9.2013.95
Misure a protezione del minore: collocamento in internato e istituzione di una curatela educativa: Privazione della custodia parentale. Definizione della nozione di "pericolo" ai sensi dell'art. 310 C
6 agosto 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
9.2013.95
Data decisione, Autorità:
06.08.2013, CDP
Titolo:
Misure a protezione del minore: collocamento in internato e istituzione di una curatela educativa:
Privazione della custodia parentale. Definizione della nozione di "pericolo" ai sensi dell'art. 310 CC"
CURATELA EDUCATIVA
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE
art. 307 CC
art. 308 CC
art. 310 CC
Incarto n.
9.2013.95
Lugano
6 agosto 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Leoni Romelli
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 e
RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________
per quanto riguarda la modifica del collocamento di PI
1 in internato e l’istituzione di una curatela educativa nei suoi confronti
giudicando sul reclamo del 1. marzo 2013 presentato da
RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa l’8 febbraio 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è figlia di RE 1. La madre biologica vive in Giamaica. PI 1, nata
il __________ 1998, vive dal novembre 2006 in Ticino con RE 1 e la moglie RE 2. Da una valutazione del Servizio medico-psicologico di __________ (in seguito
SMP) emerge che RE 2, recatasi in Giamaica a rendere visita alla figlia del
marito, ha trovato la bambina in cattive condizioni per i maltrattamenti subìti
e l'ha condotta in Svizzera, rivolgendosi poi al SMP.
B. Risulta da una segnalazione del 9 luglio 2009 dell’Ufficio delle famiglie
e dei minorenni all’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito
Commissione tutoria), che la minore è stata collocata volontariamente presso Casa
__________ dal 2007. RE 2 si è infatti rivolta all’Ufficio delle famiglie e dei
minorenni (in seguito UFaM) per chiedere un collocamento della ragazza, viste
le difficoltà nel gestirla.
C. Con
decisione 22 settembre 2009, la Commissione tutoria ha ratificato il collocamento
di PI 1 in internato (dal lunedì al venerdì) presso Casa __________, così come
la privazione della custodia nei confronti del padre, al quale è stata tuttavia
lasciata l’autorità parentale.
D. In
data 2 ottobre 2009, la Commissione tutoria ha conferito mandato alla dr.ssa E__________
P__________ per un approfondimento psicodiagnostico della minore, finalizzato a
chiarire il quadro emotivo della medesima e le sue modalità di funzionamento
psicologico.
E. Il
30 novembre 2009 la dr.ssa E__________ P__________ ha trasmesso la propria
valutazione alla Commissione tutoria da cui risultava che la ragazza –
nonostante il difficile vissuto in Giamaica – aveva sviluppato buone risorse
per reagire. La dottoressa consigliava interventi in grado di salvaguardare i
legami famigliari e un supporto a RE 2.
F. Con
decisione 12 febbraio 2010, la Commissione tutoria ha conferito mandato alla
psicologa A__________ D__________, dell’Istituto __________, per un sostegno
psicologico a favore di PI 1.
G. L’11
giugno 2010 la Commissione tutoria ha revocato il mandato alla dr.ssa D__________
e l'ha conferito alla psicologa C__________ del SMP.
H. Il
13 dicembre 2012 la Commissione tutoria ha provveduto all'audizione di PI 1, RE
1 e RE 2. Scopo principale degli incontri era di discutere i progetti per il
futuro della ragazza. È stata in particolare presa in considerazione
l’opportunità di una riduzione dei rientri a casa della ragazza durante il fine
settimana e la nomina un curatore educativo per una maggiore autonomia della
minore.
I. Con
decisione 8 febbraio 2013, dichiarata immediatamente esecutiva, l’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) [nuova denominazione
della Commissione tutoria secondo il diritto in vigore dal 1° gennaio 2013], ha
modificato il collocamento di PI 1 presso Casa __________ – prevedendo un suo rientro
a casa una volta al mese – e ha disposto l’istituzione di una curatela educativa.
L. Con
scritto datato 1°/4 marzo 2013, l’UFaM ha reso nota l’impossibilità di dar seguito
alla decisione dell’8 febbraio 2013, ciò a motivo dell'opposizione sia di RE 2 che
di PI 1 e dell'opportunità di non forzare la mano per non compromettere i buoni
rapporti di fiducia esistenti fino a quel momento.
M. In
data 4 marzo 2013, RE 1 e RE 2 hanno interposto reclamo alla Camera di protezione,
chiedendo il ripristino del contratto di collocamento precedente, con rientro a
casa ogni fine settimana, contestando l’istituzione di una curatela educativa.
N. Il
26 marzo 2013 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni
postulando la conferma della propria decisione, adottata allo scopo di
proteggere la minore, costatati i disagi della stessa durante i rientri al
domicilio. Su quest’ultimo punto richiama il rapporto 11 ottobre 2012 di Casa __________
e l’opinione della minore stessa.
