Lexipedia

Decisione

9.2014.141

Reclamo contro la sospensione delle relazioni personali

2 dicembre 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il 2000 dalla relazione tra RE 1 e __________ __________ (deceduto nel

2011). L’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione

tutoria) ha iniziato ad occuparsi della situazione della minore in relazione

all’allestimento di una convenzione circa l’obbligo di mantenimento del padre e

la regolamentazione delle loro relazioni personali.

B. Nel marzo 2004 è

stata istituita in favore della minore una curatela educativa, allo scopo di “aiutare

e sostenere la madre secondo le circostanze”, e di “rappresentare la bambina

per salvaguardare il suo diritto al mantenimento o diritti di altra natura”

nei confronti del padre.

C. Dal gennaio 2005, su

proposta dell’assistente sociale dell’allora Ufficio famiglie e minorenni

(UFaM), RE 1 ha posto la figlia in affidamento volontario presso la signora CO

2, domiciliata a __________.

In seguito, il curatore

educativo è stato sostituito e i suoi compiti sono stati estesi anche alla

vigilanza sulle relazioni personali, siccome i rapporti fra RE 1 ed CO 2 si

sono dimostrati, da subito, tesi. Le relazioni personali madre-figlia sono

state esercitate in maniera discontinua.

D. In considerazione

della paventata intenzione di RE 1 di trasferirsi all’estero portando la figlia

con sé, con decisione supercautelare del 28 ottobre 2008 (n. 1679) – poi

confermata con risoluzione del 23 dicembre seguente – la Commissione tutoria ha

provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 e

confermato il collocamento della stessa presso CO 2. I diritti di visita

madre-figlia sono stati disciplinati in un secondo tempo. Essi non sono stati

esercitati regolarmente.

E. A

seguito di numerose richieste in tal senso da parte di RE 1, con risoluzione n.

3405 del 4 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito la

curatrice. Prendendo atto delle “crescenti difficoltà di

contatto e di comunicazione tra RE 1 e la famiglia affidataria CO 2”, “che

rischiano di seriamente compromettere la relazione madre-figlia che già risulta

sofferente”, la Commissione tutoria ha ritenuto di dover

nominare quale curatore una figura professionale qualificata, CURA 1, “alfine

di garantire il rispetto dei diritti reciproci, in particolare l’esercizio

delle relazioni personali” (pag. 1). Fra i compiti affidati al curatore è

stato previsto quello di “favorire la ripresa, lo sviluppo e il

consolidamento delle relazioni personali tra PI 1 e la madre RE 1” (pag.

2).

F. Alla luce di alcune

prese di posizione di RE 1 in relazione a delle cure dentarie necessarie per la

figlia, il 20 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha proposto all’allora

Autorità di vigilanza sulle tutele di valutare “se non si renda necessaria

l’istituzione di una tutela a salvaguardia del bene della minore”. La

richiesta è stata ribadita il 10 novembre seguente (ris. 3675), ma è stata successivamente

respinta dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con

decisione del 6 aprile 2012.

G. Nel corso di un

incontro tenutosi il 23 aprile 2013 presso l’Autorità regionale di protezione __________

(subentrata alla Commissione tutoria dal 1° gennaio 2013), RE 1 ha lamentato

l’assenza di contatti con la figlia a causa sia del comportamento del curatore

che dell’inattività dell’Autorità stessa. A domanda del patrocinatore della qui

insorgente, la presidente ha ammesso che “l’ARP non ha ancora deciso in

merito alle relazioni madre-figlia” (verbale, pag. 3). La presidente ha

informato RE 1 che “deciderà in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente

in merito alle relazioni personali madre-figlia, alla privazione o meno

dell’autorità parentale e alla sostituzione del curatore educativo”

(verbale, pag. 4).

H. Con

reclamo del 7 febbraio 2014 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, postulando

l’accertamento della denegata/ritardata giustizia da parte dell’Autorità di

protezione e chiedendone la ricusa. Nelle sue osservazioni, l’Autorità di protezione

ha contestato integralmente gli addebiti dell’insorgente.

