9.2013.92
Approvazione rapporto morale della curatrice educativa, nota indennità e spese per il 2012
28 novembre 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
9.2013.92
Data decisione, Autorità:
28.11.2013, CDP
Titolo:
Approvazione rapporto morale della curatrice educativa, nota indennità e spese per il 2012
RENDICONTO FINANZIARIO/RAPPORTO
art. 411 CC
art. 367 cpv. 3 VCC
art. 413 cpv. 2 VCC
art. 423 VCC
Incarto n.
9.2013.92
Lugano
28 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 e
RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
per quanto riguarda l’approvazione del rapporto
morale di CO 2, curatrice educativa del figlio PI 1 e della nota di indennità
e spese per l’anno 2012
giudicando sul reclamo del 21 febbraio 2013 presentato
da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 21 gennaio 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dalla relazione tra RE 1 e RE 2 è nato, il __________ 2007, PI 1.
I rapporti tra le parti si sono ben presto alterati e già nel 2008
l’autorità tutoria si è occupata delle problematiche che affliggevano il nucleo
famigliare.
B. Con decisione 26 aprile 2012 la Commissione tutoria regionale __________
(in seguito Commissione tutoria) ha regolamentato i diritti di visita di PI 1
con il padre. Viste le tensioni tra i genitori, in data 20 giugno 2012 la
Commissione tutoria ha istituito una curatela educativa a favore del minore,
nominando CO 2 in veste di curatrice con i compiti di aiutare e consigliare i
genitori nella cura del figlio e di vigilare sulle relazioni personali tra
padre e figlio.
C. Il
30 gennaio 2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione) – subentrata alla Commissione tutoria a far tempo dal
1° gennaio 2013 – ha approvato il rapporto morale per la gestione 2012 della
curatela educativa a favore di PI 1, riconoscendo alla curatrice una nota
d’onorario di fr. 755.50, importo posto a carico dei genitori in ragione di ½
ciascuno e anticipato dalla Città di __________.
D. Contro
la suddetta decisione sono insorti entrambi i genitori con reclamo 21 febbraio
2013 alla Camera di protezione del Tribunale d'appello,
chiedendo l’intrinsecazione dal rapporto morale dell’affermazione che “i
rapporti con la madre sono buoni, mentre il padre non è per nulla collaborativo
(dimostrato dalla domanda di interrompere il provvedimento della curatela
educativa per PI 1)”. Precisano infatti di aver chiesto entrambi la revoca
della curatela (così come avrebbe riconosciuto la curatrice medesima in un suo
messaggio di posta elettronica del 8 dicembre 2012). Essi contestano pure l’importo
della nota di prestazioni riconosciuta dall’Autorità di protezione, ritenendola
eccessiva.
E. La
curatrice ha presentato le proprie osservazioni in data 5 marzo 2013, confermando
l’affermazione contestata e precisando che la mercede è supportata da una tabella
dettagliata degli interventi eseguiti.
F. Con
osservazioni 6 marzo 2013 l’Autorità di protezione ha chiesto di respingere il
reclamo, confermando che la distinta della mercede è stata esaminata e trova riscontro
negli atti (nei rapporti e nella corrispondenza della curatrice).
G. Pendente
procedura, in data 17 giugno 2013, l’Autorità di protezione ha revocato la
curatela educativa.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo
competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2
Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami
contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni
tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e
minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450
segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b
LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,
concernente la modifica della Ltut, pag. 8].
2.
Secondo le normative in vigore fino al 31 dicembre 2012, ogni anno,
entro la fine del mese di febbraio, il tutore o curatore doveva presentare alla
Commissione tutoria il rapporto e/o il rendiconto finanziario; per giustificati
motivi la Commissione tutoria poteva accordare una proroga (art. 24 cpv. 1 vRTut,
con riferimento agli art. 413 cpv. 2, 425 cpv. 2 e 452 vCC). I principi
che regolano i rapporti morali delle misure concernenti gli adulti, nonchè i
rapporti finali, potevano essere trasposti nell'ambito della curatela per i
minori (Good, Das Ende des Amtes
des Vormundes, pag. 181 e segg.; BSK ZGB – Affolter,
ad art. 451 n. 8). Pur beneficiando di una certa indipendenza il curatore
educativo aveva il dovere d'informare regolarmente la Commissione tutoria sulla
propria attività, sulle sue percezioni, sui miglioramenti o peggioramenti della
situazione attraverso dei rapporti (art. 413 cpv. 2 423 combinati con l'art.
367.
cpv. 3 vCC).
