9.2014.117
Decisione cautelare. Concessione dell'autorità parentale limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora
1 aprile 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.117
Lugano
1 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
1
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda l’autorità parentale sulla figlia PI 1
giudicando
sul reclamo del 24 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 10 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dalla relazione tra RE
1 e CO 1 è nata, l’ 2008, PI 1. I genitori hanno interrotto la relazione prima
della nascita della bambina.
Il 23 ottobre 2008
- 3 novembre 2008 i genitori, hanno sottoscritto una convenzione relativa
all’obbligo di mantenimento e al diritto alle relazioni personali.
Il 16 settembre 2009
l’Autorità di protezione di __________, competente all’epoca, ha istituito una
curatela (308 cpv. 2 CC) a favore di PI 1 (per la regolamentazione dei diritti
di visita). Quale curatore è stato nominato __________. Tale misura è stata
confermata con decisione del __________ del 30 giugno 2012.
Con lettera del 12 luglio
2013 il __________ ha confermato il trasferimento del domicilio di PI 1 e della
madre a __________ e formulato all’Autorità di protezione la richiesta di
assunzione della curatela a favore della piccola PI 1. Tale accordo è stato
concesso dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) il 13 settembre 2013. Con seguente decisione del 25 settembre
2013 il __________ ha confermato il trasferimento della misura.
B. Nel corso dell’udienza
del 9 ottobre 2013 dinanzi all’Autorità di protezione (alla quale era presente
solo il padre di PI 1) CO 1 ha comunicato di non vedere la figlia da aprile,
indicando di avere il timore che RE 1 si trasferisca all’estero, ostacolando in
tal modo il proprio diritto alle relazioni personali.
Nel frattempo con scritto
del 7 ottobre 2013, giunto all’Autorità il 9 ottobre, RE 1 ha chiesto che i
precedenti accordi relativi ai diritti di visita del padre vengano rivisti. A
mente della madre la bambina avrebbe a più riprese espresso la propria
contrarietà ad incontrare il padre. CO 1 avrebbe un atteggiamento aggressivo
con la piccola.
Il 23 ottobre 2013
l’Autorità di protezione ha sentito anche RE 1, che ha ribadito che l’esercizio
dei diritti di visita padre-figlia è ostacolato dalla “situazione di tensione”.
Con scritto del 6 novembre
2013 RE 1 ha postulato l’annullamento della curatela educativa in favore della
figlia, ribadendo la totale indifferenza della bambina verso il padre.
L’istanza di revoca della curatela educativa è stata trasmessa, il 20 novembre
2013 dall’Autorità di protezione al __________ per evasione.
Con istanza del 28
febbraio 2014 RE 1 ha postulato all’Autorità di protezione la temporanea
sospensione dei diritti di visita, giustificato da un “serio e duraturo
pericolo per la bambina”. A mente della madre, che postula una valutazione da
parte di un esperto (“indagine conoscitiva”), il padre avrebbe un
comportamento inappropriato con la figlia. PI 1 continuerebbe a manifestare
rifiuto nei confronti del padre.
Mediante istanza del 1°
luglio 2014 CO 1 ha postulato all’Autorità di protezione, già in via
supercautelare e con effetto immediato, l’istituzione di misure a protezione di
PI 1, in particolare per impedire a RE 1 di trasferirsi all’estero con la piccola. La volontà di trasferirsi in __________ sarebbe stata espressa dalla madre stessa.
Con risoluzione del 2
luglio 2014 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza supercautelare, e
convocato i genitori di PI 1 ad un udienza fissata per l’11 luglio seguente.
Con istanza del 2 luglio
2014 CO 1 ha postulato l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta sulla
figlia (art. 298b CC) nonché una nuova regolamentazione dei diritti di visita.
