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Decisione

9.2014.120

Revoca di autorizzazione della madre di poter convivere con i figli presso l'Istituto dove questi sono collocati dopo la tolta di custodia

13 febbraio 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2007) e PI 2 (2012)

sono figli di RE 1 e di RE 2.

B. Con scritto del 26

febbraio 2013 (vicini di casa) e comunicazione del 27 febbraio 2013 (Polizia Cantonale)

indirizzati all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione) è stata segnalata una situazione di grande disagio

all’interno del nucleo famigliare RE 1RE 2.

C. Mediante decisione

del 18 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio

dell’aiuto e della protezione di __________ (UAP) di svolgere una valutazione

socio-ambientale del nucleo famigliare di PI 2 e PI 1. Preso atto del rapporto

2 ottobre 2013 dell’UAP, l’Autorità di protezione il 16 ottobre 2013 ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ (SMP) di esperire una valutazione sui

bambini e sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2. Con risoluzione del 26

marzo 2014 l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa

(308 CC) in favore dei minori, nominando quale curatrice CURA 1.

D. Con decisione

supercautelare del 29 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e RE

2 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2, collocandoli all’Istituto __________,

concedendo ai genitori diritti di visita sorvegliati (un’ora alla settimana).

E. Nel frattempo, l'SMP

ha presentato un rapporto intermedio sulle valutazioni richieste (26 maggio

2014).

Con risoluzione dell’11

giugno 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la

precedente decisione supercautelare (29 aprile 2014) di privazione di custodia,

modificando il collocamento di PI 2 a Casa __________ e mantenendo quello di PI

1 presso l’Istituto __________. Nella risoluzione veniva inoltre data la possibilità

ad RE 2 di essere accolta presso Casa __________ ed erano regolati i diritti di

visita dei genitori.

In data 11 luglio 2014

questa Camera ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo

inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso la privazione cautelare della custodia

parentale (inc. CDP n. 9.2014.102).

F. A seguito di un

presunto abuso subito da parte di un compagno di Istituto, il 16 giugno 2014, PI

1 veniva provvisoriamente trasferito presso Casa __________. Mediante decisione

cautelare del 17 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha pertanto disposto

l’immediato trasferimento di PI 1 presso tale struttura.

L’11 luglio 2014 il

reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione di collocamento è

stato dichiarato, da questa Camera, irricevibile siccome tardivo (inc. CDP

9.2014.101).

G. Con scritto 24 giugno

2014 la direttrice di Casa __________ ha segnalato all’Autorità di protezione problemi

relativi alla permanenza di RE 2 presso la struttura.

Mediante decisione

supercautelare del 25 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha revocato ad RE 2

la facoltà di convivere con i figli a Casa __________ ed ordinato il suo allontanamento

dalla struttura, disciplinando nel contempo le relazioni personali dei

genitori. Il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione

supercautelare è stato dichiarato privo d’oggetto (inc. CDP 9.2014.100

sentenza del 24 luglio 2014).

Mediante dettagliato

rapporto del 7 luglio 2014 la direttrice di Casa __________ ribadiva quanto già

segnalato il 24 giugno 2014. In particolare le ragioni per cui la permanenza di

RE 2 presso la struttura non poteva più essere sostenuta. Oltre a non rispettare

le regole della Casa, avrebbe avuto un comportamento inadeguato nei confronti

dei figli e degli altri ospiti dell’istituto, assumendo un atteggiamento

aggressivo, sia verbalmente che fisicamente.

I. L’8 luglio 2014 RE

1 e RE 2 sono stati nuovamente sentiti dall’Autorità di protezione ed informati

della volontà espressa dal figlio (durante l’audizione dello stesso giorno

dinanzi all’Autorità di protezione) di voler tornare all’Istituto __________.

I genitori di PI 1 e PI 2

hanno riferito che dal 27 giugno 2014 – ossia “da quando la madre è uscita

da Casa __________” – hanno ricominciato a convivere. Essi hanno dichiarato

“di voler continuare a convivere e di voler riavere i bambini e continuare a

vivere insieme come nucleo famigliare”.

