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Decisione

9.2014.149

Reclamo per denegata/ritardata giustizia

26 novembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il 2000 dalla relazione tra RE 1 e __________ (deceduto nel 2011).

L’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria)

ha iniziato ad occuparsi della situazione della minore in relazione

all’allestimento di una convenzione circa l’obbligo di mantenimento del padre e

la regolamentazione delle loro relazioni personali.

B. Nel marzo 2004 è

stata istituita in favore della minore una curatela educativa, allo scopo di “aiutare

e sostenere la madre secondo le circostanze”, e di “rappresentare la

bambina per salvaguardare il suo diritto al mantenimento o diritti di altra natura”

nei confronti del padre.

C. Dal gennaio 2005, su

proposta dell’assistente sociale dell’allora Ufficio famiglie e minorenni

(UFaM), RE 1 ha posto la figlia in affidamento volontario presso la signora PI

2, domiciliata a __________.

In seguito, il curatore

educativo è stato sostituito e i suoi compiti sono stati estesi anche alla

vigilanza sulle relazioni personali, siccome i rapporti fra RE 1 ed PI 2 si

sono dimostrati, da subito, tesi. Le relazioni personali madre-figlia sono

state esercitate in maniera discontinua.

D. In considerazione

della paventata intenzione di RE 1 di trasferirsi all’estero portando la figlia

con sé, con decisione supercautelare del 28 ottobre 2008 (n. 1679) – poi

confermata con risoluzione del 23 dicembre seguente – la Commissione tutoria ha

provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 e

confermato il collocamento della stessa presso PI 2. I diritti di visita

madre-figlia sono stati disciplinati in un secondo tempo. Essi non sono stati

esercitati regolarmente.

E. A

seguito di numerose richieste in tal senso da parte di RE 1, con risoluzione n.

3405 del 4 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito la

curatrice. Prendendo atto delle “crescenti difficoltà di

contatto e di comunicazione tra RE 1 e la famiglia affidataria PI 2”, “che

rischiano di seriamente compromettere la relazione madre-figlia che già risulta

sofferente”, la Commissione tutoria ha ritenuto di dover

nominare quale curatore una figura professionale qualificata, CURA 1, “alfine

di garantire il rispetto dei diritti reciproci, in particolare l’esercizio

delle relazioni personali” (pag. 1). Fra i compiti affidati al curatore è

stato previsto quello di “favorire la ripresa, lo sviluppo e il

consolidamento delle relazioni personali tra PI 1 e la madre RE 1” (pag.

2).

F. Alla luce di alcune

prese di posizione di RE 1 in relazione a delle cure dentarie necessarie per la

figlia, il 20 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha proposto all’allora

Autorità di vigilanza sulle tutele di valutare “se non si renda necessaria

l’istituzione di una tutela a salvaguardia del bene della minore”. La

richiesta è stata ribadita il 10 novembre seguente (ris. 3675), ma è stata

successivamente respinta dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con

decisione del 6 aprile 2012.

G. Nel corso di un

incontro tenutosi il 23 aprile 2013 presso l’Autorità regionale di protezione __________

(subentrata alla Commissione tutoria dal 1° gennaio 2013), RE 1 ha lamentato

l’assenza di contatti con la figlia a causa sia del comportamento del curatore

che dell’inattività dell’Autorità stessa. A domanda del patrocinatore della qui

insorgente, la presidente ha ammesso che “l’ARP non ha ancora deciso in

merito alle relazioni madre-figlia” (verbale, pag. 3). La presidente ha

informato RE 1 che “deciderà in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente

in merito alle relazioni personali madre-figlia, alla privazione o meno dell’autorità

parentale e alla sostituzione del curatore educativo” (verbale, pag. 4).

H. Con

reclamo del 7 febbraio 2014 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, postulando

l’accertamento della denegata/ritardata giustizia da parte dell’Autorità di

protezione e chiedendone la ricusa. Nelle sue osservazioni, l’Autorità di protezione

ha contestato integralmente gli addebiti dell’insorgente.

I. Con sentenza del 4

giugno 2014 questa Camera ha ritenuto che il procedimento

relativo alle richieste di RE 1 – in particolare, concernenti le relazioni

personali – si stava protraendo da un lasso di tempo che non poteva più essere

definito “ragionevole” ai sensi della giurisprudenza. Ha quindi stabilito che

l’Autorità di protezione doveva determinarsi al più presto sulle questioni pendenti

“ovvero su quanto discusso durante l’ultima udienza del 23 aprile 2013:

relazioni personali madre-figlia (incontri, telefonate, corrispondenza),

privazione o meno dell’autorità parentale, sostituzione del curatore educativo”

(consid. 4, pag. 13). Ha quindi accolto il reclamo per ritardata giustizia e ha

fatto ordine all’Autorità di protezione “di emanare entro 30 giorni dalla

crescita in giudicato della presente, una decisione formale che definisca le

questioni ancora aperte” (consid. 4, pag. 14). Questa Camera ha

invece giudicato irricevibile l’istanza di ricusa poiché proposta genericamente

nei confronti dell’intera Autorità di protezione.

