9.2014.158
Mercede curatore
9 giugno 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.158
Lugano
9 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
2
per
quanto riguarda le spese relative alla curatela educativa a favore della
figlia PI 1
giudicando
sul reclamo del 3 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18
aprile 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2003) è nata
dal matrimonio tra RE 1 e CO 2.
B. Con decisione 17/23
marzo 2011 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito
Commissione tutoria) – dando seguito ad un decreto 21 febbraio 2011 della
Pretura di __________, sezione __________ – ha ripristinato a favore di PI 1
una curatela educativa conformemente all'art. 308 CC, in precedenza già
esistente dal 2009 a seguito della separazione dei genitori, e designato quale
curatrice la signora CURA 1.
C. In data 18 aprile
2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione), subentrata nella competenza alla Commissione tutoria, ha approvato
i rapporti morali della curatrice, riconoscendole un’indennità totale di fr.
920.00 (mercede di fr. 720.-, oltre a eventuali contributi sociali versati dal
Comune di __________ e spese diverse di fr. 200.00, in particolare fr. 680.-
per il 2012 oltre a spese di “trasferta/telefono” di fr. 200.- e fr. 240.- per
il 2013), ponendola a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno.
D. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1, opponendosi all’indennità riconosciuta alla
curatrice, sostenendo che le sue prestazioni si sono concluse in realtà nel
2012. La scrivente Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo con decisione 9
luglio 2014, poiché inoltrato tardivamente.
E. Con decisione 29
luglio 2014 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela.
F. Il 22 settembre 2014
questa Camera ha accolto una domanda di revisione presentata da RE 1, constatando
un’indicazione errata da parte dell’Autorità di protezione in merito alla
notificazione della decisione. Ha quindi annullato la propria decisione 9
luglio 2014 e indicato che avrebbe emanato una nuova decisione sul reclamo.
G. Con osservazioni 2
ottobre 2014, l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisone,
osservando che dall’approvazione delle note della curatrice risulta evidente
che il suo intervento è andato diminuendo progressivamente, visto il
miglioramento della situazione dei genitori. Le 12 (dodici) ore esposte per la
gestione del 2012 e le 6 (sei) ore per la gestione del 2013, anche se non
dettagliate, apparirebbero quindi corrispondenti ad una ragionevole conduzione
del mandato.
H. In data 16 ottobre
2014 anche la madre CO 2 ha presentato le proprie osservazioni: essa ha
rilevato di ritenere non più necessaria la curatela e che con la curatrice si
sarebbero viste l’ultima volta nel maggio-giugno 2012, anno nel quale peraltro
non sarebbe più stato fatto un calendario per i diritti di visita, essendosi i
genitori sempre accordati autonomamente. Essa ha comunque precisato di poter
esclusivamente dire quante volte si sono viste la figlia e la curatrice, ma di
non essere in grado di pronunciarsi sulle richieste di spese, non avendo
ricevuto il rendiconto.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via
sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7
marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di
reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione
dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge
sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art.
99.
LPAmm.
2.
La
remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era
calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del
Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11
del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano
pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308
CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut
i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla
situazione patrimoniale del pupillo. La mercede, in base a dette norme, è
fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è
stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del
pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare
l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr.
40.
– l'ora fino ad un massimo di fr. 3'000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18
ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1°
gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e previa
segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione
tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.
A partire dal 1 gennaio
2013.
sono in vigore la Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto e il relativo regolamento. Ai sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un
compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.
Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto
all’art. 404 CC.
In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le
loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso
delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione
definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente
necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il
conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente
con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle
spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto
dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta
un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è
tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno
supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le
trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per
le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto
pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti
(cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di
compiti particolari si impone il ricorso a persone con conoscenze professionali
specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a
quello della tariffa applicata al relativo ramo di attività. L’onorario può in
tal caso essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo
giustifica.
3.
Nel caso in esame,
contestata è la decisione di approvazione dei rapporti morali per il 2012 e il
2013.
con la quale l’Autorità di protezione ha riconosciuto a CURA 1 un’indennità
totale per entrambi gli anni di fr. 920.00 (fr. 720.00 di mercede, oltre a
eventuali contributi sociali versati dal Comune di __________ e spese diverse
di fr. 200.00), ponendola a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno.
Contestata da RE 1 è la mercede. Egli sostiene che “la prestazione” della curatrice si sarebbe già conclusa nel 2012.
Anche la madre ha confermato di aver incontrato l’ultima volta la curatrice “in
maggio-giugno 2012”, mentre dal 2012 essa non ha più organizzato il calendario
degli incontri tra il padre e la figlia, essendosi i genitori sempre accordati
autonomamente. CO 2 ha tuttavia precisato di non potersi esprimere sulle spese
della curatrice, non avendo ricevuto il rendiconto. L’Autorità di protezione,
dal canto suo, sostiene che le mercedi esposte di 12 (dodici) ore per il 2012 e
6.
