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Decisione

9.2014.116

Mancata approvazione del rendiconto finale del curatore; procedimento penale nei suoi confronti

27 maggio 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è

nata il 1940 a __________. Dal 2003 è domiciliata a __________. Da un primo

matrimonio ha avuto il figlio RE 1, mentre dal secondo matrimonio con RE 2 sono

nati i figli RE 3 e RE 4.

B. Su

richiesta del marito e dei tre figli di PI 1, con decisione dell’8 settembre

2006 (ris. n. 175/2006) la Commissione tutoria regionale __________ (in

seguito, Commissione tutoria) ha istituito in favore di PI 1 una curatela ad

hoc ai sensi dell’art. 392 n. 1 vCC. La curatela consisteva nel

rappresentare l’interessata nella procedura di scioglimento della comunione

ereditaria e di vendita di fondi della defunta madre, __________. PI 1, affetta

dal morbo di Alzheimer, non era infatti più in grado di far fronte a tali

affari. Con il consenso dei figli dell’interessata, la Commissione tutoria ha

nominato il marito RE 2 quale curatore ad hoc.

C. Con

istanza del 2 marzo 2008, RE 2 ha postulato la revoca della curatela ad hoc,

ormai divenuta priva di oggetto, e l’istituzione di una curatela amministrativa

per la gestione dei beni della moglie, impossibilitata a provvedere ai propri

interessi a causa della malattia. Con decisione del 13 marzo 2008 (ris. n.

25/99) la Commissione tutoria ha dunque istituito una curatela amministrativa e

di rappresentanza personale ai sensi degli art. 392 n. 1 e 393 n. 2 vCC.

Con il consenso dei figli dell’interessata, la Commissione tutoria ha ancora nominato

il marito RE 2 quale curatore.

D. Con

decisione 13 giugno 2008 (ris. n. 48/202 del 29 maggio 2008) la Commissione

tutoria ha approvato l’inventario iniziale stabilito dal curatore (art. 398 vCC

e art. 20 RTut). Il medesimo prevedeva solo degli attivi, consistenti in due

conti bancari per fr. 4'177'576.-, ove erano confluiti i proventi delle vendite

immobiliari di cui alla curatela ad hoc.

I rendiconti

finanziari 2008, 2009, 2010 e 2011 allestiti dal curatore sono sempre stati approvati

dalla Commissione tutoria.

E. Con scritto del 24

ottobre 2012 RE 1 ha preso contatto con la Commissione tutoria, domandandole se le informazioni patrimoniali in suo possesso in merito

agli averi ereditati dalla madre nella successione di __________ (riassunte in

una tabella ivi allegata) fossero corrette. La Commissione tutoria ha chiesto al curatore di prendere posizione.

F. Pochi giorni dopo, in data 29 ottobre 2012, PI 1 è deceduta. Il marito è stato chiamato a

redigere il rendiconto di chiusura della curatela, inviato nel corso del mese

di gennaio 2013 all’Autorità regionale di protezione (in seguito Autorità di protezione),

nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria. Al curatore è stato chiesto

in due occasioni di completare il suo rendiconto fornendo delle pezze giustificative

(scritti 7 ottobre 2013 e 24 dicembre 2013).

G. Con

lettera del 24 aprile 2014 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione che “i

conti depositati dal curatore sono falsi”, sia perché “vi è un’omissione

di dichiarazione di attivi importante”, sia perché essi comprendono spese

personali del curatore. Il 2 maggio 2014 l’Autorità di protezione ha chiesto a RE

1 di sostanziare le sue affermazioni, ragion per cui egli ha chiesto di essere

sentito. In occasione della sua audizione, tenutasi il 22 maggio seguente, RE 1

ha riferito che la quota ereditata da PI 1 nella successione materna era ben

superiore a quanto dichiarato dal curatore e ammontava a quasi 6 milioni di

Euro. I beni liquidi sono “andati altrove”, in un primo tempo presso una

banca di __________, “poi sono evaporati” (verbale di udienza 22 maggio

2014, pag. 2). Ha inoltre affermato che i conti presentati dal curatore presentavano

omissioni ed approssimazioni. Non ha tuttavia lasciato all’Autorità di

protezione copia della documentazione in suo possesso, siccome costata “molta

fatica in tempo e denaro” e perché “non tocca a me fare un rendiconto

alla ARP ma è compito del curatore” (verbale di udienza 22 maggio 2014,

pag. 3). Alla luce di quanto emerso, l’Autorità di protezione ha avvisato RE 1

che avrebbe valutato “se inviare tutta la documentazione agli atti per un

esposto di possibili reati penali al Ministero Pubblico” (verbale di

udienza 22 maggio 2014, pag. 3).

