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Decisione

9.2013.88

Adeguamento al nuovo diritto: Secondo l'art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale

10 giugno 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 20 agosto 2007 l’allora Commissione tutoria regionale __________

(in seguito Commissione tutoria) inoltrava all’allora Autorità di vigilanza

sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) un'istanza d’intervento nei

confronti di RE 1, allegando alla stessa lo scritto 20 aprile 2007 della

Clinica psichiatrica __________ e il certificato medico del 4 luglio 2007 del

dr. med. G__________ M__________. In entrambi i documenti si attestava il

bisogno di protezione del signor RE 1.

B. Nelle proprie osservazioni 4 settembre 2007 all’istanza della Commissione

tutoria, RE 1 comunicava di opporsi all’istituzione di una tutela nei suoi

confronti, sostenendo la mancanza dei presupposti.

C. Con

decisione 16 ottobre 2007, l’Autorità di vigilanza sulle tutele conferiva

mandato al Servizio psico-sociale di __________ per l’allestimento di una

perizia nei confronti di RE 1.

D. Dopo

che RE 1 non si era presentato alla convocazione – regolarmente intimatagli dal

Servizio psico-sociale di __________ (in seguito SPS) – il 27 novembre 2007

l’Autorità di vigilanza faceva obbligo allo stesso, con la comminatoria

dell’art. 34 cpv. 3 c) LPamm, di comparire presso il SPS in data 6 dicembre

2007.

E. La

mancata comparizione di RE 1 davanti al SPS ha provocato il 29 gennaio 2008 la

sua traduzione forzata presso la Clinica psichiatrica __________, per ordine dell'Autorità

di vigilanza, allo scopo di eseguire la perizia.

F. Nemmeno

con le summenzionate modalità è stato possibile eseguire una perizia (cfr.

scritto 6 febbraio 2008 del SPS). Il paziente è quindi stato dimesso dalla

Clinica psichiatrica __________. La Commissione tutoria il 21 febbraio 2008 ha di nuovo invitato il SPS a voler ancora tentare di effettuare la perizia.

G. L’11

aprile 2008 il SPS segnalava alla Commissione tutoria che RE 1 non si era

presentato nemmeno agli ulteriori appuntamenti fissati per i giorni 28

febbraio, 11 marzo e 10 aprile 2008 e neppure aveva preso contatto con il

Servizio. Evidenziava inoltre problemi sia economici che personali

dell’interessato.

H. Considerato

il fallimento dei tentativi di effettuare una perizia, la Commissione tutoria

il 30 aprile 2008 istava presso l’Autorità di vigilanza per l'interdizione di RE

1.

I. Sulla

base del certificato medico 12 maggio 2008 della dr.ssa P__________, la

Commissione tutoria, in data 13 giugno 2008, ha deciso la privazione della libertà a scopo di assistenza, con conseguente ricovero di RE 1 presso la Clinica

psichiatrica __________ e incaricava quest’ultima di eseguire una perizia.

L. RE 1

è stato tradotto in Clinica il 28 giugno 2008. È tuttavia fuggito dalla stessa

il 12 luglio 2008, come risulta dal rapporto del 22 agosto 2008 del Direttore

medico della Clinica, dr. __________ – trasmesso alla Commissione tutoria – a

cui erano allegate le lettere di dimissione dei due precedenti ricoveri, una

del 16 maggio 2007 e l’altra del 13 febbraio 2008.

M. Alla

convocazione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele nell’ambito della

procedura di interdizione per l’8 ottobre 2008, RE 1 il 3 ottobre 2008

rispondeva per scritto chiedendone l’annullamento, al fine di poter visionare

gli atti.

N. L’8

ottobre 2008 l'Autorità di vigilanza ha sentito la madre dell’interessato.

Dalla sua audizione è emersa tutta la sua preoccupazione per la situazione del

figlio e la necessità indiscutibile di un aiuto per il medesimo.

