9.2014.105
Sostituzione del curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali. Violazione del diritto di essere sentito dei genitori interessati
29 settembre 2015Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.105
Lugano
29 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La vicepresidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Emanuela
Epiney-Colombo
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistita
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
dall’ PR 2
all’
Autorità
regionale di protezione __________, e
al
CO
2
patr.
dall’ PR 1
per
quanto riguarda la sostituzione del curatore educativo di PI 1 (2003)
giudicando
sul reclamo del 4 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5
giugno 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Il 2003 RE 1 (1967)
ha dato alla luce un figlio, PI 1. Con decisione del 31 luglio 2003, la
Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha
nominato un curatore nella persona del tutore ufficiale CURA 1, con l'incarico
di accertare la paternità di PI 1 e di salvaguardarne il diritto al mantenimento,
“inclusa la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita, qualora
si rendesse indispensabile farlo”. II 12 ottobre 2004 CURA 1, di concerto
con la madre di PI 1, ha conferito mandato all'avv. __________ di promuovere
azione di paternità e di mantenimento in nome del minorenne. Il mandato
dell’avv. __________ è stato ratificato dalla Commissione tutoria il 4 marzo
2005. Nell'ambito di suddetta azione, intentata il 12 ottobre 2004 davanti al
Pretore della giurisdizione di __________, CO 2 (1967), cittadino __________
residente a __________, ha dichiarato a un'udienza del 29 agosto 2005 di riconoscere
il figlio conformemente all'art. 260 cpv. 3 CC.
B. Sin dall'estate 2006 CO
2 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il
figlio, che addebita all'ostruzionismo della madre e alla scarsa collaborazione
del curatore. Le autorità amministrative e giudiziarie competenti si sono
occupate di molteplici richieste d'intervento da lui formulate in questo senso.
Una cronistoria completa dei fatti e delle procedure interposte è narrata in particolare
nella sentenza della Prima Camera civile del 15 settembre 2009 (inc.
11.2007.152 e 11.2008.61) per il periodo compreso tra il 2006 ed il 2009 e nella
sentenza di questa Camera del 5 giugno 2013 (inc. 9.2013.56-57).
C. In merito all’esercizio
delle relazioni personali tra padre e figlio, con decisione del 5 febbraio 2009
la Commissione tutoria regionale ha fissato a CO 2 un diritto di visita consistente
in due incontri mensili con il figlio, di tre ore ciascuno, da concordare con
la madre tramite il curatore. La decisione prevedeva una progressiva
diminuzione della presenza della madre, fino a lasciare soli PI 1 e il padre dopo
il sesto incontro. Il diritto alle relazioni personali comprendeva inoltre una
conversazione telefonica settimanale tra padre e figlio. Con decisione del 20
dicembre 2010, l’allora Commissione tutoria ha modificato tale diritto di
visita prevedendo lo svolgimento del medesimo presso la Casa __________ (in
seguito: C__________) sotto la supervisione di personale specializzato e senza
la presenza della madre (risoluzione n. 488 e infine confermata dalla prima Camera
Civile del Tribunale d’appello, sentenza inc. 11.2011.140 del 30 marzo 2012).
D. Lamentando il mancato
rispetto del diritto di visita disciplinato dalle citate decisioni, CO 2 ha
presentato diverse richieste provvisionali volte alla sua definizione fra il 4
novembre 2009 e la fine del 2011. Durante il 2011, la Commissione tutoria __________
ha previsto un incontro preliminare tra padre e figlio che non ha, ad oggi,
ancora potuto tenersi data la forte opposizione di quest’ultimo.
E. Con decisione del 19
giugno 2012, la Commissione tutoria, si è pronunciata nuovamente sulle
relazioni personali tra padre e figlio. Ha invitato i genitori “ad agire per
il bene del figlio, nel senso auspicato nei considerandi” (dispositivo n.