H. Con decisione del 27

giugno 2014 l’Autorità di protezione non ha approvato il rendiconto finanziario

di chiusura (periodo 1° gennaio 2012 - 29 ottobre 2012) presentato dal curatore

RE 2 nell’ambito della curatela della moglie. L’Autorità di protezione ha

ritenuto che sulla base della documentazione in suo possesso non vi fosse giustificazione

valida per alcune uscite dai conti di PI 1.

I. In data 21 luglio

2014 RE 1 ha presentato una denuncia penale nei confronti di RE 2 per

violazione degli art. 138 CP (appropriazione indebita), 139 CP (furto) e 158 CP

(amministrazione infedele) in relazione all’operato di quest’ultimo quale

curatore della moglie PI 1. Il 24 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha

trasmesso gli atti al Ministero pubblico.

L. Con reclamo datato 22

luglio 2014 (inc. 9.2014.116) RE 1 è insorto contro la decisione

dell’Autorità di protezione. Pur non contestando la mancata approvazione del

rendiconto finanziario, egli postula che venga fatto ordine a RE 2 di presentare

entro 30 giorni dalla notifica della decisione di questa Camera, “un rendiconto

completo della sua attività di curatore, per ogni anno, ai sensi degli art. 392

punto 1 e 393 punto 2 vCC corredato da un inventario di apertura della curatela

e un inventario al termine della curatela. I rendiconti e gli inventari

dovranno essere accompagnati da tutti i giustificativi contabili, bancari, di

Registro fondiario, partecipazioni societarie, nulla escluso”, con la

comminatoria dell’art. 292 CP (reclamo RE 1, pag. 7). In subordine, egli chiede

che questa Camera dia facoltà all’Autorità di protezione di riesaminare la

decisione impugnata (reclamo RE 1, pag. 7).

M. Con reclamo datato 24

luglio 2014 (inc. 9.2014.118) anche il curatore è insorto contro tale

decisione, reputandone le motivazioni in parte malfondate e in parte viziate da

eccessivo formalismo. RE 2 ritiene inoltre che quanto riferito da RE 1 all’Autorità di protezione sia irrilevante, in quanto circostanze

anteriori al 2008, ovvero precedenti l’istituzione della curatela (reclamo RE 2,

pag. 3). Postula dunque che il rendiconto finanziario da lui presentato venga

approvato.

N. Dei successivi

scambi di allegati – nei quali sono intervenuti a fianco di RE

2 anche i figli RE 3 e RE 4 – si dirà, se necessario, nei

considerandi in diritto.

O. Con

istanza del 5 dicembre 2014 RE 1 ha

chiesto che entrambe le procedure di reclamo fossero sospese, vista l’esistenza

del procedimento penale di cui sopra, che “può avere un’influenza determinante

sui procedimenti pendenti”.

Dopo aver avuto accesso agli atti del procedimento penale sino a quel

momento esperiti, con decisione del 17 aprile 2015 questa Camera ha respinto

l’istanza, ritenendo che i procedimenti di reclamo pendenti potessero essere

decisi a prescindere dal giudizio sull’eventuale punibilità penale degli atti

compiuti dal curatore RE 2.

Considerato

Considerandi

1.

Con

l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in

materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di

filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro

le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

Entrambi

i ricorrenti censurano la decisione dell’Autorità di protezione e ne chiedono

la riforma, con motivazioni diametralmente opposte: RE 1 postula infatti che la

mancata approvazione del rendiconto venga confermata, ma assortita da un ordine

al curatore di completare quanto da lui presentato, mentre RE 2 chiede che il

rendiconto finanziario da lui presentato venga approvato senza riserve.

3.

Nella

decisione impugnata, come visto, l’Autorità di protezione ha rifiutato

di approvare il rendiconto finanziario di chiusura (periodo 1° gennaio 2012 -

29.

ottobre 2012) presentato da RE 2 nell’ambito della curatela della moglie PI

1.