L. In data

1° luglio 2014 il curatore di PI 1, CURA 1, ha terminato la sua attività presso

il Servizio __________ e lavora ora quale tutore/curatore a titolo indipendente.

M. Con

decisione del 31 luglio 2014 (ris. n. 2588 del 16 giugno 2014), l’Autorità di

protezione ha statuito sulle relazioni personali fra madre e figlia,

sospendendole.

N. Con

reclamo del 1° settembre 2014 RE 1 è nuovamente insorta dinnanzi a questa

Camera. Oltre ad impugnare la risoluzione concernente la sospensione delle

relazioni personali e a chiedere la ricusa della presidente e dei due membri

dell’Autorità di protezione – questioni che verranno trattate separatamente

vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1, 2 e 7

LOG) e le diverse parti coinvolte – nel suo memoriale

l’insorgente domanda, fra l’altro, l’accertamento della denegata giustizia da

parte dell’Autorità di protezione che, nonostante il formale invito contenuto

nella sentenza del 4 giugno 2014 di questa Camera, non ha

ancora deciso in merito alle relazioni telefoniche con la figlia, all’autorità

parentale e alla sostituzione del curatore educativo. Postula pertanto che

venga accertata una denegata giustizia e che le questioni ancora aperte vengano

“rimandate alla nuova Autorità regionale di protezione che dovrà determinarsi

entro 30 giorni dalla crescita in giudicato” (reclamo, pag. 14). Chiede

inoltre di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

O. Nelle

sue osservazioni del 22 settembre 2014 l’Autorità di protezione chiede la

reiezione del gravame. Ritiene di non essere stata inattiva nel lasso di tempo

intercorso: le richieste concernenti le relazioni personali sono state evase il

31 luglio 2014, entro il termine impartito, mentre attualmente l’Autorità di

protezione si sta chinando sulla questione della sostituzione di CURA 1 (pag.

1). Il curatore dovrà fungere da canale di comunicazione fra la madre e la

minore e dal suo lavoro dipenderà una decisione sull’autorità parentale

(osservazioni, pag. 2).

P. In

replica, RE 1 si è riconfermata nelle sue richieste, censurando il fatto che

l’Autorità di protezione non l’abbia aggiornata in merito ai passi intrapresi

per la sostituzione del curatore e ribadendo che l’assenza di canali

comunicativi con la figlia dipende unicamente dal volere del curatore, della

madre affidataria di PI 1 e dall’Autorità di protezione stessa (replica, pag.

3).

Q. Con

duplica del 22 ottobre 2014, l’Autorità di protezione precisa che la sostituzione

del curatore potrà avvenire unicamente “una volta ottenuto un nominativo di

un nuovo candidato curatore da parte del Servizio __________” e che nel

corso di procedura verrà data all’insorgente facoltà di esprimersi (pag. 1).

Rimarca in seguito la posizione contraddittoria di RE 1, che nel corso

dell’incontro del 23 aprile 2013 “addirittura contestava l’esistenza di una

procedura aperta riguardante l’autorità parentale”, tema su cui ora chiede

l’accertamento di una denegata giustizia (duplica, pag. 1).

considerato

Considerandi

1.

Ai

sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo

ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e

possono essere oggetto di reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo

(art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).

Il diniego di giustizia

consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece

ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza

giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue

attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006

pag. 6472; Steck, Basler Kommentar

Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,

Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61).

L’autorità commette una

ritardata giustizia – e viola dunque il precetto costituzionale della celerità

sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. – quando non prende una decisione che le

incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del

procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole

(DTF 130 I 312 consid. 5.1, con rinvii). Sapere se la durata di un procedimento

ecceda quella “ragionevole” dipende dalle circostanze concrete, e meglio dal

tipo di procedura, dalla complessità del caso, dal comportamento dell’autorità

e dell’interessato (Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,

Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4; Sentenza CDP del 1° ottobre 2014, inc. 9.2014.70, consid. 1, pag. 5).

Secondo costante

giurisprudenza un eventuale ritardo nel giudicare non può essere giustificato

da un sovraccarico di lavoro o deficienze organizzative, competendo allo Stato

l'obbligo di dotare le autorità giudiziarie del personale e dei mezzi necessari

per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali quello di organizzare

la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un

termine adeguato; vi può essere una violazione del principio di celerità anche

a prescindere da una colpa dell’autorità (DTF 130 I 312 consid. 5.2; STF del 4

settembre 2014, inc.9C_448/2014, consid. 4.1).

2.

