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Decisione

9.2014.154

Regolamentazione delle relazioni personali; reclamo privo di oggetto per assenza di interesse attuale e pratico, risp. di interesse virtuale

6 ottobre 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nato il 2002

dalla relazione tra CO 2 e RE 1.

B. Il 23 maggio 2005 i

genitori, non sposati, hanno sottoscritto una convenzione sull’obbligo di

mantenimento e sul diritto alle relazioni personali, ratificata dalla

Commissione tutoria regionale __________, competente all’epoca (ris. n.

328/2005 del 26 luglio 2005). La convenzione prevedeva l’attribuzione

dell’autorità parentale alla madre, disciplinava il diritto di visita tra PI 1

e il padre nonché il contributo di mantenimento dovuto da quest’ultimo.

Dopo la cessazione della

convivenza tra i genitori di PI 1, la Commissione tutoria è intervenuta ad

alcune riprese per regolamentare i diritti di visita di RE 1 con

il figlio.

C. A

partire dal mese di febbraio 2013, RE 1 ha segnalato con diversi scritti

all’Autorità regionale di protezione __________ – nel frattempo subentrata alla

Commissione tutoria – che PI 1 era vittima di maltrattamenti, fisici e psichici

(minacce di morte comprese) da parte della madre. L’Autorità di protezione ha,

a sua volta, segnalato la circostanza al Ministero pubblico.

D. Dopo aver sentito le

parti, con risoluzione n. 158/2013 del 22 aprile 2013 l’Autorità

di protezione ha conferito all’allora Ufficio delle famiglie e dei

minorenni (UFaM) di __________ il mandato di procedere ad una verifica

socio-ambientale nei confronti di CO 2 e RE 1, entro un termine

di tre mesi.

E. Alla luce di

ulteriori maltrattamenti riferitigli dal figlio, il 23 aprile 2013 RE 1 ha postulato l’affidamento esclusivo del ragazzo (“das alleinige

Sorgerecht”). L’Autorità di protezione ha comunicato

che si sarebbe determinata sulla questione dopo la ricezione della verifica

socio-ambientale. Nel contempo, ha chiesto all’UFaM di valutare anche se l’affidamento

al padre fosse nell’interesse del minore.

F. Con

scritto del 29 aprile 2013 il Servizio medico psicologico (SMP) di __________

ha segnalato all’Autorità di protezione una situazione al limite dello

scompenso da parte di PI 1 dopo il rientro dal diritto di visita col padre; ha

dunque proposto il collocamento urgente in una struttura educativa minorile,

misura “atta a contenere le esacerbazioni comportamentali di PI 1 che sono

fortemente favorite dalla situazione contestuale conflittuale”.

G. Con

decisione supercautelare del 10 maggio 2013 (ris. n. 164/2013) l’Autorità di protezione ha privato CO 2 della custodia parentale

su PI 1, lo ha collocato presso l’Istituto __________ di __________ ed ha

provvisoriamente sospeso i diritti di visita con entrambi i genitori. Con

decisione cautelare del 29 maggio 2013 (ris. n. 215/2013) l’Autorità

di protezione ha confermato la supercautelare, ripristinando i diritti di

visita coi genitori nella forma accompagnata presso il Punto d’Incontro di __________.

Sulla base

del rapporto del Servizio medico psicologico, con risoluzione n. 234/2013 del

17 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha ulteriormente

ampliato i diritti di visita tra PI 1 e i genitori.

H. Con

scritto del 20 giugno 2013 RE 1 ha postulato la revoca della decisione 17

giugno 2013, la sospensione del contributo di mantenimento dovuto alla madre

(finché privata della custodia parentale), il ripristino di un diritto di

visita libero con PI 1, nonché la nomina di un curatore di rappresentanza per

il figlio. Il 2 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha

comunicato di non ravvisare elementi tali da dover revocare immediatamente la

decisione con cui i diritti di visita venivano estesi; per il resto, ha

trasmesso alla madre l’istanza per osservazioni.

I. Con scritto del 30

luglio 2013, RE 1 ha sollecitato l’evasione delle sue richieste e ha inoltre

postulato la possibilità di trascorrere una settimana di ferie assieme al

ragazzo. Sentito il SMP, l’Autorità di protezione ha respinto quest’ultima

richiesta.

L. All’udienza

15 ottobre 2013 RE 1 ha ribadito la richiesta di avere diritti di visita liberi

con il figlio e la nomina di un curatore di rappresentanza. CO 2 ha

chiesto invece una perizia sulle capacità genitoriali di entrambi. In tale

occasione le parti hanno concordato un calendario relativo ai

successivi diritti di visita. L’Autorità di protezione ha

respinto seduta stante la richiesta del padre di nominare un curatore di

rappresentanza a PI 1.

M. Con

decisione n. 399/2013 del 6 novembre 2013 l’Autorità di

protezione ha stabilito il calendario dei diritti di visita di PI 1 con il padre

e la madre ed ha respinto la richiesta materna di trascorrere le vacanze col

figlio a __________. E’ stato inoltre conferito incarico allo Studio __________

di __________ di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali.