O. Ad un’ulteriore

convocazione per il 4 dicembre 2008 RE 1 ha ribadito di non voler dar seguito, chiedendo

di non esser più perseguitato dalle autorità, poiché non vi era – a suo dire – nessun fondamento per una domanda di interdizione.

P. Il

18 dicembre 2008 l’Autorità di vigilanza ha accolto la domanda di interdizione

nei confronti di RE 1 sulla base dell’art. 369 vCC.

Q. Contro

la summenzionata decisione RE 1 ha interposto appello alla prima Camera civile

del Tribunale d’appello in data 16 gennaio 2009. L'appello è stato dichiarato irricevibile il 3 marzo 2009 per mancanza di motivazioni.

R. Contro

quest’ultima sentenza, RE 1 ha interposto ricorso al Tribunale federale. Il ricorso

è stato dichiarato manifestamente inammissibile il 3 giugno 2009 non essendo

stato versato l’anticipo sulle spese.

S. Il

1. gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto di protezione dell’adulto

e dei minori, di conseguenza, l’Autorità di protezione (subentrata alla Commissione

tutoria), con decisione del 1° febbraio 2013, ha adeguato la misura di protezione nei confronti di RE 1 al nuovo diritto federale, istituendo

a suo carico una curatela generale a norma dell’art. 398 CC e nominando quale

curatore il signor CUR 1 dell’Ufficio delle curatele.

T. Contro

quest’ultima decisione RE 1 ha interposto l'11 febbraio 2013 reclamo alla

Camera di protezione. In data 18 febbraio 2013 e il 28 febbraio 2013 RE 1 ha completato

il proprio gravame con nuove osservazioni. Con successivi scritti 19 e 27 marzo

2013, riferendosi al reclamo, ha invece sollevato questioni relative al pagamento

delle sue pigioni di febbraio e marzo 2013.

U. Nelle

proprie osservazioni del 25 marzo 2013, l'Autorità di protezione ha proposto di dichiarare irricevibili i reclami di RE 1, subordinatamente di respingerli

per quanto ricevibili.

V. Il 15

maggio 2013 e il 3 gugno 2013 RE 1 ha ulteriormente scritto con riferimento al

pagamento delle pigioni.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di prote-zione

del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nel-la composizione

di un giudice unico, i reclami contro le decisioni del-le Autorità regionali di

protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),

concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv.

1.

e 440 cpv. 3 CC).

Quanto

alla procedura applicabile, nella misura in cui non già rego-lata dagli art.

450.

segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministra-tivo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,

concernente la modifica della Ltut, pag. 8].

2.

Secondo l’art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC, con l’entrata in vigore della

nuova legge, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte

a curatela generale. Non appena possibile, l’autorità di protezione degli

adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto.

Il nuovo diritto prevede che le misure ufficiali a protezione

dell’adulto devono sottostare in modo particolare ai principi di sussidiarietà

e proporzionalità. Secondo l’art. 389 CC, l’autorità di protezione degli adulti

ordina una misura se: 1. il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone

vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o

appare a priori insufficiente; 2. la persona bisognosa di aiuto è incapace di

discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne

aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti

(cpv. 1). Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea (cpv. 2).

3.

Le

condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art.

390.

CC. Secondo il primo capoverso del suddetto articolo l’autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: 1.

non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa

di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha

designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.

Quanto

alla curatela generale, questa è istituita se una persona ha un particolare bisogno

d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. La

curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli

interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. L’interessato è privato per

legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 CC).

4.

Nella

decisione del 4 febbraio 2013, l’Autorità di protezione ha richiamato la decisione

di interdizione del 18 dicembre 2008 e, sulla base di questa, ha istituito una

curatela generale, nominando in fine un curatore, facente parte dell’Ufficio delle

curatele (già Ufficio del tutore ufficiale).

La

decisione di interdizione dell’Autorità di vigilanza – risalente come detto al

18.

febbraio 2008 e divenuta definitiva il 3 giugno 2009 con la decisione del

Tribunale federale – si basava unicamente su dei rapporti della Clinica

psichiatrica __________ relativi all'interessato al momento delle sue dimissioni.

