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Decisione

9.2014.133

Mercede curatore avvocato

12 maggio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dopo alcune

segnalazioni già a partire dal 2013 per trascuratezza e cattiva igiene

personale e dell’appartamento dove abitava con il marito (defunto il 2014), in

data 23 maggio 2014, su istanza di due figli dell’interessata,

l’Autorità di protezione ha ordinato in via cautelare l’istituzione di una

curatela di rappresentanza e amministrazione del reddito e del patrimonio ai

sensi degli art. 394 e 395 CC a favore di PI 1. In veste di curatrice è stata

nominata l’avv. CO 2.

B. Il 2014 PI 1 è

deceduta.

C. In data 24 giugno

2014 CO 2 ha presentato per approvazione il rapporto finale e la propria nota

d’onorario e spese per un totale di fr. 1'788.90.

D. Con decisione 15

luglio 2014 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela e approvato il

rapporto morale, oltre alla richiesta di rimborso mercede e spese.

E. Contro quest’ultima

decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 11 agosto 2014, con il quale

contestano esclusivamente l’ammontare della tariffa oraria applicata dalla

curatrice e l’importo finale, ritenendoli troppo elevati rispetto alla

complessità del compito e l’impegno profuso. RE 1 ha pure chiesto l’ammissione

al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria.

F.In data 16

settembre 2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria risposta,

sostenendo l’applicazione dell’art. 18 cpv. 1 ROPMA, disposto secondo il quale

nel caso in cui si imponga il ricorso a persone con conoscenze professionali

specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a

quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività. L’Autorità di

protezione è dell’avviso che nel caso specifico la complessità della situazione

esigeva l’applicazione di tale disposto.

G. Con osservazioni 29

settembre 2014 anche la curatrice avv. CO 2 ha contestato il reclamo, sostenendo

che la curatela sarebbe stata particolarmente complessa soprattutto a causa

delle peculiari dinamiche famigliari.

H. Nella replica 22

ottobre 2014 i reclamanti hanno contestato le risposte dell’Autorità di

protezione e della curatrice, sostenendo che non sarebbe giustificata né la

nomina di un avvocato quale curatrice della defunta madre, né il riconoscimento

della tariffa oraria relativa alle prestazioni di avvocato, poiché la curatela

non richiedeva particolari conoscenze giuridiche. Non contestando professionalità

e competenze dell’avvocato-curatrice, i reclamanti si oppongono esclusivamente all’applicazione

della tariffa oraria di fr. 180.-. A loro avviso la curatrice deve essere

retribuita non per le sue qualità di avvocato ma esclusivamente per il mandato

di curatrice, sulla base degli art. 16 e 17 ROPMA e con un’indennità oraria di

fr. 40.-.

I. Tramite duplica 5

novembre 2014, l’avv. CO 2 si è riconfermata integralmente nelle proprie

osservazioni.

L. In data 27 novembre

2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria duplica, ribadendo i

principi già esposti nella risposta del 16 settembre 2014.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via

sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7

marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le

procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova

Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare

l’art. 99 LPAmm.

2.

Ai

sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al

lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato

è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.

In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le

loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso

delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione

definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente

necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il

conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente

con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle

spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto

dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta

un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è

tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno

supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le

trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per

le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto

pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti

(cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di

compiti particolari si impone il ricorso a persone con conoscenze professionali

specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a

quello della tariffa applicata al relativo ramo di attività. L’onorario può in

tal caso essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo

giustifica.

3.

Nel caso in esame, contestato dai reclamanti è l’onorario

non tanto nell’esposizione delle ore impiegate o delle spese da rimborsare,

bensì nell’applicazione di una tariffa oraria di fr. 180.00/h., corrispondente alla

tariffa di avvocato. I reclamanti pretendono che la gestione della curatela

della madre, oltre ad essere durata meno di un mese, non abbia nemmeno

comportato per la curatrice difficoltà tali da giustificare il pagamento di fr.

1'598.40 di onorario, pari a 8,88 h. a fr. 180.00/h. .

Al contrario,

invece, Autorità di protezione e curatrice sostengono che la curatela avrebbe

necessitato di particolari conoscenze giuridiche, a causa delle dinamiche

famigliari problematiche.

A parte tale aspetto, in

nessun modo Autorità di protezione e curatrice dimostrano tuttavia che

l’esperienza e la competenza di un legale fosse necessaria per gestire la

situazione della curatelata. Esperienza che inoltre, alla luce degli eventi,

non ha potuto essere messa a frutto dalla curatrice, essendo PI 1 deceduta il

2014, solo 27 giorni dopo l’istituzione della misura di protezione a suo favore.

