9.2014.114
Modifica di collocamento di un minore (collocamento idoneo)
10 febbraio 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.114
Lugano
10 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1 e
RE
2
entrambi
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la modifica di collocamento di PI 1 (da Casa __________,
all’Istituto __________)
giudicando
sul reclamo dell’11 luglio 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa
l’8 luglio 2014 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2007) e PI 2 (2012)
sono figli di RE 1 e di RE 2.
B. Con scritto del 26
febbraio 2013 (vicini di casa) e comunicazione del 27 febbraio 2013 (polizia
cantonale) indirizzati all’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione) è stata segnalata una situazione di grande disagio
all’interno del nucleo famigliare RE 1 RE 2.
C. Mediante decisione
del 18 giugno 2013 Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio
dell’aiuto e della protezione di __________ (UAP) di svolgere una valutazione
socio-ambientale del nucleo famigliare di PI 2 e PI 1. Preso atto del rapporto
2 ottobre 2013 dell’UAP, l’Autorità di protezione il 16 ottobre 2013 ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ (SMP) di esperire una valutazione sui
bambini e sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2. Con risoluzione del 26
marzo 2014 l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa
(308 CC) in favore dei minori, nominando quale curatrice CURA 1.
D. Con decisione
supercautelare del 29 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e RE
2 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2, collocandoli all’Istituto __________
di __________, concedendo ai genitori diritti di visita sorvegliati (un’ora
alla settimana).
E. Nel frattempo, l'SMP
ha presentato un rapporto intermedio sulle valutazioni richieste (26 maggio
2014).
Con risoluzione dell’11
giugno 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la precedente
decisione supercautelare (29 aprile 2014) di privazione di custodia,
modificando il collocamento di PI 2 a Casa __________ di __________ e
mantenendo quello di PI 1 presso l’Istituto __________. Nella risoluzione
veniva inoltre data la possibilità ad RE 2 di essere accolta presso Casa __________
e sono stati regolati i diritti di visita dei genitori.
In data 11 luglio 2014
questa Camera ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo
inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso la privazione cautelare della custodia
parentale (inc. CDP n. 9.2014.102).
F. A seguito di un
presunto abuso subito da PI 1 da parte di un compagno di Istituto, il 16 giugno
2014, veniva provvisoriamente trasferito presso Casa __________. Mediante decisione
cautelare del 17 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha pertanto disposto l’immediato
trasferimento di PI 1 presso tale struttura.
L’11 luglio 2014 il reclamo
inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione di collocamento è stato
dichiarato, da questa Camera, irricevibile siccome tardivo (inc. CDP
9.2014.101).
G. Con decisione
supercautelare del 25 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha revocato ad RE 2
la facoltà di convivere con i figli a Casa __________ ed ordinato il suo
allontanamento dalla struttura, disciplinando nel contempo le relazioni
personali dei genitori. Il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale
risoluzione supercautelare è stato dichiarato privo d’oggetto (inc. CDP
9.2014.100 sentenza del 24 luglio 2014).
Sentiti i reclamanti l’8
luglio 2014, con risoluzione del 14 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha
confermato, in via cautelare, la propria risoluzione supercautelare di
allontanamento della madre. Tale provvedimento è oggetto di procedura separata
dinanzi a questa Camera (inc. CDP 9.2014.120).
H. Mediante dettagliato
rapporto del 7 luglio 2014 la direttrice di Casa __________ informava l’Autorità
di protezione che la permanenza di PI 1 presso la struttura – straordinaria già
da principio – non poteva più essere sostenuta. Il minore, oltre ad essere
troppo grande per la struttura (che ospita bambini dai 0-6 anni), avrebbe
manifestato segni di disagio e sofferenza e sarebbe stato espulso dalla Comunità
diurna (__________) nella quale era stato inserito. Anche l’incolumità degli
altri piccoli ospiti sarebbe stata minacciata. La direttrice postulava pertanto
che fosse trovato un collocamento più idoneo alle esigenze di PI 1 e degli
altri piccoli ospiti dell’Istituto.
Con scritto del 7 luglio
2014 la curatrice CURA 1, dopo aver preso contatto con la responsabile della
Comunità diurna (__________), confermava la situazione di disagio e difficoltà
riferita dalla direttrice di Casa __________.
