9.2014.103
Decisione cautelare con omessa audizione dei minori, mancanza di accertamenti e di pronuncia sulle prove richieste
18 agosto 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.103
Lugano
18 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Romeo
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all'
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
1
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda le relazioni personali coi figli
giudicando
sul reclamo del 7 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4
giugno 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI
1 e PI 2 sono nati rispettivamente il 2004 e il 2006 e sono figli di CO 1 e RE
1.
Sulla base della convenzioni approvate il 6
marzo 2013 i genitori esercitavano congiuntamente l'autorità parentale, ma a
far tempo dal 4 giugno 2014 è la madre a disporre dell'autorità parentale e della
custodia sui figli.
B. La
Polizia cantonale nel corso del settembre 2013 ha segnalato il caso all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) - per alcuni interventi presso il domicilio dei genitori -
altrettanto ha fatto l'assistente sociale comunale di __________ nel novembre
2013, riportando pure lei di litigi davanti ai figli e suggerendo a più riprese
ulteriori accertamenti sul nucleo familiare.
Successivamente all'allontanamento da casa
del padre, quest'ultimo beneficiava di diritto di visita coi figli di due ore settimanali
con passaggio al Punto d'incontro.
C. Su
richiesta dell'avv. PR 2, patrocinatrice di CO 1, l'autorità di prime cure ha
tenuto un'udienza - in data 4 febbraio 2014 - per discutere della sua richiesta
di attribuzione dell'autorità parentale esclusiva.
Dopo un'ulteriore scritto dell'assistente
sociale, in data 18 marzo 2014 l'Autorità ha informato le parti dell'intenzione
di disporre una verifica socio-ambientale, concedendo loro un termine di 10
giorni per prendere posizione.
Tramite e-mail del 27 marzo 2014 la madre
si è espressa in merito, riferendo di un disegno realizzato dal figlio PI 1,
che raffigurerebbe "il padre come un diavolo avvolto dalle fiamme con
scritto re vino e regina grappa".
Il 7 aprile 2014 l'Autorità di protezione ha chiesto al Punto d'incontro un rapporto sull'andamento delle
relazioni personali.
D. In
data 22 aprile 2014 RE 1 ha chiesto l'ampliamento di queste ultime.
E. Il
24 aprile 2014 l'assistente sociale ha comunicato di aver incontrato il padre,
preoccupato delle carenze materne verso i figli e odorante di alcool; inoltre
la madre si era lamentata del suo comportamento e l'aveva informata che PI 1 aveva
iniziato una psicoterapia.
Mediante rapporto del 29 aprile 2014 il
Punto d'incontro ha osservato che i bambini sono piuttosto presi dal gioco, e
non salutano calorosamente il padre, che aveva messo in una merenda consegnata
ai figli una lettera destinata alla madre, che PI 1 ed PI 2 raramente
raccontano dell'accaduto durante il tempo trascorso con costui e che pertanto sarebbe
opportuno un ascolto dei minori.
Nello scritto del 21 maggio 2014 l'istituto scolastico si è rivolto all'autorità di protezione per riportare il disagio di PI 1 -
che terrebbe comportamenti preoccupanti, soprattutto in prossimità degli
incontri col padre, e un linguaggio poco consono alla sua età - e per chiedere
un ulteriore monitoraggio esterno tramite un intervento dell'autorità.
F. Tramite
e-mail del 22 maggio 2014 l'avv. PR 2 - a nome della madre - ha chiesto la
sospensione dei diritti di visita, asserendo che la situazione sarebbe peggiorata
a causa del comportamento paterno e che la psicologa dei bambini e la scuola
potrebbero confermare che il benessere dei minori sarebbe fortemente minacciato.
G. Con
decisione supercautelare del 22 maggio 2014 (241G/2014) - prendendo atto
dell'istanza materna e della segnalazione appena citata - l'Autorità di
protezione ha sospeso provvisoriamente le relazioni personali col padre e
convocato le parti per il 3 giugno 2014.
