9.2014.143
Vendita di un immobile a trattative private o all'asta e cancellazione del diritto di usufrutto a favore di un curatelato
26 gennaio 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.143
Lugano
26 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1 e
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la vendita dell’immobile di proprietà di PI 1 e PI 2
giudicando
sul reclamo del 2 settembre 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 25/26 agosto 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisioni 2/23
marzo 2010 la Commissione tutoria __________ (in seguito Commissione tutoria)
ha istituito una curatela volontaria a favore di PI 1 e PI 2, nominando quale
curatore l’avv. CUR 1.
B. Il 18 maggio 2010 la
Commissione tutoria ha formulato istanza di intervento per interdizione a
favore di PI 1 e di PI 2 all’Autorità di vigilanza sulle tutele.
C. Con decisione 1°
luglio 2010 la Commissione tutoria ha revocato la curatela volontaria, privando
provvisoriamente entrambi i coniugi dell’esercizio dei diritti civili e
istituendo una rappresentanza a loro favore. Contestualmente ha nominato
rappresentante l’avv. CUR 1.
D. In data 20 settembre
2010 l’Autorità di vigilanza sulle tutele, accogliendo l’istanza della
Commissione tutoria, ha decretato l’interdizione di PI 1. I gravami interposti
da quest'ultimo avverso detta decisione sono stati respinti il 28 luglio 2011
dalla prima Camera Civile del Tribunale d'appello e il 16 aprile 2012 dal
Tribunale federale.
Parallelamente, il
22 novembre 2010 l'Autorità di vigilanza, accogliendo l'istanza della Commissione
tutoria, ha decretato l'interdizione anche di PI 2. Un appello interposto da
quest'ultima è stato accolto dalla prima Camera civile, che il 28 luglio 2011 ha annullato la decisione e rinviato gli atti all'Autorità di vigilanza per integrazione dell'istruttoria
e nuovo giudizio.
E. Dal 28 dicembre 2011 PI
2 è stata ricoverata in modo permanente presso la Residenza __________ a __________.
Tramite decisione 13 gennaio 2012 la signora PI 2 è
stata nuovamente dichiarata interdetta dall’Autorità di vigilanza sulle tutele.
Un appello presentato da PI 2 alla prima Camera civile è stato evaso il 30
aprile 2013 da questa Camera di protezione – subentrata nelle competenze
decisionali il 1° gennaio 2013 – che, annullando la decisione dell'Autorità di
vigilanza, ha trasmesso l'incarto all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo pure subentrata alla
Commissione tutoria – invitandola a procedere senza indugio ad istituire le
necessarie e più appropriate misure di protezione a tutela dell’interessata a
norma del nuovo diritto di protezione degli adulti.
PI 2 è stata sentita dal delegato dell’Autorità di
protezione il 28 luglio 2014 presso la Residenza __________. In tale circostanza
la signora PI 2 non ha dato “alcun segno tangibile di aver colto le
informazioni del delegato, continuando a girovagare nel reparto” ed è stato
impossibile “instaurare una qualsiasi forma di dialogo e/o di comunicazione a
causa dello stato di completa estraneità” della medesima.
F. Con istanza 11
settembre 2013 il curatore avv. RE 2 ha chiesto all’Autorità di protezione
l’autorizzazione per procedere alla vendita dell’immobile di proprietà di PI 2
e alla cancellazione del diritto di abitazione a favore di PI 1. Il 9 ottobre
2013 il curatore ha palesato all'Autorità la sua preoccupazione, rivelando di
aver dovuto attingere ai risparmi della moglie in ragione di fr. 10'000.- per
coprire debiti della coppia. Vi è stato in seguito uno scambio di corrispondenza
tra l’Autorità di protezione e il curatore a proposito della cancellazione del
diritto di abitazione a favore di PI 1. Il 13 novembre 2013 il curatore ha
annunciato di aver trovato due potenziali acquirenti e di reputare urgente
l’esigenza di vendere l’immobile.