I. L’8 luglio 2014,
ore 16.00, il Presidente dell’Autorità di protezione, ha provveduto, alla
presenza del membro permanente, all’audizione di PI 1 (audizione video
sorvegliata). Durante la stessa il bambino ha in particolare chiesto di poter
tornare al più presto all’Istituto __________ e di potervi frequentare la
scuola.
Lo stesso giorno, RE 1 e RE
2 sono stati nuovamente sentiti dall’Autorità di protezione ed informati della
volontà del figlio. Ai genitori è inoltre stato riferito che dall’inchiesta
penale “non è emerso nulla” e che il Commissario __________ (della Polizia Cantonale)
avrebbe riferito di non avere “controindicazioni” se il bambino desiderava
ritornare all’Istituto. I genitori di PI 1 hanno dichiarato di non volersi
esprimere in merito al trasferimento del figlio in quanto il loro avvocato non
era presente all’udienza.
L. Con risoluzione dell’8
luglio 2014 l’Autorità di protezione ha disposto il trasferimento di PI 1
all’Istituto __________, organizzando le relazioni personali come segue:
a) la madre potrà
incontrarlo ogni mercoledì pomeriggio per due ore in forma sorvegliata;
b) il padre ogni
mercoledì pomeriggio e ogni due domeniche per il tempo massimo consentito e
ogni due domeniche per il tempo massimo consentito anche non in forma sorvegliata,
ma sempre all’interno dell’Istituto.
Dopo aver ribadito la
volontà espressa da PI 1 in sede d’audizione e l’esigenza di evitare ulteriori
cambiamenti, l’Autorità ha ricordato che la decisione di trasferimento era
imposta dalla necessità di trovare con urgenza un adeguato collocamento per PI
1, ritenuto che Casa __________ non lo poteva più ospitare.
M. Contro la risoluzione
dell’8 luglio 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti con reclamo dell’11 luglio 2014,
postulando l’attribuzione della custodia di PI 1 e PI 2. I reclamanti hanno
chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al loro gravame, richiesta
respinta da questo giudice con decisione dell’1 settembre 2014. I reclamanti,
oltre a contestare la privazione di custodia, avversano pure la decisione di
ricollocare PI 1 presso l’Istituto __________, ritenuti i presunti abusi che
avrebbe subìto. Lamentano di non essere stati informati dell’audizione del figlio
da parte dell’Autorità di protezione, mettendo in dubbio che egli abbia
realmente chiesto di essere trasferito all’Istituto __________. A mente dei
genitori chi ha provveduto all’ascolto del minore avrebbe dovuto espressamente
chiedere se desiderava tornare a casa. I reclamanti criticano l’operato della
curatrice, a loro avviso “assente”.
Con osservazioni del 13
agosto 2014 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione.
L’Autorità ha ribadito che le misure adottate sono finalizzate alla protezione
dei bambini, costretti ad assistere a comportamenti violenti e aggressivi dei
genitori. Le domande cautelari sarebbero già superate in quanto evase. La richiesta
di ripristino della custodia dei bambini, è a mente dell’Autorità di protezione
allo stadio attuale “azzardata, imprudente e prematura”.
Con replica del 31 agosto
2014 i genitori di PI 1 contestano nuovamente la tolta di custodia e
ribadiscono la richiesta di supporto psicologico per i figli. Anche in sede di
replica contestano la tesi secondo cui PI 1 abbia espresso la volontà di
tornare all’Istituto __________. A mente dei reclamanti l’Autorità di
protezione, oltre a non pensare minimamente al bene dei minori, spostando
d’urgenza il bambino presso Casa __________ – poi considerata non adatta
all’età dello stesso – avrebbe agito in modo errato e nocivo al bene del minore.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450
segg. CC, occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di
ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della
LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni
emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione
le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv.
2.
LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
Nella risoluzione
impugnata l’Autorità di protezione ha disposto il trasferimento di PI 1 da Casa
__________, __________ all’Istituto __________ di __________. L’Autorità ha
esordito indicando che Casa __________ non poteva più ospitare il minore. La
direttrice della struttura avrebbe infatti informato l’Autorità che la permanenza,
straordinaria dall’inizio, non era più sostenibile. Oltre a non essere una
struttura idonea all’età di PI 1, questi avrebbe manifestato segni di disagio e
sofferenza (cfr. rapporto del 7 luglio 2014 della direttrice di Casa __________).
