9.2014.154
Regolamentazione delle relazioni personali; reclamo privo di oggetto per assenza di interesse attuale e pratico, risp. di interesse virtuale
6 ottobre 2014Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.154
Lugano
6 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48
lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la
regolamentazione delle relazioni personali fra il reclamante e il figlio PI 1
(2002)
giudicando
ora sul reclamo del 12 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione
emanata il 9 aprile 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________ (risoluzione
n. 114/2014), in tema di vacanze pasquali;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato il 2002
dalla relazione tra CO 2 e RE 1.
B. Il 23 maggio 2005 i
genitori, non sposati, hanno sottoscritto una convenzione sull’obbligo di
mantenimento e sul diritto alle relazioni personali, ratificata dalla
Commissione tutoria regionale __________, competente all’epoca (ris. n.
328/2005 del 26 luglio 2005). La convenzione prevedeva l’attribuzione
dell’autorità parentale alla madre, disciplinava il diritto di visita tra PI 1
e il padre nonché il contributo di mantenimento dovuto da quest’ultimo.
Dopo la cessazione della
convivenza tra i genitori di PI 1, la Commissione tutoria è intervenuta ad
alcune riprese per regolamentare i diritti di visita di RE 1 con
il figlio.
C. A
partire dal mese di febbraio 2013, RE 1 ha segnalato con diversi scritti
all’Autorità regionale di protezione __________ – nel frattempo subentrata alla
Commissione tutoria – che PI 1 era vittima di maltrattamenti, fisici e psichici
(minacce di morte comprese) da parte della madre. L’Autorità di protezione ha,
a sua volta, segnalato la circostanza al Ministero pubblico.
D. Dopo aver sentito le
parti, con risoluzione n. 158/2013 del 22 aprile 2013 l’Autorità
di protezione ha conferito all’allora Ufficio delle famiglie e dei
minorenni (UFaM) di __________ il mandato di procedere ad una verifica
socio-ambientale nei confronti di CO 2 e RE 1, entro un termine
di tre mesi.
E. Alla luce di
ulteriori maltrattamenti riferitigli dal figlio, il 23 aprile 2013 RE 1 ha postulato l’affidamento esclusivo del ragazzo (“das alleinige
Sorgerecht”). L’Autorità di protezione ha comunicato
che si sarebbe determinata sulla questione dopo la ricezione della verifica
socio-ambientale. Nel contempo, ha chiesto all’UFaM di valutare anche se l’affidamento
al padre fosse nell’interesse del minore.
F. Con
scritto del 29 aprile 2013 il Servizio medico psicologico (SMP) di __________
ha segnalato all’Autorità di protezione una situazione al limite dello
scompenso da parte di PI 1 dopo il rientro dal diritto di visita col padre; ha
dunque proposto il collocamento urgente in una struttura educativa minorile,
misura “atta a contenere le esacerbazioni comportamentali di PI 1 che sono
fortemente favorite dalla situazione contestuale conflittuale”.
G. Con
decisione supercautelare del 10 maggio 2013 (ris. n. 164/2013) l’Autorità di protezione ha privato CO 2 della custodia parentale
su PI 1, lo ha collocato presso l’Istituto __________ di __________ ed ha
provvisoriamente sospeso i diritti di visita con entrambi i genitori. Con
decisione cautelare del 29 maggio 2013 (ris. n. 215/2013) l’Autorità
di protezione ha confermato la supercautelare, ripristinando i diritti di
visita coi genitori nella forma accompagnata presso il Punto d’Incontro di __________.
Sulla base
del rapporto del Servizio medico psicologico, con risoluzione n. 234/2013 del
17 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha ulteriormente
ampliato i diritti di visita tra PI 1 e i genitori.