N. Il 14

novembre 2013 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP, nel frattempo

subentrato all’UFaM) ha reso la sua valutazione socio-famigliare, secondo la

quale “si impone (…) una certa prudenza prima di modificare l’assetto

attuale della situazione”: benché “la situazione materna permetterebbe

un rientro a casa del figlio”, in considerazione del conflitto esistente,

tale rientro dipende anche dall’evoluzione del comportamento di PI 1 e

dall’esito della perizia sulle capacità genitoriali (pag. 6).

O. Con decisione n.

533/2013 del 17 dicembre 2013, l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta

di RE 1 in merito ai diritti di visita natalizi, permettendo a PI 1 di

trascorrere con il padre il periodo dal 20 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014.

P. Con

decreto di data 12 febbraio 2014 il Procuratore pubblico ha abbandonato il

procedimento penale aperto nei confronti di CO 2 – per i

reati di lesioni semplici, qualificate e vie di fatto – a seguito della

segnalazione trasmessa dall’Autorità di protezione.

Q. Il 3 marzo 2014

l’Autorità di protezione si è pronunciata favorevolmente sulla richiesta di CO

2 di poter trascorrere due giorni con il figlio PI 1 durante le vacanze

scolastiche di carnevale.

R. Il 10 marzo seguente RE

1 ha quindi presentato le proprie richieste per i diritti di

visita durante le vacanze scolastiche pasquali e quelle estive; CO 2 ha

invece proposto che i diritti di visita fossero equamente

ripartiti tra i genitori.

Sentita la direzione

dell’Istituto __________, con risoluzione n. 114/2014 del 9 aprile 2014

l’Autorità di protezione ha statuito sulle vacanze pasquali.

S. Con

reclamo del 12 maggio 2014 RE 1 è insorto dinnanzi a

questa Camera.

Egli impugna

la risoluzione concernente i diritti di visita pasquali, ritenendo che la

situazione dei due genitori non sia comparabile e che dunque, equiparando le

situazioni, l’Autorità di protezione abbia commesso una violazione del

principio della parità di trattamento. Egli ritiene inoltre che il diritto di

visita del padre non possa essere limitato nell’attesa della perizia sulle

capacità genitoriali, nella misura in cui tali accertamenti possono solo

influire sulla decisione sull’autorità parentale, ma non sulla questione delle

relazioni personali. Secondo l’insorgente, la risoluzione impugnata è infine

nulla, nella misura in cui priva di motivazione riguardante la “situazione di

disagio” in cui verserebbe PI 1.

L’insorgente

chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio. Contestualmente formula inoltre un reclamo per denegata/ritardata

giustizia. Questo reclamo è stato trattato separatamente vista la diversa

competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 2 LOG) e visto che CO 2 non è

parte al procedimento (cfr. sentenza CDP 1° ottobre 2014, inc. CDP 9.2014.70).

T. Delle

osservazioni al gravame e del successivo scambio di allegati si dirà, se

del caso, nei considerandi di diritto.

U. Successivamente

alla presentazione del reclamo, l’Autorità di protezione ha emanato due

ulteriori decisioni. Il 27 maggio 2014 ha respinto l’istanza di RE 1 concernente la nomina di un curatore di rappresentanza per il figlio (ris. n.

253G/2014), mentre il 13 giugno 2014 ha stabilito il calendario delle vacanze

estive (discusso e concordato tra i genitori di PI 1 in occasione dell’udienza

del 10 giugno 2014; ris. n. 278G/2014). In data 8 settembre l’Autorità di

protezione ha intimato alle parti la perizia concernente le capacità genitoriali.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),

l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la

Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione

di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440

cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le

procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova

Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare

l’art. 99 LPAmm.

2.

Nel suo reclamo, RE

1.

censura la risoluzione n. 114/2014 del 9 aprile 2014 con cui l’Autorità di

protezione ha statuito sulle vacanze pasquali e ne postula l’annullamento.

2.1

Nella risoluzione

impugnata, l’Autorità di protezione si è pronunciata sulla richiesta 10 marzo

2014.

del reclamante, con la quale domandava che PI 1 potesse trascorrere con

lui il periodo da giovedì 17 a domenica 27 aprile durante le vacanze

scolastiche di Pasqua 2014. In data 24 marzo 2014 anche la madre aveva

presentato un’analoga richiesta, chiedendo – per parità di trattamento – che i

diritti di visita durante le vacanze scolastiche venissero equamente ripartiti

tra lei e RE 1. Postulava, in particolare, che il figlio PI 1 potesse

trascorrere con lei il periodo da giovedì 17 a martedì 22 aprile. L’Autorità di protezione, considerando che “sono tutt’ora in corso le verifiche sulle

capacità genitoriali dei genitori, in relazione alla tolta di custodia alla

madre e alla richiesta di affidamento del padre” e che “domenica 30

marzo 2014, al rientro dalla permanenza con il padre, vi è stata una situazione

di disagio del ragazzo presso l’Istituto __________, verificata dalla scrivente

ARP”, ha ritenuto “che i diritti di visita per le vacanze pasquali di entrambi

i genitori vadano limitati”, concedendo dunque alla madre un diritto di visita

da sabato 19 a lunedì 21 aprile, e al padre un diritto di visita da venerdì 25 a domenica 27 aprile.

