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Decisione

9.2013.86

Rapimento internazionale di minori

24 giugno 2013Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il __________ 2011 a B__________ (USA). La madre, CV 1 (__________1981),

è cittadina italiana e svizzera, mentre il padre, IS 1 (__________1978) è

cittadino italiano. Essi non sono sposati.

B. CV 1

e IS 1 si sono conosciuti nell’estate del 2010 in Norvegia, dove l’istante vive dal settembre 2009 e la convenuta si era trasferita con una

borsa di studio temporanea per il periodo da giugno a dicembre 2010. La coppia

ha vissuto dapprima, dal mese di ottobre 2010, in un appartamento dove IS 1 già abitava – insieme ad altri tre studenti – a __________, T__________.

Dopo un breve soggiorno a B__________ (USA), dal febbraio al maggio

2011 CV 1 è tornata in Norvegia, in un appartamento preso in locazione (con

contratto sottoscritto dalla coppia il 14 novembre 2010), per il periodo dal 1°

gennaio 2011 al 31 maggio 2011 a __________ a T__________. Dal 13 maggio 2011 CV

1 si è trasferita negli Stati Uniti (dove aveva preso in locazione un

appartamento a C__________ - dal 21 maggio 2011 al 15 agosto 2011). IS 1 ha raggiunto la compagna dopo aver sgomberato l’appartamento in Norvegia. Entrambi hanno quindi

vissuto a B__________ (USA) fino alla nascita di PI 1, avvenuta, come detto (sopra,

consid. A) il 19 settembre 2011. La bambina è stata immediatamente riconosciuta

dal padre.

Il 22

settembre 2011 i genitori hanno sottoscritto dinnanzi ad un notaio il “Commonwealth

of Massachusetts Volountary Acknowledgement of parentage”.

C. All’inizio

del mese di ottobre 2011, i genitori e la bambina si sono recati in Italia per

incontrare i famigliari ed in seguito ad A__________, dove risiedono i nonni

materni. Alla fine del mese di ottobre IS 1 è rientrato in Norvegia con un’auto

prestata, mentre CV 1 e la bambina si sono recate in Norvegia qualche giorno

più tardi. Il 31 ottobre 2011 è stato annunciato l’arrivo di PI 1 presso le

competenti autorità norvegesi. Nel frattempo IS 1 aveva sottoscritto un

contratto di locazione di un anno per un appartamento in H__________ a T__________

(Norvegia), indirizzo indicato quale residenza di PI 1 il 31 ottobre 2011.

D. Il 20 marzo 2012 CV 1 e la figlia hanno lasciato la Norvegia. Dopo

un breve soggiorno in Svizzera e in Italia, esse si sono recate negli Stati

Uniti, dove il 7-8 giugno 2012 era prevista la consegna del dottorato alla

madre. Durante tale periodo madre e figlia avrebbero dovuto incontrarsi con IS 1 a fine marzo a Zurigo, dove quest'ultimo avrebbe dovuto riportare l’auto avuta in prestito, poi a

metà aprile in Italia, per le ferie Pasquali e infine a New York a inizio

giugno, dove avevano programmato di trascorrere una vacanza insieme in concomitanza

con la consegna del dottorato a CV 1.

In concreto gli incontri programmati tra IS 1, CV 1 e la bambina non

sono però avvenuti, fatta eccezione per quello di Zurigo, verso fine marzo

2012, per la riconsegna dell’automobile.

E. Dal

12 giugno 2012 CV 1 e PI 1 si sono trasferite ad A__________, dove il 13 giugno

2012 la bambina è stata annunciata all’Ufficio controllo abitanti. Il 14 giugno

2012 IS 1 ha denunciato alla polizia norvegese il mancato rientro della figlia

in Norvegia. La procedura non ha avuto un seguito e in data 18 giugno 2012 è

stata chiusa.

Il 21

giugno 2012, CV 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale di __________

(in seguito Commissione tutoria), presso la quale si è presentata il 13 luglio

e il 27 luglio 2012.

F. In

data 30 luglio 2012, IS 1 ha presentato all’Autorità centrale norvegese una domanda

di ritorno di minori illecitamente trasferiti dal proprio domicilio. Questa domanda

è stata in seguito ritirata poiché fondata erroneamente sulla legislazione del

Massachusetts (USA).

G. L’11

settembre 2012, il Ministero della giustizia e della pubblica sicurezza Norvegese

ha inviato al Dipartimento federale di giustizia Svizzero una richiesta per

l’organizzazione dei diritti di visita ai sensi dell’art. 21 della Convenzione

dell’Aia del 1980.

IS 1

aveva chiesto di poter incontrare PI 1 il 19 settembre 2012 in occasione del suo primo compleanno. La visita è stata mediata dall’Ufficio federale di

Giustizia; è stata però annullata in quanto IS 1 ha preferito attendere che fosse la Commissione tutoria a regolamentare le relazioni personali con

la figlia.

In data

12 ottobre 2012, è avvenuta un’udienza presso la Commissione tutoria. Le parti

avevano difficoltà ad accordarsi in merito all’esercizio delle relazioni

personali del padre con la figlia.

L'8

novembre 2012 IS 1, dal canto suo, ha presentato all’Autorità centrale

norvegese una nuova domanda di ritorno di minori illecitamente trasferiti dal

proprio domicilio.

H. Nel

frattempo CV 1 aveva richiesto all'autorità norvegese di poter accedere

all’appartamento in H__________ per poter riprendere i suoi oggetti personali e

quelli di PI 1. IS 1 non si è presentato all’udienza fissata il 20 settembre

2012 e il Tribunale ha deciso in data 24 settembre 2012.

I. Con

istanza 19 dicembre 2012, CV 1 ha chiesto alla Pretura di __________ di fissare

gli obblighi alimentari del padre nei confronti della figlia. Con decisione 4

gennaio 2013 l'istanza è stata dichiarata inammissibile e il Pretore ha

invitato la madre a rivolgersi alla Commissione tutoria.

Nel frattempo,

era stato coinvolto anche il Consolato Italiano di Lugano, per facilitare un

accordo sui diritti di visita. Il 20 dicembre 2012, il Console Italiano a

Lugano ha scritto a IS 1 specificando che la competenza per decidere,

risiedendo PI 1 in Svizzera ed essendo soggetta alla giurisdizione svizzera, spettava

alla Commissione tutoria.

CV 1 si è

anche rivolta ad un avvocato norvegese, che ha espresso il suo parere

all’Ufficio federale di giustizia a Berna.

L. In

data 6 febbraio 2013, IS 1 ha presentato presso questa Camera di protezione un'istanza

di rientro dei minori a seguito di rapimento. Ha pure istato per l'adozione di misure

supercautelari e cautelari per poter incontrare la figlia in pendenza della procedura

e ottenere il deposito dei documenti della figlia. Egli ha altresì chiesto che

sia l’autorità centrale svizzera – in collaborazione con l’Autorità cantonale – ad organizzare il rimpatrio, qualora la

madre non ottemperi all’ordine di rientro della minore.

