la misura di protezione equivalente alla tutela è la curatela di portata

generale, la cui istituzione è ora di esclusiva competenza dell’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha

invitato quest’ultima a esperire le necessarie verifiche ed istituire la misura

più opportuna ai sensi del nuovo diritto, tenendo conto in particolar modo dello

scopo della misura, consistente nel caso specifico soprattutto a proteggere il

patrimonio dell'interessato.

Considerato

Considerandi

1.

Fino al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele erano

impugnabili alla Prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro

30.

giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura

in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). La decisione contestata è stata

spedita il 21 dicembre 2012 con invio raccomandato ritirato dall'interessato il

27.

dicembre 2012. Tempestivo, il ricorso (ora reclamo) presentato il 25 gennaio

2013.

era quindi da considerare ricevibile ed ha avuto effetto sospensivo.

2.

Con l’entrata in vigore il 1 gennaio 2013 della modifica del 19 dicembre

2008.

del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle

persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla

nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a

cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,

già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti

maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.

3.

CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK

Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni

emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele a norma del precedente diritto

procedurale.

Quanto

alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art.

450.

segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b

LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,

concernente la modifica della Ltut, pag. 8].

3.

Il nuovo diritto sulla protezione degli adulti non contempla più

l'istituto dell'interdizione. A norma dell'art. 14 cpv. 2 Titolo finale del Codice

civile, con l'entrata in vigore della nuova legge, le persone interdette

secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale; non appena

possibile, l'autorità di protezione degli adulti provvede d'ufficio ai

necessari adeguamenti al nuovo diritto.

Nel caso in esame, il gravame presentato da RE 1 ha sospeso la decisione di interdizione pronunciata a suo carico dall'Autorità di vigilanza allora

competente. La misura non ha di conseguenza espletato i suoi effetti.

4.

Questa Camera non ha competenza di pronunciare la conferma di una

misura di protezione non più prevista dal Codice civile.

Il nuovo ordinamento non conferisce per altro competenza diretta

all'autorità di ricorso di istituire una curatela generale o un provvedimento

di protezione più idoneo. Una decisione in tal senso di questa Camera

priverebbe l'interessato di un grado di ricorso.

Di

conseguenza non resta che annullare la decisione 21 dicembre 2012 dell'allora

Autorità di vigilanza e invitare l'Autorità di protezione – ora competente (art.

390.

CC) – a procedere senza indugio ad esperire le necessarie verifiche e ad

istituire – previa audizione dell'interessato – le necessarie e più appropriate

misure di protezione a norma del nuovo diritto.

5.

Visto quanto sopra si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. La

decisione 21 dicembre 2012 dell'allora Autorità di vigilanza è annullata ai sensi

dei considerandi.

2. L'Autorità

regionale di protezione __________ è invitata a procedere

senza indugio ad esperire le necessarie verifiche e ad istituire – previa audizione

di RE 1 – le necessarie e più appropriate misure di protezione a tutela dell'interessato,

a norma del nuovo diritto di protezione degli adulti.

3. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

4. Notificazione:

-

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario

il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia

civile è ammissibile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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