9.2014.141
Reclamo contro la sospensione delle relazioni personali
2 dicembre 2014Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.141
Lugano
2 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48
lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda le relazioni personali con la figlia PI 1
giudicando
sul reclamo del 1° settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 16 giugno 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 2588);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il 2000 dalla relazione tra RE 1 e __________ __________ (deceduto nel
2011). L’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione
tutoria) ha iniziato ad occuparsi della situazione della minore in relazione
all’allestimento di una convenzione circa l’obbligo di mantenimento del padre e
la regolamentazione delle loro relazioni personali.
B. Nel marzo 2004 è
stata istituita in favore della minore una curatela educativa, allo scopo di “aiutare
e sostenere la madre secondo le circostanze”, e di “rappresentare la bambina
per salvaguardare il suo diritto al mantenimento o diritti di altra natura”
nei confronti del padre.
C. Dal gennaio 2005, su
proposta dell’assistente sociale dell’allora Ufficio famiglie e minorenni
(UFaM), RE 1 ha posto la figlia in affidamento volontario presso la signora CO
2, domiciliata a __________.
In seguito, il curatore
educativo è stato sostituito e i suoi compiti sono stati estesi anche alla
vigilanza sulle relazioni personali, siccome i rapporti fra RE 1 ed CO 2 si
sono dimostrati, da subito, tesi. Le relazioni personali madre-figlia sono
state esercitate in maniera discontinua.
D. In considerazione
della paventata intenzione di RE 1 di trasferirsi all’estero portando la figlia
con sé, con decisione supercautelare del 28 ottobre 2008 (n. 1679) – poi
confermata con risoluzione del 23 dicembre seguente – la Commissione tutoria ha
provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 e
confermato il collocamento della stessa presso CO 2. I diritti di visita
madre-figlia sono stati disciplinati in un secondo tempo. Essi non sono stati
esercitati regolarmente.
E. A
seguito di numerose richieste in tal senso da parte di RE 1, con risoluzione n.
3405 del 4 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito la
curatrice. Prendendo atto delle “crescenti difficoltà di
contatto e di comunicazione tra RE 1 e la famiglia affidataria CO 2”, “che
rischiano di seriamente compromettere la relazione madre-figlia che già risulta
sofferente”, la Commissione tutoria ha ritenuto di dover
nominare quale curatore una figura professionale qualificata, CURA 1, “alfine
di garantire il rispetto dei diritti reciproci, in particolare l’esercizio
delle relazioni personali” (pag. 1). Fra i compiti affidati al curatore è
stato previsto quello di “favorire la ripresa, lo sviluppo e il
consolidamento delle relazioni personali tra PI 1 e la madre RE 1” (pag.
2).
F. Alla luce di alcune
prese di posizione di RE 1 in relazione a delle cure dentarie necessarie per la
figlia, il 20 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha proposto all’allora
Autorità di vigilanza sulle tutele di valutare “se non si renda necessaria
l’istituzione di una tutela a salvaguardia del bene della minore”. La
richiesta è stata ribadita il 10 novembre seguente (ris. 3675), ma è stata successivamente
respinta dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con
decisione del 6 aprile 2012.
G. Nel corso di un
incontro tenutosi il 23 aprile 2013 presso l’Autorità regionale di protezione __________
(subentrata alla Commissione tutoria dal 1° gennaio 2013), RE 1 ha lamentato
l’assenza di contatti con la figlia a causa sia del comportamento del curatore
che dell’inattività dell’Autorità stessa. A domanda del patrocinatore della qui
insorgente, la presidente ha ammesso che “l’ARP non ha ancora deciso in
merito alle relazioni madre-figlia” (verbale, pag. 3). La presidente ha
informato RE 1 che “deciderà in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente
in merito alle relazioni personali madre-figlia, alla privazione o meno
dell’autorità parentale e alla sostituzione del curatore educativo”
(verbale, pag. 4).
H. Con
reclamo del 7 febbraio 2014 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, postulando
l’accertamento della denegata/ritardata giustizia da parte dell’Autorità di
protezione e chiedendone la ricusa. Nelle sue osservazioni, l’Autorità di protezione
ha contestato integralmente gli addebiti dell’insorgente.
