9.2013.99
Modifica della misura di protezione (revoca di una misura di rappresentanza e istituzione di un curatela generale). Scelta del curatore: - principio dell'autodeterminazione; - "desiderio dei parenti"
11 dicembre 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
9.2013.99
Data decisione, Autorità:
11.12.2013, CDP
Titolo:
Modifica della misura di protezione (revoca di una misura di rappresentanza e istituzione di un curatela generale).
Scelta del curatore:
- principio dell'autodeterminazione;
- "desiderio dei parenti"
CURATELA GENERALE
art. 398 CC
art. 400 CC
art. 401 CC
Incarto n.
9.2013.99
Lugano
11 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Tamagni
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 e
RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
e
CO 3
per quanto riguarda la nomina del signor CO 2, A__________, in qualità
di curatore del signor PI 1, S__________, e della signora PI 2, S__________
giudicando sul reclamo del 5 marzo 2013 presentato da RE
1 e RE 2 contro le decisioni (risoluzione n. 30/2013 e n. 32/2013) emesse
il 8 febbraio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Lo stato di necessità dei coniugi PI 1 e PI 2, domiciliati a S__________,
è stato segnalato all’allora competente Commissione tutoria regionale __________
(in seguito Commissione tutoria) in data 24 giugno 2011 da parte del Dr. med. G__________
del Servizio di geriatria dell’Ospedale Regionale di __________.
B. Sulla base del certificato 14 luglio 2011 del predetto medico, nel
quale è stata diagnosticata ai signori C__________ una demenza senile con conseguente
diminuzione delle capacità di giudizio, la Commissione tutoria, con decisione
14 settembre 2011, ha istituito, a favore di entrambi i coniugi, una curatela
amministrativa ai sensi dell’art. 393 cpv. 2 vCC.
C. La richiesta espressa dai signori C__________, affinché venisse
designato quale curatore il loro genero C__________ C__________, è stata respinta
dalla Commissione tutoria, siccome – appurata una situazione di conflitto tra le
figlie dei signori C__________ – si è ritenuto più opportuno nominare una persona esterna alla
famiglia. Di conseguenza, con la stessa decisione 14 settembre 2011, quale curatore,
di entrambi i coniugi, è stato nominato il signor CO 2, A__________.
D. Visto il rapporto 31 luglio 2012 del curatore, con domanda
d’intervento 6 agosto 2012, la Commissione tutoria ha chiesto all’allora
Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza),
l’interdizione ex art. 369 vCC dei signori PI 1 e PI 2.
In attesa dell’esito di tale procedura, la Commissione tutoria ha revocato
la curatela amministrativa dei signori PI 1 e PI 2, istituendo a loro favore
una misura di rappresentanza ai sensi dell’art. 386 vCC. Quale rappresentante è
stato nominato il già curatore, CO 2.
E.
Con decisioni 5 ottobre 2012 l’Autorità di
vigilanza ha incaricato il Servizio psico-sociale, __________, di allestire una
perizia sullo stato di salute psichico degli interdicendi. Le perizie sono
state intimate all’Autorità di vigilanza in data 13 dicembre 2012.
F.
In data 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il
nuovo diritto di protezione. Costatato che la procedura di interdizione non
esiste più nel nuovo ordinamento giuridico e che la misura di protezione equivalente
alla tutela è la curatela di portata generale – la cui istituzione è ora di
esclusiva competenza dell’Autorità regionale di protezione – la relativa
domanda inerente i signori C__________, è stata trasmessa per esame ed evasione
all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione).
