9.2014.149
Reclamo per denegata/ritardata giustizia
26 novembre 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.149
Lugano
26 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli,
presidente,
Epiney-Colombo
e Bozzini
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che
oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la regolamentazione
delle relazioni personali fra la reclamante e la figlia PI 1, l’autorità
parentale su di essa nonché la sostituzione del curatore educativo
giudicando
ora sul reclamo del 1° settembre 2014 presentato da RE 1 per denegata/ritardata
giustizia da parte dell'Autorità regionale di protezione __________;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il 2000 dalla relazione tra RE 1 e __________ (deceduto nel 2011).
L’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria)
ha iniziato ad occuparsi della situazione della minore in relazione
all’allestimento di una convenzione circa l’obbligo di mantenimento del padre e
la regolamentazione delle loro relazioni personali.
B. Nel marzo 2004 è
stata istituita in favore della minore una curatela educativa, allo scopo di “aiutare
e sostenere la madre secondo le circostanze”, e di “rappresentare la
bambina per salvaguardare il suo diritto al mantenimento o diritti di altra natura”
nei confronti del padre.
C. Dal gennaio 2005, su
proposta dell’assistente sociale dell’allora Ufficio famiglie e minorenni
(UFaM), RE 1 ha posto la figlia in affidamento volontario presso la signora PI
2, domiciliata a __________.
In seguito, il curatore
educativo è stato sostituito e i suoi compiti sono stati estesi anche alla
vigilanza sulle relazioni personali, siccome i rapporti fra RE 1 ed PI 2 si
sono dimostrati, da subito, tesi. Le relazioni personali madre-figlia sono
state esercitate in maniera discontinua.
D. In considerazione
della paventata intenzione di RE 1 di trasferirsi all’estero portando la figlia
con sé, con decisione supercautelare del 28 ottobre 2008 (n. 1679) – poi
confermata con risoluzione del 23 dicembre seguente – la Commissione tutoria ha
provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 e
confermato il collocamento della stessa presso PI 2. I diritti di visita
madre-figlia sono stati disciplinati in un secondo tempo. Essi non sono stati
esercitati regolarmente.
E. A
seguito di numerose richieste in tal senso da parte di RE 1, con risoluzione n.
3405 del 4 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito la
curatrice. Prendendo atto delle “crescenti difficoltà di
contatto e di comunicazione tra RE 1 e la famiglia affidataria PI 2”, “che
rischiano di seriamente compromettere la relazione madre-figlia che già risulta
sofferente”, la Commissione tutoria ha ritenuto di dover
nominare quale curatore una figura professionale qualificata, CURA 1, “alfine
di garantire il rispetto dei diritti reciproci, in particolare l’esercizio
delle relazioni personali” (pag. 1). Fra i compiti affidati al curatore è
stato previsto quello di “favorire la ripresa, lo sviluppo e il
consolidamento delle relazioni personali tra PI 1 e la madre RE 1” (pag.
2).
F. Alla luce di alcune
prese di posizione di RE 1 in relazione a delle cure dentarie necessarie per la
figlia, il 20 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha proposto all’allora
Autorità di vigilanza sulle tutele di valutare “se non si renda necessaria
l’istituzione di una tutela a salvaguardia del bene della minore”. La
richiesta è stata ribadita il 10 novembre seguente (ris. 3675), ma è stata
successivamente respinta dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con
decisione del 6 aprile 2012.
G. Nel corso di un
incontro tenutosi il 23 aprile 2013 presso l’Autorità regionale di protezione __________
(subentrata alla Commissione tutoria dal 1° gennaio 2013), RE 1 ha lamentato
l’assenza di contatti con la figlia a causa sia del comportamento del curatore
che dell’inattività dell’Autorità stessa. A domanda del patrocinatore della qui
insorgente, la presidente ha ammesso che “l’ARP non ha ancora deciso in
merito alle relazioni madre-figlia” (verbale, pag. 3). La presidente ha
informato RE 1 che “deciderà in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente
in merito alle relazioni personali madre-figlia, alla privazione o meno dell’autorità
parentale e alla sostituzione del curatore educativo” (verbale, pag. 4).
H. Con
reclamo del 7 febbraio 2014 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, postulando
l’accertamento della denegata/ritardata giustizia da parte dell’Autorità di
protezione e chiedendone la ricusa. Nelle sue osservazioni, l’Autorità di protezione
ha contestato integralmente gli addebiti dell’insorgente.
I. Con sentenza del 4
giugno 2014 questa Camera ha ritenuto che il procedimento
relativo alle richieste di RE 1 – in particolare, concernenti le relazioni
personali – si stava protraendo da un lasso di tempo che non poteva più essere
definito “ragionevole” ai sensi della giurisprudenza. Ha quindi stabilito che
l’Autorità di protezione doveva determinarsi al più presto sulle questioni pendenti
“ovvero su quanto discusso durante l’ultima udienza del 23 aprile 2013:
relazioni personali madre-figlia (incontri, telefonate, corrispondenza),
privazione o meno dell’autorità parentale, sostituzione del curatore educativo”
(consid. 4, pag. 13). Ha quindi accolto il reclamo per ritardata giustizia e ha
fatto ordine all’Autorità di protezione “di emanare entro 30 giorni dalla
crescita in giudicato della presente, una decisione formale che definisca le
questioni ancora aperte” (consid. 4, pag. 14). Questa Camera ha
invece giudicato irricevibile l’istanza di ricusa poiché proposta genericamente
nei confronti dell’intera Autorità di protezione.