M. Con

decisione 8 febbraio 2013 questa Camera ha decretato in via supercautelare

l’obbligo per la madre di depositare i documenti della figlia.

In data

11 febbraio 2013 è stata pure disposta una mediazione tra i genitori, affidandola

all’avv. TERZ 1 del Centro __________ di __________.

N. Con

istanza 19 febbraio 2013, IS 1 ha chiesto in via supercautelare e cautelare che

gli fosse concessa la possibilità di incontrare la figlia nel fine settimana

successivo, durante il quale era prevista la mediazione con la ex compagna.

O. Il

20 febbraio 2013 CV 1, senza l'ausilio di un patrocinatore, ha presentato la

propria risposta all'istanza cautelare. In tale ambito ha anticipato anche le

proprie considerazioni sul merito dell'istanza di rientro del 6 febbraio 2013

(cfr. consid. L), allegando i documenti da 1 a 64.

P. Con

decreto 22 febbraio 2013, il presidente di questa Camera ha regolato il diritto

di visita del padre con PI 1 in concomitanza con la mediazione.

Q. Tramite

comunicazione 26 febbraio 2013, l’avv. TERZ 1 ha reso noto a questa Camera l’esito negativo del tentativo di mediazione tra le parti.

Contestualmente

ha presentato la sua nota d’onorario, che è stata tassata dal presidente della

Camera con decreto 28 febbraio 2013.

R. In

data 4 marzo 2013, il presidente della Camera ha nominato ad PI 1 una curatrice

di rappresentanza nella persona dell’avv. CURA 1, L__________, assegnando altresì

a CV 1 un termine non prorogabile fino a lunedi 25 marzo 2013 per presentare

una risposta scritta all’istanza 6 febbraio 2013 di IS 1.

Con

scritto 5 marzo 2013 l’avv. PR 2 ha informato questo Tribunale di aver assunto

il patrocinio di CV 1.

S. Vista

la richiesta della curatrice di rappresentanza di PI 1, il presidente della Camera

ha assegnato a IS 1 un termine per trasmettere la traduzione in lingua italiana

della documentazione prodotta in inglese.

Detta

traduzione è stata inviata il 21 marzo 2013.

T. In

data 25 marzo 2013, la convenuta ha presentato, per il tramite del

patrocinatore, la propria risposta scritta, con annessa la medesima documentazione

(1-64) già prodotta il 20 febbraio 2013.

Contestualmente

ha presentato la propria istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

U. Con

decreto 28 marzo 2013, questa Camera si è pronunciata in via cautelare, concedendo

un diritto di visita al padre con la figlia, a partire dal fine settimana del 7

e 8 aprile 2013, ogni quindici giorni il sabato dalle 15.00 alle 18.00 e la

domenica dalle 9.00 alle 12.00, oltre al giorno dell’udienza, a dipendenza

dell’orario di conclusione della discussione citata per il 23 aprile 2013,

indicativamente dalle 15.30 alle 18.00. Ha pure confermato il deposito dei

documenti di legittimazione di PI 1.

Parallelamente,

il presidente della Camera ha convocato le parti e la curatrice di PI 1

all’udienza di discussione del 23 aprile 2013.

V. Con

ordinanza 5 aprile 2013, il presidente della Camera ha assegnato un termine

alla convenuta fino al 22 aprile 2013 per tradurre in lingua italiana la documentazione

prodotta in inglese; questa è stata puntualmente trasmessa alla scadenza del

termine.

In medesima data, dando seguito ad una richiesta dell’istante,

l’udienza di discussione è stata spostata al 6 maggio 2013.

Z. Il

3 maggio questa Camera ha decretato un complemento del disciplinamento delle

relazioni personali, nel senso che, durante l'esercizio del diritto di visita

del papà, il passaggio di PI 1 avrebbe dovuto avvenire presso il Punto di

incontro di __________.

AA. L’udienza

di discussione tra le parti è avvenuta il 6 maggio 2013. Durante la stessa,

l’istante ha avuto modo di presentare un allegato di replica, mentre la

convenuta ha potuto duplicare seduta stante. La curatrice ha presentato un

rapporto ed entrambe le parti sono state sentite personalmente.

BB. Il 10

maggio 2013, il presidente della Camera ha interpellato l’Ufficio federale di

giustizia, sezione di diritto internazionale privato, chiedendo che venisse

preso contatto con l’autorità penale norvegese, al fine di chiarire se vi

fossero pendenti azioni penali contro la convenuta relative alla sottrazione

della figlia.

In data 16

maggio 2013, per il tramite del suddetto Ufficio, è giunta la conferma dell’archiviazione

dei procedimenti penali a carico di CV 1.

Considerato

Considerandi

1.

Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti

all'estero, la persona cui è affidata la custodia può chiederne il rientro, davanti

alle autorità svizzere, valendosi di due trattati internazionali: la

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul

ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la

Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (CArap) (RS

0.211.230

), invocata dall'istante. Entrambi gli accordi, cui è parte anche

la Norvegia, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente

analoghe. In Svizzera l'art. 4 LF-RMA prevede che investita di una richiesta di

rientro sia anzitutto l'autorità centrale della Confederazione, ovvero

l'Ufficio federale di giustizia (art. 1 cpv. 1 LF-RMA), il quale “può avviare

una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la

consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole”.

Se il tentativo fallisce, competente per statuire sul ritorno come

giurisdizione unica è il Tribunale superiore del Cantone nel quale il minore dimora

al momento in cui è presentata la domanda (art. 7 cpv. 1 LF-RMA). In virtù

dell’art. 48 lett. f n. 6 LOG, questa Camera è competente per adottare, quale

unica istanza cantonale, le decisioni ai sensi della Legge federale sul

rapimento internazionale dei minori del 21 dicembre 2007 e sulle Convenzioni dell’Aia

sulla protezione dei minori e degli adulti. La procedura applicabile è quella

sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA).

2.

Il

Tribunale adito con una domanda di ritorno avvia preliminarmente una procedura

di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria

del minore o di facilitare una soluzione amichevole del contenzioso, a meno che

non vi abbia già provveduto l'autorità centrale (art. 8 cpv. 1 LF-RMA). Ciò non

risultando essere avvenuto nel caso in esame, questa Camera ha disposto essa

medesima un tentativo di conciliazione per opera di un mediatore, che il 26 febbraio 2013 ha accertato – come

detto (sopra, consid. Q) – l'impossibilità di conciliare le parti. Alla figlia

è stata quindi designata una curatrice di rappresentanza (art. 9 cpv. 3

LF-RMA). PI 1 non avendo nemmeno due anni, non ne è occorsa invece l'audizione

(art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid. 2.3. e 2.4). Questa Camera ha,

nel seguito, assegnato un termine alla convenuta CV 1 per

presentare la risposta scritta, poi sopraggiunta per il tramite di un patrocinatore

il 25 marzo 2013 (cfr. consid. T), a complemento della risposta già presentata

a titolo personale il 20 febbraio 2013 (cfr. consid. O). Le parti sono state

sentite all'udienza del 6 maggio 2013.

