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Decisione

9.2014.126

Conferma di privazione della custodia e collocamento conveniente

13 febbraio 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2004) e PI 2

(2010) sono figli di RE 1 e TERZ 1.

A seguito della

segnalazione 15 maggio 2009 dell’Ispettore del 3° circondario e visto l’esito

dei rapporti richiesti, segnatamente quello 3 giugno 2009 delle maestre della

Scuola dell’infanzia di PI 2, quello del luglio 2009 del Servizio Ortopedagogico

itinerante, quello 3 maggio 2010 dell’Ufficio famiglie e minori e quello 24

settembre 2010 della direzione di Casa __________, la Commissione tutoria

regionale __________ (in seguito Commisssione tutoria) ha, con con decisione

407/10 del 30 settembre 2010, decretato la privazione della custodia parentale

di RE 1 e TERZ 1 sui figli PI 1 e PI 2, decidendo, contestualmente, il

collocamento di PI 1 presso Casa __________ e di PI 2 presso Casa X__________,

con il permesso per la signora TERZ 1 di soggiornare con il figlio minore

presso l’isituto. In sostanza, dai vari rapporti è emerso un ritardo nello sviluppo

di entrambi i figli e una evidente difficoltà della famiglia, e della madre in

particolare, a seguire convenientemente i bambini, a offrire loro adeguati

stimoli, ad accudirli nella quotidianità; genitrice che ha inoltre messo in

atto maltrattamenti sia fisici sia verbali nei confronti di PI 2 e assunto,

invece, un atteggiamento opprimente nei confronti di PI 1. La predetta

decisione è stata confermata con risoluzione del 25 ottobre 2010, n. 451/10.

B. Frattanto la

Commissione tutoria ha incaricato l’Ufficio famiglie e minori (UFaM) di

verificare l’idoneità all’affidamento famigliare dei parenti materni signori __________

rispettivamente di quelli paterni signori __________ (decisioni 419/10 dell’8

ottobre 2012 e 526/10 del 26 novembre 2010). Il 20 dicembre 2011 la Commissione

tutoria ha quindi respinto la richiesta di affido della famiglia materna,

quella dei nonni paterni era nel frattempo stata ritirata, ed ha confermato i

collocamenti a suo tempo decretati (ris. N. 628/11). Dopo numerose altre decisioni

concernenti, in particolare, la regolamentazione dei diritti di visita, con

risoluzione n. 299/13 del 19 luglio 2013, l'Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), subentrata il 1° gennaio 2013 alla

Commissione tutoria, ha nuovamente confermato la privazione ai signori RE 1 e TERZ

1 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2 e confermato i collocamenti

presso Casa X__________ del primo e presso Casa __________ del secondo;

l’Autorità di protezione ha inoltre respinto la richiesta di affido presentata

dai signori __________, __________ e __________. In sostanza, l’osservazione

continua dei minori ha permesso di confermare un quadro di difficoltà marcata

per la madre di occuparsi dei figli, la sua incapacità di comprendere i loro

bisogni e di farvi fronte e la mancanza di risorse per poter prendere a carico

la cura e l’educazione dei figli. Per quel che é del padre non si sono invece

ravvisati quegli elementi di sicurezza che avrebbero potuto far pensare alla

possibilità di un riaffido a lui solo, dovuta anche alla mancanza di

autocritica e di esame della realtà rispetto alle difficoltà dei figli.

L’ipotesi di affido famigliare non è invece stata considerata ritenendo

indispensabile, viste le difficoltà dei minori e la complessità dei rapporti

famigliari, un collocamento.

C. Il 19 agosto 2013

l’Autorità di protezione ha poi deciso, con ris. 342/12 e dopo aver sentito gli

operatori che si occupavano di PI 1, l’inserimento con effetto immediato del

minore in una scuola dell’infanzia al fine di favorire il confronto con altri

bambini, segnatamente presso la Sezione scuola dell’infanzia di Culla __________.

D. Preso atto delle

difficoltà sorte nella definizione delle relazioni personali fra i minori, i

genitori, la famiglia paterna e quella materna, l’Autorità di protezione, con

ris. 620/13 intimata il 6 dicembre 2013, ha istituito una curatela educativa al

fine di sostenere i genitori nei loro compiti educativi e nella loro

comunicazione con i servizi e per l’organizzazione delle relazioni personali;

nella funzione di curatrice è stata designata la signora CURA 1.