I. Con sentenza del 4

giugno 2014 questa Camera ha ritenuto che il procedimento

relativo alle richieste di RE 1 – in particolare, concernenti le relazioni

personali – si stava protraendo da un lasso di tempo che non poteva più essere

definito “ragionevole” ai sensi della giurisprudenza. Ha quindi stabilito che

l’Autorità di protezione doveva determinarsi al più presto sulle questioni

pendenti “ovvero su quanto discusso durante l’ultima udienza del 23 aprile

2013: relazioni personali madre-figlia (incontri, telefonate, corrispondenza),

privazione o meno dell’autorità parentale, sostituzione del curatore educativo”

(consid. 4, pag. 13). Ha quindi accolto il reclamo per ritardata giustizia e ha

fatto ordine all’Autorità di protezione “di emanare entro 30 giorni dalla

crescita in giudicato della presente, una decisione formale che definisca le

questioni ancora aperte” (consid. 4, pag. 14). Questa Camera ha

invece giudicato irricevibile l’istanza di ricusa poiché proposta genericamente

nei confronti dell’intera Autorità di protezione.

L. In data

1° luglio 2014 il curatore di PI 1, CURA 1, ha terminato la sua attività presso

il Servizio __________.

M. Con

decisione del 31 luglio 2014 (ris. n. 2588 del 16 giugno 2014), l’Autorità di

protezione ha statuito sulle relazioni personali fra madre e figlia,

sospendendole.

N. Con

reclamo del 1° settembre 2014 RE 1 è nuovamente insorta dinnanzi a questa Camera.

Oltre a domandare l’accertamento della denegata giustizia da parte

dell’Autorità di protezione e la ricusa dei suoi membri – questioni che sono

state trattate separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr.

art. 48 lett. f n. 1, 2 e 7 LOG) e le diverse parti coinvolte – nel suo memoriale l’insorgente contesta la sospensione delle

relazioni personali. RE 1 ritiene che l’Autorità di protezione abbia accertato

in maniera inesatta, incompleta ed arbitraria i fatti pertinenti e postula che

le relazioni personali con la madre siano immediatamente ripristinate, sia

sotto forma di incontri che in via epistolare e telefonica. Chiede inoltre di

essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

O. Nelle

sue osservazioni del 22 settembre 2014 l’Autorità di protezione si riconferma

nella propria decisione, postulando la reiezione del gravame. Con osservazioni

30 settembre 2014 anche la madre affidataria, CO 2, ha chiesto la reiezione del

reclamo, contestando gli attacchi a lei rivolti.

P. Del successivo

scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.

Q. Il 7 novembre 2014 l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera lo scritto 29

ottobre 2014 di PI 1 alla madre, nel quale la minore afferma di non voler più

ricevere pacchi o lettere da parte sua. In data 11 novembre 2014 RE 1 ha

presentato delle osservazioni spontanee a tale scritto, mettendo in dubbio che

lo stesso fosse opera di PI 1. In seguito, l’Autorità di protezione ha

comunicato il pensionamento di CURA 1 e la richiesta all’Ufficio dell’aiuto e

della protezione di voler reperire un curatore ufficiale per PI 1.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),

l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la

Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione

di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440

cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

Nel

suo reclamo, RE 1 censura la risoluzione n. 2588/2014 del 16 giugno 2014 con

cui l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali fra lei e la

figlia PI 1.

2.1

L’insorgente contesta

anzitutto la validità formale della risoluzione impugnata, nella misura in cui

manca la firma della presidente (nonostante vi sia dattiloscritto il suo nome),

“ed al suo posto vi è la sigla «pp» e poi una firma non riconoscibile”,

non essendo dato di sapere a chi la presidente abbia dato procura di firmare

atti al suo posto (reclamo, pag. 5-6).

2.2

La censura non può

essere seguita. Emerge infatti dagli atti che la risoluzione in questione è

stata effettivamente sottoscritta da una persona che era legittimata a farlo

validamente, ovvero il sostituto della presidente. Ritenere nulla la risoluzione

solo poiché il firmatario non ha esplicitato il suo nome o per aver indicato di

firmare “per procura” (piuttosto che il più corretto “in absentia”)

costituirebbe senz’altro un formalismo eccessivo. Su tale punto il reclamo deve

essere dunque disatteso.