I. Con sentenza del 4
giugno 2014 questa Camera ha ritenuto che il procedimento
relativo alle richieste di RE 1 – in particolare, concernenti le relazioni
personali – si stava protraendo da un lasso di tempo che non poteva più essere
definito “ragionevole” ai sensi della giurisprudenza. Ha quindi stabilito che
l’Autorità di protezione doveva determinarsi al più presto sulle questioni
pendenti “ovvero su quanto discusso durante l’ultima udienza del 23 aprile
2013: relazioni personali madre-figlia (incontri, telefonate, corrispondenza),
privazione o meno dell’autorità parentale, sostituzione del curatore educativo”
(consid. 4, pag. 13). Ha quindi accolto il reclamo per ritardata giustizia e ha
fatto ordine all’Autorità di protezione “di emanare entro 30 giorni dalla
crescita in giudicato della presente, una decisione formale che definisca le
questioni ancora aperte” (consid. 4, pag. 14). Questa Camera ha
invece giudicato irricevibile l’istanza di ricusa poiché proposta genericamente
nei confronti dell’intera Autorità di protezione.
L. In data
1° luglio 2014 il curatore di PI 1, CURA 1, ha terminato la sua attività presso
il Servizio __________.
M. Con
decisione del 31 luglio 2014 (ris. n. 2588 del 16 giugno 2014), l’Autorità di
protezione ha statuito sulle relazioni personali fra madre e figlia,
sospendendole.
N. Con
reclamo del 1° settembre 2014 RE 1 è nuovamente insorta dinnanzi a questa Camera.
Oltre a domandare l’accertamento della denegata giustizia da parte
dell’Autorità di protezione e la ricusa dei suoi membri – questioni che sono
state trattate separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr.
art. 48 lett. f n. 1, 2 e 7 LOG) e le diverse parti coinvolte – nel suo memoriale l’insorgente contesta la sospensione delle
relazioni personali. RE 1 ritiene che l’Autorità di protezione abbia accertato
in maniera inesatta, incompleta ed arbitraria i fatti pertinenti e postula che
le relazioni personali con la madre siano immediatamente ripristinate, sia
sotto forma di incontri che in via epistolare e telefonica. Chiede inoltre di
essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
O. Nelle
sue osservazioni del 22 settembre 2014 l’Autorità di protezione si riconferma
nella propria decisione, postulando la reiezione del gravame. Con osservazioni
30 settembre 2014 anche la madre affidataria, CO 2, ha chiesto la reiezione del
reclamo, contestando gli attacchi a lei rivolti.
P. Del successivo
scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.
Q. Il 7 novembre 2014 l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera lo scritto 29
ottobre 2014 di PI 1 alla madre, nel quale la minore afferma di non voler più
ricevere pacchi o lettere da parte sua. In data 11 novembre 2014 RE 1 ha
presentato delle osservazioni spontanee a tale scritto, mettendo in dubbio che
lo stesso fosse opera di PI 1. In seguito, l’Autorità di protezione ha
comunicato il pensionamento di CURA 1 e la richiesta all’Ufficio dell’aiuto e
della protezione di voler reperire un curatore ufficiale per PI 1.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),
l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la
Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
Nel
suo reclamo, RE 1 censura la risoluzione n. 2588/2014 del 16 giugno 2014 con
cui l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali fra lei e la
figlia PI 1.
2.1
L’insorgente contesta
anzitutto la validità formale della risoluzione impugnata, nella misura in cui
manca la firma della presidente (nonostante vi sia dattiloscritto il suo nome),
“ed al suo posto vi è la sigla «pp» e poi una firma non riconoscibile”,
non essendo dato di sapere a chi la presidente abbia dato procura di firmare
atti al suo posto (reclamo, pag. 5-6).
