9.2014.133
Mercede curatore avvocato
12 maggio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.133
Lugano
12 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
CO
2
per
quanto riguarda la mercede relativa alla curatela di rappresentanza e amministrazione
a favore di PI 1
giudicando
sul reclamo del 11 agosto 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa
il 15 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dopo alcune
segnalazioni già a partire dal 2013 per trascuratezza e cattiva igiene
personale e dell’appartamento dove abitava con il marito (defunto il 2014), in
data 23 maggio 2014, su istanza di due figli dell’interessata,
l’Autorità di protezione ha ordinato in via cautelare l’istituzione di una
curatela di rappresentanza e amministrazione del reddito e del patrimonio ai
sensi degli art. 394 e 395 CC a favore di PI 1. In veste di curatrice è stata
nominata l’avv. CO 2.
B. Il 2014 PI 1 è
deceduta.
C. In data 24 giugno
2014 CO 2 ha presentato per approvazione il rapporto finale e la propria nota
d’onorario e spese per un totale di fr. 1'788.90.
D. Con decisione 15
luglio 2014 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela e approvato il
rapporto morale, oltre alla richiesta di rimborso mercede e spese.
E. Contro quest’ultima
decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 11 agosto 2014, con il quale
contestano esclusivamente l’ammontare della tariffa oraria applicata dalla
curatrice e l’importo finale, ritenendoli troppo elevati rispetto alla
complessità del compito e l’impegno profuso. RE 1 ha pure chiesto l’ammissione
al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria.
F.In data 16
settembre 2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria risposta,
sostenendo l’applicazione dell’art. 18 cpv. 1 ROPMA, disposto secondo il quale
nel caso in cui si imponga il ricorso a persone con conoscenze professionali
specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a
quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività. L’Autorità di
protezione è dell’avviso che nel caso specifico la complessità della situazione
esigeva l’applicazione di tale disposto.
G. Con osservazioni 29
settembre 2014 anche la curatrice avv. CO 2 ha contestato il reclamo, sostenendo
che la curatela sarebbe stata particolarmente complessa soprattutto a causa
delle peculiari dinamiche famigliari.
H. Nella replica 22
ottobre 2014 i reclamanti hanno contestato le risposte dell’Autorità di
protezione e della curatrice, sostenendo che non sarebbe giustificata né la
nomina di un avvocato quale curatrice della defunta madre, né il riconoscimento
della tariffa oraria relativa alle prestazioni di avvocato, poiché la curatela
non richiedeva particolari conoscenze giuridiche. Non contestando professionalità
e competenze dell’avvocato-curatrice, i reclamanti si oppongono esclusivamente all’applicazione
della tariffa oraria di fr. 180.-. A loro avviso la curatrice deve essere
retribuita non per le sue qualità di avvocato ma esclusivamente per il mandato
di curatrice, sulla base degli art. 16 e 17 ROPMA e con un’indennità oraria di
fr. 40.-.
I. Tramite duplica 5
novembre 2014, l’avv. CO 2 si è riconfermata integralmente nelle proprie
osservazioni.
L. In data 27 novembre
2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria duplica, ribadendo i
principi già esposti nella risposta del 16 settembre 2014.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via
sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7
marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le
procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova
Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare
l’art. 99 LPAmm.
2.
Ai
sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al
lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato
è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.
In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le
loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso
delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione
definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente
necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il
conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente
con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle
spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto
dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta
un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è
tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno
supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le
trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per
le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto
pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti
(cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di
compiti particolari si impone il ricorso a persone con conoscenze professionali
specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a
quello della tariffa applicata al relativo ramo di attività. L’onorario può in
tal caso essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo
giustifica.
3.
Nel caso in esame, contestato dai reclamanti è l’onorario
non tanto nell’esposizione delle ore impiegate o delle spese da rimborsare,
bensì nell’applicazione di una tariffa oraria di fr. 180.00/h., corrispondente alla
tariffa di avvocato. I reclamanti pretendono che la gestione della curatela
della madre, oltre ad essere durata meno di un mese, non abbia nemmeno
comportato per la curatrice difficoltà tali da giustificare il pagamento di fr.
1'598.40 di onorario, pari a 8,88 h. a fr. 180.00/h. .
Al contrario,
invece, Autorità di protezione e curatrice sostengono che la curatela avrebbe
necessitato di particolari conoscenze giuridiche, a causa delle dinamiche
famigliari problematiche.
A parte tale aspetto, in
nessun modo Autorità di protezione e curatrice dimostrano tuttavia che
l’esperienza e la competenza di un legale fosse necessaria per gestire la
situazione della curatelata. Esperienza che inoltre, alla luce degli eventi,
non ha potuto essere messa a frutto dalla curatrice, essendo PI 1 deceduta il
2014, solo 27 giorni dopo l’istituzione della misura di protezione a suo favore.