E. Il 25 novembre

2013 l’Autorità di protezione ha incontrato i genitori per comunicare loro che

la frequentazione di Culla __________ da parte di PI 1 non avrebbe potuto

protrarsi oltre Natale in quanto il bambino ha mostrato di non trarre beneficio

dell’inserimento. Con decisione n. 2/14 del 7 gennaio 2014 l’Autorità di

protezione ha quindi confermato la privazione della custodia parentale,

revocato con effetto immediato il collocamento in esternato presso Culla __________

e disposto il suo inserimento presso il Nido d’infanzia __________.

F. Pendente

procedura l’Autorità di protezione è stata chiamata a pronunciarsi innumerevoli

volte in merito alle relazioni personali dei minori con la madre, il padre, i

nonni paterni e i nonni e lo zio materni. Questa complessa situazione e le dinamiche

famigliari emerse hanno condotto l’Autorità di protezione a incaricare il

Servizio medico psicologico di __________ di fare una valutazione sul generale

stato di benessere dei minori e sulla necessità di misure a protezione e sostegno

mirato (decisione supercautelare del 3 giugno 2014, ris. 268/14). Mediante

decisione del 27 giugno 2014 la Camera di protezione ha dichiarato irricevibile

il reclamo presentato dai signori __________ avverso la risoluzione 268/14

dell’Autorità di protezione la quale, con decisione 325/14 del 24 luglio 2014,

ha poi confermato la precedente decisione supercautelare.

G. Il 23 giugno 2014

l’Ufficio dell’aiuto e protezione (UAP), Servizio minori, ha scritto

all’Autorità di protezione per comunicare l’avvenuto incontro tra gli operatori

attivi sulla situazione di PI 1, segnatamente Casa __________, il Nido

d’Infanzia __________, il Servizio dell’educazione precoce speciale (SEPS) e lo

stesso UAP, e della necessità emersa di offrire al minore un diverso

collocamento. In sostanza è stato indicato che PI 1 necessita di spazi adeguati

e piccoli gruppi, ciò che Casa __________ non era più in grado di offrire. A

livello cognitivo il bambino si situa attorno ai due anni, il suo linguaggio é

inferiore alla media; la valutazione effettuata escludeva la possibilità di

inserimento in una Scuola dell’Infanzia. Per questo gli operatori hanno

intravisto la necessità di un collocamento del minore 7/7 presso la Fondazione __________.

Per dare continuità al lavoro, il minore avrebbe continuato a frequentare per

tre giorni a settimana il Nido __________. Il SEPS avrebbe inoltre continuato

il suo lavoro di ergo e ortoterapia. In conclusione l’UAP ha chiesto

all’Autorità di protezione di decretare il collocamento di PI 1 presso la Fondazione

__________ a partire dal mese di agosto 2014.

H. Il 24 giugno 2014

l’Autorità di protezione ha incontrato i genitori che si sono opposti alla

proposta dell’UAP, opposizione confermata da RE 1 con scritto del 30 giugno

2014 col quale ha pure chiesto la restituzione della custodia sui minori.

L’Autorità di protezione, viste le valutazioni agli atti, il rapporto 30 giugno

2014 del SEPS, considerato che era in fase di svolgimento la valutazione da

parte del Servizio-medico psicologico, ha ritenuto nel pieno interesse di PI 1

di procedere con il suo inserimento in una struttura più protetta e adeguata al

fine di permettere il proseguimento del lavoro svolto sino a quel momento. Con

decisione 24 luglio 2014 ris. 340/14 l’Autorità di protezione ha quindi

confermato la privazione della custodia dei signori RE 1TERZ 1 sul figlio PI 1;

revocato il collocamento del minore presso Casa __________; deciso il

collocamento in internato di PI 1 sette giorni su sette presso la Fondazione __________

e in esternato per tre giorni alla settimana presso il Nido di Infanzia __________.

La decisione è stata decretata immediatamente escutiva.

I. Avverso la predetta

decisione è insorto, con reclamo del 4 agosto 2014, il signor RE 1. Egli

postula la revoca della decisione in vista dell’esito della valutazione in

corso presso il Servizio medico-psicologico. Sottolinea che il dr. __________

ha indicato essere preferibile la frequentazione di un asilo con bambini

normodotati. Il reclamante dice di essere contrario, per l’ennesima volta, alle

proposte fatte dai servizi e ritiene fallimentari le misure sino a qui

adottate. Egli ribadisce la richiesta di inserimento di PI 1 in un asilo

normalissimo.

