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Decisione

9.2014.127

Anticipo spese delle misure di curatelati indigenti posto a carico del comune di domicilio

8 agosto 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

9.2014.127

Lugano

8 agosto 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

segretaria

Tamagni

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1 e

RE

2

all’

Autorità

regionale di protezione __________

per

quanto riguarda l'approvazione delle indennità per spese e mercede del

curatore per i periodi 01.01.2012- 31.12.2012 e 01.01.2013-31.08.2013

giudicando

sul reclamo del 7 agosto 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro le decisioni n.

290/14 e n. 291/14 emesse il 24 giugno 2014/14 luglio 2014 dall'Autorità

regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

Considerandi

che con decisione

n. 34/12 del 19 gennaio 2012 la Commissione tutoria regionale __________ (in

seguito Commissione tutoria) ha istituito a favore dei signori RE 1 e RE 2 una

curatela volontaria ai sensi dell'art. 394 vCC e designato quale curatore il

signor CUR 1, __________;

che mediante

decisione n. 370/2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha

revocato con effetto al 31 agosto 2013 la curatela volontaria, istituendo a

favore dei signori RE 1 e RE 2 una curatela di sostegno ai sensi dell'art. 393

CC, designando quale curatore il signor CUR 1; con la medesima decisione il

curatore è stato invitato a presentare entro 30 giorni il rendiconto finale e

la nota mercede per la curatela volontaria;

che mediante

decisioni 290/14 e 291/14 del 24 giugno 2014/14 luglio 2014 l'Autorità di protezione ha approvato i rendiconti e le note indennità e spese presentati dal

curatore CUR 1 rispettivamente per i periodi 01.01.2012- 31.12.2012 e

01.01

-31.08.2013;

che per il periodo 01.01.2012-

31.12.2012

la nota indennità e spese del curatore è stata approvata per

complessivi fr. 3'412.70 (mercede fr. 3'000.– e spese e diversi fr. 412.70),

mentre per il periodo 01.01.2013-31.08.2013 la nota indennità e spese del

curatore è stata approvata per complessivi fr. 2'981.10 (mercede fr. 2'520.– e

spese e diversi fr. 461.10);

che l'Autorità di

protezione, in considerazione della situazione finanziaria dei curatelati, ha

deciso che il Comune di __________ anticiperà gli importi sopramenzionati,

riservato il diritto di recupero ai sensi dell'art. 19 LPMA;

che con reclamo 7

agosto 2014 i signori RE 1 e RE 2 si sono aggravati avverso le predette

decisioni di approvazione della mercede e delle spese del curatore, postulando

che i medesimi vengano ridotti , che non sia il comune a dover anticipare tali

cifre e che siano loro a pagare il signor CUR 1 ratealmente;

che il reclamo non

è stato intimato per osservazioni;

che l'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

che riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm;

che in relazione

all'approvazione delle spese e delle mercedi i reclamanti non si confrontano

minimamente con le decisioni dell'Autorità di protezione limitandosi ad addurre

generiche difficoltà per “un passaggio” delle loro “pratiche amministrative”

che per altro avrebbero richiesto anche all'Autorità di protezione dopo la

revoca della curatela volontaria, senza ottenere da quest'ultima quanto auspicato;

che comunque, i

reclamanti non sostengono che le spese e la mercede per i periodi in cui era

attiva la curatela volontaria non corrisponderebbero a quanto effettivamente

eseguito dal curatore, limitandosi essi a sostenere di “non essere d'accordo

rispetto alla nota d'onorario richiesto da parte del signor CUR 1” e di voler

chiedere che essa “venga ridotta”;

che, palesemente

non motivato in relazione all'approvazione delle spese e delle mercedi del

curatore, il reclamo si avvera irricevibile;

che l'art. 3 cpv. 3

ROPMA stabilisce che le spese della misura di protezione, quando anticipate

dall'autorità regionale di protezione e non recuperate dall'interessato o da

chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della

persona interessata e che detto principio era già sancito dall'art. 3 cpv. 3 vRTut;

che nel caso

concreto, vista la situazione fortemente debitoria dei reclamanti – che per

altro sostengono nel gravame di avere “una situazione di grossa difficoltà” a

loro “parere peggiore di quando è stata istituita una misura di curatela (cfr.

reclamo pag. 1 verso il basso) – è a giusto titolo che l'Autorità di prime cure

ha dedotto che un recupero delle spese e della mercede non fosse possibile;

che pertanto la menzionata Autorità ha rettamente posto direttamente a carico del Comune di domicilio

l'anticipo delle indennità e spese del curatore;

che il pagamento

rateale offerto dai ricorrenti potrà se del caso – a tempo debito – essere eseguito

direttamente al Comune di __________;

che su questo punto

il reclamo si avvera di conseguenza manifestamente infondato;

che, nella misura in cui

non è irricevibile, il reclamo va pertanto respinto;

che gli oneri del presente

giudizio seguirebbero la soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia al

loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui non è irricevibile, il reclamo é respinto.

2. Non si prelevano né

tassa né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.