3.

La

citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale

dei minori tende, in primo luogo, “ad assicurare il ritorno immediato dei

minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente”

(art. 1 lett. a). Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è

considerato illecito “quando avviene in violazione di un diritto di custodia

attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o

congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora

abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno”

(art. 3 lett. a). Tale diritto “può segnatamente discendere da un'attribuzione

per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente

secondo il diritto di questo Stato” (art. 3 in fine).

Il

trasferimento di un minorenne è “illecito” nel senso dell'art. 3 lett. a della

menzionata Convenzione quando il minorenne sia portato via dallo Stato nel

quale ha “la dimora abituale” e il trasferimento avvenga in violazione del

diritto di custodia che compete al titolare (v. DTF 133 III 696 consid. 2). Né

la citata Convenzione dell'Aia né la LF-RMA, entrata in vigore il 1° luglio

2009, precisano la nozione di “dimora abituale”. Secondo giurisprudenza il

concetto va interpretato in modo autonomo.

Determinante è il centro effettivo della vita del minorenne e delle sue

relazioni. Tale luogo può risultare tanto dalla durata della residenza e dei

legami che ne derivano, quanto dalla durata della residenza prevista e

dall'integrazione che ci si attende. Un soggiorno di sei mesi crea – per

principio – una residenza abituale, ma una residenza può diventare “abituale”

anche subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se è destinata a essere

durevole e a sostituire il precedente centro d'interessi.

La

residenza abituale si definisce in base a elementi esteriori e va definita per

ciascuno singolarmente. Quella di un figlio coincide, di regola, con il centro

di vita di un genitore almeno. Trattandosi di un neonato o di un bambino

piccolo, indizio decisivo sono le relazioni familiari con il genitore cui egli

è affidato; i legami di una madre con un paese comprendono, generalmente, anche

il figlio (DTF 129 III 288 consid. 4.1;

sentenze del Tribunale federale 5A_119/2011 del 29 marzo 2011 consid. 6.2.1.1,

in RtiD 2011 II pag. 813;5A_650/2009 dell11 novembre 2009, consid. 5.2,

in: SJ 2010 I 193).

4.

Per stabilire se vi sia stato un

illecito trasferimento ai sensi dell’art. 3 lett. a della citata Convenzione

dell’Aia (CArap) occorre quindi, in primo luogo, accertare dove PI 1 aveva la

sua residenza abituale al momento della partenza da T__________ (Norvegia),

avvenuta il 20 marzo 2012.

4.1

L'istante

sostiene che la dimora abituale di PI 1 nel periodo immediatamente precedente

al suo trasferimento in Svizzera era a T__________ (Norvegia).

La

convenuta eccepisce, dal canto suo, di non aver mai desiderato trasferirsi stabilmente

in Norvegia con la figlia, rilevando di avervi per altro soggiornato solo per

breve tempo (meno di quattro mesi).

4.2

Dagli

atti emerge, in vero, che IS 1, CV 1 e PI 1 hanno risieduto assieme in Norvegia

per quasi 5 mesi (dal 25 ottobre 2011 al 20 marzo 2012) – durata di per se sufficiente

per una dimora abituale (cfr. sopra consid. 3) – e che i genitori della bambina

avevano un comune progetto di convivenza – in quel luogo – destinato a durare

nel tempo.

Già prima della nascita di PI 1, i genitori avevano convissuto in

Norvegia dal 1° gennaio 2011 al 12 maggio 2011, in un appartamento preso in locazione con contratto sottoscritto dalla coppia il 14 novembre

2010.

(cfr. doc. 10 di risposta). Dal 13 maggio 2011 CV 1 si è trasferita negli

Stati Uniti, dove aveva preso in locazione un appartamento a C__________ (doc.

17.

di risposta). IS 1 ha poi raggiunto la compagna dopo aver sgomberato

l’appartamento in Norvegia. Entrambi hanno quindi vissuto assieme negli Stati

Uniti almeno da luglio 2011 (cfr. risposta 25 marzo 2013, pag. 3 verso il

mezzo) e fino alla nascita di PI 1, avvenuta, come detto (sopra, consid. A) il

19.

settembre 2011.

Pochi

giorni dopo la nascita di PI 1, il 3 ottobre 2012 (cfr. risposta 25 marzo 2013,

pag. 4 in alto), le parti e la bambina hanno lasciato gli Stati Uniti e

raggiunto dapprima Venezia (doc. 15 di risposta) – dove hanno soggiornato per

due settimane nell'appartamento di proprietà di CV 1 – e poi A__________. Da quest'ultima

località IS 1 è poi ripartito, per primo, in direzione della Norvegia, con

l'auto ricevuta in prestito dalla società amministrata dal padre di CV 1 (cfr.

rapporto 6 maggio 2013 della curatrice, pag. 3 in mezzo). Quest'ultima l'ha poi raggiunto in Norvegia, unitamente alla bambina, il 25 ottobre

2012, andando ad abitare nell'appartamento preso in locazione da IS 1 a T__________. Trattavasi di un appartamento concesso dall'Università al padre con affitto

agevolato a motivo del suo lavoro per l'ateneo (cfr. istanza 6 febbraio 2013,

doc. C e D).

Già da

quanto sopra esposto traspare la volontà dei due genitori di vivere assieme,

unitamente alla loro piccola, e di scegliere la Norvegia quale luogo di residenza

abituale. Per altro, né IS 1 né CV 1 hanno mai sostenuto che il centro effettivo

delle loro relazioni fosse negli Stati Uniti o in altri paesi in cui hanno

occasionalmente soggiornato.

La

convenuta obietta che il fatto che il contratto per l'appartamento in Norvegia

sia stato sottoscritto solo dall'istante dimostrerebbe che lei, raggiungendolo

in quest'ultimo paese, non aveva intenzione di andare a vivervi durevolmente. A

torto.

La

sottoscrizione del contratto di locazione da parte del solo IS 1 è certamente

spiegabile con la circostanza che si trattava di locazione agevolata in relazione

al contratto di lavoro che egli aveva con l'Università.

4.3

Altri

elementi confermano, comunque, la volontà di IS 1 e CV 1 di risiedere durevolmente

in Norvegia con la piccola PI 1.

4.3.1

Il 25

ottobre 2011 le parti hanno presentato il certificato di nascita della bambina

alle autorità norvegesi (doc. P) annunciando PI 1 al registro della popolazione

norvegese come residente presso l'indirizzo comune a quello dei genitori (H__________

T__________, doc. F).

