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Decisione

9.2014.143

Vendita di un immobile a trattative private o all'asta e cancellazione del diritto di usufrutto a favore di un curatelato

26 gennaio 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisioni 2/23

marzo 2010 la Commissione tutoria __________ (in seguito Commissione tutoria)

ha istituito una curatela volontaria a favore di PI 1 e PI 2, nominando quale

curatore l’avv. CUR 1.

B. Il 18 maggio 2010 la

Commissione tutoria ha formulato istanza di intervento per interdizione a

favore di PI 1 e di PI 2 all’Autorità di vigilanza sulle tutele.

C. Con decisione 1°

luglio 2010 la Commissione tutoria ha revocato la curatela volontaria, privando

provvisoriamente entrambi i coniugi dell’esercizio dei diritti civili e

istituendo una rappresentanza a loro favore. Contestualmente ha nominato

rappresentante l’avv. CUR 1.

D. In data 20 settembre

2010 l’Autorità di vigilanza sulle tutele, accogliendo l’istanza della

Commissione tutoria, ha decretato l’interdizione di PI 1. I gravami interposti

da quest'ultimo avverso detta decisione sono stati respinti il 28 luglio 2011

dalla prima Camera Civile del Tribunale d'appello e il 16 aprile 2012 dal

Tribunale federale.

Parallelamente, il

22 novembre 2010 l'Autorità di vigilanza, accogliendo l'istanza della Commissione

tutoria, ha decretato l'interdizione anche di PI 2. Un appello interposto da

quest'ultima è stato accolto dalla prima Camera civile, che il 28 luglio 2011 ha annullato la decisione e rinviato gli atti all'Autorità di vigilanza per integrazione dell'istruttoria

e nuovo giudizio.

E. Dal 28 dicembre 2011 PI

2 è stata ricoverata in modo permanente presso la Residenza __________ a __________.

Tramite decisione 13 gennaio 2012 la signora PI 2 è

stata nuovamente dichiarata interdetta dall’Autorità di vigilanza sulle tutele.

Un appello presentato da PI 2 alla prima Camera civile è stato evaso il 30

aprile 2013 da questa Camera di protezione – subentrata nelle competenze

decisionali il 1° gennaio 2013 – che, annullando la decisione dell'Autorità di

vigilanza, ha trasmesso l'incarto all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo pure subentrata alla

Commissione tutoria – invitandola a procedere senza indugio ad istituire le

necessarie e più appropriate misure di protezione a tutela dell’interessata a

norma del nuovo diritto di protezione degli adulti.

PI 2 è stata sentita dal delegato dell’Autorità di

protezione il 28 luglio 2014 presso la Residenza __________. In tale circostanza

la signora PI 2 non ha dato “alcun segno tangibile di aver colto le

informazioni del delegato, continuando a girovagare nel reparto” ed è stato

impossibile “instaurare una qualsiasi forma di dialogo e/o di comunicazione a

causa dello stato di completa estraneità” della medesima.

F. Con istanza 11

settembre 2013 il curatore avv. RE 2 ha chiesto all’Autorità di protezione

l’autorizzazione per procedere alla vendita dell’immobile di proprietà di PI 2

e alla cancellazione del diritto di abitazione a favore di PI 1. Il 9 ottobre

2013 il curatore ha palesato all'Autorità la sua preoccupazione, rivelando di

aver dovuto attingere ai risparmi della moglie in ragione di fr. 10'000.- per

coprire debiti della coppia. Vi è stato in seguito uno scambio di corrispondenza

tra l’Autorità di protezione e il curatore a proposito della cancellazione del

diritto di abitazione a favore di PI 1. Il 13 novembre 2013 il curatore ha

annunciato di aver trovato due potenziali acquirenti e di reputare urgente

l’esigenza di vendere l’immobile.

G. In data 14 gennaio

2014 il perito incaricato dall’Autorità di protezione ha presentato la propria

perizia sull’immobile di cui si è detto.

