9.2014.120
Revoca di autorizzazione della madre di poter convivere con i figli presso l'Istituto dove questi sono collocati dopo la tolta di custodia
13 febbraio 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.120
Lugano
13 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1 e
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il collocamento di RE 2 presso Casa __________;
giudicando
sul reclamo del 29 luglio 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 14 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2007) e PI 2 (2012)
sono figli di RE 1 e di RE 2.
B. Con scritto del 26
febbraio 2013 (vicini di casa) e comunicazione del 27 febbraio 2013 (Polizia Cantonale)
indirizzati all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione) è stata segnalata una situazione di grande disagio
all’interno del nucleo famigliare RE 1RE 2.
C. Mediante decisione
del 18 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio
dell’aiuto e della protezione di __________ (UAP) di svolgere una valutazione
socio-ambientale del nucleo famigliare di PI 2 e PI 1. Preso atto del rapporto
2 ottobre 2013 dell’UAP, l’Autorità di protezione il 16 ottobre 2013 ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ (SMP) di esperire una valutazione sui
bambini e sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2. Con risoluzione del 26
marzo 2014 l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa
(308 CC) in favore dei minori, nominando quale curatrice CURA 1.
D. Con decisione
supercautelare del 29 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e RE
2 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2, collocandoli all’Istituto __________,
concedendo ai genitori diritti di visita sorvegliati (un’ora alla settimana).
E. Nel frattempo, l'SMP
ha presentato un rapporto intermedio sulle valutazioni richieste (26 maggio
2014).
Con risoluzione dell’11
giugno 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la
precedente decisione supercautelare (29 aprile 2014) di privazione di custodia,
modificando il collocamento di PI 2 a Casa __________ e mantenendo quello di PI
1 presso l’Istituto __________. Nella risoluzione veniva inoltre data la possibilità
ad RE 2 di essere accolta presso Casa __________ ed erano regolati i diritti di
visita dei genitori.
In data 11 luglio 2014
questa Camera ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo
inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso la privazione cautelare della custodia
parentale (inc. CDP n. 9.2014.102).
F. A seguito di un
presunto abuso subito da parte di un compagno di Istituto, il 16 giugno 2014, PI
1 veniva provvisoriamente trasferito presso Casa __________. Mediante decisione
cautelare del 17 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha pertanto disposto
l’immediato trasferimento di PI 1 presso tale struttura.
L’11 luglio 2014 il
reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione di collocamento è
stato dichiarato, da questa Camera, irricevibile siccome tardivo (inc. CDP
9.2014.101).
G. Con scritto 24 giugno
2014 la direttrice di Casa __________ ha segnalato all’Autorità di protezione problemi
relativi alla permanenza di RE 2 presso la struttura.
Mediante decisione
supercautelare del 25 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha revocato ad RE 2
la facoltà di convivere con i figli a Casa __________ ed ordinato il suo allontanamento
dalla struttura, disciplinando nel contempo le relazioni personali dei
genitori. Il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione
supercautelare è stato dichiarato privo d’oggetto (inc. CDP 9.2014.100
sentenza del 24 luglio 2014).
Mediante dettagliato
rapporto del 7 luglio 2014 la direttrice di Casa __________ ribadiva quanto già
segnalato il 24 giugno 2014. In particolare le ragioni per cui la permanenza di
RE 2 presso la struttura non poteva più essere sostenuta. Oltre a non rispettare
le regole della Casa, avrebbe avuto un comportamento inadeguato nei confronti
dei figli e degli altri ospiti dell’istituto, assumendo un atteggiamento
aggressivo, sia verbalmente che fisicamente.
I. L’8 luglio 2014 RE
1 e RE 2 sono stati nuovamente sentiti dall’Autorità di protezione ed informati
della volontà espressa dal figlio (durante l’audizione dello stesso giorno
dinanzi all’Autorità di protezione) di voler tornare all’Istituto __________.