L. Con risoluzione del

14 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la

propria risoluzione supercautelare del 25 giugno 2014 di allontanamento della

madre.

M. Contro la risoluzione

del 14 luglio 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti con reclamo del 29 luglio 2014, postulando

l’autorizzazione per RE 2 a rientrare immediatamente presso Casa __________.

I reclamanti hanno

chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al loro gravame, richiesta

respinta da questo giudice con decisione del 1° settembre 2014. Oltre a

contestare la privazione di custodia, essi mettono in dubbio che l’udienza

dell’8 luglio 2014 fosse indetta per discutere dell’espulsione di RE 2 da Casa __________

(e si riferisse alla decisione supercautelare del 25 giugno 2014). A mente dei

reclamanti l’udienza verteva unicamente sul trasferimento di PI 1 all’Istituto __________.

Contestano che ad RE 2 sia stato espressamente chiesto se intendeva o meno

rientrare a Casa __________. In sostanza i reclamanti contestano l’affermazione

dell’Autorità di protezione secondo cui RE 2 “non ha manifestato nessuna

volontà di rientrare presso Casa __________”. Il fatto che sia rientrata al

domicilio coniugale nulla muta.

Con osservazioni del 13

agosto 2014 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione. La

richiesta della reclamante sarebbe impraticabile “alla luce proprio della

posizione e del comportamento della madre che ha osteggiato le regole di vita

della casa d’accoglienza e assunto comportamenti nocivi in primis per i

suoi figli e poi agli altri ospiti”. A mente dell’Autorità la richiesta di

poter rientrare a Casa __________ sarebbe in contraddizione con la volontà

espressa di voler continuare la convivenza con il marito.

Con replica del 31 agosto

2014 i genitori di PI 1 e PI 2 contestano che RE 2 abbia assunto comportamenti

incompatibili con le regole della Casa o nocivi per i suoi figli e per gli

altri ospiti. Pur non negando che l’obiettivo di entrambi sia il ricongiungimento

famigliare, ribadisce di essere disposta a rientrare a Casa __________ pur di

stare con i figli “per il tempo necessario”.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

Nella risoluzione

impugnata l’Autorità di protezione ha confermato il decreto supercautelare del

25.

giugno 2014 che revocava a RE 2 la facoltà di convivere con i figli presso

Casa __________, e ne ordinava l’allontanamento. L’Autorità ha in sostanza

riferito che i genitori, sentiti in sede d’udienza l’8 luglio 2014, avrebbero

confermato di aver ripreso la convivenza e di voler continuare la convivenza.

La madre non avrebbe peraltro manifestato nessuna volontà di rientrare presso Casa

__________.

3.

RE 1 e RE 2 hanno impugnato

la predetta risoluzione, postulandone l’annullamento, con conseguente

autorizzazione per RE 2 di rientrare a Casa __________. I reclamanti contestano

che l’udienza dell’8 luglio 2014 fosse stata ordinata per discutere

dell’espulsione da Casa __________ (cfr. decisione supercautelare del 25 giugno

2014). A mente degli stessi l’udienza verteva unicamente sul trasferimento di PI

1.

all’Istituto __________. In sostanza contestano l’affermazione dell’Autorità

di protezione secondo cui RE 2 “non ha manifestato nessuna volontà di rientrare

presso Casa __________”. Il fatto che sia rientrata al domicilio coniugale

nulla muta. In sede di replica i reclamanti negano che RE 2 abbia assunto

comportamenti incompatibili con le regole di Casa __________, avversando le affermazioni

della direttrice dell’istituto.

4.