In data 29 gennaio 2014 il

curatore ha specificato di ritenere eccessivo il valore stimato dal perito,

ritenuto che non corrisponderebbe al valore reale di mercato.

Con scritto 12 febbraio

2014 la signora RE 1, figlia dei signori PI 2 e PI 1, ha chiesto all’Autorità

di protezione di poter essere convocata per un colloquio.

H. Con scritto 20 maggio

2014 CUR 1 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di curatore,

precisando di aver comunque già informalmente preso contatto con un conoscente,

__________, già curatore di altre persone, disponibile ad assumere il mandato.

In data 29 luglio 2014 PI 1 e __________ si sono conosciuti in occasione di un

incontro organizzato dall’Autorità di protezione a casa del curatelato. In tale

occasione, oltre ad accertare l’accettazione da parte del curatelato del cambio

di curatore, l’Autorità di protezione ha pure discusso con il curatelato della

trasformazione della misura, secondo il diritto nuovo entrato in vigore il 1°

gennaio 2013, in una curatela generale. PI 1 si è dichiarato d’accordo con la

conversione della misura in una curatela generale.

I. Il 14 agosto 2014 RE

1 ha inoltrato presso questa Camera un reclamo per ritardata giustizia,

sostenendo che malgrado il tempo trascorso dall’entrata in vigore delle nuove

norme del diritto di protezione dell’adulto e del minore, ancora non era stata

modificata la misura a favore dei suoi genitori. Essa ha pure criticato il ritardo

nella sostituzione del curatore e nel decidere di vendere la casa della madre e

nel “riaccreditare ai suoi genitori le spese sostenute per la fiduciaria

incaricata di revisionare i conti dei suoi genitori”. Con decisione 7 novembre

2014 questa Camera ha accolto il reclamo per quanto non irricevibile, rinviando

l’incarto all’Autorità regionale di protezione __________ con il formale invito

alla medesima di procedere entro 10 (dieci) giorni dalla crescita in giudicato

ai sensi dei considerandi.

L. Nel frattempo, con

decisione 25 agosto 2014 l’Autorità di protezione ha autorizzato la vendita

dell’immobile di proprietà di PI 2 a un prezzo minimo di fr. 2'583'000.00. Essa

ha inoltre respinto l’istanza di cancellazione del diritto di abitazione a

favore di PI 2.

M. In data 2 settembre

2014 RE 1 e il curatore dimissionario avv. RE 2 hanno presentato reclamo contro

la suddetta decisione. Secondo i reclamanti il prezzo minimo fissato per la

vendita sarebbe troppo elevato e la cancellazione del diritto di abitazione

sarebbe indispensabile per poter procedere all'allienazione, che altrimenti non

sarebbe interessante per i potenziali acquirenti. I reclamanti hanno chiesto

quindi di autorizzare la vendita tramite triplo turno d'asta privata, partendo

da un piede d’asta pari a quello fissato dall’Autorità di protezione per poi

poter scendere all’eventuale secondo turno d’asta inferiore e ad un eventuale

terzo turno al prezzo fissato ad almeno il valore del debito ipotecario. Essi

hanno poi chiesto di autorizzare la cancellazione del diritto di abitazione a

favore di PI 2, contro il versamento da parte di PI 1 di una rendita annua di

fr. 24'400.-, così come calcolato dal perito incaricato dall’Autorità di

protezione.

O. Con osservazioni 29

settembre 2014 l’Autorità di protezione ha precisato che il consenso giusta

l’art. 416 CC non costituisce un atto di rappresentanza e di principio avviene

successivamente alla conclusione dell’atto da parte del curatore e dunque, in materia

immobiliare, in genere dopo la sottoscrizione dell’atto autentico. È quindi

solo eccezionalmente che l’atto giuridico può essere approvato prima della sua

conclusione.