4.3.2

CV 1

nel novembre 2011 ha pure comunicato ai consolati Svizzero e Italiano la propria

residenza in Norvegia (cfr. risposta 20 febbraio 2013, pag. 6 verso l'alto).

4.3.3

Il 25

novembre 2011 entrambi i genitori hanno anche inoltrato, presso il Norvegian

Labour and Welfare, la richiesta di ottenere il “child Benefits/Barnetrygd”.

Per ricevere il “child benefit”, occorre che il bambino viva in Norvegia

mantenendo di regola la residenza per almeno 12 mesi consecutivamente (doc.

DD). Di conseguenza si può ritenere che i genitori di PI 1 avevano intenzione

di ossequiare tale condizione di durata.

4.3.4

La

convenuta, nel dicembre 2011, ha anche fatto dei passi intesi alla ricerca di

un posto di lavoro a T__________ e meglio come risulta dal doc. GG.

4.3.5

Dal

verbale 6 maggio 2013 della discussione avvenuta dinnanzi a questa Camera, risulta

poi che i genitori di PI 1 avevano discusso di eventualmente iscrivere la piccola

in un asilo nido. La madre sostiene che siano state “semplici discussioni tra i

genitori”. Emerge tuttavia dagli atti che essa, nel febbraio 2012, ha invero presentato una domanda di ammissione di PI 1 ad un istituto M__________ di T__________

a far tempo dal dicembre 2012 / gennaio 2013 (doc. Q e U).

4.3.6

Trasferendosi in Norvegia nell'ottobre 2011, CV 1 aveva portato con

sé i propri oggetti e quelli della bambina. Quando poi il 20 marzo 2012 è

ripartita in direzione degli Stati Uniti, ha lasciato tutti questi oggetti

nell'appartamento di T__________. Prova ne è che solo nel settembre 2012 ha istato presso la competente autorità Norvegese per “accedere all'appartamento in H__________

per rientrare in possesso dei beni” suoi e “di quelli di PI 1” (risposta 20 febbraio 2013, pag. 15 verso il basso, con riferimento ai doc. 47 e 48). Tutto ciò

conferma ulteriormente che i genitori di PI 1 avevano scelto T__________ come

luogo di residenza duratura per il nucleo famigliare e che ciò era ancora chiaro

per la stessa CV 1 al momento in cui il 20 marzo 2012 è partita dalla Norvegia.

4.3.7

La

convenuta ha eccepito ripetutamente che con IS 1 vi è stata fin dall'inizio del

loro rapporto una situazione di mancata intesa. Quindi non si potrebbe, a suo

dire, parlare di accordo tra i due per una durevole convivenza e residenza in

Norvegia. A torto.

Certo, i conflitti tra i conviventi non sono mancati e sono, per altro,

ammessi anche da IS 1 (cfr. verbale udienza 6 maggio 2013, pag. 6 nel mezzo). I

disaccordi e i conflitti tra le parti ancora non stanno a significare la

mancanza di volontà di costruire un rapporto di convivenza e di mantenerlo nel

tempo. Prova ne è che le parti – prima della partenza della convenuta nel marzo

2012.

- avevano preso contatto con un consultorio famigliare in Norvegia, fissando

un appuntamento dopo il rientro di CV 1 previsto per il 18 giugno 2012 (cfr.

verbale udienza 6 maggio 2013, pag. 7 nel mezzo). La volontà di continuare la

vita comune in Norvegia facendo capo all'aiuto di un consultorio traspare del

resto in modo chiaro dai messaggi mail che istante e convenuta si sono

scambiati il 24 maggio 2012, prima della data di rientro in Norvegia di CV 1 e

della figlia, che era stata fissata di comune accordo per la metà del mese di

giugno (cfr. doc. LL, e-mail della convenuta del 24 maggio 2012, ore 4:32 PM).

Ma c'è di

più. Dai messaggi di posta elettronica che i genitori si sono scambiati il 22

maggio 2012 a proposito di giochi da acquistare per PI 1 – nei quali hanno

espresso le loro opinioni relativamente alla scelta di alcuni oggetti – risulta

che la madre non aveva intenzione di portare oggetti pesanti dagli Stati Uniti

alla Norvegia, visto che poteva comperare gli stessi oggetti all'Ikea ("se

li vende l'ikea… perdonami… ma non mi spacco a portarli da qui!").

Peraltro, i toni dei medesimi messaggi sono piuttosto amichevoli, non di

persone i cui rapporti sono ormai inconciliabili e che hanno deciso di non

continuare a vivere insieme. Quindi, come si dirà anche sotto (consid. 6.2.,

6.2.1

, 6.2.2.) dai predetti messaggi non traspare di certo che vi sia stato un

qualsivoglia accordo per atti concludenti alla rottura del rapporto e al non

rientro di CV 1 e di PI 1 in Norvegia.

4.4

Da

quanto sopra esposto, risulta in modo chiaro e inequivocabile che il luogo di residenza

abituale dei genitori e di PI 1, al momento in cui CV 1 il 20 marzo 2012 è

partita, era T__________ in Norvegia.

5.

Essendo accertato che la residenza abituale della bambina al

momento del trasferimento era in Norvegia, si pone ora il quesito a sapere se

il trasferimento sia avvenuto in violazione del diritto di custodia che

appartiene al titolare.

5.1

La

convenuta eccepisce a tal proposito che alla nascita di PI 1 avrebbe sottoscritto,

insieme a IS 1, dinnanzi a un notaio statunitense il “Commonwealth of Massachusetts,

Volountary acknowledgement of Parentage”, nel quale viene, a suo dire, specificato

che la madre avrebbe la custodia della bambina. La convenuta evidenzia come lo

stesso documento diventerebbe vincolante alla stregua di una decisione giudiziaria

in caso non sia contestato nei 60 giorni (doc. 20).

CV 1

pretende che sarebbe in questo caso applicabile il diritto americano e la predetta

convenzione sottoscritta al momento della nascita di PI 1. Ne deduce che in

base alla convenzione e al diritto americano sarebbe lei detentrice a titolo esclusivo

della custodia parentale e quindi non vi sarebbe stato da parte sua un illecito

trasferimento della figlia.

A torto.

Il

documento a cui fa riferimento la convenuta è un “Voluntary Acknowledgement of

Parentage”, ossia un “riconoscimento volontario di parentela” (cfr. doc. 20

tradotto in lingua italiana). Trattasi di un documento necessario negli Stati

Uniti per stabilire la paternità su un bambino nato fuori dal matrimonio,

paragonabile al contratto che i genitori non coniugati stipulano dinnanzi alle

autorità di protezione in Svizzera. Questo documento sottoscritto dai genitori

e non contestato presso il Tribunale competente, ha sancito in via definitiva

unicamente il legame di filiazione della piccola PI 1 con IS 1.