H. La
psicologa dei minori - __________ __________ -ha trasmesso un proprio rapporto
il 21 maggio 2014, riferendo che i minori hanno dichiarato di aver assistito
direttamente ed indirettamente a violenza fisica, psicologica e verbale da
parte del padre sulla madre ed esserne stati anche loro medesimi vittima
(episodicamente a livello fisico). Gli incontri col padre sarebbero traumatici
e ritraumatizzanti per i bambini. La terapeuta ha chiesto che l'autorità
mettesse "in atto interventi di protezione e vigilanza adeguati alla
gravità della situazione: concretamente sospensione immediata dei diritti di
visita del padre".
Il 24 maggio 2014 il Punto d'incontro ha
informato dell'annullamento dell'incontro fissato per il 21 di quel mese, delle
versioni contrastanti dei genitori in merito all'accaduto e della necessità di
dare ai minori uno spazio di ascolto neutro.
I. All'udienza
del 3 giugno 2014 l'Autorità di protezione ha informato le parti di avere
ricevuto il rapporto della psicologa e che in base allo stesso intendeva confermare
la propria risoluzione (supercautelare) e ha proposto loro la nomina di un
curatore educativo, che è stata accettata dalle stesse. L'avv. PR 1 -
patrocinatore di RE 1 - ha chiesto che fosse esperita una perizia sulle
capacità genitoriali di entrambi i genitori, mentre l'avv. PR 2 ha postulato
che la stessa si limitasse al padre.
J. Nella
decisione del 4 giugno 2014 (no. 268G/2014) l'Autorità regionale di protezione
di __________ - in considerazione dei rapporti della psicologa, dell'istituto
scolastico e del Punto d'incontro (21 e 24 maggio 2014) - ha sospeso il diritto
di visita di RE 1 e invitato CO 1 a comunicare il nominativo del suo
psicoterapeuta entro il 15 giugno 2014.
K. Con
reclamo del 7 luglio 2014 RE 1 è insorto contro questa decisione, postulando in
via supercautelare e nel merito un diritto di visita di tre ore settimanali in
forma sorvegliata, nonché il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la
rifusione di ripetibili e una perizia sulle capacità genitoriali, che si
esprima sull'esistenza di uno stato di alienazione parentale.
Il reclamante sostiene che il provvedimento
in esame sia manifestamente sproporzionato, posto che persino i detenuti e i malati
psichici incontrano i loro figli; che il parere della psicologa era unicamente
un'indicazione, cui avrebbe dovuto far seguito un'approfondita valutazione
peritale con un'eventuale misura cautelare come la sorveglianza degli incontri.
RE 1 rileva pure che non vi sarebbero elementi concreti per limitare
ulteriormente i diritti di visita; che l'agitazione di PI 1 in prossimità di
questi ultimi potrebbe essere causata da pressioni materne; che i genitori
potrebbero anche solo inconsciamente voler usare i figli per restare in
contatto; che il conflitto familiare giustificherebbe piuttosto una
sorveglianza, invece un'interruzione delle relazioni personali creerebbe
piuttosto "le condizioni per una potenziale strage familiare".
Secondo il reclamante la madre avrebbe delle difficoltà e dubita che il
soggiorno dei figli presso i nonni durante l'estate sia indicato e gli incontri
con lui dovrebbero essere ripristinati al loro rientro per migliorare il loro
rapporto e avere indicazioni per i terapeuti. Per sospendere totalmente le
relazioni personali occorrerebbe una perizia e nel frattempo non vi sarebbero
motivi per impedire incontri sorvegliati.
L. Con
osservazioni del 31 luglio 2014 CO 1 chiede la reiezione del gravame e
dell'istanza supercautelare, come pure di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. La madre fornisce la propria versione dei fatti, evidenzia che l'Autorità
non si è pronunciata sulla richiesta di perizia, cui si oppone soltanto nella
misura in cui la vede coinvolta. Secondo la madre la gravità della situazione impone
una sospensione dei diritti di visita paterni, invece una sorveglianza sarebbe
prematura, quantomeno sino alla ripresa del sostegno psicoterapeutico per i
figli e finché non staranno nuovamente bene. Ella contesta di esercitare pressione
sui figli e che vi sia l'urgenza per ripristinare il diritto di visita.