J.Con

osservazioni 14 agosto 2014 l’Autorità di protezione chiede, nella misura in

cui ricevibile, la reiezione del reclamo e la conferma della decisione

impugnata. L’Autorità di protezione si dice conscia del fatto che la situazione

personale e familiare di PI 1 non sia semplice, per questo, nel corso degli

anni, è stato a più riprese necessario rivedere e modificare le soluzioni di

presa a carico, ben inteso sempre nell’intento di offrire al minore le

condizioni di sviluppo le più soddisfacienti possibili. Per rispondere alla

richiesta dei genitori, sostenuta anche dal dr. __________, il bambino è stato

inserito in asili con bimbi normo-dotati (Culla __________ da settembre a dicembre

2014, Nido d’Infanzia __________ da gennaio 2014); tale inserimento, malgrado

l’impegno e le risorse messe in campo dalle strutture, si è rivelato inadeguato

per rispondere a tutti bisogni di PI 1. La soluzione di collocamento presso la

Fondazione __________ è sostenuta dalla rete che si occupa di PI 1 siccome

permetterà al bambino di evolvere in un ambiente consono ai suoi bisogni.

L’Autorità non reputa peraltro percorribile la reintegra della custodia ai

genitori, la madre è in evidente difficoltà, sul padre ci sono dubbi in merito

alla reale capacità di comprendere appieno le difficoltà e i bisogni del figlio.

K. Il 20 settembre

2014 e il 7 ottobre 2014 sono stati presentati gli allegati di replica

rispettivamente duplica i cui contenuti saranno, nella misura in cui

necessario, ripresi in seguito.

L. Con scritto

19 dicembre 2014 l’avv. __________ ha informato la Camera di protezione di

patrocinare i signori RE 1TERZ 1. Egli sottolinea che: PI 1 è stato istituzionalizzato

praticamente dalla nascita; la rete è dell’idea che non sono immaginabili

strade diverse e non ha mai preso in cosiderazione i nonni materni, ritenuti

idonei all’affido; il dr. __________ ha più volte ribadito la necessità di offrire

a PI 1 sia uno scenario alternativo ovvero di essere inserito gradualmente in

una scuola dell’infanzia con coetanei normo-dotati già a partire dal 2015 sia,

per quanto possibile, di un affetto materno e paterno. Allo scritto il rappresentante

legale allega la relazione di idoneità del 12 aprile 2011 relativo ai signori __________,

due scritti del dr. __________ del 12 settembre 2014 e 28 novembre 2014 e il

verbale dell’udienza tenutasi il 23 ottobre 2014 presso l’Autorità di protezione.

Con scritto del 6

febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha dal canto suo prodotto: il rapporto

12 gennaio 2015 di Casa __________, il rapporto 20 gennaio 2015 dell’SMP, il

rapporto 22 gennaio 2015 della Fondazione __________, il rapporto 26 gennaio

dell’UAP e la lettera 3 febbraio 2015 dell’avv. PR 1. La perizia dell’SMP risulta

infine essere stata conclusa il 12 agosto 2014.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le

procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in

particolare l’art. 99 LPamm.

2.

Il reclamante chiede

la revoca della decisione impugnata che conferma la privazione della custodia

parentale dei signori RE 1TERZ 1 sul figlio PI 1 e modifica il luogo di collocamento.

Giusta l’art. 307 cpv. 1

CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono

in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure

opportune per la protezione del figlio.

L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di

protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si

trova, e ricoverarlo convenientemente.

La revoca della custodia è

una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308

CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di

proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1

CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che

permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté

familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).

Nell'accezione di “pericolo” rientra

tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e

morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª

ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo

scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico,

psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al

bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né

costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed.,art. 307 CC no. 4).

Con la privazione della custodia parentale

l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che

deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;

sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del

15.

aprile 2009, cons. 4.1).

In caso di

modifica delle circostanze, l’art. 313 cpv. 1 CC prevede che le misure prese

per proteggere il figlio siano adattate alla nuova situazione.

3.