G. Con decisioni 8 febbraio 2013 l’Autorità di protezione – basandosi
sui rapporti peritali 13 dicembre 2012 del Servizio psico-sociale, __________ –
ha revocato la misura di rappresentanza a favore di entrambi i coniugi C__________,
istituendo a favore della signora PI 2 una curatela di portata generale ai
sensi dell’art. 398 CC (risoluzione n. 30/2013), e a favore del signor PI 1 una
curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio ai sensi dell’art. 394 e
395 CC (risoluzione n. 32/2013).
H. Con reclamo di data 5 marzo 2013, la signora RE 1, L__________, e la
signora RE 2, B__________, figlie dei coniugi curatelati C__________, sono
insorte davanti alla Camera di protezione del Tribunale d’appello contro le
sopraccitate decisioni dell’Autorità di protezione, contestando la rinomina del
già curatore CO 2.
I.
Il 13 marzo 2013 l’Autorità di protezione ha
presentato le proprie osservazioni al reclamo, postulando la reiezione dello
stesso in quanto non vi sarebbero motivi validi per procedere alla sostituzione
del signor CO 2, ritenuto del tutto idoneo a rivestire la funzione di curatore
dei signori C__________.
J.
Pure il curatore, con osservazioni 18 marzo
2013, e la signora CO 3 (la terza figlia dei curatelati), con osservazioni 28
marzo 2013, hanno tutti preso posizione sul reclamo, chiedendo entrambi la
conferma della nomina del signor CO 2 in qualità di curatore.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale d’appello [art. 2
cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto (LMPA)],
che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le
decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie
regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art.
450.
CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di
ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b
LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, p. 8].
2.
La
designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, in applicazione
degli art. 400 e segg. CC, che si applicano per analogia in virtù del rinvio di
cui all’art. 314 cpv. 1 CC.
Ai
sensi dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una
persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad
adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente
i suoi compiti.
L’art.
401.
cpv. 2 CC relativamente alla scelta del curatore dispone che per
quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congunti o di altre
persone vicine all’interessato. Tuttavia l’autorità di protezione non è legata
alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla
nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine
d’apprezzamento (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 4-5).
L’art.
401.
cpv. 1 CC deriva dal principio costituzionale dell’autodeterminazione: qualora
la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto
mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione è persino obbligata
a tenere conto del desiderio espresso dal curatelato, anche se altri candidati
possiedono le stesse competenze; difatti, si parte dal principio che un
rapporto di fiducia tra la persona interessata e il curatore sia indispensabile
per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection
de l’adulte, N. 6.21; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 1).
Per
quanto concerne invece i desideri dei famigliari o di altre persone vicine,
quest’ultimi devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”,
e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non
vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la persona proposta non
possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte,
loc. cit.; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli,
art. 401 CC n. 2).
3.
Nella
fattispecie concreta, l’allora Commissione tutoria regionale __________, con
decisione 14 settembre 2011, aveva deciso di prescindere dalla richiesta originaria
dei signori C__________, affinché venisse nominato il loro genero, C__________ C__________,
quale loro curatore, ciò dopo aver accertato una situazione conflittuale tra le
figlie degli interessati. Per questa ragione, la Comissione tutoria aveva
optato per la nomina di una persona esterna alla cerchia famigliare, nominando
quindi il signor CO 2. Quest’ultima scelta era stata motivata dalla Commissione
tutoria nei termini sopra indicati e la decisione menzionata è rimasta incontestata.
Nell’ambito
della modifica della misura di protezione, sentito il signor C__________ in
merito alla sostituzione del curatore, l’Autorità di protezione ha assecondato la richiesta esplicita del curatelato di essere assistito anche in
futuro dal signor CO 2 (cfr. promemoria interno 31 gennaio 2013 dell’Autorità
regionale di protezione). Così, in virtù dell’art. 401 cpv. 1 CC, è a giusto
titolo che l’Autorità di protezione ha tenuto conto del desiderio espresso dal
signor C__________ di mantenere il signor CO 2 quale curatore suo e di sua
moglie. Data la capacità di discernimento del signor C__________ – intatta nonostante
la demenza senile di grado lieve moderato diagnosticatagli con relazione peritale
13.
dicembre 2012 del Servizio psico-sociale, __________ – non vi è nessuna ragione
per la quale l’Autorità regionale di protezione avrebbe dovuto negare allo stesso
di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione e quindi a scegliere il
mantenimento del signor CO 2 quale curatore. La critica ricorsuale secondo cui
la relativa decisione dell’Autorità regionale di protezione fosse “eccessivamente
superficiale” non può trovare accoglimento.