M. Mediante
atto del 4 agosto 2014 l'Autorità di protezione si è rimessa al giudizio della
scrivente Camera.
Considerato
Considerandi
1.
Con
l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in
materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),
l’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione (art. 2
cpv. 2 LPMA) che giudica nella composizione di un giudice unico i reclami
contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n.
7.
LOG), così come i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari (art. 445 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 9 LOG).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria
alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro
le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano
applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa
(art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
La scrivente Camera, per ragioni di economia processuale e per i motivi che saranno illustrati
meglio nel seguito, ha ritenuto opportuno non ultimare lo scambio delle prese
di posizione delle parti e procedere subito all'annullamento della decisione
impugnata.
3.
L'art.
445.
CC prevede che l’autorità di protezione degli adulti prende,
ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i
provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in
particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti
(cpv. 1); in caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione degli adulti
può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone
che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l’opportunità di
presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2); le decisioni
in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo
entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).
4.
Nel caso concreto l' Autorità regionale di protezione di __________ ha
adottato la risoluzione supercautelare n. 241G/2014 in data 22 maggio 2014,
sospendendo provvisoriamente il diritto di visita del padre (cfr. dispositivo
n. 1), convocando le parti per il 3 giugno 2014 e concedendo loro di esprimersi
tramite osservazioni entro il medesimo giorno (cfr. dispositivo n.ri 2 e 4).
A tale provvedimento
supercautelare ha fatto seguito la decisione n. 268G/2014 del 4 giugno 2014,
qui in disamina, intitolata “Sospensione del diritto di visita del padre,
art. 273-275 CC”, la quale, richiamando i rapporti del 21 e 24 maggio 2014, ha stabilito che "il diritto di visita del padre RE 1 nei confronti dei figli PI 1 e PI
2.
è sospeso." (dispositivo n. 1), ha invitato la madre a comunicare il
nome del proprio terapeuta entro il 15 giugno 2014 (dispositivo n. 2) e ha
indicato i rimedi giuridici con un termine di 30 giorni per inoltrare il ricorso
a questa Camera (dispositivo n. 3).
In virtù dell'art. 445 cpv. 2
CC l'autorità avrebbe dovuto prendere una nuova decisione, dopo quella
supercautelare, modificando, confermando o annullando quest'ultima (BSK Erw.Schutz - Auer/Marti,
ad art. 445 CC no. 19 i.f.; CommFam Protection de l'adulte/Steck, ad art. 445 CC no. 16).
Tuttavia i dispositivi della
risoluzione avversata difettano di ogni indicazione al riguardo.
Di fatto il dispositivo n. 1
è laconico e non si riferisce minimamente alla supercautelare né
ribadisce la provvisorietà della sospensione in attesa dell'(eventuale) istruttoria
e di un'ulteriore decisione di merito.
Al proposito si rileva che non è sufficiente
la citazione della supercautelare in ingresso dei considerandi della decisione,
posto che la menzione di risoluzioni precedenti è una prassi consolidata nelle
autorità per effettuare la cronistoria del caso.
Inoltre la decisione del 4 giugno 2014 al
Dispositivo
dispositivo n. 3 indica un termine di 30 giorni per inoltrare ricorso, come se
si trattasse una decisione finale a norma dell'art. 450b CC.
Benché al patrocinatore del reclamante non
potesse sfuggire il termine di 10 giorni previsto dall'art. 445 cpv. 3 CC, sia il
tenore oggettivo del dispositivo sia la scarna motivazione (che, come enunciato,
non forniscono indicazioni univoche) potevano indurre in errore sulla qualifica
(cautelare o finale) della decisione e sul termine per introdurre un gravame.