La direttrice postulava pertanto che fosse trovato un collocamento più idoneo
alle esigenze del minore e degli altri piccoli ospiti dell’Istituto. L’Autorità
di protezione, basandosi sulla richiesta esplicita del minore di essere
trasferito presso l’Istituto __________ (cfr. udienza 8 luglio 2014), dopo aver
comunicato la decisione ai genitori, ne ha disposto il trasferimento.
L’Autorità di protezione ha in particolare rilevato che la volontà del bambino era
di ritornare all’Istituto __________ e che, pur essendo giovane, l’espressione
della sua volontà andava tenuta in considerazione. Quanto all’episodio che
avrebbe causato il trasferimento repentino essa evidenzia che il “bambino che
si sarebbe reso responsabile del sopruso non è residenziale, apparterrebbe ad
un altro gruppo di bambini più grandi e che in ogni caso gli educatori
adotteranno ogni attenzione per evitare recidive”.
3.
RE 1 e RE 2 hanno
impugnato la predetta risoluzione, chiedendo l’annullamento della medesima e
l’attribuzione della custodia parentale dei figli PI 2 e PI 1.
Dopo aver elencato
dettagliatamente la cronistoria, i reclamanti contestano innanzitutto la
privazione di custodia. Avversano pure la decisione di ricollocare PI 1 presso
l’Istituto __________ a motivo dei presunti abusi che avrebbe subìto. A mente
dei reclamanti la risoluzione impugnata si baserebbe su un rapporto datato 7
luglio 2014 che conterrebbe affermazioni errate. I reclamanti lamentano di non
essere stati informati dell’audizione del figlio da parte dell’Autorità di protezione,
mettendo in dubbio che egli abbia realmente espresso la volontà di essere
trasferito presso l’Istituto __________. Secondo i genitori, chi ha provveduto
all’ascolto del minore avrebbe dovuto espressamente chiedere se desiderava
tornare a casa. I reclamanti criticano l’operato della curatrice, a loro avviso
“assente”.
4.
In concreto va
innanzitutto contestualizzato il reclamo in esame. Diversamente da quanto
cercano di far credere i reclamanti, oggetto della presente decisione non è la
privazione della custodia di PI 2 e PI 1, bensì il trasferimento del collocamento
di PI 1 da Casa __________ all’Istituto __________. Si ricorda che la risoluzione
cautelare di privazione di custodia dell’11 giugno 2014 è stata oggetto di
separato reclamo, dichiarato irricevibile da questa Camera in quanto intempestivo
(decisione CDP 11 luglio 2014 inc. 9.2014.102). Anche la risoluzione con la
quale l’Autorità di protezione aveva momentaneamente trasferito PI 1 presso Casa
__________ è stata oggetto di reclamo, pure dichiarato irricevibile da questo
Giudice perché intempestivo (decisione CDP 11 luglio 2014 inc. 9.20014.101). Si
rileva pertanto che la tolta cautelare della custodia di PI 1 non può essere rimessa
nuovamente in discussione in questa sede in quanto cresciuta in giudicato.
Oggetto della presente procedura è pertanto unicamente quanto è stato disposto
dalla risoluzione dell’8 luglio 2014, ossia il trasferimento di PI 1 da Casa __________
all'Istituto __________ e l'organizzazione delle relazioni personali tra il
minore e i genitori.
5.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di
protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si
trova, e ricoverarlo convenientemente.
5.1
Nell'accezione di “pericolo”
rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico,
intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª
ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo
scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico,
psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al
bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né
costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid,art. 307 CC no. 4).
Con la privazione della custodia parentale
l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che
deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;
sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del
15.
aprile 2009, cons. 4.1).
5.2
Si ribadisce che
oggetto della presente non è la privazione della custodia di PI 1, quanto il
fatto a sapere se il ricovero presso l’Istituto __________ possa essere
considerato “conveniente” ai sensi dell’art. 310 CC.