2.3

La reclamante sostiene

poi che la risoluzione adottata dall’Autorità di protezione sia arbitraria

poiché, al momento in cui la decisione è stata adottata, l’incarto non si

trovava fisicamente presso i suoi uffici ma era presso questa Camera. La decisione

sarebbe quindi stata emanata “a naso e con ricordi che potrebbero essere

confusi”, senza poter esaminare minuziosamente gli atti e misconoscendo lo

stato di fatto reale (pag. 7-8).

2.4

Nemmeno questa critica

può essere condivisa. Come peraltro affermato dall’Autorità di protezione nelle

sue osservazioni, il fatto che l’incarto originale non si trovasse presso di

lei ancora non significa che lo stesso non fosse presente in copia o su

supporto informatico. Inoltre, il caso di PI 1 è pendente presso l’Autorità di

protezione da svariati anni, ragion per cui non si può sostenere che esso non

fosse noto alla stessa (come ha anche indicato all’inizio della risoluzione

impugnata: “la situazione è ben nota a tutte le parti interessate”, pag.

1). Per il resto, l’erronea o arbitraria constatazione dei fatti deve essere

fatta valere e comprovata con riferimento ad un accertamento preciso, non in

maniera aprioristica e del tutto generale, sulla base di una presunta cattiva

conoscenza dell’incartamento. La censura generica di arbitrarietà della

risoluzione deve dunque essere respinta.

2.5

RE 1 contesta in

seguito che CO 2 possa proporre “una propria conclusione relativa all’esito

del reclamo, chiedendo che lo stesso venga respinto”, in quanto non si può

considerare che la madre affidataria sia direttamente toccata/lesa nei propri

diritti (replica, pag. 2). In base alle norme di procedura amministrativa

applicabili, la reclamante chiede “che le osservazioni depositate dalla

madre affidataria vengano esaminate per quanto sono le censure a lei mosse, ma

che in nessun modo la stessa possa depositare una propria richiesta quanto

all’esito del reclamo” (replica, pag. 3).

2.6

Richiamandosi alle

norme generali di procedura amministrativa, la reclamante omette di considerare

il contenuto delle norme processuali particolari previste in questo ambito dal

Codice civile, in particolare le facoltà di partecipazione al procedimento

conferite anche alle “persone vicine all’interessato” (cfr. art. 450 cpv. 2 n.

2.

CC), ovvero le persone che conoscono bene l'interessato e che, grazie alle

loro qualità e ai rapporti regolari intrattenuti, sembrano adatte a rappresentare

i suoi interessi. Tra le persone vicine all'interessato rientrano i genitori, i

figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia, il coniuge,

il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il medico,

l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il

sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (Steck, BSK

Erw. Schutz, art. 450 CC n. 33; Steck,

CommFam Protection de l'adulte, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3),

od ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia curata e che non è parte

alla procedura davanti all'autorità di protezione (Sentenza CDP del 28 gennaio

2014, inc. 9.2013.286, consid. 2). L'esistenza di un rapporto giuridico tra le

due parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di

fatto. La legittimazione della persona vicina all'interessato non presuppone

necessariamente la salvaguardia degli interessi di quest'ultimo (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6471;

Steck, CommFam

Protection de l'adulte, art. 450 CC n. 25; cfr. anche DTF

121.

III 1 consid. 2a).

Nel caso concreto CO 2,

madre affidataria di PI 1 da quasi 10 anni (l’affidamento su base volontaria

avendo preso inizio nel gennaio 2005) non può non essere considerata persona

vicina alla minore. La sua legittimazione a contestare le richieste contenute

nel reclamo è dunque fuori discussione ai sensi delle norme indicate.

3.

Nel

suo reclamo RE 1 critica le conclusioni cui giunge l’Autorità di protezione,

ritenendo che in concreto essa abbia accertato in maniera errata i fatti

pertinenti e non abbia preso in considerazione tutte le circostanze rilevanti.