I

signori RE 1TERZ 1 sono privati della custodia parentale sui figli dal

settembre del 2010. Nel corso degli anni l’Autorità di protezione ha più volte

confermato tale situazione, l’ultima volta con la decisione impugnata che,

invero, è relativa unicamente a PI 1. Dalla stessa emerge chiaramente che

l’intervento dell’Autorità di protezione aveva quale scopo principale quello di

modificare il collocamento di PI 1, non di pronuciarsi sulla custodia dei

genitori, la conferma appare più che altro dichiarativa e susseguente ad uno

scritto del padre che ha proposto di avere la custodia dei figli (lettera del

30.

giugno 2014, pag 2); ora, anche dando prova di comprensione c’era da interrogarsi

sulla ricevibilità di tale richiesta. In effetti, il signor RE 1 si è limitato

a riproporre all’Autorità di protezione “..che venga ridata la custodia dei

minori ai genitori..” senza motivazione alcuna. Le misure di protezione devono

essere modificate o revocate non appena le condizioni per il suo mantenimento

sono venute meno, quando le circostanze che ne hanno fondato l’istituzione si

son modificate (art. 313 cpv. 1 CC). Al riguardo però “l'istanza” paterna

difetta ampiamente di motivazione. Benché viga il principio inquisitorio illimitato

in materia di protezione (art. 446 CC), esso non dispensa le parti dal dovere

di collaborare all'accertamento dei fatti (DTF 5A_113/2013 del 2 agosto 2013,

cons. 3.1) e dall'indicare quei fatti e quei mezzi di prova che sono noti

soltanto a loro come pure quelle circostanze da cui intendono desumere dei

diritti o comunque dei vantaggi (DTF 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, cons. 7.2).

Anche in sede di reclamo

il signor RE 1 si è limitato a chiedere la revoca della decisione censurando

tuttavia, come meglio si dirà in seguito, unicamente il cambio e la scelta del

collocamento operato dall’Autorità di protezione, sulla questione della

custodia è rimasto invece silente. Considerato l’art. 446 CC, applicabile anche

davanti all’istanza di ricorso (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 8; BSK ZGB

I, Steck, 5ª ed.,art. 450a

no. 5), nonché l’art. 450a cpv. 1 CC, che sancisce il

principio dell’allegazione secondo il quale l’istanza di ricorso si deve

limitare a esaminare le violazioni di diritto e le obiezioni di fatto invocate

dalle parti e che deve concentrarsi sui motivi invocati e le conclusioni (CommFam Protection de l'adulte, Steck,

art. 450a CC n. 4), non si ritiene di dover ulteriormente approfondire la

questione della custodia parentale, la cui revoca non può quindi che essere

confermata.

4.

Il reclamante

contesta l’inserimento di PI 1 alla Fondazione __________, egli sostiene che

nell’ultimo anno il bambino ha già cambiato due asili e ora lo si vuole mettere

in una struttura dove ci sono ragazzi e bambini con problemi molto più gravi,

dove non avrà delle persone di riferimento e si troverà a disagio.

Ora, in realtà una cosa

non esclude l’altra, l’essere collocato in internato, ovvero risiedere presso

la Fondazione __________, non esclude la possibilità di frequentare, di giorno,

un asilo indipendente dalla Fondazione e che accoglie bambini normo-dotati.

Tant’è che la frequentazione del Nido d’Infanzia __________ è stata confermata.

Ad ogni modo, è

incontestato che PI 1 soffre di una malattia genetica, un’alterazione del

cromosoma 16esimo, la malattia e il suo sviluppo sono poco conosciuti (Rapporto

del 22 marzo 2013 dell’UFAM, pag. 1, cpv. 3; certificato del dr. __________ del

15.

settembre 2014). Anche prima delle valutazioni specifiche è comunque emerso

un notevole ritardo nello sviluppo del bambino, del suo linguaggio, della

motricità e della capacità affettiva (rapporto 1 marzo 2012 di Casa __________,

pag. 1 cpv. 1; rapporto 15 maggio 2012 di Casa __________, pag. 1, rapporto

Ufam del 5 giugno 2012, pag. 3).