Nel caso in esame va

innanzitutto contestualizzato il reclamo. Oggetto della risoluzione impugnata

non è la privazione della custodia di PI 2 e PI 1, bensì la revoca della

facoltà di RE 2 di convivere con i figli presso l’istituto dove questi ultimi erano

stati collocati (Casa __________). Si ricorda che la risoluzione cautelare di

privazione di custodia dell’11 giugno 2014 è stata oggetto di separato reclamo,

dichiarato irricevibile da questa Camera in quanto intempestivo (decisione CDP

11.

luglio 2014 inc. 9.2014.102). Anche la risoluzione supercautelare con la

quale l’Autorità di protezione aveva revocato alla madre la facoltà di vivere

con i figli a Casa __________ è stata oggetto di reclamo, dichiarato privo

d’oggetto da questo Giudice (decisione CDP 24 luglio 2014 inc. 9.2014.100). Si

rileva pertanto che la tolta cautelare della custodia di PI 2 e PI 1 non può

essere rimessa nuovamente in discussione in questa sede in quanto cresciuta in

giudicato. Oggetto della presente procedura è unicamente la revoca alla madre

della facoltà di vivere a Casa __________.

5.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o

non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di

protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si

trova, e ricoverarlo convenientemente. Con la privazione della custodia

parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del

minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo

(Hegnauer, Grundriss des

Kindesrechts, pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 ,

inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1).

Si rileva

peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del

bambino nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia parentale

(CR CC I, Meier, art. 310

n. 25).

I genitori

privati della custodia hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali

(art. 273 cpv. 1 CC), adattate alle circostanze.

Presupposto

per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di

filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer

ad art. 273 CC n. 7). Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto

trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le

relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è

sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi

dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc.

9.2013.46

consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c).

6.

Nel suo

apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria

iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista

dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

7.

In concreto

l’Autorità di protezione, dopo aver privato RE 1 e RE 2 della custodia

parentale sui figli (29 aprile 2014), averli inizialmente collocati presso

l’Istituto __________, e aver preso atto del rapporto intermedio presentato dal

SMP (26 maggio 2014) e di quello dell'UAP (27 maggio 2014), il 27 maggio 2014 ha sentito i genitori. Durante l’udienza è emersa la possibilità di un eventuale accoglienza

presso Casa __________ della madre con il figlio minore. L’istituto avrebbe

potuto avere uno spazio adatto ad accogliere la madre con il piccolo PI 2.

In seguito, mediante

scritto del 4 giugno 2014 l’UAP informava che Casa __________ aveva concretamente

dato la sua disponibilità ad accogliere RE 2 con il piccolo PI 2. Eventualità

sostenuta dalla madre stessa. Con osservazioni del 5 giugno 2014 RE 2 informava

l’Autorità di protezione di essere rientrata a casa (dopo essere stata accolta

presso Casa X__________), di aver intrapreso un percorso d’accompagnamento

psicologico individuale ed uno di coppia (presso lo psichiatra che già seguiva

il marito).

Mediante risoluzione

dell’11 giugno 2014 l’Autorità di protezione aveva pertanto disposto la facoltà

per RE 2 di essere accolta da Casa __________ per poter vivere a fianco di PI 2

(disp. 2b). Nella risoluzione veniva indicato che il “nuovo assetto deve

intendersi a titolo provvisorio dovendo i genitori impegnarsi a fondo e

seriamente su di un assiduo lavoro di sostegno ed aiuto da parte degli

operatori professionali a cui si sono rivolti”.

7.1

Ora, come risulta dal

rapporto della direttrice di Casa __________, già il 24 giugno 2014 veniva

segnalato che RE 2 “appare ogni giorno meno disposta a collaborare e a

rispettare regole e orari della Casa rendendo difficoltosa la convivenza con le

altre ospiti” e dimostrandosi poco adeguata nella gestione di PI 1 e PI 2

(bagno ai bambini a notte inoltrata, urla al telefono e con i figli negli spazi

comuni, consente ai figli comportamenti inadeguati e aggressivi che metterebbero

in pericolo la loro incolumità e quella degli altri piccoli ospiti). Addirittura

il 22 giugno 2014 PI 1 sarebbe saltato da una finestra sul tetto sottostante,

alla presenza della madre.

