9.2013.84
Interdizione, cambiamento del diritto
29 aprile 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
9.2013.84
Data decisione, Autorità:
29.04.2013, CDP
Titolo:
Interdizione, cambiamento del diritto
CURATELA GENERALE
art. 14titfin cpv. 2 CC
art. 390 CC
Incarto n.
9.2013.84
Lugano
29 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa dell'allora Autorità
di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 23 febbraio 2012
dall'allora
Commissione tutoria regionale __________,
nei confronti di
RE 1,
PI 1
giudicando sul ricorso, recte ora reclamo del 25
gennaio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 dicembre
2012 dall'allora Autorità di vigilanza sulle tutele che aveva accolto l'istanza
suddetta e l'aveva dichiarato interdetto a norma dell'art. 369 vCC;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. In data 23 febbraio 2012 la Commissione tutoria regionale __________
(in seguito Commissione tutoria) – dando seguito ad una segnalazione 24
novembre 2011 della moglie R__________ V__________ – ha presentato all'Autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza
di interdizione nei confronti di RE 1 ai sensi dell’art. 369 CC.
B. Dopo aver fatto allestire una perizia dal Servizio psico-sociale
di __________ – consegnata in data 19 ottobre 2012 – e aver sentito l'interessato
il 16 novembre 2012, con decisione del 21 dicembre 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) ha pronunciato
l'interdizione, invitando la Commissione tutoria a provvedere alla nomina di un
tutore.
C. In data 25 gennaio 2013 RE 1 è insorto alla Prima Camera civile del Tribunale d’appello chiedendo
che la predetta decisione sia annullata, ritenendo la nomina di un tutore
“molto invasiva” e potendosi, a suo dire, ovviare alla medesima con la nomina
di un “curatore amministrativo a tempo determinato”.
D. Il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione
del Tribunale d’appello.
E. Il 1° febbraio 2013 la Camera di protezione, constatando che la
procedura di interdizione non esiste più nel nuovo ordinamento giuridico e che
la misura di protezione equivalente alla tutela è la curatela di portata
generale, la cui istituzione è ora di esclusiva competenza dell’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha
invitato quest’ultima a esperire le necessarie verifiche ed istituire la misura
più opportuna ai sensi del nuovo diritto, tenendo conto in particolar modo dello
scopo della misura, consistente nel caso specifico soprattutto a proteggere il
patrimonio dell'interessato.
Considerato
Considerandi
1.
Fino al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele erano
impugnabili alla Prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro
30.
giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). La decisione contestata è stata
spedita il 21 dicembre 2012 con invio raccomandato ritirato dall'interessato il
27.
dicembre 2012. Tempestivo, il ricorso (ora reclamo) presentato il 25 gennaio
2013.
era quindi da considerare ricevibile ed ha avuto effetto sospensivo.
2.
Con l’entrata in vigore il 1 gennaio 2013 della modifica del 19 dicembre
2008.
del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla
nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a
cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,
già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.
3.
CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK
Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni
emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele a norma del precedente diritto
procedurale.
Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art.
450.
segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b
LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,
concernente la modifica della Ltut, pag. 8].
3.
Il nuovo diritto sulla protezione degli adulti non contempla più
l'istituto dell'interdizione. A norma dell'art. 14 cpv. 2 Titolo finale del Codice
civile, con l'entrata in vigore della nuova legge, le persone interdette
secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale; non appena
possibile, l'autorità di protezione degli adulti provvede d'ufficio ai
necessari adeguamenti al nuovo diritto.
Nel caso in esame, il gravame presentato da RE 1 ha sospeso la decisione di interdizione pronunciata a suo carico dall'Autorità di vigilanza allora
competente. La misura non ha di conseguenza espletato i suoi effetti.
4.
Questa Camera non ha competenza di pronunciare la conferma di una
misura di protezione non più prevista dal Codice civile.
Il nuovo ordinamento non conferisce per altro competenza diretta
all'autorità di ricorso di istituire una curatela generale o un provvedimento
di protezione più idoneo. Una decisione in tal senso di questa Camera
priverebbe l'interessato di un grado di ricorso.
Di
conseguenza non resta che annullare la decisione 21 dicembre 2012 dell'allora
Autorità di vigilanza e invitare l'Autorità di protezione – ora competente (art.
390.
CC) – a procedere senza indugio ad esperire le necessarie verifiche e ad
istituire – previa audizione dell'interessato – le necessarie e più appropriate
misure di protezione a norma del nuovo diritto.
5.
Visto quanto sopra si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. La
decisione 21 dicembre 2012 dell'allora Autorità di vigilanza è annullata ai sensi
dei considerandi.
2. L'Autorità
regionale di protezione __________ è invitata a procedere
senza indugio ad esperire le necessarie verifiche e ad istituire – previa audizione
di RE 1 – le necessarie e più appropriate misure di protezione a tutela dell'interessato,
a norma del nuovo diritto di protezione degli adulti.
3. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
4. Notificazione:
-
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF
(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia
civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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