1). Ha ricordato inoltre che “CURA 1, tutore ufficiale di __________,
esercita le funzioni di curatore di PI 1, giusta l'art. 308 cpv. 2 CC, a salvaguardia
del diritto alle relazioni personali con il padre” e ha dichiarato di
approvarne “l'operato sinora svolto” (dispositivo n. 2). Ha evidenziato
pure che “l'esercizio dei diritti di visita decisi con risoluzione 488 del
20 dicembre 2010 non soggiace ad incontri preliminari”, rilevando che “il
padre può pertanto rivolgersi al curatore per organizzare gli incontri,
indifferentemente se presso la sede di __________ o di __________ del Punto d'incontro”
(dispositivo n. 3). Ha per finire dichiarato di respingere “nella misura del
ricevibile, ogni altra richiesta” (dispositivo n. 4). Nell’ambito di tale
risoluzione e per quanto attiene alla nomina di un nuovo curatore, l’Autorità
di protezione ha ritenuto che “se [i genitori] vorranno individuare un altro
curatore cui far capo, potranno eventualmente chiedere la sostituzione del
signor CURA 1, a condizione che la scelta sia condivisa, altrimenti nulla
cambierebbe nelle dinamiche e nei risultati” (risoluzione n. 222 pag. 3).
F. CO 2 ha impugnato
detta risoluzione con ricorso del 2 luglio 2012 all'Autorità di vigilanza. Ha
chiesto di annullare la decisione e di riformularla nel senso che siano accolte
le sue istanze, ossia: l'istanza del 4 novembre 2009, con conseguente revoca
del mandato di curatore conferito a CURA 1 e nomina al minore di un curatore educativo,
preferibilmente nella persona della signora __________, direttrice della C__________;
l'istanza del 7 marzo 2012, con conseguente richiesta di un parere al “Servizio
medico cantonale (SMP)” sul fallimento riscontrato dagli operatori di C__________
e sulle necessità di mantenere gli incontri preliminari presso la C__________ e
di nominare un curatore educativo che aiuti e sostenga i genitori a intessere e
ricostruire un rapporto tra PI 1 e il padre.
G. Questa Camera (nel
frattempo divenuta competente in luogo della prima Camera civile del Tribunale
di appello) ha accolto parzialmente il reclamo di CO 2 con decisione del 5
giugno 2013, revocando il mandato al curatore CURA 1 (dispositivo 3.1),
istituendo a favore del minore una curatela educativa ai sensi dell’art. 308
cpv. 1 CC (dispositivo n. 3.1.1), incaricando l’Autorità regionale di
protezione __________ (nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, in
seguito: Autorità di protezione) di nominare un curatore educativo idoneo,
definendone i compiti, nel termine di 90 giorni dalla crescita in giudicato
(dispositivo n. 3.1.2) e ricordando ai genitori la necessità di collaborare con
il curatore del figlio nell’interesse di questo (dispositivo n. 3.2) (sentenza
CPD inc. 9.2013.56-57 del 5 giugno 2013).
H. La madre ha
interposto ricorso al Tribunale federale l’8 luglio 2013 aggravandosi contro
suddetta decisione. Con sentenza dell’8 maggio 2014 il Tribunale federale ha
accolto parzialmente il ricorso, ha annullato i dispositivi n. 3.1.1, 3.1.2,
3.3, 3.5 e 4 della decisione cantonale e ha riformato il dispositivo n. 3.1.1
nel senso che l’Autorità di protezione doveva nominare, entro 40 giorni dalla pronuncia
della sentenza del Tribunale federale, un nuovo curatore educativo per la
vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) idoneo (DTF 140 III
241). Nell’ambito del procedimento, il Tribunale federale ha chiesto
osservazioni alle parti e alla Camera di protezione. Il Presidente Franco
Lardelli ha preso posizione il 31 gennaio 2014 sul ricorso della madre.
I. A seguito alla
decisione del Tribunale federale, con risoluzione n. 167 del 5 giugno
2014, l’Autorità di protezione ha designato __________ al ruolo di curatrice
educativa per la vigilanza sulle relazioni personali ex. art. 308 cpv. 2 CC,
invitato CURA 1 a presentare la relazione finale e la richiesta d’indennità
(mercede e spese) per l’attività svolta, e posto le tasse e spese della decisione
a carico dei genitori di PI 1 in ragione di ½ ciascuno.