2.2
La censura non può
essere seguita. Emerge infatti dagli atti che la risoluzione in questione è
stata effettivamente sottoscritta da una persona che era legittimata a farlo
validamente, ovvero il sostituto della presidente. Ritenere nulla la risoluzione
solo poiché il firmatario non ha esplicitato il suo nome o per aver indicato di
firmare “per procura” (piuttosto che il più corretto “in absentia”)
costituirebbe senz’altro un formalismo eccessivo. Su tale punto il reclamo deve
essere dunque disatteso.
2.3
La reclamante sostiene
poi che la risoluzione adottata dall’Autorità di protezione sia arbitraria
poiché, al momento in cui la decisione è stata adottata, l’incarto non si
trovava fisicamente presso i suoi uffici ma era presso questa Camera. La decisione
sarebbe quindi stata emanata “a naso e con ricordi che potrebbero essere
confusi”, senza poter esaminare minuziosamente gli atti e misconoscendo lo
stato di fatto reale (pag. 7-8).
2.4
Nemmeno questa critica
può essere condivisa. Come peraltro affermato dall’Autorità di protezione nelle
sue osservazioni, il fatto che l’incarto originale non si trovasse presso di
lei ancora non significa che lo stesso non fosse presente in copia o su
supporto informatico. Inoltre, il caso di PI 1 è pendente presso l’Autorità di
protezione da svariati anni, ragion per cui non si può sostenere che esso non
fosse noto alla stessa (come ha anche indicato all’inizio della risoluzione
impugnata: “la situazione è ben nota a tutte le parti interessate”, pag.
1). Per il resto, l’erronea o arbitraria constatazione dei fatti deve essere
fatta valere e comprovata con riferimento ad un accertamento preciso, non in
maniera aprioristica e del tutto generale, sulla base di una presunta cattiva
conoscenza dell’incartamento. La censura generica di arbitrarietà della
risoluzione deve dunque essere respinta.
2.5
RE 1 contesta in
seguito che CO 2 possa proporre “una propria conclusione relativa all’esito
del reclamo, chiedendo che lo stesso venga respinto”, in quanto non si può
considerare che la madre affidataria sia direttamente toccata/lesa nei propri
diritti (replica, pag. 2). In base alle norme di procedura amministrativa
applicabili, la reclamante chiede “che le osservazioni depositate dalla
madre affidataria vengano esaminate per quanto sono le censure a lei mosse, ma
che in nessun modo la stessa possa depositare una propria richiesta quanto
all’esito del reclamo” (replica, pag. 3).
2.6
Richiamandosi alle
norme generali di procedura amministrativa, la reclamante omette di considerare
il contenuto delle norme processuali particolari previste in questo ambito dal
Codice civile, in particolare le facoltà di partecipazione al procedimento
conferite anche alle “persone vicine all’interessato” (cfr. art. 450 cpv. 2 n.
2.
CC), ovvero le persone che conoscono bene l'interessato e che, grazie alle
loro qualità e ai rapporti regolari intrattenuti, sembrano adatte a rappresentare
i suoi interessi. Tra le persone vicine all'interessato rientrano i genitori, i
figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia, il coniuge,
il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il medico,
l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il
sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (Steck, BSK
Erw. Schutz, art. 450 CC n. 33; Steck,
CommFam Protection de l'adulte, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3),
od ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia curata e che non è parte
alla procedura davanti all'autorità di protezione (Sentenza CDP del 28 gennaio
2014, inc. 9.2013.286, consid. 2). L'esistenza di un rapporto giuridico tra le
due parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di
fatto. La legittimazione della persona vicina all'interessato non presuppone
necessariamente la salvaguardia degli interessi di quest'ultimo (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6471;
Steck, CommFam
Protection de l'adulte, art. 450 CC n. 25; cfr. anche DTF
121.
III 1 consid. 2a).
Nel caso concreto CO 2,
madre affidataria di PI 1 da quasi 10 anni (l’affidamento su base volontaria
avendo preso inizio nel gennaio 2005) non può non essere considerata persona
vicina alla minore. La sua legittimazione a contestare le richieste contenute
nel reclamo è dunque fuori discussione ai sensi delle norme indicate.
3.