H. Con
scritto del 20 giugno 2013 RE 1 ha postulato la revoca della decisione 17
giugno 2013, la sospensione del contributo di mantenimento dovuto alla madre
(finché privata della custodia parentale), il ripristino di un diritto di
visita libero con PI 1, nonché la nomina di un curatore di rappresentanza per
il figlio. Il 2 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha
comunicato di non ravvisare elementi tali da dover revocare immediatamente la
decisione con cui i diritti di visita venivano estesi; per il resto, ha
trasmesso alla madre l’istanza per osservazioni.
I. Con scritto del 30
luglio 2013, RE 1 ha sollecitato l’evasione delle sue richieste e ha inoltre
postulato la possibilità di trascorrere una settimana di ferie assieme al
ragazzo. Sentito il SMP, l’Autorità di protezione ha respinto quest’ultima
richiesta.
L. All’udienza
15 ottobre 2013 RE 1 ha ribadito la richiesta di avere diritti di visita liberi
con il figlio e la nomina di un curatore di rappresentanza. CO 2 ha
chiesto invece una perizia sulle capacità genitoriali di entrambi. In tale
occasione le parti hanno concordato un calendario relativo ai
successivi diritti di visita. L’Autorità di protezione ha
respinto seduta stante la richiesta del padre di nominare un curatore di
rappresentanza a PI 1.
M. Con
decisione n. 399/2013 del 6 novembre 2013 l’Autorità di
protezione ha stabilito il calendario dei diritti di visita di PI 1 con il padre
e la madre ed ha respinto la richiesta materna di trascorrere le vacanze col
figlio a __________. E’ stato inoltre conferito incarico allo Studio __________
di __________ di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali.
N. Il 14
novembre 2013 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP, nel frattempo
subentrato all’UFaM) ha reso la sua valutazione socio-famigliare, secondo la
quale “si impone (…) una certa prudenza prima di modificare l’assetto
attuale della situazione”: benché “la situazione materna permetterebbe
un rientro a casa del figlio”, in considerazione del conflitto esistente,
tale rientro dipende anche dall’evoluzione del comportamento di PI 1 e
dall’esito della perizia sulle capacità genitoriali (pag. 6).
O. Con decisione n.
533/2013 del 17 dicembre 2013, l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta
di RE 1 in merito ai diritti di visita natalizi, permettendo a PI 1 di
trascorrere con il padre il periodo dal 20 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014.
P. Con
decreto di data 12 febbraio 2014 il Procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento penale aperto nei confronti di CO 2 – per i
reati di lesioni semplici, qualificate e vie di fatto – a seguito della
segnalazione trasmessa dall’Autorità di protezione.
Q. Il 3 marzo 2014
l’Autorità di protezione si è pronunciata favorevolmente sulla richiesta di CO
2 di poter trascorrere due giorni con il figlio PI 1 durante le vacanze
scolastiche di carnevale.
R. Il 10 marzo seguente RE
1 ha quindi presentato le proprie richieste per i diritti di
visita durante le vacanze scolastiche pasquali e quelle estive; CO 2 ha
invece proposto che i diritti di visita fossero equamente
ripartiti tra i genitori.
Sentita la direzione
dell’Istituto __________, con risoluzione n. 114/2014 del 9 aprile 2014
l’Autorità di protezione ha statuito sulle vacanze pasquali.
S. Con
reclamo del 12 maggio 2014 RE 1 è insorto dinnanzi a
questa Camera.
Egli impugna
la risoluzione concernente i diritti di visita pasquali, ritenendo che la
situazione dei due genitori non sia comparabile e che dunque, equiparando le
situazioni, l’Autorità di protezione abbia commesso una violazione del
principio della parità di trattamento. Egli ritiene inoltre che il diritto di
visita del padre non possa essere limitato nell’attesa della perizia sulle
capacità genitoriali, nella misura in cui tali accertamenti possono solo
influire sulla decisione sull’autorità parentale, ma non sulla questione delle
relazioni personali. Secondo l’insorgente, la risoluzione impugnata è infine
nulla, nella misura in cui priva di motivazione riguardante la “situazione di
disagio” in cui verserebbe PI 1.