3.1

Dopo aver richiamato i

principi applicabili, nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha

considerato che le relazioni tra PI 1 – ormai 14enne – e la madre “sono

state di fatto interrotte” e che “a più riprese PI 1 ha espresso la

propria volontà di non avere contatti diretti con la madre” (risoluzione,

pag. 2). Sebbene l’Autorità di protezione ritenga che “tale espressione

scaturisca in parte da un sentimento di disagio e di dolore per il rifiuto

recepito da PI 1 da parte della madre, lo stesso è stato chiaramente

manifestato e deve essere pertanto preso in considerazione” (risoluzione,

pag. 2). L’Autorità di protezione ha poi considerato le difficili dinamiche che

negli ultimi tre anni hanno caratterizzato le relazioni personali tra

l’insorgente e la figlia, ritenendo che “un mantenimento delle stesse

porterebbe certamente pregiudizio alla minore” (risoluzione, pag. 2).

L’Autorità di protezione

ha ritenuto che un futuro riavvicinamento madre-figlia sarà condizionato da una

necessaria elaborazione, da parte di PI 1, della propria situazione familiare e

dei rapporti con l’insorgente, attraverso una presa a carico psicologica già

disposta in suo favore. Secondo l’Autorità, limitarsi a modificare l’estensione

e le modalità delle relazioni personali sarebbe insufficiente, in quanto “le

relazioni personali attualmente previste sono estremamente ridotte, ma già

insopportabili per PI 1” (risoluzione, pag. 2).

3.2

Secondo la reclamante,

l’accertamento dei fatti operato dall’Autorità di protezione è manifestamente

inesatto, nella misura in cui si afferma che “le relazioni personali

attualmente previste sono estremamente ridotte, ma già insopportabili per PI 1”,

mentre di fatto negli ultimi due anni non vi sono state del tutto relazioni personali

(reclamo, pag. 10; replica, pag. 12).

3.3

La critica è priva di

consistenza. Nell’evocare le relazioni personali “attualmente previste”,

l’Autorità di protezione fa riferimento all’assetto ancora formalmente in

essere prima dell’emanazione della decisione qui impugnata (consistente in visite

a cadenza mensile), nonostante di fatto dall’8 settembre 2012, data dell’ultimo

incontro, le relazioni personali madre-figlia non fossero di fatto più state

esercitate. Tale accertamento non può dunque essere considerato errato.

3.4

RE 1 critica in

seguito le considerazioni riguardo alla volontà di PI 1 di non avere più rapporti

con lei, che a suo avviso vanno contestualizzate. In effetti, dopo che PI 1

nello scritto del 5 novembre 2012 aveva espresso la volontà di mantenere i

contatti con RE 1, la stessa è stata di fatto impossibilitata ad esercitarli a

seguito dell’impasse dell’Autorità di protezione, del comportamento

inadempiente del curatore e dell’assenza di collaborazione da parte della madre

affidataria (reclamo, pag. 9). Secondo la reclamante, non si può “considerare

vincolante la volontà della minore negante ogni rapporto in quanto la mamma non

si è fatta più viva quando questa condizione è stata causata direttamente dal

non agire dell’ARP” (reclamo, pag. 9). Oltre alla presa a carico

terapeutica di PI 1, RE 1 auspica che vengano ordinati “degli incontri tra

madre e figlia ed eventualmente supporto psicologico ove sostanzialmente si

deve spiegare alla minore che il distacco non è dovuto alla volontà della mamma

ma piuttosto all’agire dell’autorità”, del curatore e della madre

affidataria: solo in questo modo PI 1 potrà riavvicinarsi alla madre (reclamo,

pag. 10).

3.5

Non può essere negato

che l’attuale sentimento di rifiuto manifestato da PI 1 nei confronti della

madre debba essere contestualizzato nel quadro degli avvenimenti che si sono

susseguiti in questi ultimi anni, come del resto è stato fatto nell’ambito

della sentenza 4 giugno 2014 di questa Camera (inc. 9.2014.18, in particolare

consid. 4), il cui accertamento dei fatti è stato esplicitamente richiamato

all’inizio della decisione impugnata.

