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Decisione

9.2014.142

Istanza di ricusazione

26 novembre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il 2000 dalla relazione tra RE 1 e __________ __________ (deceduto nel

2011). L’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione

tutoria) ha iniziato ad occuparsi della situazione della minore in relazione

all’allestimento di una convenzione circa l’obbligo di mantenimento del padre e

la regolamentazione delle loro relazioni personali.

B. Nel marzo 2004 è

stata istituita in favore della minore una curatela educativa, allo scopo di “aiutare

e sostenere la madre secondo le circostanze”, e di “rappresentare la

bambina per salvaguardare il suo diritto al mantenimento o diritti di altra natura”

nei confronti del padre.

C. Dal gennaio 2005, su

proposta dell’assistente sociale dell’allora Ufficio famiglie e minorenni

(UFaM), RE 1 ha posto la figlia in affidamento volontario presso la signora PI

2, domiciliata a __________.

In seguito, il curatore

educativo è stato sostituito e i suoi compiti estesi anche alla vigilanza sulle

relazioni personali, siccome i rapporti fra RE 1 ed PI 2 si sono dimostrati, da

subito, tesi. Le relazioni personali madre-figlia sono state esercitate in

maniera discontinua.

D. In considerazione

della paventata intenzione di RE 1 di trasferirsi all’estero portando la figlia

con sé, con decisione supercautelare del 28 ottobre 2008 (n. 1679) – poi

confermata con risoluzione del 23 dicembre seguente – la Commissione tutoria ha

provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 e

confermato il collocamento della stessa presso PI 2. I diritti di visita

madre-figlia sono stati disciplinati in un secondo tempo. Essi non sono stati

esercitati regolarmente.

E. A

seguito di numerose richieste in tal senso da parte di RE 1, con risoluzione n.

3405 del 4 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito la

curatrice. Prendendo atto delle “crescenti difficoltà di

contatto e di comunicazione tra RE 1 e la famiglia affidataria PI 2”, “che

rischiano di seriamente compromettere la relazione madre-figlia che già risulta

sofferente”, la Commissione tutoria ha ritenuto di dover

nominare quale curatore una figura professionale qualificata, CURA 1, “alfine

di garantire il rispetto dei diritti reciproci, in particolare l’esercizio

delle relazioni personali” (pag. 1). Fra i compiti affidati al curatore è

stato previsto quello di “favorire la ripresa, lo sviluppo e il

consolidamento delle relazioni personali tra PI 1 e la madre RE 1” (pag.

2).

F. Alla luce di alcune

prese di posizione di RE 1 in relazione a delle cure dentarie necessarie per la

figlia, il 20 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha proposto all’allora

Autorità di vigilanza sulle tutele di valutare “se non si renda necessaria

l’istituzione di una tutela a salvaguardia del bene della minore”. La

richiesta è stata ribadita il 10 novembre seguente (ris. 3675), ma è stata

successivamente respinta dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con

decisione del 6 aprile 2012.

G. Nel corso di un

incontro tenutosi il 23 aprile 2013 presso l’Autorità regionale di protezione __________

(subentrata alla Commissione tutoria dal 1° gennaio 2013), RE 1 ha lamentato

l’assenza di contatti con la figlia a causa sia del comportamento del curatore

che dell’inattività dell’Autorità stessa. A domanda del patrocinatore della qui

insorgente, la presidente ha ammesso che “l’ARP non ha ancora deciso in

merito alle relazioni madre-figlia” (verbale, pag. 3). La presidente ha

informato RE 1 che “deciderà in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente

in merito alle relazioni personali madre-figlia, alla privazione o meno

dell’autorità parentale e alla sostituzione del curatore educativo”

(verbale, pag. 4).

H. Con

reclamo del 7 febbraio 2014 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, postulando

l’accertamento della denegata/ritardata giustizia da parte dell’Autorità di

protezione e chiedendone la ricusa. Nelle sue osservazioni, l’Autorità di protezione

ha contestato integralmente gli addebiti dell’insorgente.

