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Decisione

9.2014.158

Mercede curatore

9 giugno 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2003) è nata

dal matrimonio tra RE 1 e CO 2.

B. Con decisione 17/23

marzo 2011 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito

Commissione tutoria) – dando seguito ad un decreto 21 febbraio 2011 della

Pretura di __________, sezione __________ – ha ripristinato a favore di PI 1

una curatela educativa conformemente all'art. 308 CC, in precedenza già

esistente dal 2009 a seguito della separazione dei genitori, e designato quale

curatrice la signora CURA 1.

C. In data 18 aprile

2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione), subentrata nella competenza alla Commissione tutoria, ha approvato

i rapporti morali della curatrice, riconoscendole un’indennità totale di fr.

920.00 (mercede di fr. 720.-, oltre a eventuali contributi sociali versati dal

Comune di __________ e spese diverse di fr. 200.00, in particolare fr. 680.-

per il 2012 oltre a spese di “trasferta/telefono” di fr. 200.- e fr. 240.- per

il 2013), ponendola a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno.

D. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1, opponendosi all’indennità riconosciuta alla

curatrice, sostenendo che le sue prestazioni si sono concluse in realtà nel

2012. La scrivente Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo con decisione 9

luglio 2014, poiché inoltrato tardivamente.

E. Con decisione 29

luglio 2014 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela.

F. Il 22 settembre 2014

questa Camera ha accolto una domanda di revisione presentata da RE 1, constatando

un’indicazione errata da parte dell’Autorità di protezione in merito alla

notificazione della decisione. Ha quindi annullato la propria decisione 9

luglio 2014 e indicato che avrebbe emanato una nuova decisione sul reclamo.

G. Con osservazioni 2

ottobre 2014, l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisone,

osservando che dall’approvazione delle note della curatrice risulta evidente

che il suo intervento è andato diminuendo progressivamente, visto il

miglioramento della situazione dei genitori. Le 12 (dodici) ore esposte per la

gestione del 2012 e le 6 (sei) ore per la gestione del 2013, anche se non

dettagliate, apparirebbero quindi corrispondenti ad una ragionevole conduzione

del mandato.

H. In data 16 ottobre

2014 anche la madre CO 2 ha presentato le proprie osservazioni: essa ha

rilevato di ritenere non più necessaria la curatela e che con la curatrice si

sarebbero viste l’ultima volta nel maggio-giugno 2012, anno nel quale peraltro

non sarebbe più stato fatto un calendario per i diritti di visita, essendosi i

genitori sempre accordati autonomamente. Essa ha comunque precisato di poter

esclusivamente dire quante volte si sono viste la figlia e la curatrice, ma di

non essere in grado di pronunciarsi sulle richieste di spese, non avendo

ricevuto il rendiconto.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via

sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7

marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di

reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione

dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge

sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art.

99.

LPAmm.

2.

La

remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era

calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del

Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11

del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano

pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308

CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut

i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla

situazione patrimoniale del pupillo. La mercede, in base a dette norme, è

fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è

stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del

pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare

l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr.

40.

– l'ora fino ad un massimo di fr. 3'000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18

ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1°

gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e previa

segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione

tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.

A partire dal 1 gennaio

2013.

sono in vigore la Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto e il relativo regolamento. Ai sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un

compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.

Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto

all’art. 404 CC.

In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le

loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso

delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione

definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente

necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il

conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente

con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle

spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto

dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta

un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è

tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno

supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le

trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per

le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto

pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti

(cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di

compiti particolari si impone il ricorso a persone con conoscenze professionali

specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a

quello della tariffa applicata al relativo ramo di attività. L’onorario può in

tal caso essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo

giustifica.

3.

Nel caso in esame,

contestata è la decisione di approvazione dei rapporti morali per il 2012 e il

2013.

con la quale l’Autorità di protezione ha riconosciuto a CURA 1 un’indennità

totale per entrambi gli anni di fr. 920.00 (fr. 720.00 di mercede, oltre a

eventuali contributi sociali versati dal Comune di __________ e spese diverse

di fr. 200.00), ponendola a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno.

Contestata da RE 1 è la mercede. Egli sostiene che “la prestazione” della curatrice si sarebbe già conclusa nel 2012.

Anche la madre ha confermato di aver incontrato l’ultima volta la curatrice “in

maggio-giugno 2012”, mentre dal 2012 essa non ha più organizzato il calendario

degli incontri tra il padre e la figlia, essendosi i genitori sempre accordati

autonomamente. CO 2 ha tuttavia precisato di non potersi esprimere sulle spese

della curatrice, non avendo ricevuto il rendiconto. L’Autorità di protezione,

dal canto suo, sostiene che le mercedi esposte di 12 (dodici) ore per il 2012 e

6.

