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Decisione

9.2013.99

Modifica della misura di protezione (revoca di una misura di rappresentanza e istituzione di un curatela generale). Scelta del curatore: - principio dell'autodeterminazione; - "desiderio dei parenti"

11 dicembre 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Lo stato di necessità dei coniugi PI 1 e PI 2, domiciliati a S__________,

è stato segnalato all’allora competente Commissione tutoria regionale __________

(in seguito Commissione tutoria) in data 24 giugno 2011 da parte del Dr. med. G__________

del Servizio di geriatria dell’Ospedale Regionale di __________.

B. Sulla base del certificato 14 luglio 2011 del predetto medico, nel

quale è stata diagnosticata ai signori C__________ una demenza senile con conseguente

diminuzione delle capacità di giudizio, la Commissione tutoria, con decisione

14 settembre 2011, ha istituito, a favore di entrambi i coniugi, una curatela

amministrativa ai sensi dell’art. 393 cpv. 2 vCC.

C. La richiesta espressa dai signori C__________, affinché venisse

designato quale curatore il loro genero C__________ C__________, è stata respinta

dalla Commissione tutoria, siccome – appurata una situazione di conflitto tra le

figlie dei signori C__________ – si è ritenuto più opportuno nominare una persona esterna alla

famiglia. Di conseguenza, con la stessa decisione 14 settembre 2011, quale curatore,

di entrambi i coniugi, è stato nominato il signor CO 2, A__________.

D. Visto il rapporto 31 luglio 2012 del curatore, con domanda

d’intervento 6 agosto 2012, la Commissione tutoria ha chiesto all’allora

Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza),

l’interdizione ex art. 369 vCC dei signori PI 1 e PI 2.

In attesa dell’esito di tale procedura, la Commissione tutoria ha revocato

la curatela amministrativa dei signori PI 1 e PI 2, istituendo a loro favore

una misura di rappresentanza ai sensi dell’art. 386 vCC. Quale rappresentante è

stato nominato il già curatore, CO 2.

E.

Con decisioni 5 ottobre 2012 l’Autorità di

vigilanza ha incaricato il Servizio psico-sociale, __________, di allestire una

perizia sullo stato di salute psichico degli interdicendi. Le perizie sono

state intimate all’Autorità di vigilanza in data 13 dicembre 2012.

F.

In data 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il

nuovo diritto di protezione. Costatato che la procedura di interdizione non

esiste più nel nuovo ordinamento giuridico e che la misura di protezione equivalente

alla tutela è la curatela di portata generale – la cui istituzione è ora di

esclusiva competenza dell’Autorità regionale di protezione – la relativa

domanda inerente i signori C__________, è stata trasmessa per esame ed evasione

all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione).

G. Con decisioni 8 febbraio 2013 l’Autorità di protezione – basandosi

sui rapporti peritali 13 dicembre 2012 del Servizio psico-sociale, __________ –

ha revocato la misura di rappresentanza a favore di entrambi i coniugi C__________,

istituendo a favore della signora PI 2 una curatela di portata generale ai

sensi dell’art. 398 CC (risoluzione n. 30/2013), e a favore del signor PI 1 una

curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio ai sensi dell’art. 394 e

395 CC (risoluzione n. 32/2013).

H. Con reclamo di data 5 marzo 2013, la signora RE 1, L__________, e la

signora RE 2, B__________, figlie dei coniugi curatelati C__________, sono

insorte davanti alla Camera di protezione del Tribunale d’appello contro le

sopraccitate decisioni dell’Autorità di protezione, contestando la rinomina del

già curatore CO 2.

I.

Il 13 marzo 2013 l’Autorità di protezione ha

presentato le proprie osservazioni al reclamo, postulando la reiezione dello

stesso in quanto non vi sarebbero motivi validi per procedere alla sostituzione

del signor CO 2, ritenuto del tutto idoneo a rivestire la funzione di curatore

dei signori C__________.

J.

Pure il curatore, con osservazioni 18 marzo

2013, e la signora CO 3 (la terza figlia dei curatelati), con osservazioni 28

marzo 2013, hanno tutti preso posizione sul reclamo, chiedendo entrambi la

conferma della nomina del signor CO 2 in qualità di curatore.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione

del Tribunale d’appello [art. 2

cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto (LMPA)],

che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le

decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie

regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art.

450.

CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di

ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b

LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, p. 8].

2.

La

designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, in applicazione

degli art. 400 e segg. CC, che si applicano per analogia in virtù del rinvio di

cui all’art. 314 cpv. 1 CC.

Ai

sensi dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una

persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad

adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente

i suoi compiti.

L’art.

401.

cpv. 2 CC relativamente alla scelta del curatore dispone che per

quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congunti o di altre

persone vicine all’interessato. Tuttavia l’autorità di protezione non è legata

alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla

nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine

d’apprezzamento (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 4-5).

L’art.

401.

cpv. 1 CC deriva dal principio costituzionale dell’autodeterminazione: qualora

la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto

mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione è persino obbligata

a tenere conto del desiderio espresso dal curatelato, anche se altri candidati

possiedono le stesse competenze; difatti, si parte dal principio che un

rapporto di fiducia tra la persona interessata e il curatore sia indispensabile

per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection

de l’adulte, N. 6.21; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 1).

Per

quanto concerne invece i desideri dei famigliari o di altre persone vicine,

quest’ultimi devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”,

e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non

vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la persona proposta non

possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte,

loc. cit.; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli,

art. 401 CC n. 2).