Riassumendo i fatti,

l’Autorità di protezione ha indicato che il rendiconto di chiusura presentato

nel gennaio 2013 non era corredato dei necessari giustificativi, avendo il curatore

allegato unicamente degli estratti dei conti bancari. Richiamato in tal senso, RE

2.

ha poi fatto pervenire delle spiegazioni e copia di alcune ricevute, che

l’Autorità di protezione ha sottoposto all’esame di un revisore esterno. Da

tale esame è risultato mancare della documentazione a giustificazione di due

uscite dai conti di PI 1 per gli importi di fr. 34'814.45 e di fr. 60'000.-

(risoluzione impugnata, pag. 1).

Il curatore ha

giustificato l’uscita di fr. 34'814.45 come segue: fr. 4'710.- con il pagamento

del premio annuale della cassa malati, e la differenza di ca. fr. 29'000.- (EUR

24'000.-) con il pagamento dell’onorario del prof. __________ di __________ per

l’assistenza medica alla curatelata durante i suoi soggiorni a __________ negli

ultimi tre anni di vita (risoluzione impugnata, pag. 1-2). L’Autorità di

protezione rilevava in particolar modo che per quest’ultimo pagamento “non

vi era prova di consegna o ricevuta” (risoluzione impugnata, pag. 2).

Nella

decisione impugnata si riferisce inoltre che RE 2 aveva motivato

l’uscita di fr. 60'000.- destinata ad un suo conto in un

primo tempo con la necessità di pagare le imposte sul reddito e sulla sostanza

2010/2011 dei coniugi, mentre in un secondo tempo con il pagamento di un

acconto riguardante le imposte del 2012 (risoluzione impugnata, pag. 2).

Infine, tramite dichiarazione di una fiduciaria datata 31 gennaio 2012,

l’importo è stato giustificato come onere fiscale riguardante gli anni

2007/2008. In considerazione dell’“evidente incongruenza”, l’Autorità di

protezione ha dedotto che “sulla base della documentazione con valore probatorio

risulta unicamente che il curatore RE 2 abbia incassato CHF 60'000.- per sé”,

rifiutando di approvare il rendiconto in oggetto (risoluzione impugnata, pag.

2).

In conclusione, l’Autorità

di protezione ha riferito di aver anche appreso da RE 1 “fatti

circostanziati secondo i quali vi sarebbero dubbi sull’operato del curatore dei

beni di sua madre”; la decisione è stata intimata anche a quest’ultimo e ai

suoi fratelli, visto il certificato ereditario prodotto dall’insorgente (risoluzione

impugnata, pag. 2).

I. Reclamo RE 2

(inc. 9.2014.118)

4.

Nel suo reclamo, RE

2.

contesta la mancata approvazione del suo rendiconto, giudicando la

motivazione della risoluzione impugnata in parte malfondata e in parte viziata

da eccessivo formalismo.

Con riferimento alla

mancanza di validi giustificativi concernenti il pagamento di Euro 24'000.- al

prof. __________ di __________, l’insorgente produce l’originale della ricevuta

già presentata all’Autorità di protezione, nella quale viene confermato il

pagamento di prestazioni di cura, pur senza indicazione dell’importo (reclamo RE

2, pag. 2). A mente del curatore, non è contestabile che il prof. __________ “abbia

prestato lunghe cure alla sig.ra PI 1” né che per esse “sia stato

remunerato all’altezza delle sue competenze e delle sue qualifiche” (reclamo

RE 2, pag. 2). Inoltre, “che l’importo versatogli non figuri nella ricevuta

è conforme agli usi italiani notoriamente in vigore nella categoria”:

pretendere il contrario configurerebbe “un eccesso di formalismo e di

ingiustificata sfiducia” nei confronti del curatore, in considerazione

anche dell’entità delle spese complessive del periodo in questione e degli

attivi di cui PI 1 era titolare (reclamo RE 2, pag. 2).

Con riferimento alla

seconda uscita, di fr. 60'000.-, il curatore concorda con l’Autorità di

protezione sul fatto che le spiegazioni sin lì fornite fossero “parzialmente

contraddittorie” (reclamo RE 2, pag. 3). RE 2 spiega che tale importo è stato

destinato, come attestato dalla fiduciaria __________, al pagamento dell’onere

fiscale 2007/2008, “imputabile alla parte di fattori imponibili di proprietà

della moglie”, mentre la relativa notifica di tassazione data del dicembre

2011.