(sei) per il 2013 “sebbene il dettaglio delle prestazioni della curatrice

per la gestione 2012 e 2013 non è stato fornito” corrisponderebbero ad “una

ragionevole conduzione del mandato e vanno pertanto integralmente riconosciute”.

La curatrice non ha presentato invece alcuna osservazione.

Ora, agli atti risultano

due fatture di mercede, una per il 2012 e una per il 2013, di fr. 680.- per il

2012.

(12 h. a fr. 40.-/h oltre a spese di “trasferta/telefono” di fr. 200.-) e

fr. 240.- per il 2013 (6 h. a fr. 40.-/h.). Nessun dettaglio è stato fornito,

né risulta essere stato richiesto dall’Autorità di protezione, che ha considerato

sufficiente ritenere che le ore impiegate fossero da giudicare ragionevoli per

la conduzione del mandato. Tuttavia, entrambi i genitori hanno sostenuto che

nel 2013 la curatrice non ha più svolto alcun compito (la madre ha specificato

di averla incontrata una volta nel 2013 “casualmente”).

Appare invece dagli atti

che con la richiesta di mercede per il 2011, approvata e accettata anche dai

genitori, la curatrice aveva presentato una tabella dove indicava precisamente

ogni intervento eseguito, la sua durata e le distanze percorse in Km. Per quale

motivo ciò non sia avvenuto anche negli anni successivi sfugge a questo Giudice.

In un brevissimo rapporto

della curatrice del 10 febbraio 2012 essa, precisando che “sembra che i due

genitori abbiano trovato una loro organizzazione”, ha osservato di essersi

“informata presso la mamma se la sua mansione fosse ancora necessaria e lei

preferisce così perché si sente più tranquilla”. Pure il rapporto morale

del 2013 è composto di poche frasi, pressoché identiche al rapporto precedente.

Anche in questo caso ha riportato che i genitori hanno “trovato una loro

organizzazione” e “la mamma preferisce che io mantenga la curatela, in un qualche

modo si sente più sicura, per il papà è indifferente”.

In definitiva, mentre

sembra che nel 2012 la curatrice abbia ancora avuto un ruolo (sebbene soltanto

per la prima metà dell’anno), dalle affermazioni dei genitori, non contestate

dalla curatrice né dall’Autorità di protezione, risulta che nel 2013 essa non

abbia mai incontrato le parti né svolto alcuna mansione. Fatturare 6 (sei) ore

nemmeno giustificandole non appare a questo giudice essere accettabile né

ragionevole per la conduzione di un mandato che verosimilmente di fatto si era

già concluso da tempo. Appaiono dunque giustificate, almeno parzialmente, le

lagnanze del reclamante, che si è opposto al pagamento della mercede. Il reclamo

va quindi accolto parzialmente, nel senso di riconoscere alla curatrice

esclusivamente la mercede esposta per il 2012, non essendo dato di sapere in

realtà quanti interventi abbia eseguito, avendo la madre semplicemente specificato

di aver incontrato la curatrice l’ultima volta nel maggio-giugno 2012. Per la

mercede del 2013 invece, ritenuto che entrambi i genitori, ma anche la curatrice

medesima, hanno specificato di non aver necessitato di interventi per stabilire

il calendario delle visite e di non aver mai avuto contatti con la curatrice,

la mercede non può essere riconosciuta.

4.

Visto quanto

precede, il reclamo è parzialmente accolto. Tasse e spese di giustizia seguono

la soccombenza e quindi sono poste a carico del reclamante e dell’Autorità di

protezione in ragione di metà ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione 18

aprile 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformato come

segue:

“2. Alla signora CURA 1 è riconosciuta un’indennità

totale di fr. 680.- (mercede fr. 480.-, oltre eventuali contributi sociali versati

dal Comune di __________ e spese diverse fr. 200.-) posta a carico dei genitori

di PI 1, signora CO 2 e signor RE 1, in solido,

in ragione di metà ciascuno. La stessa verrà versata dal Comune di __________

che provvederà inizialmente al recupero dell’importo lordo e successivamente

degli eventuali contributi sociali versati dal Comune di __________ mediante

fatture separate. La quota parte della signora CO 2 è anticipata dal Comune di __________.

La signora CO 2 è avvertita che sarà tenuta a rifondere al Comune di __________

gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando un miglioramento della sua

situazione dovesse permetterlo. ”

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico dell’Autorità

di protezione e del reclamante in ragione di metà ciascuno.

3. Notificazione:

-

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.