La risoluzione no. 167 del
5 giugno 2014 è stata impugnata con due rimedi giuridici.
L. Il 4 luglio 2014, RE
1 si è aggravata contro la risoluzione sopracitata, chiedendo, in via preliminare,
che il Presidente della Camera di protezione, giudice Franco Lardelli fosse
ricusato e, nel merito, l’annullamento della decisione impugnata ritenendo
sostanzialmente la curatrice nominata inidonea. Con osservazioni di merito del
1° settembre 2014 CO 2 ha postulato, con delle argomentazioni di cui si dirà,
se necessario, in seguito, la reiezione del gravame. L’Autorità di protezione
ha inoltrato le sue osservazioni il 3 settembre 2014, rimettendosi
all’apprezzamento ed al giudizio di questa Camera. Con replica del 23 settembre
2014, RE 1 si è confermata nelle proprie conclusioni. Con duplica del 16 ottobre
2014, l’Autorità di protezione si è nuovamente rimessa al giudizio di questa Camera.
Dal canto suo, con duplica del 20 ottobre 2014, CO 2 ha confermato la propria
posizione.
M. Con reclamo del 22
luglio 2014, CO 2 si è altresì rivolto a questa Camera domandando di dare alla risoluzione
n. 167 del 5 giugno 2014 effetto immediatamente esecutivo. Invitata a
formulare osservazioni RE 1 ha chiesto il 6 agosto 2014 la reiezione del
gravame. La richiesta di revoca dell’effetto sospensivo è stata respinta da
questa Camera con sentenza del 4 settembre 2014 (sentenza CDP inc. 9.2014.105).
Il ricorso depositato il 7 ottobre 2014 da CO 2 contro suddetta decisione è
stato respinto nella misura della sua ammissibilità dal Tribunale federale con
sentenza del 14 gennaio 2015 (STF 5A_780/2014 del 14 gennaio 2015).
N. Con decisione
separata del 1° luglio 2015, l’istanza di ricusa formulata dal RE 1 il 4 luglio
2014 è stata respinta da questa Camera (sentenza CDP, inc. 9.2014.106). Contro
tale decisione RE 1 si è rivolta al Tribunale federale con un ricorso del 7
settembre 2015, tuttora pendente (TF inc.5A_688/2015).
O. Nel frattempo, con
risoluzione n. 228 del 26 agosto 2014, l’Autorità di protezione ha, tenendo
conto delle indicazioni contenute nella sentenza dell’8 maggio del Tribunale
federale, designato l’avv. __________ al ruolo di curatore di rappresentanza
nell’ambito della causa di accertamento della paternità e delle conseguenze ivi
relative pendente presso la Pretura della Giurisdizione di __________, e posto
le tasse e spese della decisione di fr. 100.- a carico di CO 2 e RE 1 in
ragione di metà ciascuno. Il reclamo inoltrato contro questa decisione da RE 1
il 25 settembre 2014 è tuttora pendente davanti a questa Camera.
P. È inoltre pendente
davanti a questa Camera il reclamo di CO 2 del 19 agosto 2015 contro la
risoluzione n. 262 del 17 giugno 2015 con la quale l’Autorità di protezione ha respinto
la sua istanza intesa ad ottenere l’autorità parentale congiunta.
e considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC). Inoltrato il 4 luglio 2014, il reclamo è
senz’altro tempestivo.
2.
Oggetto
del presente giudizio è unicamente il dispositivo 1 della risoluzione no. 167
del 5 giugno 2014, ovvero la nomina della curatrice __________ in sostituzione
di CURA 1. La decisione relativa alla richiesta di soppressione dell’effetto
sospensivo è cresciuta in giudicato ed ha assunto carattere definitivo mentre quella
di ricusa del Giudice Franco Lardelli, presidente della Camera di protezione
del Tribunale d’appello è – da poco – pendente davanti al Tribunale federale (STF
5A_780/2014 del 14 gennaio 2015 rispettivamente 5A_688/2015).