Come

già evocato nei considerandi in fatto, il 4 giugno 2014 questa

Camera ha riconosciuto l’esistenza di una ritardata giustizia da parte

dell’Autorità di protezione e le ha fatto ordine di statuire su tutte le

questioni aperte (in merito alle quali l’Autorità stessa aveva preannunciato

una decisione in occasione dell’incontro del 23 aprile 2013: “l’ARP deciderà

in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente in merito alle relazioni

personali madre-figlia, alla privazione o meno dell’autorità parentale e alla

sostituzione del curatore educativo”, cfr. verbale, pag. 4), entro 30 giorni

dalla crescita in giudicato della sentenza.

Le relazioni

personali sono state effettivamente regolamentate entro il termine impartito,

mediante risoluzione n. 2588 del 16 giugno 2014, che tuttavia – seguendo una

prassi assai criticabile – l’Autorità di protezione ha comunicato alle parti

soltanto un mese e mezzo più tardi (la decisione inviata è infatti datata 31

luglio 2014). Anche la questione delle relazioni epistolari madre-figlia,

seppur non menzionata nel dispositivo, è stata evasa in tale ambito. E’ invece

pacifico ed incontestato che, ad oggi – ovvero a più di tre mesi dalla scadenza

del termine impartito – l’Autorità di protezione non ha ancora adottato alcuna

decisione né in merito alla sostituzione del curatore, né in merito

all’autorità parentale.

Quanto

addotto nelle osservazioni e in duplica non permette di giustificare il fatto

di non aver ancora statuito sulle suddette questioni, dopo il formale invito

rivoltole da questa Camera. L’Autorità di protezione motiva la mancata

decisione sulla sostituzione del curatore con il fatto che il Servizio __________

non le abbia ancora fornito un altro nominativo. Occorre tuttavia notare che

una richiesta in tal senso è stata inviata dall’Autorità di protezione solo il

20.

agosto 2014, quando il termine impartito da questa Camera era già scaduto.

Contrariamente a quanto pretende la resistente, in assenza di altre iniziative

– che non emergono dall’incarto – tale lettera non può certo dimostrare che “l’ARP

non è inattiva sul caso” (osservazioni, pag. 2). Inoltre, in contraddizione

con quanto sopra, l’Autorità di protezione afferma che “si sta chinando

sull’opportunità di mantenere l’attuale curatore in veste di indipendente”

(cfr. osservazioni, pag. 1), dimenticando che la richiesta di sostituzione da

parte dell’insorgente era fondata su presunte manchevolezze del curatore, e non

sul fatto che egli non sia più dipendente dei Servizi __________.

Che una

decisione sull’autorità parentale non possa essere adottata prima della

decisione sulla sostituzione del curatore e prima di avere analizzato il suo

operato e i canali di comunicazione creati con RE 1 è circostanza che non era

mai stata evocata in precedenza e che deve dunque essere ritenuta priva di

rilievo. La circostanza non giustifica l’inattività e l’assenza di una qualsiasi

decisione. Sarebbe bastata, infatti, anche solo una decisione ordinatoria con

la quale le parti venivano informate delle priorità scelte dall’ARP. E’ poi

irrilevante che RE 1 nel corso dell’incontro del 23 aprile 2013 abbia contestato

che vi fosse una procedura riguardante la privazione dell’autorità parentale,

nella misura in cui in tale occasione è stata la presidente stessa,

preannunciando una decisione anche in proposito, a confermare che una procedura

a riguardo era invece pendente.

Il gravame

merita dunque accoglimento e occorre di nuovo constatare una ritardata

giustizia. All’Autorità di protezione è dunque fatto ordine di emanare una

decisione formale riferita alle due questioni ancora aperte (la sostituzione o

meno del curatore CURA 1 e il ritiro o meno ad RE 1 dell’autorità parentale

sulla figlia PI 1) entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della presente

pronuncia. L’incarto viene pure trasmesso all’Ispettorato di questa Camera

perché provveda ad istruire un procedimento a norma dell'art. 11 lett. d ROPMA

per l’eventuale sanzione disciplinare.

3.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico

dell’Autorità di protezione. Quest’ultima rifonderà ad RE 1 fr. 1'000.- a

titolo di ripetibili per la parte di reclamo concernente la denegata/ritardata

giustizia.

Visto

l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio

2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.5A_389/2009,

consid. 7; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo del 1° settembre 2014 per ritardata giustizia è accolto.

§. Di conseguenza, gli atti sono rinviati all’Autorità regionale di protezione

__________ con il formale invito alla medesima di procedere, entro 15 giorni dalla

crescita in giudicato della presente, all’emanazione di una decisione

concernente l’autorità parentale su PI 1 e la sostituzione del suo curatore CURA

1.

2. L'incarto è trasmesso all'Ispettorato della Camera di protezione ai

sensi dei considerandi.

3. La relativa istanza di assistenza giudiziaria e gratuito

patrocinio è priva di oggetto.

4. Gli

oneri del reclamo, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico

dell’Autorità regionale di protezione __________,

che rifonderà ad RE 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

5. Notificazione:

-

-

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.