Con scritto del 7 luglio
2014 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione che non intende recarsi in __________
fintanto che la situazione non sarà definita. Con ulteriore scritto dell’8
luglio 2014 RE 1 si è espressa negativamente sulla richiesta del padre di
attribuzione dell'autorità parentale congiunta. Ha chiesto la sospensione di
tale procedura, nell’attesa che il __________ decida sulla sua richiesta di
sospensione delle relazioni personali (RE 1 e ha manifestato l’intenzione di
impugnare la decisione del 16 giugno 2014 del __________, che ha respinto la
richiesta di sospensione dei diritti di visita, non sarebbe ancora cresciuta in
giudicato).
C. Con decisione
cautelare del 10 luglio 2014 l’Autorità di protezione, richiamati gli art. 296
cpv. 1 e 2 e 301a cpv. 1 CC, ha “conferito a RE 1 e a CO 1 l’autorità parentale
congiunta su PI 1 limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora”.
L’Autorità di protezione
ha tolto ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo, convocando i genitori
per l’udienza del 9 settembre 2014.
D. Mediante reclamo del
24 luglio 2014 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo
l’annullamento dell’attribuzione congiunta dall’autorità parentale (limitata al
diritto di determinare il luogo di dimora). L’insorgente formula inoltre
istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Con decisione del 7
agosto 2014 questa Camera ha respinto la richiesta di RE 1 di restituzione
dell’effetto sospensivo.
E. Con osservazioni del
29 luglio 2014 CO 1 si è opposto al reclamo, postulando la piena conferma della
decisione menzionata. L’Autorità di protezione dal canto suo non ha presentato
osservazioni al gravame.
Mediante replica del 25
agosto 2014 RE 1 ha ribadito le proprie pretese. La madre lamenta la violazione
del diritto di essere sentito, in quanto, malgrado le numerose richieste in tal
senso, nessuno abbia provveduto all’audizione della figlia. A mente della
madre, vista la situazione, la grave minaccia per il benessere della bambina
escluderebbe l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta, anche se limitata
al solo diritto di determinare il luogo di dimora.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450
segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le
disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2
LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
Ai sensi dell’art.
445.
CC, l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona
che partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari
necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo
cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare
urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti
cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo
dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova
decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono
essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv.
3).
3.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione considerata la conflittualità
genitoriale, ritenute le “gravi imputazioni rivolte al padre”, rilevata
la necessità di richiamare gli atti dalla __________, rilevato l’accordo
della madre di non recarsi in __________, ha conferito in via cautelare “a RE
1.
e a CO 1 l’autorità parentale congiunta su PI 1 limitatamente al diritto di
determinare il luogo di dimora”. L’Autorità di protezione ha in particolare
indicato che appare verosimile che se le motivazioni addotte dalla madre
dinnanzi all’autorità di __________ non hanno indotto ad una sospensione delle
relazioni personali (cfr. decisione del 16 giugno 2014 del __________), allora
verosimilmente le stesse non permetteranno di non accogliere la richiesta di
attribuzione dell’autorità parentale congiunta.
4.
Nel suo reclamo, RE
1.
contesta la valutazione dell’Autorità di protezione in quanto a suo avviso
“l’attribuzione della custodia parentale non è giustificata neanche nella
portata limitata” e metterebbe in pericolo il bene della figlia (rischio che il
padre parta all’Estero con PI 1). A mente della madre di PI 1 se ci sono gravi
accuse che mettono in pericolo il benessere del minore l’attribuzione
dell’autorità parentale congiunta deve restare sospesa. In concreto la
decisione cautelare avversata non è in alcun modo giustificata in quanto la
reclamante ha confermato di non essere intenzionata a lasciare la Svizzera con
la figlia. RE 1 indica inoltre che l’argomentazione dell’Autorità di protezione
(che indica verosimile “che se le motivazioni addotte dalla madre dinnanzi
all’autorità di __________ non hanno indotto alla sospensione delle relazioni
personali”) non può essere accolta. La procedura dinanzi al __________ non
sarebbe infatti ancora cresciuta in giudicato. In sede di replica, RE 1 lamenta
la violazione del diritto di essere sentito. Ribadisce di aver, invano, postulato
l’audizione di PI 1 da parte delle Autorità. La madre ricorda che la bimba
esprime in modo chiaro il proprio rifiuto ad ogni contatto con il padre. In
sostanza, vista la grave minaccia per il benessere della bambina (accuse di
abusi di abusi sessuali, mai confutate dall’Autorità __________) l’attribuzione
dell’autorità parentale congiunta sarebbe da escludere, anche se limitata al
solo diritto di determinare il luogo di dimora.