La revoca della custodia
in quanto tale non è infatti sufficiente a proteggere il minore, ma questi deve
essere ricoverato in un luogo “conveniente” che gli garantisca uno
sviluppo-crescita che il mantenimento in famiglia metterebbe in pericolo (CR CC
I, Meier, art. 310 n. 19). Il “ricovero
conveniente” è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di tutte le circostanze
del caso: età e domicilio del minorenne, sede della scuola, continuità (o
soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente, condizioni culturali,
speciali necessità pedagogiche, altre esigenze e parere dei genitori e del
minore. Il “ricovero conveniente” può consistere nell'affidamento a una
famiglia, nell'inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione in un
foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un'abitazione indipendente
(CR CC I, Meier, art. 310 n. 22;
RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; BSK ZGB I, Breitschmid,
art. 310 CC no. 8). Tutto varia anche in funzione dell'età del minorenne. Le
circostanze del caso vanno apprezzate sin dal momento in cui l'autorità di
protezione decide di intervenire, soprattutto ove essa intenda affidare il
figlio a una famiglia, ciò che instaura legami affettivi difficili poi da sciogliere
(art. 310 cpv. 3 CC).
Va al riguardo precisato,
che nel caso in cui il ricovero fosse ritenuto inappropriato, questo non
significa che la misura di revoca della custodia debba essere annullata, bensì
che un nuovo ricovero venga ordinato (CR CC 1, Meier,
art. 310 n. 22).
La scelta del “ricovero
conveniente” non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia
parentale; non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono
poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per
quanto ciò sia compatibile con il bene del minore e con l'ordinamento del luogo
in cui questi è collocato (CR CC I, Meier,
art. 310 n. 25; BSK ZGB I, Breitschmid,
art. 310 CC no. 10). I genitori devono essere informati altresì
sugli avvenimenti particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono
essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a
cpv. 1 CC).
I genitori
privati della custodia hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali
(art. 273 cpv. 1 CC), adattate alle circostanze.
Si rileva
peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del
bambino nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia parentale
(CR CC I, Meier, art. 310
n. 25).
6.
In concreto, come
risulta dagli atti, con risoluzione del 29 aprile 2014 PI 1 era stato inizialmente
collocato assieme al fratellino PI 2, presso l’Istituto __________ di __________
(centro educativo per minorenni riconosciuto, CEM, che ospita bambini in età
scolastica). Ritenuta la giovane età del fratellino (due anni), questi è poi
stato spostato, assieme alla madre, presso una struttura più idonea alla sua
età (nello specifico: Casa __________, che ospita bambini nella fascia d’età
0-6 anni) (risoluzione dell’11 giugno 2014). Per ragioni che non occorre qui
rievocare la madre è poi stata allontanata dalla struttura.
A causa, di un presunto sopruso
subìto da PI 1 da parte di un compagno di Istituto, mediante decisione
cautelare del 17 giugno 2014, l’Autorità di protezione ha immediatamente
disposto il trasferimento del minore presso Casa __________, dove all’epoca
alloggiavano il fratellino e la madre. Come risulta dagli atti, i responsabili
dell’Istituto __________ avevano senza indugio provveduto ad informare la Polizia Cantonale e la Magistratura dei minorenni di quanto accaduto (cfr. scritto di posta
elettronica della curatrice del 14 giugno 2014 all’indirizzo dell’Autorità di
protezione).
6.1
Ora, indipendentemente
dall’esito dell’inchiesta e del procedimento penale, si rileva che la residenza
di PI 1 da Casa __________, con ogni evidenza provvisoria, era già da subito
risultata difficoltosa. La struttura aveva infatti accolto il minore in un
momento di necessità benché lo stesso non rientrasse nella fascia d’età degli
altri ospiti (PI 1 aveva all’epoca 7 anni). Come indicato dalla direttrice
della struttura, già da subito la residenza di PI 1 è però risultata
problematica (cfr. prima segnalazione del 24 giugno 2014: necessità per il
minore di beneficiare di un apporto educativo mirato, idoneo e a lungo termine).