2.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione dopo avere richiamato le modalità di
esercizio delle relazioni personali tra il padre e PI 1 – in particolare il
diritto di visita minimo da esercitarsi presso il Punto d’incontro della C__________
sotto la supervisione di personale specializzato e l’incarico dato al curatore
di “organizzare e prendere parte a perlomeno un incontro al Punto d’incontro
con gli operatori, la madre ed il bambino PI 1, per preparare quest’ultimo alle
visite con il padre” – e preso atto dell’ordine impartito dal Tribunale
federale di nominare un nuovo curatore educativo, ha giudicato che i requisiti
di idoneità fossero adempiuti nella persona di __________, motivo per cui ha
proceduto alla sua nomina. Il Tribunale federale, confermando parzialmente la
decisione di questa Camera di sostituzione del curatore, aveva in effetti
considerato necessaria la nomina di “un nuovo curatore educativo per la
vigilanza delle relazioni personali idoneo, vale a dire conferendo il mandato
ad un professionista con competenze pedagogiche e di mediazione”.
2.2
Per quanto attiene
all’oggetto del presente litigio, il reclamo di RE 1 è fondato sostanzialmente
sull’asserita inidoneità della curatrice, per tre motivi principali. Innanzitutto,
__________ sarebbe, a dire dell’appellante, “fin troppo qualificata dal
profilo pedagogico” mentre non avrebbe nessuna competenza in ambito di mediazione,
requisito ritenuto “fondamentale” dalla qui reclamante (reclamo, no.
6.3
pag. 5). Inoltre – continua la reclamante – __________ sarebbe in un
conflitto di interessi perché formatrice regionale di corsi per operatori socio
assistenziale e operatori sanitari, allorché RE 1 è esperta cantonale per le
materie di fisica e scienze naturali (reclamo no. 7 pag. 5). La reclamante
lamenta anche un’asserita mancata imparzialità di __________ che collaborerebbe
con l’associazione __________ “partecipando a serate e tenendo conferenze”
su invito di tale associazione, dimostrandosi dunque parziale in favore di padri
non affidatari (reclamo no. 8 pag. 6). La reclamante censura inoltre la nomina
della curatrice, sostenendo che “l’ARP __________ non ha in nessun modo
fatto partecipe e/o informato la reclamante circa la scelta del nuovo curatore
di suo figlio” (reclamo, no. 6.2. pag. 4).
2.3
Nelle proprie
osservazioni, l’Autorità di protezione ribadisce di rimettersi al giudizio di
questa Camera. Ciò detto essa motiva la nomina sostenendo che __________ svolge
altri mandati analoghi a quello in oggetto avendo dunque dimostrato le proprie
capacità, anche di mediazione. A sostegno della propria posizione, l’Autorità
di protezione allega il curriculum vitae di __________. Inoltre,
l’Autorità di protezione rileva di avere già in passato suggerito che il
curatore educativo fosse scelto dai genitori “altrimenti nulla sarebbe
cambiato nelle dinamiche e nei risultati” (osservazioni pag. 2 con
riferimento alla risoluzione 222 del 19 giugno 2012).
3.
Come
detto, la qui reclamante lamenta che l’Autorità di protezione non l’abbia
coinvolta sulla scelta del nuovo curatore. Il gravame così formulato va
ritenuto un reclamo per violazione del diritto di essere sentito. In quanto
tale, detta doglianza deve essere esaminata preliminarmente, poiché costituisce
una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità
di successo del ricorso nel merito (DTF 137 I 195
consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.1;
sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160).
3.1
Il diritto di essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) implica varie facoltà, segnatamente quella di
esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa (DTF 133
I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013, consid. 3.1.1),
ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125
I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013, consid. 3.1.1).
Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità
inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di
ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue
argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.
2.
; STF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013, consid. 3.1.1).
3.2
In
materia di protezione dell'adulto, il diritto di essere sentito va oltre le
prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1
CC garantisce infatti alla persona interessata il diritto di essere sentito
personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura.
Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l'audizione appare
sproporzionata a motivo delle circostanze (Messaggio concernente la
modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della
filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6466; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad
art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 25 giugno 2014, inc. 9.2013.242,
consid. 2). Il diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di
protezione: la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto
di essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (STF del
3.
dicembre 2013, inc.5A_540/2013, consid. 3.1.1; STF del 14 maggio 2014, inc.
5A_290/2014, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286,
consid. 4).
4.
La scelta del curatore spetta all’Autorità di protezione (art. 400 cpv.
1.
CC). Tuttavia, l'art. 401 CC – che riprende sostanzialmente il tenore
dell’art. 381 vCC – prevede la possibilità per
l’interessato, i congiunti o altre persone vicine all’interessato di esprimere
desideri relativi alla persona del curatore. La posizione dell’Autorità di protezione
è diversa nei confronti di detta proposta quando essa proviene dall’interessato
(die betroffene Person, la personne concernée) o dai congiunti o da altre persone vicine all’interessato (der
Angehörigen oder anderer nahestehender Personen, les membres de la famille ou
d'autres proches).
4.1
Giusta
l’art. 401 cpv. 1 CC, la persona interessata capace di discernimento ha il
diritto di proporre in qualità di curatore una persona di sua scelta.
L'Autorità di Protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è
tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di
formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (STF del 3
dicembre 2013, inc.5A_540/2013, consid. 3.1.2; sentenza CDP del 28 gennaio
2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). Se la persona proposta adempie alle
condizioni legali previste dalla norma e accetta il mandato, l’Autorità di
protezione è tenuta a nominare la persona proposta dall’interessato anche se
essa non è la più competente tra i candidati possibili (art. 401 cpv. 1 CC; Steinauer/Foutoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1170). L’Autorità
è tenuta altresì ad attirare l’attenzione delle persone vicine all’interessato
sulla possibilità che appartiene loro di formulare una proposta di curatore
idoneo. Invero, anche qualora il curatore è proposto dai congiunti o da altre
persone vicine all’interessato, l’Autorità di protezione deve tenerne conto. In
questo contesto dispone tuttavia di un potere di apprezzamento più ampio e può
non dare seguito alle proposte elaborate. L’Autorità di protezione può in
particolare nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito
dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/Foutoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n.
1174).
4.2
L’articolo
401.
CC è trasponibile per analogia anche in materia di protezione dei
minori per il rinvio operato dall’art. 327c CC (Reusser, BSK ZGB I, 5ª ed. 2014, ad art.
401.
CC n. 17). Questo disposto si applica dunque anche alla nomina di un
curatore educativo ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC. Se l’articolo 401 CC trova
un’applicazione univoca in caso di protezione dell’adulto – il primo capoverso
applicandosi alla persona capace di discernimento beneficiaria di una misura di
protezione, l’art. 401 cpv. 2 CC alle persone a lei vicine, segnatamente i suoi
genitori – una tale distinzione è meno chiara nell’ambito della protezione dei
minorenni, in particolar modo in caso di nomina di un curatore educativo chi
vigili sulle relazioni personali, dove potrebbero essere considerate “persone
interessate dal procedimento” sia il minorenne che i suoi genitori.
4.3
Conformemente all'art.
308.
CC, se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei minori
nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura di
esso. Il curatore, in tale caso, ha il compito, qualora non gli siano assegnati
speciali poteri (cpv. 2) di sostenere i genitori tramite consigli ed aiuto (Breitschmid, BSK ZGB I, 5ª ed. 2014, ad
art. 308 CC, n. 1).
L'Autorità di
protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la
rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o
diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2), i cui
beneficiari sono sia il figlio minorenne che i genitori (art. 273 cpv. 1 CC,
DTF 127 III 295 consid. 4a ; sentenza del Tribunale federale 5A_173/2014 del 6
giugno 2014 consid. 3.3).
4.4
Nella
presente fattispecie, la curatrice __________ è stata nominata ex art. 308 cpv.
2.
CC con la funzione di vigilare sulle relazioni personali tra PI 1 e suo padre.