O. PI 1,
dal canto suo, il 2 aprile 2013, ha introdotto un allegato spontaneo in cui
sostiene che le sue parole – dette in un momento di tensione con la famiglia –
sono state mal interpretate. Rileva che era invero sua intenzione rimanere a Casa
__________ per i fine settimana solo per un periodo limitato.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di prote-zione
del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nel-la composizione
di un giudice unico, i reclami contro le decisioni del-le Autorità regionali di
protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni
(art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non già rego-lata dagli art.
450.
segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministra-tivo (art. 74a
e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo
2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].
2.
Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i
genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di
protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Le misure
previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da
possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª
ed., pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne e
non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione
nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 307 CC n. 4).
3.
In
virtù dell’art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l’autorità nomina al
figlio un curatore educativo, perché consigli e aiuti i genitori nella cura del
figlio (cpv. 1); l’autorità di protezione può conferire al curatore speciali
poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto
al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni
personali (cpv. 2); l’autorità parentale può essere corrispondentemente
limitata (cpv. 3).
Questo
provvedimento si connota come un intervento ambulatoriale e continuo destinato
a sanare incomprensioni educative attraverso la mediazione, la guida e il
consiglio fra i genitori, il figlio e terzi; il curatore può anche essere
incaricato di impartire istruzioni per la cura dei figli, la loro educazione o
istruzione, così come avere diritto di controllo e informazione; egli assume in
tal caso il ruolo di persona fidata, di persona cui potersi rivolgere, di
persona in grado di prestare suggerimento, aiuto e vigilanza, di persona
chiamata a coadiuvare i genitori e il figlio (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 308 CC n. 4).
4.
L'art.
310.
cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto
al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o
dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei
genitori (Hegnauer, op. cit., pag.
214.
no. 27.36). La misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma un
modo per sottrarre il figlio a un pericolo altrimenti non evitabile (Epiney-Colombo, Il cittadino e
l’autorità tutoria, pag. 175).
La misura
di privazione della custodia parentale consiste nel togliere ai genitori il
diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio,
oltre a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, 4ª ed., Losanna e Ginevra 2009, n. 1165-1166).
I genitori conservano l’autorità parentale e quindi il diritto di avere
relazioni personali con il figlio; salvo che misura non ne giustifichi di
riflesso il rifiuto, essi mantengono il diritto di prendere per il figlio le
decisioni necessarie (Meier/Stettler, op.
cit. n. 1168; Epiney-Colombo, op. cit. p. 175). Il collocamento del minorenne
deve ad ogni modo corrispondere alla sua personalità e ai suoi bisogni (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41).
In caso
di modifica delle circostanze l’art. 313 cpv. 1 CC prevede che le misure prese
per proteggere il figlio siano adattate alla nuova situazione.
5.
RE
2.
e RE 1 considerano drastica e sradicante dai suoi unici affetti sicuri la
misura che limita a una sola volta al mese il ritorno a casa di PI 1. Non si
capacitano di quali gravi negligenze essi possano essere colpevoli, anche riguardo
alla privazione della custodia del padre, intervenuta tuttavia già da settembre
2009.
Chiedono in definitiva il ripristino dei diritti di visita a Casa __________
nella forma originaria e cioè il rientro a casa della minore tutti i fine settimana.
Contestano
inoltre l’introduzione del curatore educativo, che sostengono di non avere
richiesto. Comunque non lo ritengono necessario a motivo degli ottimi rapporti
instaurati con gli operatori di Casa __________.
6.
Per quanto riguarda la modifica dei rientri a domicilio della minore,
va rilevato che già nel rapporto di Casa __________ dell’11 ottobre 2012 si
accennava ai conflitti esistenti fra PI 1 e RE 2 . Quest’ultima infatti risulta
essere la principale referente per l’educazione della ragazza. In passato, su
sua richiesta, in momenti particolarmente tesi, sono stati estesi i
pernottamenti in istituto anche ai fine settimana. Nel summenzionato rapporto viene
evidenziato che quest'ultima era invece più reticente a dare il consenso per
l’estensione dei pernottamenti nel fine settimana quando la richiesta veniva da
PI 1. L’istituto suggeriva già nel rapporto l’ipotesi di affiancare un curatore
educativo alla ragazza che potesse fungere da appoggio alla famiglia e accogliere
e sostenere PI 1 “nel gestire la relazione complessa con le figure di riferimento
famigliare”.
Nel corso
dell’udienza del 13 dicembre 2012, la Commissione tutoria aveva già ventilato a
RE 2 la possibilità di ridurre i rientri a casa di PI 1 durante i fine
settimana, in vista di un progetto di autonomia auspicabile per la ragazza, nominandole
nel contempo un curatore educativo. La stessa RE 2 aveva dimostrato il suo accordo
a questo progetto nel corso dell’udienza, tenendo a precisare la necessità di
controllare adeguatamente PI 1 durante i suoi fine settimana a Casa __________ “impedendole
di uscire la sera” (verbale CTR 13.12.2012, pag. 1 verso il basso).