In seguito, con dettagliato rapporto del 7 luglio 2014 la direttrice, oltre a
spiegare le motivazioni che hanno portato all’allontanamento di RE 2 dalla
struttura, informava l’Autorità di protezione che la permanenza di PI 1 presso
l’Istituto, straordinaria già da principio, non poteva più essere sostenuta. Il
minore, oltre ad essere troppo grande, avrebbe manifestato segni di disagio e
sofferenza e sarebbe stato espulso dalla Comunità diurna (__________) nella
quale era stato inserito. Anche l’incolumità degli altri piccoli ospiti sarebbe
stata minacciata (cfr. episodio descritto del 2 luglio). La direttrice
postulava pertanto che venisse trovato un collocamento più idoneo alle esigenze
del minore e degli altri piccoli ospiti dell’Istituto. Tale richiesta è stata
anche formulata dalla curatrice (cfr. 7 luglio 2014) CURA 1 che, dopo aver
preso contatto con la responsabile della Comunità diurna dove era stato
inserito il minore, confermava la situazione difficoltosa osservata dalla
direttrice di Casa __________. Che la struttura Casa __________ non fosse adatta
ad un bambino dell’età di PI 1 non può essere messo in discussione. La stessa
ospita infatti bambini in età prescolare (dai 0-6 anni; www.ti.ch/infofamiglie ). PI 1, non
potendo essere inserito nei gruppi dei piccoli ospiti della casa, è stato
inserito in una colonia diurna (__________). Malgrado ciò sono state
riscontrate molte difficoltà di gestione del minore, costretto a risiedere in
una struttura non idonea alla sua età.
Come risulta dallo scritto
di posta elettronica del 7 luglio 2014 anche a mente dell’assistente sociale
dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) vi era la necessità di
inserire il minore in una struttura educativa a lui consona. L’UAP ha segnalato
l’urgenza di trovare al più presto un posto in un centro educativo minorile
(CEM) preferibilmente dotato di scuola elementare interna.
E’ pertanto a giusta ragione
che l’Autorità di protezione – in collaborazione con l’UAP – ha disposto il
trasferimento di PI 1 in una nuova struttura, ritenuto che Casa __________, non
era adeguata per ospitarlo, la madre non era più ospite della stessa e il
bambino non si era integrato. Tali fatti non sono neppure messi in discussione
dai reclamanti, che non pretendono che Casa __________ fosse la struttura
idonea per ospitare il minore.
6.2
Il 9 agosto 2014 PI 1
è stato sentito dal Presidente dell’Autorità di protezione (ore 16.00-16.50).
Relativamente alle censure
sull’ascolto del minore si rileva quanto segue.
Giusta l’art. 314a cpv.
1.
CC (audizione del figlio) il figlio è sentito personalmente e in maniera
adeguata dall’autorità di protezione o da un terzo incaricato, eccetto che la
sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Nel verbale dell’audizione sono
registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze (cpv. 2).
Il verbale deve essere
discusso con il minore e contenere soltanto le risultanze essenziali. Giusta
l’art. 314a bis CC i genitori e il curatore devono essere informati
oralmente o per iscritto delle risultanze dell’audizione. Il loro diritto di
essere sentito è rispettato se vengono comunicate loro le risultanze dell’audizione
– e non già i dettagli della stessa – e se viene loro data la possibilità di
esprimersi prima della decisione (CommFam, op. cit., art. 447 consid. 15 pag.
865). È pertanto sufficiente che possano esprimersi sul colloquio che il figlio
ha avuto. I dettagli del colloquio non devono venir comunicati ai genitori. Di
conseguenza la redazione di un verbale è superflua (DTF 122 I 53 consid. 5).
In concreto, come risulta
dagli atti, i genitori di PI 1 sono stati avvertiti dell’audizione il giorno
stesso. Alle ore 18.00 sono infatti stati sentiti dall’Autorità di protezione
(cfr. verbale). Durante l’udienza sono stati informati dell’ascolto del figlio
(video registrato). E’ stato loro riferito che PI 1 aveva chiesto di
“raccontare tutto ai genitori” e della richiesta del figlio di voler tornare
subito all’Istituto __________, e di frequentare la scuola.
In simili circostanze le
censure relative all’audizione di PI 1 cadono nel vuoto.
6.3
Durante l’audizione, a
differenza di quanto palesato dai genitori nel loro reclamo, PI 1 ha
espressamente chiesto di poter “tornare al __________” (audizione al min.
