9.2013.88
Adeguamento al nuovo diritto: Secondo l'art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale
10 giugno 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
9.2013.88
Data decisione, Autorità:
10.06.2013, CDP
Titolo:
Adeguamento al nuovo diritto:
Secondo l'art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale
CURATELA GENERALE
art. 389 CC
art. 390 CC
Incarto n.
9.2013.88
Lugano
10 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Leoni Romelli
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela
generale
giudicando sul reclamo dell’11 febbraio 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa l’1° febbraio 2013 dall’Autorità regionale
di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. In data 20 agosto 2007 l’allora Commissione tutoria regionale __________
(in seguito Commissione tutoria) inoltrava all’allora Autorità di vigilanza
sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) un'istanza d’intervento nei
confronti di RE 1, allegando alla stessa lo scritto 20 aprile 2007 della
Clinica psichiatrica __________ e il certificato medico del 4 luglio 2007 del
dr. med. G__________ M__________. In entrambi i documenti si attestava il
bisogno di protezione del signor RE 1.
B. Nelle proprie osservazioni 4 settembre 2007 all’istanza della Commissione
tutoria, RE 1 comunicava di opporsi all’istituzione di una tutela nei suoi
confronti, sostenendo la mancanza dei presupposti.
C. Con
decisione 16 ottobre 2007, l’Autorità di vigilanza sulle tutele conferiva
mandato al Servizio psico-sociale di __________ per l’allestimento di una
perizia nei confronti di RE 1.
D. Dopo
che RE 1 non si era presentato alla convocazione – regolarmente intimatagli dal
Servizio psico-sociale di __________ (in seguito SPS) – il 27 novembre 2007
l’Autorità di vigilanza faceva obbligo allo stesso, con la comminatoria
dell’art. 34 cpv. 3 c) LPamm, di comparire presso il SPS in data 6 dicembre
2007.
E. La
mancata comparizione di RE 1 davanti al SPS ha provocato il 29 gennaio 2008 la
sua traduzione forzata presso la Clinica psichiatrica __________, per ordine dell'Autorità
di vigilanza, allo scopo di eseguire la perizia.
F. Nemmeno
con le summenzionate modalità è stato possibile eseguire una perizia (cfr.
scritto 6 febbraio 2008 del SPS). Il paziente è quindi stato dimesso dalla
Clinica psichiatrica __________. La Commissione tutoria il 21 febbraio 2008 ha di nuovo invitato il SPS a voler ancora tentare di effettuare la perizia.
G. L’11
aprile 2008 il SPS segnalava alla Commissione tutoria che RE 1 non si era
presentato nemmeno agli ulteriori appuntamenti fissati per i giorni 28
febbraio, 11 marzo e 10 aprile 2008 e neppure aveva preso contatto con il
Servizio. Evidenziava inoltre problemi sia economici che personali
dell’interessato.
H. Considerato
il fallimento dei tentativi di effettuare una perizia, la Commissione tutoria
il 30 aprile 2008 istava presso l’Autorità di vigilanza per l'interdizione di RE
1.
I. Sulla
base del certificato medico 12 maggio 2008 della dr.ssa P__________, la
Commissione tutoria, in data 13 giugno 2008, ha deciso la privazione della libertà a scopo di assistenza, con conseguente ricovero di RE 1 presso la Clinica
psichiatrica __________ e incaricava quest’ultima di eseguire una perizia.
L. RE 1
è stato tradotto in Clinica il 28 giugno 2008. È tuttavia fuggito dalla stessa
il 12 luglio 2008, come risulta dal rapporto del 22 agosto 2008 del Direttore
medico della Clinica, dr. __________ – trasmesso alla Commissione tutoria – a
cui erano allegate le lettere di dimissione dei due precedenti ricoveri, una
del 16 maggio 2007 e l’altra del 13 febbraio 2008.
M. Alla
convocazione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele nell’ambito della
procedura di interdizione per l’8 ottobre 2008, RE 1 il 3 ottobre 2008
rispondeva per scritto chiedendone l’annullamento, al fine di poter visionare
gli atti.
N. L’8
ottobre 2008 l'Autorità di vigilanza ha sentito la madre dell’interessato.