Lo stesso

documento ricorda, poi, ai genitori – con un testo prestampato sul retro – quali

siano i loro diritti e doveri in virtù del diritto statunitense nel caso in cui

risiedano negli Stati Uniti. In particolare ricorda che, in virtù di detto

diritto, se due genitori non sono sposati, la custodia compete esclusivamente

alla madre. Questo richiamo ha valore palesemente solo in caso di residenza

negli Stati Uniti.

Considerato

che – pochi giorni dopo la nascita della bambina e il riconoscimento della

paternità da parte di IS 1 (fatti, questi, avvenuti entrambi negli Stati Uniti)

– la famiglia si è stabilita in Norvegia con l'intenzione di restarvi durevolmente

(cfr. sopra consid. 4.4.), applicabile è unicamente il diritto norvegese.

A titolo

abbondanziale, va rilevato che non emerge in alcun modo dagli atti (e nemmeno

le parti lo adducono) che i genitori abbiano avuto intenzione di trasferire la

loro residenza negli Stati Uniti - dove peraltro nel frattempo CV 1 ha concluso il suo dottorato – e di rendere in qualche modo applicabile la legge statunitense.

Diversamente da quanto sostiene la convenuta (risposta 20 febbraio 2013, pag. 8

verso il mezzo), la sottoscrizione del “riconoscimento volontario di

parentela”, di cui al doc. 20, non comporta quindi di certo accettazione di

applicazione della “Legge dello Stato del Massachusetts”, in tema di autorità

parentale, anche dopo la loro partenza dagli Stati Uniti.

5.2

Giova

ricordare che il “diritto di custodia” evocato dalla CArap “comprende il

diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello

di decidere della sua dimora” (art. 5 lett. a). La liceità o l'illiceità

dell'avvenuto trasferimento dipende così, in concreto, dalla legge norvegese

(luogo di dimora abituale della figlia immediatamente prima

della partenza) e non dalla legge svizzera o da quella americana (DTF

133.

III 696 consid. 2.1).

5.3

In virtù del diritto norvegese “[Act No. 7 of 8 April 1981 relating

to Children and Parents (The Children Act)]” (cfr. doc. L), IS 1 e CV 1, “essendo

genitori conviventi, detengono l’autorità parentale congiunta sui bambini nati

dalla loro relazione” (Sezione 35) ed hanno di conseguenza il medesimo diritto

di prendere le decisioni per la figlia (sezione 30). Va ancora rilevato che il

Ministero della giustizia norvegese e pubblica sicurezza, rivolgendosi all’Ufficio

federale della giustizia, unità di diritto internazionale privato a Berna, ha precisato

che per “conviventi” a norma della citata “Legge sull’infanzia Norvegese,

sezione 35, paragrafo 2” si intende “che entrambi i genitori siano registrati

allo stesso indirizzo di residenza nel Registro della popolazione Norvegese”

(cfr. doc. M, pag. 2). Ciò che, come risulta dagli atti, è il caso (cfr. doc.

B, C, D, e F).

Siccome i

genitori di PI 1 convivevano insieme in Norvegia, essendo iscritti al medesimo

indirizzo sul registro della popolazione (doc. M), secondo il diritto materiale

del luogo di residenza della bambina essi ne detenevano congiuntamente

l’autorità parentale. Di conseguenza il diritto di custodia ai sensi delle

convenzioni internazionali era di fatto esercitato – al momento della partenza della

bambina verso gli Stati Uniti e, per finire, la Svizzera – da entrambi i

genitori, quindi anche dal padre. Ne consegue che, in virtù della sezione 40

della Legge norvegese già citata, senza il consenso del padre, la madre non poteva

pertanto trasferire il luogo di residenza della figlia in un paese estero.

6.

Appurato

un illecito trasferimento all’estero, lo Stato richiesto deve ordinare il

ritorno immediato del minore (art. 12 cpv. 1 CArap), a meno che l’istante “non

esercitava di fatto il diritto di custodia all’epoca del trasferimento o del

mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo

trasferimento o mancato ritorno” (art. 13 cpv. 1 lett. a CArap) oppure che “vi

è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o

psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13

cpv. 1 lett. b CArap).

6.1

L'esercizio

di fatto del diritto di custodia anche da parte di IS 1 al momento della

partenza della piccola PI 1 dalla Norvegia non è contestato. Dagli atti emerge

del resto che IS 1 e CV 1, nel periodo in cui hanno convissuto assieme in

Norvegia, hanno condiviso gli oneri di accudimento della figlia, pur con una

predominanza della madre, a motivo dell'impegno lavorativo extra domestico del

padre (cfr. risposta 25 marzo 2013, pag. 4 in basso).

6.2

CV 1

sostiene di non essere fuggita dalla Norvegia e che – a seguito della rottura

intervenuta tra le parti dopo la partenza – il mancato rientro in Norvegia era “la

logica conseguenza di una relazione che non esisteva più” (risposta 25 marzo

2013, pag. 5 verso il basso). Spiega che la sua partenza era stata concordata con

IS 1 per permetterle di “trascorrere un po' di tempo” con la sua famiglia “in

Svizzera, in Italia” e con sua sorella “negli Stati Uniti”; il programma originario

però si sarebbe “sviluppato purtroppo in maniera molto diversa” e, subito dopo

la sua partenza dalla Norvegia, la loro relazione si sarebbe “deteriorata

repentinamente e irreparabilmente” (risposta 20 febbraio 2013, pag. 12 verso il

mezzo). Secondo la convenuta, l'8 maggio 2012, quando lei si trovava a

Philadelphia da sua sorella, IS 1 le avrebbe “chiaramente ed inequivocabilmente

scritto via e-mail” che la loro “relazione era finita” (risposta 20 febbraio

2013, pag. 12 in basso). In simili circostanze era pertanto, a suo dire, normale

poter tornare a vivere in Svizzera dove ha i propri genitori che permettono a

lei e ad PI 1 “un armonioso ambiente di vita”; né si può, a suo dire, pretendere

che, “per attendere che il padre eserciti il proprio diritto di visita nei

confronti della figlia”, la madre “abbia a rinunciare alla propria carriera

professionale” (risposta 25 marzo 2013, pag. 6 in basso). All'udienza del 6 maggio 2013, CV 1 ha poi informato la Camera di aver ricevuto un'offerta

di lavoro “nei pressi di G__________ in Francia” che ha deciso di “tenere in

sospeso in attesa dell'esito di questa procedura” e che “in caso di

accettazione della proposta porterebbe con se la bambina” (verbale 6 maggio

2013, pag. 9 verso l'alto).

6.2.1

Le

argomentazioni di CV 1 non hanno pertinenza alcuna con l'applicazione delle eccezioni

previste dall'art. 13 CArap, che, per altro, ripetutamente invoca ( risposta 25

marzo 2013, pag. 10 verso il basso e pag. 13 verso il mezzo; verbale udienza 6

maggio 2013, pag. 4 in alto e pag. 11 verso il basso).