Nel
suo reclamo RE 1 critica le conclusioni cui giunge l’Autorità di protezione,
ritenendo che in concreto essa abbia accertato in maniera errata i fatti
pertinenti e non abbia preso in considerazione tutte le circostanze rilevanti.
3.1
Dopo aver richiamato i
principi applicabili, nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha
considerato che le relazioni tra PI 1 – ormai 14enne – e la madre “sono
state di fatto interrotte” e che “a più riprese PI 1 ha espresso la
propria volontà di non avere contatti diretti con la madre” (risoluzione,
pag. 2). Sebbene l’Autorità di protezione ritenga che “tale espressione
scaturisca in parte da un sentimento di disagio e di dolore per il rifiuto
recepito da PI 1 da parte della madre, lo stesso è stato chiaramente
manifestato e deve essere pertanto preso in considerazione” (risoluzione,
pag. 2). L’Autorità di protezione ha poi considerato le difficili dinamiche che
negli ultimi tre anni hanno caratterizzato le relazioni personali tra
l’insorgente e la figlia, ritenendo che “un mantenimento delle stesse
porterebbe certamente pregiudizio alla minore” (risoluzione, pag. 2).
L’Autorità di protezione
ha ritenuto che un futuro riavvicinamento madre-figlia sarà condizionato da una
necessaria elaborazione, da parte di PI 1, della propria situazione familiare e
dei rapporti con l’insorgente, attraverso una presa a carico psicologica già
disposta in suo favore. Secondo l’Autorità, limitarsi a modificare l’estensione
e le modalità delle relazioni personali sarebbe insufficiente, in quanto “le
relazioni personali attualmente previste sono estremamente ridotte, ma già
insopportabili per PI 1” (risoluzione, pag. 2).
3.2
Secondo la reclamante,
l’accertamento dei fatti operato dall’Autorità di protezione è manifestamente
inesatto, nella misura in cui si afferma che “le relazioni personali
attualmente previste sono estremamente ridotte, ma già insopportabili per PI 1”,
mentre di fatto negli ultimi due anni non vi sono state del tutto relazioni personali
(reclamo, pag. 10; replica, pag. 12).
3.3
La critica è priva di
consistenza. Nell’evocare le relazioni personali “attualmente previste”,
l’Autorità di protezione fa riferimento all’assetto ancora formalmente in
essere prima dell’emanazione della decisione qui impugnata (consistente in visite
a cadenza mensile), nonostante di fatto dall’8 settembre 2012, data dell’ultimo
incontro, le relazioni personali madre-figlia non fossero di fatto più state
esercitate. Tale accertamento non può dunque essere considerato errato.
3.4
RE 1 critica in
seguito le considerazioni riguardo alla volontà di PI 1 di non avere più rapporti
con lei, che a suo avviso vanno contestualizzate. In effetti, dopo che PI 1
nello scritto del 5 novembre 2012 aveva espresso la volontà di mantenere i
contatti con RE 1, la stessa è stata di fatto impossibilitata ad esercitarli a
seguito dell’impasse dell’Autorità di protezione, del comportamento
inadempiente del curatore e dell’assenza di collaborazione da parte della madre
affidataria (reclamo, pag. 9). Secondo la reclamante, non si può “considerare
vincolante la volontà della minore negante ogni rapporto in quanto la mamma non
si è fatta più viva quando questa condizione è stata causata direttamente dal
non agire dell’ARP” (reclamo, pag. 9). Oltre alla presa a carico
terapeutica di PI 1, RE 1 auspica che vengano ordinati “degli incontri tra
madre e figlia ed eventualmente supporto psicologico ove sostanzialmente si
deve spiegare alla minore che il distacco non è dovuto alla volontà della mamma
ma piuttosto all’agire dell’autorità”, del curatore e della madre
affidataria: solo in questo modo PI 1 potrà riavvicinarsi alla madre (reclamo,
pag. 10).
3.5
Non può essere negato
che l’attuale sentimento di rifiuto manifestato da PI 1 nei confronti della
madre debba essere contestualizzato nel quadro degli avvenimenti che si sono
susseguiti in questi ultimi anni, come del resto è stato fatto nell’ambito
della sentenza 4 giugno 2014 di questa Camera (inc. 9.2014.18, in particolare
consid. 4), il cui accertamento dei fatti è stato esplicitamente richiamato
all’inizio della decisione impugnata.