(reclamo RE 2, pag. 3). Secondo l’insorgente, la conclusione cui giunge

l’Autorità di protezione – ovvero che il curatore abbia incassato per sé quella

cifra – è “superficiale, errata e contraria ai principi di economia

procedurale”, in quanto il curatore, se richiesto, avrebbe potuto fornire

ulteriori ragguagli e la versione firmata della lettera della fiduciaria

(reclamo RE 2, pag. 3).

Le carenze evidenziate

nella risoluzione impugnata sono dunque definite “lievi” e secondo l’insorgente

non possono condurre alla mancata approvazione del rendiconto. RE 2 ritiene

tuttavia corretto che l’Autorità di protezione non abbia tenuto conto, nella

sua decisione, di quanto riferito da RE 1 in udienza, in quanto

le circostanze precedono l’inizio della curatela in oggetto (2008).

L’insorgente ritiene comunque che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto

rispettare il principio del contraddittorio e citare a tale udienza anche le

altre parti interessate (reclamo RE 2, pag. 3). Chiede

pertanto di essere sentito, così come i figli RE 3 e RE 4, oltre

all’annullamento della decisione impugnata e l’approvazione del rendiconto

finanziario.

5.

Giusta l’art. 425

CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di

protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto

finale; l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale

giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione

degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i

rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto

finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore,

facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica

loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto

o del conto finali (cpv. 4).

Per quanto

riguarda l’esame dei rapporti e i conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC

l’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o

rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il

rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso,

adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv.

3).

La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato

dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere

completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la

sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione;

la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi

(Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli

adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006,

FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9;

ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,

Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,

Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8).

L'approvazione del rendiconto non dà scarico al tutore, il quale rimane

responsabile del proprio operato (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag.

293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,

ad art. 421-425 CC n. 9).

6.

Nel caso concreto,

le motivazioni del reclamo non permettono di fugare i dubbi quanto alle due

uscite dai conti della curatelata che l’Autorità di protezione ha ritenuto

ingiustificate.

Per quanto concerne

l’uscita di ca. fr. 29'000.- (Euro 24'000.-), la ricevuta presentata (in copia

all’Autorità di protezione, in originale in questa sede) riguardante

l’integrale tacitazione del prof. __________ di __________ per le cure prestate

negli ultimi tre anni di vita a PI 1 (doc. 1) non indica l’importo a lui

versato e non può dunque dimostrare alcunché. Che tale prassi sia “conforme

agli usi italiani notoriamente in vigore nella categoria” è un’asserzione

che è rimasta allo stadio di puro parlato, non essendo comunque verosimile che

da un esimio professionista italiano, che segue l’interessata da svariati anni,

non si possa esigere perlomeno una fattura o un qualsiasi altro scritto che

documenti gli importi pretesi a titolo di onorario.

Per quanto attiene al

versamento di fr. 60'000.- su un conto dell’insorgente, questi concorda nel

definire contraddittorie le spiegazioni man mano fornite all’Autorità di

protezione, ma non fa nulla per sostanziare in maniera più efficace la sua

ultima versione dei fatti. Al di là della dichiarazione sottoscritta dalla __________

(già presentata in prima sede, sebbene priva di firma) l’insorgente non ha

prodotto la documentazione fiscale attestante la pretesa destinazione finale di

tali averi (ovvero l’“onere fiscale riferito alla partita fiscale per gli

anni 2007 e 2008 imputabile alla parte di fattori imponibili di proprietà di

sua moglie”, cfr. doc. 2), ad esempio le notifiche di tassazione

concernenti gli anni in questione (citate dalla __________ nel titolo della

menzionata lettera).

Considerata la

contraddittorietà delle spiegazioni che si sono susseguite nel corso dei mesi

in risposta agli interrogativi dell’Autorità di protezione, è condivisibile il

fatto che quest’ultima non si sia accontentata di quanto prodotto da RE 2 a suffragio

della sua ultima tesi.

L’argomento del curatore,

secondo cui l’Autorità di protezione avrebbe dovuto chiedergli maggiori

ragguagli piuttosto che rifiutare il rendiconto, è priva di consistenza, in

quanto essa prima di emanare la decisione impugnata gli aveva già chiesto a due

riprese delucidazioni e documenti giustificativi, senza che il curatore vi

desse seguito compiutamente. Ciò non è peraltro avvenuto nemmeno in sede di

reclamo. L’impugnativa è dunque votata all’insuccesso.

