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Decisione

9.2014.138

Conferma curatela di rappresentanza

5 dicembre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dalla relazione tra RE

1 e __________ sono nati i figli __________ (1995), __________ (1997) e __________

(2001). Il matrimonio era stato sciolto per divorzio in data 2008 e l’autorità

parentale sui figli era stata attribuita alla madre.

B. Vi sono stati già

numerosi interventi di protezione a favore della famiglia __________, sia a

favore dei minori __________ e __________, sia a favore della madre.

Nel 2009 l’allora Autorità

tutoria intercomunale di __________ (__________) ha istituito a favore dei

minorenni __________ e __________ una curatela educativa ai sensi dell’art. 308

cpv. 1 e 2 CCS.

Con decisione 12

maggio 2010, la predetta Autorità ha istituito a favore della signora RE 1 una

tutela a causa di scostumatezza (art. 370 vCCS) e di conseguenza (vista

inoltre l’inidoneità del padre di prendersi cura dei figli), con la stessa

decisione, è stata istituita una tutela ex art. 368 cpv. 1 vCCS a favore

dei figli.

Con decisione 16

settembre 2010 la stessa autorità tutoria ha privato, in virtù dell’art. 310 vCCS,

la signora RE 1 della custodia parentale su __________ e __________. I due

minori sono stati collocati a tempo indeterminato presso una famiglia

affidataria.

Data l’impossibilità

di collaborare con la signora RE 1, la famiglia affidataria ha disdetto il

mandato e l’autorità tutoria, pure lei impossibilitata a reperire e collaborare

con la madre, si è vista costretta a revocare tutte le misure di protezione

attive a favore dei famigliari __________, che si sono nel frattempo trasferiti

nel Cantone Ticino.

In seguito a

segnalazioni preoccupanti relative alla situazione abitativa della famiglia __________,

l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione

tutoria) in data 3 aprile 2012, aveva conferito mandato all’allora Ufficio

delle famiglie e dei minorenni (UFAM), per l’allestimento di una valutazione

socio-ambientale del nucleo famigliare della madre RE 1, istituendo nel

frattempo una curatela educativa a favore dei figli minori __________ e __________.

C. Più recentemente,

con scritto 25 febbraio 2014 la signora RE 1 ha chiesto all’Autorità di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo

subentrata alla Commissione tutoria, di istituire “una curatela amministrativa

volontaria” a suo favore, “con lo scopo di recuperare e mantenere un

equilibrio economico”.

D. Sentita dal membro

permanente dell’Autorità di protezione in data 16 aprile 2014, la signora RE 1 ha

accettato la misura proposta e le condizioni poste dalla stessa (cfr. verbale

di audizione 16 aprile 2014). Difatti, durante l’audizione la signora RE 1 ha sottolineato

il suo stato di difficoltà personale, specificando di dover già far capo ad un

sostegno esterno per poter provvedere ai suoi interessi personali e soprattutto

amministrativi (ciò in forma di una cura psicologica presso il Dr. __________ e

di assistenza sociale prestatale dall'Ufficio dell’aiuto e della protezione).

E. La richiesta della

signora RE 1 tendente all’istituzione di una misura di protezione a suo favore

è stata espressamente appoggiata dall’assistente sociale, signora __________

dell’UAP, che, con scritto 16 aprile 2014 all’Autorità di protezione, ha evidenziato

la precaria situazione della signora RE 1 e dei suoi figli.

F. Con

raccomandata 15 maggio 2014 è stata intimata alla signora RE 1 la diffida di

disdetta – a norma dell’art. 257d CO – dell’abitazione famigliare locata.

G. Sentita in data 06

giugno 2014 dall’Autorità di protezione, la signora RE 1 ha però comunicato di

ritirare la sua richiesta di curatela a suo favore, siccome il signor __________

, – suo attuale compagno – sarebbe disposto ad aiutarla nella gestione delle

sue pratiche amministrative.

H. Nonostante le

diverse convocazioni inviatele dall’Autorità di protezione, la signora RE 1 non

si è mai presentata agli incontri. Le sue assenza erano sempre ingiustificate.