G. In data 14 gennaio
2014 il perito incaricato dall’Autorità di protezione ha presentato la propria
perizia sull’immobile di cui si è detto.
In data 29 gennaio 2014 il
curatore ha specificato di ritenere eccessivo il valore stimato dal perito,
ritenuto che non corrisponderebbe al valore reale di mercato.
Con scritto 12 febbraio
2014 la signora RE 1, figlia dei signori PI 2 e PI 1, ha chiesto all’Autorità
di protezione di poter essere convocata per un colloquio.
H. Con scritto 20 maggio
2014 CUR 1 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di curatore,
precisando di aver comunque già informalmente preso contatto con un conoscente,
__________, già curatore di altre persone, disponibile ad assumere il mandato.
In data 29 luglio 2014 PI 1 e __________ si sono conosciuti in occasione di un
incontro organizzato dall’Autorità di protezione a casa del curatelato. In tale
occasione, oltre ad accertare l’accettazione da parte del curatelato del cambio
di curatore, l’Autorità di protezione ha pure discusso con il curatelato della
trasformazione della misura, secondo il diritto nuovo entrato in vigore il 1°
gennaio 2013, in una curatela generale. PI 1 si è dichiarato d’accordo con la
conversione della misura in una curatela generale.
I. Il 14 agosto 2014 RE
1 ha inoltrato presso questa Camera un reclamo per ritardata giustizia,
sostenendo che malgrado il tempo trascorso dall’entrata in vigore delle nuove
norme del diritto di protezione dell’adulto e del minore, ancora non era stata
modificata la misura a favore dei suoi genitori. Essa ha pure criticato il ritardo
nella sostituzione del curatore e nel decidere di vendere la casa della madre e
nel “riaccreditare ai suoi genitori le spese sostenute per la fiduciaria
incaricata di revisionare i conti dei suoi genitori”. Con decisione 7 novembre
2014 questa Camera ha accolto il reclamo per quanto non irricevibile, rinviando
l’incarto all’Autorità regionale di protezione __________ con il formale invito
alla medesima di procedere entro 10 (dieci) giorni dalla crescita in giudicato
ai sensi dei considerandi.
L. Nel frattempo, con
decisione 25 agosto 2014 l’Autorità di protezione ha autorizzato la vendita
dell’immobile di proprietà di PI 2 a un prezzo minimo di fr. 2'583'000.00. Essa
ha inoltre respinto l’istanza di cancellazione del diritto di abitazione a
favore di PI 2.
M. In data 2 settembre
2014 RE 1 e il curatore dimissionario avv. RE 2 hanno presentato reclamo contro
la suddetta decisione. Secondo i reclamanti il prezzo minimo fissato per la
vendita sarebbe troppo elevato e la cancellazione del diritto di abitazione
sarebbe indispensabile per poter procedere all'allienazione, che altrimenti non
sarebbe interessante per i potenziali acquirenti. I reclamanti hanno chiesto
quindi di autorizzare la vendita tramite triplo turno d'asta privata, partendo
da un piede d’asta pari a quello fissato dall’Autorità di protezione per poi
poter scendere all’eventuale secondo turno d’asta inferiore e ad un eventuale
terzo turno al prezzo fissato ad almeno il valore del debito ipotecario. Essi
hanno poi chiesto di autorizzare la cancellazione del diritto di abitazione a
favore di PI 2, contro il versamento da parte di PI 1 di una rendita annua di
fr. 24'400.-, così come calcolato dal perito incaricato dall’Autorità di
protezione.
O. Con osservazioni 29
settembre 2014 l’Autorità di protezione ha precisato che il consenso giusta
l’art. 416 CC non costituisce un atto di rappresentanza e di principio avviene
successivamente alla conclusione dell’atto da parte del curatore e dunque, in materia
immobiliare, in genere dopo la sottoscrizione dell’atto autentico. È quindi
solo eccezionalmente che l’atto giuridico può essere approvato prima della sua
conclusione.