Tuttavia, la reclamante
addossa ogni responsabilità della situazione attuale ai comportamenti di terzi
(Autorità di protezione, curatore, madre affidataria), omettendo di considerare
che, come accertato nella sentenza di questa Camera già menzionata, lei stessa ha avuto comportamenti contradditori, che hanno reso difficoltosa
l’interpretazione delle sue reali intenzioni quanto alle relazioni con la figlia.
Si citi ad esempio la sua richiesta – pur dettata, a suo dire, da una errata interpretazione
della volontà di PI 1 – all’allora Commissione tutoria di valutare
l’opportunità di sospendere sia gli incontri che le telefonate, nell’interesse
della figlia (cfr. verbale dell’incontro del 21 agosto 2012, pag. 2). Oppure il
fatto che, dopo l’ultimo incontro avvenuto l’8 settembre 2012, RE 1 ha
interrotto unilateralmente ogni contatto con la figlia, col curatore e con
l’Autorità di protezione sino a dicembre, dapprima per aver “smarrito la
tessera telefonica” e in seguito per ferie e assenze all’estero (cfr.
e-mail al curatore 26 ottobre 2012; e-mail del precedente patrocinatore
all’Autorità di protezione 12 novembre 2012; e-mail del curatore 12 novembre
2012). Alla decisione del curatore di non organizzare più alcun incontro (cfr.
scritto del 18 settembre 2012) la reclamante ha manifestato la sua opposizione
soltanto mesi dopo, e dopo essere stata sollecitata dall’Autorità di protezione.
Anche in precedenza la reclamante aveva avuto comportamenti simili (cfr. ad es.
e-mail RE 1 2 maggio 2012; e-mail CO 2 15 giugno 2012).
Questi
comportamenti, che possono essere imputati solo alla reclamante, devono essere
presi in considerazioni per contestualizzare la volontà espressa da PI 1 di non
avere più contatti con la madre. Le affermazioni della reclamante, secondo cui
dal mese di settembre 2012 “il non farsi viva non dipendeva dalla volontà
della signora RE 1” (reclamo, pag. 9), non corrispondono a quanto risulta
dall’incarto e non possono pertanto essere condivise in questa sede. Di conseguenza,
non può essere accolta la richiesta di supporto psicologico – oltre a quello
già disposto in favore della minore – allo scopo di “spiegare alla minore
che il distacco non è dovuto alla volontà della mamma ma piuttosto all’agire
dell’autorità”, del curatore e della madre affidataria (reclamo, pag. 10),
poiché ciò non corrisponde al vero. Anche a tale riguardo il
reclamo è destinato all’insuccesso.
3.6
Con
riferimento alla presa a carico psicologica di PI 1 da parte della dott. __________,
l’insorgente fa presente che la specialista “non ha mai potuto instaurare un
buon feeling” tra la minore e la madre naturale, oltre ad esprimere una
serie di critiche all’Autorità di protezione “per non aver mai effettuato
una valutazione quanto al cambio di specialista con l’inserimento del dott. __________
– __________ che si è sempre detto disposto a seguire la minore” (replica,
pag. 11). Chiede dunque se e quando l’Autorità di protezione ha valutato un
cambio di terapeuta per PI 1, da quanto tempo la minore è seguita da tale
specialista, se il consenso della madre naturale è stato richiesto, se la madre
naturale è stata aggiornata dell’evolversi della presa a carico (replica, pag.
12).
3.7
Le
critiche riguardanti la presa a carico psicologica di PI 1 e l’operato della
dott. __________ (che si occupa della minore dal settembre 2007) e le relative
richieste formulate all’Autorità di protezione esulano completamente dal tema
del presente reclamo e si appalesano inammissibili.
A tal
proposito il reclamo si rivela a tratti finanche temerario, nella misura in cui
dapprima RE 1 rivendica il merito di aver “personalmente trovato la
specialista, signora __________” (replica, pag. 10), per poi chiedere, a
due pagine di distanza, da quanto tempo la minore è seguita dalla suddetta
specialista e se per tale presa a carico psicologica sia stato richiesto il suo
consenso (replica, pag. 12).