5.
Giusta il nuovo art.
296.
cpv. 1 CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (riforma
dell’autorità parentale entrata in vigore dal 1° luglio 2014; modifica del CC
approvata in votazione finale il 21 giugno 2013). Il cpv. 2 sancisce come
regola l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo stato civile dei
genitori (Messaggio concernente una modifica del CC [Autorità parentale] del 16
novembre 2011, FF pag. 8040).
Possono essere titolari
dell’autorità parentale solo i genitori che hanno istituito un rapporto di
filiazione giuridico, maggiorenni e che non sono sotto curatela generale.
Per i genitori non uniti
in matrimonio, la madre è in linea di principio la titolare esclusiva
dell’autorità parentale a meno che non intervengano le condizioni dell’art. 296
cpv. 3 e 311 cpv. 3 CC (cfr. 298a cpv. 5 CC). Un rapporto di filiazione
giuridico con il padre istituito con una dichiarazione di riconoscimento non
modifica in alcun modo l’attribuzione dell’autorità parentale.
L’autorità parentale
congiunta può essere istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art.
298a CC) o con una decisione dell’Autorità di protezione e del giudice (COPMA,
raccomandazioni del 13 giugno 2014, n. 3 segg.).
Giusta l’art. 298b CC quanto
un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l’altro genitore
può rivolgersi all’Autorità di protezione del domicilio del figlio. L’onere
della prova è a carico del genitore che si oppone all’autorità parentale
congiunta (FF p. 8049, art. 296 CC).
L’Autorità di protezione
dispone l’autorità parentale congiunta oppure, se necessario per il bene del
figlio, mantiene l’autorità parentale esclusiva della madre o la trasferisce al
padre (art. 298b cpv. 2 CC). L’Autorità di protezione non è vincolata dalla
richiesta della parte che l’ha adita; qualora si discosti dalla regola
dell’autorità parentale congiunta, vanno addotti motivi sufficienti. Se non vi
sono motivi qualificati va pronunciata l’autorità parentale congiunta. Il
principio che deve guidare la decisione dell’autorità è sempre il bene del figlio.
Questo criterio è tuttavia notevolmente limitato.
L’Autorità parentale
(congiunta) può essere rifiutata a un genitore quanto l’autorità di protezione
avrebbe altrimenti modo di revocargliela di nuovo immediatamente. Il criterio
che l’autorità di protezione deve seguire nel decidere corrisponde ora a quello
dell’art. 311 CC, secondo cui la privazione dell’autorità parentale è
giustificata in primo luogo da inesperienza, malattia, infermità e assenza
(cpv. 1) e in secondo luogo dal fatto che i genitori non si sono curati seriamente
del figlio (FF pag. 8051). Alle costellazioni di cui all’art. 311 CC si aggiungono
anche “l’incapacità di cooperare qualificata” dei genitori e il manifesto abuso
di diritto (cfr. COPMA, op. cit., n. 3.3.3; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5a ed., n. 510 pag. 342 segg.).
La legge rinuncia
ad una definizione legale dell’autorità parentale. Giusta l’art. 301 CC
l’autorità parentale implica che i genitori, sempre in considerazione del bene
del figlio, ne dirigano la cura e l’educazione e prendano le decisioni necessarie,
tenendo presente la sua capacità (cfr. art. 301-304 CC e 318 CC).
Ai sensi del nuovo art.
301a CC l’autorità parentale include anche il diritto di determinare il luogo
di dimora del figlio. Il cpv. 2 dispone che se i genitori esercitano
congiuntamente l’autorità parentale, un genitore può modificare il luogo di dimora
del figlio soltanto con il consenso dell’altro oppure per decisione del giudice
o dell’autorità di protezione qualora: a. il luogo di dimora si trovi
all’estero o b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni
rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore o
sulle relazioni personali.
