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Decisione

9.2013.92

Approvazione rapporto morale della curatrice educativa, nota indennità e spese per il 2012

28 novembre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dalla relazione tra RE 1 e RE 2 è nato, il __________ 2007, PI 1.

I rapporti tra le parti si sono ben presto alterati e già nel 2008

l’autorità tutoria si è occupata delle problematiche che affliggevano il nucleo

famigliare.

B. Con decisione 26 aprile 2012 la Commissione tutoria regionale __________

(in seguito Commissione tutoria) ha regolamentato i diritti di visita di PI 1

con il padre. Viste le tensioni tra i genitori, in data 20 giugno 2012 la

Commissione tutoria ha istituito una curatela educativa a favore del minore,

nominando CO 2 in veste di curatrice con i compiti di aiutare e consigliare i

genitori nella cura del figlio e di vigilare sulle relazioni personali tra

padre e figlio.

C. Il

30 gennaio 2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione) – subentrata alla Commissione tutoria a far tempo dal

1° gennaio 2013 – ha approvato il rapporto morale per la gestione 2012 della

curatela educativa a favore di PI 1, riconoscendo alla curatrice una nota

d’onorario di fr. 755.50, importo posto a carico dei genitori in ragione di ½

ciascuno e anticipato dalla Città di __________.

D. Contro

la suddetta decisione sono insorti entrambi i genitori con reclamo 21 febbraio

2013 alla Camera di protezione del Tribunale d'appello,

chiedendo l’intrinsecazione dal rapporto morale dell’affermazione che “i

rapporti con la madre sono buoni, mentre il padre non è per nulla collaborativo

(dimostrato dalla domanda di interrompere il provvedimento della curatela

educativa per PI 1)”. Precisano infatti di aver chiesto entrambi la revoca

della curatela (così come avrebbe riconosciuto la curatrice medesima in un suo

messaggio di posta elettronica del 8 dicembre 2012). Essi contestano pure l’importo

della nota di prestazioni riconosciuta dall’Autorità di protezione, ritenendola

eccessiva.

E. La

curatrice ha presentato le proprie osservazioni in data 5 marzo 2013, confermando

l’affermazione contestata e precisando che la mercede è supportata da una tabella

dettagliata degli interventi eseguiti.

F. Con

osservazioni 6 marzo 2013 l’Autorità di protezione ha chiesto di respingere il

reclamo, confermando che la distinta della mercede è stata esaminata e trova riscontro

negli atti (nei rapporti e nella corrispondenza della curatrice).

G. Pendente

procedura, in data 17 giugno 2013, l’Autorità di protezione ha revocato la

curatela educativa.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità giudiziaria di reclamo

competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2

Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami

contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni

tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e

minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Quanto

alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450

segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b

LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,

concernente la modifica della Ltut, pag. 8].

2.

Secondo le normative in vigore fino al 31 dicembre 2012, ogni anno,

entro la fine del mese di febbraio, il tutore o curatore doveva presentare alla

Commissione tutoria il rapporto e/o il rendiconto finanziario; per giustificati

motivi la Commissione tutoria poteva accordare una proroga (art. 24 cpv. 1 vRTut,

con riferimento agli art. 413 cpv. 2, 425 cpv. 2 e 452 vCC). I principi

che regolano i rapporti morali delle misure concernenti gli adulti, nonchè i

rapporti finali, potevano essere trasposti nell'ambito della curatela per i

minori (Good, Das Ende des Amtes

des Vormundes, pag. 181 e segg.; BSK ZGB – Affolter,

ad art. 451 n. 8). Pur beneficiando di una certa indipendenza il curatore

educativo aveva il dovere d'informare regolarmente la Commissione tutoria sulla

propria attività, sulle sue percezioni, sui miglioramenti o peggioramenti della

situazione attraverso dei rapporti (art. 413 cpv. 2 423 combinati con l'art.

367.

cpv. 3 vCC).

I principi suddetti sono stati sostanzialmente ripresi dalle nuove

normative sulla protezione dei minori e degli adulti in vigore dal 1° gennaio

2013.