I. Con sentenza del 4

giugno 2014 questa Camera ha ritenuto che il procedimento

relativo alle richieste di RE 1 – in particolare, concernenti le relazioni

personali – si stava protraendo da un lasso di tempo che non poteva più essere

definito “ragionevole” ai sensi della giurisprudenza. Ha quindi stabilito che

l’Autorità di protezione doveva determinarsi al più presto sulle questioni pendenti

“ovvero su quanto discusso durante l’ultima udienza del 23 aprile 2013:

relazioni personali madre-figlia (incontri, telefonate, corrispondenza),

privazione o meno dell’autorità parentale, sostituzione del curatore educativo”

(consid. 4, pag. 13). Ha quindi accolto il reclamo per ritardata giustizia e ha

fatto ordine all’Autorità di protezione “di emanare entro 30 giorni dalla

crescita in giudicato della presente, una decisione formale che definisca le

questioni ancora aperte” (consid. 4, pag. 14). Questa Camera ha invece

giudicato irricevibile l’istanza di ricusa poiché proposta genericamente nei

confronti dell’intera Autorità di protezione.

L. Con

decisione del 31 luglio 2014 (ris. n. 2588 del 16 giugno 2014), l’Autorità di

protezione ha statuito sulle relazioni personali fra madre e figlia,

sospendendole.

M. Con

reclamo del 1° settembre 2014 RE 1 è nuovamente insorta dinnanzi a questa

Camera. Oltre ad impugnare la risoluzione concernente la sospensione delle

relazioni personali e a chiedere l’accertamento di una denegata giustizia – questioni

che verranno trattate separatamente vista la differente competenza decisionale

(cfr. art. 48 lett. f n. 1, 2 e 7 LOG) e le diverse parti coinvolte – nel suo

memoriale l’insorgente postula la ricusa di tutti e tre i componenti

dell’Autorità di protezione, cui deve essere negato “ogni ulteriore intervento

personalmente o collegialmente (con gli altri membri) a riguardo dell’incarto PI

1” (reclamo, pag. 15). Chiede inoltre di essere ammessa al beneficio

dell’assistenza giudiziaria.

N. Nelle

loro rispettive osservazioni, tutti i componenti dell’Autorità di protezione respingono

le accuse di parzialità e di inimicizia, sostenendo di avere sempre agito

nell’interesse della minore. Chiedono pertanto che l’istanza di ricusa venga respinta.

Del

successivo scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi di

diritto.

O. Con scritto del 30

ottobre 2014, RE 1 ha presentato una richiesta di estromissione della duplica

del 22 ottobre 2014 della presidente dell’Autorità di protezione, che non è

stata oggetto di intimazione.

considerato

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 31 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto, per la ricusazione dei membri delle

Autorità regionali di protezione si applicano i motivi previsti dal CPC

federale. Ove sia ricusata l’intera autorità di protezione o la maggioranza di

essa, decide la Camera di protezione del Tribunale di appello (cpv. 3).

L’art. 47

cpv. 1 CPC elenca i motivi di ricusazione, senza più distinguere – com’era il

caso nel vecchio CPC ticinese – tra esclusione e ricusazione (cfr. Messaggio

concernente la modifica della LTut del 7 marzo 2012, pag. 12). La norma

concretizza le garanzie dell’art. 30 cpv. 1 Cost, che da questo profilo ha la

stessa portata dell’art. 6 § 1 CEDU (DTF 134 I 20 consid. 4.2), di modo che la

giurisprudenza resa in applicazione di questa norma torna applicabile (STF

5A_722/2012 del 17 dicembre 2012;5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2).

Ai sensi

della norma (lett. f), chi opera in seno ad un’autorità giudiziaria si ricusa

se per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una

parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

La garanzia

del giudice indipendente e imparziale permette di domandare la ricusazione di

un magistrato la cui situazione o il cui comportamento sono tali da suscitare

dei dubbi quanto alla sua imparzialità. Circostanze estrinseche alla causa non

devono infatti influire sul giudizio, né a favore né a detrimento di una parte.