L’Autorità di protezione

sostiene che RE 1 non intrattiene più nessuna relazione con i genitori da molti

anni e non è quindi legittimata a presentare reclamo come persona vicina agli

interessati.

A proposito della vendita,

l’Autorità di protezione chiede di respingere la modalità chiesta dai

ricorrenti, e meglio la vendita all’asta, poiché le offerte sinora ricevute dal

curatore si situerebbero gravemente al di sotto del valore della perizia. Di

conseguenza, l’Autorità di protezione reputa più indicato che il curatore

esegua prima il tentativo di vendere l’immobile al prezzo indicato dal perito e

soltanto in seguito, se avrà dimostrato l’impossibilità di vendita a tal

prezzo, chiedere l’autorizzazione a vendere secondo altre modalità.

Quanto alla richiesta di

autorizzare la cancellazione del diritto di abitazione iscritto a favore di PI

2, l’Autorità di protezione evidenzia che la volontà dell’interessato sarebbe

quella di rimanere nella sua abitazione e che tale volontà va tenuta in

considerazione.

P. I reclamanti hanno

presentato la loro replica in data 14 ottobre 2014, lamentandosi del ritardo

dell’Autorità di protezione nel decidere e nel trovare soluzioni concrete

idonee a salvaguardare gli interessi dei curatelati. Al proposito, reputano “al

limite dell’abuso di diritto sostenere che il curatore avrebbe dovuto presentare

un atto di compravendita notarile all’Autorità invece che chiedere il consenso

preventivo alla vendita”. Essi si chiedono pure il senso di “cavillare e perdere

tempo sulla legittimazione attiva della reclamante 2 se il reclamante 1 è

legittimato a reclamare”. In definitiva ritengono che gli argomenti

dell’Autorità di protezione abbiano come unico risultato quello di ritardare le

operazioni di vendita, necessarie vista la mancanza di liquidità dei

curatelati. Il rischio, a loro avviso, è che le procedure esecutive in corso

abbiano il loro seguito e sia poi l’autorità di esecuzione a realizzare

l’immobile. Sul consenso dell’interessato alla cancellazione del diritto di

abitazione, i reclamanti sostengono, a proposito dell'autodeterminazione del

curatelato, che se egli si trova in una situazione “catastrofica” è per sua

scelta. In ogni caso la vendita dell’immobile risulterà a loro avviso più

complicata se tale diritto non sarà cancellato. Infine i reclamanti evidenziano

che visti i diritti ereditari di RE 1, dovrebbe essere lei per prima ad opporsi

ad una vendita dell’immobile ad un prezzo inferiore al suo valore, tuttavia,

quello a cui pensa non è il suo interesse ma garantire un “futuro ancora

dignitoso” ai propri genitori.

Q. Il 3 novembre 2014

L’Autorità di protezione ha informato la scrivente Camera di rinunciare a presentare un allegato di duplica.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),

l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la

Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione

di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440

cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

In ordine,

l’Autorità di protezione ritiene che RE 1 non sia legittimata a interporre reclamo

ai sensi dell’art. 450 CC. Essa, a suo dire, “non intrattiene più alcuna relazione

con i genitori da molti anni; non può pertanto essere considerata persona

vicina agli interessati” e “neppure può prevalersi di essere parte al

procedimento o vantare un interesse giuridicamente protetto”. Nella propria

replica, i reclamanti si domandano “che senso abbia cavillare e perdere tempo

sulla legittimazione attiva della reclamante 2 (ndr. RE 1) se comunque

il reclamante 1 (ndr. avv. RE 2) è legittimato a reclamare e comunque

questa Camera deve decidere sul reclamo”. Osservano che sarebbe “cinica e di

una bassezza al limite dell’inverosimile l’affermazione che la figlia non

intrattiene rapporti con i genitori”. L’autorità saprebbe, a loro dire, “quali

drammi giovanili ha dovuto subire la reclamante 2 per gli abusi etilici dei

propri genitori”. L’autorità saprebbe poi anche “che da oltre due anni la madre

della reclamante 2 non è più in grado di intendere e volere e non può più avere

alcun rapporto con alcuna persona a questo mondo…”.