L’Autorità di protezione
sostiene che RE 1 non intrattiene più nessuna relazione con i genitori da molti
anni e non è quindi legittimata a presentare reclamo come persona vicina agli
interessati.
A proposito della vendita,
l’Autorità di protezione chiede di respingere la modalità chiesta dai
ricorrenti, e meglio la vendita all’asta, poiché le offerte sinora ricevute dal
curatore si situerebbero gravemente al di sotto del valore della perizia. Di
conseguenza, l’Autorità di protezione reputa più indicato che il curatore
esegua prima il tentativo di vendere l’immobile al prezzo indicato dal perito e
soltanto in seguito, se avrà dimostrato l’impossibilità di vendita a tal
prezzo, chiedere l’autorizzazione a vendere secondo altre modalità.
Quanto alla richiesta di
autorizzare la cancellazione del diritto di abitazione iscritto a favore di PI
2, l’Autorità di protezione evidenzia che la volontà dell’interessato sarebbe
quella di rimanere nella sua abitazione e che tale volontà va tenuta in
considerazione.
P. I reclamanti hanno
presentato la loro replica in data 14 ottobre 2014, lamentandosi del ritardo
dell’Autorità di protezione nel decidere e nel trovare soluzioni concrete
idonee a salvaguardare gli interessi dei curatelati. Al proposito, reputano “al
limite dell’abuso di diritto sostenere che il curatore avrebbe dovuto presentare
un atto di compravendita notarile all’Autorità invece che chiedere il consenso
preventivo alla vendita”. Essi si chiedono pure il senso di “cavillare e perdere
tempo sulla legittimazione attiva della reclamante 2 se il reclamante 1 è
legittimato a reclamare”. In definitiva ritengono che gli argomenti
dell’Autorità di protezione abbiano come unico risultato quello di ritardare le
operazioni di vendita, necessarie vista la mancanza di liquidità dei
curatelati. Il rischio, a loro avviso, è che le procedure esecutive in corso
abbiano il loro seguito e sia poi l’autorità di esecuzione a realizzare
l’immobile. Sul consenso dell’interessato alla cancellazione del diritto di
abitazione, i reclamanti sostengono, a proposito dell'autodeterminazione del
curatelato, che se egli si trova in una situazione “catastrofica” è per sua
scelta. In ogni caso la vendita dell’immobile risulterà a loro avviso più
complicata se tale diritto non sarà cancellato. Infine i reclamanti evidenziano
che visti i diritti ereditari di RE 1, dovrebbe essere lei per prima ad opporsi
ad una vendita dell’immobile ad un prezzo inferiore al suo valore, tuttavia,
quello a cui pensa non è il suo interesse ma garantire un “futuro ancora
dignitoso” ai propri genitori.
Q. Il 3 novembre 2014
L’Autorità di protezione ha informato la scrivente Camera di rinunciare a presentare un allegato di duplica.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),
l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la
Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
In ordine,
l’Autorità di protezione ritiene che RE 1 non sia legittimata a interporre reclamo
ai sensi dell’art. 450 CC. Essa, a suo dire, “non intrattiene più alcuna relazione
con i genitori da molti anni; non può pertanto essere considerata persona
vicina agli interessati” e “neppure può prevalersi di essere parte al
procedimento o vantare un interesse giuridicamente protetto”. Nella propria
replica, i reclamanti si domandano “che senso abbia cavillare e perdere tempo
sulla legittimazione attiva della reclamante 2 (ndr. RE 1) se comunque
il reclamante 1 (ndr. avv. RE 2) è legittimato a reclamare e comunque
questa Camera deve decidere sul reclamo”. Osservano che sarebbe “cinica e di
una bassezza al limite dell’inverosimile l’affermazione che la figlia non
intrattiene rapporti con i genitori”. L’autorità saprebbe, a loro dire, “quali
drammi giovanili ha dovuto subire la reclamante 2 per gli abusi etilici dei
propri genitori”. L’autorità saprebbe poi anche “che da oltre due anni la madre
della reclamante 2 non è più in grado di intendere e volere e non può più avere
alcun rapporto con alcuna persona a questo mondo…”.