2.2

Per

quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, secondo il reclamante “il

fatto che la decisione riguarda le vacanze scolastiche di Pasqua, ormai

trascorse, non rende privo d’oggetto il ricorso” (reclamo, pag. 2). Vi

sarebbe infatti “un interesse degno di protezione a che la questione sulla

fondatezza della decisione sia esaminata, e ciò per evitare che decisioni

simili a quella impugnata, priva di fondamento, vengano assunte in futuro”,

rispettivamente egli avrebbe “un interesse degno di protezione a che

l’autorità superiore giudichi sulla questione delle illegittime limitazioni del

diritto di visita del padre” (reclamo, pag. 2).

2.3

Nel caso

concreto il reclamo appare di primo acchito privo di un interesse attuale e

pratico, nella misura in cui esso è stato presentato dopo che il periodo delle

vacanze scolastiche in questione si era già concluso. Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, è tuttavia possibile rinunciare all’esigenza di un

interesse pratico e attuale, laddove la situazione che ha dato origine alle

censure invocate, e al cui chiarimento sussiste un interesse pubblico

sufficientemente importante, è suscettibile di ripresentarsi ancora in futuro e

laddove il controllo giudiziario tempestivo risulti praticamente impossibile (cosiddetto

interesse virtuale: DTF 140 III 92, consid. 1.1; 136 III 497; STF del 19 giugno

2014, inc.5A_268/2014, consid. 1.2).

Contrariamente

a quanto asserito nel reclamo, nella fattispecie non risulta essere dato nemmeno

un interesse virtuale.

Da un lato,

la lamentata violazione del principio della parità di trattamento e la carenza

di motivazione non sono mai state fatte valere in occasione di precedenti

risoluzioni concernenti i diritti di visita, contro cui il reclamante non si è

mai aggravato, né risulta che si siano ripresentate nella risoluzione emanata

successivamente dall’Autorità di protezione concernente i diritti di visita

durante le vacanze estive (ris. n. 278G/2014 del 13 giugno 2014), che neppure è stata impugnata da RE 1.

Dall’altro

lato, non rischia nemmeno di ripresentarsi il rischio che l’Autorità di protezione

limiti i diritti di visita paterni in attesa dell’esito delle verifiche sulle

capacità genitoriali, nella misura in cui tali verifiche sono ormai state ultimate

e il relativo referto è stato consegnato.

Di

conseguenza, non risultando particolari rischi che le situazioni contestate dal

reclamante si riproducano in futuro, occorre concludere che non sussiste nemmeno

un interesse virtuale all’evasione del reclamo. Lo stesso deve dunque essere ritenuto

privo di oggetto.

3.

RE 1 postula la

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 117

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

Come visto,

nel caso concreto il reclamo – formulato dall’insorgente per ottenere

l’annullamento della risoluzione concernente i diritti di visita pasquali – è

stato presentato dopo la conclusione del periodo di vacanza in questione. La

domanda appariva pertanto di primo acchito votata all’insuccesso.

L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio deve pertanto essere respinta.

4.

Nel

suo allegato di duplica, la controparte CO 2 non si limita a chiedere il

rigetto del reclamo di RE 1, bensì formula una serie di richieste di giudizio

(peraltro non attinenti alla questione delle ferie pasquali). In particolare, a

seguito di alcuni comportamenti di PI 1, chiede che venga fatto divieto al

figlio di usare/abusare “di mezzi tecnici quali smarphone, tablet e

computer, perlomeno quando egli si trova all’Istituto __________”, subordinatamente

che gli sia concesso l’uso “di un telefono che possa effettuare e ricevere

chiamate e messaggi sms, ma che non possa navigare in internet”, in via ancora

più subordinata che gli sia concesso l’uso di tali dispositivi ma “esclusivamente

con l’accompagnamento di un educatore” (duplica, pag. 5 e 8).

Le richieste

di CO 2 sono palesemente irricevibili in questa sede. Esse sono semmai da

proporre dinnanzi all’Autorità di protezione affinché adotti, se del caso, i

relativi provvedimenti.

5.

Quanto agli oneri

processuali, in considerazione della particolarità del caso si rinuncia

eccezionalmente al loro prelievo.

RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 600.- a titolo di ripetibili, ridotte in considerazione

delle richieste di giudizio irricevibili proposte nella duplica.

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria

formulata da CO 2 deve essere considerata priva di oggetto

(cfr. STF del 18 luglio 2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto

2009, inc.5A_389/2009, consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo di RE 1 contro la risoluzione n. 114/2014 del 9 aprile 2014

dell’Autorità regionale di protezione __________, è stralciato in quanto privo

di oggetto.

2. L’istanza

di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio formulata da RE

1 è respinta.

3. Le

richieste di giudizio formulate da CO 2 in sede di duplica sono irricevibili.

4. Non

si riscuotono tasse e spese di giustizia. RE 1 rifonderà a

CO 2 fr. 600.- a titolo di ripetibili.

5. La

domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da CO 2

è dichiarata priva d'oggetto.

6. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.