Dalla sua audizione è emersa tutta la sua preoccupazione per la situazione del
figlio e la necessità indiscutibile di un aiuto per il medesimo.
O. Ad un’ulteriore
convocazione per il 4 dicembre 2008 RE 1 ha ribadito di non voler dar seguito, chiedendo
di non esser più perseguitato dalle autorità, poiché non vi era – a suo dire – nessun fondamento per una domanda di interdizione.
P. Il
18 dicembre 2008 l’Autorità di vigilanza ha accolto la domanda di interdizione
nei confronti di RE 1 sulla base dell’art. 369 vCC.
Q. Contro
la summenzionata decisione RE 1 ha interposto appello alla prima Camera civile
del Tribunale d’appello in data 16 gennaio 2009. L'appello è stato dichiarato irricevibile il 3 marzo 2009 per mancanza di motivazioni.
R. Contro
quest’ultima sentenza, RE 1 ha interposto ricorso al Tribunale federale. Il ricorso
è stato dichiarato manifestamente inammissibile il 3 giugno 2009 non essendo
stato versato l’anticipo sulle spese.
S. Il
1. gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto di protezione dell’adulto
e dei minori, di conseguenza, l’Autorità di protezione (subentrata alla Commissione
tutoria), con decisione del 1° febbraio 2013, ha adeguato la misura di protezione nei confronti di RE 1 al nuovo diritto federale, istituendo
a suo carico una curatela generale a norma dell’art. 398 CC e nominando quale
curatore il signor CUR 1 dell’Ufficio delle curatele.
T. Contro
quest’ultima decisione RE 1 ha interposto l'11 febbraio 2013 reclamo alla
Camera di protezione. In data 18 febbraio 2013 e il 28 febbraio 2013 RE 1 ha completato
il proprio gravame con nuove osservazioni. Con successivi scritti 19 e 27 marzo
2013, riferendosi al reclamo, ha invece sollevato questioni relative al pagamento
delle sue pigioni di febbraio e marzo 2013.
U. Nelle
proprie osservazioni del 25 marzo 2013, l'Autorità di protezione ha proposto di dichiarare irricevibili i reclami di RE 1, subordinatamente di respingerli
per quanto ricevibili.
V. Il 15
maggio 2013 e il 3 gugno 2013 RE 1 ha ulteriormente scritto con riferimento al
pagamento delle pigioni.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di prote-zione
del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nel-la composizione
di un giudice unico, i reclami contro le decisioni del-le Autorità regionali di
protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),
concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv.
1.
e 440 cpv. 3 CC).
Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non già rego-lata dagli art.
450.
segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministra-tivo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,
concernente la modifica della Ltut, pag. 8].
2.
Secondo l’art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC, con l’entrata in vigore della
nuova legge, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte
a curatela generale. Non appena possibile, l’autorità di protezione degli
adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto.
Il nuovo diritto prevede che le misure ufficiali a protezione
dell’adulto devono sottostare in modo particolare ai principi di sussidiarietà
e proporzionalità. Secondo l’art. 389 CC, l’autorità di protezione degli adulti
ordina una misura se: 1. il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone
vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o
appare a priori insufficiente; 2. la persona bisognosa di aiuto è incapace di
discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne
aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti
(cpv. 1). Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea (cpv. 2).
3.
Le
condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art.
390.
CC. Secondo il primo capoverso del suddetto articolo l’autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: 1.
non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa
di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha
designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.
Quanto
alla curatela generale, questa è istituita se una persona ha un particolare bisogno
d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. La
curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli
interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. L’interessato è privato per
legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 CC).
4.
Nella
decisione del 4 febbraio 2013, l’Autorità di protezione ha richiamato la decisione
di interdizione del 18 dicembre 2008 e, sulla base di questa, ha istituito una
curatela generale, nominando in fine un curatore, facente parte dell’Ufficio delle
curatele (già Ufficio del tutore ufficiale).
La
decisione di interdizione dell’Autorità di vigilanza – risalente come detto al
18.
febbraio 2008 e divenuta definitiva il 3 giugno 2009 con la decisione del
Tribunale federale – si basava unicamente su dei rapporti della Clinica
psichiatrica __________ relativi all'interessato al momento delle sue dimissioni.