L. In data
1° luglio 2014 il curatore di PI 1, CURA 1, ha terminato la sua attività presso
il Servizio __________ e lavora ora quale tutore/curatore a titolo indipendente.
M. Con
decisione del 31 luglio 2014 (ris. n. 2588 del 16 giugno 2014), l’Autorità di
protezione ha statuito sulle relazioni personali fra madre e figlia,
sospendendole.
N. Con
reclamo del 1° settembre 2014 RE 1 è nuovamente insorta dinnanzi a questa
Camera. Oltre ad impugnare la risoluzione concernente la sospensione delle
relazioni personali e a chiedere la ricusa della presidente e dei due membri
dell’Autorità di protezione – questioni che verranno trattate separatamente
vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1, 2 e 7
LOG) e le diverse parti coinvolte – nel suo memoriale
l’insorgente domanda, fra l’altro, l’accertamento della denegata giustizia da
parte dell’Autorità di protezione che, nonostante il formale invito contenuto
nella sentenza del 4 giugno 2014 di questa Camera, non ha
ancora deciso in merito alle relazioni telefoniche con la figlia, all’autorità
parentale e alla sostituzione del curatore educativo. Postula pertanto che
venga accertata una denegata giustizia e che le questioni ancora aperte vengano
“rimandate alla nuova Autorità regionale di protezione che dovrà determinarsi
entro 30 giorni dalla crescita in giudicato” (reclamo, pag. 14). Chiede
inoltre di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
O. Nelle
sue osservazioni del 22 settembre 2014 l’Autorità di protezione chiede la
reiezione del gravame. Ritiene di non essere stata inattiva nel lasso di tempo
intercorso: le richieste concernenti le relazioni personali sono state evase il
31 luglio 2014, entro il termine impartito, mentre attualmente l’Autorità di
protezione si sta chinando sulla questione della sostituzione di CURA 1 (pag.
1). Il curatore dovrà fungere da canale di comunicazione fra la madre e la
minore e dal suo lavoro dipenderà una decisione sull’autorità parentale
(osservazioni, pag. 2).
P. In
replica, RE 1 si è riconfermata nelle sue richieste, censurando il fatto che
l’Autorità di protezione non l’abbia aggiornata in merito ai passi intrapresi
per la sostituzione del curatore e ribadendo che l’assenza di canali
comunicativi con la figlia dipende unicamente dal volere del curatore, della
madre affidataria di PI 1 e dall’Autorità di protezione stessa (replica, pag.
3).
Q. Con
duplica del 22 ottobre 2014, l’Autorità di protezione precisa che la sostituzione
del curatore potrà avvenire unicamente “una volta ottenuto un nominativo di
un nuovo candidato curatore da parte del Servizio __________” e che nel
corso di procedura verrà data all’insorgente facoltà di esprimersi (pag. 1).
Rimarca in seguito la posizione contraddittoria di RE 1, che nel corso
dell’incontro del 23 aprile 2013 “addirittura contestava l’esistenza di una
procedura aperta riguardante l’autorità parentale”, tema su cui ora chiede
l’accertamento di una denegata giustizia (duplica, pag. 1).
considerato
Considerandi
1.
Ai
sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo
ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e
possono essere oggetto di reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo
(art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).
Il diniego di giustizia
consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece
ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza
giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue
attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006
pag. 6472; Steck, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,
Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61).
L’autorità commette una
ritardata giustizia – e viola dunque il precetto costituzionale della celerità
sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. – quando non prende una decisione che le
incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del
procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole
(DTF 130 I 312 consid. 5.1, con rinvii). Sapere se la durata di un procedimento
ecceda quella “ragionevole” dipende dalle circostanze concrete, e meglio dal
tipo di procedura, dalla complessità del caso, dal comportamento dell’autorità
e dell’interessato (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,
Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4; Sentenza CDP del 1° ottobre 2014, inc. 9.2014.70, consid. 1, pag. 5).
Secondo costante
giurisprudenza un eventuale ritardo nel giudicare non può essere giustificato
da un sovraccarico di lavoro o deficienze organizzative, competendo allo Stato
l'obbligo di dotare le autorità giudiziarie del personale e dei mezzi necessari
per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali quello di organizzare
la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un
termine adeguato; vi può essere una violazione del principio di celerità anche
a prescindere da una colpa dell’autorità (DTF 130 I 312 consid. 5.2; STF del 4
settembre 2014, inc.9C_448/2014, consid. 4.1).
2.