La qualità di
“persona vicina all’interessato” ai sensi dell’art. 450 CC va interpretata in
modo ampio: secondo giurisprudenza e dottrina si tratta di una persona che conosce
bene l’interessato e che, grazie alle sue qualità e ai suoi rapporti con la
persona interessata appare atta a difendere i suoi interessi (cfr. CommFam
Protection de l’adulte/ Steck, art.
450.
CC, N 24). Sia come sia, la questione relativa alla legittimazione attiva
di RE 1 può restare aperta, non influendo in alcun modo sull’esito della
presente procedura.
3.
I reclamanti
sostengono l’esigenza di dover procedere alla vendita dell’immobile di
proprietà di PI 1 al fine di poter disporre di liquidità sufficiente per far
fronte alle spese dei coniugi PI 1 e PI 2. Tale aspetto è condiviso anche
dall’Autorità di protezione, che ha approvato la vendita. Tuttavia, a giudizio dei reclamanti, il valore stabilito dalla perizia sarebbe
“assolutamente fuori mercato nelle contingenze economiche attuali, ma anche per
rapporto allo stato dell’immobile stesso”. Per tale motivo, i reclamanti
reputano che al prezzo fissato dalla perizia e approvato quindi dall’Autorità
di protezione, sarebbe più opportuno procedere ad una vendita all’asta. Il
curatore dimissionario in particolare precisa di procedere comunque alla
ricerca di acquirenti al prezzo definito dall’Autorità di protezione, tuttavia
di contestare la decisione poiché priva di “un “piano B”, ossia l’assenza di un
termine entro il quale avvisare l’Autorità di protezione del fallimento della
ricerca di un acquirente e l’eventuale fissazione di un ulteriore prezzo
minimo, più basso del precedente”. La proposta di poter eseguire un’asta ha
quindi lo scopo di rispettare quale prezzo di partenza quello peritale, avendo
tuttavia la possibilità di procedere ad eventuali secondo e terzo turno ad un
prezzo inferiore. In particolare al secondo turno il prezzo andrebbe fissato,
secondo i reclamanti, in fr. 1'600'000.-, mentre al terzo turno il prezzo
minimo dovrebbe essere fissato ad almeno il valore del debito ipotecario e dei
suoi accessori al giorno dell’asta. Essi reputano che tale soluzione
permetterebbe di ottenere la liquidità della quale necessitano i curatelati in
tempi più brevi rispetto alla ricerca di un acquirente.
Nelle proprie
osservazioni l’Autorità di protezione specifica che il suo consenso “non
costituisce un atto di rappresentanza e di principio interviene successivamente
alla conclusione dell’atto da parte del curatore e dunque, in materia immobiliare,
in genere dopo la sottoscrizione dell’atto pubblico. Eccezionalmente, un atto
giuridico può essere approvato prima della sua conclusione”. L’Autorità di
protezione in risposta al reclamo sostiene poi che le offerte già ricevute dal
curatore sarebbero talmente al di sotto del valore della perizia da non essere
accettabili. Di conseguenza ribadisce l’esigenza di “attendere la risposta del
mercato immobiliare a seguito della messa in vendita dell’immobile al prezzo peritale”.
A
giudizio di questa Camera, è condivisibile la preoccupazione illustrata dai
reclamanti al considerando 3 della loro replica. Si evince infatti che a
distanza di 13 mesi dal primo avviso del curatore dei suoi timori relativamente
alla situazione economica dei curatelati e sul rischio che la casa fosse posta
in vendita dall’UE di __________, le condizioni economiche dei curatelati si sono
degradate al punto che la liquidità di PI 2 era, il 10 ottobre 2014, di fr.