Tuttavia, la reclamante

addossa ogni responsabilità della situazione attuale ai comportamenti di terzi

(Autorità di protezione, curatore, madre affidataria), omettendo di considerare

che, come accertato nella sentenza di questa Camera già menzionata, lei stessa ha avuto comportamenti contradditori, che hanno reso difficoltosa

l’interpretazione delle sue reali intenzioni quanto alle relazioni con la figlia.

Si citi ad esempio la sua richiesta – pur dettata, a suo dire, da una errata interpretazione

della volontà di PI 1 – all’allora Commissione tutoria di valutare

l’opportunità di sospendere sia gli incontri che le telefonate, nell’interesse

della figlia (cfr. verbale dell’incontro del 21 agosto 2012, pag. 2). Oppure il

fatto che, dopo l’ultimo incontro avvenuto l’8 settembre 2012, RE 1 ha

interrotto unilateralmente ogni contatto con la figlia, col curatore e con

l’Autorità di protezione sino a dicembre, dapprima per aver “smarrito la

tessera telefonica” e in seguito per ferie e assenze all’estero (cfr.

e-mail al curatore 26 ottobre 2012; e-mail del precedente patrocinatore

all’Autorità di protezione 12 novembre 2012; e-mail del curatore 12 novembre

2012). Alla decisione del curatore di non organizzare più alcun incontro (cfr.

scritto del 18 settembre 2012) la reclamante ha manifestato la sua opposizione

soltanto mesi dopo, e dopo essere stata sollecitata dall’Autorità di protezione.

Anche in precedenza la reclamante aveva avuto comportamenti simili (cfr. ad es.

e-mail RE 1 2 maggio 2012; e-mail CO 2 15 giugno 2012).

Questi

comportamenti, che possono essere imputati solo alla reclamante, devono essere

presi in considerazioni per contestualizzare la volontà espressa da PI 1 di non

avere più contatti con la madre. Le affermazioni della reclamante, secondo cui

dal mese di settembre 2012 “il non farsi viva non dipendeva dalla volontà

della signora RE 1” (reclamo, pag. 9), non corrispondono a quanto risulta

dall’incarto e non possono pertanto essere condivise in questa sede. Di conseguenza,

non può essere accolta la richiesta di supporto psicologico – oltre a quello

già disposto in favore della minore – allo scopo di “spiegare alla minore

che il distacco non è dovuto alla volontà della mamma ma piuttosto all’agire

dell’autorità”, del curatore e della madre affidataria (reclamo, pag. 10),

poiché ciò non corrisponde al vero. Anche a tale riguardo il

reclamo è destinato all’insuccesso.

3.6

Con

riferimento alla presa a carico psicologica di PI 1 da parte della dott. __________,

l’insorgente fa presente che la specialista “non ha mai potuto instaurare un

buon feeling” tra la minore e la madre naturale, oltre ad esprimere una

serie di critiche all’Autorità di protezione “per non aver mai effettuato

una valutazione quanto al cambio di specialista con l’inserimento del dott. __________

– __________ che si è sempre detto disposto a seguire la minore” (replica,

pag. 11). Chiede dunque se e quando l’Autorità di protezione ha valutato un

cambio di terapeuta per PI 1, da quanto tempo la minore è seguita da tale

specialista, se il consenso della madre naturale è stato richiesto, se la madre

naturale è stata aggiornata dell’evolversi della presa a carico (replica, pag.

12).

3.7

Le

critiche riguardanti la presa a carico psicologica di PI 1 e l’operato della

dott. __________ (che si occupa della minore dal settembre 2007) e le relative

richieste formulate all’Autorità di protezione esulano completamente dal tema

del presente reclamo e si appalesano inammissibili.

A tal

proposito il reclamo si rivela a tratti finanche temerario, nella misura in cui

dapprima RE 1 rivendica il merito di aver “personalmente trovato la

specialista, signora __________” (replica, pag. 10), per poi chiedere, a

due pagine di distanza, da quanto tempo la minore è seguita dalla suddetta

specialista e se per tale presa a carico psicologica sia stato richiesto il suo

consenso (replica, pag. 12).