6.2.2

Va

detto, comunque, che, diversamente da quanto sostiene CV 1, dagli atti non risulta

che il rapporto con IS 1 sia stato troncanto definitivamente da quest'ultimo

con un suo messaggio di posta elettronica dell’8 maggio 2012 e che la logica

conseguenza di tale separazione era quella di non rientrare in Norvegia con la

bambina.

Certo,

dal messaggio dell'8 maggio 2012, ore 12.02 AM, nel quale l'istante scriveva in

particolare “mi dispiace sinceramente che le cose siano andate male tra noi.

Io ci avevo veramente creduto, avevo creduto nella nostra famiglia e in quello

che avremmo potuto costruire insieme. Purtroppo, come hai detto tu, siamo cane

e gatto, e veramente non andiamo d'accordo. Non mi sembra neanche più una

questione di colpe, di chi ha iniziato cosa. Ci siamo trovati in una spirale di

eventi che non siamo riusciti a controllare e soprattutto, di cui ne abbiamo

visto le conseguenze. Ormai mi sembra troppo tardi per tornare in dietro”,

si può ricavare volontà dell'istante di porre fine alla relazione con la convenuta.

L'e-mail in oggetto è tuttavia stato seguito da uno scambio di messaggi tra CV

1.

e IS 1 che smentisce tale conclusione.

In

particolare, in uno dei messaggi successivi dell'8 maggio 2012, ore 6.36 PM, IS

1.

ha in un primo momento ricordato quanto lei (CV 1) gli aveva detto prima di

partire, ossia che la pausa di 3 mesi avrebbe “permesso di svaporare le

incazzature reciproche e avrebbe permesso di poter ragionare in modo razionale

su quello che era successo con la promessa di riparlarne una volta tornata a T__________”.

Nel medesimo messaggio egli ha evidenziato che “Dai discorsi che mi hai

fatto ieri, da cose che mi hai detto altre volte, mi sembra chiaro che per te

la nostra relazione fosse già finita. Dopo l’ultima discussione di ieri non ho

potuto fare altro che constatare la tua volontà di chiudere con me, a questo

punto ti ho risposto di conseguenza”.

In

seguito le parti si sono scambiate altri messaggi nei quali si sono chiesti reciproci

chiarimenti. In particolare CV 1 ha chiesto di capire “1) potresti elencare

tutto quello che dovrei rivedere?

2) per

favore spiegami anche cosa significa per te 'rimetterti in gioco' ed elenca

cosa faresti per farlo" (e-mail del 9 maggio

2012, ore 8:19 PM).

IS 1 ha risposto (e-mail del 9 maggio 2012, ore 8:59) che visto che la decisione era stata presa perché

fosse un “momento di riflessione ed esame di coscienza” egli un esame lo

aveva eseguito ed aveva capito i propri errori ma pure quelli della compagna,

alla quale ha rimproverato di non aver sufficientemente espresso il suo amore,

di averlo sempre criticato per qualsiasi cosa avesse fatto e che non le fosse andata

bene, di non avere mai espresso stima nei suoi confronti, facendolo sentire inutile,

di aver detto che gli faceva schifo sbattendogli la porta in faccia, di avergli

più volte riferito di non voler più stare con lui e quando era in Norvegia di

aver ripetuto in più occasioni di volersene andare. Dal canto suo, IS 1 ha invece sostenuto di avere capito i rimproveri espressi dalla compagna, che ha ritenuto tuttavia

falsi (non essersi preso cura di lei, non averla sostenuta economicamente,

averla abbandonata). Egli ha poi precisato di aver compreso di aver sbagliato

nel non aver capito l’esigenza di lei di uscire di più.

Nessuna

risposta è seguita da CV 1 a quest'ultimo messaggio, ma in un messaggio 16

maggio 2012 ore 4:48 PM ella ringrazia IS 1 per un “mazzo di fiori stupendo”,

mentre lui il 24 maggio 2012 (mail ore 9:58) sostiene “penso che abbiamo

seriamente bisogno di un aiuto esterno. Vedo in giro dove si può andare per

avere delle sessioni di terapia di coppia, spero che ci possa aiutare e spero

che tu sia d’accordo su questa strada”.

Non è

quindi affatto vero, come invece pretende la convenuta, che la relazione si sia

conclusa con il messaggio dell’8 maggio 2012 per esclusiva volontà di IS 1. Se

così fosse stato CV 1 non avrebbe, successivamente messaggiato l’ex compagno, affermando

quanto appena riportato. E nemmeno avrebbe risposto “vorrei ricordarti che

abbiamo preso appuntamento il 18 o 20… te ne sei già dimenticato?” (e-mail

del 24 maggio 2012 di CV 1 a IS 1, ore 4:32 PM). Così come, se la relazione era

già finita, i due genitori non si sarebbero scambiati immagini di giochi da

comprare ad PI 1 (cfr. e-mails del 22 maggio 2012), con il chiaro riferimento

di CV 1 di acquistarli all’Ikea in Norvegia (“:D se li vende l’Ikea…

perdonami… ma non mi spacco a portarli da qui!” – email 22.05.2012 ore 7:18

AM) e quindi a rientrare dopo la cerimonia di consegna del dottorato.

Per i motivi illustrati, è dunque escluso che IS 1 abbia provocato

la rottura della relazione con CV 1 e acconsentito o assentito a posteriori –

neppure per atti concludenti – al trasferimento in Svizzera della bambina e al

mancato ritorno in Norvegia (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).

6.3

Resta

da esaminare se vi sia in concreto “il grave rischio che il ritorno esponga il

minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una

situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).

6.3.1

La

costante giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che quest'ultima norma

è da interpretare in senso restrittivo (sentenze del

Tribunale federale 5A_105/2009 del 16 aprile 2009, consid. 3.3 con rinvii;

5A_285/2007 consid. 4.1). Quando si applica tale disposizione l'autorità non

deve emanare una decisione sulla custodia o sull'autorità parentale; per un

simile giudizio resta infatti competente – almeno fino ad un'eventuale reiezione

della domanda di ritorno – il Tribunale del luogo in cui il minore aveva la sua

dimora abituale prima del rapimento (DTF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334

consid. 5.3).

L’art.

5.

LF-RMA specifica che il ritorno del minore lo pone in situazione

intollerabile ai sensi del citato articolo della CArap, quando: il collocamento

presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all’interesse del

minore (lett. a); il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze,

non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva

la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, e ciò non può essere

ragionevolmente preteso da lui (lett. b); e il collocamento presso terzi non

corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. c).

Con

questa norma, i tre presupposti della predetta disposizione sono da intendere

in senso cumulativo (Jametti Greiner,

Der neue internazionale Kindersschutz in der Schweiz, in FamPra.ch 2008, pag.

299). Il legislatore non ha inteso sostituire la norma convenzionale, ma

unicamente precisarne l'applicazione, chiarendo in quali casi non deve essere

ordinato il ritorno del minore per non porlo in una situazione manifestamente intollerabile

(Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente

l’attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori, nonché

l’approvazione e l’attuazione delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei

minori e degli adulti, FF 2007 2399 n. 6.4).