I genitori di PI 1 e PI 2
hanno riferito che dal 27 giugno 2014 – ossia “da quando la madre è uscita
da Casa __________” – hanno ricominciato a convivere. Essi hanno dichiarato
“di voler continuare a convivere e di voler riavere i bambini e continuare a
vivere insieme come nucleo famigliare”.
L. Con risoluzione del
14 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la
propria risoluzione supercautelare del 25 giugno 2014 di allontanamento della
madre.
M. Contro la risoluzione
del 14 luglio 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti con reclamo del 29 luglio 2014, postulando
l’autorizzazione per RE 2 a rientrare immediatamente presso Casa __________.
I reclamanti hanno
chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al loro gravame, richiesta
respinta da questo giudice con decisione del 1° settembre 2014. Oltre a
contestare la privazione di custodia, essi mettono in dubbio che l’udienza
dell’8 luglio 2014 fosse indetta per discutere dell’espulsione di RE 2 da Casa __________
(e si riferisse alla decisione supercautelare del 25 giugno 2014). A mente dei
reclamanti l’udienza verteva unicamente sul trasferimento di PI 1 all’Istituto __________.
Contestano che ad RE 2 sia stato espressamente chiesto se intendeva o meno
rientrare a Casa __________. In sostanza i reclamanti contestano l’affermazione
dell’Autorità di protezione secondo cui RE 2 “non ha manifestato nessuna
volontà di rientrare presso Casa __________”. Il fatto che sia rientrata al
domicilio coniugale nulla muta.
Con osservazioni del 13
agosto 2014 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione. La
richiesta della reclamante sarebbe impraticabile “alla luce proprio della
posizione e del comportamento della madre che ha osteggiato le regole di vita
della casa d’accoglienza e assunto comportamenti nocivi in primis per i
suoi figli e poi agli altri ospiti”. A mente dell’Autorità la richiesta di
poter rientrare a Casa __________ sarebbe in contraddizione con la volontà
espressa di voler continuare la convivenza con il marito.
Con replica del 31 agosto
2014 i genitori di PI 1 e PI 2 contestano che RE 2 abbia assunto comportamenti
incompatibili con le regole della Casa o nocivi per i suoi figli e per gli
altri ospiti. Pur non negando che l’obiettivo di entrambi sia il ricongiungimento
famigliare, ribadisce di essere disposta a rientrare a Casa __________ pur di
stare con i figli “per il tempo necessario”.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
Nella risoluzione
impugnata l’Autorità di protezione ha confermato il decreto supercautelare del
25.
giugno 2014 che revocava a RE 2 la facoltà di convivere con i figli presso
Casa __________, e ne ordinava l’allontanamento. L’Autorità ha in sostanza
riferito che i genitori, sentiti in sede d’udienza l’8 luglio 2014, avrebbero
confermato di aver ripreso la convivenza e di voler continuare la convivenza.
La madre non avrebbe peraltro manifestato nessuna volontà di rientrare presso Casa
__________.
3.
RE 1 e RE 2 hanno impugnato
la predetta risoluzione, postulandone l’annullamento, con conseguente
autorizzazione per RE 2 di rientrare a Casa __________. I reclamanti contestano
che l’udienza dell’8 luglio 2014 fosse stata ordinata per discutere
dell’espulsione da Casa __________ (cfr. decisione supercautelare del 25 giugno
2014). A mente degli stessi l’udienza verteva unicamente sul trasferimento di PI
1.
all’Istituto __________. In sostanza contestano l’affermazione dell’Autorità
di protezione secondo cui RE 2 “non ha manifestato nessuna volontà di rientrare
presso Casa __________”. Il fatto che sia rientrata al domicilio coniugale
nulla muta. In sede di replica i reclamanti negano che RE 2 abbia assunto
comportamenti incompatibili con le regole di Casa __________, avversando le affermazioni
della direttrice dell’istituto.
4.