L’Autorità di protezione
ribadisce in duplica di aver ritenuto necessario nominare un avvocato poiché “se
la curatelata non fosse deceduta, la curatela avrebbe sicuramente avuto
risvolti legali assai complessi, a conferma che la scelta fatta dall’ARP era
più che fondata”. A questo Giudice nemmeno tale giustificazione appare
pertinente: nella valutazione dell’adeguatezza della mercede non va immaginato
quello che potrà essere il mandato in futuro, bensì occorre valutare il lavoro
svolto in concreto. L’Autorità di protezione peraltro, nell’approvazione della
mercede, è tenuta a valutare, anche nel caso in cui siano state necessarie competenze
particolari e specifiche in un preciso settore, quante ore siano state impiegate
dal curatore in tale ambito e quante invece nella veste di “semplice” curatore,
separando quindi il rimborso della mercede nella parte che viene retribuita ai
sensi degli artt. 16 e 17 ROPMA da quella che va rimborsata in virtù dell’art.
18.
ROPMA. Ciò che non è stato minimamente tenuto in considerazione nel caso
esaminato, in cui, come già accennato, emerge in realtà che la curatrice, nel
suo brevissimo mandato, ha appena avuto il tempo di prendere i primi contatti e
valutare sommariamente la situazione economica della curatelata: atti per i
quali questo Tribunale non ritiene siano necessarie particolari conoscenze in
ambito giuridico. D’altra parte, se si accettasse il ragionamento dell’Autorità
di protezione, nel caso in cui ipoteticamente il mandato si fosse protratto più
a lungo nel tempo la spesa per la curatelata sarebbe stata manifestamente
sproporzionata (adeguata a quanto esposto in meno di un mese, la mercede
avrebbe infatti potuto ammontare a oltre fr. 20'000.- ogni anno).
4.
In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le
loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso
delle spese (cpv. 1). Al capoverso 2 della medesima norma è indicato che
all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore
la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione
del mandato. Nella decisione di istituzione della curatela e di nomina
della curatrice né è indicato il compenso previsto, né si fa riferimento
all’esigenza di nominare un legale a dipendenza della complessità del mandato.
Unica precisazione sulla scelta della curatrice è relativa alla necessità di
nominare qualcuno di estraneo al nucleo famigliare. Per il resto, i compiti
attribuiti alla curatrice appaiono a questo Giudice rientrare nella normale
amministrazione di una curatela ordinaria. Ciò che emerge pure dalla nota
d’onorario della curatrice e dal rapporto morale nel quale ha descritto il lavoro
svolto, dai quali si può concludere che il mandato è consistito principalmente nell’amministrazione
corrente di corrispondenza e contatti a favore della curatelata, senza che vi
si possa scorgere mansioni complicate o che hanno necessitato di un dispendio
di tempo superiore ai 15 – 30 minuti per intervento.
5.
Va rilevato che i tutori e i curatori – come le persone che adempiono
funzioni arbitrali retribuite con compensi per l’esercizio di una carica di
diritto pubblico (cfr. art. 3 lett. g; 21 cpv. 2 cifra 29 LIVA) – non sono
soggetti all’IVA (“Info IVA 19 concernente il settore Collettività pubbliche”,
pag. 80 pto 9, reperibile al sito
; Stéphanie Gmünder, La TVA chez les avocats et notaires, in Revue de l’avocat
3/2003, reperibile al sito: http://www.tva-conseils.ch/component/option,
com_docman/gid,5/
task,doc_download; sentenza CDP dell’8.02.2013, inc. 9.2013.61, consid. 4)
Pertanto all’avv. CO 2 non
deve essere imposta l’IVA per le prestazioni fornite nel caso in esame.
6.
Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo va accolto e la decisione
impugnata modificata come richiesto dai reclamanti, senza tuttavia riconoscere
l’imposizione dell’IVA. Ragion per cui la nota d’onorario dell’avv. CO 2 viene
ricondotta a fr. 413.20, pari a una mercede di fr. 355.20 (ore 8.88 a fr. 40.-/h.) e spese di fr. 58.-.
7.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e quindi andrebbero poste
a carico, in ragione di metà ciascuno, dell’Autorità di protezione e dell’avv. CO
2.
Tuttavia, ritenuto che l’Autorità di protezione ha omesso di definire con la curatrice la sua remunerazione
oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato come
prescritto dall’art. 16 ROPMA, nel caso specifico si ritiene giustificato
suddividere diversamente il carico di tasse spese e ripetibili che vanno rifuse
ai reclamanti.
8.
Visto l’esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di
assistenza giudiziaria di RE 1 deve essere considerata priva d’oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009
del 7 agosto 2009, consid. 7; consid. 6; sentenza CDP del 18 agosto 2014, inc.
9.2014
, consid. 11)
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza, la decisione 15 luglio 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________
(ris. N. 240) è così riformata:
1. invariato
2. invariato
3. invariato
4. invariato
5. La richiesta di indennità dell'avv. CO 2
è approvata limitatamente all'importo complessivo di fr. 413.20 [mercede fr.
355.20 (fr. 40.– x 8.88 h) e spese fr. 58.–]. L’importo è a carico della
sostanza della defunta PI 1.
6. invariato
7. invariato
8. invariato
9. invariato
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico dell’Autorità
di protezione in ragione di 2/3 e dell’avv. CO 2 in ragione di 1/3. Nella
stessa proporzione l’Autorità di protezione e l’avv. CO 2 rifonderanno ai
reclamanti complessivi fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di RE 1 è priva d’oggetto.
4. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.