I. Con

risoluzione n. 322G/2014 del 30 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha di

conseguenza istituito a favore della signora RE 1 una curatela di

rappresentanza con gestione del patrimonio ai sensi dell’art. 394 e 395 CC,

nominando quale curatore il signor CUR 1, __________.

J. Contro

questa decisione è insorta la signora RE 1 con reclamo 25 agosto 2014, facendo

valere che non sarebbero adempiuti gli estremi per un simile provvedimento da

lei ritenuto superfluo ed ingiustificato. La reclamante fa in particolare riferimento

alle procedure di disdetta di locazione e di sfratto avviate nei suoi confronti,

asserendo che esse sarebbero dovute unicamente al suo reddito insufficiente e

non ad una sua “trascuratezza degli affari o cattiva voglia”.

K. Con osservazioni

16 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha ribadito la necessità della

curatela a favore della reclamante in quanto ella non sarebbe in grado di

seguire le proprie questioni amministrative, mettendo così in pericolo anche i

suoi figli.

L. Con

decisione 6 ottobre 2014 il Pretore del Distretto di __________ ha ordinato lo

sfratto della signora RE 1 dall’abitazione locata.

M. In data 14

novembre 2014 l’educatrice __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della

protezione ha trasmesso all’Autorità di protezione una copia della richiesta

della signora RE 1 del 31 ottobre 2014, con la quale essa chiede un aiuto

nell’ambito pratico abitativo.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

In via ancor più sussidiaria si applicano per analogia le disposizioni del

diritto processuale civile (art. 450f CC).

2.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

2.1

Cause della curatela,

ai sensi della norma menzionata, possono essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,

Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag.

106-107).

Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam

Protection de l’adulte, Meier, art.

390.

CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).

Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione

consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze

analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una

turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva

gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; cfr.

in particolare pag. 6432; cfr. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 13; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam

Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata

(“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden

Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze

esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative,

solitudine, ecc. (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de

l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 16 ; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.

110-111). In effetti, obiettivo della misura è la

protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro

comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6,

pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17a;

Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione

di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella caso in

cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette

di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una

deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in

considerazione (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag.

192-193).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque

avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad

art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel,

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405,

pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10

pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del

genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non

è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella

scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al

curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 20).

In generale,

le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente

nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una

curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

2.2

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita in altro modo (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da

solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ;

BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390

CC n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.12 pag. 138).

2.3

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione

degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio

i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, in virtù del quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

3.

Nel caso

in esame, contrariamente a quanto fatto valere dalla reclamante, l’istituzione

della curatela di rappresentanza a suo favore è assolutamente necessaria,

ragione per la quale la decisione impugnata merita conferma.

3.1

Occorre innanzitutto

sottolineare che il bisogno di aiuto, quale condizione per l’istituzione di una

misura di protezione ai sensi dell’art. 388 CC, è stato riconosciuto dalla

reclamante, avendo ella stessa dato avvio alla relativa procedura di protezione

nei suoi confronti mediante la sua richiesta 25 febbraio 2014. La sua

convinzione di voler beneficiare di una misura di protezione è stata poi confermata

davanti all’Autorità in sede d’incontro 14 aprile 2014 (cfr. verbale di audizione).

Nonostante la sua successiva rinuncia alla curatela, espressa durante

l’incontro con l’Autorità in data 6 giugno 2014, la signora RE 1 ha comunque ribadito

il suo bisogno di essere sostentuta nelle sue questioni amministrative. Difatti,

ella ha assicurato che il suo attuale compagno sarebbe disponibile ad assisterla,

intenzione che il medesimo ha confermato all’Autorità con scritto 15 giugno

2014.

Persino dopo l’inoltro del reclamo, ora in esame, la signora RE 1 ha ulteriormente

dimostrato la sua necessità di sostegno, segnatamente con la richiesta urgente di

aiuto rivolta all’assistente sociale __________ dell’UAP per varie questioni

pratiche legate all’abitazione, nella quale è “rimasta senza luce”.