(sei) per il 2013 “sebbene il dettaglio delle prestazioni della curatrice
per la gestione 2012 e 2013 non è stato fornito” corrisponderebbero ad “una
ragionevole conduzione del mandato e vanno pertanto integralmente riconosciute”.
La curatrice non ha presentato invece alcuna osservazione.
Ora, agli atti risultano
due fatture di mercede, una per il 2012 e una per il 2013, di fr. 680.- per il
2012.
(12 h. a fr. 40.-/h oltre a spese di “trasferta/telefono” di fr. 200.-) e
fr. 240.- per il 2013 (6 h. a fr. 40.-/h.). Nessun dettaglio è stato fornito,
né risulta essere stato richiesto dall’Autorità di protezione, che ha considerato
sufficiente ritenere che le ore impiegate fossero da giudicare ragionevoli per
la conduzione del mandato. Tuttavia, entrambi i genitori hanno sostenuto che
nel 2013 la curatrice non ha più svolto alcun compito (la madre ha specificato
di averla incontrata una volta nel 2013 “casualmente”).
Appare invece dagli atti
che con la richiesta di mercede per il 2011, approvata e accettata anche dai
genitori, la curatrice aveva presentato una tabella dove indicava precisamente
ogni intervento eseguito, la sua durata e le distanze percorse in Km. Per quale
motivo ciò non sia avvenuto anche negli anni successivi sfugge a questo Giudice.
In un brevissimo rapporto
della curatrice del 10 febbraio 2012 essa, precisando che “sembra che i due
genitori abbiano trovato una loro organizzazione”, ha osservato di essersi
“informata presso la mamma se la sua mansione fosse ancora necessaria e lei
preferisce così perché si sente più tranquilla”. Pure il rapporto morale
del 2013 è composto di poche frasi, pressoché identiche al rapporto precedente.
Anche in questo caso ha riportato che i genitori hanno “trovato una loro
organizzazione” e “la mamma preferisce che io mantenga la curatela, in un qualche
modo si sente più sicura, per il papà è indifferente”.
In definitiva, mentre
sembra che nel 2012 la curatrice abbia ancora avuto un ruolo (sebbene soltanto
per la prima metà dell’anno), dalle affermazioni dei genitori, non contestate
dalla curatrice né dall’Autorità di protezione, risulta che nel 2013 essa non
abbia mai incontrato le parti né svolto alcuna mansione. Fatturare 6 (sei) ore
nemmeno giustificandole non appare a questo giudice essere accettabile né
ragionevole per la conduzione di un mandato che verosimilmente di fatto si era
già concluso da tempo. Appaiono dunque giustificate, almeno parzialmente, le
lagnanze del reclamante, che si è opposto al pagamento della mercede. Il reclamo
va quindi accolto parzialmente, nel senso di riconoscere alla curatrice
esclusivamente la mercede esposta per il 2012, non essendo dato di sapere in
realtà quanti interventi abbia eseguito, avendo la madre semplicemente specificato
di aver incontrato la curatrice l’ultima volta nel maggio-giugno 2012. Per la
mercede del 2013 invece, ritenuto che entrambi i genitori, ma anche la curatrice
medesima, hanno specificato di non aver necessitato di interventi per stabilire
il calendario delle visite e di non aver mai avuto contatti con la curatrice,
la mercede non può essere riconosciuta.
4.
Visto quanto
precede, il reclamo è parzialmente accolto. Tasse e spese di giustizia seguono
la soccombenza e quindi sono poste a carico del reclamante e dell’Autorità di
protezione in ragione di metà ciascuno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione 18
aprile 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformato come
segue:
“2. Alla signora CURA 1 è riconosciuta un’indennità
totale di fr. 680.- (mercede fr. 480.-, oltre eventuali contributi sociali versati
dal Comune di __________ e spese diverse fr. 200.-) posta a carico dei genitori
di PI 1, signora CO 2 e signor RE 1, in solido,
in ragione di metà ciascuno. La stessa verrà versata dal Comune di __________
che provvederà inizialmente al recupero dell’importo lordo e successivamente
degli eventuali contributi sociali versati dal Comune di __________ mediante
fatture separate. La quota parte della signora CO 2 è anticipata dal Comune di __________.
La signora CO 2 è avvertita che sarà tenuta a rifondere al Comune di __________
gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando un miglioramento della sua
situazione dovesse permetterlo. ”
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico dell’Autorità
di protezione e del reclamante in ragione di metà ciascuno.
3. Notificazione:
-
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.