9.2013.97
Approvazione convenzione di mantenimento, irricevibile
11 marzo 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.97
Lugano
11 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera:
Romeo
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
1,
per
quanto riguarda il contributo alimentare a favore dei figli PI 1 e PI 2
giudicando
sul reclamo del 28 febbraio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 5 febbraio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli
atti,
ritenuto
Fatti
che PI 2, nato il 2010, e PI 1, nato il
2012, sono figli di CO 1 e RE 1;
che dopo la nascita del secondo figlio l’Autorità
regionale di protezione __________ ha provveduto a convocare i genitori al fine
di fissare i contributi di mantenimento anche a favore di costui;
che durante l’incontro del 15 ottobre 2012
il padre ha proposto di versare fr. 800.-- per ogni figlio, ciò che la madre ha
accettato;
che mediante decisione del 5 febbraio 2013
l’Autorità regionale di protezione ha approvato la convenzione di mantenimento
con l’importo appena citato;
che in data 28 febbraio 2013 RE 1 si è
opposto a tale risoluzione, asserendo che fr. 1'600.-- superino le sue
possibilità economiche, poiché ha diverse spese fisse che eccedono le entrate e
che vi dovrebbe essere una suddivisione equa del mantenimento anche con la madre;
considerato
Considerandi
che l'autorità giudiziaria di reclamo
competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2
LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le
decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3
CC);
che per l’art. 322 cpv. 1 CPC, applicabile
per rinvio dell’art. 450f CC, “Se il reclamo non risulta manifestamente
inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo
notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie
osservazioni.”; sulla base di questa norma si è rinunciato all’intimazione
del reclamo, per i motivi esposti nel seguito;
che secondo l’art. 287 CC “i contratti
circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati
dall’autorità di protezione dei minori”;
che innanzitutto il reclamante ha contratto
un’obbligazione consapevolmente ed il suo cambiamento di posizione appare già
contrario alle regole della buona fede;
che secondariamente soltanto l’eventuale
rifiuto dell’approvazione da parte dell’Autorità regionale di protezione è
impugnabile mediante reclamo (cfr. BSK - Breitschmid, ad art. 287 CC no. 10;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, IVa ed., no. 1049 pag. 606;
DTF 103 II 170, cons. 2 pag. 175); l’approvazione invece non lo è;
che nella fattispecie la proposta esposta dal
reclamante stesso (cfr. verbale d’incontro del 15 ottobre 2012) ha trovato il
benestare della madre ed il consenso dell’Autorità regionale di protezione __________,
pertanto la risoluzione di quest’ultima non è suscettibile di reclamo;
che, per altro, la convenzione in oggetto è
vincolante per RE 1 già dal momento della sua sottoscrizione, intervenuta il 27
novembre 2012, indipendentemente dall'approvazione da parte dell'Autorità di
protezione (CR CC I-Perrin, art. 287 CC n. 5);
che di conseguenza, allo stadio attuale, la
convenzione di mantenimento non può essere messa in discussione presso
l'autorità giudiziaria di reclamo, ma – dandosi, se del caso, fondati motivi
per una sua modifica – necessita semmai di una rinegoziazione con coinvolgimento
delle parti coinvolte;
che il reclamo risulta dunque irricevibile;
che, dato che RE 1 non dispone di
particolari conoscenze giuridiche e che l’impugnativa non ha fatto oggetto di
intimazione, si rinuncia al prelievo di oneri processuali, nonostante la sua
soccombenza (art. 450f CC, 28 LPAmm);
che per quanto attiene ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di fr. 30’000.-- per un
eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si
consideri l'entità del contributo alimentare conteso (per ogni figlio: fr.
800.
-- mensili fino al 6° anno di età, in seguito fr. 850.-- mensili fino al
12° anno e successivamente fr. 900.-- sino alla maggiore età o alla conclusione
di un periodo formativo adeguato).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano né tassa né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.