Nessuna perizia è mai stata possibile a causa delle resistenze di RE 1. A seguito

di quella decisione la Commissione tutoria si è messa alla ricerca di un tutore

che si occupasse del caso, ricerca che si è conclusa solo a fine 2012, quando,

con e-mail del 21 dicembre 2012, il signor CUR 1 dell’Ufficio del tutore

ufficiale comunicava la sua disponibilità ad assumere il mandato (cfr. anche

scritti CTR/Ufficio Tutore ufficiale 23.06.09, 15.10.10, 12.04.11). La nomina

da parte dell'Autorità di protezione è poi giunta con la decisione qui oggetto

di impugnativa.

5.

Se

è pur vero che con l'entrata in vigore del nuovo diritto di protezine

dell'adulto, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte

a curatela generale, va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 2, seconda frase,

Tit. Fin. CC – a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di

protezione è tenuta a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari

adeguamenti. Ciò implica la necessità di esaminare ogni singola situazione

individuale al fine di stabilire se una misura, meno incisiva, sia possibile

tenendo conto dei bisogni d'assistenza e di protezione della persona

interessata; l'autorità ha in particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399

CC, di togliere la curatela, d'ufficio o su richiesta della persona

interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n.

176.

pag. 77).

Nel caso

in esame, dalla crescita in giudicato della decisione di interdizione, il 9

giugno 2009, all’istituzione della curatela generale e alla nomina di un

curatore, il 18 febbraio 2013, sono trascorsi poco meno di quattro anni. Di

fatto la misura non ha mai esplicato i suoi effetti e, di conseguenza, la

protezione che era stata messa in atto, non è mai stata garantita. Una semplice

“trasformazione” della misura a norma dell’art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC appare

dunque in questo caso decisamente non appropriata, tanto più che negli ultimi

quasi quattro anni non sono pervenute novità sulla situazione di RE 1, né sono

state fatte particolari segnalazioni sul suo comportamento. Non vi è, anzi, alcuna

documentazione agli atti su quanto avvenuto in questo lungo lasso di tempo. Non

si sa se qualcuno abbia nel frattempo aiutato RE 1 a districarsi nelle

incombenze di tutti i giorni, quale sia il suo stato di salute attuale e la sua

situazione debitoria.

L’Autorità

di protezione avrebbe quindi dovuto chinarsi con maggior rigore sulla fattispecie,

con un nuovo esame del caso e una verifica dell’esistenza o meno dei presupposti

per l’adozione di una misura sulla base del nuovo diritto.

In queste

condizioni non resta pertanto che accogliere il reclamo, annullare la decisione

impugnata e restituire l'incarto all'Autorità di protezione per nuova

valutazione.

6.

Tasse

e spese di giustizia seguono la soccombenza.

7.

La

gestione dell’incarto da parte della Commissione tutoria e dell'Autorità di

protezione, lascia molto perplessi. Nella fattispecie, cresciuta in giudicato

la decisione di interdizione, l'Autorità si è subito rivolta all’Ufficio del

tutore ufficiale per una presa a carico da parte di quest’ultimo, ben

conoscendone i problemi di sovraccarico di lavoro, senza nemmeno prendere in

considerazione – come viene fatto da altre autorità in questi casi – la

possibilità di accollarsi per un determinato periodo il compito di gestire il

mandato, o quantomeno l’amministrazione delle entrate e delle uscite

dell’interessato. Confrontata con il mancato intervento di detto Ufficio, nulla

ha fatto per porre rimedio alla situazione e trovare essa medesima – come le incombeva

– persone idonee alla funzione di tutore. L'Autorità di protezione va pertanto fermamente

richiamata, per il futuro, ad un puntuale e rapido adempimento degli oneri che

le incombono.

8.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione

degli adulti possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv.

2.

lett b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza, la decisione 1° febbraio 2013 dell’Autorità regionale di

protezione __________ (ris. n. 25) è annullata. L’incarto è ritornato alla

stessa per una nuova valutazione.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

200.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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