La ricusazione non richiede la prova di una prevenzione effettiva, dato che una

disposizione d’animo non può essere dimostrata. Ai fini della ricusa è sufficiente

che fondate apparenze di prevenzione facciano temere un’attività non imparziale.

Deve trattarsi però di apparenze oggettive; impressioni puramente soggettive di

una parte al processo non sono determinanti (DTF 138 I 1 consid. 2.2; 136 III

608, consid. 3.2.1; DTF 134 I 21, consid. 4.2; STF 5A_286/2013 del 12 giugno

2013, consid. 2.1).

Delle

decisioni o degli atti processuali viziati o arbitrari non bastano, di per sé,

a fondare un’apparenza oggettiva di prevenzione. A causa della sua attività, il

giudice è obbligato a pronunciarsi su questioni contestate e delicate: anche se

in seguito esse si rivelano errate, ciò non permette ancora di considerarlo

prevenuto. Il contrario significherebbe che ogni pronuncia inesatta o arbitraria

sarebbe il frutto di una parzialità del giudice, ciò che è inammissibile. Solo

degli errori particolarmente pesanti e ripetuti – costitutivi di violazioni

gravi dei doveri dei magistrati – possono giustificare un sospetto di

parzialità, sempre che le circostanze corroborino oggettivamente l’apparenza di

tale prevenzione (DTF 138 IV 142 consid. 2.3; DTF 125 I 119 consid. 3e e cit.;

STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1). E’ infatti compito delle

giurisdizioni superiori constatare e correggere gli eventuali errori commessi,

il giudice della ricusa non dovendo esaminare come è stato condotto il processo

con l’ottica di una istanza di ricorso (DTF 116 Ia 135 consid. 3a; STF

5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1).

Per prassi

costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è

inammissibile: i motivi di ricusa devono riferirsi al rapporto fra una determinata

persona facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed essi vanno pertanto

esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo ricusando (STF del 28

novembre 2011, inc.5A_707/2011, consid. 3.1.2 e riferimenti). Il Tribunale federale

aveva sancito l’applicabilità di tale prassi anche alla ricusa dei membri delle

Commissioni tutorie regionali precedentemente in essere in Ticino (STF del 28

novembre 2011, inc.5A_707/2011, consid. 3.1.2).

2.

Nel

suo memoriale RE 1 afferma che tutti e tre i membri dell’Autorità di protezione

debbano essere ricusati ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC.

Per quanto

riguarda la ricusazione dell’avv. CO 1, secondo RE 1 la presidente

dell’Autorità di protezione “non si preoccupa in concreto della vicenda che

dev’essere istruita sotto la sua direzione”: quale esempio, l’insorgente

cita il fatto che la stessa abbia omesso di firmare personalmente la decisione

riguardante la sospensione delle relazioni personali, delegando tale incombenza

ad altri (reclamo, pag. 11).

Un altro

indizio di prevenzione emergerebbe anche dal fatto che la presidente ha

imputato ad RE 1 l’interruzione dei rapporti con la figlia PI 1, ciò che invece

è accaduto per “errori e decisioni di altri (curatore, madre affidataria e

ARP)” (reclamo, pag. 12). Inoltre, RE 1 accusa la presidente di aver

affermato il falso, in quanto il riavvicinamento tra PI 1 e la madre non è

stato disatteso per colpa sua, bensì per colpa del curatore e della madre affidataria

(reclamo, pag. 12; cfr. anche replica, pag. 5-6). L’insorgente ritiene che la

presidente non sia più imparziale, in quanto “travisa la realtà imputando

fatti non veritieri alla ricorrente e omettendo importanti questioni ai fini

del giudizio”, come dimostrato dalla questione dell’ascolto delle

registrazioni telefoniche delle telefonate con PI 1 (reclamo, pag. 12).

RE 1

sostiene poi che la presidente, nell’adottare la sua decisione, non abbia

esperito un esame attento, “avendo emanato la decisione impugnata senza

nemmeno essere in possesso dell’incarto” (reclamo, pag. 12).