13.40
segg.) aggiungendo che “qua…” (Casa __________) “…non è bello”. Si nega
peraltro che il minore sia stato indotto o indirizzato da colui che ha provveduto
all’ascolto. Il minore ha a più riprese ribadito la ferma intenzione di voler
tornare all’Istituto __________ esprimendo il desiderio di poter tornare anche
alla scuola dell’Istituto, e poter frequentare lo stesso gruppo (le __________:
elencando nel dettaglio i nomi degli educatori e dei compagni del gruppo, min.
39). Ad espressa domanda del Presidente PI 1 ha informato di voler continuare a
vedere i genitori come era stato deciso (il padre la domenica e la madre il
mercoledì) e di voler bene indistintamente ad entrambi i genitori. Quando, al
termine dell’ascolto, il Presidente dell'Autorità di protezione ha comunicato a
PI 1 l'eventualità di un rientro in Istituto __________, la felicità appariva
evidente – anche ad un profano – sia sul volto che nella gestualità del minore (min.
49). PI 1 è stato debitamente informato della situazione e del ruolo
dell’ascoltatore. Durante tutto l’ascolto sono sempre state poste domande aperte,
quindi non vi è stata alcuna induzione del minore a dare risposte.
6.4
Nel reclamo viene messa
in discussione la scelta di ricollocare PI 1 presso
l’Istituto __________, a causa dei presunti soprusi perpetrati su di lui da un
compagno.
Dagli atti risulta che PI
1.
era ben integrato nell’Istituto __________ (cfr. ascolto dell’8 luglio 2014;
rapporti dell’UAP e della curatrice).
Nella risoluzione
impugnata viene indicato che il Commissario __________ (Polizia Cantonale,
Sezione RIP, che si è occupato dell’istruttoria penale) non avrebbe posto
obiezioni all’eventualità di un rientro di PI 1 all’Istituto __________. Con
scritto di posta elettronica datato 14 luglio 2014 il Commissario ha in realtà precisato
di non aver posto obiezioni “visto che il direttore dell’Istituto ha dato le
dovute garanzie di protezione del minore, già sentito in interrogatorio”, come
pure che “il minore imputato … durante l’estate non risiede all’Istituto”.
Va rilevato che l’Istituto
__________, dotato di scuola elementare interna, è senza ombra di dubbio un
Istituto idoneo ad ospitare PI 1. In particolare l’UAP – Ufficio a cui
l’Autorità di protezione deve far capo nella scelta del “collocamento idoneo”
per i minori – ha, in concreto accertato l’idoneità dello stesso, la disponibilità
del direttore della struttura, ed in particolare le garanzie circa l’attenzione
che l’Istituto e gli educatori avrebbero assicurato per “evitare recidive”. In
simili circostanze la scelta dell’Autorità di prime cure di privilegiare il
ritorno di PI 1 presso l’Istituto __________ – da lui desiderato ed auspicato –
risparmiandogli ulteriori cambiamenti, va certamente condivisa. Un diverso
trasferimento di PI 1 avrebbe pregiudicato la sua stabilità ed il suo
benessere. L’Autorità ha per altro anche rettamente evitato che al minore fosse
imposto un nuovo cambiamento di educatori, di scuola, di gruppo e di compagni a
lui ormai familiari e ai quali l'interessato ha riferito di essere particolarmente
legato.
L’esito del procedimento
penale non muta quello del presente giudizio. E’ infatti compito dell’Istituto,
ed in particolare dagli educatori, tutelare il bene dei minori ivi collocati.
L’idoneità dell’Istituto non è del resto messa in discussione dall’esito di un
procedimento penale volto a giudicare il comportamento di un minore ospite
dell’Istituto e non già dell’Istituto stesso.
7.
La richiesta
(domanda cautelare) di sottoporre PI 1 ad un controllo medico volto ad appurare
la presenza di un abuso è da considerare superata, in quanto accolta con
risoluzione del 6 agosto 2014.
8.
In simili
circostanze la risoluzione impugnata resiste alle critiche dei reclamanti e va
di conseguenza confermata.
Gli oneri del presente
giudizio seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico di RE
1 e RE 2, in solido.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.