Nessuna perizia è mai stata possibile a causa delle resistenze di RE 1. A seguito
di quella decisione la Commissione tutoria si è messa alla ricerca di un tutore
che si occupasse del caso, ricerca che si è conclusa solo a fine 2012, quando,
con e-mail del 21 dicembre 2012, il signor CUR 1 dell’Ufficio del tutore
ufficiale comunicava la sua disponibilità ad assumere il mandato (cfr. anche
scritti CTR/Ufficio Tutore ufficiale 23.06.09, 15.10.10, 12.04.11). La nomina
da parte dell'Autorità di protezione è poi giunta con la decisione qui oggetto
di impugnativa.
5.
Se
è pur vero che con l'entrata in vigore del nuovo diritto di protezine
dell'adulto, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte
a curatela generale, va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 2, seconda frase,
Tit. Fin. CC – a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di
protezione è tenuta a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari
adeguamenti. Ciò implica la necessità di esaminare ogni singola situazione
individuale al fine di stabilire se una misura, meno incisiva, sia possibile
tenendo conto dei bisogni d'assistenza e di protezione della persona
interessata; l'autorità ha in particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399
CC, di togliere la curatela, d'ufficio o su richiesta della persona
interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n.
176.
pag. 77).
Nel caso
in esame, dalla crescita in giudicato della decisione di interdizione, il 9
giugno 2009, all’istituzione della curatela generale e alla nomina di un
curatore, il 18 febbraio 2013, sono trascorsi poco meno di quattro anni. Di
fatto la misura non ha mai esplicato i suoi effetti e, di conseguenza, la
protezione che era stata messa in atto, non è mai stata garantita. Una semplice
“trasformazione” della misura a norma dell’art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC appare
dunque in questo caso decisamente non appropriata, tanto più che negli ultimi
quasi quattro anni non sono pervenute novità sulla situazione di RE 1, né sono
state fatte particolari segnalazioni sul suo comportamento. Non vi è, anzi, alcuna
documentazione agli atti su quanto avvenuto in questo lungo lasso di tempo. Non
si sa se qualcuno abbia nel frattempo aiutato RE 1 a districarsi nelle
incombenze di tutti i giorni, quale sia il suo stato di salute attuale e la sua
situazione debitoria.
L’Autorità
di protezione avrebbe quindi dovuto chinarsi con maggior rigore sulla fattispecie,
con un nuovo esame del caso e una verifica dell’esistenza o meno dei presupposti
per l’adozione di una misura sulla base del nuovo diritto.
In queste
condizioni non resta pertanto che accogliere il reclamo, annullare la decisione
impugnata e restituire l'incarto all'Autorità di protezione per nuova
valutazione.
6.
Tasse
e spese di giustizia seguono la soccombenza.
7.
La
gestione dell’incarto da parte della Commissione tutoria e dell'Autorità di
protezione, lascia molto perplessi. Nella fattispecie, cresciuta in giudicato
la decisione di interdizione, l'Autorità si è subito rivolta all’Ufficio del
tutore ufficiale per una presa a carico da parte di quest’ultimo, ben
conoscendone i problemi di sovraccarico di lavoro, senza nemmeno prendere in
considerazione – come viene fatto da altre autorità in questi casi – la
possibilità di accollarsi per un determinato periodo il compito di gestire il
mandato, o quantomeno l’amministrazione delle entrate e delle uscite
dell’interessato. Confrontata con il mancato intervento di detto Ufficio, nulla
ha fatto per porre rimedio alla situazione e trovare essa medesima – come le incombeva
– persone idonee alla funzione di tutore. L'Autorità di protezione va pertanto fermamente
richiamata, per il futuro, ad un puntuale e rapido adempimento degli oneri che
le incombono.
8.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione
degli adulti possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv.
2.
lett b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza, la decisione 1° febbraio 2013 dell’Autorità regionale di
protezione __________ (ris. n. 25) è annullata. L’incarto è ritornato alla
stessa per una nuova valutazione.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
200.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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