3.2

A prescindere dal riconoscimento da parte della signora RE

1.

del proprio bisogno di sostegno, quest’ultimo emerge chiaramente anche dagli

atti.

Invero, le circostanze personali

critiche in cui versa la signora RE 1 risalgono all’anno 2009, per le quali

ella era già stata sottoposta ad una tutela ex art. 370 vCC. Il recente peggioramento

della sua situazione sottolinea questo stato di debolezza, per cui oggi risulta

imprescindibile l’istituzione di una misura di protezione a suo favore.

Come esposto sopra

(cons 2.1) la nozione di “analogo stato di debolezza” comprende anche i

casi di inesperienza o di cattiva gestione, se i medesimi impediscono, anche

solo parzialmente, all’interessato di provvedere ai suoi interessi. Visti i

vari interventi di protezione a favore della famiglia RE 1 negli ultimi anni, non

si può negare l’inesperienza della reclamante nell’occuparsi degli affari correnti

ed esistenziali propri e dei suoi figli. Quest’incapacità gestionale è stata peraltro

confermata dall’assistente sociale __________ dell’UAP con scritto mail 16

aprile 2014 all’Autotità di protezione, elemento su cui si fonda tra l’altro la

decisione impugnata.

Va aggiunto che sebbene

una situazione di disagio finanziario non sia di per sé sufficiente a

giustificare l’istituzione di una misura di protezione, lo potrebbe tuttavia

diventare quando l’interessato omette di fare i passi necessari per ottenere

prestazioni assistenziali a causa del suo stato di debolezza (BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 18).

Una comprova

dell’importante difficoltà della reclamante a mettere in atto i passi necessari

per rimediare alla sua precaria situazione finanziaria è la recente gestione da

parte sua della procedura di disdetta dell’abitazione famigliare e di quella

successiva di sfratto. La reclamante non era minimamente in grado di provvedere

personalmente a sanare la situazione, ma nemmeno di chiedere l’aiuto necessario

a tal fine (non presentandosi nemmeno alla relativa udienza davanti alla

Pretura, e ciò senza giustificazione: cfr. verbale d’udienza del 6 ottobre

2014). Difatti, la procedura è poi sfociata in un ordine di sfratto. Da questa

procedura di sfratto si evince anche l’importanza degli affari che la signora RE

1.

non è in grado di gestire, mettendo in pericolo oltre ai suoi interessi anche

quelli di suoi figli minorenni.

3.3

La

curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 394 e 395 CC è peraltro l’unica

misura adeguata per proteggere la signora RE 1, in quanto prevede la rappresentanza

della medesima nell’ambito della gestione patrimoniale e la conseguente privazione

dell’accesso ai conti bancari e postali a lei intestati, così che quest’ultimi verranno

gestiti esclusivamente dal curatore (il quale metterà a disposizione della

curatelata importi adeguati per il suo sostentamento corrente, così come

precisato nella decisione impugnata al punto 3 del dispositivo).

Una misura alternativa

meno incisiva, quale ad esempio la curatela di sostegno, non sarebbe

sufficiente per garantire alla reclamante la protezione di cui ha bisogno. La

decisione impugnata rispetta pertanto pienamente i principi di sussidiarietà e

di proporzionalità prescritti dalla legge.

3.4

Alla luce di quanto precede, la necessità della signora RE

1.

di essere sostenuta nella sua gestione patrimoniale è più che palese, oltre

ad essere stata riconosciuta dalla medesima.

È quindi a giusto titolo che l’Autorità regionale di protezione ha istituito

una curatela di rappresentanza per rimediare al pericolo in cui la reclamante

sta mettendo (già da diverso tempo) sé stessa e la sua famiglia. Le censure

ricorsuali della reclamante non sono sufficienti a dimostrare che sarebbe

capace di amministrare i suoi redditi e spese in maniera autonoma, regolare e

sicura. Peraltro la reclamante non propone nemmeno altre soluzioni praticabili

o misure alternative a quella contestata.

4.

Di

conseguenza il reclamo deve essere respinto.

Data la situazione non si

prelevano né tassa né spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano né tassa né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.