Nel caso in esame va
innanzitutto contestualizzato il reclamo. Oggetto della risoluzione impugnata
non è la privazione della custodia di PI 2 e PI 1, bensì la revoca della
facoltà di RE 2 di convivere con i figli presso l’istituto dove questi ultimi erano
stati collocati (Casa __________). Si ricorda che la risoluzione cautelare di
privazione di custodia dell’11 giugno 2014 è stata oggetto di separato reclamo,
dichiarato irricevibile da questa Camera in quanto intempestivo (decisione CDP
11.
luglio 2014 inc. 9.2014.102). Anche la risoluzione supercautelare con la
quale l’Autorità di protezione aveva revocato alla madre la facoltà di vivere
con i figli a Casa __________ è stata oggetto di reclamo, dichiarato privo
d’oggetto da questo Giudice (decisione CDP 24 luglio 2014 inc. 9.2014.100). Si
rileva pertanto che la tolta cautelare della custodia di PI 2 e PI 1 non può
essere rimessa nuovamente in discussione in questa sede in quanto cresciuta in
giudicato. Oggetto della presente procedura è unicamente la revoca alla madre
della facoltà di vivere a Casa __________.
5.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di
protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si
trova, e ricoverarlo convenientemente. Con la privazione della custodia
parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del
minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo
(Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts, pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 ,
inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1).
Si rileva
peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del
bambino nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia parentale
(CR CC I, Meier, art. 310
n. 25).
I genitori
privati della custodia hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali
(art. 273 cpv. 1 CC), adattate alle circostanze.
Presupposto
per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di
filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer
ad art. 273 CC n. 7). Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto
trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le
relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è
sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi
dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc.
9.2013.46
consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c).
6.
Nel suo
apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria
iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista
dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di
esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
7.
In concreto
l’Autorità di protezione, dopo aver privato RE 1 e RE 2 della custodia
parentale sui figli (29 aprile 2014), averli inizialmente collocati presso
l’Istituto __________, e aver preso atto del rapporto intermedio presentato dal
SMP (26 maggio 2014) e di quello dell'UAP (27 maggio 2014), il 27 maggio 2014 ha sentito i genitori. Durante l’udienza è emersa la possibilità di un eventuale accoglienza
presso Casa __________ della madre con il figlio minore. L’istituto avrebbe
potuto avere uno spazio adatto ad accogliere la madre con il piccolo PI 2.
In seguito, mediante
scritto del 4 giugno 2014 l’UAP informava che Casa __________ aveva concretamente
dato la sua disponibilità ad accogliere RE 2 con il piccolo PI 2. Eventualità
sostenuta dalla madre stessa. Con osservazioni del 5 giugno 2014 RE 2 informava
l’Autorità di protezione di essere rientrata a casa (dopo essere stata accolta
presso Casa X__________), di aver intrapreso un percorso d’accompagnamento
psicologico individuale ed uno di coppia (presso lo psichiatra che già seguiva
il marito).
Mediante risoluzione
dell’11 giugno 2014 l’Autorità di protezione aveva pertanto disposto la facoltà
per RE 2 di essere accolta da Casa __________ per poter vivere a fianco di PI 2
(disp. 2b). Nella risoluzione veniva indicato che il “nuovo assetto deve
intendersi a titolo provvisorio dovendo i genitori impegnarsi a fondo e
seriamente su di un assiduo lavoro di sostegno ed aiuto da parte degli
operatori professionali a cui si sono rivolti”.
7.1
Ora, come risulta dal
rapporto della direttrice di Casa __________, già il 24 giugno 2014 veniva
segnalato che RE 2 “appare ogni giorno meno disposta a collaborare e a
rispettare regole e orari della Casa rendendo difficoltosa la convivenza con le
altre ospiti” e dimostrandosi poco adeguata nella gestione di PI 1 e PI 2
(bagno ai bambini a notte inoltrata, urla al telefono e con i figli negli spazi
comuni, consente ai figli comportamenti inadeguati e aggressivi che metterebbero
in pericolo la loro incolumità e quella degli altri piccoli ospiti). Addirittura
il 22 giugno 2014 PI 1 sarebbe saltato da una finestra sul tetto sottostante,
alla presenza della madre.