L’insorgente
chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio. Contestualmente formula inoltre un reclamo per denegata/ritardata
giustizia. Questo reclamo è stato trattato separatamente vista la diversa
competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 2 LOG) e visto che CO 2 non è
parte al procedimento (cfr. sentenza CDP 1° ottobre 2014, inc. CDP 9.2014.70).
T. Delle
osservazioni al gravame e del successivo scambio di allegati si dirà, se
del caso, nei considerandi di diritto.
U. Successivamente
alla presentazione del reclamo, l’Autorità di protezione ha emanato due
ulteriori decisioni. Il 27 maggio 2014 ha respinto l’istanza di RE 1 concernente la nomina di un curatore di rappresentanza per il figlio (ris. n.
253G/2014), mentre il 13 giugno 2014 ha stabilito il calendario delle vacanze
estive (discusso e concordato tra i genitori di PI 1 in occasione dell’udienza
del 10 giugno 2014; ris. n. 278G/2014). In data 8 settembre l’Autorità di
protezione ha intimato alle parti la perizia concernente le capacità genitoriali.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),
l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la
Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le
procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova
Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare
l’art. 99 LPAmm.
2.
Nel suo reclamo, RE
1.
censura la risoluzione n. 114/2014 del 9 aprile 2014 con cui l’Autorità di
protezione ha statuito sulle vacanze pasquali e ne postula l’annullamento.
2.1
Nella risoluzione
impugnata, l’Autorità di protezione si è pronunciata sulla richiesta 10 marzo
2014.
del reclamante, con la quale domandava che PI 1 potesse trascorrere con
lui il periodo da giovedì 17 a domenica 27 aprile durante le vacanze
scolastiche di Pasqua 2014. In data 24 marzo 2014 anche la madre aveva
presentato un’analoga richiesta, chiedendo – per parità di trattamento – che i
diritti di visita durante le vacanze scolastiche venissero equamente ripartiti
tra lei e RE 1. Postulava, in particolare, che il figlio PI 1 potesse
trascorrere con lei il periodo da giovedì 17 a martedì 22 aprile. L’Autorità di protezione, considerando che “sono tutt’ora in corso le verifiche sulle
capacità genitoriali dei genitori, in relazione alla tolta di custodia alla
madre e alla richiesta di affidamento del padre” e che “domenica 30
marzo 2014, al rientro dalla permanenza con il padre, vi è stata una situazione
di disagio del ragazzo presso l’Istituto __________, verificata dalla scrivente
ARP”, ha ritenuto “che i diritti di visita per le vacanze pasquali di entrambi
i genitori vadano limitati”, concedendo dunque alla madre un diritto di visita
da sabato 19 a lunedì 21 aprile, e al padre un diritto di visita da venerdì 25 a domenica 27 aprile.
2.2
Per
quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, secondo il reclamante “il
fatto che la decisione riguarda le vacanze scolastiche di Pasqua, ormai
trascorse, non rende privo d’oggetto il ricorso” (reclamo, pag. 2). Vi
sarebbe infatti “un interesse degno di protezione a che la questione sulla
fondatezza della decisione sia esaminata, e ciò per evitare che decisioni
simili a quella impugnata, priva di fondamento, vengano assunte in futuro”,
rispettivamente egli avrebbe “un interesse degno di protezione a che
l’autorità superiore giudichi sulla questione delle illegittime limitazioni del
diritto di visita del padre” (reclamo, pag. 2).
2.3
Nel caso
concreto il reclamo appare di primo acchito privo di un interesse attuale e
pratico, nella misura in cui esso è stato presentato dopo che il periodo delle
vacanze scolastiche in questione si era già concluso. Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, è tuttavia possibile rinunciare all’esigenza di un
interesse pratico e attuale, laddove la situazione che ha dato origine alle
censure invocate, e al cui chiarimento sussiste un interesse pubblico
sufficientemente importante, è suscettibile di ripresentarsi ancora in futuro e
laddove il controllo giudiziario tempestivo risulti praticamente impossibile (cosiddetto
interesse virtuale: DTF 140 III 92, consid. 1.1; 136 III 497; STF del 19 giugno
2014, inc.5A_268/2014, consid. 1.2).