Il

menzionato Messaggio spiega che, se il collocamento presso il genitore richiedente

non corrisponde all'interesse del minore, occorre verificare se il genitore

rapitore può riaccompagnare quest'ultimo, atteso che il collocamento presso

terzi può unicamente costituire un'ultima ratio in casi estremi. Non si può

infatti esigere dal genitore rapitore di ritornare con il figlio, se rischia di

finire in prigione o se vi è in Svizzera una relazione familiare molto intensa,

ad esempio in seguito ad un nuovo matrimonio o allo stato di necessità in cui

versa un altro membro della famiglia risiedente in questo paese. Vi sono però

anche altri casi in cui, considerate tutte le circostanze, non si può

ragionevolmente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del figlio

nello Stato in cui ha vissuto immediatamente prima del rapimento. Deve però

trattarsi di situazioni d'emergenza in cui non si può oggettivamente pretendere

dal genitore rapitore un ritorno nel paese dell'ultima dimora abituale legale

del figlio per attendervi la disciplina definitiva dell'autorità parentale: non

è tuttavia sufficiente che il genitore, che ha rapito o trattiene il bambino,

si limiti a dichiarare la sua opposizione a un ritorno nel paese richiedente.

Quali esempi per una simile situazione, il Messaggio cita il caso in cui alla

madre non può essere garantita un'accoglienza sicura e finanziariamente

sopportabile, o qualora sia manifesto che il genitore che richiede il ritorno

non può assumersi l'affidamento del minore o non può ottenerlo in via

giudiziale, mentre il genitore rapitore è quello che esercita in via primaria

il diritto di custodia. In tale evenienza imporre al genitore rapitore di

rientrare nel paese di partenza per attendere la decisione giudiziaria che gli

conferisca l'autorità parentale e gli permetta di trasferirsi, questa volta legalmente,

in Svizzera con il figlio, costituirebbe un vuoto formalismo non protetto dalla

CArap (sentenza del Tribunale federale

5A_583/2009 del 10 novembre 2009 consid. 4; sentenza CDP 27 febbraio 2013, inc.

9.2013.50

consid. 10).

6.3.2

In

questo contesto, la convenuta, all’udienza del 6 maggio 2013 dinnanzi a questa

Camera, ha chiesto di allestire una perizia socio-ambientale tesa “ad accertare

la situazione” in caso di rientro della piccola in Norvegia e “il ruolo e le

motivazioni dei due genitori”. Essa ha pure postulato l'audizione del Console __________

presso il Consolato italiano di Lugano e il richiamo dell’intero incarto dal

medesimo Consolato che avrebbe, a suo dire, svolto degli accertamenti di natura

ambientale.

L’assunzione di queste prove risulta essere irrilevante ai fini del

presente giudizio, non sussistendo dubbi circa le capacità di entrambi i

genitori di salvaguardare gli interessi della bambina (e nemmeno sui loro ruoli

e motivazioni). L’ascolto del Console italiano a Lugano – e il richiamo del suo

incarto – non ha per altro alcuna utilità giuridica considerato che non egli

non risulta avere competenza in materia e nemmeno consta a questo Tribunale che

egli abbia svolto “accertamenti di natura ambientale”.

6.3.3

Nel caso

in esame, i presupposti dell’art. 13 cpv. 1 lett. b CArap e dell’art. 5 LF-RMA non risultano essere adempiuti.

a. Questa

Camera non reputa verosimili gli argomenti della madre, che sostiene che non si

può pretendere un suo rientro in Norvegia, dove non ha parenti o conoscenti,

non conosce la lingua, non ha un tessuto sociale che la accolga e avrebbe

grosse difficoltà a reperire un lavoro. Al contrario, come già indicato in precedenza,

risulta che in Norvegia la convenuta ha già soggiornato per alcuni mesi, nei

quali ha anche lavorato. Emerge dagli atti che essa conosce molto bene la

lingua inglese, il cui uso è molto diffuso in Norvegia. Quanto alla grande

specializzazione – a cui fa riferimento sostenendo che le impedirebbe di reperire

un’attività professionale – certamente non l’aiuta maggiormente in Ticino, dove

probabilmente le possibilità di trovare un lavoro idoneo sono addirittura

inferiori, visto i suoi trascorsi professionali. Infatti, risulta dagli atti

che CV 1 ha lavorato per il __________ Norvegese per la ricerca (cfr. risposta,

pag. 2), è stata impiegata a T__________ dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 (cfr.

doc. 5) e addirittura aveva ricevuto un’offerta di lavoro il 18 giugno 2012

(doc. 37).

La madre

ha inoltre dichiarato durante l’udienza del 6 maggio 2013 che, nel caso in cui

questa Camera decidesse il rientro di PI 1 in Norvegia, essa vi si trasferirebbe con la figlia. In tal caso, non si può supporre che si troverebbe in

condizioni più difficili che in Svizzera. CV 1 potrebbe cercare attivamente

un’attività professionale. Per altro giova anche osservare che la convenuta ha

rivelato a questa Camera che ella ha la possibilità concreta di trovare un

impiego nei pressi di G__________ (Francia) e di trasferire in tale luogo la

sua residenza, portando con sé la bambina, se l'istanza di rientro in Norvegia

verrà respinta (cfr. verbale 6 maggio 2013, pag. 9). A mente di questa Camera

in tal caso non si potrebbe ritenere che ella avrebbe in quel paese migliori

conoscenze o sostegni, ragione per la quale l’obbligo di riportare PI 1 in Norvegia non può essere considerato più gravoso di una tale eventualità.

b. Dal

rapporto 6 maggio 2013 della curatrice di PI 1 – avv. CURA 1 – risulta che la

bambina abbia relazioni buone sia con la madre che con il padre, che, per ammissione

della madre, quando vivevano

insieme accudiva personalmente la figlia, cambiandola, nutrendola e giocando

con lei.

I buoni

rapporti sono confermati pure dalle operatrici di C__________, che nel loro

resoconto 8 maggio 2013 hanno constatato che il padre ha buone capacità nel distrarre

la figlia e rassicurarla quando è in difficoltà nel congedarsi dalla madre e che

la bimba e il padre rientrano tranquilli e sereni dal diritto di visita.

c. Quanto

all’organizzazione pratica, anche l’istante sostiene di poter riattivare in Norvegia la richiesta di

iscrizione della figlia all’asilo, mentre si è dichiarato disposto ad occuparsi

della figlia per quanto riguarda le cure e l’accudimento, disponendo ancora di un congedo parentale

di 2 mesi. Inoltre, si è proposto di trovare eventualmente un appartamento alla

convenuta e di coprire le spese di mantenimento di PI 1 (cfr. verbale 6 maggio

2013, pag. 7 e 8).

d. In

relazione alle procedure penali che aveva attivato l’istante contro la convenuta, come

visto sono state tutte archiviate, ciò che pone quindi la madre al riparo da

qualsiasi problema in tal senso (cfr. lettera del 16 maggio 2013 dell’Ufficio

federale di giustizia, sezione di diritto internazionale privato, che conferma l’archiviazione

dei procedimenti a carico di CV 1).

e. In

definitiva, nulla fa quindi presupporre a questa Camera che un rientro di PI 1 in Norvegia possa porla in una situazione di grave rischio che sia esposta

ad un pericolo fisico o psichico, ovvero la ponga altrimenti in una situazione

intollerabile.