Su tali

considerazioni, del tutto prive di consistenza, non occorre dunque soffermarsi

ulteriormente.

4.

Per

quanto attiene infine alle relazioni epistolari, la reclamante chiede

che le relazioni epistolari vengano ripristinate nell’immediato, “senza che

la madre affidataria signora CO 2 intervenga con censure come avvenuto sino ad

oggi, od esamini la corrispondenza, la riproduca a terzi o quant’altro”.

Postula dunque che venga emanato un “ordine di non esaminare-censurare la

posta”, assortito della comminatoria penale di cui all’art. 292 CP

(reclamo, pag. 11).

4.1

Nella sua risoluzione,

l’Autorità di protezione ha ritenuto “utile” mantenere la possibilità di

comunicazione epistolare, “mezzo che si è dimostrato molto valido per PI 1

per poter porre il necessario distacco dalla madre e nel contempo riuscire a

mantenere un canale di comunicazione per lei efficace”, ritenuto che la

madre in tale ambito dovrà astenersi dal “far pressione sulla figlia su

argomenti analoghi alla regolamentazione delle loro relazioni personali”

(risoluzione, pag. 2). Pur non avendo previsto nulla di specifico nel

Dispositivo

dispositivo della decisione, dalla motivazione della decisione risulta chiaro

che l’Autorità di protezione ha inteso autorizzare madre e figlia ad intrattenere

contatti epistolari nonostante la sospensione delle relazioni personali (di cui

sono una componente, cfr. Schwenzer,

BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 273 CC n. 2).

4.2. Le

richieste di emettere un ordine “di non esaminare-censurare la posta”,

assortito della comminatoria di cui all’art. 292 CP nei confronti

di CO 2 – cui peraltro RE 1 contesta la qualità di parte a codesto procedimento

– costituiscono delle nuove domande ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 seconda frase

LPAmm e sono dunque inammissibili e vanno semmai proposte all’Autorità di protezione.

La lettera

29 ottobre 2014, pervenuta in copia a questa Camera dopo il termine dello

scambio di allegati – nella quale PI 1 esprime il desiderio di non ricevere più

corrispondenza da parte della madre (“Quando vorrò ti scriverò io!”),

che RE 1 ritiene non essere opera della minore – sembra essere una risposta

indiretta a quanto preteso dalla reclamante in sede di replica (“forse, a

questo stadio e per restare oggettivi, una dichiarazione manoscritta della

minore che dica apertamente ed espressamente che non vuole ricevere nemmeno la

corrispondenza potrebbe fare chiarezza in queste fumose circostanze”, pag.

8). Affinché la corrispondenza epistolare possa rimanere, come auspicato nella

risoluzione impugnata, un canale utile e non pregiudizievole per la minore,

spetterà all’Autorità di protezione verificare se tale scritto corrisponde

effettivamente alle reali intenzioni di PI 1 e, se del caso, sospendere per un

certo periodo anche i contatti epistolari.

4.3. Alla luce di quanto

sopra, il reclamo deve essere integralmente respinto.

5. RE 1

postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Ai sensi dell’art.

117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda

non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

Nel caso

concreto, dalla documentazione prodotta dall’istante emerge una situazione

patrimoniale e finanziaria che può sicuramente essere definita precaria. Le

argomentazioni ricorsuali di RE 1 contro la risoluzione n. 2588/2014 del 16 giugno

2014 si sono tuttavia rivelate infondate, a tratti irricevibili e finanche

temerarie. Il reclamo appariva pertanto sin dall’inizio privo di possibilità di

esito favorevole, per cui il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio deve essere negato.

6. In considerazione

della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo

di oneri processuali. RE 1, soccombente, rifonderà a CO 2 fr. 400.- a titolo di

ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo del 1° settembre 2014 è respinto.

2. L’istanza

di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

riscuotono tasse e spese di giustizia per la procedura in oggetto. RE 1

rifonderà a CO 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.