Conclude

pertanto che la presidente debba essere ricusata “e non potrà più intervenire

ad ogni e ulteriore decisione che riguardi i rapporti tra la minore PI 1 e la

madre RE 1, in quanto parziale e prevenuta” (reclamo, pag. 12).

Per gli

altri due membri dell’Autorità di protezione, l’insorgente sostiene che “valgono

le medesime critiche mosse nei confronti della presidente” (reclamo, pag.

12). Essi hanno infatti “adottato i medesimi concetti, preconcetti, visioni

e comportamenti della presidente” e “hanno partecipato al

confezionamento della decisione impugnata” (ovvero, la sospensione delle

relazioni personali), imputando ad RE 1 errori altrui e senza nemmeno prendersi

la briga d’esaminare l’incarto (reclamo, pag. 12-13). Anch’essi devono dunque

essere ricusati “per parzialità, accanimento verso la ricorrente, totale

disinteresse dell’incarto, dei reali bisogni affettivi della minore e

sussidiariamente inimicizia verso la signora RE 1” (reclamo, pag. 13).

In

particolare, durante la procedura il membro permanente, CO 2, avrebbe avuto un

comportamento non consono, accanendosi “verbalmente e psicologicamente”

contro l’insorgente (replica, pag. 4). Oltre all’imparzialità, sostiene che sia

venuta meno anche la competenza, in quanto lo stesso ha dichiarato di non sapere

come procedere (replica, pag. 4).

L’insorgente

critica inoltre le assenze del delegato comunale, CO 3, ritenendo che

quest’ultimo abbia preso parte alle decisioni dell’Autorità di protezione senza

avere una conoscenza approfondita dell’incarto (replica, pag. 3).

Di

conseguenza, ricusa tutti e tre i membri dell’Autorità di protezione e postula

che l’incarto sia trasmesso all’Autorità più prossima (reclamo, pag. 13).

3.

I tre

membri dell’Autorità di protezione __________, contestano le accuse di parzialità

e di inimicizia e chiedono che l’istanza di ricusazione venga respinta.

La

presidente avv. CO 1 nelle sue osservazioni respinge le critiche rivoltele, sostenendo

che la domanda di ricusazione si fonda su impressioni puramente soggettive e

non su circostanze oggettivamente constatate (pag. 1). Afferma di aver

personalmente istruito la vicenda, salvo poi far firmare la decisione dal suo

sostituto in sua assenza (osservazioni, pag. 1). Il fatto che il dossier

cartaceo originale non si trovasse presso l’Autorità di protezione ”non

significa che esso non fosse a disposizione dell’ARP in forma elettronica e/o

in copia cartacea” (osservazioni, pag. 2). Dopo aver rinunciato alla

presentazione della duplica, il 22 ottobre 2014 la presidente ha inviato un ulteriore

scritto nel quale ha precisato alcune circostanze riguardanti la trasmissione

delle citate registrazioni telefoniche.

Il membro

permanente, CO 2, contesta recisamente le critiche rivoltegli, affermando che “la

totalità delle decisioni emesse sono frutto di un sincero interesse per la

minore”, senza aver mai inteso “accanirsi contro la reclamante”

(osservazioni, pag. 1; v. anche duplica).

Anche il

delegato comunale, CO 3, contesta di avere una qualsivoglia prevenzione nei

confronti di RE 1, sostenendo peraltro di non conoscere la signora all’infuori

del contesto del procedimento riguardante PI 1 (osservazioni, pag. 1).

4.

Nella

fattispecie, parte delle critiche espresse da RE 1 scaturiscono dalle motivazioni

della decisione riguardante la sospensione delle relazioni personali. Occorre

anzitutto sottolineare che la fondatezza dei motivi che hanno spinto l’Autorità

a sospendere le relazioni personali tra PI 1 e la madre dovrà essere esaminata

nell’ambito del reclamo contro la risoluzione stessa, non spettando alla

giurisdizione della ricusazione pronunciarsi come se fosse un’istanza di

secondo grado. Come visto, in assenza di altre circostanze che corroborino

oggettivamente l’apparenza di una prevenzione, il fatto di aver emanato una

decisione errata o finanche arbitraria non è sufficiente per fondare un motivo

di ricusazione.