Al

contrario, le verrebbe garantito un regolare contatto con il padre, che non

potrebbe che giovare al suo benessere.

6.4

Alla luce di quanto sin qui detto, non si

scorgono estremi per rifiutare

il rientro di PI 1 in Norvegia.

Va

tuttavia tenuto conto del fatto che in quel luogo la minore non ha più un

alloggio e che di conseguenza il termine di un mese generalmente fissato in

caso di rientro (v. sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre

2009, dispositivo n. 1) va adeguatamente protratto a 60 (sessanta) giorni, CV 1

dovendo ritrovare un’abitazione per se e per la figlia.

L’istanza

del padre, di ordinare il rientro entro dieci giorni dalla crescita in

giudicato della decisione di rimpatrio, comunicando prima della partenza al

padre l’indirizzo esatto della bambina in Norvegia, può pertanto essere accolta

solo parzialmente.

Deve

essere data priorità ad un ritorno volontario. Per questo motivo l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM) va incaricato di organizzare

il ritorno, provvedendo in particolare a: stabilire, d'intesa con CV 1, la data

e le modalità del ritorno di PI 1 a T__________, comunicando a IS 1 il nuovo

indirizzo della figlia; restituire alla madre – nel giorno stabilito per il

ritorno – i documenti d'identità di PI 1, previa presentazione dei documenti di

viaggio (biglietti aerei, del treno ecc…); accertarsi presso IS 1 dell'avvenuto

ritorno di PI 1 a T__________; allestire

un rapporto all'attenzione dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui

compete di verificare l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle

operazioni di ritorno. In caso di mancato ritorno volontario, su richiesta

dell'Ispettorato, la Polizia Cantonale dovrà procedere con le misure

necessarie, segnatamente eseguirà il ritorno forzato con la collaborazione

dell'UFaM.

Il padre

ha chiesto che il rientro sia impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP.

Tale comminatoria, però, non va applicata in maniera sistematica e

indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l’ordine del

giudice sarà ignorato (RtiD I-1998 pag. 160 consid. 4). Nel caso in esame,

nulla induce a supporre che la convenuta abbia a disattendere il giudizio di

questa Camera, senza dimenticare che l’art. 292 CP potrà ancora essere

comminato in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). IS 1 insta altresì

perché sia ordinato alla Polizia cantonale e all’Ufficio famiglie e minorenni

di aiutare l’Autorità centrale e cantonale ad ottenere il rientro della minore

in Norvegia, ex art. 236 cpv. 3 CPC e 337 CPC. Si tratta anche in questo caso

di una misura d’esecuzione prematura, l’ipotesi che la convenuta non intenda portare

lei stessa la figlia in Norvegia riconducendosi a mera speculazione. Dovesse

verificarsi un’evenienza simile, spetterà all'Ispettorato attivare la Polizia Cantonale perché proceda con le misure necessarie,

segnatamente metta in atto il ritorno forzato in collaborazione con l'UFaM.

7.

La

procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenne è gratuita (art. 26 cpv.

2.

della citata Convenzione dell'Aia, art. 14 LF-RMA). In esito all'attuale sentenza non si prelevano

dunque spese processuali. La gratuità si estende ai costi di patrocinio, invece,

solo ove i legali delle parti siano designati dall'autorità. Chi si fa

assistere da un avvocato di fiducia, come in concreto, deve assumere i relativi

costi, a meno che siano dati i presupposti del diritto nazionale per il

gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5A_296/2009 del l'8 giugno

2009, consid. 4.3 con rimando a DTF 134 III 89 consid. 5 non pubblicato).

Nel caso

in esame, CV 1 postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La convenuta,

chiamata ad esprimersi in merito all’istanza ed alla richiesta di provvedimenti

cautelari, ha dovuto fare capo ad un legale. Vista la situazione e la

documentazione prodotta (certificato municipale del 15.05.2013) l’assistenza giudiziaria

può essere concessa.

In

ragione dell'ampia soccombenza, la convenuta – a norma dell'art. 26 cpv. 4 CArap)

– sarà tuttavia tenuta a rifondere all'istante congrue ripetibili (Bucher, L'enfant en droit intermational

privé, Ginevra 2002, n. 452 pag. 156), non coperte dall'assistenza giudiziaria

(art. art. 118 cpv. 3 CPC).

Anche la minore va ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, da

parte della curatrice di rappresentanza avv. CURA 1.

La nota

professionale del mediatore chiamato a tentare la conciliazione delle parti è

stata tassata con decisione separata.

8.

L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia

(art. 8 cpv. 3 LF-RMA).

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro di essa sul piano federale

(art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile

relativamente al ritorno di minorenni (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III

584) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. L'istanza

è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a CV 1 di assicurare il

ritorno della figlia PI 1 a T__________ (Norvegia) entro 60 (sessanta) giorni dalla

crescita in giudicato della presente decisione.

2. L'Ufficio

delle famiglie e dei minorenni (UFaM) è incaricato di organizzare il ritorno volontario

della minore, in particolare di:

2.1. stabilire, d'intesa con CV 1, la

data e le modalità del ritorno di PI 1 – entro il termine di cui al dispositivo

n. 1 – a T__________, comunicando a IS 1 il nuovo indirizzo della figlia;

2.2. restituire alla madre – nel

giorno fissato per il ritorno – i documenti d'identità di PI 1, previa

presentazione dei documenti di viaggio (biglietti aerei, del treno ecc…);

2.3. accertarsi presso IS 1 dell'avvenuto

ritorno di PI 1 a T__________;

2.4. allestire un rapporto

all'attenzione dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui compete di

verificare l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle operazioni di

cui ai dispositivi n. 2.1., 2.2 e 2.3.

3. In

caso di mancato ritorno volontario, su richiesta dell'Ispettorato, la Polizia

Cantonale procederà con le misure necessarie, segnatamente metterà in atto il

ritorno forzato in collaborazione con l'UFaM.

4. Non

si riscuotono né tasse né spese. Vista l'ampia soccombenza della convenuta,

essa è tenuta a versare a IS 1 fr. 700.– a titolo di ripetibili.

5. CV

1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PR 2, L__________.

6. PI

1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte della curatrice di rappresentanza,

avv. CURA 1, L__________.

7. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

-

-

Per la Camera di protezione del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è ammissi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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