Per l’art. 411 CC – trasponibile anche in materia di protezione dei

minori – ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore

rimette all’autorità di protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato

e sull’esercizio della curatela. Il rapporto morale permette all’autorità di

protezione di controllare e sorvegliare l’attività del curatore, permette anche

di fare il punto della misura e verificarne l’adeguatezza e la necessità (cfr.

Droit de la protection de l’adulte Guide pratique, Edité par la COPMA, p. 211).

L’autorità

di protezione esamina il rapporto del curatore e se necessario chiede che sia

completato (art. 415 CC). La legge non specifica quale debba essere il contenuto

del rapporto, essendo esso in fuzione del mandato attribuito. A motivo delle

misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto e delle

misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione del

minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali siano

i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e

quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a

motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa

esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de

l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC

n. 8-9).

3.

I

reclamanti non contestano tutto il contenuto del rapporto, bensì unicamente l’affermazione della

curatrice secondo la quale “i rapporti con la madre sono

buoni, mentre il padre non è per nulla collaborativo (dimostrato dalla domanda

di interrompere il provvedimento della curatela educativa per PI 1)”. A

dire dei reclamanti sarebbe “inutilmente denigratorio e non veritiero

l’addebito di mancanza di collaborazione del padre” e ne chiedono quindi “

l’intersecazione dal rapporto morale”.

Contrariamente a quanto

considerano i reclamanti, anche questo giudice, come l’Autorità

di protezione, ritiene che non si possano muovere critiche alla curatrice per la

frase contestata. D’altra parte, si rammenta ai genitori che lo scopo del

rapporto morale dev’essere quello di riassumere la situazione al fine di

permettere all’autorità di accertare quanto svolto dal curatore, come pure di

valutare l’attualità della misura, la sua adeguatezza, l’esigenza eventuale di

modificarla.

Ciò che ha riportato la

curatrice, precisandolo pure nelle sue osservazioni al reclamo, è la poca

collaborazione da parte del padre, che si è reso “praticamente irreperibile”

(cfr. osservazioni 5 marzo 2013 della curatrice). Tale comportamento è peraltro

dimostrato dai numerosi messaggi a lui indirizzati dalla curatrice, che ha

dovuto più volte sollecitarlo per poterlo incontrare (cfr. ad esempio e-mail

del 9 agosto 2012, del 28 agosto 2012, del 2 ottobre 2012, del 9 ottobre 2012).

Peraltro va rilevato che, già nelle osservazioni alla richiesta di revoca della

curatela del 2 novembre 2012 all’Autorità di protezione, la curatrice aveva

evidenziato di ritenere che RE 1 avesse evitato deliberatamente di incontrarla.

Alla luce di ciò, la frase

contestata dai reclamanti appare giustificata e il reclamo va respinto su questo

punto, poiché privo di fondamento.

4.

La remunerazione dei curatori per

l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della

normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto

del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla mercede del

curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut

e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr.

40.

- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.- annui

[..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal 1.1.2010, in casi

particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore

alla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a

fr. 3'000.-.

5.

Nel caso in esame, contestato è l’ammontare della mercede della

curatrice, che a dire dei reclamanti “appare a prima vista eccessiva per

rapporto al dispendio temporale dedicato alla curatela”. Essi sostengono di

non aver nemmeno potuto visionare “una specifica” così da potersi

esprimere. Nel petitum del loro reclamo, RE 1 e RE 2 chiedono quindi che

“la nota prestazioni sia ridotta in base all’effettivo dispendio orario”,

Ora, a prescindere dal fatto che si pongono seri dubbi sulla

ricevibilità del reclamo su questo punto, essendo lo stesso privo di argomenti

pertinenti e molto carente nella motivazione, va comunque ricordato che la nota

dettagliata essendo agli atti dell’incarto, era visionabile in ogni tempo dai

reclamanti. Non risulta per altro che ne abbiano chiesta una copia all’autorità

di primo grado o vi si siano recati per consultare l’incarto.

Sia come

sia, la mercede approvata dall’autorità di prima istanza appare consona al

lavoro svolto dalla curatrice e al tempo dedicato al minore e non può quindi

essere in alcun modo censurata. Per questo motivo anche su questo aspetto il

reclamo è da respingere.

6.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di

giustizia sono poste a carico dei reclamanti in ragione di ½ ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico di RE 1 e RE 2 in ragione di ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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