Lexipedia

Decisione

9.2013.97

Approvazione convenzione di mantenimento, irricevibile

11 marzo 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

che PI 2, nato il 2010, e PI 1, nato il

2012, sono figli di CO 1 e RE 1;

che dopo la nascita del secondo figlio l’Autorità

regionale di protezione __________ ha provveduto a convocare i genitori al fine

di fissare i contributi di mantenimento anche a favore di costui;

che durante l’incontro del 15 ottobre 2012

il padre ha proposto di versare fr. 800.-- per ogni figlio, ciò che la madre ha

accettato;

che mediante decisione del 5 febbraio 2013

l’Autorità regionale di protezione ha approvato la convenzione di mantenimento

con l’importo appena citato;

che in data 28 febbraio 2013 RE 1 si è

opposto a tale risoluzione, asserendo che fr. 1'600.-- superino le sue

possibilità economiche, poiché ha diverse spese fisse che eccedono le entrate e

che vi dovrebbe essere una suddivisione equa del mantenimento anche con la madre;

considerato

Considerandi

che l'autorità giudiziaria di reclamo

competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2

LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le

decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti

maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3

CC);

che per l’art. 322 cpv. 1 CPC, applicabile

per rinvio dell’art. 450f CC, “Se il reclamo non risulta manifestamente

inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo

notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie

osservazioni.”; sulla base di questa norma si è rinunciato all’intimazione

del reclamo, per i motivi esposti nel seguito;

che secondo l’art. 287 CC “i contratti

circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati

dall’autorità di protezione dei minori”;

che innanzitutto il reclamante ha contratto

un’obbligazione consapevolmente ed il suo cambiamento di posizione appare già

contrario alle regole della buona fede;

che secondariamente soltanto l’eventuale

rifiuto dell’approvazione da parte dell’Autorità regionale di protezione è

impugnabile mediante reclamo (cfr. BSK - Breitschmid, ad art. 287 CC no. 10;

Meier/Stettler, Droit de la filiation, IVa ed., no. 1049 pag. 606;

DTF 103 II 170, cons. 2 pag. 175); l’approvazione invece non lo è;

che nella fattispecie la proposta esposta dal

reclamante stesso (cfr. verbale d’incontro del 15 ottobre 2012) ha trovato il

benestare della madre ed il consenso dell’Autorità regionale di protezione __________,

pertanto la risoluzione di quest’ultima non è suscettibile di reclamo;

che, per altro, la convenzione in oggetto è

vincolante per RE 1 già dal momento della sua sottoscrizione, intervenuta il 27

novembre 2012, indipendentemente dall'approvazione da parte dell'Autorità di

protezione (CR CC I-Perrin, art. 287 CC n. 5);

che di conseguenza, allo stadio attuale, la

convenzione di mantenimento non può essere messa in discussione presso

l'autorità giudiziaria di reclamo, ma – dandosi, se del caso, fondati motivi

per una sua modifica – necessita semmai di una rinegoziazione con coinvolgimento

delle parti coinvolte;

che il reclamo risulta dunque irricevibile;

che, dato che RE 1 non dispone di

particolari conoscenze giuridiche e che l’impugnativa non ha fatto oggetto di

intimazione, si rinuncia al prelievo di oneri processuali, nonostante la sua

soccombenza (art. 450f CC, 28 LPAmm);

che per quanto attiene ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di fr. 30’000.-- per un

eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si

consideri l'entità del contributo alimentare conteso (per ogni figlio: fr.

800.

-- mensili fino al 6° anno di età, in seguito fr. 850.-- mensili fino al

12° anno e successivamente fr. 900.-- sino alla maggiore età o alla conclusione

di un periodo formativo adeguato).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano né tassa né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.