3.

Nella

fattispecie concreta, l’allora Commissione tutoria regionale __________, con

decisione 14 settembre 2011, aveva deciso di prescindere dalla richiesta originaria

dei signori C__________, affinché venisse nominato il loro genero, C__________ C__________,

quale loro curatore, ciò dopo aver accertato una situazione conflittuale tra le

figlie degli interessati. Per questa ragione, la Comissione tutoria aveva

optato per la nomina di una persona esterna alla cerchia famigliare, nominando

quindi il signor CO 2. Quest’ultima scelta era stata motivata dalla Commissione

tutoria nei termini sopra indicati e la decisione menzionata è rimasta incontestata.

Nell’ambito

della modifica della misura di protezione, sentito il signor C__________ in

merito alla sostituzione del curatore, l’Autorità di protezione ha assecondato la richiesta esplicita del curatelato di essere assistito anche in

futuro dal signor CO 2 (cfr. promemoria interno 31 gennaio 2013 dell’Autorità

regionale di protezione). Così, in virtù dell’art. 401 cpv. 1 CC, è a giusto

titolo che l’Autorità di protezione ha tenuto conto del desiderio espresso dal

signor C__________ di mantenere il signor CO 2 quale curatore suo e di sua

moglie. Data la capacità di discernimento del signor C__________ – intatta nonostante

la demenza senile di grado lieve moderato diagnosticatagli con relazione peritale

13.

dicembre 2012 del Servizio psico-sociale, __________ – non vi è nessuna ragione

per la quale l’Autorità regionale di protezione avrebbe dovuto negare allo stesso

di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione e quindi a scegliere il

mantenimento del signor CO 2 quale curatore. La critica ricorsuale secondo cui

la relativa decisione dell’Autorità regionale di protezione fosse “eccessivamente

superficiale” non può trovare accoglimento.

4.

Già

in presenza dell’esplicita espressione di volontà pronunciata

dai curatelati a mantenere il signor CO 2 quale loro curatore, l’Autorità

regionale di protezione non era

tenuta a dar seguito alle richieste dei famigliari dei curatelati (cfr. quanto

esposto punto 2 sopra, ultimo paragrafo).

Ma

nemmeno le critiche e censure sollevate dalle reclamanti

riescono a giustificare uno scostamento dalle sopraccitate disposizioni legali.

Da

un lato, le reclamanti criticano l’operato del curatore in particolare in relazione

alle modalità della cura personale dei signori C__________ e i relativi costi di

gestione della medesima, secondo loro troppo elevati. Tuttavia, dagli atti non

emerge che gli aiuti domiciliari organizzati dal curatore siano la fonte degli

affermati sentimenti di disagio o di disorientamento dei curatelati; anzi la

causa della loro sofferenza risulta essere piuttosto la continua situazione

conflittuale tra le loro figlie (cfr. osservazioni 18 marzo 2013 del curatore; relazioni

peritali, op. cit.). Questa forte conflittualità tra le figlie emerge anche palesemente

dalla voluminosa corrispondenza agli atti, rafforzando così maggiormente la

presa di posizione del curatore, secondo cui una collaborazione con le figlie

risulta effettivamente difficoltosa a causa delle costanti diatribe tra di esse.

Di conseguenza, le critiche delle reclamanti inerenti la cattiva gestione della

curatela da parte del signor CO 2 sono da respingere.

Dall’altro

lato, le reclamanti lamentano una mancanza di collaborazione da parte del

curatore, in quanto egli “favoreggerebbe soggettivamente” solo la terza

sorella, la signora CO 3, comportandosi quindi in maniera sbagliata nei

confronti dei curatelati e dei loro parenti. Conformemente a quanto già

evidenziato dall’Autorità di protezione nelle sue osservazioni 13 marzo 2013,

le misure di protezione qui in oggetto sono istituite a favore dei signori C__________

e non degli altri parenti, ragione per cui è fondamentale, in primo luogo, la

collaborazione tra il curatore e i curatelati stessi e non tra il curatore e

terzi, sebbene parenti. Il rapporto di fiducia tra i curatelati e il curatore

non è mai stato oggetto di critiche o contestazioni da parte dei curatelati

stessi, anzi, la fiducia nel signor CO 2 è stata esplicitamente confermata e

sottolineata dal signor C__________. Per questo motivo non vi sono gli estremi

per procedere alla sostituzione del curatore e le relative critiche delle

reclamanti risultano infondate e pertanto da respingere.

5.

Alla

luce di quanto sopra, accertata l’idoneità ai sensi dell’art. 400 CC del signor

CO 2 a rivestire la funzione di curatore dei signori C__________, il reclamo 5

marzo 2013 delle signore RE 1 e RE 2 va respinto e di conseguenza sono

integralmente confermate le decisioni 8 febbraio 2013 (risoluzioni n. 30/2013 e

32/2013) dell’Autorità regionale di protezione __________.

Tasse

e spese sono a carico delle reclamanti (nella ragione di ½ ciascuno), che risultano

interamente soccombenti (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LPAmm; RtiD II-2011 n. 14c

pag. 692 cons. 3; cfr. anche sentenza ICCA del 15.06.2011, inc. 11.2011.12,

cons. 3; DTF 8C_1007/2010 del 09.05.2011, cons. 9).

6.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione degli

adulti è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6

LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico delle reclamanti, nella ragione di ½

ciascuno.

3. Notificazione:

-

-

-

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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