La qualità di

“persona vicina all’interessato” ai sensi dell’art. 450 CC va interpretata in

modo ampio: secondo giurisprudenza e dottrina si tratta di una persona che conosce

bene l’interessato e che, grazie alle sue qualità e ai suoi rapporti con la

persona interessata appare atta a difendere i suoi interessi (cfr. CommFam

Protection de l’adulte/ Steck, art.

450.

CC, N 24). Sia come sia, la questione relativa alla legittimazione attiva

di RE 1 può restare aperta, non influendo in alcun modo sull’esito della

presente procedura.

3.

I reclamanti

sostengono l’esigenza di dover procedere alla vendita dell’immobile di

proprietà di PI 1 al fine di poter disporre di liquidità sufficiente per far

fronte alle spese dei coniugi PI 1 e PI 2. Tale aspetto è condiviso anche

dall’Autorità di protezione, che ha approvato la vendita. Tuttavia, a giudizio dei reclamanti, il valore stabilito dalla perizia sarebbe

“assolutamente fuori mercato nelle contingenze economiche attuali, ma anche per

rapporto allo stato dell’immobile stesso”. Per tale motivo, i reclamanti

reputano che al prezzo fissato dalla perizia e approvato quindi dall’Autorità

di protezione, sarebbe più opportuno procedere ad una vendita all’asta. Il

curatore dimissionario in particolare precisa di procedere comunque alla

ricerca di acquirenti al prezzo definito dall’Autorità di protezione, tuttavia

di contestare la decisione poiché priva di “un “piano B”, ossia l’assenza di un

termine entro il quale avvisare l’Autorità di protezione del fallimento della

ricerca di un acquirente e l’eventuale fissazione di un ulteriore prezzo

minimo, più basso del precedente”. La proposta di poter eseguire un’asta ha

quindi lo scopo di rispettare quale prezzo di partenza quello peritale, avendo

tuttavia la possibilità di procedere ad eventuali secondo e terzo turno ad un

prezzo inferiore. In particolare al secondo turno il prezzo andrebbe fissato,

secondo i reclamanti, in fr. 1'600'000.-, mentre al terzo turno il prezzo

minimo dovrebbe essere fissato ad almeno il valore del debito ipotecario e dei

suoi accessori al giorno dell’asta. Essi reputano che tale soluzione

permetterebbe di ottenere la liquidità della quale necessitano i curatelati in

tempi più brevi rispetto alla ricerca di un acquirente.

Nelle proprie

osservazioni l’Autorità di protezione specifica che il suo consenso “non

costituisce un atto di rappresentanza e di principio interviene successivamente

alla conclusione dell’atto da parte del curatore e dunque, in materia immobiliare,

in genere dopo la sottoscrizione dell’atto pubblico. Eccezionalmente, un atto

giuridico può essere approvato prima della sua conclusione”. L’Autorità di

protezione in risposta al reclamo sostiene poi che le offerte già ricevute dal

curatore sarebbero talmente al di sotto del valore della perizia da non essere

accettabili. Di conseguenza ribadisce l’esigenza di “attendere la risposta del

mercato immobiliare a seguito della messa in vendita dell’immobile al prezzo peritale”.

A

giudizio di questa Camera, è condivisibile la preoccupazione illustrata dai

reclamanti al considerando 3 della loro replica. Si evince infatti che a

distanza di 13 mesi dal primo avviso del curatore dei suoi timori relativamente

alla situazione economica dei curatelati e sul rischio che la casa fosse posta

in vendita dall’UE di __________, le condizioni economiche dei curatelati si sono

degradate al punto che la liquidità di PI 2 era, il 10 ottobre 2014, di fr.