Il
conflitto tra PI 1 e RE 2, comunque da anni presente (rapporto Casa __________
11.10
), sembrava parecchio acceso prima della decisione dell’8 febbraio
2013.
dell’Autorità di protezione; poi in seguito deve essersi attenuato, tanto
che le parti ne hanno minimizzato l’asprezza. E’ comunque da ritenere che queste
fasi siano cicliche, che visti i presupposti – grossa differenza di età delle
due donne, vissuto di PI 1 – sia molto verosimile che queste tensioni si ripetano.
Inoltre il padre della ragazza gioca un ruolo relativamente fragile
nell’educazione e nello sviluppo di PI 1. Quest’ultima è molto legata
affettivamente al padre, tuttavia il medesimo non è una figura forte e non ha le
capacità per poterla sostenere e per imporre ad essa dei limiti e delle regole.
RE 2, dal canto suo, ha ammesso di non riuscire sempre a gestire la ragazza.
Appare perciò necessario dare un sostegno al nucleo famigliare di PI 1.
Tutti
questi elementi propendono di conseguenza inequivocabilmente per l’adozione di
misure a protezione della ragazza.
7.
Analizzando
le misure adottate dall’Autorità di protezione, risulta di difficile applicazione
l’estensione del collocamento durante i fine settimana con “il rientro della minore
al domicilio un week-end al mese”, nella misura in cui sia RE 2 sia PI 1 si
sono fermamente opposte a questa misura. Lo stesso istituto non ritiene efficace
una forzatura in tal senso. In effetti il tutto andrebbe a guastare i rapporti
di fiducia tra le parti e l’istituto, motivo per cui detta misura deve essere
annullata.
Su questo punto il reclamo merita quindi di essere accolto. I dispositivi
n. 1 e 2 della decisione impugnata vanno pertanto annullati con conseguente
ripristino dei rientri a casa della minore con cadenza settimanale.
8.
Quanto
alla figura del curatore educativo, i reclamanti non la ritengono necessaria,
poiché reputano di essersi sempre occupati della minore in modo adeguato.
Come
detto sopra (consid. 2), le misure atte a proteggere il minore non dipendono da
eventuali colpe dei genitori, né tantomeno costituiscono delle sanzioni.
Vengono adottate unicamente per il bene del minore. Nel caso in questione, i
disagi di PI 1 sono stati illustrati nel consid. 6. Si tratta di problemi
derivanti dal suo vissuto in Giamaica: trascorsi di vita difficili, che
probabilmente sono molto lontani dalla realtà di RE 2 e che si accentuano in
questo periodo della vita di PI 1, che è nel pieno della sua adolescenza. È di
conseguenza necessario dare a PI 1 un aiuto e un punto d’appoggio, che la aiuti
in questo difficile passaggio – ma con la facoltà di imporle anche dei limiti –
e che sia inoltre oggettivo e estraneo alle dinamiche famigliari. Già in
passato la psicoterapeuta dr.ssa P__________ aveva del resto evidenziato la
necessità di un appoggio alla famiglia (cfr. rapporto 30 novembre 2009, pag.
13). I reclamanti non sollevano motivi per cui l’adozione di una curatela
educativa sarebbe controindicata. Su questo punto la decisione dell’Autorità di
protezione deve pertanto essere confermata. L’Autorità di protezione dovrà
procedere nelle proprie incombenze, cercando una persona competente, che possa
divenire un punto di riferimento per PI 1 negli anni dell'adolescenza e che
possa adeguatamente guidarla fino alla maggiore età. E’ però necessario andare
oltre alla decisione dell’Autorità di protezione, estendendo le competenze di
tale figura, che potrà decidere circa l’opportunità o meno del rientro a casa
nel fine settimana. Nel caso in cui dovessero sorgere dei problemi il curatore potrà
di conseguenza ordinare la permanenza della minore in istituto.
In
conclusione il dispositivo n. 4 della decisione impugnata va modificato nel
senso che oltre ai compiti del curatore elencati dall'Autorità di protezione –
che meritano integrale conferma – è aggiunto quello di valutare l’opportunità
del rientro a casa di PI 1 e se necessario di ordinare la sua permanenza in
istituto.
9.
Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dei reclamanti.
Tuttavia, considerata la natura della decisione e la parziale ammissione del
reclamo il loro importo sarà ridotto.
10.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del minore è ammissibile il ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni
di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la risoluzione 8 febbraio 2013 dell’Autorità regionale di protezione
__________ è così modificata.
1. annullato
2. annullato
3. invariato
4. A favore di PI 1 viene istituita una curatela
educativa ai sensi dell’art. 308 CC; il nominativo del curatore verrà
comunicato in un secondo tempo; al curatore saranno affidati i seguenti compiti:
- invariato;
- invariato;
- invariato;
- invariato;
- invariato;
- valutare l’opportunità del rientro a
casa di PI 1 nel fine settimana, con possibilità per il medesimo di ordinare la
permanenza della minore in istituto qualora sia necessario.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
30.–
fr.
80.–
sono
posti a carico di RE 1 e RE 2.
Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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