Problema che tende ad

aumentare con il passare del tempo: nell’aprile 2014 il SEPS ha accertato che,

rispetto alla valutazione del dicembre 2012, il ritardo aveva subìto un

accentuazione: a 4 anni il bambino si situava tra i 2 e 2,6 anni per quanto

riguarda il linguaggio generale mentre per il ragionamento logico il suo

sviluppo si situava tra i 2,7 e 3,3 anni (cfr. le conclusioni della valutazione

marzo/aprile 2014, pag. 2). Tale situazione è stata constatata ancora nel

giugno 2014 (cfr. le conclusioni della valutazione SEPS del 12 giugno 2014,

pag. 3).

È quindi indiscutibile che

PI 1 ha bisogno di una presa a carico particolare e specifica, con un

accudimento importante. Egli, come emerge dallo scritto 23 giugno 2014 dell’UAP

che riporta la sintesi dell’incontro avuto fra gli operatori attivi sulla

situazione di PI 1 (Casa __________, Nido __________, SEPS e UAP), necessita di

spazi adeguati e piccoli gruppi di lavoro, esigenze a cui Casa __________ non è

più in grado di rispondere (scritto citato, pag 1 cpv. 1).

Qualora il ricovero non

appare più conveniente, ovvero se non corrisponde più ai bisogni del minore,

bisogna modificarlo (art. 313 cpv. 1 CC) tenuto conto dei criteri di continuità

ma avuto anche riguardo ai particolari bisogni del minore (BSK ZGB I, Breitschmid, 5ª ed.,art. 310,

no. 9).

Proprio tenuto conto della

situazione gli operatori hanno proposto, e l’Autorità di protezione ha

condiviso, un collocamento del minore presso la Fondazione __________; istituto

che, come dice il reclamante, ospita senz’altro anche casi più gravi di PI 1,

ma questo ancora non significa -e nemmeno il signor RE 1 lo pretende- che

l’organizzazione e il personale non sia in grado di rispondere ai bisogni

particolari del bambino. Di certo gli usuali centri educativi (Casa Primavera,

Istituto Vanoni, Von Mentlen ecc.) non hanno quale prerogativa l’accudimento di

bambini con forte ritardo e nemmeno sono attrezzati per farlo.

Come potrebbero far fronte

al complesso accudimento di PI 1 i nonni materni poi è tutto da capire: nonni

che, va detto, sebbene a suo tempo hanno ricevuto una valutazione di

affidamento generico positivo, sono poi emerse difficoltà nella valutazione

dell’affidamento specifico dei due minori oltre ad una diagnosi psichiatrica

della nonna con precorsi ricoveri ospedalieri scientemente sottaciuti (rapporto

UFAM del 5 giugno 2012, pag. 2). Nemmeno sono di buon auspicio le dinamiche

famigliari, che sin’anche Casa X__________, che si occupa di PI 2, non esita a

definire distorte e conflittuali (cfr., su tutti, il rapporto 19 settembre

2012, pag. 3). Che un collocamento intrafamigliare, invero non postulato dal

reclamante nel suo gravame ma successivamente e intempestivamente evocato dal

suo legale (lettera del 19 dicembre 2014 dell’avv. PR 1) poteva rispondere ai

bisogni di PI 1, appare improbabile.

Malgrado il cambiamento a PI

1.

è comunque stata garantita una continuità, egli frequenta ancora durante tre

giorni il Nido d’Infanzia __________, il SEPS continua il lavoro di ergoterapia

e ortopedagogia.

Contrariamente a quanto

ritiene il reclamante, la decisione impugnata non esclude un maggiore

inserimento di PI 1 in una Scuola dell’infanzia con coetanei normo-dotati; il

tutto però deve avvenire e non può prescindere dalle osservazioni sin qui fatte

sulle risposte che PI 1 concretamente da al confronto con i coetanei e ben

spiegati dagli operatori del Nido __________ (rapporto UAP del 23 giugno 2014,

pag. 1 ) e da tutti quelli che, costantemente e da anni, seguono e lavorano con

PI 1. In definitiva il collocamento presso la Fondazione __________ non può che

essere confermato.

Abbondanzialmente si

osserva che la bontà del progetto avviato dagli operatori e dell’Autorità di

protezione pare essere confermata dai rapporti prodotti in corso di procedura

(cfr. sopra consid. L), non espressamente considerati siccome allestiti e

giunti quando la fase dello scambio di allegati era terminata, le

parti non avendo quindi potuto pronunciarsi in merito.

5.

Visto quanto sopra

il reclamo é respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico del

reclamante.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.