9.2014.127
Anticipo spese delle misure di curatelati indigenti posto a carico del comune di domicilio
8 agosto 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
9.2014.127
Lugano
8 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Tamagni
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1 e
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda l'approvazione delle indennità per spese e mercede del
curatore per i periodi 01.01.2012- 31.12.2012 e 01.01.2013-31.08.2013
giudicando
sul reclamo del 7 agosto 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro le decisioni n.
290/14 e n. 291/14 emesse il 24 giugno 2014/14 luglio 2014 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
Considerandi
che con decisione
n. 34/12 del 19 gennaio 2012 la Commissione tutoria regionale __________ (in
seguito Commissione tutoria) ha istituito a favore dei signori RE 1 e RE 2 una
curatela volontaria ai sensi dell'art. 394 vCC e designato quale curatore il
signor CUR 1, __________;
che mediante
decisione n. 370/2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha
revocato con effetto al 31 agosto 2013 la curatela volontaria, istituendo a
favore dei signori RE 1 e RE 2 una curatela di sostegno ai sensi dell'art. 393
CC, designando quale curatore il signor CUR 1; con la medesima decisione il
curatore è stato invitato a presentare entro 30 giorni il rendiconto finale e
la nota mercede per la curatela volontaria;
che mediante
decisioni 290/14 e 291/14 del 24 giugno 2014/14 luglio 2014 l'Autorità di protezione ha approvato i rendiconti e le note indennità e spese presentati dal
curatore CUR 1 rispettivamente per i periodi 01.01.2012- 31.12.2012 e
01.01
-31.08.2013;
che per il periodo 01.01.2012-
31.12.2012
la nota indennità e spese del curatore è stata approvata per
complessivi fr. 3'412.70 (mercede fr. 3'000.– e spese e diversi fr. 412.70),
mentre per il periodo 01.01.2013-31.08.2013 la nota indennità e spese del
curatore è stata approvata per complessivi fr. 2'981.10 (mercede fr. 2'520.– e
spese e diversi fr. 461.10);
che l'Autorità di
protezione, in considerazione della situazione finanziaria dei curatelati, ha
deciso che il Comune di __________ anticiperà gli importi sopramenzionati,
riservato il diritto di recupero ai sensi dell'art. 19 LPMA;
che con reclamo 7
agosto 2014 i signori RE 1 e RE 2 si sono aggravati avverso le predette
decisioni di approvazione della mercede e delle spese del curatore, postulando
che i medesimi vengano ridotti , che non sia il comune a dover anticipare tali
cifre e che siano loro a pagare il signor CUR 1 ratealmente;
che il reclamo non
è stato intimato per osservazioni;
che l'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm;
che in relazione
all'approvazione delle spese e delle mercedi i reclamanti non si confrontano
minimamente con le decisioni dell'Autorità di protezione limitandosi ad addurre
generiche difficoltà per “un passaggio” delle loro “pratiche amministrative”
che per altro avrebbero richiesto anche all'Autorità di protezione dopo la
revoca della curatela volontaria, senza ottenere da quest'ultima quanto auspicato;
che comunque, i
reclamanti non sostengono che le spese e la mercede per i periodi in cui era
attiva la curatela volontaria non corrisponderebbero a quanto effettivamente
eseguito dal curatore, limitandosi essi a sostenere di “non essere d'accordo
rispetto alla nota d'onorario richiesto da parte del signor CUR 1” e di voler
chiedere che essa “venga ridotta”;
che, palesemente
non motivato in relazione all'approvazione delle spese e delle mercedi del
curatore, il reclamo si avvera irricevibile;
che l'art. 3 cpv. 3
ROPMA stabilisce che le spese della misura di protezione, quando anticipate
dall'autorità regionale di protezione e non recuperate dall'interessato o da
chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della
persona interessata e che detto principio era già sancito dall'art. 3 cpv. 3 vRTut;
che nel caso
concreto, vista la situazione fortemente debitoria dei reclamanti – che per
altro sostengono nel gravame di avere “una situazione di grossa difficoltà” a
loro “parere peggiore di quando è stata istituita una misura di curatela (cfr.
reclamo pag. 1 verso il basso) – è a giusto titolo che l'Autorità di prime cure
ha dedotto che un recupero delle spese e della mercede non fosse possibile;
che pertanto la menzionata Autorità ha rettamente posto direttamente a carico del Comune di domicilio
l'anticipo delle indennità e spese del curatore;
che il pagamento
rateale offerto dai ricorrenti potrà se del caso – a tempo debito – essere eseguito
direttamente al Comune di __________;
che su questo punto
il reclamo si avvera di conseguenza manifestamente infondato;
che, nella misura in cui
non è irricevibile, il reclamo va pertanto respinto;
che gli oneri del presente
giudizio seguirebbero la soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia al
loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui non è irricevibile, il reclamo é respinto.
2. Non si prelevano né
tassa né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.