7.

Ma vi è di più.

L’assunzione agli atti di parte dell’incartamento penale relativo alla denuncia

presentata da RE 1 ha evidenziato delle manchevolezze ancora più gravi del

curatore, che possono solo condurre – non vigendo alcun divieto di nova – alla

non approvazione del rendiconto finale.

Va infatti rilevato che in

occasione della sua audizione dinnanzi al Procuratore generale in qualità di

imputato, RE 2 ha affermato quanto segue (con riferimento alla curatela ad

hoc istituita in favore della moglie in occasione della successione

materna):

“In particolare si è

proceduto alla vendita di un appartamento a __________ e di una villa a __________.

Inoltre, si è proceduto alla divisione degli averi bancari che erano depositati

presso la banca __________. In totale la quota di mia moglie ammontava a circa

8.

milioni di Euro. I proventi delle vendite immobiliari sono stati trasferiti

in Ticino sul conto intestato a mia moglie su un conto presso il __________ e

su un altro conto presso __________. I fondi ereditati in contanti sono

invece stati depositati presso la Banca __________, su un conto intestato a mia

moglie. Si trattava di un importo di circa 5-6 milioni di Euro, non ricordo con

esattezza ma dovrei controllare gli estratti della banca. L’esistenza di questo

conto non è stata menzionata nell’inventario e nel rapporto inviato

all’autorità tutoria e non è stato neppure dichiarato fiscalmente. Tuttavia

non solo io ma tutti i miei figli, denunciante compreso, ne eravamo perfettamente

a conoscenza.

Il PG mi chiede per

quale motivo non si sia ritenuto di dichiarare questo conto. Rispondo che, a

posteriori è stato un errore, viste le conseguenze. A quel momento abbiamo

pensato di non dichiararlo più che altro per l’abitudine ad un minimo di

segretezza. Ribadisco che il denunciante ne era perfettamente a conoscenza

(…)” (AI 23, verbale di interrogatorio di RE 2 del 27 novembre 2014, pag. 2; sottolineatura

del redattore).

Con scritto del 16 marzo

2015.

indirizzato al patrocinatore di RE 1, il patrocinatore di RE 2 nell’ambito

del contenzioso ereditario affermava inoltre quanto segue:

“tutti (gli eredi) sanno

che non tutta la sostanza della defunta PI 1 trova espressione

nell’inventario e nei rendiconti inviati dal marito/curatore alla ARP 5, ma

non ritengo corretto volerne trarre argomento per mettere in dubbio la

consistenza di un asse ereditario di cui tutti, e il tuo assistito in

particolare, conoscono esattamente l’ammontare (dato dalla somma di quanto

reso noto all’ARP 5 e di quanto detenuto da altri veicoli societari a

disposizione degli aventi diritto e di cui lo stesso RE 1 ha potuto

beneficiare quali anticipi ereditari, altrimenti “inaccessibili” se

sottoposti alla vigilanza dell’Autorità tutoria) (lettera avv. __________

a avv. PR 1 del 16 marzo 2015, pag. 2, allegata a AI 45 e a AI 46;

sottolineature del redattore).

Il concetto è ribadito

anche nell’istanza di conciliazione ai fini dell’avvio dell’azione di divisione

ereditaria presentata da RE 2 alla Pretura __________:

“La consistenza del

patrimonio (non tutto noto all’Autorità tutoria, come tutti gli eredi

ben sanno) è nota alle parti: principalmente costituito da sostanza proveniente

dalla divisione della successione della madre e nonna __________ (…). Si

tratta quindi sostanzialmente di dividere della liquidità di cui dà conto per

una parte l’inventario allestito dal curatore ad hoc RE 2 all’attenzione della

ARP 5, mentre per la parte di sostanza rimasta all’estero e già di proprietà

della defunta __________ (non soggetta alla fiscalità svizzera fino alla divisione),

si è scelto di continuare a custodirla in strumenti societari a disposizione

degli aventi diritto, onde facilitarne la gestione e l’utilizzazione a

favore dell’erede __________ (recte: PI 1) __________, prima, e dei suoi

eredi poi, che ne hanno potuto beneficiare sotto forma di anticipi ereditari senza

dovere coinvolgere l’Autorità tutoria” (Istanza avv. __________ del 16

marzo 2015, pag. 2, allegata a AI 45, sottolineature del redattore).