Contrariamente
a quanto asserito nel reclamo, nella fattispecie non risulta essere dato nemmeno
un interesse virtuale.
Da un lato,
la lamentata violazione del principio della parità di trattamento e la carenza
di motivazione non sono mai state fatte valere in occasione di precedenti
risoluzioni concernenti i diritti di visita, contro cui il reclamante non si è
mai aggravato, né risulta che si siano ripresentate nella risoluzione emanata
successivamente dall’Autorità di protezione concernente i diritti di visita
durante le vacanze estive (ris. n. 278G/2014 del 13 giugno 2014), che neppure è stata impugnata da RE 1.
Dall’altro
lato, non rischia nemmeno di ripresentarsi il rischio che l’Autorità di protezione
limiti i diritti di visita paterni in attesa dell’esito delle verifiche sulle
capacità genitoriali, nella misura in cui tali verifiche sono ormai state ultimate
e il relativo referto è stato consegnato.
Di
conseguenza, non risultando particolari rischi che le situazioni contestate dal
reclamante si riproducano in futuro, occorre concludere che non sussiste nemmeno
un interesse virtuale all’evasione del reclamo. Lo stesso deve dunque essere ritenuto
privo di oggetto.
3.
RE 1 postula la
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Come visto,
nel caso concreto il reclamo – formulato dall’insorgente per ottenere
l’annullamento della risoluzione concernente i diritti di visita pasquali – è
stato presentato dopo la conclusione del periodo di vacanza in questione. La
domanda appariva pertanto di primo acchito votata all’insuccesso.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio deve pertanto essere respinta.
4.
Nel
suo allegato di duplica, la controparte CO 2 non si limita a chiedere il
rigetto del reclamo di RE 1, bensì formula una serie di richieste di giudizio
(peraltro non attinenti alla questione delle ferie pasquali). In particolare, a
seguito di alcuni comportamenti di PI 1, chiede che venga fatto divieto al
figlio di usare/abusare “di mezzi tecnici quali smarphone, tablet e
computer, perlomeno quando egli si trova all’Istituto __________”, subordinatamente
che gli sia concesso l’uso “di un telefono che possa effettuare e ricevere
chiamate e messaggi sms, ma che non possa navigare in internet”, in via ancora
più subordinata che gli sia concesso l’uso di tali dispositivi ma “esclusivamente
con l’accompagnamento di un educatore” (duplica, pag. 5 e 8).
Le richieste
di CO 2 sono palesemente irricevibili in questa sede. Esse sono semmai da
proporre dinnanzi all’Autorità di protezione affinché adotti, se del caso, i
relativi provvedimenti.
5.
Quanto agli oneri
processuali, in considerazione della particolarità del caso si rinuncia
eccezionalmente al loro prelievo.
RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 600.- a titolo di ripetibili, ridotte in considerazione
delle richieste di giudizio irricevibili proposte nella duplica.
Visto l'esito della
vertenza e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria
formulata da CO 2 deve essere considerata priva di oggetto
(cfr. STF del 18 luglio 2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto
2009, inc.5A_389/2009, consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo di RE 1 contro la risoluzione n. 114/2014 del 9 aprile 2014
dell’Autorità regionale di protezione __________, è stralciato in quanto privo
di oggetto.
2. L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio formulata da RE
1 è respinta.
3. Le
richieste di giudizio formulate da CO 2 in sede di duplica sono irricevibili.
4. Non
si riscuotono tasse e spese di giustizia. RE 1 rifonderà a
CO 2 fr. 600.- a titolo di ripetibili.
5. La
domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da CO 2
è dichiarata priva d'oggetto.
6. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.