Non è necessario approfondire qui nel dettaglio la situazione di grave tensione
tra i genitori di PI 1 e le numerose procedure giudiziarie svoltesi dal suo riconoscimento
da parte del padre. Basti rammentare che, sulla scorta delle valutazioni di
questa Camera, il Tribunale federale ha ritenuto opportuno “nominare un
nuovo curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali idoneo,
vale a dire conferendo il mandato ad un professionista con competenze
pedagogiche e di mediazione” (DTF 140 III 241 consid.
5). Il Tribunale federale sottolinea dunque la necessità che il curatore sia
dotato di competenze pedagogiche, specifiche alla parte del suo mandato che si
deve svolgere con PI 1, e di mediazione, più specifiche alla parte del suo
mandato rivolta alla relazione tra i genitori di quest’ultimo (vedi anche
sentenza CDP inc. 9.2013.56-57, consid. 8.2). In una situazione come quella che
ci occupa, non pare dunque azzardato considerare che il curatore educativo,
sebbene nominato per vegliare al bene del minore, volge un compito anche a
favore dei genitori. Ciò risulta peraltro anche dal contenuto stesso della
norma, l’art. 308 cpv. 1 CC assegnando al curatore il compito di consigliare ed
aiutare i genitori nella cura del figlio. In tale senso, i genitori sarebbero
da considerare “persone interessate” dal procedimento di nomina del curatore
educativo.
4.5
Sicché nel caso che ci
occupa, l’interessato dalla misura è senz’altro il minorenne, nella fattispecie
PI 1. Pertanto, in quanto rappresentante legale, il detentore dell’autorità
parentale, nel caso precipuo la madre (deve in effetti essere rammentato che
l’autorità parentale congiunta è stata negata a CO 2, vedi consid. P), potrebbe
beneficiare dello statuto di “persona interessata”. Tuttavia, concedere
un tale statuto ad un unico genitore nell’ambito della procedura di nomina di
un curatore educativo sarebbe contrario alla ratio legis dell’art. 308
cpv. 2 CC. In effetti, se l’Autorità di protezione avesse l’obbligo di
coinvolgere un solo genitore, detentore dell’autorità parentale, a scapito
dell’altro nel quadro di una procedura di nomina di un curatore educativo per
le relazioni personali, quest’ultimo rischierebbe di rimettere in questione la legittimità
e l’imparzialità della figura del curatore educativo stesso. Concedere questo
statuto unicamente al rappresentante legale del minorenne non può dunque essere
considerato sufficiente. Invero devono essere considerate “persone
interessate dalla misura” entrambi i genitori, in favore dei quali la curatela
educativa è stata anche prevista. In tale caso, l’Autorità di protezione
avrebbe il dovere di assecondare la proposta da loro formulata concernente la
persona del curatore, ammesso che sia idoneo (ai sensi dell’art. 400 CC) e che
sia disposto a svolgere il mandato. Ove appena si valuti procedere ad
un’applicazione letterale della norma, e dunque considerare i genitori come persone
vicine dell’interessato (ex art. 401 cpv. 2 CC), essi hanno il diritto di proporre
una persona idonea di loro scelta, e l’Autorità che è tenuta a coinvolgerli nel
processo di nomina non è obbligata a dare seguito alla loro proposta.
4.6
Tuttavia,
a mente di questa Camera, non giova approfondire ulteriormente la questione. In
effetti, nella fattispecie, il Tribunale federale ha fissato un termine di 40
giorni all’Autorità di protezione affinché essa nomini un curatore idoneo (DTF
140.