Per cui non occorre disquisire oltre sulla tempestività del reclamo, dovendo la
stessa essere ammessa, essendo – a motivo della redazione non chiara della
decisione impugnata – esclusa una negligenza grossolana del
patrocinatore (DTF 138 I 49) che farebbe ricadere a suo carico il mancato
rispetto del termine di reclamo fissato dalla legge (cfr. anche sentenza CDP
del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.1).
5. Secondo
l'art. 314a cpv. 1 CC il figlio è sentito personalmente e in
maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo
incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.
Secondo la giurisprudenza in
linea di principio occorre sentire i figli da quando hanno compiuto sei anni
(DTF 5A_869/2013 del 24 marzo 2014, consid. 2.1.1; 131 III 553, consid. 1.1).
In concreto l'audizione dei
minori è stata omessa, nonostante abbiano entrambi superato i sei anni, e non
vi è alcuna traccia delle ragioni che avrebbero indotto l'Autorità di
protezione a rinunciarvi.
6. Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la
cui violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata,
senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 5A_540/2013 del 3
dicembre 2013, consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160)
e nulla si oppone a che essa sia rilevata d'ufficio dall'autorità cantonale di
ricorso (DTF 107 V 248, consid. 1b; DTF C91/02 del 6 agosto 2002, consid. 2b).
La scrivente Camera gode di pieno potere d'esame
in fatto e in diritto (art. 450a CC) e avrebbe quindi la facoltà di sanare la
lacuna riscontrata, tuttavia non dispone di un membro specializzato per l'ascolto
dei minori, ciò che appare essenziale in un caso delicato come quello in oggetto.
Pertanto occorre annullare la decisione
avversata - per questi e gli altri motivi enunciati nell'odierno giudizio - e
rinviare gli atti all'autorità di primo grado, così da evitare di sottrarre
alle parti un grado di giudizio (DTF 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, consid. 5.2).
Va pure ricordato che occorre
indagare sui motivi di un eventuale rifiuto da parte dei figli di
incontrare il padre (cfr. DTF 127 III 295, consid. 4a;
5A_107/2007 del 16 novembre 2007, consid. 3.2; sentenza ICCA 29 settembre 2005,
inc. 11.2003.109, consid. 5c) e se, oltre ai traumi da essi subìti,
effettivamente esista un influsso (negativo) della madre sulla loro opinione riguardo
al padre tramite l'ascolto del membro dell'Autorità di protezione o attraverso
la terapia già intrapresa a favore dei minori.
Si rammenta che l'art. 314a cpv. 2 CC
dispone che nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze
essenziali per la decisione e che i genitori vengono informati su tali
risultanze. Di conseguenza ai genitori dovrà essere comunicato un sunto
dell'ascolto.
7. Il
diritto di essere sentito comprende varie facoltà, tra cui quella di fornire
prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di ottenere l'amministrazione di
prove pertinenti e validamente offerte (DTF 5A_799/2008 del 20
febbraio 2009, consid. 3.2), di partecipare alla loro assunzione, di
prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 5P.164/2001 del 16
luglio 2001, consid. 3a; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 76 n. 1.190).
Nel caso concreto il reclamante
ha chiesto che fosse allestita una perizia sulle capacità genitoriali e la
madre ha postulato che si limitasse alla di lui persona (verbale del 3 giugno
2014), ma l'Autorità di protezione non ha preso posizione su tale richiesta,
omettendo quindi di pronunciarsi sulla richiesta di prove delle parti.
Il cosiddetto apprezzamento
anticipato delle prove permette di rinunciare alle prove, il cui presumibile
risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 5A_34/2013 del 9 settembre
2013, consid. 2.3;5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 , consid. 3.1).
Tuttavia, qualora l'Autorità
di protezione voglia farne uso, deve menzionarlo esplicitamente, anche in virtù
del suo obbligo di motivare le decisioni sui fatti, sui mezzi di prova e sulle
censure rilevanti (DTF 5A_676/2010 del 13 dicembre 2011, consid. 3.1;5D_63/2007
23 novembre 2007, consid. 3.2), come era il caso nella fattispecie, trattandosi
di una procedura di protezione dei minori, ove le capacità genitoriali sono
fondamentali.