Dagli atti in questione

emerge in maniera molto chiara – per ammissione del curatore stesso e del suo

avvocato – il fatto che RE 2 abbia volontariamente omesso di indicare una considerevole

parte della sostanza appartenente alla moglie PI 1 nella documentazione

presentata alla Commissione tutoria dapprima, all’Autorità di protezione poi. E

ciò allo scopo – dichiarato – di poter attingere al patrimonio della moglie

malata senza il controllo dell’Autorità di protezione.

A prescindere dalle

eventuali responsabilità penali del curatore per tali atti, che verranno

vagliate nelle opportune sedi, e a prescindere dalla questione – qui irrilevante

– di sapere se RE 1 e/o gli altri figli fossero effettivamente consapevoli di

ciò (e abbiano eventualmente avuto accesso a tali beni mediante dei cosiddetti «anticipi

ereditari»), occorre concludere che i conti presentati dal curatore nella fattispecie

sono volutamente incompleti e non conformi al reale stato della sostanza di PI

1.

Con queste premesse, non si può legittimamente pretendere che il rendiconto

finale della curatela venga approvato.

L’argomento del curatore,

secondo cui la mancata dichiarazione di determinati beni non gli è imputabile

siccome non è avvenuta nell’ambito della curatela oggetto del rendiconto

contestato, bensì nell’ambito della precedente misura istituita ad hoc

in occasione della successione materna, è del tutto privo di consistenza. Anche

il rendiconto oggetto di esame è infatti manifestamente inficiato da tale

omissione, del tutto volontaria da parte del curatore e tesa proprio a

sottrarre una parte ingente del patrimonio della persona bisognosa dal

controllo dell’Autorità di protezione.

Il rendiconto finanziario

oggetto della decisione impugnata non può pertanto essere approvato.

8.

Occorre infine

chinarsi sulla domanda di intersecazione di RE 1, formulata nelle

sue osservazioni del 26 settembre 2014, laddove chiede che dal reclamo venga

cancellato il passaggio nel quale la sua audizione presso l’Autorità di

protezione viene definita “qua e là farneticante”. In proposito si osserva

che il Codice di procedura civile federale non contempla una simile

possibilità, prevista invece dal previgente diritto processuale cantonale (art.

68.

cpv. 3 CPC/TI). L’applicazione dell’art. 132 CPC non entra invece qui in discussione,

ritenuto che in una controversia deve essere ritenuta insita una certa

animosità delle parti, sempre che essa non sconfini nel dileggio verso il

giudice o le controparti (Trezzini,

CPC Comm, ad art. 132 CPC, pag. 560; vedi anche art. 55 LPAmm), che in concreto

non si ravvede. La richiesta non può dunque trovare accoglimento.

II. Reclamo RE 1 (inc.

9.2014

)

9.

Nel suo reclamo, RE

1.

non contesta la mancata approvazione dell’ultimo rendiconto

del curatore, ma critica il fatto che l’Autorità di protezione non si sia

chinata “minimamente sui precedenti rendiconti finanziari”, né abbia

valutato “l’ipotesi di trasmettere un esposto al Ministero pubblico”

(reclamo RE 1, pag. 5). Nonostante quanto emerso dall’audizione dell’insorgente

– ovvero l’esistenza di ulteriori beni ereditati da PI 1 che non erano stati

resi noti e alcune uscite anomale dai conti della madre – l’Autorità di

protezione “non ha provveduto ad ulteriori verifiche sulla situazione

patrimoniale della curatelata”, “non ha adottato alcun provvedimento

indispensabile”, e non ha “mai ordinato l’allestimento di un inventario”

(reclamo RE 1, pag. 5-6). Secondo l’insorgente, l’Autorità di protezione “doveva

assicurarsi che l’amministrazione dei beni era avvenuta nell’esclusivo

interesse della curatelata, ciò che non risulta essere avvenuto”, e doveva

“ordinare che i conti e i rapporti fossero completati o prendere misure

urgenti” (reclamo RE 1, pag. 6). Di conseguenza, il reclamante postula non

solo che il rendiconto concernente il periodo 1° gennaio 2012 - 29 ottobre 2012

non sia approvato, ma che a RE 2 venga fatto ordine di presentare un rendiconto

completo della sua attività di curatore, per ogni anno, corredato da un

inventario di apertura della curatela e da un inventario di chiusura, il tutto

accompagnato dai relativi giustificativi contabili. In subordine, postula che

questa Camera dia facoltà all’Autorità di protezione di riesaminare la

decisione impugnata.