L’Autorità di protezione

ribadisce in duplica di aver ritenuto necessario nominare un avvocato poiché “se

la curatelata non fosse deceduta, la curatela avrebbe sicuramente avuto

risvolti legali assai complessi, a conferma che la scelta fatta dall’ARP era

più che fondata”. A questo Giudice nemmeno tale giustificazione appare

pertinente: nella valutazione dell’adeguatezza della mercede non va immaginato

quello che potrà essere il mandato in futuro, bensì occorre valutare il lavoro

svolto in concreto. L’Autorità di protezione peraltro, nell’approvazione della

mercede, è tenuta a valutare, anche nel caso in cui siano state necessarie competenze

particolari e specifiche in un preciso settore, quante ore siano state impiegate

dal curatore in tale ambito e quante invece nella veste di “semplice” curatore,

separando quindi il rimborso della mercede nella parte che viene retribuita ai

sensi degli artt. 16 e 17 ROPMA da quella che va rimborsata in virtù dell’art.

18.

ROPMA. Ciò che non è stato minimamente tenuto in considerazione nel caso

esaminato, in cui, come già accennato, emerge in realtà che la curatrice, nel

suo brevissimo mandato, ha appena avuto il tempo di prendere i primi contatti e

valutare sommariamente la situazione economica della curatelata: atti per i

quali questo Tribunale non ritiene siano necessarie particolari conoscenze in

ambito giuridico. D’altra parte, se si accettasse il ragionamento dell’Autorità

di protezione, nel caso in cui ipoteticamente il mandato si fosse protratto più

a lungo nel tempo la spesa per la curatelata sarebbe stata manifestamente

sproporzionata (adeguata a quanto esposto in meno di un mese, la mercede

avrebbe infatti potuto ammontare a oltre fr. 20'000.- ogni anno).

4.

In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le

loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso

delle spese (cpv. 1). Al capoverso 2 della medesima norma è indicato che

all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore

la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione

del mandato. Nella decisione di istituzione della curatela e di nomina

della curatrice né è indicato il compenso previsto, né si fa riferimento

all’esigenza di nominare un legale a dipendenza della complessità del mandato.

Unica precisazione sulla scelta della curatrice è relativa alla necessità di

nominare qualcuno di estraneo al nucleo famigliare. Per il resto, i compiti

attribuiti alla curatrice appaiono a questo Giudice rientrare nella normale

amministrazione di una curatela ordinaria. Ciò che emerge pure dalla nota

d’onorario della curatrice e dal rapporto morale nel quale ha descritto il lavoro

svolto, dai quali si può concludere che il mandato è consistito principalmente nell’amministrazione

corrente di corrispondenza e contatti a favore della curatelata, senza che vi

si possa scorgere mansioni complicate o che hanno necessitato di un dispendio

di tempo superiore ai 15 – 30 minuti per intervento.

5.

Va rilevato che i tutori e i curatori – come le persone che adempiono

funzioni arbitrali retribuite con compensi per l’esercizio di una carica di

diritto pubblico (cfr. art. 3 lett. g; 21 cpv. 2 cifra 29 LIVA) – non sono

soggetti all’IVA (“Info IVA 19 concernente il settore Collettività pubbliche”,

pag. 80 pto 9, reperibile al sito

; Stéphanie Gmünder, La TVA chez les avocats et notaires, in Revue de l’avocat

3/2003, reperibile al sito: http://www.tva-conseils.ch/component/option,

com_docman/gid,5/

task,doc_download; sentenza CDP dell’8.02.2013, inc. 9.2013.61, consid. 4)

Pertanto all’avv. CO 2 non

deve essere imposta l’IVA per le prestazioni fornite nel caso in esame.

6.

Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo va accolto e la decisione

impugnata modificata come richiesto dai reclamanti, senza tuttavia riconoscere

l’imposizione dell’IVA. Ragion per cui la nota d’onorario dell’avv. CO 2 viene

ricondotta a fr. 413.20, pari a una mercede di fr. 355.20 (ore 8.88 a fr. 40.-/h.) e spese di fr. 58.-.

7.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e quindi andrebbero poste

a carico, in ragione di metà ciascuno, dell’Autorità di protezione e dell’avv. CO

2.

Tuttavia, ritenuto che l’Autorità di protezione ha omesso di definire con la curatrice la sua remunerazione

oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato come

prescritto dall’art. 16 ROPMA, nel caso specifico si ritiene giustificato

suddividere diversamente il carico di tasse spese e ripetibili che vanno rifuse

ai reclamanti.

8.

Visto l’esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di

assistenza giudiziaria di RE 1 deve essere considerata priva d’oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009

del 7 agosto 2009, consid. 7; consid. 6; sentenza CDP del 18 agosto 2014, inc.

9.2014

, consid. 11)

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza, la decisione 15 luglio 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________

(ris. N. 240) è così riformata:

1. invariato

2. invariato

3. invariato

4. invariato

5. La richiesta di indennità dell'avv. CO 2

è approvata limitatamente all'importo complessivo di fr. 413.20 [mercede fr.

355.20 (fr. 40.– x 8.88 h) e spese fr. 58.–]. L’importo è a carico della

sostanza della defunta PI 1.

6. invariato

7. invariato

8. invariato

9. invariato

2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono posti a carico dell’Autorità

di protezione in ragione di 2/3 e dell’avv. CO 2 in ragione di 1/3. Nella

stessa proporzione l’Autorità di protezione e l’avv. CO 2 rifonderanno ai

reclamanti complessivi fr. 400.- a titolo di ripetibili.

3. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di RE 1 è priva d’oggetto.

4. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.