-245.72, di PI 1 di fr. 6'856.10 e a favore dell’immobile di fr. 2'479.19. Un

ulteriore aggiornamento del 21 ottobre 2014 a questa Camera da parte del curatore dimostrava che a fronte di circa fr. 9'000.- di liquidità vi sono debiti per

oltre fr. 46'000.-. In effetti il diritto in vigore sino al 31.12.2012 sanciva

come regola la vendita degli immobili all’asta, mentre la vendita a trattative

private era l’eccezione, sebbene in Ticino nella pratica era privilegiata

quest’ultima modalità di vendita. Questo Giudice reputa tuttavia condivisibili

gli argomenti dei reclamanti. In pratica emerge dagli atti che il curatore ha

già eseguito le ricerche e ha già reperito dei potenziali acquirenti. La

vendita a trattative private sarebbe pertanto possibile, ma non al valore

peritale, che come detto, secondo i reclamanti sarebbe troppo alto rispetto alla

realtà del mercato immobiliare. Concretamente di conseguenza l’ipotesi dell’Autorità

di protezione di “attendere la risposta del mercato immobiliare” è di fatto

superata da quanto già messo in atto dal curatore dimissionario. Quanto sostengono

il curatore e la figlia dei curatelati (che peraltro precisa a giusta ragione

che avrebbe semmai un interesse proprio a non “svendere” l’immobile) appare

quindi sensato. Occorre di conseguenza poter ora procedere quanto prima alla

vendita dell’immobile. Considerati quindi i tentativi già fatti, la particolare

situazione dei curatelati e il tempo nel frattempo trascorso, si giustifica la

richiesta dei reclamanti di organizzare una vendita all’asta, con un piede

d’asta pari al valore stabilito dalla perizia eseguita dall’Autorità di

protezione. Tale soluzione permette di perseguire i dettami dell’Autorità di

protezione ma in tempi più brevi, evitando, come auspicato dai reclamanti che eventuali

procedure di esecuzione facciano il loro corso. Nel caso in cui l’asta andasse

deserta, sarà l’Autorità di protezione ad autorizzare un secondo turno, non

tuttavia come indicato dai reclamanti, ma calcolando un piede d’asta

sufficiente a coprire il debito ipotecario, oltre al riscatto del diritto di

abitazione iscritto a favore di PI 2, che andrà cancellato contestualmente alla

vendita, per i motivi di cui al considerando successivo. Tale importo, stimato

dal perito in fr. 203'092.00, dovrà rimanere a garanzia del mantenimento di PI

2.

4.

Come rilevato al

considerando precedente, oggetto del reclamo è pure la richiesta di

cancellazione del diritto di abitazione a favore di PI 2. Al proposito, i reclamanti

ammettono che l’interessato “ha più volte ribadito di non voler in alcun caso

lasciare il suo appartamento”. Di conseguenza osservano che vi è un conflitto

di interessi tra i coniugi, ma rilevano pure che PI 2 beneficia e dipende da

una fitta rete di servizi onerosi, mentre percepisce poco più di fr. 1'200.- al

mese. Essi sostengono che se ai due coniugi fossero stati nominati due curatori

separati e ognuno avesse fatto l’interesse del suo curatelato, il curatore di PI

1.

avrebbe già chiesto la separazione dei beni al giudice civile e avrebbe

cessato di provvedere al pagamento delle spese del marito. Ciò che non è stato

fatto perché il curatore ha “voluto fare in modo che la coppia, anche dal

profilo contabile, rimanesse coppia, aiutandosi reciprocamente”. Ritenuto

tuttavia che nel frattempo i coniugi PI 1PI 2 non sono più autosufficienti, “si

impongono delle decisioni drastiche, anche se non gradite da uno dei due”.