Anche per questa omessa pronuncia
sulle prove postulate si giustifica l'annullamento della decisione in oggetto.
Si rileva che nella fattispecie non sono
stati ordinati accertamenti, benché viga il principio inquisitorio (art. 446
CC) e siano già stati richiesti abbondantemente prima dell'intervento dell'Autorità
(cfr. scritti dell'assistente sociale 28 novembre 2013, 2 gennaio, 10 marzo e
24 aprile 2014) e nei mesi precedenti alla prima udienza - peraltro indetta su
richiesta della madre in vista di modificare le convenzioni precedenti - ciò che impedisce di comprendere il percorso che l'autorità di prime
cure intende seguire in futuro nella presente procedura.
8. L'Autorità
di protezione dovrà pertanto sentire i minori (o qualora vi siano i presupposti
per un'eccezione, motivare in modo esaustivo siffatta scelta), pronunciarsi sulla
richiesta di prove e valutare la necessità di ulteriori accertamenti ed in
seguito rendere una decisione (cautelare) di conferma, modifica o annullamento
della decisione supercautelare.
9. Alla
luce di quanto esposto, il reclamo dev'essere accolto, per motivi diversi da
quelli indicati nel gravame, con conseguente annullamento della decisione impugnata
e retrocessione dell'incarto all'Autorità di prima sede perché proceda come
sopra indicato.
Va ricordato che a seguito della presente
decisione la procedura si ritrova allo stadio precedente all’emanazione della
decisione “cautelare” qui annullata, vale a dire quello in cui la misura
supercautelare era ancora in vigore. L’annullamento della decisione impugnata
fa infatti rinascere la misura supercautelare (cfr. DTF 139 III 86, consid.
1.1.1). L'Autorità di protezione va di conseguenza invitata a procedere
speditamente a quanto di sua incombenza, ritenuto che la decisione
supercautelare è per sua stessa natura destinata ad avere una breve durata (STF
5A_268/2014 del 19 giugno 2014, consid. 6.1.1).
Con l'emanazione dell'odierno giudizio la
domanda di misure supercautelari presentata da RE 1 diviene priva d'oggetto.
Data la situazione si prescinde dal
prelievo di tassa e spese di giustizia.
Posto che l'esito finale della vertenza non
è ancora determinabile - in particolare per quanto attiene alle relazioni
personali coi figli (cfr. sentenza ICCA 17.07.2013, inc. 11.2010.110, cons. 10),
ma che effettivamente vi sono state delle violazioni, che il reclamante difficilmente
avrebbe potuto far valere da sé, si concedono ripetibili a quest'ultimo.
10. L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per
assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di
tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative
(art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).
Occorre che l’istante sia indigente; che le
possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo
leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in
grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze
specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF
2006 6593, pag. 6673 seg.).
11. Visto
l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria
di RE 1 deve essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012
del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza
CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6).
CO 1 ha indicato che produrrà la
documentazione attestante la sua indigenza non appena possibile, pertanto la sua
istanza sarà decisa nel seguito.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto:
Di
conseguenza:
1.1. La
decisione del 4 giugno 2014 (no. 268G/2014) dell'Autorità regionale di
protezione __________ è annullata.
1.2. Gli
atti sono ritornati alla medesima Autorità, affinché proceda come indicato nei
considerandi.
2. Non
si prelevano né tassa né spese di giustizia. L'Autorità regionale di protezione
__________ rifonderà fr. 600.-- a RE 1 a titolo di ripetibili.
3. L'istanza
di assistenza giudiziaria di RE 1 è priva d'oggetto.
4. L'istanza
di assistenza giudiziaria di CO 1 verrà decisa nel seguito.
5. Intimazione:
-
-
-, ,
Comunicazione:
-, ,
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.