III 241 consid. 5). Dall’incarto non risulta che l’Autorità di protezione abbia,
nel termine assegnato, preso contatto con i genitori di PI 1 per domandare loro
di formulare delle proposte in tal senso. In un e-mail di __________, essa
propone di fissare un incontro con i genitori di PI 1 per presentarsi (e-mail
all’Autorità di protezione del 28 maggio 2014). Dagli atti versati all’incarto,
non risulta che tale incontro sia stato previsto prima della nomina. Sembra
dunque che l’Autorità di protezione non abbia solo mancato di attirare
l’attenzione dei genitori sul diritto che apparteneva loro di proporre un
curatore idoneo, ma non abbia neanche comunicato quale persona riteneva
adeguata alla nomina prima di procedere alla stessa. Il mancato coinvolgimento
da parte dell’Autorità di protezione dei genitori di PI 1 è costitutivo di una
violazione del loro diritto di essere sentiti, che giustifica per sé solo di
annullare la decisione. Tale omissione è difficilmente comprensibile tenuto
conto della situazione di grave tensione che anima il tentativo di esercizio
delle relazioni personali tra il padre e PI 1. A maggior ragione ove appena si
consideri che anche l’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni
ribadisce quanto, in assenza di un reale coinvolgimento da parte dei genitori,
sembri impossibile superare la situazione di stallo raggiunta nel caso
specifico (vedi osservazioni dell’Autorità di protezione del 3 settembre 2014).
5.
Come
testé indicato, in situazioni eccezionali, l’Autorità di reclamo può sanare una
violazione del diritto di essere sentito qualora non sia particolarmente grave
e l'interessato abbia la facoltà di esprimersi dinnanzi ad un'autorità
giudiziaria con pieno potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., n. 1117 pag. 498; Auer/Marti,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC no. 37). Ora, sebbene nel suo
apprezzamento, questa Camera – in virtù del principio inquisitorio illimitato applicabile
al diritto di filiazione – gode di pieno potere d’esame in fatto ed in diritto,
la violazione del diritto di essere sentito risulta troppo grave per potere
essere semplicemente sanata in questa sede. L’incarto deve dunque essere
rimandato all’Autorità di protezione affinché essa prenda i provvedimenti
necessari per nominare un curatore idoneo secondo i parametri previsti
dall’art. 401 CC, ovvero implicando i genitori nella sua scelta. La situazione
ormai drammatica di tensione tra i genitori di PI 1 impone di procedere con
solerzia nel rispetto del termine di 40 giorni impartito dal Tribunale federale.
Entro 7 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza, l’Autorità
di protezione dovrà dunque fissare un termine di 10 giorni a CO 2 e RE 1 per
proporre uno, o di preferenza, più curatore/i educativo/i idoneo/i di loro predilezione,
motivando le ragioni per le quali tali persone debbano essere prese in
considerazione per questo compito. In seguito, l’Autorità di protezione
intimerà all’altro genitore le persone proposte, dando un termine di 10 giorni
per accordarsi sulla figura di un curatore, sussidiariamente per prendere
posizione sulle persone proposte dall’altro genitore. In caso di mancata intesa
tra i genitori l’Autorità di protezione procederà alla nomina di un curatore
educativo competente (Häfeli, Protection
de l’adulte, CommFam, 2013, ad. art. 401 CC n. 1; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., ad. art. 401 CC n. 24 e 27). Nella presente fattispecie, non può, in effetti, essere esclusa a
priori l’ipotesi che i genitori non riescano a concordarsi sulla persona del
curatore educativo da proporre nel termine breve impartito. Tuttavia questo
rischio non permette di prescindere dal loro diritto fondamentale di essere
sentiti che è stato, nel caso concreto, palesemente violato.
6.
Alla luce
del fatto che il procedimento è viziato formalmente non vi è motivo di inoltrarsi
ulteriormente nell’analisi delle doglianze della qui reclamante.
7.
Il reclamo dev'essere accolto con conseguente annullamento
della decisione impugnata e retrocessione dell'incarto all'Autorità di prima
sede perché proceda come sopra indicato. Tasse e spese seguono la soccombenza e
sono a carico dell’Autorità di protezione la quale verserà alla reclamante
adeguate ripetibili (sentenza CDP del 10 settembre 2015, inc. 9.2015.97
consid. 4; sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4;
sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in:
RtiD II-2011 n. 14c pag. 692).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il
reclamo è accolto. Di conseguenza, la risoluzione impugnata è annullata e l’incarto
è retrocesso all’Autorità regionale di protezione __________ affinché statuisca
ai sensi dei considerandi.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico dell’Autorità
regionale di protezione __________ che rifonderà alla reclamante fr. 600.- a
titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
La
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.