In un secondo rapporto
datato 7 luglio 2014 la direttrice di Casa __________ lamentava che RE 2 persisteva
con una condotta inadeguata sia nei confronti dei figli che degli altri ospiti
della struttura.
L’Autorità di protezione
ha pertanto ritenuto che “a queste condizioni non è assolutamente costruttivo,
educativo e responsabile permettere alla madre di continuare la sua convivenza
con i figli a Casa __________ e che a motivo dei suoi irresponsabili e
pericolosi comportamenti deve essere immediatamente allontanata”. A giusta ragione.
Al riguardo va
innanzitutto ricordato che non vi è diritto alcuno per un genitore privato
della custodia parentale di poter essere collocato con il figlio presso lo
stesso Istituto. Come già evidenziato i genitori privati della custodia
parentale hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali (art. 273
cpv. 1 CC).
Benché nel caso in esame
sia stata inizialmente data la facoltà alla madre di essere accolta presso Casa
__________ unitamente al figlio minore, nulla muta. Nella risoluzione del 25
giugno 2014 veniva peraltro indicato che tale assetto era da intendersi “a titolo
provvisorio”. Ora appare evidente che RE 2 abbia già da subito assunto un
comportamento inadeguato alla vita presso Casa __________. Diversamente da
quanto cerca di far credere la reclamante, appare evidente che questa doveva
rispettare le regole minime richieste per una civile convivenza all’interno
dell’Istituto. Casa __________ è un Istituto di accoglienza di madri in
difficoltà con i loro figli (problemi di maltrattamento, alcool, psichiatrici e
sociali in genere), nonché accoglienza di bambini dai 0 ai 6 anni per
problematiche legate ai genitori (http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie)
e non un luogo di residenza privata privo di regole. In sede di reclamo non
viene spesa neppure una parola in merito al comportamento di RE 2 all’interno
della struttura. Nell’allegato di replica la stessa sminuisce il proprio agire,
dovuto a suo avviso alla difficile situazione, sostenendo peraltro di non aver
obbligo alcuno, non essendo “lei medesima collocata in istituto”, bensì i
figli.
In simili circostanze, la
decisione di allontanamento di RE 2 da Casa __________ resiste alle critiche. RE
2.
non può in ogni caso vantare diritto alcuno ad ottenere un’autorizzazione ad
essere collocata presso Casa __________ con il figlio.
8.
In simili
circostanze anche le censure riguardanti l’udienza dell’8 luglio 2014 cadono
nel vuoto perché ininfluenti ai fini del giudizio.
A titolo abbondanziale si
rileva peraltro, che, diversamente da quanto cerca di far credere RE 2, durante
l’udienza dell’8 luglio 2014, oltre a discutere del possibile trasferimento di PI
1.
presso l’Istituto __________, i genitori si sono anche espressi
sull’allontanamento della madre stessa da Casa __________. Questa ha infatti
riferito di aver ripreso la convivenza dal 27 giugno 2014 da quando “è uscita
da Casa __________”. I genitori hanno peraltro dichiarato di voler continuare a
convivere. Nel verbale non risulta che la madre abbia chiesto di poter tornare
a Casa __________. Dallo stesso figura altresì che “i genitori dichiarano di
voler continuare a convivere e di voler riavere i bambini e di continuare a vivere
insieme come nucleo famigliare”.
Ora indipendentemente
dalle critiche della reclamante in relazione all’udienza dell’8 luglio 2014,
che a suo avviso non sarebbe stata indetta per discutere del suo allontanamento
dall’istituto ed indipendentemente dalla volontà o meno della stessa di poterci
ritornare, si ribadisce che RE 2 non vanta alcun diritto ad ottenere una nuova
autorizzazione a convivere con il figlio presso Casa __________.
In simili circostanze la
risoluzione impugnata resiste pertanto alla critica dei reclamanti e va di
conseguenza confermata. Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico di RE
1 e di RE 2, in solido.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.