10.

Il rimprovero rivolto

all’Autorità di protezione di non aver presentato un esposto penale al

Ministero pubblico cade nel vuoto. Anzitutto, va detto che nelle sue osservazioni

al reclamo del 21 agosto 2014 (erroneamente datate 15 aprile 2014) l’Autorità

di protezione ha precisato di aver deciso “all’unanimità dei membri (…) di

trasmettere un esposto al Ministero pubblico”, ma che “il ricorrente ci

ha preceduti” (pag. 1). Ai sensi dell’art. 51 cpv. 4 LPMA, se vi è il

sospetto di un illecito penale gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

In ossequio a tale norma, in data 24 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha

effettivamente trasmesso gli atti al Ministero pubblico. La censura è dunque superata.

Per il

resto, occorre sottolineare che RE 1, nel suo scritto del 24 aprile 2014

all’Autorità di protezione, oltre ad affermare di essere in grado di provare

che i conti presentati dal curatore erano falsi, aveva espressamente richiesto

che essi non fossero approvati (“attendo con impazienza le vostre

conclusioni e la relativa delibera in merito al rendiconto di chiusura che non

può altrimenti tradursi che da una non-approvazione”). Appare

dunque perlomeno contradditorio che ora il reclamante impugni una decisione che

va esattamente nel senso da lui richiesto in prima sede.

Ad ogni

modo, a prescindere da quanto sopra va rilevato che RE 1, pur essendo in

possesso di documentazione atta a comprovare le sue asserzioni, non si è mai

premurato di consegnarne copia all’Autorità di protezione. In occasione della

sua audizione del 22 maggio 2014 egli si è limitato a mostrare all’Autorità di

protezione alcuni documenti, ma ha rifiutato di produrli agli atti, sostenendo

di aver avuto dei costi in tempo e in denaro per raccogliere le suddette

informazioni sul patrimonio di PI 1 e reputando di non dover essere lui a

fornire delucidazioni a riguardo (cfr. verbale, pag. 3).

Se è vero

che RE 1 non era il curatore di PI 1 e non aveva alcun obbligo di fornire

rendiconti in merito agli averi della madre, va osservato che egli era comunque

tenuto a sostanziare le accuse da lui proferite, ciò che non ha fatto nemmeno

in questa sede nonostante – lo si ribadisce – fosse in possesso di documentazione

in tal senso. Le circostanze riferite al consid. 7 sono peraltro emerse

unicamente nell’ambito dell’inchiesta penale e non erano note all’Autorità di

protezione prima dell’emanazione della risoluzione impugnata.

Visto quanto

sopra, e considerata l’attitudine recalcitrante del curatore nel fornire

ulteriori informazioni, l’intenzione dell’Autorità di protezione di deferirlo

alla magistratura penale nonché il decesso della persona che giustificava

l’intervento dell’Autorità di protezione, non può essere criticata la decisione

di prime cure di non approvare il rendiconto. A tutela degli eredi resta aperta

la possibilità di adire i tribunali civili sia per le eventuali pretese in

responsabilità, sia per le pretese successorie. Anche il reclamo di RE 1 deve

dunque essere respinto, nella misura della sua ricevibilità.

III. Oneri processuali e

ripetibili

11.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico di RE 1 per il reclamo del

22.

luglio 2014 (inc. 9.2014.116) e di RE 2, RE 3 e RE 4

per il reclamo del 24 luglio 2014 (inc. 9.2014.118) Le ripetibili sono

compensate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo di RE 1 (inc. 9.2014.116) è respinto, nella misura della sua

ricevibilità.

2. Il

reclamo di RE 2, RE 3 e RE 4 (inc. 9.2014.118) è respinto.

3.

Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.–

b) spese fr.

100.–

fr.

900.–

sono posti a carico di RE

1 (per ½) e RE 2, RE 3 e RE 4 (per ½,

in solido fra loro). Le ripetibili sono compensate.

4. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.