6.
Nel caso concreto,
con decisione cautelare, l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di CO 1
tendente all’attribuzione dell’autorità parentale congiunta, ma unicamente limitatamente
al diritto di determinarne il luogo di dimora e in via cautelare. Con la
decisione qui avversata, l’Autorità di prime cure non si è invece espressa né sull’esercizio
dei diritti di visita, né sulla custodia di fatto e neppure sulle altre
competenze contenute per legge nella nozione di autorità parentale. Di fatto
l’autorità parentale (cura ed educazione, rappresentanza, amministrazione della
sostanza: 301,302, 303, 304, 318 CC), come pure la custodia di fatto rimane in
concreto attribuita esclusivamente, ad eccezione appunto della questione relativa
alla determinazione del luogo di dimora.
In concreto, va
innanzitutto ricordato che con il nuovo diritto è stabilito il principio
dell’autorità parentale congiunta a prescindere dallo stato civile dei
genitori.
La decisione dell’Autorità
di prime cure di conferire cautelativamente (“per la durata della procedura”)
l’autorità parentale congiunta limitatamente al diritto di determinare il luogo
di dimora, ritenuto che la madre aveva in un primo momento manifestato
l’intenzione di trasferirsi all’estero, resiste alle critiche della stessa. Il
bene della bambina, determinante ai fini del giudizio, è in tal modo tutelato.
Le critiche di RE 1,
quanto alle accuse di presunti abusi ed alla “minaccia del bene” di PI 1 cadono
nel vuoto nella misura in cui la risoluzione cautelare in esame non si esprime
né sui diritti di visita padre-figlia, né sulla custodia di fatto ed in ogni
caso non conferisce l’autorità parentale congiuntamente ai genitori nel suo
insieme.
Irrilevante ai fini del
presente giudizio il fatto che la decisione del __________ relativa
all’esercizio dei diritti di visita non fosse ancora cresciuta in giudicato,
come pure la circostanza secondo cui in un secondo momento RE 1 abbia confermato
di non essere più intenzionata a trasferire il proprio domicilio all’estero.
Ritenuto che l’onere della
prova spetta, nel caso concreto, alla madre, dagli atti non emergono motivi
sufficienti, a tutela del bene di PI 1, perché non debba essere concessa
l’autorità parentale congiunta (la regola secondo il nuovo diritto)
limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora (ai sensi dell’art.
301a CC).
La decisione dell’Autorità
di protezione resiste alle critiche della reclamante, a cui spetta l’onere
della prova.
Anche la doglianza
relativa alla violazione del diritto di essere sentito per la mancata audizione
della minore è priva di consistenza, se si considera che al momento in cui è
stata emanata la decisione di prima sede essa non aveva ancora compiuto i sei
anni di età (cfr. DTF 131 III 553). L'Autorità di protezione prima di
confermare la decisione nel merito provvederà, se del caso, all'audizione di PI
1.
In conclusione,
tutto ben ponderato, in assenza di sostanziali motivi per il bene della minore,
per i quali il diritto a determinare il luogo di dimora non possa essere
attribuito congiuntamente ad entrambi i genitori, si giustifica di confermare
la decisione cautelare.
7.
Nel
suo reclamo l’insorgente ha postulato di essere messa a beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio
dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Non essendo stato sufficientemente documentato in questa
sede lo stato di indigenza dell’insorgente, l’istanza tendente all’ottenimento
dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta. RE 1 ha infatti prodotto un
formulario utilizzato nel Canton __________, da lei sottoscritto e sprovvisto
di documentazione a sostegno della situazione palesata. La reclamante a
comprova del proprio stato di indigenza avrebbe dovuto produrre l’apposito
formulario sottoscritto dall'attuale comune di domicilio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. L'istanza
di assistenza giudiziaria di RE 1 è respinta.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.