Anche su tale aspetto questo Giudice condivide l’opinione del curatore:

favorire l’autonomia dei curatelati e laddove possibile sostenere le loro

scelte è certamente uno degli aspetti della curatela, tuttavia non è sempre

possibile. Nel caso in esame, malgrado sia evidente l’opposizione del

curatelato alla cancellazione del diritto di abitazione, occorre valutare gli

interessi di entrambi i coniugi e soprattutto l’idoneità delle scelte ipotizzate.

Al proposito i reclamanti espongono alcune problematiche relative alla

cancellazione del diritto di abitazione, in particolare il rischio che la somma

che riceverebbe il curatelato per il riscatto del suo diritto debba andare a coprire

tutti i debiti pregressi, in gran parte oggetto di attestati di carenza beni e

di esecuzioni. Fra le soluzioni ipotizzabili il curatore espone ad esempio

quella di prevedere la costituzione di una rendita alimentare della moglie a

favore del marito, per poter dilazionare nel tempo il pagamento dei debiti di

quest’ultimo senza privarlo di nulla. In ogni caso, i reclamanti insistono

sull’esigenza di cancellare il diritto di abitazione contestualmente alla

vendita della casa, poichè nessuno, a loro avviso, la acquisterebbe ad un

prezzo reputato troppo alto e con l’aggravio di tale onere. In conclusione essi

chiedono quindi di cancellare il diritto di abitazione contro la garanzia da

parte di PI 1 di una rendita vita natural durante di almeno fr. 24'400.- annui

come stabilito dal perito. Soluzione che appare equa anche a questo Giudice,

ritenuto che se l’intera cifra (fr. 2'000.- mensili) venisse destinata a

coprire la locazione di un appartamento per il curatelato, non dovrebbero sussistere

problemi a reperirne uno adatto e di suo gradimento nella medesima zona.

Invece, l’ipotesi di vendere l’immobile ancora gravato dal diritto di

abitazione non appare nell’interesse di PI 2 e PI 1, ritenuto che anche il

perito ha indicato che “il fondo debba collocarsi in un contesto di mercato

caratterizzato da una bassa domanda”. Situazione che quindi risulta ancor più compromessa

dall’aggravio del diritto di abitazione.

5.

Visto quanto

precede, il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata va quindi

riformata ai sensi dei considerandi. L’Autorità regionale di protezione risulta

quindi parzialmente soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b

vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; STF 8C_1007/2010 del 9

maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti

a suo carico in ragione di 2/3, mentre il rimanente 1/3 va posto in solido a

carico di RE 1 e RE 2. Si giustifica infine di condannare l’Autorità di protezione

al versamento di complessivi fr. 800.– a RE 1 e RE 2 per parziali ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo è parzialmente accolto.

La decisione

impugnata è così riformata:

1.

L’avv. RE 2 è autorizzato a

procedere in rappresentanza della signora PI 1 alla vendita tramite doppio

turno d’asta privata il mapp. __________ al prezzo minimo di fr. 2'583'000.-.

In caso di primo turno deserto il prezzo minimo del secondo turno verrà fissato

dall’Autorità regionale di protezione __________ e dovrà essere pari ad almeno

il valore del debito ipotecario e dei suoi accessori al giorno dell’asta, oltre

all’importo di fr. 203'092.- necessari alla cancellazione del diritto di

abitazione a favore di PI 2, da destinare alla copertura della rendita di cui

al dispositivo 2.

2.

L’istanza formulata dall'avv. RE 2

tendente all’autorizzazione alla cancellazione del diritto di abitazione in

favore di PI 2 gravante il mappale __________ è accolta. Di conseguenza PI 1

garantirà al marito una rendita vita natural durante di almeno fr. 24'400.-

annui.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono posti a carico dell’Autorità

regionale di protezione __________ in ragione di 2/3 mentre il rimanente 1/3 è

posto in solido a carico di RE 1 e RE 2. L’Autorità regionale di protezione __________

è condannata a versare complessivi fr. 800.– a RE 1 e RE 2 a titolo di parziali

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.