I principi suddetti sono stati sostanzialmente ripresi dalle nuove
normative sulla protezione dei minori e degli adulti in vigore dal 1° gennaio
2013.
Per l’art. 411 CC – trasponibile anche in materia di protezione dei
minori – ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore
rimette all’autorità di protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato
e sull’esercizio della curatela. Il rapporto morale permette all’autorità di
protezione di controllare e sorvegliare l’attività del curatore, permette anche
di fare il punto della misura e verificarne l’adeguatezza e la necessità (cfr.
Droit de la protection de l’adulte Guide pratique, Edité par la COPMA, p. 211).
L’autorità
di protezione esamina il rapporto del curatore e se necessario chiede che sia
completato (art. 415 CC). La legge non specifica quale debba essere il contenuto
del rapporto, essendo esso in fuzione del mandato attribuito. A motivo delle
misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto e delle
misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione del
minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali siano
i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e
quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a
motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa
esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de
l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC
n. 8-9).
3.
I
reclamanti non contestano tutto il contenuto del rapporto, bensì unicamente l’affermazione della
curatrice secondo la quale “i rapporti con la madre sono
buoni, mentre il padre non è per nulla collaborativo (dimostrato dalla domanda
di interrompere il provvedimento della curatela educativa per PI 1)”. A
dire dei reclamanti sarebbe “inutilmente denigratorio e non veritiero
l’addebito di mancanza di collaborazione del padre” e ne chiedono quindi “
l’intersecazione dal rapporto morale”.
Contrariamente a quanto
considerano i reclamanti, anche questo giudice, come l’Autorità
di protezione, ritiene che non si possano muovere critiche alla curatrice per la
frase contestata. D’altra parte, si rammenta ai genitori che lo scopo del
rapporto morale dev’essere quello di riassumere la situazione al fine di
permettere all’autorità di accertare quanto svolto dal curatore, come pure di
valutare l’attualità della misura, la sua adeguatezza, l’esigenza eventuale di
modificarla.
Ciò che ha riportato la
curatrice, precisandolo pure nelle sue osservazioni al reclamo, è la poca
collaborazione da parte del padre, che si è reso “praticamente irreperibile”
(cfr. osservazioni 5 marzo 2013 della curatrice). Tale comportamento è peraltro
dimostrato dai numerosi messaggi a lui indirizzati dalla curatrice, che ha
dovuto più volte sollecitarlo per poterlo incontrare (cfr. ad esempio e-mail
del 9 agosto 2012, del 28 agosto 2012, del 2 ottobre 2012, del 9 ottobre 2012).
Peraltro va rilevato che, già nelle osservazioni alla richiesta di revoca della
curatela del 2 novembre 2012 all’Autorità di protezione, la curatrice aveva
evidenziato di ritenere che RE 1 avesse evitato deliberatamente di incontrarla.
Alla luce di ciò, la frase
contestata dai reclamanti appare giustificata e il reclamo va respinto su questo
punto, poiché privo di fondamento.
4.
La remunerazione dei curatori per
l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della
normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto
del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla mercede del
curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut
e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr.
40.
- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.- annui
[..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal 1.1.2010, in casi
particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore
alla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a
fr. 3'000.-.
5.
Nel caso in esame, contestato è l’ammontare della mercede della
curatrice, che a dire dei reclamanti “appare a prima vista eccessiva per
rapporto al dispendio temporale dedicato alla curatela”. Essi sostengono di
non aver nemmeno potuto visionare “una specifica” così da potersi
esprimere. Nel petitum del loro reclamo, RE 1 e RE 2 chiedono quindi che
“la nota prestazioni sia ridotta in base all’effettivo dispendio orario”,
Ora, a prescindere dal fatto che si pongono seri dubbi sulla
ricevibilità del reclamo su questo punto, essendo lo stesso privo di argomenti
pertinenti e molto carente nella motivazione, va comunque ricordato che la nota
dettagliata essendo agli atti dell’incarto, era visionabile in ogni tempo dai
reclamanti. Non risulta per altro che ne abbiano chiesta una copia all’autorità
di primo grado o vi si siano recati per consultare l’incarto.
Sia come
sia, la mercede approvata dall’autorità di prima istanza appare consona al
lavoro svolto dalla curatrice e al tempo dedicato al minore e non può quindi
essere in alcun modo censurata. Per questo motivo anche su questo aspetto il
reclamo è da respingere.
6.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di
giustizia sono poste a carico dei reclamanti in ragione di ½ ciascuno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico di RE 1 e RE 2 in ragione di ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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