4.
Già
in presenza dell’esplicita espressione di volontà pronunciata
dai curatelati a mantenere il signor CO 2 quale loro curatore, l’Autorità
regionale di protezione non era
tenuta a dar seguito alle richieste dei famigliari dei curatelati (cfr. quanto
esposto punto 2 sopra, ultimo paragrafo).
Ma
nemmeno le critiche e censure sollevate dalle reclamanti
riescono a giustificare uno scostamento dalle sopraccitate disposizioni legali.
Da
un lato, le reclamanti criticano l’operato del curatore in particolare in relazione
alle modalità della cura personale dei signori C__________ e i relativi costi di
gestione della medesima, secondo loro troppo elevati. Tuttavia, dagli atti non
emerge che gli aiuti domiciliari organizzati dal curatore siano la fonte degli
affermati sentimenti di disagio o di disorientamento dei curatelati; anzi la
causa della loro sofferenza risulta essere piuttosto la continua situazione
conflittuale tra le loro figlie (cfr. osservazioni 18 marzo 2013 del curatore; relazioni
peritali, op. cit.). Questa forte conflittualità tra le figlie emerge anche palesemente
dalla voluminosa corrispondenza agli atti, rafforzando così maggiormente la
presa di posizione del curatore, secondo cui una collaborazione con le figlie
risulta effettivamente difficoltosa a causa delle costanti diatribe tra di esse.
Di conseguenza, le critiche delle reclamanti inerenti la cattiva gestione della
curatela da parte del signor CO 2 sono da respingere.
Dall’altro
lato, le reclamanti lamentano una mancanza di collaborazione da parte del
curatore, in quanto egli “favoreggerebbe soggettivamente” solo la terza
sorella, la signora CO 3, comportandosi quindi in maniera sbagliata nei
confronti dei curatelati e dei loro parenti. Conformemente a quanto già
evidenziato dall’Autorità di protezione nelle sue osservazioni 13 marzo 2013,
le misure di protezione qui in oggetto sono istituite a favore dei signori C__________
e non degli altri parenti, ragione per cui è fondamentale, in primo luogo, la
collaborazione tra il curatore e i curatelati stessi e non tra il curatore e
terzi, sebbene parenti. Il rapporto di fiducia tra i curatelati e il curatore
non è mai stato oggetto di critiche o contestazioni da parte dei curatelati
stessi, anzi, la fiducia nel signor CO 2 è stata esplicitamente confermata e
sottolineata dal signor C__________. Per questo motivo non vi sono gli estremi
per procedere alla sostituzione del curatore e le relative critiche delle
reclamanti risultano infondate e pertanto da respingere.
5.
Alla
luce di quanto sopra, accertata l’idoneità ai sensi dell’art. 400 CC del signor
CO 2 a rivestire la funzione di curatore dei signori C__________, il reclamo 5
marzo 2013 delle signore RE 1 e RE 2 va respinto e di conseguenza sono
integralmente confermate le decisioni 8 febbraio 2013 (risoluzioni n. 30/2013 e
32/2013) dell’Autorità regionale di protezione __________.
Tasse
e spese sono a carico delle reclamanti (nella ragione di ½ ciascuno), che risultano
interamente soccombenti (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LPAmm; RtiD II-2011 n. 14c
pag. 692 cons. 3; cfr. anche sentenza ICCA del 15.06.2011, inc. 11.2011.12,
cons. 3; DTF 8C_1007/2010 del 09.05.2011, cons. 9).
6.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione degli
adulti è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6
LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico delle reclamanti, nella ragione di ½
ciascuno.
3. Notificazione:
-
-
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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