Su tali
considerazioni, del tutto prive di consistenza, non occorre dunque soffermarsi
ulteriormente.
4.
Per
quanto attiene infine alle relazioni epistolari, la reclamante chiede
che le relazioni epistolari vengano ripristinate nell’immediato, “senza che
la madre affidataria signora CO 2 intervenga con censure come avvenuto sino ad
oggi, od esamini la corrispondenza, la riproduca a terzi o quant’altro”.
Postula dunque che venga emanato un “ordine di non esaminare-censurare la
posta”, assortito della comminatoria penale di cui all’art. 292 CP
(reclamo, pag. 11).
4.1
Nella sua risoluzione,
l’Autorità di protezione ha ritenuto “utile” mantenere la possibilità di
comunicazione epistolare, “mezzo che si è dimostrato molto valido per PI 1
per poter porre il necessario distacco dalla madre e nel contempo riuscire a
mantenere un canale di comunicazione per lei efficace”, ritenuto che la
madre in tale ambito dovrà astenersi dal “far pressione sulla figlia su
argomenti analoghi alla regolamentazione delle loro relazioni personali”
(risoluzione, pag. 2). Pur non avendo previsto nulla di specifico nel
Dispositivo
dispositivo della decisione, dalla motivazione della decisione risulta chiaro
che l’Autorità di protezione ha inteso autorizzare madre e figlia ad intrattenere
contatti epistolari nonostante la sospensione delle relazioni personali (di cui
sono una componente, cfr. Schwenzer,
BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 273 CC n. 2).
4.2. Le
richieste di emettere un ordine “di non esaminare-censurare la posta”,
assortito della comminatoria di cui all’art. 292 CP nei confronti
di CO 2 – cui peraltro RE 1 contesta la qualità di parte a codesto procedimento
– costituiscono delle nuove domande ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 seconda frase
LPAmm e sono dunque inammissibili e vanno semmai proposte all’Autorità di protezione.
La lettera
29 ottobre 2014, pervenuta in copia a questa Camera dopo il termine dello
scambio di allegati – nella quale PI 1 esprime il desiderio di non ricevere più
corrispondenza da parte della madre (“Quando vorrò ti scriverò io!”),
che RE 1 ritiene non essere opera della minore – sembra essere una risposta
indiretta a quanto preteso dalla reclamante in sede di replica (“forse, a
questo stadio e per restare oggettivi, una dichiarazione manoscritta della
minore che dica apertamente ed espressamente che non vuole ricevere nemmeno la
corrispondenza potrebbe fare chiarezza in queste fumose circostanze”, pag.
8). Affinché la corrispondenza epistolare possa rimanere, come auspicato nella
risoluzione impugnata, un canale utile e non pregiudizievole per la minore,
spetterà all’Autorità di protezione verificare se tale scritto corrisponde
effettivamente alle reali intenzioni di PI 1 e, se del caso, sospendere per un
certo periodo anche i contatti epistolari.
4.3. Alla luce di quanto
sopra, il reclamo deve essere integralmente respinto.
5. RE 1
postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
Ai sensi dell’art.
117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda
non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Nel caso
concreto, dalla documentazione prodotta dall’istante emerge una situazione
patrimoniale e finanziaria che può sicuramente essere definita precaria. Le
argomentazioni ricorsuali di RE 1 contro la risoluzione n. 2588/2014 del 16 giugno
2014 si sono tuttavia rivelate infondate, a tratti irricevibili e finanche
temerarie. Il reclamo appariva pertanto sin dall’inizio privo di possibilità di
esito favorevole, per cui il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio deve essere negato.
6. In considerazione
della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo
di oneri processuali. RE 1, soccombente, rifonderà a CO 2 fr. 400.- a titolo di
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo del 1° settembre 2014 è respinto.
2. L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
riscuotono tasse e spese di giustizia per la procedura in oggetto. RE 1
rifonderà a CO 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.