Come
già evocato nei considerandi in fatto, il 4 giugno 2014 questa
Camera ha riconosciuto l’esistenza di una ritardata giustizia da parte
dell’Autorità di protezione e le ha fatto ordine di statuire su tutte le
questioni aperte (in merito alle quali l’Autorità stessa aveva preannunciato
una decisione in occasione dell’incontro del 23 aprile 2013: “l’ARP deciderà
in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente in merito alle relazioni
personali madre-figlia, alla privazione o meno dell’autorità parentale e alla
sostituzione del curatore educativo”, cfr. verbale, pag. 4), entro 30 giorni
dalla crescita in giudicato della sentenza.
Le relazioni
personali sono state effettivamente regolamentate entro il termine impartito,
mediante risoluzione n. 2588 del 16 giugno 2014, che tuttavia – seguendo una
prassi assai criticabile – l’Autorità di protezione ha comunicato alle parti
soltanto un mese e mezzo più tardi (la decisione inviata è infatti datata 31
luglio 2014). Anche la questione delle relazioni epistolari madre-figlia,
seppur non menzionata nel dispositivo, è stata evasa in tale ambito. E’ invece
pacifico ed incontestato che, ad oggi – ovvero a più di tre mesi dalla scadenza
del termine impartito – l’Autorità di protezione non ha ancora adottato alcuna
decisione né in merito alla sostituzione del curatore, né in merito
all’autorità parentale.
Quanto
addotto nelle osservazioni e in duplica non permette di giustificare il fatto
di non aver ancora statuito sulle suddette questioni, dopo il formale invito
rivoltole da questa Camera. L’Autorità di protezione motiva la mancata
decisione sulla sostituzione del curatore con il fatto che il Servizio __________
non le abbia ancora fornito un altro nominativo. Occorre tuttavia notare che
una richiesta in tal senso è stata inviata dall’Autorità di protezione solo il
20.
agosto 2014, quando il termine impartito da questa Camera era già scaduto.
Contrariamente a quanto pretende la resistente, in assenza di altre iniziative
– che non emergono dall’incarto – tale lettera non può certo dimostrare che “l’ARP
non è inattiva sul caso” (osservazioni, pag. 2). Inoltre, in contraddizione
con quanto sopra, l’Autorità di protezione afferma che “si sta chinando
sull’opportunità di mantenere l’attuale curatore in veste di indipendente”
(cfr. osservazioni, pag. 1), dimenticando che la richiesta di sostituzione da
parte dell’insorgente era fondata su presunte manchevolezze del curatore, e non
sul fatto che egli non sia più dipendente dei Servizi __________.
Che una
decisione sull’autorità parentale non possa essere adottata prima della
decisione sulla sostituzione del curatore e prima di avere analizzato il suo
operato e i canali di comunicazione creati con RE 1 è circostanza che non era
mai stata evocata in precedenza e che deve dunque essere ritenuta priva di
rilievo. La circostanza non giustifica l’inattività e l’assenza di una qualsiasi
decisione. Sarebbe bastata, infatti, anche solo una decisione ordinatoria con
la quale le parti venivano informate delle priorità scelte dall’ARP. E’ poi
irrilevante che RE 1 nel corso dell’incontro del 23 aprile 2013 abbia contestato
che vi fosse una procedura riguardante la privazione dell’autorità parentale,
nella misura in cui in tale occasione è stata la presidente stessa,
preannunciando una decisione anche in proposito, a confermare che una procedura
a riguardo era invece pendente.
Il gravame
merita dunque accoglimento e occorre di nuovo constatare una ritardata
giustizia. All’Autorità di protezione è dunque fatto ordine di emanare una
decisione formale riferita alle due questioni ancora aperte (la sostituzione o
meno del curatore CURA 1 e il ritiro o meno ad RE 1 dell’autorità parentale
sulla figlia PI 1) entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della presente
pronuncia. L’incarto viene pure trasmesso all’Ispettorato di questa Camera
perché provveda ad istruire un procedimento a norma dell'art. 11 lett. d ROPMA
per l’eventuale sanzione disciplinare.
3.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico
dell’Autorità di protezione. Quest’ultima rifonderà ad RE 1 fr. 1'000.- a
titolo di ripetibili per la parte di reclamo concernente la denegata/ritardata
giustizia.
Visto
l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza
giudiziaria deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio
2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.5A_389/2009,
consid. 7; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo del 1° settembre 2014 per ritardata giustizia è accolto.
§. Di conseguenza, gli atti sono rinviati all’Autorità regionale di protezione
__________ con il formale invito alla medesima di procedere, entro 15 giorni dalla
crescita in giudicato della presente, all’emanazione di una decisione
concernente l’autorità parentale su PI 1 e la sostituzione del suo curatore CURA
1.
2. L'incarto è trasmesso all'Ispettorato della Camera di protezione ai
sensi dei considerandi.
3. La relativa istanza di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio è priva di oggetto.
4. Gli
oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico
dell’Autorità regionale di protezione __________,
che rifonderà ad RE 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.
5. Notificazione:
-
-
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.