In un secondo rapporto

datato 7 luglio 2014 la direttrice di Casa __________ lamentava che RE 2 persisteva

con una condotta inadeguata sia nei confronti dei figli che degli altri ospiti

della struttura.

L’Autorità di protezione

ha pertanto ritenuto che “a queste condizioni non è assolutamente costruttivo,

educativo e responsabile permettere alla madre di continuare la sua convivenza

con i figli a Casa __________ e che a motivo dei suoi irresponsabili e

pericolosi comportamenti deve essere immediatamente allontanata”. A giusta ragione.

Al riguardo va

innanzitutto ricordato che non vi è diritto alcuno per un genitore privato

della custodia parentale di poter essere collocato con il figlio presso lo

stesso Istituto. Come già evidenziato i genitori privati della custodia

parentale hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali (art. 273

cpv. 1 CC).

Benché nel caso in esame

sia stata inizialmente data la facoltà alla madre di essere accolta presso Casa

__________ unitamente al figlio minore, nulla muta. Nella risoluzione del 25

giugno 2014 veniva peraltro indicato che tale assetto era da intendersi “a titolo

provvisorio”. Ora appare evidente che RE 2 abbia già da subito assunto un

comportamento inadeguato alla vita presso Casa __________. Diversamente da

quanto cerca di far credere la reclamante, appare evidente che questa doveva

rispettare le regole minime richieste per una civile convivenza all’interno

dell’Istituto. Casa __________ è un Istituto di accoglienza di madri in

difficoltà con i loro figli (problemi di maltrattamento, alcool, psichiatrici e

sociali in genere), nonché accoglienza di bambini dai 0 ai 6 anni per

problematiche legate ai genitori (http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie)

e non un luogo di residenza privata privo di regole. In sede di reclamo non

viene spesa neppure una parola in merito al comportamento di RE 2 all’interno

della struttura. Nell’allegato di replica la stessa sminuisce il proprio agire,

dovuto a suo avviso alla difficile situazione, sostenendo peraltro di non aver

obbligo alcuno, non essendo “lei medesima collocata in istituto”, bensì i

figli.

In simili circostanze, la

decisione di allontanamento di RE 2 da Casa __________ resiste alle critiche. RE

2.

non può in ogni caso vantare diritto alcuno ad ottenere un’autorizzazione ad

essere collocata presso Casa __________ con il figlio.

8.

In simili

circostanze anche le censure riguardanti l’udienza dell’8 luglio 2014 cadono

nel vuoto perché ininfluenti ai fini del giudizio.

A titolo abbondanziale si

rileva peraltro, che, diversamente da quanto cerca di far credere RE 2, durante

l’udienza dell’8 luglio 2014, oltre a discutere del possibile trasferimento di PI

1.

presso l’Istituto __________, i genitori si sono anche espressi

sull’allontanamento della madre stessa da Casa __________. Questa ha infatti

riferito di aver ripreso la convivenza dal 27 giugno 2014 da quando “è uscita

da Casa __________”. I genitori hanno peraltro dichiarato di voler continuare a

convivere. Nel verbale non risulta che la madre abbia chiesto di poter tornare

a Casa __________. Dallo stesso figura altresì che “i genitori dichiarano di

voler continuare a convivere e di voler riavere i bambini e di continuare a vivere

insieme come nucleo famigliare”.

Ora indipendentemente

dalle critiche della reclamante in relazione all’udienza dell’8 luglio 2014,

che a suo avviso non sarebbe stata indetta per discutere del suo allontanamento

dall’istituto ed indipendentemente dalla volontà o meno della stessa di poterci

ritornare, si ribadisce che RE 2 non vanta alcun diritto ad ottenere una nuova

autorizzazione a convivere con il figlio presso Casa __________.

In simili circostanze la

risoluzione impugnata resiste pertanto alla critica dei reclamanti e va di

conseguenza confermata. Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono posti a carico di RE

1 e di RE 2, in solido.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.