Ad ogni

modo, va detto che l’insorgente vede parzialità e prevenzione nel fatto che

l’Autorità di protezione le abbia imputato – a torto – la responsabilità

dell’interruzione dei contatti con la figlia, da attribuire invece all’agire

delle altre parti al procedimento e all’inattività dell’Autorità stessa. In

realtà, nella decisione in questione non vi è traccia di quanto evocato da RE 1.

Non corrisponde al vero, infatti, che nella decisione impugnata viene imputata

alla madre la colpa dell’interruzione delle relazioni personali: in essa ci si

limita invece a constatare che al momento della decisione le relazioni erano di

fatto interrotte e che un riavvicinamento avvenuto spontaneamente “purtroppo

è stato disatteso” (decisione, pag. 2), senza tuttavia attribuirne una

“colpa” né a PI 1, né alla madre, né a terzi. A mente di questa Camera, in tale

frase non può essere colta nessuna accusa né alcun sentimento di inimicizia o

parzialità dei tre membri dell’Autorità di protezione nei confronti di RE 1, ma

unicamente la constatazione che un ulteriore avvicinamento tra madre e figlia

non ha avuto buon esito.

Che poi la

presidente, in sua assenza, abbia fatto firmare un atto da lei confezionato dal

suo sostituto, o che l’incarto originale al momento della decisione fosse

presso questa Camera, sono circostanze che non denotano alcuna apparenza

oggettiva di prevenzione.

In merito

alla registrazione di alcune telefonate intercorse tra la madre e PI 1,

all’insaputa di quest’ultima, la presidente ha a suo tempo affermato di

ritenerle illegali (cfr. verbale dell’incontro 23 aprile 2014, pag. 3-4). Non

si può sostenere che tale posizione processuale fondi una oggettiva apparenza

di prevenzione nei confronti di RE 1. Irrilevante dunque l’effettiva ricezione

o meno delle stesse da parte dell’Autorità, questione su cui si è diffusa la

presidente nella sua duplica del 22 ottobre 2014, ragion per cui non è stato dato

seguito all’istanza di estromissione del 30 ottobre 2014.

Per quanto

riguarda i motivi di ricusa sollevati nei confronti del membro permanente, le

critiche di accanimento e le accuse di non sapere come procedere sono del tutto

generiche e non circostanziate. Inoltre, esse appaiono pretestuose, nella

misura in cui si riferiscono ad avvenimenti accaduti durante delle udienze –

l’ultima delle quali, come visto, ha avuto luogo il 23 aprile 2013 – e mai

fatte valere in precedenza, nemmeno nella precedente istanza di ricusa (cfr.

reclamo del 7 febbraio 2014) ma solo a seguito della decisione negativa quanto

alle relazioni personali. Neanche nei confronti di CO 2 la domanda di ricusa

merita dunque accoglimento.

Medesime

considerazioni possono essere formulate in relazione alle critiche rivolte al

delegato comunale. Il fatto che egli abbia presenziato a pochi incontri e di

conseguenza abbia una conoscenza limitata dell’incarto è circostanza che non è

mai stata censurata in precedenza, ma che viene addotta solo ora che una decisione

sfavorevole è stata emanata. Anche la domanda di ricusa formulata nei confronti

di CO 3 deve dunque essere respinta.

5.

RE 1

postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Ai sensi

dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda

non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

Nel caso

concreto, dalla documentazione prodotta emerge una situazione patrimoniale e

finanziaria che può sicuramente essere definita precaria. Tuttavia,

l’inconsistenza degli elementi addotti per sostanziare l’istanza di ricusazione

conduce a ritenere che la stessa fosse, sin dall’inizio, priva di possibilità

di esito favorevole. Il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio deve dunque esserle negato.

6.

Quanto

agli oneri processuali, in considerazione della particolarità del caso si

rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza

di ricusazione è respinta.

2. L’istanza

di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la

procedura in oggetto.

4. Notificazione:

-

-

-

-

Comunicazione:

-

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.