-245.72, di PI 1 di fr. 6'856.10 e a favore dell’immobile di fr. 2'479.19. Un
ulteriore aggiornamento del 21 ottobre 2014 a questa Camera da parte del curatore dimostrava che a fronte di circa fr. 9'000.- di liquidità vi sono debiti per
oltre fr. 46'000.-. In effetti il diritto in vigore sino al 31.12.2012 sanciva
come regola la vendita degli immobili all’asta, mentre la vendita a trattative
private era l’eccezione, sebbene in Ticino nella pratica era privilegiata
quest’ultima modalità di vendita. Questo Giudice reputa tuttavia condivisibili
gli argomenti dei reclamanti. In pratica emerge dagli atti che il curatore ha
già eseguito le ricerche e ha già reperito dei potenziali acquirenti. La
vendita a trattative private sarebbe pertanto possibile, ma non al valore
peritale, che come detto, secondo i reclamanti sarebbe troppo alto rispetto alla
realtà del mercato immobiliare. Concretamente di conseguenza l’ipotesi dell’Autorità
di protezione di “attendere la risposta del mercato immobiliare” è di fatto
superata da quanto già messo in atto dal curatore dimissionario. Quanto sostengono
il curatore e la figlia dei curatelati (che peraltro precisa a giusta ragione
che avrebbe semmai un interesse proprio a non “svendere” l’immobile) appare
quindi sensato. Occorre di conseguenza poter ora procedere quanto prima alla
vendita dell’immobile. Considerati quindi i tentativi già fatti, la particolare
situazione dei curatelati e il tempo nel frattempo trascorso, si giustifica la
richiesta dei reclamanti di organizzare una vendita all’asta, con un piede
d’asta pari al valore stabilito dalla perizia eseguita dall’Autorità di
protezione. Tale soluzione permette di perseguire i dettami dell’Autorità di
protezione ma in tempi più brevi, evitando, come auspicato dai reclamanti che eventuali
procedure di esecuzione facciano il loro corso. Nel caso in cui l’asta andasse
deserta, sarà l’Autorità di protezione ad autorizzare un secondo turno, non
tuttavia come indicato dai reclamanti, ma calcolando un piede d’asta
sufficiente a coprire il debito ipotecario, oltre al riscatto del diritto di
abitazione iscritto a favore di PI 2, che andrà cancellato contestualmente alla
vendita, per i motivi di cui al considerando successivo. Tale importo, stimato
dal perito in fr. 203'092.00, dovrà rimanere a garanzia del mantenimento di PI
2.
4.
Come rilevato al
considerando precedente, oggetto del reclamo è pure la richiesta di
cancellazione del diritto di abitazione a favore di PI 2. Al proposito, i reclamanti
ammettono che l’interessato “ha più volte ribadito di non voler in alcun caso
lasciare il suo appartamento”. Di conseguenza osservano che vi è un conflitto
di interessi tra i coniugi, ma rilevano pure che PI 2 beneficia e dipende da
una fitta rete di servizi onerosi, mentre percepisce poco più di fr. 1'200.- al
mese. Essi sostengono che se ai due coniugi fossero stati nominati due curatori
separati e ognuno avesse fatto l’interesse del suo curatelato, il curatore di PI
1.
avrebbe già chiesto la separazione dei beni al giudice civile e avrebbe
cessato di provvedere al pagamento delle spese del marito. Ciò che non è stato
fatto perché il curatore ha “voluto fare in modo che la coppia, anche dal
profilo contabile, rimanesse coppia, aiutandosi reciprocamente”. Ritenuto
tuttavia che nel frattempo i coniugi PI 1PI 2 non sono più autosufficienti, “si
impongono delle decisioni drastiche, anche se non gradite da uno dei due”.
Anche su tale aspetto questo Giudice condivide l’opinione del curatore:
favorire l’autonomia dei curatelati e laddove possibile sostenere le loro
scelte è certamente uno degli aspetti della curatela, tuttavia non è sempre
possibile. Nel caso in esame, malgrado sia evidente l’opposizione del
curatelato alla cancellazione del diritto di abitazione, occorre valutare gli
interessi di entrambi i coniugi e soprattutto l’idoneità delle scelte ipotizzate.
Al proposito i reclamanti espongono alcune problematiche relative alla
cancellazione del diritto di abitazione, in particolare il rischio che la somma
che riceverebbe il curatelato per il riscatto del suo diritto debba andare a coprire
tutti i debiti pregressi, in gran parte oggetto di attestati di carenza beni e
di esecuzioni. Fra le soluzioni ipotizzabili il curatore espone ad esempio
quella di prevedere la costituzione di una rendita alimentare della moglie a
favore del marito, per poter dilazionare nel tempo il pagamento dei debiti di
quest’ultimo senza privarlo di nulla. In ogni caso, i reclamanti insistono
sull’esigenza di cancellare il diritto di abitazione contestualmente alla
vendita della casa, poichè nessuno, a loro avviso, la acquisterebbe ad un
prezzo reputato troppo alto e con l’aggravio di tale onere. In conclusione essi
chiedono quindi di cancellare il diritto di abitazione contro la garanzia da
parte di PI 1 di una rendita vita natural durante di almeno fr. 24'400.- annui
come stabilito dal perito. Soluzione che appare equa anche a questo Giudice,
ritenuto che se l’intera cifra (fr. 2'000.- mensili) venisse destinata a
coprire la locazione di un appartamento per il curatelato, non dovrebbero sussistere
problemi a reperirne uno adatto e di suo gradimento nella medesima zona.
Invece, l’ipotesi di vendere l’immobile ancora gravato dal diritto di
abitazione non appare nell’interesse di PI 2 e PI 1, ritenuto che anche il
perito ha indicato che “il fondo debba collocarsi in un contesto di mercato
caratterizzato da una bassa domanda”. Situazione che quindi risulta ancor più compromessa
dall’aggravio del diritto di abitazione.
5.
Visto quanto
precede, il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata va quindi
riformata ai sensi dei considerandi. L’Autorità regionale di protezione risulta
quindi parzialmente soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b
vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; STF 8C_1007/2010 del 9
maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti
a suo carico in ragione di 2/3, mentre il rimanente 1/3 va posto in solido a
carico di RE 1 e RE 2. Si giustifica infine di condannare l’Autorità di protezione
al versamento di complessivi fr. 800.– a RE 1 e RE 2 per parziali ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è parzialmente accolto.
La decisione
impugnata è così riformata:
1.
L’avv. RE 2 è autorizzato a
procedere in rappresentanza della signora PI 1 alla vendita tramite doppio
turno d’asta privata il mapp. __________ al prezzo minimo di fr. 2'583'000.-.
In caso di primo turno deserto il prezzo minimo del secondo turno verrà fissato
dall’Autorità regionale di protezione __________ e dovrà essere pari ad almeno
il valore del debito ipotecario e dei suoi accessori al giorno dell’asta, oltre
all’importo di fr. 203'092.- necessari alla cancellazione del diritto di
abitazione a favore di PI 2, da destinare alla copertura della rendita di cui
al dispositivo 2.
2.
L’istanza formulata dall'avv. RE 2
tendente all’autorizzazione alla cancellazione del diritto di abitazione in
favore di PI 2 gravante il mappale __________ è accolta. Di conseguenza PI 1
garantirà al marito una rendita vita natural durante di almeno fr. 24'400.-
annui.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono posti a carico dell’Autorità
regionale di protezione __________ in ragione di 2/3 mentre il rimanente 1/3 è
posto in solido a carico di RE 1 e RE 2. L’Autorità regionale di protezione __________
è condannata a versare complessivi fr. 800.– a RE 1 e RE 2 a titolo di parziali
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.